La responsabilità per la prescrizione, la somministrazione e la detenzione di Farmaci Luca Benci www.lucabenci.it Twitter @Luca_Benci Il codice dei farmaci D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonchè della direttiva 2003/94/CE. Cosa non è medicinale • Sangue intero ed emocomponenti • Presidi medico-chirurgici • Disinfettanti I medicinali soggetti a prescrizione medica a) possono presentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico b) sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non corretto e, di conseguenza, con rischio di un pericolo diretto o indiretto per la salute Medicinale omeopatico Ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità europea; un medicinale omeopatico può contenere più sostanze Confronto tra foglietti illustrativi Farmaci prescrivibili • Composizione • Forma farmaceutica e contenuto • Categoria farmacoterapeutica • Indicazioni farmacoterapeutiche • controindicazioni Farmaci da banco • Composizione • Come si presenta • Che cosa è • Perché si usa • Quando non deve essere usato Confronto tra foglietti illustrativi Farmaci prescrivibili • Precauzioni per l’uso • Interazioni • Avvertenze speciali Farmaci da banco • Precauzioni per l’uso • Quali medicinali o alimenti possono modificare l’effetto del medicinale • E’ importante sapere che Confronto tra foglietti illustrativi • Dose, modo e tempo di somministrazione • Come usare questo medicinale Quanto Quanto e per quanto tempo Come Denominazione del medicinale • La denominazione che può essere un nome di fantasia non confondibile con la denominazione comune oppure una denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio Farmaci galenici • Formule magistrali • Formule officinali Le preparazioni ospedaliere: sono galeniche? • Preparazioni galeniche ospedaliere classiche (es. pomate) o specialistiche (sacche per la nutrizione parenterale totale, minisacche da antibiotici da ricostituzione centralizzata, minisacche da antiblastici da ricostituzione centralizzata, preparazione per la terapia antidotale, preparazione di farmaci orfani, preparazioni radiofarmaceutiche, soluzioni per terapia antalgica o cardiovascolare, soluzioni infusionali specialistiche, altre preparazioni) • Preparazioni estemporanee I farmaci per “uso compassionevole” • Sono quei farmaci sottoposti a sperimentazione clinica in Italia o all’estero ma non ancora immessi in commercio e possono essere richiesti alla azienda produttrice quando non esista altra valida alternativa terapeutica. I farmaci per uso compassionevole Il loro uso può essere autorizzato quando: a) il medicinale sia già oggetto, nella medesima specifica indicazione terapeutica, di studi clinici sperimentali, in corso o conclusi, di fase terza o, in casi particolari di condizioni di malattia che pongano il paziente in pericolo di vita, di studi clinici già conclusi di fase seconda; b) i dati disponibili sulle sperimentazioni di cui alla lettera a) siano sufficienti per formulare un favorevole giudizio sull'efficacia e la tollerabilità del medicinale richiesto I farmaci equivalenti (ex generici) • Si definisce Medicinale equivalente un medicinale che è bioequivalente rispetto ad un medicinale di riferimento, con brevetto scaduto, autorizzato con la stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica, la stessa via di somministrazione e le stesse indicazioni terapeutiche. Classificazione dei medicinali ai fini della fornitura • Medicinali soggetti a prescrizione medica • Medicinali non soggetti a prescrizione medica Medicinali soggetti a prescrizione medica a) medicinali soggetti a prescrizione medica b) medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta c) medicinali soggetti a prescrizione medica speciale d) medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa I medicinali soggetti a prescrizione medica c) contengono sostanze o preparazioni di sostanze la cui attività o le cui reazioni avverse richiedono ulteriori indagini; d) sono destinati ad essere somministrati per via parenterale, fatte salve le eccezioni stabilite dal Ministero della salute, su proposta o previa consultazione dell'AIFA. Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa 1) medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti 2) medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile 3) medicinali specialista utilizzabili esclusivamente dallo I medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile • I medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero sono i medicinali che, per le caratteristiche farmacologiche, o per innovatività, per modalità di somministrazione o per altri motivi di tutela della salute pubblica, non possono essere utilizzati in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere. Medicinali non soggetti a prescrizione medica 1) medicinali da banco o di automedicazione (O.T.C.) 2) restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica (S.O.P.) 3) Farmaci delistati La classificazione dei farmaci a seconda della concedibilità con il SSN Classe A: sono presenti in questa fascia i farmaci essenziali e i farmaci per malattie croniche. Appartengono a questa categoria i farmaci per i quali esiste una soddisfacente ed accreditata efficacia valutata in base ai parametri dell’aumento dell’aspettativa di vita, della riduzione delle complicanze, del miglioramento della qualità di vita. Classe B: appartenevano a questa categoria i farmaci di intesse terapeutico minore di quelli classificati in classe A. da diversi anni la classe B è del tutto vuota. E’ sostanzialmente, attualmente, una classe virtuale. Classe C: appartengono a questa categoria i farmaci soggetti a prescrizione medica, ma privi delle caratteristiche presenti nella categoria A e B, e i farmaci S.O.P. Classe