Unione Giuristi della Vite e del Vino
MARCHIO
MARCHIO COLLETTIVO
DENOMINAZIONI
LE VIOLAZIONI E LE TUTELE
Avv. Marco Giuri
Il fenomeno dell’Enopirateria
Il concetto di ENOPIRATERIA ha oggi due
accezioni:
- Utilizzo di una denominazione, marchio, qualità
senza alcun titolo (violazione della proprietà
intellettuale e possibile frode in commercio);
- Utilizzo di una denominazione, menzione con
titolo (formale) ma in violazione dei disciplinari di
produzione (frode alimentare)
Avv. Marco Giuri - Firenze
L’Enopirateria oggi
La realtà dell’enopirateria ha raggiunto livelli
impensabili.
Enopirateria
è la contraffazione di un prodotto vinicolo attuata
sfruttandone la reputazione e la notorietà,
imitando nomi, marchi, aspetto o caratteristiche.
Emerge in modo lampante la difficoltà di tutelare
non solo dal punto di vista economico/giuridico,
ma anche da quello dell’immagine, questi prodotti,
vere e proprie proprietà intellettuali enogastronomiche.
Avv. Marco Giuri - Firenze
L’enopirateria oggi
L’enopirateria entra nel più ampio fenomeno
dell’agro pirateria:
I prodotti più imitati oggi
• Parmigiano Reggiano • Grana Padano
• Asiago
• Montasio
• Pecorino
• Fontina
• Prosciutti
• Pasta
• Vini
• Oli
• Conserve di pomodoro
• Aceti
Avv. Marco Giuri - Firenze
Il falso ed il vero made in Italy negli
USA per il settore VINO
In milioni di $
Imitazioni mercato USA:
541
Totale export Italia:
694
PRINCIPIO DELL’ITALIAN SOUNDING
ambito di imitazione di tutto ciò che suona
italiano e che può indurre in inganno il
consumatore.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Enopirateria:
Italian/Tuscan Sounding
Il fenomeno riguarda soprattutto i mercati
extracomunitari.
Apparentare un prodotto locale con prodotti
italiani consente di posizionare nel mercato USA
tale prodotto ad un prezzo superiore mediamente
del 51% rispetto al prodotto standard.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Interessi dell’Italia
Nel mercato statunitense sono falsi una
bottiglia di vino su due e nove formaggi su
dieci (Nomisma)
Italia ha cominciato a proteggere le
denominazioni d’origine nel 1963 e conta
oggi 447 vini Docg, Doc e Igt (60% della
produzione nazionale): principale voce del settore
agroalimentare
Avv. Marco Giuri - Firenze
Quali danni dall’enopirateria
• Limitazione dell’accesso ai mercati, con perdita
di spazio di mercato a vantaggio del prodotto di
imitazione
• Politiche di prezzo aggressive che spingono il
consumatore a scegliere l’imitazione
• Scadimento dell’immagine per scarsa qualità che
rischia di svalutare anche il prodotto imitato
• Danni economici non quantificabili alla luce della
diffusione del fenomeno in Italia e all’estero
Avv. Marco Giuri - Firenze
Enopirateria
I filoni principali di enopirateria sono due:
a) La falsificazione illegale delle indicazioni
geografiche tutelate e delle denominazioni e dei
marchi aziendali;
a) I riferimenti ingannevoli ad aree geografiche
italiane, l’utilizzo di indicazioni con nome Italia
/Toscana o di nomi e simboli ad essa
riconducibili (Italian Sounding)
Avv. Marco Giuri - Firenze
Definizione Enopirateria
Art. 144.
Atti di pirateria
Agli effetti delle norme contenute nella presente
sezione sono atti di pirateria le contraffazioni e le
usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriale,
realizzate dolosamente in modo sistematico.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Il Marchio
Cos'è un marchio d'impresa?
Lo strumento principale di comunicazione verso i
consumatori e un mezzo indispensabile,
legalmente e commercialmente, per promuovere in
ambito locale, nazionale e internazionale, i
prodotti o i servizi dell'impresa, soprattutto in un
mercato che tende alla globalizzazione come
quello attuale.
