LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
(art. 2291 c.c./ 2312c.c.)
 COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’
 INVALIDITA’ DELLA SOCIETA’
 L’ORDINAMENTO PATRIMONIALE
Mastrangelo dott. Laura
NOZIONE
(ART. 2291 C.C)
Nella società in nome collettivo tutti i soci
rispondono solidalmente e illimitatamente per le
obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto tra i
terzi.
LA COSTITUZIONE
La forma richiesta per rendere “regolare” la s.n.c. è la forma scritta.
ATTO PUBBLICO
SCRITTURA PRIVATA
AUTENTICATA
CONDIZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE NEL
REGISTRO IMPRESE
SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO REGOLARE:
ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE
SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO IRREGOLARE:
Segue le norme che regolano
la società semplice
NON ISCRITTA NEL REGISTRO IMPRESE
(Art. 2297 c.c.)
•Per mancanza dell’ATTO COSTITUTIVO (società di fatto)
•Per mancanza della registrazione dell’atto presso il Registro Imprese
PUBBLICAZIONE
(ART. 2296 C.C.)
L’atto costitutivo, una volta redatto per iscritto deve essere depositato
Entro 30 giorni presso il
REGISTRO IMPRESE
a cura degli amministratori,
se non vi provvedono, può
ciascun socio provvedervi a
spese della società, o può
condannare l’amministratore
a provvedervi.
Se il contratto si è costituito per
Atto Pubblico, sarà il notaio a
provvedere alla registrazione
presso il Registro Imprese
ATTO COSTITUTIVO
(ART. 2295 C.C.)
L’ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA’ DEVE CONTENERE:
• Il cognome nome, luogo di nascita, domicilio, la cittadinanza di ogni
socio;
• La Ragione sociale, che deve contenere il nome di uno dei soci e
l’indicazione del rapporto sociale (art. 2292 c.c. la società può conservare
il nome del socio receduto o defunto se gli eredi dei soci o il socio
receduto lo consentono)
•
I soci amministratori e coloro che sono rappresentanti;
•
La sede della società o sedi secondarie (art. 2299 c.c.);
•
L’oggetto sociale
• I conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo
di valutazione;
• Le prestazioni a cui sono assoggettati i soci d’opera;
• Le norme di ripartizione degli utili e la quota di ciascun socio negli
utili e nelle perdite;
• La durata della società (che può essere anche a tempo indeterminato)
Ai fini della registrazione nel Registro Imprese non sono importanti i
punti tre e otto dato che intervengono, in mancanza gli art. 2257
(amministrazione disgiunta) e art. 2263 c.c.(ripartizione dei guadagni e
delle perdite).
La libertà di forma non è concessa qualora oggetto del conferimento sia
un bene che richiede una forma speciale (ex. Forma scritta a pena di
nullità per beni immobili o diritti reali immobiliari).
Partecipazioni
(art. 2294 c.c.)
Per partecipare ad una società di persone è richiesta la capacità di agire; è
atto eccedente l’ordinaria amministrazione.
INCAPACE: colui che non è in grado di intendere e di volere.
La partecipazione di un incapace in una S.n.c. è per legge equiparata
all’esercizio di un’impresa commerciale in forma individuale. (è regolata
dagli artt. 320, 372,397,424,425 c.c.)
MINORE INTERDETTO E
INABILITATO:
Non possono partecipare ex
novo ad una snc. Possono solo
conservare la partecipazione
ottenuta per donazione o
eredità solo se autorizzati dal
tribunale.
Solo in caso di :
SOPRAVVENUTA
INTERDIZIONE E
INABILITAZIONE
Il Tribunale può autorizzare la
continuazione della
partecipazione, sempre che gli
altri soci non deliberino
l’esclusione del socio (art. 2286
c.c. esclusione)
MINORE
EMANCIPATO
Può parteciparvi o aderirvi
successivamente sempre con
l’autorizzazione del tribunale
Il minore
sposato
PARTECIPAZIONI DI SOCIETA’:
DOPO LA RIFORMA E’ CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE
DI SOCIETA’ DI CAPITALI IN SOCIETA’ DI PERSONE,
SE DELIBERATA DALL’ASSEMBLEA DELLA
SOCIETA’ DI CAPITALI (Art. 2361, 2° comma)
E’ ALTRETTANTO AMMISSIBILE LA PARTECIPAZIONE
DI SOCIETA’ DI PERSONE IN SOCIETA’ DI PERSONE SIA
COME SOCI RESPONSABILI ILLIMITATAMENTE CHE NON
INVALIDITA’ DELLA SOCIETA’
Le cause di INVALIDITA’ sono regolate dagli art. 1418 e 1425 c.c.
previste dalla disciplina generale dei contratti.