C bis: appartengono a questa categoria i farmaci non soggetti a prescrizione medica c.d. O.T.C. e autorizzati alla pubblicità presso il pubblico • La classe A • La classe A può essere a sua volta suddivisa in: • 1) fascia A pura con farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale per qualunque indicazione della scheda tecnica; • 2) fascia A/Nota con farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale solo se prescritti nel rispetto della nota AIFA di riferimento; • 3) fascia A/PT con farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, se prescritti dal medico specialista autorizzato alla prescrizione in regime di concedibilità. Ulteriore classificazione della classe A: la fascia H • Sempre la fascia A può essere ulteriormente suddivisa in FASCIA H che sono quei farmaci soggetti a prescrizione/utilizzazione specialistica distinti a loro volta in: • 1) H-esitabili a carico del Servizio sanitario nazionale, se erogati direttamente dalle strutture pubbliche, ma a totale carico del cittadino; • 2) H-OSP1, con farmaci di esclusivo impiego in ambiente ospedaliero; • 3) H-OSP2 con farmaci di impiego esclusivo in ambito ospedaliero o assimilato extraospedaliero secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome; • 4) H-OSPL, di impiego esclusivo in ambito ospedaliero da specialisti identificati secondo le disposizioni delle Regioni delle province autonome; • 5) H-USPL di impiego esclusivo da specialisti identificati secondo le disposizioni delle Regioni e delle Province autonome Art. 443 codice penale • Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito……. I farmaci campioni • 1. I campioni gratuiti di un medicinale per uso umano possono essere rimessi solo ai medici autorizzati a prescriverlo e devono essere consegnati soltanto per il tramite di informatori scientifici. I farmaci campioni • I medici devono assicurare la conservazione secondo le istruzioni indicate sulla confezione o sul foglio illustrativo. I farmaci campioni • I campioni non possono essere consegnati senza una richiesta scritta, recante data, timbro e firma del destinatario I farmaci campioni • Gli informatori scientifici possono consegnare a ciascun sanitario due campioni a visita per ogni dosaggio o forma farmaceutica di un medicinale esclusivamente nei diciotto mesi successivi alla data di prima commercializzazione del prodotto ed entro il limite massimo di otto campioni annui per ogni dosaggio o forma. I farmaci campioni • Fermo restando il disposto del comma 2, gli informatori scientifici possono inoltre consegnare al medico non più di quattro campioni a visita, entro il limite massimo di dieci campioni annui, scelti nell'ambito del listino aziendale dei medicinali in commercio da più di diciotto mesi. I farmaci campioni • Ogni campione deve essere graficamente identico alla confezione più piccola messa in commercio. Il suo contenuto può essere inferiore, in numero di unità posologiche o in volume, a quello della confezione in commercio, purchè risulti terapeuticamente idoneo; la non corrispondenza del contenuto e, eventualmente, del confezionamento primario alla confezione autorizzata deve essere espressamente richiamata in etichetta. I farmaci campioni • ……. deve essere riportata in modo indelebile l'indicazione • «campione gratuito - vietata la vendita» o altra analoga espressione. I farmaci campioni • Sono vietati i farmaci campioni stupefacenti I farmaci campioni • Le imprese farmaceutiche sono tenute a ritirare dagli informatori scientifici ogni richiesta medica di cui al comma 2 e conservare, per diciotto mesi, documentazione idonea a comprovare che la consegna di campioni è avvenuta nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. FNOMCeO 2006, Linea-guida inerente l’applicazione dell’art. 30 del Codice di deontologia medica, art. 3 • I campioni di farmaci di nuova introduzione possono essere accettati dai medici per un anno dalla loro immissione in commercio. Le indicazioni ministeriali • I campioni dei medicinali non devono essere presenti, in alcun modo, sul carrello delle terapie, negli armadi di reparto e della Farmacia. Ministero della salute, raccomandazione n, 7/2007 Problematiche sui farmaci • I farmaci campioni • I farmaci stupefacenti • I farmaci di proprietà del paziente Il ritardo italiano nel trattamento del dolore • Ragioni culturali o ragioni normative? Il trattamento del dolore L’evoluzione della posizione della Chiesa cattolica • Inizialmente contraria per il rischio di mascherare pratiche eutanasiche • Pio XII nel 1957 aprì al trattamento del dolore con analgesici pur con la conseguenza di limitare la coscienza e abbreviare la vita “se non esistono altri mezzi e se, date le circostanze, ciò non impedisce l’adempimento di altri doveri religiosi e morali”. Il trattamento del dolore L’evoluzione della posizione della Chiesa cattolica • Oggi due encicliche papali (Humane vitae e Evangelium vitae) accettano pienamente la sedazione del dolore tramite analgesici in quanto “pure essendo degno di lode chi accetta volontariamente di soffrire rinunciando a interventi antidolorifici per conservare la piena lucidità e partecipare, se credente, alla passione del Signore, tale comportamento eroico non può essere richiesto a tutti”. Dm 3 agosto 2001 Approvazione del registro di carico e scarico degli stupefacenti per le unità operative • Il responsabile dell’assistenza infermieristica è incaricato della buona conservazione del registro. Dopo due anni dalla data dell’ultima registrazione il registro può essere distrutto. Dm 3 agosto 2001 Approvazione del registro di carico e scarico degli stupefacenti • Il dirigente medico dell’unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e reale delle sostanze psicotrope e