LE SOCIETA’ DI PERSONA
Torino, 5 aprile 2008
A cura di:
Mario Carena
Antonella De Cesare
Andrea Gippone
Riccardo Petrignani
SOCIETA’ IN NOME
COLLETTIVO
ARTICOLO 2291 C.C.: è una
società di persone lucrativa in cui
tutti i soci RISPONDONO
SOLIDALMENTE ED
ILLIMITATAMENTE per le
obbligazioni sociali
ILLIMITATAMENTE: il patrimonio
personale del socio può essere utilizzato
a soddisfazione dei creditori
SOLIDALMENTE: ogni creditore può
chiedere il pagamento dell’intero
credito a ciascun socio
SOCIETA’ IN NOME
COLLETTIVO
E’ DOTATA DI AUTONOMIA
PATRIMONIALE, in quanto il suo
patrimonio è distinto dal patrimonio dei
soci: esso è garanzia primaria
dell’adempimento delle obbligazioni
sociali e non può venire intaccato dai
creditori particolari del socio.
SOCIETA’ IN NOME
COLLETTIVO
NELLA SNC TUTTI I
SOCI SONO
AMMINISTRATORI
DELLA SOCIETA’
SOCIETA’ IN NOME
COLLETTIVO
IL FALLIMENTO DELLA
SOCIETA’ COMPORTA ANCHE
IL FALLIMENTO DI TUTTI I
SOCI DELLA SNC
PATTI SOCIALI S.N.C.
ARTICOLO 1
Tra i Signori BIANCHI Roberto, FRANCHI Raffaele e GUIDI
Domenico è costituita una società in nome collettivo sotto la
ragione sociale “INFO.RMATICA S.n.C. di BIANCHI Roberto
& C.”.
La denominazione sociale potrà essere scritta
in lettere maiuscole o minuscole,
con qualsiasi carattere di stampa,
con o senza puntini intercalati tra le lettere
ARTICOLO 2
La società ha sede in Torino - Corso Racconigi 10.
Potranno essere istituite ed eventualmente
soppresse filiali, uffici, agenzie
e sedi secondarie,
sia in Italia che all’estero.
ISTITUZIONE DELLE SEDE SECONDARIA
COMUNICAZIONI ENTRO 30 GIORNI
dalla istituzione della sede secondaria
1
CAMERA DI COMMERCIO:
•compilazione del modello SE
•Intercalare P per la comunicazione
dei dati del rappresentante preposto
e copia carta d’identità
Gli amministratori DEPOSITANO tali
documenti presso l’ufficio del registro
delle imprese istituito presso la Camera
di Commercio del luogo ove è la sede
legale OPPURE del luogo in cui la
società istituisce la sede secondaria
ISTITUZIONE DELLE SEDE SECONDARIA
COMUNICAZIONE ENTRO 30 GIORNI
dalla istituzione della sede secondaria
2
UFFICIO IVA del luogo dove
si trova il DOMICILIO FISCALE
della società, mediante apposita
denuncia di variazione
ARTICOLO 3
La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050
(trentuno dicembre duemilacinquanta), salvo proroga od
anticipato scioglimento.
ARTICOLO 4
La società ha per oggetto
…………………………………………………… ……
La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari,
immobiliari, finanziarie
(queste non nei confronti del pubblico) utili al
raggiungimento dello scopo sociale, nonché assumere
interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto
analogo o connesso al proprio, esclusivamente
a scopo di investimento stabile.
continua ARTICOLO 4
Sono escluse dall’oggetto sociale le operazioni
inerenti la raccolta del risparmio e l’esercizio
del credito previste dagli artt. 10 e 106 del
D.Lgs. 385/1993 e tutte le altre comunque
vietate dalla presente o futura legislazione.
DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385
ARTICOLO 10
1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio
del credito costituiscono l’attività bancaria. Essa ha
carattere d’impresa.
2. L’esercizio dell’attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni
altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di
ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve
le riserve di attività previste dalla legge.
DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385
ARTICOLO 106
1. L’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di
assunzione di partecipazioni, di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di
servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è
riservato a intermediari iscritti in un apposito elenco
tenuto dal Ministro del Tesoro.
…………………...
ARTICOLO 5
Il capitale sociale è di 1.500 euro sottoscritto e versato dai
soci come segue:
- Signor BIANCHI Roberto
500 euro
- Signor FRANCHI Raffaele
500 euro
- Signor GUIDI Domenico
500 euro
Eventuali aumenti possono essere sottoscritti anche da
terzi, con l’unanime consenso dei soci.
ARTICOLO 6
Per il fabbisogno finanziario della società i soci potranno
provvedere mediante versamenti in conto capitale o a titolo
di finanziamento ; salvo diversa disposizione su tali
versamenti non decorreranno interessi .
OPPURE
Per il fabbisogno finanziario della società i soci
potranno provvedere mediante versamenti
in conto capitale o con finanziamenti a titolo
di mutuo; salvo diversa disposizione
su questi ultimi non decorreranno interessi
ARTICOLO 7
La firma sociale e la legale rappresentanza della società di
fronte ai terzi ed in giudizio spettano ai soci con le seguenti
modalità di esercizio :
per gli atti di ordinaria amministrazione disgiuntamente ai
soci signori ………….. ………………………….. per gli atti
di straordinaria amministrazione con firma congiunta
di due soci .
continua ARTICOLO 7
Si precisa che tra gli atti di ordinaria amministrazione sono
compresi l’acquisto e la vendita di automezzi, la stipulazione
di contratti di locazione finanziaria mobiliare, i prelievi allo
scoperto, ma nei limiti dei fidi accordati.
