Deleghe di Voto: Articolo 10
Direttiva: Voto per Delega
•
Ciascun azionista ha il diritto di designare una persona fisica o
giuridica come rappresentante incaricato di intervenire e votare a
suo nome in assemblea. Il rappresentante gode degli stessi diritti
di intervenire e di porre domande in assemblea che avrebbe
l'azionista rappresentato.
1
Voto per Delega: Articolo 2372 cod. civ.
Rappresentanza nell'assemblea in generale
•
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare
nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio e nelle società Cooperative, lo
statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere
conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere
conservati dalla società.
•
La delega non può essere rilasciata con il nome del
rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni
patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi
sia espressamente indicato nella delega. (mancato coordinamento
con art. 135 nonies T.U.F).
2
Voto per Delega: Articolo 2372 cod. civ.
Rappresentanza nell'assemblea
•
Nelle Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee
con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si
tratti di procura generale o di procura conferita da una società,
associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un
proprio dipendente.
•
Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione,
fondazione od ente collettivo o istituzione questi possono
delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
3
Voto per Delega: Articolo 2372 cod. civ.
Rappresentanza nell'assemblea per le società
non quotate nei mercati regolamentati e per le
società cooperative
•
La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli
organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società,
né alle società da essa controllate o ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
•
La stessa persona – salvo lo statuto disponga diversamente - non
può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di
società previste nel secondo comma di questo articolo, più di
cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque
milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale
superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque
milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale
superiore a venticinque milioni di euro.
4
Voto per Delega – Articolo 135undecies T.U.F.
Rappresentante designato dalla società con
azioni quotate
•
Salva diversa indicazione dello statuto, la società indica un soggetto
(che in linea di principio dovrebbe essere indipendente) al quale
qualunque socio può conferire una delega di voto, anche solo per
alcune delle proposte di delibera all’ordine del giorno.
•
Scelta del rappresentante designato: criteri di scelta e responsabilità
per l’emittente
5
Voto per Delega: Articolo 135undecies
Rappresentante designato dalla società con
azioni quotate
•
La delega al rappresentante designato con istruzioni di voto su tutte
o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per
le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di
voto.
•
La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di
delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento.
Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La
delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine
indicato nel comma 1.
6
Voto per Delega :
Rappresentante designato dalla società con
azioni quotate Art. 133 ter proposto
Regolamento Emittenti
•
•
•
Il modulo di delega previsto dall’articolo 135-undecies del Testo
unico è redatto in conformità all’Allegato 5A al Regolamento
Emittenti.
Il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di
conflitto di interessi di cui all’articolo 135-decies del Testo unico, ove
espressamente autorizzato dal delegante, può esprimere un voto
difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino
circostanze di rilievo ignote all’atto del rilascio della delega che non
possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente
ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua
approvazione
Il delegante che ha espresso il voto può autorizzare il rappresentante
a votare in caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte
all'assemblea, scegliendo tra l'astensione, il voto contrario e
l'adesione alle proposte espresse dall’organo amministrativo o da
altro azionista. In mancanza di autorizzazione, si applica quanto
previsto dall’articolo 135-undecies, comma 3, del Testo unico.
7
Voto per Delega : Articolo 135undecies
Rappresentante designato dalla società con
azioni quotate
•
•
•
Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono
computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In
relazione alle proposte per le quali non siano state conferite
istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del
calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per
l’approvazione delle delibere.
Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare
eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle
proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la
riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino
all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali
informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al
medesimo di dovere di riservatezza.
Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in
cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui
all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello
indicato nelle istruzioni.
8
Voto per Delega – Articolo 135undecies
Rappresentante designato dalla società con
azioni quotate:conseguenze derivanti da
eventuali abusi da parte del soggetto designato
Necessità di indipendenza in capo al rappresentante designato
•
•
•
•
•
Assenza di rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza
Professionalità nell’esecuzione delle istruzioni di voto
Conoscenza dei deleganti e comunicazione tra delegato e delegante
Istruzioni di voto scritte
Possibilità di esprime il voto in modo difforme dalle istruizioni
9
Voto per Delega – Articolo 135undecies
Rappresentante designato dalla società con
azioni: Il mandato al Rappresentante Designato
•
•
•
•
•
I possibili obbiettivi da raggiungere nel conferire il mandato al
Rappresentante Designato potrebbero essere i seguenti:
fruizione di un servizio di proxy voting “chiavi in mano” già testato e
funzionante per tutti i gli azionisti;
garanzia di indipendenza e l’assenza di rapporti che implichino
conflitti di interesse, anche potenziali, in capo al Rappresentante
Designato;
contenimento dei costi nell'organizzazione e funzionamento di tale
servizio;
precisa individuazione dei centri di responsabilità nell'adempimento
di tale funzione da parte del Rappresentante
10
Voto per Delega – Articolo 135undecies
Rappresentante designato dalla società con
azioni: Il mandato al Rappresentante Designato
•
•
•
Autocertificazione del Rappresentante Designato di indipendenza ed
assenza di conflitti di interesse prima e durante l’esercizio del voto e
relative modalità di esercizio, per garantirne la sua neutralità (es.