stupefacenti. Dm 3 agosto 2001 Approvazione del registro di carico e scarico degli stupefacenti • 7. Le registrazioni, sia in entrata sia in uscita, devono essere effettuate cronologicamente, entro le 24 ore successive alla movimentazione, senza lacune di trascrizione. • 8. Dopo ogni movimentazione deve essere indicata la giacenza. Dm 3 agosto 2001 Approvazione del registro di carico e scarico degli stupefacenti • 10. Nel caso di somministrazione di una forma farmaceutica il cui farmaco residuo non può essere successivamente utilizzato (come ad esempio un fiala iniettabile), si procederà allo scarico dell’unità di forma farmaceutica. Nelle note sarà specificata l’esatta quantità di farmaco somministrata, corrispondente a quella riportata nella cartella clinica del paziente. La quantità residua del farmaco è posta tra i rifiuti speciali da avviare alla termodistruzione Dm 3 agosto 2001 Approvazione del registro di carico e scarico degli stupefacenti • Nel caso di somministrazione parziale di una forma farmaceutica il cui farmaco residuo non può essere successivamente utilizzato (come ad esempio una fiale iniettabile) si procederà allo scarico dell’unità di forma farmaceutica. Nelle note sarà specificata l’esatta quantità di farmaco somministrata, corrispondente a quella riportata nella cartella clinica del paziente. La quantità residua del farmaco è posta tra i rifiuti speciali da avviare alla termodistruzione. Il registro degli stupefacenti informatico D.M. 11 maggio 2010 Modalità di registrazione con sistemi informatici della movimentazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, dei medicinali e delle relative composizioni di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. La responsabilità per la tenuta del registro • E’ responsabile della tenuta del registro previsto dall'art. 60, comma 3 del Testo unico, il dirigente medico preposto all'unità operativa delle strutture sanitarie pubbliche e private. La delega del responsabile • Il responsabile del registro può delegare l'accesso ad altra figura aziendale con documento redatto nei modi di legge, da allegare alle procedure interne. Nelle residenze nell’assistenza domiciliare • Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall’azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell’ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all’atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall’erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l’assistenza domiciliare alla ASL o all’organizzazione non lucrativa. Legge 24-12-2007 n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Art. 2 comma 350 Nelle residenze nell’assistenza domiciliare • Al di fuori dei casi previsti dal comma 350, le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria. Legge 24-12-2007 n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Art. 2 comma 351 Nelle residenze nell’assistenza domiciliare • Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 350 e 351 sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni di cui ai commi da 350 al presente comma si applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope. Legge 24-12-2007 n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Art. 2 comma 352 La precondizione della somministrazione • La prescrizione medica • Il consenso informato del paziente La prescrizione di farmaci • Informazione del paziente e acquisizione del consenso. • Agire secondo l’evidenza scientifica • Garantire un uso appropriato delle risorse • Perseguire la beneficialità del paziente e astensione da pratiche di accanimento terapeutico • Agire in indipendenza e senza condizionamenti La prescrizione medica gli elementi costitutivi • • • • • • Il tipo di farmaco (denominazione commerciale) Il dosaggio I tempi di somministrazione La via di somministrazione La forma farmaceutica La sottoscrizione del medico La prescrizione medica • Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell’eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. D.L. 24 gennaio2012, n. 1, Disposizioni urgenti urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. Art. 2 La prescrizione medica • 9. A decorrere dall’anno 2011, per l’erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali equivalenti di cui all’ articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, l’AIFA, sulla base di una ricognizione dei prezzi vigenti nei paesi dell’Unione europea, fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità di principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche. • D.L. 24 gennaio2012, n. 1, Disposizioni urgenti urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. Art. 2 La dispensazione dei farmaci equivalenti • Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest’ultimo, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma abbia prezzo più basso ovvero, in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo più basso. D.L. 31-5-2010 n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Art. 11 La dispensazione dei farmaci equivalenti • La dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso è possibile solo su espressa richiesta dell'assistito e previa corresponsione da parte dell’assistito della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso. I prezzi massimi di rimborso sono stabiliti in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro annui che restano nelle disponibilità regionali. D.L. 31-5-2010 n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Art. 11 Nome commerciale o principio attivo? • L’autorità auspica un intervento legislativo volto a introdurre nella normativa farmaceutica l’obbligo per il medico di prescrivere il principio attivo…. Parere Garante della concorrenza 9 novembre 2006 “Finanziamento, da parte delle