NULLITA’
ANNULLABILITA’
CONTRATTO contrario a norme imperative
OGGETTO impossibile o illecito
INCAPACITA’ delle parti
CONSENSO viziati per errore, dolo o
colpa
INVALIDITA’ DELLA SINGOLA PARTECIPAZIONE:
L’invalidità della singola partecipazione ( ex. Partecipazione di un minore
non autorizzato) determina l’invalidità dell’intero contratto sociale solo se
la partecipazione viziata è considerata essenziale per il conseguimento
dell’oggetto sociale.
In caso contrario, il contratto non perde validità e rimane produttivo di
effetti per gli altri soci, sempre che rimangano due soci.
Il socio la cui partecipazione è stata dichiarata nulla o annullabile avrà
diritto alla restituzione del conferimento eseguito solo se si è astenuto dal
prendere parte all’attività sociale in caso contrario, avrà diritto al rimborso
del valore attuale della quota alla data della sentenza dichiarativa di nullità.
INVALIDITA’ DELLA SOCIETA’:
SOCIETA’
INATTIVA
SOCIETA’
ATTIVA
la sentenza che accerta la nullità produrrà
effetto ex tunc: le parti saranno liberate
dall’obbligo di eseguire i conferimenti
promessi e avranno diritto alla restituzione
dei beni già eseguiti.
La sentenza di nullità opera come semplice
causa di scioglimento della società. Quindi si
apre il procedimento di liquidazione, e si
avrà l’estinzione della società dopo aver
soddisfatto i creditori sociali e ripartito tra i
soci l’eventuale attivo di liquidazione
SANATORIA
CON DELIBERA DI TUTTI
I SOCI
I CONFERIMENTI
(ART. 2253 C.C.)
PER ACQUISTARE LA QUALITA’ DI SOCIO E’ NECESSARIO
EFFETTUARE UN CONFERIMENTO
ART. 2253 1° COMMA : il socio è obbligato ad eseguire i conferimenti
determinati nel contratto sociale.
NON ESISTE CAPITALE MINIMO
Qualora nel contratto sociale non venga specificata la natura del
conferimento, la legge detta norme dispositive:
 Devono essere eseguiti in danaro
 Se non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a
conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il
conseguimento dell’oggetto sociale.
Beni conferibili
Nelle società di persone non sono posti limiti per l’entità conferibile
(art. 2247 c.c.); può essere conferito
ogni bene o servizio suscettibile di valutazione economica
ed utile per il conseguimento dell’oggetto sociale
Qualsiasi prestazione di dare
di fare o di non fare
Il conferimento può essere costituito sia da singoli beni, ma anche dal
trasferimento in proprietà o in godimento di un’azienda, dalla
prestazione di garanzie (ex. Fidejussioni) a favore della società
Il codice civile disciplina tre tipi di conferimenti:
Beni in natura
Crediti
Prestazione d’opera
Conferimento beni in proprietà:
Art. 2254 c.c. stabilisce che la garanzia dovuta al socio e il passaggio dei
rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.
Il socio è tenuto alla garanzia per evizione e per vizi.
Sul socio grava anche il rischio del perimento per caso fortuito della
cosa conferita finché la proprietà non sia passata alla società.
Se si tratta di bene determinato, il passaggio di proprietà si ha
contestualmente alla stipula del contratto.
Se si tratta di cose determinate solo nel genere, la proprietà passera
in capo alla società solo in seguito alla loro specificazione.
Se si ha il perimento del bene prima del passaggio della proprietà alla
società il socio conferente può essere escluso, sempre che la causa non
sia imputabile agli amministratori.
