Urbanistica Principi Chi governa il territorio? Costituzione italiana Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. … Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: … governo del territorio … Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Chi governa il territorio? Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) Art. 5 Programmazione regionale e locale … 3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione. 4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali. 5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti. Cenni storici L'urbanistica in Italia conosce il primo esempio di Piano Regolatore nel 1884, con l'opera dell'ingegner Cesare Beruto che compilò per la città di Milano il piano d'espansione oltre i Bastioni Spagnoli, oggi riconoscibile nella fascia tra la circonvallazione interna (sorta al posto delle vecchie mura) ed esterna. Cenni storici L'urbanistica diviene una disciplina riconosciuta ufficialmente negli anni trenta con il Razionalismo italiano e le nuove città di fondazione ad opera del regime fascista, alcune anche di alto livello urbanistico ed architettonico, come Portolago e Sabaudia o Marghera. Nel 1942, in piena 2° Guerra Mondiale, viene emanata la prima legge generale italiana di coordinamento urbanistico territoriale. http://circe.iuav.it/Venetotra2guerre/index.html Cenni storici Il dopoguerra in Italia è contraddistinto dal boom edilizio, che, con le sue aberrazioni e la speculazione edilizia, generò, anche se in ritardo ed insufficientement e, la cultura della salvaguardia dei centri storici e del territorio, con lo sviluppo di una legislazione di tutela. Leggi di governo del territorio Stato Italiano La normativa urbanistica italiana è caratterizzata, a partire dal 1942, da un sovrapporsi di norme non sempre di carattere esclusivamente urbanistico, che hanno modificato ma non hanno sostituito quelle precedenti, creando un corpus che non è mai giunto a costituire un testo unico. Inoltre è stato costante fin dagli anni sessanta il dibattito sulla necessità di una "riforma urbanistica", mai varata dal Parlamento. Le tappe principali di tale evoluzione sono state: Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (cosiddetta "legge urbanistica") Emanata in tempo di guerra contiene norme per l'epoca molto innovative tese a ottemperare l'interesse sociale con quello individuale. Prescrive la pianificazione a vari livelli, detta le norme e le modalità di approvazione; limita l'attività edificatoria per i comuni privi di strumento urbanistico; prevede la facoltà di espropriazione pubblica delle zone di espansione (mai attuata); introduce la licenza edilizia per tutti gli interventi dei privati; Leggi di governo del territorio Stato Italiano Legge 6 agosto 1967, n. 765 ("l. ponte"); Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 Legge 19 novembre 1968, n. 1187 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 Leggi di governo del territorio Stato Italiano Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (l. Bucalossi) Norme per l’edificabilità dei suoli Legge 8 agosto 1985, n. 431 ("l. Galasso") Introduce l'obbligo dei piani paesaggistici, disatteso per diversi decenni; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 137 del 2002 Convertito in Legge 7 ottobre 2013, n. 112 www.bosettiegatti.eu/info/norme/normedilizia.htm Leggi di governo del territorio Regione Veneto Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 Norme per l'assetto e l'uso del territorio (in parte abrogata) Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio (testo vigente) Atti di indirizzo (Successive modifiche ed integrazioni) www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/normativa Pianificazione e livelli di Piano La pianificazione del territorio di attua attraverso diversi livelli di pianificazione subordinati che assumono valenza e dettaglio diversi a seconda del livello amministrativo competente. Regionale •PTRC – Piano Territoriale Regionale di Coordinamento • PPRA – Piano Paesaggistico Regionale di Area Provinciale •PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Comunale •PAT – Piano di Assetto del Territorio • PI – Piano degli Interventi • PUA – Piano Urbanistico Attuativo • PP – Piano Particolareggiato Il processo formativo degli strumenti di pianificazione FASE 1 – ELABORAZIONE FASE 2 – CONSULTAZIONE FASE 3 – REDAZIONE FASE 4 – ADOZIONE FASE 5 – CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE FASE 6 – APPROVAZIONE www.pianificazione.provincia.venezia.it/images/contenuti_sito/servizi/PAT/proced_ pat_maggio2013.pdf A che punto siamo PTRC PTRC VENETO – VIGENTE Il PTRC Veneto vigente, è approvato con Delibera del Consiglio Regionale nº 250 del 13.12.1991, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n.431(Galasso) per la salvaguardia