imprese farmaceutiche, delle spese di viaggio e di ospitalità in occasione di corsi, convegni, congressi e visite ai laboratori e ai centri di ricerca aziendali” Le ricette dopo la spending review 4 • Nel caso in cui decida di indicare anche il nome commerciale del farmaco l’indicazione della non sostituibilità deve essere obbligatoriamente accompagnata da una sintetica motivazione. Brescia, 17 dicembre 2012 Dalla prescrizione alla somministrazione: responsabilità giuridica e deontologica Luca Benci www.lucabenci.it Brescia, 17 dicembre 2012 Collegio Ipasvi La Spending review DL 6 luglio 2012, n. 95 Convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. Spending review • Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto a indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Spending review art. 15, comma 11 bis • Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione,… Ricette dopo il DL sviluppo? • Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la denominazione di uno specifico medicinale a base dello setsso principio attivo accompagnato dalla denominazione di quest’ultimo. Ricette dopo il DL sviluppo? • L’indicazione dello specifico medicinale è vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità….l’indicazione è vincolante per il farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso, fatta salva comunque la diversa richiesta del cliente. Agenda digitale D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese Ricette elettroniche • 2013 • 2014 • 2015 60% 80% 90% • Dal primo gennaio 2014 le prescrizioni farmaceutiche in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale. • A decorrere dal primo gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche può essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale. • Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture private accreditate. Le ricette dopo la spending review • Il medico cura un paziente per la prima volta per una patologia acuta o cronica • Ci sono farmaci equivalenti • Deve prescrivere con il principio attivo Le ricette dopo la spending review 2 • Se il medico ritiene di preferire – nel caso in cui siano presenti equivalenti e sia una nuova cura – un farmaco di “marca” o uno specifico equivalente (in questo caso deve indicare il marchio o il nome dell’AIC) ha “facoltà” di farlo aggiungendo al principio attivo il nome commerciale. Le ricette dopo la spending review 3 • Una ricetta con il solo nome commerciale “non è conforme a legge” Le ricette dopo la spending review 5 • La “succinta motivazione” non può fare riferimento a generiche indicazioni di tipo clinico o sanitario “ma dovrà, sia pur succintamente, indicare le specifiche e documentate ragioni che rendono necessaria la somministrazione al paziente di quel determinato medicinale, anziché di un altro ad esso equivalente. Le ricette dopo la spending review 6 • Esempio di succinta motivazione: “accertata intolleranza del paziente a determinate sostanze comprese fra gli eccipienti di altri medicinali a base dello stesso principio attivo)”. Le ricette dopo la spending review 7 • L’assenza della motivazione, così come la presenza di una motivazione inidonea, rende la ricetta non conforme a legge. Le ricette dopo la spending review 8 • Nei casi in cui il medico curi per patologie croniche già in essere la pura indicazione della “marca” è conforme a legge e può indicare la clausola di non sostituibilità senza necessità di motivarla. • Il medico comunque può indicare anche solo il principio attivo. Le ricette dopo la spending review 9 • In tutti i casi “il medico resta tenuto a informare il paziente della presenza in commercio di farmaci di uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali” Le ricette dopo la spending review 10 • Il farmacista “se nella prescrizione è indicato il solo principio attivo (oltre, ovviamente, a forma farmaceutica e dosaggio), il farmacista, dopo aver informato il cliente, dovrà consegnargli il medicinale avente il prezzo più basso” Le ricette dopo la spending review 11 • Nel caso che più medicinali abbiano un prezzo corrispondente al prezzo più basso, il farmacista terrà conto dell’eventuale preferenza del paziente. Le ricette dopo la spending review 12 • Qualora quest’ultimo, invece, richieda espressamente un medicinale a prezzo più alto, il farmacista dovrà richiedere al paziente di corrispondere la somma pari alla differenza fra il prezzo del medicinale richiesto e quello del medicinale erogabile con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale. Le ricette dopo la spending review 13 • se nella prescrizione è indicato, oltre al principio attivo, la denominazione (“di marca” o generica) di uno specifico medicinale, il farmacista, qualora nella ricetta non risulti apposta dal medico la indicazione di non sostituibilità, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale equivalente ha prezzo più basso; Le ricette dopo la spending review 14 • in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale avente il prezzo più basso (o uno dei medicinali aventi il prezzo più basso), fatta salva l’eventuale espressa richiesta del paziente di ricevere comunque il farmaco prescritto dal medico, previo pagamento della differenza di prezzo. Le ricette dopo la spending review 15 • Se nella prescrizione, oltre alla denominazione di un medicinale specifico, risulta apposta l’indicazione della non sostituibilità del medicinale (sia nella forma “semplice” utilizzabile per la prosecuzione di trattamenti in corso, sia nella forma corredata di sintetica motivazione), …. Le ricette dopo la spending review 16 • …il farmacista dovrà chiedere al paziente, informandolo delle ragioni della richiesta, di corrispondere la somma pari alla differenza fra l’eventuale