LE SOCIETA’ DI PERSONA Torino, 5 aprile 2008 A cura di: Mario Carena Antonella De Cesare Andrea Gippone Riccardo Petrignani SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO ARTICOLO 2291 C.C.: è una società di persone lucrativa in cui tutti i soci RISPONDONO SOLIDALMENTE ED ILLIMITATAMENTE per le obbligazioni sociali ILLIMITATAMENTE: il patrimonio personale del socio può essere utilizzato a soddisfazione dei creditori SOLIDALMENTE: ogni creditore può chiedere il pagamento dell’intero credito a ciascun socio SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO E’ DOTATA DI AUTONOMIA PATRIMONIALE, in quanto il suo patrimonio è distinto dal patrimonio dei soci: esso è garanzia primaria dell’adempimento delle obbligazioni sociali e non può venire intaccato dai creditori particolari del socio. SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO NELLA SNC TUTTI I SOCI SONO AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA’ SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO IL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ COMPORTA ANCHE IL FALLIMENTO DI TUTTI I SOCI DELLA SNC PATTI SOCIALI S.N.C. ARTICOLO 1 Tra i Signori BIANCHI Roberto, FRANCHI Raffaele e GUIDI Domenico è costituita una società in nome collettivo sotto la ragione sociale “INFO.RMATICA S.n.C. di BIANCHI Roberto & C.”. La denominazione sociale potrà essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con qualsiasi carattere di stampa, con o senza puntini intercalati tra le lettere ARTICOLO 2 La società ha sede in Torino - Corso Racconigi 10. Potranno essere istituite ed eventualmente soppresse filiali, uffici, agenzie e sedi secondarie, sia in Italia che all’estero. ISTITUZIONE DELLE SEDE SECONDARIA COMUNICAZIONI ENTRO 30 GIORNI dalla istituzione della sede secondaria 1 CAMERA DI COMMERCIO: •compilazione del modello SE •Intercalare P per la comunicazione dei dati del rappresentante preposto e copia carta d’identità Gli amministratori DEPOSITANO tali documenti presso l’ufficio del registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio del luogo ove è la sede legale OPPURE del luogo in cui la società istituisce la sede secondaria ISTITUZIONE DELLE SEDE SECONDARIA COMUNICAZIONE ENTRO 30 GIORNI dalla istituzione della sede secondaria 2 UFFICIO IVA del luogo dove si trova il DOMICILIO FISCALE della società, mediante apposita denuncia di variazione ARTICOLO 3 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), salvo proroga od anticipato scioglimento. ARTICOLO 4 La società ha per oggetto …………………………………………………… …… La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie (queste non nei confronti del pubblico) utili al raggiungimento dello scopo sociale, nonché assumere interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o connesso al proprio, esclusivamente a scopo di investimento stabile. continua ARTICOLO 4 Sono escluse dall’oggetto sociale le operazioni inerenti la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito previste dagli artt. 10 e 106 del D.Lgs. 385/1993 e tutte le altre comunque vietate dalla presente o futura legislazione. DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385 ARTICOLO 10 1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria. Essa ha carattere d’impresa. 2. L’esercizio dell’attività bancaria è riservato alle banche. 