Nell’ambito dei poteri loro spettanti i soci amministratori
potranno rilasciare procure speciali per singoli atti
o categorie di atti .
OPPURE
Per l’intera durata della società la gestione e
l’amministrazione della stessa spetta a tutti i soci ai
quali è devoluta la rappresentanza della società e la
firma sociale.
I soci, disgiuntamente tra di loro, potranno compiere
tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione occorrenti per il raggiungimento dello
scopo sociale, nessuno escluso od eccettuato.
ad integrare l’articolo 7
Gli amministratori avranno la facoltà di
prelevare un emolumento annuo pari a
quello normalmente corrisposto ai dirigenti
d’azienda di eguale importanza in funzione
dell’andamento aziendale.
ARTICOLO 8
Le quote di partecipazione sono trasferibili per atto tra
vivi solo con il consenso di tutti i soci ai quali il cedente
deve notificare il proprio intento mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Decorsi sessanta giorni dalla data del timbro postale senza
che gli altri soci abbiano manifestato l’intenzione di
esercitare il diritto di prelazione o sia pervenuta da essi
risposta scritta, il consenso si intende accordato.
continua ARTICOLO 8
In caso di diniego del consenso, il socio può recedere dalla
società. Questo diritto è esercitabile con dichiarazione resa
in atto pubblico o autenticato, notificato a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci. Il
recesso ha effetto dalla data dell’ultimo avviso di
ricevimento. Il socio receduto ha diritto al pagamento
previsto al successivo articolo 9 dei presenti Patti Sociali
nel termine di sei mesi decorrenti dal giorno in cui il
recesso ha avuto effetto..
RECESSO
ART. 2285 C.C.
IL RECESSO E’ LO SCIOGLIMENTO DEL
RAPPORTO CHE LEGA IL SINGOLO
SOCIO ALLA SOCIETA’ PER VOLONTA’
DEL SOCIO STESSO
LA DICHIARAZIONE DI RECESSO DEVE ESSERE
COMUNICATA O COMUNQUE PORTATA A
CONOSCENZA DI TUTTI GLI ALTRI SOCI
INDIVIDUALMENTE E PERSONALMENTE
RECESSO
ART. 2285 C.C.
NON E’ RICHIESTA IN ALCUN CASO
L’ACCETTAZIONE DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
E’ OPPORTUNO CHE IL RECEDENTE ISCRIVA IL
PROPRIO RECESSO NEL REGISTRO DELLE
IMPRESE: in tal modo egli si libera dalle responsabilità per
le obbligazioni contratte successivamente alla data del
recesso
FATTISPECIE DI RECESSO
ART. 2285 C.C.
COMMA 1
NEI CASI IN CUI
LA SOCIETA’ E’
COSTITUITA A TEMPO
INDETERMINATO
COMMA 2
GIUSTA CAUSA
RECESSO DA SOCIETA’ CON
DURATA INDETERMINATA
art. 2285, comma 1, CC
LA SOCIETA’ HA DURATA INDETERMINATA
NELLE SEGUENTI IPOTESI:
1) L’ATTO COSTITUTIVO NON INDICA IL
TERMINE DI DURATA DELLA SOCIETA’
RECESSO DA SOCIETA’ CON
DURATA INDETERMINATA
art. 2285, comma 1, CC
2) LA SOCIETA’ E’ CONTRATTA PER
TUTTA LA VITA DI UNO DEI SOCI
RECESSO DA SOCIETA’ CON
DURATA INDETERMINATA
art. 2285, comma 1, CC
3) IL TERMINE INDICATO SUPERA LA
DURATA DELLA VITA DI UNO DEI SOCI
OPPURE LA DURATA MEDIA DELLA VITA
UMANA
(per esempio se nel contratto si stabilisce una durata
di 100 anni da oggi o che avrà durata fino al 2080
e uno dei soci è già anziano)
RECESSO DA SOCIETA’ CON
DURATA INDETERMINATA
art. 2285, comma 1, CC
4) L’OGGETTO SOCIALE E’ TALE PER
CUI NON PUO’ ESSERE CONSEGUITO
NELL’ARCO DELLA VITA DI UN SOCIO
RECESSO DA SOCIETA’ CON
DURATA INDETERMINATA
art. 2285, comma 1, CC
5) IL TERMINE E’ LEGATO AD UN
EVENTO FUTURO LA CUI
VERIFICAZIONE E’ INCERTA
RECESSO DA SOCIETA’ CON
DURATA INDETERMINATA
art. 2285, comma 1, CC
6) E’ INTERVENUTA UNA PROROGA
TACITA DELLA SOCIETA’:
in tal caso infatti la durata della società
diventa indeterminata
RECESSO DA SOCIETA’ CON
DURATA INDETERMINATA
NEI CASI PREVISTI DAL PRIMO COMMA
IL RECESSO DEVE ESSERE COMUNICATO
AGLI ALTRI SOCI CON UN PREAVVISO
DI ALMENO 3 MESI
Art. 2285, comma 3, CC
RECESSO DA SOCIETA’ CON
DURATA INDETERMINATA
art. 2285, comma 2, CC
GIUSTA CAUSA
RECESSO DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA
IN ASSENZA DI UNA DEFINIZIONE LEGISLATIVA,
LA GIURISPRUDENZA RICOLLEGA LE IPOTESI DI
GIUSTA CAUSA ALLE VIOLAZIONI DA PARTE
DEGLI ALTRI SOCI O DEGLI AMMINISTRATORI DI
OBBLIGHI CONTRATTUALI O DI DOVERI DI
FEDELTA’ E CORRETTEZZA CHE INERISCONO
ALLA NATURA FIDUCIARIA DEL RAPPORTO TRA
SOCIO E SOCIETA’ (quindi il verificarsi di una qualsiasi
discordia o dissenso fra i soci non rappresenta una giusta
causa di recesso)
RECESSO DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA
