Il coinvolgimento dei lavoratori
nell’impresa: informazione,
consultazione e partecipazione
Il coinvolgimento dei lavoratori:
definizione [art. 2, lett. h), Dir. 2001/86/CE]
«qualsiasi meccanismo, ivi comprese
l’informazione,
la consultazione e la
partecipazione mediante il quale i
rappresentanti dei lavoratori possono
esercitare
un’influenza sulle decisioni che
devono essere adottate nell’ambito
delle società »
Il sistema di coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa:
un sistema ad Y
Il coinvolgimento dei lavoratori:
definizione [art. 2, lett. h), Dir. 2001/86/CE]
Si individua una nuova, ampia ed onnicomprensiva
categoria che viene ricondotta
alla locuzione “employee involvement”.
In essa vengono compresi, tanto i diritti di
informazione e
di consultazione, quanto la partecipazione che,
nell’accezione
comunitaria (accolta dalle due direttive),
è la partecipazione agli organi societari
(cd. partecipazione “organica”, “integrativa” o
“forte”, in contrapposizione alle forme cdd.
“deboli”, “disgiuntive” o “esterne”)
Nelle politiche comunitarie, le iniziative
sull’employee involvement, sono contraddistinte
da una duplice prospettiva
Esse sono per metà elemento
della riforma e della
armonizzazione del diritto
societario e aspetto
caratteristico della crescente
dimensione transnazionale
delle imprese …
Dir. 94/45 sugli EWC; dir. 01/86/CE
sull’employee involvement nella SE; dir. 03/72/CE
sull’employee involvement nella SCE
…per metà, espressione delle politiche
sociali comunitarie volte al
riconoscimento di diritti fondamentali
(art. 27 Carta di Nizza; dir.
02/14/CE)
… già in questa prospettiva:
La Carta comunitaria di diritti sociali
fondamentali del 1989: punto 17;
Gli artt. 21 e 29 della Carta sociale europea
(revisionata a Strasburgo nel 1996)
“L’inf, la consult e la part dei lavoratori devono
essere sviluppate lungo linee adeguate,
tenendo conto delle prassi in vigore nei
diversi Stati membri”
Il diritto dell’U.E. sull’ employee involvement:
“anello di congiunzione” tra la dimensione economica
e quella sociale
L’emersione di un corpus di direttive sul tema dell’employee involvement
funge da
anello di congiunzione tra la dimensione economica e quella sociale
dell’U.E.,
quest’ultima più proiettata a preservare scelte di valore fondamentali
come quella dello sviluppo equo e sostenibile
Come qualcuno ha detto non vi è alcun dubbio che la promozione
dell’employee involvement nelle imprese, nazionali e transnazionali,
«sia divenuta una parte essenziale della strategia comunitaria in
materia di politica sociale» (Weiss, 2004)
La cd. economia sociale di mercato
Le politiche comunitarie in materia di
coinvolgimento: TRE FASI O TRE
LINEE DI INTERVENTO
La I fase:
Dagli anni ’70 alla fine degli anni ‘80: direttiva
1989/391/CE sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori durante il lavoro
La I fase: due caratteristiche

1) da una parte, la progettualità normativa è strettamente

intrecciata all’idea della armonizzazione del diritto
societario europeo e della “parificazione nel progresso”
delle normative in materia sociale ;
in quest’ottica il modello di coinvolgimento assunto a base
dei tentativi di armonizzazione è quello “forte” di matrice
tedesca (struttura dualistica e partecipazione dei lavoratori
ai consigli di sorveglianza)

2) dall’altra, vengono adottate una serie di
direttive cdd.
settoriali che operano il primo riconoscimento dei diritti di
informazione e di consultazione (Direttiva 1975/129/CE in materia
di licenziamenti collettivi; Direttiva 1977/187/CE riguardante i trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti; Direttiva 1989/391/CE sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro)