prezzo più alto del medicinale prescritto e quello del medicinale erogabile con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale. Le ricette dopo la spending review 10 • Nel caso in cui il medico prescriva un farmaco di nuova generazione (in commercio da meno di dieci anni) è conforme a legge indicare solo il nome commerciale. Le anomalie della prescrizione medica di farmaci • • • • Le prescrizioni “condizionate” Le prescrizioni “telefoniche” Le prescrizioni “orali” Le prescrizioni secondo protocollo Una nuova legge Legge 15 marzo 2010, n. 38 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” La nuova legge sulle cure palliative • Rafforzamento dei progetti “Ospedale senza dolore” e loro trasformazione in “Ospedale-Territorio senza dolore” Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica art. 7 • 1. All'interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito. • Legge 15 marzo 2010, n. 38 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” Le indicazioni ministeriali • Le prescrizioni verbali o telefoniche vanno evitate e, laddove presenti, devono essere limitate solamente a circostanze particolari e in ogni caso verificate immediatamente (ad esempio facendo ripetere l’operatore) e subito riportate in cartella clinica. Ministero della salute, raccomandazione n, 7/2007 Le indicazioni ministeriali • Evitare nelle prescrizioni la frase “al bisogno”, ma, qualora riportata, deve essere specificata la posologia, la dose massima giornaliera e l’eventuale intervallo di tempo tra le somministrazioni. Ministero della salute, raccomandazione n, 7/2007 Le indicazioni ministeriali sui farmaci antiblastici • Le possibili fonti di errore sono: • …. • Uso della prescrizione verbale, anche telefonica Ministero della salute, “Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici”, Raccomandazione n. 14, ottobre 2012 La prescrizione condizionata a sintomi • Il dolore “oggettivizzato” dalle scale di valutazione Cass. pen. Sez. IV 20 gennaio 2004, n. 11533 • …non e' credibile che due diversi infermieri, entrambi energicamente chiamati dai parenti della paziente che invocavano l'intervento di un medico, abbiano omesso di chiamare il medico di guardia Cass. pen. Sez. IV 20 gennaio 2004, n. 11533 • Di tal che non e' stato illogico ritenere veritiero che l’infermiere x ebbe telefonicamente l'indicazione di praticare l'iniezione dello pseudofarmaco alla malata, non ritenendo il medico necessario recarsi presso la donna. Cass. pen. Sez. IV 20 gennaio 2004, n. 11533 • Coerente e' altresi' il ragionamento in base al quale non si e' ritenuto di enfatizzare la sottoscrizione dell'infermiere in calce alla somministrazione del placebo, tanto essendo avvenuto anche sotto l'annotazione della somministrazione di Ranidil e Plasil avvenuta nella mattinata del 15.4, certamente prescritta dal medico Dr. C.G., ed essendo disattese le opposte testimonianze sul rilievo che nessuna sottoscrizione dei medici c'era in ordine alla prescrizione di farmaci. Il placebo • Il problema della liceità della somministrazione dei farmaci ad effetto placebo Distribuzione diretta dei farmaci • D.L. 18 settembre 2001, n. 347 “ Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria” convertito con la legge 16 novembre 2001, N. 405 con modificazioni, stabilisce all’art. 8, rubricato “Particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti” Distribuzione dei farmaci legge 405/2001 • 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di: • a ) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione; Distribuzione dei farmaci legge 405/2001 • b ) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale; • c ) disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale. La prescrizione off label • Si può prescrivere fuori dalle indicazioni del foglietto illustrativo? La prescrizione dei farmaci off label • Criteri legislativi • Criteri deontologici D.L. 17-2-1998 n. 23 convertito con legge 94/1998 Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria. • Il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanità. D.L. 17-2-1998 n. 23 convertito con legge 94/1998 Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria. • In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata……, qualora il medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale Prescrizione e trattamento terapeutico art. 13 codice di deontologia medica • La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Prescrizione e trattamento terapeutico art. 13 codice di deontologia medica • Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso. Prescrizione e trattamento terapeutico art. 13 codice di deontologia medica • Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell'uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente. Prescrizione e trattamento terapeutico art. 13 codice di deontologia medica • Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell'interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate. Prescrizione e trattamento terapeutico art. 13 codice di deontologia medica • Sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete. Prescrizione e trattamento terapeutico art. 13 codice di deontologia medica • In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili. Prescrizione e trattamento terapeutico art. 13 codice di deontologia medica • La prescrizione di farmaci, per indicazioni non previste dalla scheda tecnica o non ancora autorizzate al commercio, è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata. • In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti. Prescrizione e trattamento terapeutico art. 13 codice di deontologia medica • È obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico. Prescrizioni Off Label: le indicazioni delle legge