A TITOLO DI ESEMPIO, LA
GIURISPRUDENZA RITIENE SUSSISTENTE
UNA GIUSTA CAUSA DI RECESSO LE
SEGUENTI CONDIZIONI:
RECESSO DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA
1) Impedimento al socio del
diritto di partecipare alla vita
della società
RECESSO DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA
2) Estromissione del socio
dall’amministrazione e gestione
della società
RECESSO DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA
3) Rifiuto di esibizione delle scritture
contabili e assunzione di iniziative
di grande rilevanza economica
senza il consenso della collettività
dei soci amministratori (in caso di
amministrazione congiuntiva)
RECESSO DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA
4)Ripetuta violazione da parte
del socio amministratore
dell’obbligo
di rendere il conto della
gestione sociale
RECESSO DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA
5) Irregolare tenuta dei libri
contabili obbligatori a fini
fiscali e omessa tenuta dei libri
obbligatori ai fini civilistici
nonché
l’attività
sociale
irrimediabilmente passiva
RECESSO DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA
6) Comportamento illegittimo
degli altri soci tale da incrinare
la reciproca fiducia
RECESSO
ART. 2285 C.C.
IN CONSEGUENZA DEL RECESSO IL
SOCIO RECEDUTO HA DIRITTO
ALLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
ARTICOLO 9
In caso di morte di uno dei soci la maggioranza dei soci
superstiti, entro sei mesi dal decesso, avrà la facoltà di
continuare la società con gli eredi del socio defunto oppure
di rimborsare agli eredi del socio defunto la quota di
capitale di pertinenza dello stesso e gli eventuali crediti in
conto capitale sulla base del prezzo che sarà stabilito di
comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo,
dall’Arbitro o dal Collegio Arbitrale previsto dall’art. 13
dei presenti patti sociali.
continua ARTICOLO 9
Nel caso in cui i soci superstiti intendano continuare la
società con gli eredi del socio defunto, gli eredi dovranno
essere rappresentati da un’unica persona.
La determinazione del prezzo da parte dell’Arbitro o del
Collegio Arbitrale dovrà avvenire sulla base di
un’apposita situazione patrimoniale della società, riferita
al momento del decesso,
continua ARTICOLO 9
che tenga conto del valore effettivo dei beni nonché degli
utili o delle perdite da conseguire o da sopportare per le
operazioni in corso.
Nel caso in cui i soci superstiti intendano continuare la
società con gli eredi del socio defunto, gli eredi dovranno
essere rappresentati da un’unica persona.
ARTICOLO 2284 C.C.
“Salvo contraria disposizione del
contratto sociale in caso di morte di
uno dei soci, gli altri devono
LIQUIDARE
la quota agli eredi, a meno che
preferiscano scogliere la società
ovvero continuarla con gli eredi
stessi e questi vi acconsentano.”
ARTICOLO 10
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 marzo successivo alla chiusura di ogni esercizio
dovrà essere redatto a cura degli amministratori
l’inventario delle attività e passività sociali, con il relativo
bilancio, da depositare entro il predetto termine presso la
sede sociale.
continua ARTICOLO 10
I soci che non hanno preso parte alla redazione
dell’inventario e del bilancio avranno un mese di tempo dal
termine sopra indicato per la proposizione delle loro
osservazioni ed opposizioni ; decorso tale ultimo termine,
senza che siano state presentate osservazioni ed
opposizioni, l’inventario ed il bilancio si intenderanno
approvati .
ARTICOLO 11
Gli utili netti di esercizio saranno ripartiti tra
i soci in proporzione delle quote possedute;
nella stessa misura saranno ripartite le
eventuali perdite .
1° PROBLEMATICA
VARIAZIONE IN CORSO D’ANNO DEI SOCI
CIO’ PUO’ VERIFICARSI A SEGUITO DI CESSIONI DI
QUOTE, RECESSI O ESCLUSIONI
HA VALIDITA’ IMMEDIATA E
COMPORTA L’ATTRIBUZIONE DELL’INTERO
REDDITO DELL’ANNO AI SOCI RISULTANTI
ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
QUINDI
•AI NUOVI SOCI DEVE ESSERE
ATTRIBUITO IL REDDITO CALCOLATO
IN BASE ALLA LORO QUOTA
SPETTANTE PER L’INTERO PERIODO
D’IMPOSTA
•AI VECCHI SOCI USCENTI NON VA
ATTRIBUITA ALCUNA QUOTA DI
REDDITO
ATTENZIONE ALLE RESPONSABILITA’
•IL SOCIO CHE ENTRA A FAR PARTE
DELLA SNC RISPONDE
ILLIMITATAMENTE E SOLIDALMENTE
PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI SORTE
IN EPOCA ANTECEDENTE
ALL’ACQUISTO DELLA QUALITA’ DI
SOCIO.