Il marchio d'impresa è un segno distintivo che
serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che
un'impresa produce o mette in commercio da
quelli di altre imprese.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Proprietà intellettuale
•
•
•
•
Il marchio nasce dalla creatività e come tale è
frutto di tutela giuridica.
In tal senso si parla di proprietà intellettuale.
Come ogni oggetto (fisico) può essere in proprietà,
anche un marchio (frutto dell’inventiva) può
essere oggetto di proprietà
Cosa rientra nella proprietà intellettuale:
marchi
indicazioni geografiche
denominazioni di origine
disegni e modelli, informazioni aziendali
riservate, etc
Avv. Marco Giuri - Firenze
IL MARCHIO – LE FONTI
CODICE DELLA PROPRIETA’
INTELLETTUALE (DLGS 30-2005)
CODICE CIVILE (ART. 2569 e ss.)
Convenzione di Parigi
Accordo di Madrid
Accordo di Nizza
Accordo di Vienna
Avv. Marco Giuri - Firenze
IL MARCHIO D’IMPRESA
Come tutelare questa proprietà intellettuale?
Con la registrazione
Chiunque, persona fisica o giuridica, può
effettuare il deposito di un marchio d'impresa.
Qualsiasi segno, purché rappresentabile
graficamente, può essere adottato come marchio:
in particolare possono costituire oggetto di
marchio le parole , i disegni , le lettere
dell'alfabeto , le cifre , i suoni , le combinazioni di
colore o tonalità cromatiche e la forma di un
prodotto o una confezione (marchio
tridimensionale) anche in combinazione tra loro.
Avv. Marco Giuri - Firenze
QUALI DIRITTI CONCEDE IL
MARCHIO?
Il marchio dà il diritto esclusivo di utilizzare uno
dei segni distintivi sopra descritti, consentendo al
proprio titolare di impedire a terzi di usarlo
impropriamente o senza il proprio consenso.
Avv. Marco Giuri - Firenze
DURATA DEL MARCHIO
I diritti nascenti dalla registrazione del marchio
durano dieci anni dalla data di deposito della
domanda.
RINNOVO DEL MARCHIO
La registrazione può essere rinnovata per lo stesso
marchio precedente per periodi decennali purché
la domanda venga presentata entro i dodici mesi
precedenti la scadenza del decennio in corso o nei
sei mesi successivi con l'applicazione della
soprattassa.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Quali requisiti deve avere il marchio
per poter ottenere la registrazione
•
•
•
•
Per poter ottenere la registrazione di
marchio d'impresa, è necessario che
essi rispondano ai requisiti di:
novità;
capacità distintiva
originalità
Liceità
Avv. Marco Giuri - Firenze
Novità
Il marchio deve essere nuovo, non presentare,
cioè, caratteri di identità o similitudine con:
a) marchi già depositati, relativi a prodotti o
servizi identici o affini,
b) con segni divenuti di uso comune nel
linguaggio corrente o negli usi costanti del
commercio,
c) con segni già noti come ditta, denominazione,
ragione sociale, insegna o nome a dominio
aziendali.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Capacità Distintiva
la capacità di distinguere un prodotto da
quello di altri.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Liceità
Il marchio depositato :
a) non deve essere contrario all'ordine pubblico ed
al buon costume;
b) non deve ingannare il pubblico, in particolare
sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla
qualità dei prodotti o dei servizi;
c) non deve costituire violazione di un altrui
diritto di autore, di proprietà industriale o altro
diritto esclusivo di terzi.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Diritto esclusiva
Elemento fondamentale della normativa sui marchi
(Dlgs 30 del 2005 Codice della proprietà intellettuale)
è dato dal diritto di esclusività nell’uso
Posso VIETARE ai terzi (salvo consenso) di usare:
- un segno identico al marchio registrato per prodotti
identici a quelli per cui è registrato;
- un segno identico o simile al marchio registrato per
prodotti identici o affini se per l’identità o somiglianza dei
segni e dei prodotti si può ingenerare confusione per il
pubblico
- un segno identico o simile al marchio registrato per
prodotti NON affini se tale marchio gode nello stato di
rinomanza e se l’uso indebito del marchio consenta un
vantaggio
Avv. Marco Giuri - Firenze
Patologia del marchio
Nullità e decadenza
Il marchio è nullo:
• se manca di uno dei requisiti sopra elencati;
• se con sentenza passata in giudicato si accerta che
il diritto alla registrazione spetta ad un soggetto
diverso da chi abbia depositato la domanda di
registrazione.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Patologia del marchio
Nullità e decadenza
Si possono distinguere due specie di nullità
NULLITA’ ASSOLUTA:
Possono essere fatte valere da chiunque vi abbia
interesse, e quindi dai consumatori e dalle
associazioni di questi.