Questi tentativi (I proposta di
direttiva sulla Società europea
del 1970) incontrarono forti
resistenze, soprattutto da parte
di quei Paesi (la maggior parte)
nei quali il tipo di struttura
societaria era di tipo monistico e
la cui legislazione non prevedeva
forme di rappresentanza
organica dei lavoratori
Anni ‘80

Versioni modificate delle due proposte:
di direttiva e regolamento sulla SE (1989)
 di V direttiva (1983)
Vi si propongono, in alternativa alla
partecipazione, modelli diversi di
coinvolgimento
La II fase:
Dalla Carta comunitaria del
1989, alle due direttive “gemelle”
(dir. 86/2001/CE e
72/2003/CE) sul coinvolgimento
dei lavoratori nelle società – per azioni
e cooperative - europee
«Occorre sviluppare l’informazione, la
consultazione e la partecipazione dei
lavoratori secondo modalità adeguate,
tenendo conto della prassi in vigore nei
diversi Stati membri»
(Carta comunitaria dei diritti
fondamentali dei lavoratori: punto 17)
La II fase:
Tre direttive:
Direttiva 1994/45/CE, sulla istituzione dei Comitati
aziendali europei o di procedure per
l’informazione e la consultazione dei lavoratori
Direttiva 86/2001/CE , sul coinvolgimento dei
lavoratori nelle società per azioni europea
Direttiva 72/2003/CE , sul coinvolgimento dei
lavoratori nelle società cooperativa europea
La II fase: 3 caratteristiche
1) La considerazione della informazione e della
consultazione come prassi generali e costanti
nelle relazioni impresa-dipendenti e l’emersione
di nozioni generali di informazione e di
consultazione
La consultazione:
“l’apertura di un dialogo e d’uno scambio di opinioni tra l’organo di
rappresentanza dei lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori e l’organo
competente della SE, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai
rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute,
di esprimere – circa le misure previste dall’organo competente – un parere
di cui si può tenere conto nel processo decisionale”
(Direttiva 86/2001/CE )
La II fase: 3 caratteristiche
2) L’attenzione rivolta al fenomeno delle
imprese transnazionali (precedente proposta
di direttiva Vredeling: anni ’80)
transnazionali (anche se soltanto comunitarie) sono,
infatti, tanto le imprese e i gruppi di imprese di cui
si occupa la Dir. 94/45/CE, quanto la SE e la SCE,
le cui forme di coinvolgimento dei lavoratori sono,
rispettivamente, disciplinate dalla Dir. 86/2001/CE
e dalla Dir. 72/2003/CE.
La Dir. 94/45/CE