ATTENZIONE ALLE RESPONSABILITA’
•IL SOCIO USCENTE E’ RESPONSABILE
VERSO I TERZI PER LE OBBLIGAZIONI
SOCIALI SORTE FINO AL GIORNO
DELLO SCIOGLIMENTO DEL
RAPPORTO SOCIALE. IN CASO DI
MORTE TALE RESPONSABILITA’ SI
ESTENDE AI SUOI EREDI
2° PROBLEMATICA
VARIAZIONE IN CORSO D’ANNO DELLE QUOTE
Se durante l’esercizio i soci GIA’ ESISTENTI
decidono di variare le quote di partecipazione agli
utili loro spettanti (senza cessioni di quote di
capitale), tale variazione ha EFFETTO solo a
partire dall’ANNO SUCCESSIVO a quello
in cui la modifica delle quote si è verificata.
ARTICOLO 12
Addivenendosi per qualsiasi motivo allo
scioglimento della società i soci,
all’unanimità, stabiliranno le modalità della
liquidazione e nomineranno uno o più
liquidatori, determinandone i poteri.
continua ARTICOLO 12
Ove alla data dello scioglimento della società
non esistessero passività, i soci potranno
evitare la fase della liquidazione qualora
l’intero patrimonio sociale sia già stato
realizzato, ovvero ripartito tra i soci in
proporzione alle quote rispettive.
ARTICOLO 13
Le eventuali controversie che potessero sorgere in
dipendenza del presente contratto sociale saranno
composte da un arbitro amichevole compositore nominato
di comune accordo dai soci o, in difetto di accordo, da un
collegio di tre arbitri amichevoli compositori nominati uno
da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dagli
arbitri così designati.
continua ARTICOLO 13
In difetto di accordo circa la nomina del terzo arbitro,
questo verrà designato dal Presidente pro-tempore
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino su
domanda della parte più diligente. Spetterà al medesimo
Presidente di nominare altresì l’Arbitro della parte che,
invitata formalmente a nominare il proprio arbitro, avrà
lasciato trascorrere venti giorni senza provvedervi.
continua ARTICOLO 13
Il Collegio Arbitrale, trattandosi di arbitrato irrituale, sarà
ovviamente dispensato dall’osservanza di qualsiasi regola
di procedura ed il suo giudizio, comunicato alle parti con
lettera raccomandata, sarà vincolante ed inappellabile.
ARTICOLO 14
Per tutto quanto non previsto dai presenti
patti sociali si fa espresso riferimento alle
vigenti disposizioni contenute nel Codice
Civile e nelle altre leggi speciali in materia.
PATTI SOCIALI S.A.S.
Possono stipulare un contratto di
società i maggiori di età capaci
di agire per i quali non
sussistano cause di
incompatibilità:
 i dipendenti pubblici quali gli impiegati
civili dello Stato e gli ufficiali in servizio
permanente nell’Esercito;
 gli esercenti professioni protette quali i
notai, medici, dottori commercialisti
non possono assumere la qualifica di
socio accomandatario.
La violazione di tali divieti comporta
sanzioni amministrative (cancellazione
dall’albo professionale) oltre un
aggravamento delle sanzioni penali in
caso di bancarotta.
Casi particolari:
 acquisizione di una partecipazione che comporti la
responsabilità illimitata del socio coniuge in regime di
comunione legale dei beni e che non venga considerata quale
investimento patrimoniale, acquisita con denaro della comunione
l’altro coniuge può pretendere il rimborso alla comunione delle
somme prelevate ma socio rimane colui/colei che ne e’ stato
effettivamente acquirente o sottoscrittore;
Casi particolari:
 le persone fisiche appartenenti a stati della
UE possono liberamente costituire o
partecipare a società italiane, seguendo le
stesse regole dettate per il cittadino italiano.
I cittadini extracomunitari regolarmente
soggiornanti in Italia possono partecipare ad
una società italiana, salvo che la legge o una
convenzione internazionale imponga
espressamente la verifica della condizione di
reciprocità:
c’e’ reciprocità quando il diritto commerciale dello stato
straniero ammette la partecipazione di un italiano ad una società
analoga a quella in cui lo straniero intende partecipare in Italia e
alle medesime condizioni. Se non vi e’ reciprocità lo straniero e’
privo di capacita’ di agire e non puo’ quindi diventare socio di
società e la sua eventuale partecipazione e’ nulla per violazione
di norme imperative. Esiste un elenco, pubblicato dal Ministero
degli Affari Esteri, dei Paesi per i quali e’ verificata la
sussistenza o meno delle condizioni di reciprocità con l’Italia.
Casi particolari:
Il minore puo’ divenire accomandatario di una
s.a.s. che continua un’attivita’ preesistente solo
dopo aver ottenuto apposita autorizzazione del
Tribunale. Puo’ invece divenire accomandante
della s.a.s., sia di nuova costituzione che
preesistente, con la sola autorizzazione al
conferimento, in quanto in tal caso assume
responsabilità limitata per le obbligazioni sociali.
Casi particolari:
La riforma del diritto societario (art.1 D.Lgs
n.6/03) contiene una innovazione: il nuovo testo
dell’art. 2361 2° c. prevede per la S.p.a.
l’assunzione di partecipazioni in altre imprese
comportante una responsabilità illimitata per le
obbligazioni delle medesime, previa delibera
dell’assemblea.
Per il legislatore dunque, è lecita la partecipa
zione di una S.p.a. in una s.n.c., s.s., e Sas in
qualità di accomandatario.