NULLITA’ RELATIVE
Possono essere fatte valere soltanto da alcuni
soggetti qualificati, in virtù della titolarità di un
segno potenzialmente confusorio con quello che si
intende impugnare.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Patologia del marchio
Nullità e decadenza
Il marchio decade per:
Volgarizzazione
Illiceità sopravvenuta
Non uso
Avv. Marco Giuri - Firenze
Dedadenza del Marchio
per volgarizzazione, cioè se il marchio sia divenuto nel
commercio denominazione generica del prodotto o servizio
oppure se abbia perduto la sua capacità distintiva;
per illiceità sopravvenuta cioè:
• se sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico;
• se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al
buon costume;
• per omissione da parte del titolare dei controlli previsti
dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio
collettivo
per non uso, cioè se il titolare del marchio registrato non ne
fa un uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione o
se ne sospende l'uso per un periodo ininterrotto di cinque
anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un
motivo legittimo;
Avv. Marco Giuri - Firenze
Marchio forte e marchio debole
A seconda del loro potere di individualità si usa
distinguere i marchi tra forti e deboli.
• È un marchio forte quello che ha spiccata
originalità e notevole capacità distintiva (ad
esempio non deve avere attinenza con il prodotto o
servizio a cui si riferisce).
es. Rolex (orologi), Strega (liquore)
• È, invece, un marchio debole quello che presenta
una minore originalità (ad esempio per una diretta
relazione con il prodotto o servizio che
contraddistingue) pur mantenendo una minima
capacità distintiva necessaria per differenziarlo ed
essere tutelato.
esempi sono molto diffusi soprattutto in attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso
(La casa del mobile, La casa del colore, Il caffè della stazione, ecc.).
Marchio registrato
Il marchio registrato è un marchio protetto
giuridicamente.
A seconda del territorio in cui sono tutelati si
distinguono i seguenti tipi di marchio registrato:
• Marchio nazionale
• Marchio comunitario
• Marchio internazionale
Avv. Marco Giuri - Firenze
Marchio Nazionale
La tutela giuridica del marchio nazionale è
limitata al solo territorio italiano.
In Italia i marchi vengono registrati presso Ufficio
Brevetti per Invenzioni, Modelli e Marchi
Avv. Marco Giuri - Firenze
Marchio Comunitario
Con un'unica azione legale la tutela giuridica del
marchio comunitario è valida per tutti i Paesi
membri dell‘Unione Europea.
La registrazione avviene presso l'Ufficio per
l'Armonizzazione nel Mercato Interno.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Marchio Internazionale
I titolari di un marchio nazionale possono
estenderne la tutela nei Paesi Europei ed
extraeuropei che aderiscono a due accordi
internazionali depositando una domanda di
marchio internazionale.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Quanto costa orientativamente
registrare un marchio?
MARCHIO ITALIANO
Il costo orientativo per ogni deposito di Marchio
in Italia (durata decennale) è di circa Euro 500/600
per una classe di prodotti ed aumenta di circa Euro
60/80 per ogni classe di prodotti.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Quanto costa orientativamente
registrare un marchio?