8° considerando:
…il funzionamento del mercato interno comporta un
processo di concentrazione di imprese, di fusioni
transfrontaliere, di acquisizioni di controllo e di
associazioni e, di conseguenza, una
transnazionalizzazione delle imprese e dei gruppi
di imprese…
…se si vuole che le attività economiche si sviluppino
armoniosamente, occorre che le imprese e i
gruppi di imprese che operano in più di uno Stato
membro informino e consultino i rappresentanti
dei lavoratori interessati dalle loro decisioni
La II fase: 3 caratteristiche
3) La tecnica di regolazione nelle 3
direttive:
il rinvio al negoziato tra le parti sociali:
le delegazioni speciali di negoziazione (DSN) e le direzioni delle imprese
il principio di sussidiarietà orizzontale
in carenza di accordi si applicano le
disposizioni degli allegati (le cdd. “prescrizioni accessorie”
o “disposizioni di riferimento” applicabili anche se l’accordo stesso lo prevede)
a) stallo o fallimento del negoziato; b) rifiuto datoriale
Le indicazioni delle direttive sono
soltanto di tipo procedurale; da questo
metodo è dipeso il successo politico di
una normativa in un’area così delicata
come quella dell’employee involvement
nelle imprese
(Weiss, 2004, p. 122)
Direttiva 94/45/CE
riguardante la costituzione di un
Comitato aziendale europeo (CAE) o
di una procedura per l’informazione e
la consultazione
…e successiva Dir. 97/74/CE (estensione Regno
Unito ed Irlanda)
(ultima) proposta di revisione del 2/7/2008
La costituzione di un CAE è prevista
IN ALTERNATIVA alla
istituzione di una procedura per
l’informazione e la consultazione
…ma le parti possono anche
decidere di non istituire né l’uno né
l’altra
almeno 1000 dipendenti negli
Stati membri con
stabilimenti situati in
almeno 2 Stati membri
occupanti, ciascuno,
almeno 50 lavoratori
Imprese
di
dimensioni
comunitarie
almeno 1000 dipendenti negli
Stati membri con imprese
situate in almeno 2 Stati
membri occupanti,
ciascuno, almeno 50
lavoratori
Gruppi di
imprese di
dimensioni
comunitarie
In quali imprese vanno costituiti i CAE?
l’obbligo di negoziazione
della direzione centrale dell’impresa o
dell’impresa controllante il gruppo con la
Delegazione Speciale di Negoziazione (DSN)
Come si giunge alla costituzione
del CAE?
NO,
se con la maggioranza qualificata di
due terzi dei voti, la DSN decide
di non costituirlo
Si deve sempre giungere alla
costituzione di un CAE?
In altri casi (3) si può giungere
all’applicazione delle disposizioni
dell’allegato (“prescrizioni accessorie”):
 1)
accordo (quando le parti lo concordino)
 2) rifiuto
del negoziato (la direzione
centrale rifiuta l’apertura dei negoziati)
 3) stallo
del negoziato (entro 3 anni dalla
richiesta le parti non raggiungono alcun accordo)
La composizione del CAE:
è rimessa all’accordo istitutivo che, tra gli altri
elementi, deve determinare:
“la composizione del CAE, il numero di membri, la
distribuzione dei seggi e la durata del mandato“
(art. 6)
• I CAE come comitati misti paritetici (rappresentanti
dei lavoratori e delle imprese)
• I CAE come sedi di rappresentanza dei soli lavoratori
CAE e svolgimento di funzioni
negoziali
un ruolo negoziale
“di fatto”




I prodotti dell’attività
negoziale:
“dichiarazioni di intenti”
“avvisi comuni”
“testi congiunti”
“carte di principi
generali”
frequente superamento del problema della incerta legittimazione contrattuale
dei CAE attraverso la firma congiunta degli accordi da parte dei CAE
e delle federazioni sindacali europee di settore
La trasposizione della Dir. 94/45/CE
nell’ordinamento italiano
L’accordo interconfederale del
6.11.1996...
 …il d. lgs. n. 74 del 2002

La definizione dell’informazione (“fornitura di dati,
elementi e notizie”)
 Il controllo sindacale della DSN e della nomina dei
componenti dei CAE (nomina di un terzo dei membri)

I CAE nella prassi
Alcuni dati:
 alla fine del 2002: 739 CAE
 2008: 833 CAE
…tuttavia:
ancora il 64% delle imprese o gruppi coperti dalla
direttiva è privo di CAE
(Rapporto della Fondazione Europea di Dublino per il
miglioramento delle condizioni di lavoro, 2008)
L’art. 15 della Direttiva
Il processo di revisione (ancora in atto)

prima consultazione parti sociali: 2004
 II: 2005
 III: febbraio 2008
in questa prima fase il processo di revisione è stato ostacolato
dall’allargamento ai Paesi dell’Est
Dir. 2001/86/CE : la partecipazione
La Dir. 2001/86/CE segna l’ingresso della
partecipazione nel diritto comunitario.
l’implementazione della partecipazione non
è, tuttavia, condizione necessaria alla
registrazione della SE.