delle zone di particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali. Il PTRC si articola per piani di area (PPRA), previsti dalla legge 61/85, che ne sviluppano le tematiche e approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse all'organizzazione della struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa ambiente. Uno di questi piani è il PALAV (Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana). A che punto siamo PTRC Il PPRA è uno strumento di specificazione del PTRC, per ambiti determinati che consente di "individuare le giuste soluzioni per tutti quei contesti territoriali che richiedono specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla pianificazione“. I PPRA del PTRC vigente, sono 19: Altopiano Sette Comuni; Area Sandonatese; Auronzo Misurina; Bois Gares; Comelico - Ost Tirol; Delta del Po; Fontane Bianche; Garda – Baldo; Massiccio del Grappa; Medio Corso del Piave; Montello; Monti Berici; Palude del Brusà; Palav; Palalvo; Pianure e Valli Grandi Veronesi; Prealpi Vittoriesi e Alta Marca; Quadrante Europa; Tonezza Fiorentini A che punto siamo PTRC PTRC VENETO – ADOTTATO La Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, come riformulazione dello strumento generale relativo all'assetto del territorio veneto, in linea con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e in conformità con le nuove disposizioni introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04). Il PTRC 2009 è adottato con DGR n. 372 del 17/02/09. PTRC VENETO – Variante Paesaggistica - ADOTTATA La variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) per l'attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con DGR n.427 del 10 aprile 2013 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013 www.ptrc.it/ A che punto siamo PTRC I PPRA del PTRC adottato, sono 39: 01 Dolomiti d’Ampezzo, del Cadore e del Comelico; 02 Dolomiti Agordine; 03 Dolomiti Zoldane; 04 Dolomiti Bellunesi; 05 Valbelluna e Feltrino;06 Alpago e Cansiglio; 07 Altopiani di Lamon e Sovramonte; 08 Massiccio del Grappa; 09 Altopiano dei Sette Comuni; 10 Altopiano di Tonezza; 11 Piccole Dolomiti; 12 Monte Baldo; 13 Lessinia; 14 Prealpi Vicentine; 15 Costi Vicentini; 16 Prealpi e Colline Trevigiane; 17 Gruppo collinare dei Berici; 18 Gruppo collinare degli Euganei; 19 Medio Corso del Piave; 20 Alta Pianura di Sinistra Piave; 21 Alta Pianura tra Brenta e Piave; 22 Fascia delle risorgive tra Brenta e Piave; 23 Alta Pianura Vicentina; 24 Alta Pianura Veronese; 25 Riviera Gardesana; 26 Pianure del Sandonatese e Portogruarese; 27 Pianura Agropolitana Centrale; 28 Pianura Centuriata; 29 Pianura tra Padova e Vicenza; 30 Bonifiche e Lagune del Veneto Orientale; 31 Laguna di Venezia; 32 Bassa Pianura tra il Brenta e l’Adige; 33 Bassa Pianura tra i Colli e l’Adige; 34 Bassa Pianura Veronese; 35 Valli Grandi; 36 Bonifiche del Polesine Occidentale; 37 Bonifiche del Polesine Orientale; 38 Corridoio Dunale sulla Romea; 39 Delta e Lagune del Po Dal PALAV al PPRA31 L’ambito del Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana è relativo ai territori dei Comuni di: Campagna Lupia, Camponogara, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Salzano, Spinea, Venezia. L’ambito del PPRA 31 (Laguna Veneta) non corrisponderà più nemmeno ai confini del comune di Venezia A che punto siamo PTCP PTCP (dipende dalla provincia) Venezia – Approvato DGR n° 3359 del 30.12.2010 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale attraverso il quale la Provincia esercita e coordina la sua azione di governo del territorio, delineandone gli obiettivi e gli elementi fondamentali di assetto. L'attuale amministrazione promuove, anche attraverso il PTCP, azioni di valorizzazione del territorio indirizzate alla promozione di uno "sviluppo durevole e sostenibile", e vuol essere in grado di rinnovare le proprie strategie, continuamente, e riqualificare le condizioni che sorreggono il territorio stesso. www.pianificazione.provincia.venezia.it/index.php?option=com _content&view=article&id=79&Itemid=158 A che punto siamo PAT (Spinea) 1° PAT adottato (Giunta Tessari) Delibera del Consiglio Comunale uscente n. 37 del 20/04/2009 Elezioni amministrative 6-7 Giugno 2009 Trasferimento competenza approvazione PAT da Regione a Provincia a seguito adozione PTCP Venezia con Delibera di Giunta Regionale poi approvato n. 3359 del 30.12.2010, la competenza passa alla Provincia di Venezia. 