Urbanistica
Principi
Chi governa il territorio?
Costituzione italiana
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
…
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
… governo del territorio …
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata
alla legislazione dello Stato.
Chi governa il territorio?
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL)
Art. 5 Programmazione regionale e locale
…
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla
formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione.
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti
della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e
delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e
procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i
programmi regionali, ove esistenti.
Cenni storici
L'urbanistica in Italia conosce il primo
esempio di Piano Regolatore nel 1884,
con l'opera dell'ingegner Cesare Beruto
che compilò per la città di Milano il
piano d'espansione oltre i Bastioni
Spagnoli, oggi riconoscibile nella fascia
tra la circonvallazione interna (sorta al
posto delle vecchie mura) ed esterna.
Cenni storici
L'urbanistica diviene una disciplina riconosciuta
ufficialmente
negli
anni
trenta
con
il
Razionalismo italiano e le nuove città di
fondazione ad opera del regime fascista, alcune
anche di alto livello urbanistico ed architettonico,
come Portolago e Sabaudia o Marghera.
Nel 1942, in piena 2° Guerra Mondiale, viene
emanata la prima legge generale italiana di
coordinamento urbanistico territoriale.
http://circe.iuav.it/Venetotra2guerre/index.html
Cenni storici
Il dopoguerra in
Italia
è
contraddistinto
dal boom edilizio,
che, con le sue
aberrazioni e la
speculazione
edilizia, generò,
anche
se
in
ritardo
ed
insufficientement
e, la cultura della
salvaguardia dei
centri storici e del
territorio, con lo
sviluppo di una
legislazione
di
tutela.
Leggi di governo del territorio
Stato Italiano
La normativa urbanistica italiana è caratterizzata, a partire dal 1942, da un sovrapporsi di
norme non sempre di carattere esclusivamente urbanistico, che hanno modificato ma non
hanno sostituito quelle precedenti, creando un corpus che non è mai giunto a costituire un
testo unico. Inoltre è stato costante fin dagli anni sessanta il dibattito sulla necessità di una
"riforma urbanistica", mai varata dal Parlamento. Le tappe principali di tale evoluzione sono
state:
Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (cosiddetta "legge urbanistica")
Emanata in tempo di guerra contiene norme per l'epoca molto innovative tese a
ottemperare l'interesse sociale con quello individuale. Prescrive la pianificazione a vari
livelli, detta le norme e le modalità di approvazione; limita l'attività edificatoria per i comuni
privi di strumento urbanistico; prevede la facoltà di espropriazione pubblica delle zone di
espansione (mai attuata); introduce la licenza edilizia per tutti gli interventi dei privati;
Leggi di governo del territorio
Stato Italiano
Legge 6 agosto 1967, n. 765 ("l. ponte");
Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150
Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi
tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei
nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge
6 agosto 1967, n. 765
Legge 19 novembre 1968, n. 1187
Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150
Leggi di governo del territorio
Stato Italiano
Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (l. Bucalossi)
Norme per l’edificabilità dei suoli
Legge 8 agosto 1985, n. 431 ("l. Galasso")
Introduce l'obbligo dei piani paesaggistici, disatteso per diversi decenni;
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 137 del 2002
Convertito in Legge 7 ottobre 2013, n. 112
www.bosettiegatti.eu/info/norme/normedilizia.htm
Leggi di governo del territorio
Regione Veneto
Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
Norme per l'assetto e l'uso del territorio
(in parte abrogata)
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio
(testo vigente)
Atti di indirizzo
(Successive modifiche ed integrazioni)
www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/normativa
Pianificazione e livelli di Piano
La pianificazione del territorio di attua attraverso diversi livelli di
pianificazione subordinati che assumono valenza e dettaglio diversi a
seconda del livello amministrativo competente.
Regionale
•PTRC
– Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
• PPRA
– Piano Paesaggistico Regionale di Area
Provinciale
•PTCP
– Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Comunale
•PAT
– Piano di Assetto del Territorio
• PI
– Piano degli Interventi
• PUA
– Piano Urbanistico Attuativo
• PP
– Piano Particolareggiato
Il processo formativo degli
strumenti di pianificazione
FASE 1 – ELABORAZIONE
FASE 2 – CONSULTAZIONE
FASE 3 – REDAZIONE
FASE 4 – ADOZIONE
FASE 5 – CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE
FASE 6 – APPROVAZIONE
www.pianificazione.provincia.venezia.it/images/contenuti_sito/servizi/PAT/proced_
pat_maggio2013.pdf
A che punto siamo
PTRC
PTRC VENETO – VIGENTE
Il PTRC Veneto vigente, è approvato con Delibera del Consiglio Regionale nº
250 del 13.12.1991, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n.431(Galasso) per
la salvaguardia delle zone di particolare interesse ambientale, attraverso
l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di
beni culturali e ambientali.
Il PTRC si articola per piani di area (PPRA), previsti dalla legge 61/85, che
ne sviluppano le tematiche e approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le
questioni connesse all'organizzazione della struttura insediativa ed alla sua
compatibilità con la risorsa ambiente.