assenza di interventi e/o dichiarazioni di voto a supporto e/o
contrari alle delibere proposte in nome e per conto di azionisti
rappresentati);
Assistenza alla predisposizione del modulo di delega e delle istruzioni
di voto al Rappresentante Designato sulla base dei modelli adottati
da Consob;
Assistenza sulle le modalità di pubblicazione del modulo di delega e
delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato sul sito web
della società, in base a quanto precisato nell’avviso di convocazione
dell’assemblea dei soci con le relative avvertenze;
11
Voto per Delega – Articolo 135undecies
Rappresentante designato dalla società con
azioni: Il mandato al Rappresentante Designato
•
•
•
•
Individuazione modalità di conferimento e trasmissione della delega
e delle istruzioni di voto scritte, anche in via elettronica, sulla base
delle procedure concordate e/o adottante con la Società;
Eventuale assistenza agli azionisti che lo richiedessero da parte del
Rappresentante Designato e/o dei soggetti che lo coadiuvano per
l’emissione della comunicazione elettronica sulla base della c.d.
record date ai fini della legittimazione al voto e all’intervento in
assemblea;
Eventuale assistenza agli azionisti che lo richiedessero da parte del
Rappresentante Designato e/o dei soggetti che lo coadiuvano agli
aventi diritto per la compilazione del modulo di delega e/o delle
istruzioni di voto e la loro trasmissione al medesimo Rappresentante
Designato;
Modalità di identificazione degli aventi diritto al voto che si
avvalgano del Rappresentante Designato, sulla base delle procedure
concordate e/o adottate dalla Società, cui spetterà in ogni caso la
decisione finale in ordine alla loro legittimazione;
12
Voto per Delega – Articolo 135undecies
Rappresentante designato dalla società con
azioni: Il mandato al Rappresentante Designato
•
•
•
•
Verifica dei poteri di firma del soggetto delegante, anche in base alla
legge applicabile per le deleghe rilasciate da soggetti esteri;
Eventuale previsione, nel modulo di delega e/o delle istruzioni di
voto, dell’autorizzazione al Rappresentante Designato indipendente
ad approvare – conformemente alle istruzioni ricevute e al
Regolamento Emittenti – delibere complementari alla principale e/o
modifiche alle deliberazioni principali, come proposte dal consiglio
di amministrazione e/o da altro azionista;
Modalità di esecuzione del voto in assemblea e alla possibilità di
esprimere il voto c.d. “differenziato” e/o “divergente”, anche da
parte del c.d. “legal owner” per conto dell’effettivo titolare e/o
c.d. “beneficial owner” in conformità alle previsioni del
Regolamento Emittenti e della migliore prassi internazionale;
Eventuali dichiarazioni rilasciate dal Rappresentante Designato circa
la conformità delle copie delle deleghe di voto agli originali e sulla
sussistenza di istruzioni di voto scritte cui poter dare esecuzione in
conformità alla disposizioni di legge e di regolamento.
13
Voto per Delega – Articolo 135undecies
Rappresentante Designato – Problematiche
specifiche
Ogni Rappresentante Designato dovrebbe assicurare all’emittente che lo ha
designato competenze specifiche circa:
•
•
•
l’identificazione dell’avente diritto al voto e suo esercizio per delega
scritta;
attestazione di conformità delle espressioni di voto ricevute e
processate a quelle effettive del beneficial owner;
attestazione dei poteri di firma in capo a chi processa le istruzioni di
voto per conto terzi e di chi esercita per delega scritta il voto;
14
Voto per Delega – Articolo 135undecies
Rappresentante Designato – Problematiche
specifiche
Segue
•
Sussistenza di istruzioni di voto scritte o discrezionali in capo a chi
processa le espressioni di voto senza essere delegato al voto;
•
Eventuale espressioni di voto differenziato e/o divergente
•
meccanismi di approvazione - conformemente alle espressioni di voto
– di lievi modifiche della deliberazione principale;
•
Meccanismi di approvazione - conformemente alle espressioni di voto
– per delibere complementari alla principale;
•
La prova dell’assenza di rapporti che possano compromettere
l’indipendenza del soggetto che processa le istruzioni di voto;
15
Voto per Delega – Articolo 135undecies
Rappresentante Designato – Problematiche
specifiche
Segue
•
Diritti dell’emittente di ottenere le istruzioni di voto scritte dal
delegante prima e dopo l’assemblea;
•
Diritti dell’emittente ad ottenere la delega in originale dal delegante
prima e dopo l’assemblea;
•
Diritti dell’emittente di sindacare i poteri di firma del delegante;
•
La possibilità che la delega sia sottoscritta da un procuratore speciale
in nome e per conto del delegante;
•
La legge applicabile per valutare la validità ed efficacia della delega
e dei poteri di firma del delegante;
•
La revoca della delega e/o la modifica delle istruzioni di voto;
•
La ratifica della delega e/o dell’operato del rappresentante
16
Voto per Delega – Articolo 135undecies
Rappresentante Designato – Problematiche
specifiche
Segue
•
•
•
•
L’esercizio del voto divergente espresso da un fiduciario e/o c.d.