Casi particolari:
 La giurisprudenza prevalente ammette in
generale la partecipazione di una società di
persone in una s.a.s. sia in qualità di
accomandatario sia in qualità di
accomandante. La dottrina ammette che una
s.s. partecipi ad una s.a.s. come accomandante
ma non come accomandatario (violazione
delle caratteristiche non commerciali della
s.a.s.). E’ ammissibile la partecipazione di
associazioni riconosciute e fondazioni nelle
s.a.s. come accomandanti.
LE CATEGORIE DI SOCI
La S.a.s. e’ una società di persone caratterizzata
dalla presenza di 2 categorie di soci:
gli ACCOMANDATARI
gli ACCOMANDANTI
ACCOMANDATARI:
- Rispondono solidalmente e illimitatamente
delle obbligazioni sociali. Le quote non
possono essere rappresentate da azioni
- Diritti e obblighi come i soci delle società in
nome collettivo
- Spetta lo l’amministrazione della società
ACCOMANDANTI:
- Rispondono limitatamente alla quota conferita
- Diritti di avere comunicazione annuale del bilancio e del
conto economico
- Divieto di compiere atti di amministrazione
ACCOMANDATARI
Per legge tutti gli accomandatari sono
amministratori della s.a.s. Tuttavia l’atto
costitutivo può affidare l’amministrazione
ad uno o alcuno degli accomandatari,
escludendo gli altri dall’amministrazione.
Agli accomandatari amministratori sono
generalmente applicabili le regole dettate
per gli amministratori di s.n.c.
La loro responsabilità e’ identica a quella
gravante sui soci di s.n.c. e quindi e’
illimitata e solidale, con beneficio della
preventiva escussione del patrimonio
sociale.
In deroga alla norma di legge secondo cui
tutti gli accomandatari sono
amministratori, l’atto costitutivo o una sua
successiva modificazione può affidare
l’amministrazione ad alcuni
accomandatari o ad uno soltanto di essi
cosi’ come può rinviare ad un atto
separato
di
nomina
degli
accomandatari/amministratori per l’adozione del
quale e’ necessario il consenso unanime degli
accomandatari
e
l’approvazione
di
tanti
accomandanti che rappresentino la maggioranza
del capitale da essi sottoscritto, salvo che l’atto
costitutivo disponga maggioranze diverse.
Quando solo uno o solo alcuni degli
accomandatari sono amministratori, la
situazione degli altri accomandatari privi
del potere di amministrare e’ equivalente a
quella dei soci di s.n.c. esclusi dalla
gestione. Un altro caso di accomandatario
non amministratore può darsi a seguito
delle sue dimissioni o revoca dall’ufficio
di amministratore: egli perde solo la
qualità di amministratore mantenendo la
veste di accomandatario.
LE CATEGORIE DI SOCI
 gli ACCOMANDANTI che rispondono per le
obbligazioni sociali nei limiti della quota
conferita, a condizione che non si ingeriscano
nell’amministrazione della società. Essi hanno
per il resto le normali prerogative del socio,
hanno poteri di controllo e possono, a certe
condizioni, compiere determinate attività, dare
pareri, autorizzazioni e consigli.
ACCOMANDANTI
Gli accomandanti sono soci esclusi in
linea di principio dall’amministrazione
della società. Essi possono tuttavia trattare
o concludere affari in nome della società,
a condizione di essere muniti di procura o
autorizzati.
Ciascun accomandante e’ responsabile per
le obbligazioni sociali limitatamente al
conferimento effettuato in società. Non
assume quindi ulteriori rischi, se non
quello di perdere il valore del capitale
conferito.
Perde il beneficio della limitazione della
responsabilità, quando viola il divieto di
ingerenza nell’amministrazione e quando
consente l’inserimento del proprio nome
nella ragione sociale.
Violazione del divieto di ingerenza.
Costituisce atto di ingerenza dell’accomandante
il compimento di affari in nome della società
senza specifica procura, anche se con il consenso
dell’accomandatario, o in forza di procura
generale o comunque non circoscritta al
compimento di singoli atti.
L’accomandante viola il divieto anche se compie
atti di gestione interna senza estrinsecare
all’esterno la volontà sociale e senza entrare in
rapporto con i terzi nella conclusione dell’affare.
Casi di violazione del
divieto di ingerenza
Violazione del divieto di Ingerenza
1) qualificazione dell’accomandante quale
direttore generale;
Violazione del divieto di Ingerenza
2) qualificazione quale titolare
dell’azienda, sistemando pendenze con
clienti e decidendo contestazioni in merito
alle merci e relativi prezzi
Violazione del divieto di Ingerenza
3) compimento di operazioni in veste di
institore anche sotto la direzione
dell’amministratore della società;
Violazione del divieto di Ingerenza
4)rilascio di una fideiussione riguardante
una pluralità indeterminata di rapporti
obbligatori;
Violazione del divieto di Ingerenza
5)emissioni di cambiali a firma congiunta
con quella dell’accomandatario e
l’impegno scritto di ripianare debiti della
società con versamenti, cessioni e
cambiali dirette;
Violazione del divieto di Ingerenza
6)sottoscrizione in nome della società’ del
verbale di constatazione redatto dalla GdF
Violazione del divieto di Ingerenza
7)stipulazione di un contratto
nell’interesse della società;
Violazione del divieto di Ingerenza
8)ampliamento del fido bancario;
Violazione del divieto di Ingerenza
9)cessione di merce a terzi con emissione
della documentazione relativa, riscossione
del corrispettivo, rilascio della quietanza
Violazione del divieto di Ingerenza
10)sottoscrizione del contratto di
locazione.