3. Le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge. DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385 ARTICOLO 106 1. L’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del Tesoro. …………………... ARTICOLO 5 Il capitale sociale è di 1.500 euro sottoscritto e versato dai soci come segue: - Signor BIANCHI Roberto 500 euro - Signor FRANCHI Raffaele 500 euro - Signor GUIDI Domenico 500 euro Eventuali aumenti possono essere sottoscritti anche da terzi, con l’unanime consenso dei soci. ARTICOLO 6 Per il fabbisogno finanziario della società i soci potranno provvedere mediante versamenti in conto capitale o a titolo di finanziamento ; salvo diversa disposizione su tali versamenti non decorreranno interessi . OPPURE Per il fabbisogno finanziario della società i soci potranno provvedere mediante versamenti in conto capitale o con finanziamenti a titolo di mutuo; salvo diversa disposizione su questi ultimi non decorreranno interessi ARTICOLO 7 La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano ai soci con le seguenti modalità di esercizio : per gli atti di ordinaria amministrazione disgiuntamente ai soci signori ………….. ………………………….. per gli atti di straordinaria amministrazione con firma congiunta di due soci . continua ARTICOLO 7 Si precisa che tra gli atti di ordinaria amministrazione sono compresi l’acquisto e la vendita di automezzi, la stipulazione di contratti di locazione finanziaria mobiliare, i prelievi allo scoperto, ma nei limiti dei fidi accordati. Nell’ambito dei poteri loro spettanti i soci amministratori potranno rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti . OPPURE Per l’intera durata della società la gestione e l’amministrazione della stessa spetta a tutti i soci ai quali è devoluta la rappresentanza della società e la firma sociale. I soci, disgiuntamente tra di loro, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale, nessuno escluso od eccettuato. ad integrare l’articolo 7 Gli amministratori avranno la facoltà di prelevare un emolumento annuo pari a quello normalmente corrisposto ai dirigenti d’azienda di eguale importanza in funzione dell’andamento aziendale. ARTICOLO 8 Le quote di partecipazione sono trasferibili per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci ai quali il cedente deve notificare il proprio intento mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorsi sessanta giorni dalla data del timbro postale senza che gli altri soci abbiano manifestato l’intenzione di esercitare il diritto di prelazione o sia pervenuta da essi risposta scritta, il consenso si intende accordato. continua ARTICOLO 8 In caso di diniego del consenso, il socio può recedere dalla società. Questo diritto è esercitabile con dichiarazione resa in atto pubblico o autenticato, notificato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci. Il recesso ha effetto dalla data dell’ultimo avviso di ricevimento. Il socio receduto ha diritto al pagamento previsto al successivo articolo 9 dei presenti Patti Sociali nel termine di sei mesi decorrenti dal giorno in cui il recesso ha avuto effetto.. RECESSO ART. 2285 C.C. IL RECESSO E’ LO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO CHE LEGA IL SINGOLO SOCIO ALLA SOCIETA’ PER VOLONTA’ DEL SOCIO STESSO LA DICHIARAZIONE DI RECESSO DEVE ESSERE COMUNICATA O COMUNQUE PORTATA A CONOSCENZA DI TUTTI GLI ALTRI SOCI INDIVIDUALMENTE E PERSONALMENTE RECESSO ART. 2285 C.C. NON E’ RICHIESTA IN ALCUN CASO L’ACCETTAZIONE DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E’ OPPORTUNO CHE IL RECEDENTE ISCRIVA IL PROPRIO RECESSO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE: in tal modo egli si libera dalle responsabilità per le obbligazioni contratte successivamente alla data del recesso FATTISPECIE DI RECESSO ART. 2285 C.C. COMMA 1 NEI CASI IN CUI LA SOCIETA’ E’ COSTITUITA A TEMPO INDETERMINATO COMMA 2 GIUSTA CAUSA RECESSO DA SOCIETA’ CON DURATA INDETERMINATA art. 2285, comma 1, CC LA SOCIETA’ HA DURATA INDETERMINATA NELLE SEGUENTI IPOTESI: 1) L’ATTO COSTITUTIVO NON INDICA IL TERMINE DI DURATA DELLA SOCIETA’ RECESSO DA SOCIETA’ CON DURATA INDETERMINATA art. 2285, comma 