finanziaria 2007 • La disposizione di cui all’art. 3, comma 2 del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale che, nell’ambito dei presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all’immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 796, lettera z I farmaci eticamente sensibili • La pillola del giorno dopo • La pillola dei cinque giorni dopo • La pillola abortiva La contraccezione di emergenza la differenza con l’interruzione di gravidanza • Il decreto che autorizza la commercializzazione del “Norlevo” non contrasta con la legge 194/1978, poiché il farmaco autorizzato agisce con effetti contraccettivi in un momento anteriore all’innesto dell’ovulo nell’utero materno”. La contraccezione di emergenza la differenza con l’interruzione di gravidanza • Il Norlevo “esplica effetti di prevenzione della gestazione al pari di altri usuali metodi contraccettivi, quali lo IUD o spirale, che parimenti mirano ad inibire l’impianto dell’ovulo fecondato ed in ordine ai quali non si pone questione circa la qualificazione come pratiche abortive…” TAR Lazio, sez I Bis, 12 ottobre 2001, n.8465 La contraccezione di emergenza la posizione del CNB • ….il medico il quale non intenda prescrivere la contraccezione di emergenza abbia comunque il diritto di appellarsi alla clausola di coscienza dato il riconosciuto rango costituzionale dello scopo di tutela del concepito che motiva l’astensione e dunque, a prescindere da disposizioni normative specificamente riferite al quesito in esame” La posizione della FNOMCeO sulla pillola del giorno dopo • Pur essendo tale "clausola di coscienza" concetto più sfumato rispetto all'obiezione di coscienza (riconosciuta nel nostro ordinamento solo nei casi di aborto e servizio militare, cioè nei casi in cui l'azione del singolo è diretta alla soppressione della vita), tuttavia trova la sua consacrazione nell'art. 19 del Codice di Deontologia Medica, ……. La posizione della FNOMCeO sulla pillola del giorno dopo • …..che consente al medico di rifiutare la propria opera se contrasta con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, purchè questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita. La posizione della FNOMCeO sulla pillola del giorno dopo • Ciò significa che, per il caso della "pillola del giorno dopo", il medico non può limitarsi ad esprimere la propria obiezione, ma deve provvedere, nell'ambito delle proprie responsabilità, affinchè la richiedente possa accedere con tempi e modalità appropriate alla prescrizione. Art. 22 Autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica sostituisce l’art. 19 “Rifiuto di opera professionale” del codice del 1998 • Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento. La posizione della FNOMCeO sulla pillola del giorno dopo • Questo perchè l'esercizio della "clausola di coscienza" non si traduca di fatto nella restrizione delle libertà e dei diritti riconosciuti alle donne dall'ordinamento giuridico. La posizione della FNOMCeO sulla pillola del giorno dopo • Il diritto del medico all’obiezione di coscienza non può comunque, in alcun modo ledere il diritto del paziente ad una prestazione che l’ordinamento giuridico riconosce come dovuta. L’obiezione di coscienza alle procedure abortive • Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. L’obiezione di coscienza alle procedure abortive • La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette all'interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni. L’obiezione di coscienza alle procedure abortive • L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. L’obiezione di coscienza alle procedure abortive • L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. FNOMCeO • La prescrizione della pillola del giorno dopo “…Non può incontrare surrettizie limitazioni che ostacolino la fruizione del diritto della donna che intenda prevenire una gravidanza indesiderata ed un probabile successivo ricorso all’aborto”. Federazione nazionale degli ordini dei medici, comunicato del 23 febbraio 2008 La Federazione dei farmacisti chiede l’obiezione di coscienza per la pillola del giorno dopo • La Fofi, Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, esprime solidarietà al dottor Vittorio Baldini, titolare della farmacia S. Antonio di Bologna, pesantemente contestato - l'8 marzo scorso - per aver esercitato obiezione di coscienza nella dispensazione della "pillola del giorno dopo". Al momento, esiste un autentico vuoto legislativo in tema di obiezione di coscienza per il farmacista, che svolge un servizio pubblico quanto un delicato ruolo di filtro tra cittadino e farmaco. La Federazione dei farmacisti chiede l’obiezione di coscienza per la pillola del giorno dopo Di qui la necessità che il Parlamento approvi una normativa che da un lato consenta al farmacista di appellarsi alla propria coscienza individuale, come previsto dal Codice deontologico della categoria, dall'altro garantisca al cittadino la reperibilità di ogni tipo di farmaco la cui distribuzione sia autorizzata dallo Stato. Già alla fine di ottobre 2007 la Fofi aveva non a caso espresso piena condivisione nei confronti dell'appello lanciato da Benedetto XVI in occasione del 25° Congresso internazionale dei Farmacisti Cattolici. Anche il Papa, sottolineando il ruolo educativo e le alte implicazioni etiche connesse alla professione dei farmacisti, aveva postulato il diritto all'obiezione di coscienza per la categoria. Stati in cui la pillola del giorno dopo viene venduta senza ricetta • Albania, Australia, Belgio, Canada, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, India, Israele, Marocco, Norvegia, Nuova Zelanda, Portogallo, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tunisia, Stati Uniti Fonte: Toscana Medica, febbraio 