NUOVE FORME DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE •Conferenza di Servizi •Accordo di Programma •Programma Integrato di Intervento (Pin) •Programma di Recupero Urbano (Pru) •Programma di Riqualificazione Urbana (Priu) •Contratto di Quartiere (Cq) •Programma di Iniziativa Comunitaria Urban (Pic Urban) •Contratto d’Area •Patto Territoriale •Società di Trasformazione Urbana (Stu) • Piani di Intervento di Recupero Territoriale (Pirt) CONFERENZA DI SERVIZI (L. 8 giugno 1990, n.142; L. 7 agosto 1990, n.241) La conferenza di Servizi è uno strumento di cooperazione finalizzato ad accelerare l’iter approvativo di quei procedimenti amministrativi che coinvolgono vari enti pubblici. L’ente interessato a un determinato procedimento amministrativo, per il quale sono coinvolti vari interessi pubblici, ha la facoltà di convocare una Conferenza di Servizi atta ad acquisire tutte le intese, i nulla-osta e gli assensi degli enti interessati a quel procedimento. Tale facoltà può essere esercitata anche quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In tal caso, la Conferenza è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione preposta alla tutela dell’interesse pubblico prevalente. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla Conferenza. La Conferenza produce in conclusione l’atto finale di approvazione, che può essere un accordo di programma, una variante, un piano attuativo, o una concessione edilizia, o un altro dei programmi complessi prodotti dalla legislazione vigente. ACCORDO DI PROGRAMMA (L. n.142 dell’8 giugno 1990) L’Accordo di Programma è uno strumento di coordinamento tra enti, che attiva procedure semplificate per la realizzazione di opere o interventi di rilevante complessità, coinvolgenti più livelli di governo (statale, regionale, provinciale, comunale), le cui finalità siano chiaramente orientate a perseguire l’interesse pubblico. L’Accordo riguardante enti di una stessa regione, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce i permessi di costruire, sempre che vi sia l’assenso del Comune interessato. Ove l’Accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso, deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza. PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO (L. n.179 del 17 febbraio 1992; L.R. n.26/1990; Delibera di Giunta Regionale n.6430/1997) E’ uno strumento per la riqualificazione e la rivitalizzazione di ogni ambito urbano degradato, da perseguire attraverso interventi di recupero, ma anche di nuova edificazione, mirando ad incidere sulla riorganizzazione urbana, elevando la dotazione di servizi, la qualità insediativa, la funzionalità urbana. Come tutti i programmi complessi, esso persegue la creazione di sinergie tra soggetti pubblici e soggetti privati, sia nella progettazione che nell’uso delle risorse disponibili. L’iniziativa è prioritariamente comunale, sulla base di tutte le richieste presentate anche da soggetti privati singoli o associati tra loro. In tal senso è stato utilizzato il procedimento del bando pubblico, atto a far convogliare le richieste di attivazione di programmi su determinate zone del territorio comunale. PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO (L. n.179 del 17 febbraio 1992; L. n.493 del 4 dicembre 1993; L. n.136 del 30 dicembre 1999) Il Programma di Recupero Urbano è costituito da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie - con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete - e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di complemento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all’inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici. La L. n. 493/1993 prevede che attraverso il Programma di Recupero Urbano siano realizzati interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il Programma di Recupero Urbano può essere proposto al Comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private. Le proposte di soggetti pubblici e/o privati possono essere coordinate attraverso appositi bandi comunali atti a individuare obiettivi prioritari che possono comportare varianti agli strumenti urbanistici generali, approvabili attraverso accordi di programma. L’assegnazione dei finanziamenti avviene sulla base di bandi pubblici. PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (L. n.179 del 17 febbraio 1992; D.M. 21 dicembre 1994) Il Programma di Riqualificazione Urbana è finalizzato al recupero