1, CC 2) LA SOCIETA’ E’ CONTRATTA PER TUTTA LA VITA DI UNO DEI SOCI RECESSO DA SOCIETA’ CON DURATA INDETERMINATA art. 2285, comma 1, CC 3) IL TERMINE INDICATO SUPERA LA DURATA DELLA VITA DI UNO DEI SOCI OPPURE LA DURATA MEDIA DELLA VITA UMANA (per esempio se nel contratto si stabilisce una durata di 100 anni da oggi o che avrà durata fino al 2080 e uno dei soci è già anziano) RECESSO DA SOCIETA’ CON DURATA INDETERMINATA art. 2285, comma 1, CC 4) L’OGGETTO SOCIALE E’ TALE PER CUI NON PUO’ ESSERE CONSEGUITO NELL’ARCO DELLA VITA DI UN SOCIO RECESSO DA SOCIETA’ CON DURATA INDETERMINATA art. 2285, comma 1, CC 5) IL TERMINE E’ LEGATO AD UN EVENTO FUTURO LA CUI VERIFICAZIONE E’ INCERTA RECESSO DA SOCIETA’ CON DURATA INDETERMINATA art. 2285, comma 1, CC 6) E’ INTERVENUTA UNA PROROGA TACITA DELLA SOCIETA’: in tal caso infatti la durata della società diventa indeterminata RECESSO DA SOCIETA’ CON DURATA INDETERMINATA NEI CASI PREVISTI DAL PRIMO COMMA IL RECESSO DEVE ESSERE COMUNICATO AGLI ALTRI SOCI CON UN PREAVVISO DI ALMENO 3 MESI Art. 2285, comma 3, CC RECESSO DA SOCIETA’ CON DURATA INDETERMINATA art. 2285, comma 2, CC GIUSTA CAUSA RECESSO DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA IN ASSENZA DI UNA DEFINIZIONE LEGISLATIVA, LA GIURISPRUDENZA RICOLLEGA LE IPOTESI DI GIUSTA CAUSA ALLE VIOLAZIONI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI O DEGLI AMMINISTRATORI DI OBBLIGHI CONTRATTUALI O DI DOVERI DI FEDELTA’ E CORRETTEZZA CHE INERISCONO ALLA NATURA FIDUCIARIA DEL RAPPORTO TRA SOCIO E SOCIETA’ (quindi il verificarsi di una qualsiasi discordia o dissenso fra i soci non rappresenta una giusta causa di recesso) RECESSO DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA A TITOLO DI ESEMPIO, LA GIURISPRUDENZA RITIENE SUSSISTENTE UNA GIUSTA CAUSA DI RECESSO LE SEGUENTI CONDIZIONI: RECESSO DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA 1) Impedimento al socio del diritto di partecipare alla vita della società RECESSO DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA 2) Estromissione del socio dall’amministrazione e gestione della società RECESSO DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA 3) Rifiuto di esibizione delle scritture contabili e assunzione di iniziative di grande rilevanza economica senza il consenso della collettività dei soci amministratori (in caso di amministrazione congiuntiva) RECESSO DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA 4)Ripetuta violazione da parte del socio amministratore dell’obbligo di rendere il conto della gestione sociale RECESSO DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA 5) Irregolare tenuta dei libri contabili obbligatori a fini fiscali e omessa tenuta dei libri obbligatori ai fini civilistici nonché l’attività sociale irrimediabilmente passiva RECESSO DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA 6) Comportamento illegittimo degli altri soci tale da incrinare la reciproca fiducia RECESSO ART. 2285 C.C. IN CONSEGUENZA DEL RECESSO IL SOCIO RECEDUTO HA DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ARTICOLO 9 In caso di morte di uno dei soci la maggioranza dei soci superstiti, entro sei mesi dal decesso, avrà la facoltà di continuare la società con gli eredi del socio defunto oppure di rimborsare agli eredi del socio defunto la quota di capitale di pertinenza dello stesso e gli eventuali crediti in conto capitale sulla base del prezzo che sarà stabilito di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dall’Arbitro o dal Collegio Arbitrale previsto dall’art. 13 dei presenti patti sociali. continua ARTICOLO 9 Nel caso in cui i soci superstiti intendano continuare la società con gli eredi del socio defunto, gli eredi dovranno essere rappresentati