2008, 2 I farmaci eticamente sensibili • La pillola abortiva Ru 486 (mifegyne) La determina dell’Aifa del 24 novembre 2009 • (alla donna)…deve essere garantito il ricovero in una delle strutture sanitarie individuate…dal momento dell’assunzione del farmaco fino alla verifica dell’espulsione del prodotto del concepimento. Tutto il percorso abortivo deve avvenire sotto la sorveglianza di un medico del servizio ostetrico-ginecologico Ru 486 (mifegyne) la determina dell’Aifa del 24 novembre 2009 • cui è demandata la corretta informazione sull’utilizzo del medicinale, sui farmaci da associare, sulle metodiche alternative e sui possibili rischi connessi nonché l’attento monitoraggio onde ridurre al minimo le reazioni avverse segnalate, quali emorragie, infezioni e eventi fatali. • Secondo i primi giudici, infatti, già in fase di programmazione della laparoscopia erano prevedibili l'evoluzione di tale intervento in operativo e l'elevata probabilità di asportazione della salpinge, la non opportunità dell'interruzione dell'intervento e la mancanza del pericolo di vita e, quindi, del presupposto dello stato di necessità, ai fini dell'acquisizione del consenso. • Il Tribunale di Rimini a qualificare il reato di lesioni personali volontarie aggravate, originariamente contestato al G., come violenza privata, in ordine al quale ultimo l'imputato stesso veniva ritenuto colpevole e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, sostituita con la pena di Euro 6.000,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. • la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 5 febbraio 2007, dichiara l’avvenuta prescrizione del reato e revoca le statuizioni civili. • Viene proposto ricorso per cassazione. Un caso di responsabilità di equipe • L’annotazione nel foglio mobile contiene un inversione del dosaggio tra i due farmaci: 200 mg di Platinex anziché 40 40 mg di VP 16 anziché 200 Causa di morte Dopo cinque giorni di terapia la paziente muore per gravissima sindrome per disfunzione multiorganica con insufficienza respiratoria terminale dovuta a intossicazione massiva da cisplatino Un caso di responsabilità di equipe La procura della Repubblica manda avvisi di garanzia a venti persone. In particolare al medico che ha sbagliato la trascrizione, ai restanti quattro medici dell’equipe, al caposala e ai quattordici infermieri dell’equipe assistenziale. Nel dettaglio si contesta: Un caso di responsabilità di equipe • Al medico che ha sbagliato la trascrizione: l’errore di trascrizione La posizione dei medici • Ai medici dell’equipe: di avere trascurato il paziente e, in particolare, per non avere rilevato tempestivamente tale errore sebbene il paziente, a causa dell’errata terapia somministrategli, presentasse tutti i sintomi tipici derivanti da sovradosaggio acuto da Platinex e, in particolare, nause a vomito marcati, insufficienza renale e mielodepressione, ciò fosse rilevabile anche mediante una adeguata osservazione del paziente La posizione dei medici • Per avere omesso di verificare giornalmente, durante il giro-visita dei pazienti e nelle altre occasioni, quale era la terapia che veniva somministrata al paziente e, in particolare, per avere omesso di controllare la rispondenza tra la terapia segnata nel foglio del diario clinico e quella del foglio della terapia degli infermieri La posizione del caposala • Al caposala: per non avere controllato giornalmente, unitamente al medico di turno, la rispondenza tra la terapia segnata nel foglio del diario clinico e quella del foglio della terapia degli infermieri omettendo così di rilevare l’errato dosaggio dei farmaci chemioterapici annotato sul foglio della terapia. La posizione degli infermieri • Agli infermieri: per avere proceduto ad effettuare il prelievo, la preparazione e la somministrazione dei farmaci chemioterapici somministrati al paziente senza rilevare l’errato dosaggio di tali farmaci e quindi trascurando gli elementi fondamentali dell’assistenza infermieristica sulle procedure di somministrazione dei farmaci che impongono: La posizione degli infermieri a) di confrontare la prescrizione medica con la scheda della terapia controllandone l’accuratezza e la completezza; b) di conoscere l’azione, il dosaggio e la via di somministrazione del farmaco nonché i suoi effetti collaterali; c) di chiedere al medico informazioni in caso di dubbio sul dosaggio del farmaco I farmaci pericolosi • La conservazione e il “doppio controllo” Il doppio controllo: la trasfusione di sangue Nei reparti, in sala operatoria e in terapia intensiva. Per evitare che il sangue sia trasfuso alla persona sbagliata o che sia trasfuso sangue non compatibile con quello del paziente da trasfondere verificare sempre, (da parte di due operatori), che: ……….. Il doppio controllo: i farmaci contenenti potassio • Un secondo operatore sanitario dovrebbe sempre controllare, durante la fase di preparazione la corretta identificazione del prodotto, la dose, la via di somministrazione, la correttezza del calcolo della diluizione…… • In fase di somministrazione, il secondo operatore deve verificare l’identità del paziente e la corretta velocità di infusione Il caso del cloruro di potassio particolari precauzioni Ministero della salute – Dipartimento della qualità – Direzione generale ufficio III Raccomandazione n. 1 aprile 2005 sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio – Kcl – e da altre soluzioni concentrate contenenti potassio Prescrizione Le soluzioni contenenti K per uso e.v. dovrebbero essere prescritte, quando le condizioni cliniche lo consentono, in quelle formulazioni commerciali già diluite e pronte all’uso. I farmaci “ad alto rischio” o “ad alto livello di attenzione” • Agonisti adrenergici, anestetici generali