di ambiti urbani con particolare riguardo ad interventi edilizi in genere, e alle relative opere di urbanizzazione. Esso pertanto può contenere proposte unitarie che, nell’ambito considerato, riguardino: (i) parti significative delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, (ii) interventi di edilizia non residenziale che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita, (iii) interventi di edilizia residenziale che inneschino processi di riqualificazione fisica, (vi) aree industriali dismesse. L’assegnazione dei finanziamenti avviene tramite bandi nazionali, emessi con appositi decreti ministeriali atti a far convogliare proposte private e pubbliche sul recupero e la riqualificazione urbana in ambiti comunali degradati. CONTRATO DI QUARTIERE (I-II) (L. n.493 del 4 dicembre 1993; Delibera M.LL.PP. 5 giugno 1997) Si tratta di interventi sperimentali nel settore dell’edilizia residenziale sovvenzionata e annesse opere di urbanizzazione, da includere nell’ambito dei programmi di recupero urbano. Il Contratto di Quartiere può essere individuato dal Comune all’interno del PRG vigente solo nelle aree destinate a: (i) piani di edilizia economica e popolare, (i) piani di recupero e/o zone di recupero (ai sensi della L. n.457/1978), (iii) comparti di edifici particolarmente degradati, aree di recupero urbanistico (ai sensi della L. n.47/1985). L’assegnazione dei finanziamenti avviene su base nazionale. PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN (I-II) (D.M. 7 luglio 2000) AMBITO TERRITORIALE Per il Programma Urban sono candidabili aree che vanno dai centri storici in declino ad aree urbane investite da consistenti processi di crisi produttiva, da quartieri ad elevata densità abitativa e disagio a periferie e centri urbani ricadenti nelle città metropolitane, ad insediamenti diffusi con sotto-dotazione di infrastrutture e servizi. OBIETTIVI L’obiettivo generale perseguito dal programma Urban è quello di “rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone in crisi per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile”. ASSI PRIORITARI DI INTERVENTO Si individuano determinati “assi prioritari”, riferibili alle possibili e differenziate situazioni problematiche: • ri-urbanizzazione plurifunzionale ed eco-compatibile degli spazi urbani; • imprenditorialità e patti per l’occupazione; • integrazione degli strati sociali maggiormente emarginati e offerta di servizi di base economicamente accessibili; • promozione di trasporti pubblici integrati e comunicazioni; • riduzione della quantità di rifiuti, dell’inquinamento acustico, dei consumi energetici e gestione efficiente delle risorse idriche; • sviluppo delle potenzialità tecnologiche della società dell’informazione; • miglioramento della gestione urbana. CONTRATTO D’AREA (L. n.662 del 23 dicembre 1996) E’ uno strumento di programmazione coordinata per iniziative di sviluppo a scala locale a sostegno delle politiche del lavoro. Consente la realizzazione di interventi di nuove iniziative imprenditoriali per progetti di aree attrezzate per investimenti produttivi, la mobilitazione di risorse private per la reindustrializzazione, il sostegno all’occupazione e la riqualificazione territoriale. Si attua in ambiti circoscritti, quali le aree di crisi individuate sul territorio nazionale. PATTO TERRITORIALE (L. n.662 del 23 dicembre 1996) Si tratta di un accordo tra più enti per l’avvio di programmi che possono anche costituire variante urbanistica. I suoi contenuti più sintetici sono rappresentati dall’elenco degli interventi da realizzare, tempi, modalità e procedure di attuazione. I soggetti interessati possono essere pubblici e/o privati e il Patto si concretizza attraverso eventuali altri strumenti programmatici come accordi di programma, conferenze di servizi. Di norma il soggetto responsabile del patto è un soggetto pubblico. SOCIETA’ DI TRASFORMAZIONE URBANA D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (art.120); L. 1 agosto 2002 n.166 (art.44) FINALITA’ Le STU servono per progettare e realizzare interventi di riqualificazione/trasformazione urbana in attuazione di strumenti urbanistici vigenti. Le STU devono essere in grado di progettare, realizzare gli interventi previsti, vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori, commercializzare, puntando altresì sulla riduzione dei tempi, al contenimento dei costi e all'aumento della qualità, favorendo