ARTICOLO 1
)
Tra i signori Mario ROSSI e
Michele VERDI è costituita
una società in accomandita
semplice sotto la ragione sociale
"ALFAOMEGA di
Mario Rossi & C. s.a.s.”
RAGIONE SOCIALE
La s.a.s. agisce sotto una ragione sociale costituita
da alcuni elementi essenziali:
1) il nome e cognome di almeno uno dei soci
accomandatari, per consentire ai terzi di
individuare almeno un soggetto illimitatamente
responsabile;
2) l’indicazione che si tratta di una s.a.s.;
3) l’indicazione di un nome di fantasia o di altri
elementi che specifichino, ad esempio, il genere
merceologico nel quale rientra l’attività svolta.
La società può conservare il nome
dell’accomandatario receduto o defunto se
il socio receduto o gli eredi del defunto vi
acconsentono. Del pari può essere
conservata la ragione sociale allorché il
socio accomandatario sia divenuto socio
accomandante. L’accomandatario receduto
o quello divenuto accomandante non sono
responsabili per le obbligazioni sociali
sorte successivamente al recesso o alla
trasformazione della propria qualità di
socio.
Il nome e cognome del socio accomandante può
essere inserito nella ragione sociale purché questi
vi acconsenta espressamente o anche solo
tacitamente (ad es. quando questi abbia saputo
dell’inserimento del proprio nome e cognome e
non abbia avanzato alcuna obiezione).
In tal caso l’accomandante assume di fronte ai terzi
una responsabilità illimitata e solidale con gli
accomandatari per tutte le obbligazioni sociali
non solo per quelle riferibili al periodo in
cui
la
ragione
sociale
conteneva
l’indicazione del suo nome, ma anche per
quelle precedenti e future.
Il socio accomandante il cui nome appaia
nella ragione sociale non diviene pero’
accomandatario, in quanto non ne assume i
relativi diritti e i poteri.
• Per sottrarsi a tale responsabilità
l’accomandante deve essere in grado di
dimostrare di avere ignorato o di non
avere autorizzato l’inclusione del
proprio nome nella ragione sociale.
Può rivalersi verso la società e verso
gli accomandatari per quanto sia
costretto a pagare ai creditori sociali.
Caso particolare:
tre fratelli soci di s.a.s. di cui uno
accomandatario e gli altri due
accomandanti. Se la ragione sociale e’
“Mario Rossi e Fratelli s.a.s.”, deve
ritenersi che gli accomandanti abbiano
acconsentito che il loro nome compaia
nella ragione sociale con la conseguente
loro illimitata responsabilità.
Se si include nella ragione sociale il nome
di un terzo del tutto estraneo alla società,
l’iscrizione del Registro delle Imprese può
essere rifiutata. Altra dottrina invece
ritiene che questi debba rispondere
illimitatamente per le obbligazioni sociali
nei confronti dei terzi in buona fede
sempre che abbia autorizzato o tollerato
l’uso. Il terzo non e’ comunque
assoggettato a fallimento.
ARTICOLO 2
Il signor Mario ROSSI è socio
accomandatario mentre
il signor Michele VERDI
è socio accomandante
con responsabilità limitata
alla quota conferita.
ARTICOLO 3
La società ha sede in Torino,
…………………….
Possono essere istituite o soppresse
sedi secondarie, direzioni,
rappresentanze, succursali, uffici,
agenzie e dipendenze.
ARTICOLO 4
La
società
ha
per
oggetto
…………………………………………
…………………………………
Essa potrà inoltre compiere qualsiasi
attività commerciale, finanziaria,
mobiliare ed immobiliare idonea al
raggiungimento dello scopo sociale, e
così in via esemplificativa assumere
continua ARTICOLO 4
partecipazioni ed interessenze in altre
società aventi scopo analogo od affine
al proprio direttamente od
indirettamente, concedere avalli,
fidejussioni ed ipoteche, anche a
favore di terzi e per impegni altrui.
Sono espressamente escluse le
operazioni di raccolta del risparmio,
continua ARTICOLO 4
l'intermediazione finanziaria, le
attività di cui all'art. 106 del D.lgs.
385/93, quelle riservate agli iscritti in
appositi Albi Professionali, nonchè
tutte le altre che, ai sensi della
presente e futura legislazione, risultino
vietate ovvero riservate a soggetti
dotati di particolari requisiti o forniti
di speciali autorizzazioni.
ARTICOLO 5
La durata della società è fissata fino al trentuno
dicembre duemilacinquanta, salvo proroga od
anticipato scioglimento.
ARTICOLO 6
Il capitale sociale è di 1.000.=(mille)
euro ed è sottoscritto e conferito in
denaro contante dai soci come segue:
per 700.=(settecento) euro dal
signor Mario ROSSI;
per 300.=(trecento) euro dal
signor Michele VERDI;
I soci danno atto che l'intero importo
del capitale sociale è già stato da essi
versato in contanti nelle casse sociali.
CONFERIMENTI
Si considerano conferimenti tutti
quei contributi che abbiano un
valore economicamente
apprezzabile e possano servire
all’attuazione del fine sociale.
Conferimenti per eccellenza sono quelli
consistenti in somme di denaro ma
conferimenti sono pure: l’apporto di
azienda, quale complesso di elementi
materiali ed immateriali, la prestazione di
una fidejussione estesa, senza limiti, a
tutte le operazione dell’impresa, l’apporto
di un bene in godimento, l’apporto di beni
in proprietà, crediti, ecc. ecc.