MARCHIO COMUNITARIO
Le spese per la preparazione ed il deposito di una domanda
di Marchio Comunitario dovrebbero aggirarsi intorno a
Euro 1.700/1.900
A tale cifra possono aggiungersi i costi derivanti da un
eventuale contenzioso con terzi titolari di diritti anteriori e
da opposizioni d'Ufficio.
E' anche esclusa la tassa di registrazione, da corrispondersi
se e quando la domanda di Marchio Comunitario abbia
superato le procedure di esame e/o di opposizione, ed il cui
costo globale dovrebbe ammontare a Euro 1.300/1.450
Avv. Marco Giuri - Firenze
Quanto costa orientativamente
registrare un marchio?
MARCHIO INTERNAZIONALE
Paesi dell’accordo di Madrid
cifra base: € 1.600/1.800 più circa € 130 per
ciascuno Stato prescelto;
Avv. Marco Giuri - Firenze
Marchio registrato
Prima di procedere alla registrazione sarà
necessario effettuare una ricerca per vedere se
esistono marchi simili o affini (cd. ricerca di
anteriorità)
Verificare le aree di interesse sulla base delle
transazioni commerciali e degli sviluppi futuri.
Dopo la registrazione diventa essenziale la fase
del monitoraggio sul mercato e nei data base delle
registrazioni per procedere alla tutela
Avv. Marco Giuri - Firenze
LA TUTELA DEL MARCHIO
Il nostro ordinamento accorda una protezione molto ampia
per i marchi registrati.
Tale tutela viene assicurata sia:
in campo civile
in campo penale
(Codice della Proprietà Industriale, artt. 2598, 2599 e 2600
c.c.)
Avv. Marco Giuri - Firenze
LA TUTELA DEL MARCHIO
in ambito civile
Art. 2598 La concorrenza sleale
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni
distintivi (2563 e seguenti) e dei diritti di brevetto (2584 e
seguenti), compie atti di concorrenza sleale chiunque:
usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione
con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da
altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o
compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare
confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività
di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si
appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un
concorrente;
si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo
non conforme ai principi della correttezza professionale e
idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
LA TUTELA DEL MARCHIO
in ambito civile
INIBITORIA (disposta dal giudice) della
fabbricazione, del commercio e dell’uso di quanto
costituisce violazione del diritto.
A seguito di tale provvedimento può, sempre ad
opera del giudice, essere fissata una somma,
dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata e per ogni ritardo
nell’esecuzione dello stesso.
Può inoltre essere ordinata la DISTRUZIONE
delle cose oggetto della violazione, ad eccezione
del caso in cui le cose siano di pregiudizio per
l’economia nazionale.
Avv. Marco Giuri - Firenze
LA TUTELA DEL MARCHIO
È dovuto, comunque, il risarcimento del danno
conseguente la violazione del diritto di proprietà
industriale, secondo le comuni regole dettate dal
codice civile (artt. 1223, 1226, 1227 c.c.).
Oltre le conseguenze di natura civile, appena
riassuntivamente descritte, sono previste sanzioni
penali ed amministrative, descritte nel codice
penale (artt. 473, 474, 517 c.p.) e nel Codice della
Proprietà Industriale (art. 127).
Sono previste, dagli artt. 128 e 129 del Codice
della Proprietà Industriale, le misure cautelari e
del “sequestro” dei beni stessi.
Avv. Marco Giuri - Firenze
LA TUTELA DEL MARCHIO
Tutela penale (473 e 474 c.p.).
Art. 473 Contraffazione, alterazione o uso di segni
distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali
Chiunque contraffa' o altera i marchi o segni distintivi,
nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti
industriali, ovvero, senza essere concorso nella
contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni
contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Alla stessa
pena soggiace chi contraffa' o altera brevetti, disegni o
modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere
concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali
brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le
disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state
osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o
industriale.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Simboli
In ITALIA non esistono leggi che impongono
particolari simboli per contraddistinguere i marchi
registrati. L'aggiunta del simbolo ® accanto al
marchio serve solamente a ricordare che è stato
registrato ma non aggiunge nessuna tutela.