legal owner per conto dell’effettivo titolare e/o c.d. beneficial
owner;
L’esercizio del voto divergente espresso da più delegati per conto di
un unico titolare e/o effettivo avente diritto al voto;
processi di accertamento e verifica della sussistenza di un conflitto di
interesse – anche potenziale - in capo al rappresentante designato
e/o in capo all’azionista e/o al soggetto delegante, anche con
riferimento al ruolo rivestito dai c.d. proxy advisors e il conferimento
delle deleghe ai loro rappresentati;
L’esercizio del voto divergente espresso dal delegato per conto di più
deleganti
17
Legittimazione: società le cui azioni sono
ammesse alla gestione accentrata Articolo 83quinquies e art. 83 sexies del TUF
•
Art. 83 quinquies T.U.F. : Diritti del titolare del conto
Effettuata la registrazione, il titolare del conto indicato
nell’articolo 83-quater, comma 3, ha la legittimazione piena ed
esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in
esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi e
le norme del presente titolo. Il titolare può disporre degli
strumenti finanziari registrati nel conto in conformità con quanto
previsto dalle norme vigenti in materia.
•
Art.83 sexies T.U.F: Diritto di Intervento in Assemblea ed
esercizio del Voto
La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del
diritto di voto è attestata. da una comunicazione all’emittente,
effettuata dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto
18
Legittimazione: società le cui azioni sono
ammesse alla gestione accentrata - articolo
83sexies T.U.F. Diritto d'intervento
all'assemblea ed esercizio del voto
Comunicazioni di accreditamento. Termini
•
Per l’intervento e per l’esercizio del voto nelle assemblee delle
società soggette alla disciplina prevista nell’articolo 83-sexies,
comma 2, del TUF, il termine stabilito dall’ultimo intermediario
per la presentazione della richiesta di comunicazione non può
essere antecedente la fine del secondo giorno di mercato aperto
successivo a quello in cui si determina la legittimazione per
l’intervento in assemblea e perl'esercizio del voto (record date),
ai sensi del medesimo comma (art. 22 1 comma del Regolamento
Disciplina Gestione accentrata del 24 dicembre 2010 come
modificato con atto Banca d’Italia /Consob del 24 .12.2010
(“Regolamento Post-Trading”).
19
Legittimazione: società le cui azioni sono
ammesse alla gestione accentrata - articolo
83sexies T.U.F.
Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio
del voto: Record Date
•
La comunicazione è effettuata per le società quotate e quelle
ammesse nei sistemi multilaterali di negoziazione sulla base delle
evidenze contabili risultanti al termine della giornata contabile
del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
dell’assemblea in prima (o unica) convocazione all’orario
corrispondente al termine della giornata contabile. La stessa
norma chiarisce che le successive registrazioni in addebito o in
accredito non sono rilevanti al fine della legittimazione
all’esercizio del diritto di voto “Record Date”.
20
Legittimazione: società le cui azioni sono
ammesse alla gestione accentrata - articolo
83sexies T.U.F.
Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio
del voto
Comunicazioni di accreditamento. Termini
•
Le comunicazioni indicate nel comma 1 devono pervenire
all’emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione,
ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d’intesa con la
Banca d’Italia con regolamento, oppure entro il successivo
termine stabilito dallo statuto delle società indicate nel comma 3.
Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute all’Emittente oltre i termini
indicati nel presente comma, purché entro l’inizio dei lavori
assembleari della singola convocazione (IV comma).
21
Articolo 135nonies T.U.F.
Rappresentanza nell’Assemblea: eventuale
possibilità di conferimento di delega per ogni
conto titoli
•
Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico
rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare
sostituti.