Breve storia della dir. 2001/86/CE
(base giuridica: art. 308 TCE)


Inizio del dibattito sulla SE: metà anni ’60
I proposta di regolamento: 1970
(prevedeva un “modello unico”: in ciascuna SE doveva essere importato il modello tedesco di
partecipazione organica”)

II proposta di regolamento: 1975
Il Libro Verde della Commissione del 1975 sulla partecipazione dei

I progetto di V direttiva (1972) sull’armonizzazione dei diritti

II progetto di V direttiva (1983) (sistema monista-sistema
dualista; 4 modelli di partecipazione)
Nella II metà degli anni ’90 la ripresa del progetto di SE è
dipesa, in larga misura, dal successo della direttiva sugli EWC
1996: nomina del Gruppo Davignon sui “Sistemi europei di
partecipazione dei lavoratori” – 1997 relazione



dipendenti e sulla struttura delle società nella CE (rese evidente l’eterogeneità dei sistemi
nazionali di relazioni industriali ed inevitabile l’abbandono dell’idea del modello unico di
involvement nella SE)
commerciali nazionali
Cos’è e come si può costituire una SE?
Le 4 possibilità:
La SE è una sorta di modello tipo dell’impresa comunitaria,
protagonista naturale della cd. economia sociale di mercato.
E’ una società di capitali di 2° grado costituita
da società preesistenti


La trasformazione
La creazione di una filiale
comune

La creazione di una holding
(tra preesistenti spa e srl) si crea un gruppo di
società con una capogruppo o società-madre

La fusione (fenomeno delle fusioni
trasfrontaliere)
La direttiva sugli EWC è il precedente al quale si rifà,
per quanto riguarda il metodo della regolazione, la dir.
01/86/CE
Le decisioni sulle modalità di employee involvement
non sono prese direttamente dal legislatore
comunitario ma demandate alla negoziazione.
Anche qui è prevista una DSN ed ogni aspetto è
lasciato alla regolamentazione (attraverso
accordo) delle parti
All’accordo, cioè a questa forma di negoziato
transnazionale – già prevista dalla direttiva sugli
EWC – viene, così, affidata la realizzazione, in
via prioritaria, delle modalità di involvement dei
lavoratori nella SE, in applicazione del principio
di sussidiarietà
…tuttavia l’accordo può anche
mancare…
1) Perché la DSN decide a
maggioranza (qualificata) di
non aprire negoziati o di
sospendere i negoziati in
corso e di avvalersi delle
norme in materia di
informazione e consultazione
dei lavoratori che vigono
negli Stati membri in cui la
SE annovera lavoratori (art.
3, par. 6)
2) Perché il periodo di tempo
massimo previsto (1 anno)
dalla direttiva per i negoziati
trascorre inutilmente senza
che si pervenga ad un
accordo
…ma quel che non può mancare è, comunque,
un qualche sistema di involvement
Si applicheranno, inoltre, alla SE le dir. 94/45/CE e 97/74/CE sugli EWC
(la cui applicazione alle SE è, invece, normalmente esclusa). E’ verosimile che,
per es., in caso di costituzione di SE tramite trasf. le parti decidano in tal senso
se era già applicabile alla società che si trasforma un accordo sugli EWC
Nel 1° caso si
applicheranno
le norme in materia di
informazione e
consultazione
dei lavoratori che vigono
negli Stati membri
in cui la SE annovera
lavoratori e non si
applicherà nessuna delle
disposizioni dell’allegato
(cd. potere di
contracting out)
Nel 2° si applicheranno
le “disposizioni
di riferimento”
dell’allegato.
E’ l’ipotesi in cui scattano
le norme sussidiarie: il cd.
“safety net”
(la rete di sicurezza)
previsto in caso di
fallimento delle
negoziazioni
(rinvio)
tali disposizioni si applicheranno anche
nel caso in cui le parti abbiano deciso in tal senso
Qual è la specificità di queste due
direttive?
1) Esse riguardano, ancora, l’employee involvement nelle società
transnazionali
(SE e SCE sono società transfrontaliere)
2) Affiancano allo statuto della SE e della SCE – contenuto nei
due regolamenti (reg. 2157/2001 e 1435/2003) –”disposizioni
specifiche… nel settore del coinvolgimento dei lavoratori”
e, soprattutto,
2) Intendono “salvaguardare l’esistente” in tema di
coinvolgimento
l’applicazione della dir. 94/45/CE sugli EWC è espressamente
esclusa dall’art. 13, par. 1 della dir. 01/86/CE tranne nei casi in
cui la DSN si sia avvalsa del cd. potere di contracting out (art. 3, par. 6).
considerando n° 18 (e n° 3):
“la garanzia dei diritti acquisiti dei lavoratori in
materia di coinvolgimento nel processo
decisionale delle società è un principio
fondamentale e l’obiettivo esplicito della
presente direttiva”
principio del prima/dopo
Sin dall’origine la SE nasce
strutturalmente vincolata e meccanismi di
involvement dei lavoratori
se non esistono garanzie di involvement dei lavoratori
non ci può essere Società europea
L’entrata in vigore del regolamento è subordinata all’attuazione
della direttiva; la sua mancata attuazione impedisce la
costituzione e l’iscrizione di una SE nello Stato
membro inadempiente (considerando n° 22 del reg.)
Le norme della direttiva costituiscono un completamento
indissociabile del regolamento e devono poter essere
applicate contemporaneamente
(considerando n° 19 del reg.)
Sin dall’origine la SE nasce
strutturalmente vincolata e meccanismi di
involvement dei lavoratori
se non esistono garanzie di involvement dei lavoratori
non ci può essere Società europea