Se il conferimento consiste in un bene
immobile, ed e’ compiuto in proprietà, l’atto
di trasferimento viene trascritto a favore
della società, anche se, essendo questa priva
di personalità giuridica, dovrebbe compiersi
a favore di tutti i soci: la società e’
individuata dalla ragione sociale e risulta
così come la designazione collettiva di tutti i
soci.
Nel caso in cui nell’atto costitutivo non
venisse indicato il valore di conferimento
e il metodo di valutazione, la società non
potrebbe ottenere l’iscrizione nel registro
delle imprese, pur rimanendo una società
valida seppure irregolare.
Anche l’azienda, quale complesso di beni
materiali e immateriali, può costituire
l’oggetto di un conferimento in s.n.c. e s.a.s.
ma, a differenza di quanto succede nelle
società di capitali, tale apporto non e’
sottoposto a particolari criteri di valutazione.
L’art. 2343 C.C. infatti, in tema di s.p.a.
prevede che, a fronte di un conferimento in
natura, debba essere presentata e allegata
all’atto costitutivo la relazione giurata di un
esperto nominato dal Presidente del Tribunale
contenente la descrizione dei beni conferiti, il
valore ad essi attribuito, i criteri di
valutazione seguiti nonché l’attestazione che il
valore attribuito non e’ inferiore al valore
delle azioni emesse a fronte del conferimento.
Come nella s.n.c., i conferimenti dei soci
costituiscono il patrimonio iniziale della
società, e’ anzi prescritto che l’atto
costitutivo della s.a.s. deve indicare i
conferimenti di tutti i soci: non e’
quindi applicabile la norma, valida per
le s.n.c., che stabilisce che, se i
conferimenti non sono determinati, si
presume che i soci siano obbligati a
conferire in parti eguali tra loro quanto
e’ necessario per il conseguimento
dell’oggetto sociale.
Nelle società di persone il socio
può conferire la propria opera
lavorativa, intellettuale o
manuale, ed e’ definito, in tal
caso, socio d’opera.
Il socio d’opera,
nell’adempimento del suo
conferimento, non e’ un
lavoratore subordinato: Egli:
SOCIO D’OPERA

non e’ in rapporto di subordinazione nei
confronti degli amministratori nello
svolgimento della propria opera in
quanto, unitamente agli altri soci,
concorre allo svolgimento dell’attività
economica sociale;
SOCIO D’OPERA
 non ha diritto alla retribuzione e al
trattamento previdenziale del
lavoratore subordinato. Il
corrispettivo delle sue prestazioni e’
infatti legato ai risultati della società e
potrebbe mancare se, ad esempio, la
società subisse perdite o decidesse di
non distribuire l’utile oppure essere
piu’ elevato della semplice
retribuzione di un dipendente che
svolga le stesse mansioni;
SOCIO D’OPERA
 assume il rischio dell’impossibilità
sopravvenuta di svolgimento della
prestazione, anche per cause a lui non
imputabili e della conseguente
possibile esclusione dalla società. Se
l’azienda non produce utili, inoltre,
lavora “gratuitamente” e anzi, nel
caso di perdite, dovrà contribuire al
loro ripianamento.
SOCIO D’OPERA
 e’ prevedibile un rapporto di lavoro
subordinato per prestazioni diverse da
quelle che il socio si e’ obbligato a titolo
di conferimento;
SOCIO D’OPERA
 la parte di utili e di perdite spettante al
socio d’opera può essere determinata
nell’atto costitutivo: in generale si può
riconoscergli pari diritti con gli altri soci
anche nella ripartizione dell’attivo al
termine della liquidazione della società
(Cassazione del 1980). Se l’atto costitutivo nulla
dispone ed i soci non si accordano, il socio
d’opera deve ricorrere al giudice perche’ si
stabilisca la sua partecipazione ai risultati
della società
SOCIO D’OPERA
Il giudice decide secondo equità, basandosi
sui seguenti elementi: l’importanza
dell’opera prestata dal socio ed il carattere
continuativo o meno delle sue prestazioni,
l’entità dei conferimenti degli altri soci, la
natura della società, la mancanza di un
compenso fisso ed infine i criteri fissati dai
contratti collettivi per i rapporti di lavoro
subordinato corrispondenti;
SOCIO D’OPERA
 l’esclusione dalla società può essere
pronunciata nei suoi confronti se egli e’
nell’impossibilità di svolgere la
prestazione, anche per causa a lui non
imputabile;
SOCIO D’OPERA
 ripartizione in sede di liquidazione
della società: il socio d’opera ha diritto
ad una quota proporzionale alla
partecipazione agli utili oppure ad una
quota che, in mancanza di un’esplicita
statuizione, e’ decisa dal giudice
secondo equità. Il pagamento di tale
quota avviene comunque solo dopo
che si e’ proceduto al rimborso del
valore nominale dei conferimenti ai
soci che hanno apportato capitali;
SOCIO D’OPERA
L’accomandatario può essere socio
d’opera. Per la giurisprudenza anche
l’accomandante può essere socio
d’opera (Cassazioni del 1985 e 1987)
mentre la dottrina prevalente lo
esclude, considerandolo solo come socio
di capitali i cui conferimenti devono
essere idonei a garantire i creditori.