•
In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può
delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a
registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia
stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
•
In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle
azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche
mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può
indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce
ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
•
Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un
soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies,
comma 4, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più
sostituti
22
Rappresentanza nell’Assemblea: eventuale
possibilità di conferimento di delega per ogni
conto titoli e la problematica del “voto
divergente”
•
Voto divergente e voto differenziato
•
Il voto divergente espresso dal delegato per conto di più deleganti:
ammissibilità
•
Il voto divergente espresso da un fiduciario e/o c.d legal owner per
conto dell’effettivo titolare e/o c.d. beneficial owner
•
Il voto divergente espresso da più delegati per conto di un unico
titolare e/o effettivo avente diritto al voto: inammissibilità
•
Conseguenze del voto divergente espresso da un unico effettivo
titolare : invalidità dei voti espressi ??
23
Segue Articolo 135nonies T.U.F.
Rappresentanza nell’Assemblea: delega in
originale e rilevanza esterna delle istruzioni
impartite dal socio al rappresentante
•
Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o
trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega,
attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega
all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva
l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto
eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione
dei lavori assembleari.
•
Il Ministero della Giustizia stabilisce con regolamento, sentita la
Consob, le modalità di conferimento della delega in via elettronica,
in conformità con quanto previsto nell'articolo 2372, primo comma,
del codice civile. Le società indicano nello statuto almeno una
modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la
facoltà di utilizzare.
•
Assenza di un obbligo di acquisizione e conservazione di istruzioni di
voto in capo all’emittente
24
Rappresentanza nell’Assemblea: identificazione
del rappresentante e rappresentato da parte
degli emittenti:
•
Identificazione a mezzo di accertamento documentale
•
Identificazione a mezzo di accertamento in via elettronica
•
Rilascio di dichiarazioni scritte autocertificative del rappresentante:
•
a) assenza di conflitti di interesse
•
b) conformità della delega all’originale ed impegno ad esibirlo su
richiesta ai sensi di legge
•
c) attestazione dei poteri di firma in capo al soggetto delegante
•
d) sussistenza di istruzioni di voto scritte o discrezionali in capo al
delegato
•
E) eventuale espressione di voto divergente quale conseguenza della
sussistenza di più beneficial owner in capo ad un unico legal owner
25
Segue Articolo 135nonies T.U.F.
Rappresentanza nell’Assemblea: delega in
originale e rilevanza esterna delle istruzioni
impartite dal socio al rappresentante
•
Diritti dell’emittente di ottenere la delega in originale dal delegante
prima e dopo l’assemblea
•
Diritti dell’emittente di ottenere le istruzioni di voto scritte dal
delegante prima e dopo l’assemblea
•
Diritti dell’emittente di sindacare i poteri di firma del delegante
•
La possibilità che la delega sia sottoscritta da un procuratore speciale
in nome e per conto del delegante
•
La legge applicabile per valutare la validità ed efficacia della delega
e dei poteri di firma del delegante
•
La revoca della delega e/o la modifica delle istruzioni di voto
•
L’istituto della
rappresentante
ratifica
della
delega
e/o
dell’operato
del
26
Segue Voto per Delega – Articolo 135decies
T.U.F.
Conflitto di interessi del rappresentante e dei
sostituti
•
Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di
interessi, è consentito purché il rappresentante comunichi per
iscritto al socio (beneficial owner) le circostanze da cui deriva tale
conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna
delibera; spetta al rappresentante l'onere della prova di aver
comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto
d'interessi (I comma).
•
La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di
interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal
socio (III comma).
•
La problematica della comunicazione per iscritto del rappresentante
e del sostituto al socio (beneficial owner) anche delle circostanze da
cui derivi il conflitto di interessi e non solo di questo.
27
Segue: Voto per Delega – Articolo 135decies
T.U.F.
Conflitto di interessi del rappresentante e dei
sostituti - casi
Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove
il rappresentante o il sostituto:
a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche
congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;
c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di Controllo della società
o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla
lettera a);
e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle
lettere da a) a e);
f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), e) ed e) da
rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura
patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
28
Segue: Voto per Delega – Articolo 2373 cod. civ.
Conflitto d'interessi Modalità di accertamento e
onere della prova
•
•
•
•
•
•
La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che
abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con
quello della società, è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del
cod. civ. qualora possa recarle danno.
Accertamento del conflitto: obblighi di verifica in capo alla
emittente: autocertificazione del delegato.
Accertamento del conflitto da parte del soggetto delegante: obblighi
di rendiconto del soggetto delegato
Accertamento del conflitto da parte di un altro socio o di terzi:
possibilità di impugnare la deliberazione
Conseguenze della eventuale sussistenza di un conflitto non
comunicato per iscritto: invalidità della deliberazione e prova di
resistenza
Il ruolo dei proxy advisors e il conferimento delle deleghe ai loro
rappresentanti
29
Studio Legale Trevisan &
Associati
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