Art. 12, par. 3, reg. 2157/2001:
Il principio è che
l’accordo (che deve intercorrere tra gli organi competenti delle società partecipanti
e la DSN) sulle modalità di involvement dei lavoratori nella SE è requisito
necessario per la registrazione di una SE in uno Stato membro
(ogni SE è soggetta ad un obbligo di iscrizione nello Stato membro della sede sociale che
deve essere situata nello stesso Stato membro dell’amministrazione centrale)
Dir. 2001/86/CE : principio del
prima-dopo
Occorre «garantire che la costituzione di una SE non
comporti la scomparsa o la riduzione delle prassi del coinvolgimento
dei lavoratori esistenti nelle società partecipanti» (3° considerando)
in linea con questo principio, la direttiva
contiene importanti «disposizioni di
tenuta» della partecipazione preesistente
Dalle disposizioni dell’allegato, due
esempi:
1) nei casi di costituzione
attraverso trasformazione, se le
norme vigenti in uno Stato
membro in materia di
partecipazione si applicavano
anteriormente all’iscrizione,
tutti gli elementi della
partecipazione dei lavoratori
continuano ad applicarsi alla SE
si scongiura il “rischio di fuga”
dal diritto nazionale
2) Nei casi di costituzione di una
SE attraverso fusione se due
diversi sistemi erano prima
presenti nelle società
partecipanti – uno più avanzato
dell’altro – quello più avanzato
dovrà tendenzialmente trovare
applicazione nella SE
Se un sistema di partecipazione
esisteva nelle società promotrici,
quest’ultimo deve essere, in
linea di principio, travasato nella
SE.
soluzione frutto del compromesso
politico con la Spagna:
gli Stati membri possono prevedere che
le disposizioni dell’allegato sulla
partecipazione non si applichino nel
loro territorio in caso di fusione
Nascita di una SE per
“trasformazione” e principio del
prima/dopo
di una
preesistente
società di
diritto nazionale
In questo caso l’accordo deve
prevedere che l’ employee involvement
sia in tutti i suoi elementi di livello
quantomeno identico a quello
che esisteva nella società da trasformare
(art. 4, par. 4)
Gli standard partecipativi preesistenti vanno, cioè,
“travasati” nella SE.
Infatti – ai sensi dell’art. 3, par. 6, ult. periodo – non è neanche possibile,
in questo caso, l’esercizio del cd. potere di contracting out da parte della DSN
Una possibile conclusione sulla versione “forte”
dell’ employee involvement (cioè sulla
partecipazione organica) nella SE
Se è vero che nelle SE può non essere introdotta nuova
partecipazione, è anche vero che non sarà agevole
sradicare quella esistente, se gli Stati membri non lo
consentiranno.
Non sarà facile eliminare la partecipazione là dove la SE
sarà frutto di una fusione riguardante uno dei paesi
“storici” con modelli partecipativi
(Zoppoli, 2005)
La III fase (dalla Carta di Nizza alla direttiva
quadro sull’informazione e la consultazione):