l'evoluzione progettuale e tecnologica, accelerando il rinnovamento del mondo imprenditoriale. COSTITUZIONE Le STU sono costituite da città metropolitane, comuni, province e regioni. L'iniziativa è dell'ente pubblico che deve però precisare gli scopi delle STU, non potendosi fare ricorso generalizzato e automatico alle stesse. Il ricorso può essere motivato dalla rilevanza delle trasformazioni che difficilmente potrebbero trovare attuazione nell'ambito delle possibilità correntemente offerte da strumenti regolativi e di mercato. Le STU sono società miste con partecipazione di azionisti privati. Gli azionisti privati sono scelti con procedure di evidenza pubblica. AMBITO DI INTERVENTO L'ambito di intervento è individuato con delibera del Consiglio Comunale. Ciò vuol dire che, se è il Consiglio Comunale a decidere sul perimetro, non si tratta di ordinarie attività, ma di interventi di particolare interesse per la collettività. Si tratta comunque di semplice perimetrazione da intendersi come atto preordinato alle successive fasi operative. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità anche per le aree, ricadenti all'interno dell'ambito individuato, non interessate da opere pubbliche. Le acquisizioni avvengono consensualmente o tramite esproprio. Con questa disposizione si intende stabilire che si tratta di "interventi urbanistici" e non di una somma di interventi edilizi, per cui è indispensabile trattarli nella forma di investimenti collettivi che consentono di realizzare economie si scala. Perimetrazione delle aree di intervento per la STU di Cerignola RAPPORTI FRA STU ED ENTI LOCALI I rapporti tra enti locali e STU sono disciplinati da una convenzione. Le aree di proprietà degli enti locali possono essere concesse alle STU. CONFORMITA’ URBANISTICA DEGLI INTERVENTI Se le trasformazioni sono pienamente conformi agli strumenti urbanistici vigenti, non vi è alcun ostacolo alla costituzione della STU e alle successive fasi operative. Se invece le trasformazioni non sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti si deve procedere ad approvare la variante agli stessi strumenti. In tal senso il termine "vigente", di cui alla normativa, va riferito alla variante approvata anche solo un giorno prima della delibera di Consiglio Comunale di individuazione delle aree interessate dall'intervento. PIANO DI INTERVENTI DI RECUPERO TERRITORIALE (art. 4.09 PUTT/P Puglia) FINALITA’ Il PUTT/P per la Puglia, nel prendere atto di diverse situazioni diffuse di abusivismo edilizio, ha ribadito la necessità/opportunità di ricercare, almeno per le situazioni di maggior “peso insediativo” forme di adattamento e adeguamento alla normativa che consentano all’insieme degli abusi edilizi di rientrare nell’impostazione concettuale del PUTT/P stesso. Il PUTT/P ha introdotto, dunque, un nuovo strumento urbanistico particolareggiato – il Piano di Intervento di Recupero Territoriale (PIRT) – finalizzato alla tutela e alla valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali, mediante il recupero dei siti interessati da attività e costruzioni abusive che hanno comportato una rilevante trasformazione dell’assetto paesaggistico originario. AMBITO DI INTERVENTO Il Comune, “motivando ed attestando la compatibilità degli interventi di recupero territoriale proposti con le finalità di tutela e di valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali del sito, può formare il PIRT, anche su proposta di privati, al fine di qualificare l’area di intervento e di verificare la sanabilità di edificato abusivo non sanabile ai sensi della legislazione vigente” (art. 7.08, NTA del PUTT/P). Le attività e le costruzioni abusive eventualmente sanabili devono rientrare nei limiti temporali delle leggi del 1985 e del 1994. CONTENUTI Il PIRT “disciplina con apposita normativa e con elaborazioni progettuali di livello esecutivo, oltre che la eventuale sanatoria, anche la infrastrutturazione del sito, la destinazione ed eventuale edificazione delle aree interstiziali, le opere di mitigazione e di compensazione paesaggistico-ambientale” (art. 7.08, NTA del PUTT/P). Il PIRT costituisce inoltre comparto perequativo ai sensi delle leggi regionali e “gli oneri derivanti dalla formazione e dalla attuazione” dello stesso PIRT “sono trasferiti globalmente nelle onerosità dei permessi di costruzione in sanatoria e sui permessi di costruzione dell’eventuale edificato” (art. 7.08, NTA del PUTT/P).