Al contrario la legge vieta l'utilizzo del simbolo ®
accanto ad un marchio non registrato. Poiché un
marchio non si considera registrato alla domanda
di deposito ma solo dopo la concessione della
registrazione, anche nel periodo di tempo che
intercorre tra questi due momenti non è possibile
apporre il simbolo ®. In attesa dell'effettiva
registrazione però si può solo accostare al marchio
la D di marchio depositato o il simbolo ™
(dall'inglese Trade Mark).
Avv. Marco Giuri - Firenze
Marchio individuale e marchio
collettivo
• Il marchio individuale ha il compito di
distinguere il singolo prodotto o servizio di un
imprenditore.
• Il marchio collettivo, invece, serve a garantire
l'origine, la natura o la qualità di prodotti o
servizi. La registrazione di marchi collettivi è
concessa a quei soggetti che svolgono la funzione
di garantire l'origine, la natura o la qualità di
determinati prodotti o servizi e che possono
concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o
commercianti che rispettino determinati requisiti.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Marchio collettivo
I soggetti che svolgono la funzione di garantire
l'origine, la natura o la qualità di determinati
prodotti o servizi, possono ottenere la
registrazione per appositi marchi come marchi
collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei
marchi stessi a produttori o commercianti.
I regolamenti concernenti l'uso dei marchi
collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono
essere allegati alla domanda di registrazione; le
modificazioni regolamentari devono essere
comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano
brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti
allegati alla domanda.
Avv. Marco Giuri - Firenze
MARCHIO COLLETTIVO
Si parla di marchio collettivo tutte le
volte in cui la registrazione dello stesso è
operata da un organismo portatore di un
interesse comune a più imprenditori, di
norma concorrenti tra loro, ma allo stesso
tempo desiderosi di far sì che il pubblico
sia certo della qualità, della natura e
dell'origine geografica dei loro prodotti.
Avv. Marco Giuri - Firenze
MARCHIO COLLETTIVO
La domanda di registrazione viene, infatti,
effettuata da questo organismo, il più delle volte
un consorzio, che ne diventa il titolare e che si fa
garante del rispetto di un disciplinare di
produzione da parte delle imprese dallo stesso
autorizzate ad utilizzare il marchio collettivo.
La particolarità di questo tipo di marchio è che
può consistere anche in una denominazione
geografica, normalmente collegata al territorio da
cui provengono i prodotti contrassegnati dal
marchio
Avv. Marco Giuri - Firenze
MARCHIO COLLETTIVO
il Marchio Collettivo è un marchio che attesta
l’origine, la natura, la qualità di determinati
prodotti e funge quindi da “certificazione” dei
prodotti in questione sulla base di un preciso
Regolamento.
La portata di un Marchio Collettivo non è uguale
in tutto il mondo e pertanto un Marchio Collettivo
che può risultare accettabile in uno Stato può non
risultare accettabile in un altro: valutazione caso
per caso.
Avv. Marco Giuri - Firenze
MARCHIO COLLETTIVO
La tutela del Marchio Collettivo segue le stesse
regole del marchio individuale.
E’ l’organismo titolare del marchio che deve
attivare la tutela legale, anche su iniziativa e
istanza di un produttore.
Valutazione di fondatezza.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Denominazioni
In campo vinicolo, in Italia
(e sostanzialmente nei paesi europei) per
denominazione si intende:
il nome geografico di una zona
viticola particolarmente vocata,
utilizzata per designare un prodotto di qualità e
rinomato, le cui caratteristiche sono connesse
all’ambiente naturale
ed ai fattori umani.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Fonti normative
Denominazione
• L. 164/1992
• Regolamento (CEE) 2081/1992
• Dlgs 198/1996
Codice Proprietà Intellettuale: articolo 30
Sono protette le indicazioni geografiche e le
denominazioni di origine che identificano un paese, una
regione o una località, quando siano adottate per
designare un prodotto che ne e' originario e le cui qualità,
reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o
essenzialmente all'ambiente geografico d'origine,
comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Denominazione
Nella nozione si valorizza dunque il collegamento
tra
TERRITORIO
PRODOTTO
ATTIVITÀ DELL’UOMO
Avv. Marco Giuri - Firenze
Differenza
Denominazione/Marchi Collettivi
I Marchi Collettivi si distinguono dalle
“Denominazioni”perché queste ultime
rappresentano dei mezzi già utilizzati sul piano
sociale prima della loro tutela giuridica.