La Direttiva quadro
sull’informazione e la
consultazione (Dir.
2002/14/CE)
direttive “di seconda generazione”
strumenti di
regolazione formalmente
hard con effetti soft
la funzione di armonizzazione è
ridotta al minimo a favore della
previsione di norme
quadro e di principi generali

L’art. 27 della Carta di
Nizza
Tre fasi ma anche tre diverse aree di
incidenza delle politiche comunitarie
sul coinvolgimento
1.
2.
3.
imprese TRASNAZIONALI (imprese e gruppi di
dimensioni comunitarie e società – per azioni e cooperative
- europee. E’ la sola area in cui ha trovato spazio il
riconoscimento della partecipazione)
imprese e stabilimenti NAZIONALI MEDIO-GRANDI
(cioè con un organico di una certa consistenza) destinatari
della Dir. 2002/14/CE. Vengono garantiti i soli diritti di
informazione e di consultazione (pur non essendo,
ovviamente, escluso che si pratichi la partecipazione).
IMPRESE CHE SI COLLOCANO AL DI SOTTO
DELLE SOGLIE NUMERICHE PREVISTE DALLA
DIR. 2002/14/CE. In quest’ambito esiste una sola
prescrizione di principio sul riconoscimento del diritto di
informazione e di consultazione (l’art. 27 della Carta di
Nizza), con ampio rinvio alle prassi e alle legislazioni
nazionali degli Stati membri
L’art. 27 della Carta di Nizza:
problema della titolarità (individuale o collettiva)
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite,
ai livelli appropriati, l’informazione e la consultazione in
tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto
dell’Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali
Imp: i diritti di informazione e
di consultazione vengono
costituzionalizzati al pari del diritto di
contrattazione e
di azione collettiva (art. II-88)
Non tutti gli Stati membri costituzionalizzano tali diritti:
solo il Belgio e l’Olanda
La direttiva quadro sull’informazione
e la consultazione

IL RINVIO ALLE PARTl
SOCIALI (NAZIONALI))
Gli artt. 4 e 5
Gli Stati membri possono
affidare alle parti sociali il
compito di «definire
Il ruolo sussidiario delle
disposizioni della direttiva
sulle modalità
dell’informazione e delle
consultazione (art. 4)
rispetto alle disposizioni
negoziali
modalità diverse da quelle
stabilite dall’art. 4.


art. 5:
liberamente e in qualsiasi
momento mediante
accordo negoziato le
modalità di informazione e
consultazione dei
lavoratori», anche secondo
può essere operato dagli Stati membri
Le definizioni…
…di informazione e di consultazione(art. 2,
lett. f e g): minimaliste e meno stringenti
rispetto a quelle contenute nella Dir.
2001/86/CE :
Informazione: «la trasmissione di dati da parte del
datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per
consentire loro di prender conoscenza della
questione trattata ed esaminarla».
Consultazione: « lo scambio di opinioni e
l’instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti
dei lavoratori e il datore di lavoro»
Le definizioni…
…di rappresentanti dei lavoratori
(art. 2, lett. e):
“rappresentanti dei lavoratori previsti
dalle leggi e/o dalle prassi nazionali”
massima neutralità del legislatore comunitario
 totale rinvio alle leggi e alle prassi nazionali sul
profilo del carattere – elettivo o sindacale – della
rappresentanza

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Coinvolgimento dei lavoratori