Uno di questi piani è il PALAV (Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana).
A che punto siamo
PTRC
Il PPRA è uno strumento di specificazione del PTRC, per
ambiti determinati che consente di "individuare le giuste
soluzioni per tutti quei contesti territoriali che richiedono
specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla
pianificazione“.
I PPRA del PTRC vigente, sono 19:
Altopiano
Sette
Comuni;
Area
Sandonatese;
Auronzo
Misurina;
Bois
Gares; Comelico - Ost Tirol; Delta del
Po; Fontane Bianche; Garda – Baldo; Massiccio
del
Grappa;
Medio
Corso
del
Piave; Montello; Monti Berici; Palude del
Brusà; Palav; Palalvo; Pianure e Valli Grandi
Veronesi; Prealpi Vittoriesi e Alta Marca;
Quadrante Europa; Tonezza Fiorentini
A che punto siamo
PTRC
PTRC VENETO – ADOTTATO
La Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento, come riformulazione dello
strumento generale relativo all'assetto del territorio veneto, in linea con il
nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo
(PRS) e in conformità con le nuove disposizioni introdotte con il Codice dei
beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04). Il PTRC 2009 è adottato con
DGR n. 372 del 17/02/09.
PTRC VENETO – Variante Paesaggistica - ADOTTATA
La variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC
2009) per l'attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con DGR n.427
del 10 aprile 2013 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio
2013
www.ptrc.it/
A che punto siamo
PTRC
I PPRA del PTRC adottato, sono 39:
01 Dolomiti d’Ampezzo, del Cadore e del Comelico; 02 Dolomiti
Agordine; 03 Dolomiti Zoldane; 04 Dolomiti Bellunesi; 05 Valbelluna e
Feltrino;06 Alpago e Cansiglio; 07 Altopiani di Lamon e Sovramonte;
08 Massiccio del Grappa; 09 Altopiano dei Sette Comuni; 10
Altopiano di Tonezza; 11 Piccole Dolomiti; 12 Monte Baldo; 13
Lessinia; 14 Prealpi Vicentine; 15 Costi Vicentini; 16 Prealpi e Colline
Trevigiane; 17 Gruppo collinare dei Berici; 18 Gruppo collinare degli
Euganei; 19 Medio Corso del Piave; 20 Alta Pianura di Sinistra Piave;
21 Alta Pianura tra Brenta e Piave; 22 Fascia delle risorgive tra
Brenta e Piave; 23 Alta Pianura Vicentina; 24 Alta Pianura Veronese;
25 Riviera Gardesana; 26 Pianure del Sandonatese e
Portogruarese; 27 Pianura Agropolitana Centrale; 28 Pianura
Centuriata; 29 Pianura tra Padova e Vicenza; 30 Bonifiche e
Lagune del Veneto Orientale; 31 Laguna di Venezia; 32 Bassa
Pianura tra il Brenta e l’Adige; 33 Bassa Pianura tra i Colli e l’Adige;
34 Bassa Pianura Veronese; 35 Valli Grandi; 36 Bonifiche del
Polesine Occidentale; 37 Bonifiche del Polesine Orientale; 38
Corridoio Dunale sulla Romea; 39 Delta e Lagune del Po
Dal PALAV al PPRA31
L’ambito del Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana è relativo ai territori dei
Comuni di: Campagna Lupia, Camponogara, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon,
Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Salzano,
Spinea, Venezia. L’ambito del PPRA 31 (Laguna Veneta) non corrisponderà più nemmeno
ai confini del comune di Venezia
A che punto siamo
PTCP
PTCP (dipende dalla provincia)
Venezia – Approvato DGR n° 3359 del 30.12.2010
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di
pianificazione urbanistica e territoriale attraverso il quale la Provincia esercita
e coordina la sua azione di governo del territorio, delineandone gli obiettivi e
gli elementi fondamentali di assetto.
L'attuale amministrazione promuove, anche attraverso il PTCP, azioni di
valorizzazione del territorio indirizzate alla promozione di uno "sviluppo
durevole e sostenibile", e vuol essere in grado di rinnovare le proprie
strategie, continuamente, e riqualificare le condizioni che sorreggono il
territorio stesso.
www.pianificazione.provincia.venezia.it/index.php?option=com
_content&view=article&id=79&Itemid=158
A che punto siamo
PAT (Spinea)
1° PAT adottato (Giunta Tessari)
Delibera del Consiglio Comunale uscente n. 37 del 20/04/2009
Elezioni amministrative 6-7 Giugno 2009
Trasferimento
competenza
approvazione
PAT
da
Regione
a
Provincia
a seguito adozione PTCP Venezia con Delibera di Giunta Regionale poi approvato n. 3359
del 30.12.2010, la competenza passa alla Provincia di Venezia.
2° PAT adottato (Giunta Checchin)
Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 17/05/2011
Il termine per la presentazione delle osservazioni al 2° PAT adottato, veniva fissato al
30/09/2011.