Conferimento beni in godimento:
Art. 2254 c.c. stabilisce che la garanzia dovuta al socio è regolata dalle
norme sulla locazione.
Il bene conferito in godimento resta di proprietà del socio, la società ne
può godere, ma non ne può disporre, (ex. Non può procedere alla
vendita, o all’affitto).
Il socio ha diritto alla restituzione del bene al termine della società nello
stato in cui si trova in quel momento.
Se il bene è perito per cause imputabili agli amministratori, il socio ha
diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salvo
restando l’azione nei confronti degli amministratori
Conferimento di crediti:
Art. 2255 c.c. il socio risponde dell’insolvenza del debitore nei limiti
indicati dall’art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale di garanzia.
In caso di insolvenza del debitore, il socio risponde ex lege nei confronti
della società, nei limiti del valore conferito. Inoltre dovrà effettuare il
versamento delle spese e corrispondere gli interessi dovuti.
La mancanza di tali versamenti, può portare l’esclusione del socio
Il socio d’opera:
È socio d’opera colui che presta la propria attività manuale o
intellettuale a favore della società.
Il socio d’opera NON è da considerare come un lavoratore subordinato.
Lo potrà essere ma per prestazioni diverse da quelle che si è obbligato ad
effettuare a titolo di conferimento.
Il compenso per il lavoro oggetto del conferimento sarà rappresentato dalla
partecipazione agli utili.
Doppio rischio
Lavorare in vano qualora a fine esercizio la
società sia in perdita.
Impossibilità di svolgimento della propria opera per cause a lui non
imputabili. In tal caso gli altri soci hanno il potere comunque di
escluderlo dalla società
In caso di liquidazione della società il socio d’opera parteciperà solo
alla ripartizione dell’eventuale attivo che residua dopo il rimborso del
valore nominale del conferimento ai soci apportatori di capitali.
EX.
TIZIO: SOCIO DI CAPITALI euro 10.000,00
CAIO: SOCIO DI CAPITALI euro 10.000,00
SEMPRONIO: SOCIO D’OPERA (partecipazione 20%)
ATTIVO DI LIQUIDAZIONE: 100.000,00
100.000,00 – 10.000,00 –10.000,00 = 80.000,00
80.000,00 residuo attivo da distribuire:
80.000,00 x 40%= 32.000,00
80.000,00 x 20%= 16.000,00
TIZIO: 10.000,00 + 32.000,00= 42.000,00
CAIO: 42.000,00
SEMPRONIO: 16.000,00
ATTENZIONE
ART. 2263 C.C. 2°COMMA
LA PARTE SPETTANTE AL SOCIO D’OPERA SE NON E’
DETERMINATA NEL CONTRATTO SARA’ STABILITA DAL
GIUDICE SECONDO EQUITA’
PATRIMONIO SOCIALE E
CAPITALE SOCIALE
PATRIMONIO SOCIALE: complesso dei rapporti giuridici attivi e
passivi che fanno capo alla società. Il patrimonio sociale subisce
continue variazioni qualitative e quantitative in relazione alla vita
societaria. La consistenza del patrimonio sociale è accertato attraverso
la redazione del bilancio di esercizio
PATRIMONIO NETTO (differenza tra attività e passività)
CAPITALE SOCIALE: è un’entità numerica che esprime il valore del
denaro dei conferimenti, la cui valutazione rientra nell’atto costitutivo.
Il capitale sociale a differenza del patrimonio sociale resta immutato
nel corso della vita societaria, a meno che non si proceda ad una
variazione (è necessario il consenso di tutti i soci)
I soci non possono servirsi delle cose appartenenti al patrimonio
sociale (conferimenti e beni successivamente acquistati dalla società
-immobilizzazioni materiali- per fini estranei alla società).
La violazione di tale divieto porta all’esclusione del socio inadempiente.
Il divieto è derogabile per volontà di tutti i soci.
Limiti alla distribuzione
degli utili
UTILI= ricavi - costi
Art. 2303 c.c. non si può dar luogo alla distribuzione di somme se non
per utili realmente conseguiti.
Se si verifica una perdita del capitale sociale non si può dar luogo alla
ripartizione di utili sino a che il capitale non sia stato reintegrato o
ridotto.