Detta tutela giuridica serve esclusivamente a
ratificare quanto già di fatto esistente, mentre i
Marchi Collettivi sorgono con il deposito del
marchio in sé e quindi possono anche essere
prodromici delle Denominazioni.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Marchio collettivo e
denominazione
Non vi è comunque alcun impedimento affinchè
una “Denominazione” possa anche essere un
“Marchio Collettivo”, soprattutto se si vuole
utilizzare, nei confronti dei contraffattori,
determinate azioni che la legge sui marchi prevede
e che la norma sulla “Denominazione” non
ammette.
Avv. Marco Giuri - Firenze
La tutela delle denominazioni di
origine
Per quanto concerne il settore vitivinicolo, il
sistema europeo (quindi anche quello italiano) di
protezione per le denominazioni d’origine
e le indicazioni geografiche di provenienza si
fonda essenzialmente sui seguenti principi.
1) la tutela è incentrata su di un territorio «
determinato» inteso come località geografica, da
cui proviene un determinato prodotto;
2) il riconoscimento di una determinata
denominazione d’origine va effettuato da ciascuno
Stato, all’esito di un apposito procedimento
amministrativo nazionale svolto però sulla base di
regole comuni.
La tutela delle denominazioni di
origine
Ciascuna denominazione d’origine deve essere
accompagnata da un apposito disciplinare di
produzione, finalizzato a garantire una certa
qualità. Ottenuto detto riconoscimento per una
data denominazione d’origine, il diritto ad
utilizzarla spetta solamente a chi produce nel
rispetto del disciplinare di produzione e
imbottiglia nella zona d’origine.
Avv. Marco Giuri - Firenze
La tutela delle denominazioni di
origine
All’interno dell’Unione Europea, nessuno può
produrre e commercializzare un vino utilizzando
la denominazione d’origine o l’indicazione
geografica corrispondente ad un determinato
territorio della comunità, se il vino non proviene
proprio da quel determinato territorio.
Parimenti, a nessun produttore extracomunitario
è consentito importare e commercializzare,
all’interno dell’Unione Europea, vini
contraddistinti con nomi geografici di territori
della Comunità.
Nella UE il sistema è EFFICACE.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Le denominazioni negli USA
In linea di principio: gli americani considerano le
denominazioni come indicative di una tipologia di
vino e non una garanzia d’origine.
Sui mercati statunitensi è possibile trovare vini ad
esempio prodotti in California che si fregiano di
denominazioni europee (Chianti della California).
Conseguenza: inganno del consumatore e danni
economici e d’immagine al produttore europeo
Avv. Marco Giuri - Firenze
Le denominazioni negli USA
Tali prodotti “imitano” ed occupano
importanti quote di mercato: prezzi molto
inferiori all’”originale”.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Sulla denominazione:
diversa impostazione di fondo
ITALIA:
si valorizza dunque il collegamento
tra territorio, prodotto e attività dell’uomo.
Ad un determinato prodotto vengono abbinate
non solo le sue qualità intrinseche, ma anche
quelle connesse al fatto che esso proviene da una
certa zona, nella quale si sono sviluppati
con il tempo fattori umani tali da legittimare il
riconoscimento di un’attività creativa in relazione
alla fase di produzione, la quale finisce per
incidere sulla qualità stessa del bene finale.
Sulla denominazione:
diversa impostazione di fondo
USA
Hanno invece sempre respinto l’idea del
riconoscimento del binomio prodotto-territorio,
ritenendo invece più giusto che fosse valorizzato
l’elemento della « reputazione », ovvero della
percezione, da parte del pubblico dei consumatori,
di ciò che un certo prodotto è.