endovena, anestetici generali iniettabili, anestetici locali iniettabili, bloccanti neuromuscolari, anticoagulanti, eparina, warfarin, antiaritmici, antineoplastici, stupefacenti oppioidi, benzodiazepine endovena, digossina, insulina, ipoglicemizzanti orali, sodio nitroprussiato, soluzioni concentrate di sodio cloruro, soluzioni di calcio, soluzioni concentrate di potassio, soluzioni di magnesio Il caso del cloruro di potassio particolari precauzioni Ministero della salute – Dipartimento della qualità – Direzione generale ufficio III Raccomandazione n. 1 aprile 2005 sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio – Kcl – e da altre soluzioni concentrate contenenti potassio • La detenzione “devono essere rimosse, laddove presenti, da tutte le scorte di farmaci a uso corrente esistenti nei vari reparti” La conservazione delle soluzioni concentrate di KCl e delle altre soluzioni ad elevato contenuto di K per uso ev deve essere limitata esclusivamente alle farmacia, alle aree critiche e ad altre aree assistenziali, indicate dalla programmazione aziendale e regionale e nelle quali sia richiesto l’uso urgente del farmaco” Il caso del cloruro di potassio particolari precauzioni Ministero della salute – Dipartimento della qualità – Direzione generale ufficio III Raccomandazione n. 1 aprile 2005 sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio – Kcl – e da altre soluzioni concentrate contenenti potassio Nella farmacia e nelle unità operative in cui è prevista la conservazione delle soluzioni concentrate di KCl e le altre soluzioni ad elevato contento di K per uso e.v. devono essere conservate separate da altri farmaci, in armadi ove possibile chiusi e in contenitori che rechino la segnalazione di allarme “Diluire prima della somministrazione: mortale se infuso non diluito” Il caso del cloruro di potassio particolari precauzioni Ministero della salute – Dipartimento della qualità – Direzione generale ufficio III Raccomandazione n. 1 aprile 2005 sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio – Kcl – e da altre soluzioni concentrate contenenti potassio • Le soluzioni concentrate contenenti KCl e le altre soluzioni ad elevato contenuto di K per uso e.v. non devono essere trasferite tra le diverse unità operative e tutti gli approvvigionamenti devono essere effettuati direttamente dalla farmacia. Deve comunque essere prodotta, nell’ambito ospedaliero, una procedura che garantisca, quando non attivo il servizio di farmacia, l’approvvigionamento del farmaco in caso di necessità. Il doppio controllo: i farmaci ad alto livello di rischio • Prevedere, se possibile che due operatori controllino in maniera indipendente, la preparazione di un farmaco ad “alto livello di rischio o di attenzione”. Omicidio colposo per errata somministrazione di cloruro di potassio Cassazione penale, sezione IV, 21 settembre 2009, n. 36554 • L’infermiere deve chiedere in caso di dubbi chiarimenti al medico sulla prescrizione di farmaci “nel caso in esame, l’imputata (infermiera) non poteva nutrire dubbi di alcun genere posto che il dott.D. aveva già, per iscritto e con precisione, indicato tali modalità, di guisa che non vi era alcuna necessità di chiedere ulteriori chiarimenti. L’esercizio abusivo della professione medica Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, sentenza 6 febbraio 2008 • ….gli imputati odierni, infermieri professionali, nel somministrare ai pazienti della casa di riposo medicinali per i quali era necessaria la prescrizione medica, in assenza dell’indicazione del sanitario, hanno posto in essere atti tipici della professione di medico, per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato. (fattispecie relativa alla somministrazione di un antidolorifico per via orale “Nimesulide” e di dieci gocce in più di quanto prescritte del neurolettico “Serenase”) Un caso di esercizio abusivo di professione Cassazione penale, sezione VI, sentenza 15 aprile 2010, n. 14603 • Il tribunale e successivamente la Corte di appello di Torino hanno condannato una coordinatrice (non infermieristica) per esercizio abusivo della professione infermieristica ex art. 348 cp in quanto aveva effettuato atti di competenza dell’infermiere generico (somministrazione di insulina e di farmaci per via intramuscolare ed effettuare medicazioni). Cassazione penale, sezione VI, sentenza 15 aprile 2010, n. 14603 • La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della coordinatrice. • Si tratta di atti relativamente liberi che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non integrano il reato di cui all’art. 348 cp se efettuati sporadicamente e in assenza di retribuzione… • La terapia insulinica o l’assunzione di farmaci contro la pressione arteriosa si praticano generalmente e in via di automedicazione e, trattandosi di soggetti anziani, in mancanza temporanea di personale sanitario, la P. si era prestata generosamente, senza alcun tornaconto personale, a somministrare occasionalmente ai pazienti, alle ore stabilite, tali tipi di cure secondo le prescrizioni del medico. • Gli atti contestati non rientrano nelle mansioni riservate secondo le norme di legge alla professione di infermiere e non implicano specifiche nozioni o particolari abilità o conoscenze tecniche. Cassazione penale, sezione VI, sentenza 15 aprile 2010, n. 14603 • Essi pertanto, ove eseguiti non a titolo professionale ma per sopperire saltuariamente alla presenza di personale infermieristico, rispettando le cadenze, i tempi e le modalità stabilite dal medico, non integrano, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, il reato di cui all’art. 348 cp. • Assolta perché il fatto non sussiste. Gli atti del corso\ • Abstract delle relazioni e diapositive http://www.lucabenci.it