ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE PIANO DELLA PERFORMANCE Art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 1 Anna Maria Buzzi ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE • PIANO DELLA PERFORMANCE Art. 10, comma 1, lett. a del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Le amministrazioni pubbliche, redigono annualmente, entro il 31 gennaio, il Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e il bilancio. 2 Anna Maria Buzzi ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Contenuti del Piano Il Piano della performance individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della Performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori 3 Anna Maria Buzzi ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. Definisce gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance 4 Anna Maria Buzzi ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Il Piano della performance contiene la Direttiva annuale del Ministro di cui all’Art.14 del D.lgs 30 marzo 2001, n.165 5 Anna Maria Buzzi ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE La finalità del Piano è quella di assicurare: • Qualità • Comprensibilità • Attendibilità dei documenti di rappresentazione della Performance 6 Anna Maria Buzzi ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Qualità del sistema di obiettivi • Obiettivi rilevanti e pertinenti (rispetto ai bisogni della collettività, alla mansione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell’Amministrazione) • Specifici e misurabili in temi concreti e chiari 7 Anna Maria Buzzi ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE • In grado di migliorare la qualità dei servizi erogati e degli interventi • Riferibili ad un arco temporale determinato • Correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili 8 Anna Maria Buzzi ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Comprensibilità Il Piano deve essere redatto in maniera comprensibile al fine di esplicitare il contributo che l’amministrazione intende apportare attraverso la propria azione alla soddisfazione dei bisogni della collettività 9 Anna Maria Buzzi ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Attendibile La rappresentazione della Performance è attendibile solo se verificabile ex post la correttezza metodologica del processo di pianificazione (principi, fasi, tempi, soggetti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, target) 10 Anna Maria Buzzi ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Art. 11 comma 8 lettera b Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare il Piano sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata “Trasparenza, valutazione e merito” 11 Anna Maria Buzzi ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Art. 11 comma 6 Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla Performance alle associazioni di consumatori o utenti nell’ambito di apposite giornate della trasparenza 12 Anna Maria Buzzi ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Presentazione del Piano e indice Delibera n. 112/2010 della CiVIT Il Ministro presenta ufficialmente e sinteticamente il Piano tracciandone i punti salienti e la filosofia di fondo 13 Anna Maria Buzzi ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni: Chi siamo Che facciamo Come operiamo 14 Anna Maria Buzzi ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Identità L’amministrazione in cifre Mandato istituzionale e Missione Albero della Performance 15 Anna Maria Buzzi ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Soggetti coinvolti Organo di indirizzo politico-amministrativo Dirigenti di uffici dirigenziali generali Stakeholder esterni OIV 16 Anna Maria Buzzi ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Relazione sulla performance Le amministrazioni pubbliche redigono annualmente, entro il 30 giugno, la Relazione sulla performance 17 Anna Maria Buzzi ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Art. 14 comma 4 lettera c L’OIV valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione La Validazione della Relazione sulla performance è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito 18 Anna Maria Buzzi ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE E LA PERFORMANCE Sanzioni Art. 10 comma 5 In caso di mancata adozione del Piano della Performance: Divieto erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili Divieto all’amministrazione di procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione 19 Anna Maria Buzzi