E’ rilevante non il nome geografico, ma la
percezione che ne hanno i consumatori.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Sulla denominazione:
diversa impostazione di fondo
In USA, ad esempio, le parole:
« Champagne »
« Chianti »
non starebbero ad indicare solamente vini
rispettivamente provenienti dalla note regioni
francese ed italiana del Chianti, ma anche una
determinata tipologia di prodotto
indipendentemente dal loro luogo di origine.
Dal punto di vista americano, pertanto, anche le
indicazioni geografiche di provenienza e la loro
relativa tutela dovrebbe essere soggette ai principi
della legislazione in materia di marchi.
Il MARCHIO prevale sulla DENOMINAZIONE.
Accordo UE/USA su
denominazioni
Il 10 marzo 2006 è entrato in vigore l’Accordo
concluso tra la Comunità Europea e gli Stati Uniti
d’America sulla commercializzazione del vino
approvato con decisione del Consiglio n.
2006/232/CE.
Primo passo per definire un trattato sul
commercio del vino
Avv. Marco Giuri - Firenze
Accordo UE/USA su
denominazioni
Oggi negli USA abbiamo una tripartizione fra:
1) SEGNI DI RILEVANZA GEOGRAFICA GENERICI
Es. Vermouth: nessuna tutela
2) SEGNI DI RILEVANZA GEOGRAFICA SEMI-GENERICI:
per contraddistinguere anche vini non provenienti dal territorio
indicato dal nome geografico, purchè il nome geografico deve risultare
posto in diretta correlazione con una differente denominazione
d’origine (ad esempio, Chianti della California) che indichi il vero
luogo di produzione
Gli USA, in tal modo, giustificano la produzione e
commercializzazione sul proprio territorio di vini contrassegnati con
nomi che, da un punto di vista europeo, sono sicuramente indicazioni
geografiche.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Accordo UE/USA su
denominazioni
3) SEGNI DI RILEVANZA GEOGRAFICA NON
GENERICI: possono essere utilizzate solamente
per distinguere vini prodotti nel determinato
territorio richiamato dalla denominazione stessa
Avv. Marco Giuri - Firenze
Cosa si è ottenuto in sintesi con
l’accordo del 2006?
Per i paesi europei il risultato finale consiste
nell’aver ottenuto che ai nomi geografici,
corrispondenti a DOC e IGT europee, viene in via
di massima attribuita negli USA la tutela prevista
per i « nomi non-generici ma non distintivi ».
Inoltre, tale protezione viene di fatto estesa anche
a quelle denominazioni invece considerate negli
USA come nomi « semi-generici».
Avv. Marco Giuri - Firenze
Deroga Accordo: chi usava la
denominazione prima
dell’accordo può usarla ancora!
L’Accordo non muta lo status quo, non incidendo
cioè sui diritti (ritenuti dunque quesiti) di chi,
prima della sua stipulazione, aveva ottenuto il
benestare all’utilizzo dei nomi considerati allora «
semi-generici » ed ora elevati di rango. Di
conseguenza i produttori americani, che in passato
commercializzavano il proprio vino utilizzando i
nomi in questione (ad es. Chianti della California),
potranno continuare a farlo anche in futuro.
Situazione odierna negli USA
La possibilità che i nomi « semi-generici »
(comprendenti per l’Italia importanti indicazioni,
quali le ricordate Chianti e Marsala) vengano
utilizzati negli USA da nuovi imprenditori, che
non li abbiano legittimamente utilizzati prima del
10 marzo 2006, è stata sostanzialmente eliminata,
anche se chi aveva prima acquisito il diritto di
utilizzare in etichetta tali termini continuerà a
poterlo fare.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Situazione odierna negli USA
Le denominazioni di origine controllate e le
indicazioni geografiche tipiche italiane sono state
riconosciute quali nomi « non-generici » (anche se
« non distintivi ») negli USA, unitamente alle altre
denominazioni di origine controllata e indicazioni
geografiche di altri paesi europei, così come
indicate negli Allegati all’Accordo.