Accomandante dipendente
L’art. 2320 2° comma c.c. ammette che i soci
accomandanti possano prestare la propria opera
sotto la direzione degli amministratori. Si giudica
quindi compatibile la qualità di socio
accomandante e di lavoratore subordinato della
sas. Il lavoro potrà consistere anche in una
prestazione impiegatizia con mansioni direttive
(sempre sotto la direzione del socio
accomandatario/amministratore)
ARTICOLO 7
Per l'eventuale ulteriore fabbisogno
finanziario della società i soci potranno
provvedere con versamenti in apposito
conto societario anche non proporzionali
alle loro quote di partecipazione che
dovranno essere effettuati in conformità
alle vigenti leggi.
Detti
versamenti,
salvo
contraria
deliberazione
dei
soci,
saranno
improduttivi di interessi.
ARTICOLO 8
La firma sociale e la legale
rappresentanza della società di
fronte ai terzi ed in giudizio
spettano al socio
accomandatario signor Mario
ROSSI con tutti i più ampi
poteri sia di ordinaria che di
straordinaria amministrazione
ARTICOLO 9
Gli esercizi sociali si chiudono al
trentuno dicembre di ogni anno; il
primo esercizio si chiuderà al trentuno
dicembre 2007.
Al termine di ogni esercizio sociale,
entro il 31 maggio dell'anno successivo,
sarà redatto il rendiconto annuale della
gestione che si intenderà approvato con
la sua sottoscrizione da parte dei soci.
continua articolo 9
Anche senza la procedura di cui sopra,
il rendiconto si intenderà approvato
qualora risulti che tutti i soci ne
abbiano preso visione in occasione della
compilazione della propria
dichiarazione dei redditi, procedendo
ad indicare la quota di reddito di
propria pertinenza comunicata ai sensi
di legge dalla società.
ARTICOLO 10
Gli utili netti risultanti dal rendiconto,
regolarmente
approvato, saranno ripartiti fra i soci in
proporzione alle quote possedute; nelle stesse
proporzioni saranno sopportate le eventuali
perdite, ferma restando la responsabilità del socio
accomandante limitata alla sola quota di
partecipazione al capitale della società
ARTICOLO 11
In caso di morte di uno dei soci la
società non si scioglie ma continuerà
ipso iure consolidata nel socio o nei soci
superstiti
proporzionalmente
alle
rispettive partecipazioni e questi
dovranno saldare agli eredi del socio
defunto, entro sei mesi dalla morte, il
credito derivante a loro favore sulla
base di una situazione patrimoniale alla
data del decesso.
Trasferimento della quota
• Proprio per il rapporto di collaborazione e
fiducia personale che corre tra i partecipanti
di una società personale, la trasmissione
della quota sociale pone alcuni problemi.
• Un socio infatti non vale l’altro e prima di
far entrare in società a responsabilità
illimitata una persona qualunque occorre
pensarci bene.
Trasferimento della quota
• Il codice civile prevede le seguenti
fattispecie in cui può avvenire l’uscita di un
socio da una società:
- Esclusione
- Recesso
- Morte
Non prevede la libera trasmissibilità della quota
Trasferimento delle quote
• Poiché il recesso del socio o la cessione
della quota sono atti che modificano l’atto
costitutivo della società, tali atti dovranno
rivestire le stesse formalità previste per la
costituzione:
- Atto pubblico
- Scrittura privata autenticata
Trasferimento della quota
• La quota di partecipazione del socio
accomandante può essere ceduta, salvo
diversa disposizione dell’atto costitutivo,
con effetto verso la società, con il consenso
della maggioranza del capitale calcolata in
base al capitale sottoscritto senza
distinzione
tra
accomandanti
e
accomandatari compreso il socio che vuol
recedere.
Trasferimento della quota
• Il trasferimento della quota del socio
accomandatario, la cui caratteristica è
l’intuito personale, non facilmente
sostituibile, in assenza di diversa
disposizione statutaria, esige l’unanimità dei
consensi degli altri soci.
Cause di scioglimento
• La società si scioglie oltre che per le cause
previste nell’art. 2308 c.c. (decorso del
termine, conseguimento dell’oggetto sociale
o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo,
per la volontà di tutti i soci, quando viene a
mancare la pluralità dei soci, se nel termine
di sei mesi non è ricostituita,..) quando
rimangono solo soci accomandanti o
accomandatari.
Cause di scioglimento
• Se vengono a mancare tutti gli
accomandatari, nei sei mesi a disposizione
per la sostituzione del socio/dei soci venuti
meno, gli accomandanti nominano un
amministratore provvisorio per il
compimento degli atti di ordinaria
amministrazione. L’amministratore
provvisorio, non assume la qualifica di
socio accomandatario.
ARTICOLO 12
In caso di scioglimento della società essa verrà posta in
liquidazione ed i soci provvederanno alla nomina di uno o
più liquidatori, fissandone i poteri.
Ove alla data dello scioglimento non esistessero passività, i
soci potranno evitare la fase della liquidazione qualora
l’intero patrimonio sociale sia gia’ stato realizzato ovvero
ripartito tra i soci in proporzione alle quote rispettive
ARTICOLO 13
Clausola arbitrale:
Le
eventuali
controversie
che
potessero sorgere in dipendenza del
presente contratto sociale saranno
composte da un collegio arbitrale
nominato da un soggetto estraneo alla
società designato dai soci. Nel caso il
designato non provveda la nomina va
richiesta al Presidente del Tribunale
nel luogo in cui la sociatò ha sede
legale
ARTICOLO 14
Per tutto quanto non previsto nei
patti sociali valgono e si
richiamano le disposizioni di
legge in materia.
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società nome collettivo