In data 17/12/2012, il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Spinea è stato
approvato e ratificato con Delibera della Giunta Provinciale n.2 del
09/01/2013 pubblicata nel BUR n. 10 del 25/01/2013.
A che punto siamo
P.I. (Spinea)
E’ il piano di dettaglio ed attuazione del PAT, può essere realizzato direttamente o per mezzo
di Piani Urbanistici Attuativi (PUA – di iniziativa pubblica, privata o mista).
Ha validità quinquennale
All'approvazione del primo PAT, il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente, per le
parti compatibili con il PAT approvato, diventa il “Piano degli Interventi”.
Art. 48 della L.R. 23 aprile 2004, n.11 (modificato dall'art. 5 comma 5bis della L.R. 23/12/2010 n.30)
è stato approvato il documento programmatico del Piano degli Interventi (di seguito PI) con
deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 27/03/2013 ed avviata la fase di valutazione
delle proposte per la formazione del piano degli interventi.
A che punto siamo
P.I. (Spinea)
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PER LA FORMAZIONE DEL PIANO DEGLI
INTERVENTI
L'Amministrazione comunale, al fine di procedere con la progettazione del Piano degli
Interventi, volta a definire in modo organico e complessivo le scelte di pianificazione in
attuazione delle prescrizioni del PAT e delle specifiche della Legge Urbanistica regionale, ha
attivato una procedura di evidenza pubblica per poter valutare le proposte presentate dai vari
promotori/proponenti l’intervento in esito al bando di evidenza pubblica per la raccolta e per la
presentazione delle proposte di intervento.
L’individuazione delle aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o
riqualificazione,
come
pure
l’individuazione
delle
aree
interessate
da
interventi di riqualificazione ambientale e produttrici di crediti edilizi, è preceduta
dall’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli
immobili nonché gli operatori interessati, per consentire all’Amministrazione comunale di
valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli
standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT.
Gli altri Piani Territoriali
il rapporto con il P.A.T.
Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11
Titolo II – Strumenti di governo del territorio
Capo I
– Pianificazione comunale per il governo del territorio
Sez. I
– Piano regolatore comunale
art. 12
– Il Piano Regolatore Comunale commi 5 e 6
Comma 5:
L'approvazione del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), del piano territoriale di
coordinamento provinciale (PTCP) e delle loro varianti comporta l’obbligo per i comuni di
adeguarsi adottando apposite varianti al piano di assetto del territorio (PAT) ed al piano degli
interventi (PI) entro il termine massimo di un anno.
Comma 6:
Le varianti di adeguamento di cui al comma 5:
a) sviluppano le direttive attraverso opportune analisi ed approfondimenti pianificatori;
b) attuano le prescrizioni e adattano la individuazione dei vincoli in relazione alla diversa scala di
rappresentazione.
Gli altri Piani Territoriali
il rapporto con il P.A.T.
PTCP – Norme Tecniche di Attuazione (NTA)
Titolo II – Rapporti del PTCP con altri piani e programmi
Art. 8
– Rapporti con la pianificazione comunale
Comma 1: I piani regolatori comunali (PAT/ PATI e P.I.) e, ove previsto, i vigenti PRG, si
conformano agli obiettivi e agli indirizzi espressi nel PTCP, ne attuano le direttive e ne assumono
le prescrizioni.
Comma 2: Fatti salvi eventuali maggiori termini previsti da specifiche disposizioni, fermo
restando quanto previsto dall’art. 9 comma 5 (coordinamento intercomunale), l’adeguamento
degli strumenti urbanistici locali alle direttive del presente PTCP deve avvenire, di norma, in
occasione della prima variante e comunque non oltre 12 mesi dall’approvazione del PTCP
medesimo.
Comma 3: Le varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali devono comunque:
a) attuare le direttive, anche sviluppandole, attraverso opportune analisi ed approfondimenti
pianificatori, eventualmente condotti con la partecipazione della stessa Provincia;
b) recepire le prescrizioni;
c) precisare la definizione delle aree vincolate, motivandone gli eventuali scostamenti rispetto
alle indicazioni del PTCP
Gli altri Piani Territoriali
il rapporto con il P.A.T.
PAT – Norme di Attuazione (NdA)
Titolo III – Disposizione Generali per l’assetto del Territorio
Capo I
– I vincoli
Art. 6
– Vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore
Comma 1:
Il PAT individua i vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore.
Comma 2: Direttive
Il PI recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli, delle disposizioni di pianificazione
territoriale sovra ordinata di cui al presente articolo.
Si ritiene che il comma 2 contrasti con quanto disposto dalla L.R. 11/04 e
dalle NTA del PTCP, in quanto l’aggiornamento delle disposizioni ed alle
varianti della pianificazione sovra ordinata devono recepirsi in occasione
della prima variante o comunque entro il termine MASSIMO DI 12 MESI dalla
loro approvazione, indipendentemente dalle tempistiche del Piano degli
Interventi.
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01 - Meetup