Ciò rafforza il grado di tutela di questi nomi,
allontanando la possibilità che gli stessi diventino
nel tempo « semi-generici » o peggio « generici ».
Avv. Marco Giuri - Firenze
3° LIVELLO
siglare convenzioni con studi legali operanti nei Paesi maggiormente critici.
accordi bilaterali tra Italia e i Paesi maggiormente protagonisti del fenomeno
(riconoscimento delle denominazioni);
campagne (anche su iniziativa delle Regioni) nei paesi a maggiore penetrazione
del food and beverage italiano a difesa delle denominazioni e dei marchi
2° LIVELLO
osservatorio permanente del Ministero delle attività produttive in
collegamento con l’ICE utile a monitorare adeguatamente l’evoluzione del
fenomeno e predisporre interventi in proposito
attivare presso le sedi Ice, gli sportelli camerali, i Consolati e le Ambasciate
dei Paesi in cui avvengono le contraffazioni, strutture idonee a fornire
indicazioni e prima assistenza legale
istituzione ed implementazione di un Fondo governativo specifico, nell’ambito
dello stanziamento previsto dal Governo per la promozione del Made in Italy,
a disposizione dei produttori/Consorzi che vogliono difendere le loro
produzioni di marca e di qualità nei Paesi in cui essi sono oggetto di
falsificazione
1° LIVELLO
Registrazione del marchio e monitoraggio sul
mercato
Registrazione della denominazione come
marchio collettivo e controllo del Consorzio
Quali possibili soluzioni contro
l’enopirateria?
1)
2)
3)
4)
5)
Provvedere alla registrazione del marchio
individuale
Controllo e monitoraggio sul marchio individuale
Provvedere alla registrazione della denominazione
come marchio collettivo e controllo del Consorzio
Creare un osservatorio permanente del Ministero
delle attività produttive in collegamento con l’ICE
utile a monitorare adeguatamente l’evoluzione del
fenomeno e predisporre interventi in proposito;
attivare presso le sedi Ice, gli sportelli camerali, i
Consolati e le Ambasciate dei Paesi in cui
avvengono le contraffazioni, strutture idonee a
fornire indicazioni e prima assistenza legale;
Avv. Marco Giuri - Firenze
Quali possibili soluzioni contro
l’enopirateria?
6)
7)
istituzione ed implementazione di un Fondo
governativo specifico, nell’ambito dello
stanziamento previsto dal Governo per la
promozione del Made in Italy, a disposizione dei
produttori/Consorzi che vogliono difendere le loro
produzioni di marca e di qualità nei Paesi in cui essi
sono oggetto di falsificazione;
Visto che il problema dei costi da sostenere per
questo genere di cause è diventato insostenibile,
arrivando a superare in molti casi l’investimento in
promozione del marchio o della denominazione
stessa, sarebbero utili anche convenzioni con studi
legali operanti nei Paesi maggiormente critici.
Quali possibili soluzioni contro
l’enopirateria?
8) Stimolare e incentivare gli accordi bilaterali tra
Italia e i Paesi maggiormente protagonisti del
fenomeno (riconoscimento delle
denominazioni);
9) Varare campagne (anche su iniziativa delle
Regioni) nei paesi a maggiore penetrazione del
food and beverage italiano a difesa delle
denominazioni e dei marchi
Avv. Marco Giuri - Firenze
Conclusioni
Le contraffazioni di denominazione protetta e di
marchi sono, in linea teorica, legalmente
perseguibili se depositati, le imitazioni più blande
e più diffuse che non usurpano la denominazione o
il marchio (bandiera tricolore o definizione
italiana) sono sempre difficilmente perseguibili
dalle aziende e dai Consorzi: unica strada è una
politica nazionale di intervento nei paesi in cui
maggiore è presente e diffusa la contraffazione del
made in Italy.
Avv. Marco Giuri - Firenze
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Le nozioni fodamentali - Unione Giuristi della Vite e del Vino