2° PAT adottato (Giunta Checchin) Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 17/05/2011 Il termine per la presentazione delle osservazioni al 2° PAT adottato, veniva fissato al 30/09/2011. In data 17/12/2012, il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Spinea è stato approvato e ratificato con Delibera della Giunta Provinciale n.2 del 09/01/2013 pubblicata nel BUR n. 10 del 25/01/2013. A che punto siamo P.I. (Spinea) E’ il piano di dettaglio ed attuazione del PAT, può essere realizzato direttamente o per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi (PUA – di iniziativa pubblica, privata o mista). Ha validità quinquennale All'approvazione del primo PAT, il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente, per le parti compatibili con il PAT approvato, diventa il “Piano degli Interventi”. Art. 48 della L.R. 23 aprile 2004, n.11 (modificato dall'art. 5 comma 5bis della L.R. 23/12/2010 n.30) è stato approvato il documento programmatico del Piano degli Interventi (di seguito PI) con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 27/03/2013 ed avviata la fase di valutazione delle proposte per la formazione del piano degli interventi. A che punto siamo P.I. (Spinea) VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PER LA FORMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI L'Amministrazione comunale, al fine di procedere con la progettazione del Piano degli Interventi, volta a definire in modo organico e complessivo le scelte di pianificazione in attuazione delle prescrizioni del PAT e delle specifiche della Legge Urbanistica regionale, ha attivato una procedura di evidenza pubblica per poter valutare le proposte presentate dai vari promotori/proponenti l’intervento in esito al bando di evidenza pubblica per la raccolta e per la presentazione delle proposte di intervento. L’individuazione delle aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, come pure l’individuazione delle aree interessate da interventi di riqualificazione ambientale e produttrici di crediti edilizi, è preceduta dall’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per consentire all’Amministrazione comunale di valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Gli altri Piani Territoriali il rapporto con il P.A.T. Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11 Titolo II – Strumenti di governo del territorio Capo I – Pianificazione comunale per il governo del territorio Sez. I – Piano regolatore comunale art. 12 – Il Piano Regolatore Comunale commi 5 e 6 Comma 5: L'approvazione del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e delle loro varianti comporta l’obbligo per i comuni di adeguarsi adottando apposite varianti al piano di assetto del territorio (PAT) ed al piano degli interventi (PI) entro il termine massimo di un anno. Comma 6: Le varianti di adeguamento di cui al comma 5: a) sviluppano le direttive attraverso opportune analisi ed approfondimenti pianificatori; b) attuano le prescrizioni e adattano la individuazione dei vincoli in relazione alla diversa scala di rappresentazione. Gli altri Piani Territoriali il rapporto con il P.A.T. PTCP – Norme Tecniche di Attuazione (NTA) Titolo II – Rapporti del PTCP con altri piani e programmi Art. 8 – Rapporti con la pianificazione comunale Comma 1: I piani regolatori comunali (PAT/ PATI e P.I.) e, ove previsto, i vigenti PRG, si conformano agli obiettivi e agli indirizzi espressi nel PTCP, ne attuano le direttive e ne assumono le prescrizioni. Comma 2: Fatti salvi eventuali maggiori termini previsti da specifiche disposizioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 9 comma 5 (coordinamento intercomunale), l’adeguamento degli strumenti urbanistici locali alle direttive del presente PTCP deve avvenire, di norma, in occasione della prima variante e comunque non oltre 12 mesi dall’approvazione del PTCP medesimo. Comma 3: Le varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali devono comunque: a) attuare le direttive, anche sviluppandole, attraverso opportune analisi ed approfondimenti pianificatori, eventualmente condotti con la partecipazione della stessa Provincia; b) recepire le prescrizioni; c) precisare la definizione delle aree vincolate, motivandone gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni del PTCP Gli altri Piani Territoriali il rapporto con il P.A.T. PAT – Norme di Attuazione (NdA) Titolo III – Disposizione Generali per l’assetto del Territorio Capo I – I vincoli Art. 6 – Vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore Comma 1: Il PAT individua i vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore. Comma 2: Direttive Il PI recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli, delle disposizioni di pianificazione territoriale sovra ordinata di cui al presente articolo. Si ritiene che il comma 2 contrasti con quanto disposto dalla L.R. 11/04 e dalle NTA del PTCP, in quanto l’aggiornamento delle disposizioni ed alle varianti della pianificazione sovra ordinata devono recepirsi in occasione della prima variante o comunque entro il termine MASSIMO DI 12 MESI dalla loro approvazione, indipendentemente dalle tempistiche del Piano degli Interventi.