RIDUZIONE DEL CAPITALE
(ART. 2306)
Delibera presa da tutti i soci
Trascorsi almeno tre mesi
dall’iscrizione nel Registro Imprese
Tre mesi di tempo per i creditori per fare
opposizione
Il Tribunale può comunque autorizzare la riduzione, previa
prestazione di idonea garanzia da parte della società.
PATTO LEONINO (art. 2265 c.c)
È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni
partecipazione agli utili o alle perdite.
CRITERI LEGALI DI RIPARTIZIONE
Se nulla è disposto nell’atto costitutivo le parti spettanti ai soci nei
guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti.
Se non è stato determinato neppure il valore dei conferimenti allora si
presumono uguali.
La percentuale di partecipazione ai guadagni si presume uguale per le
eventuali perdite.
La parte di partecipazione agli utili e alle perdite può essere anche decisa
da un arbitro
Per accertare le perdite o gli utili è necessario redigere il
BILANCIO DI ESERCIZIO
Deve essere redatto secondo i principi che regolano la redazione del
bilancio di esercizio delle società per azioni (escludendo la compilazione
della Nota Integrativa, dato che non è soggetto a registrazione.)
AMMINISTRATORI
Redigono il bilancio
Approvazione di tutti i soci anche i soci amministratori
Con l’approvazione del bilancio tutti i soci avranno diritto
all’assegnazione della rispettiva parte di utili.
Tutti i soci possono anche stabilire che gli utili ottenuti non
vengano distribuiti tra loro ma reinvestiti nella società.
RESPONSABILITÀ DEI SOCI
RESPONSABILITA’
SOLIDALE E ILLIMITATA
Un socio risponde di tutti
i debiti e successivamente
eserciterà azione di regresso
verso gli altri soci.
PRINCIPIO DI
ESCUSSIONE
Prima viene escusso il
patrimonio sociale e
poi i beni personali del
socio.
NUOVO SOCIO
Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri
soci delle obbligazioni sociali sorte prima del suo ingresso in società.
EX SOCIO
In caso di scioglimento parziale del rapporto sociale per morte, esclusione
o recesso del socio, non viene meno la responsabilità personale del socio
uscente per le obbligazioni sociali anteriori al verificarsi di tali eventi.
In caso di morte gli eredi del de cuius, rimarranno responsabili
Creditore personale del socio
(art. 2770, 2305c.c.)
Il patrimonio della società è INSENSIBILE alle obbligazioni personali
del socio. Rimane intoccabile dai creditori del socio debitore.
Il creditore personale del socio non può in alcun caso aggredire
direttamente il patrimonio sociale per soddisfarsi.
DIVIETO DI COMPENSAZIONE
Il creditore personale del socio è comunque tutelato dato che può:
•Far valere i suoi diritti sugli UTILI spettanti al socio debitore;
•Compiere atti conservativi sulla quota che gli spetta nella liquidazione;
Art. 2305 c.c. stabilisce che:
Il creditore particolare del socio finché dura la società
non può chiedere la liquidazione della quota
Neppure se prova che i beni dello stesso
siano insufficienti a soddisfarlo.
Tale regola è valida sino alla scadenza della società, data fissata nell’atto
costitutivo.
I soci possono prorogare la durata della società con una specifica
decisione o continuando di fatto l’attività sociale.
Ciò però non deve pregiudicare i creditori particolari del socio.
Perciò l’art. 2770 c.c. distingue due ipotesi:
 Se la proroga è espressa ed iscritta nel Registro Imprese, il
creditore può opporsi giudizialmente alla proroga entro 3 mesi
dall’iscrizione della delibera. Se viene accolta l’opposizione, la società
deve liquidare a suo favore la quota in oggetto, entro 3 mesi dalla
notifica della sentenza di accoglimento dell’opposizione.
Se la proroga è tacita, (cioè l’attività di impresa continua con il solo
consenso tutti i soci per fatti concludenti), si applica la disciplina che
regola le società semplici.
Il creditore chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota
dimostrando l’insufficienza dei beni personali del socio debitore.
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Società in nome collettivo - Dott.ssa