da un’unica persona. La determinazione del prezzo da parte dell’Arbitro o del Collegio Arbitrale dovrà avvenire sulla base di un’apposita situazione patrimoniale della società, riferita al momento del decesso, continua ARTICOLO 9 che tenga conto del valore effettivo dei beni nonché degli utili o delle perdite da conseguire o da sopportare per le operazioni in corso. Nel caso in cui i soci superstiti intendano continuare la società con gli eredi del socio defunto, gli eredi dovranno essere rappresentati da un’unica persona. ARTICOLO 2284 C.C. “Salvo contraria disposizione del contratto sociale in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono LIQUIDARE la quota agli eredi, a meno che preferiscano scogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.” ARTICOLO 10 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura di ogni esercizio dovrà essere redatto a cura degli amministratori l’inventario delle attività e passività sociali, con il relativo bilancio, da depositare entro il predetto termine presso la sede sociale. continua ARTICOLO 10 I soci che non hanno preso parte alla redazione dell’inventario e del bilancio avranno un mese di tempo dal termine sopra indicato per la proposizione delle loro osservazioni ed opposizioni ; decorso tale ultimo termine, senza che siano state presentate osservazioni ed opposizioni, l’inventario ed il bilancio si intenderanno approvati . ARTICOLO 11 Gli utili netti di esercizio saranno ripartiti tra i soci in proporzione delle quote possedute; nella stessa misura saranno ripartite le eventuali perdite . 1° PROBLEMATICA VARIAZIONE IN CORSO D’ANNO DEI SOCI CIO’ PUO’ VERIFICARSI A SEGUITO DI CESSIONI DI QUOTE, RECESSI O ESCLUSIONI HA VALIDITA’ IMMEDIATA E COMPORTA L’ATTRIBUZIONE DELL’INTERO REDDITO DELL’ANNO AI SOCI RISULTANTI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO QUINDI •AI NUOVI SOCI DEVE ESSERE ATTRIBUITO IL REDDITO CALCOLATO IN BASE ALLA LORO QUOTA SPETTANTE PER L’INTERO PERIODO D’IMPOSTA •AI VECCHI SOCI USCENTI NON VA ATTRIBUITA ALCUNA QUOTA DI REDDITO ATTENZIONE ALLE RESPONSABILITA’ •IL SOCIO CHE ENTRA A FAR PARTE DELLA SNC RISPONDE ILLIMITATAMENTE E SOLIDALMENTE PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI SORTE IN EPOCA ANTECEDENTE ALL’ACQUISTO DELLA QUALITA’ DI SOCIO. ATTENZIONE ALLE RESPONSABILITA’ •IL SOCIO USCENTE E’ RESPONSABILE VERSO I TERZI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI SORTE FINO AL GIORNO DELLO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE. IN CASO DI MORTE TALE RESPONSABILITA’ SI ESTENDE AI SUOI EREDI 2° PROBLEMATICA VARIAZIONE IN CORSO D’ANNO DELLE QUOTE Se durante l’esercizio i soci GIA’ ESISTENTI decidono di variare le quote di partecipazione agli utili loro spettanti (senza cessioni di quote di capitale), tale variazione ha EFFETTO solo a partire dall’ANNO SUCCESSIVO a quello in cui la modifica delle quote si è verificata. ARTICOLO 12 Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società i soci, all’unanimità, stabiliranno le modalità della liquidazione e nomineranno uno o più liquidatori, determinandone i poteri. continua ARTICOLO 12 Ove alla data dello scioglimento della società non esistessero passività, i soci potranno evitare la fase della liquidazione qualora l’intero patrimonio sociale sia già stato realizzato, ovvero ripartito tra i soci in proporzione alle quote rispettive. ARTICOLO 13 Le eventuali controversie che potessero sorgere in dipendenza del presente contratto sociale saranno composte da un arbitro amichevole compositore nominato di comune accordo dai soci o, in difetto di accordo, da un collegio di tre arbitri amichevoli compositori nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dagli arbitri così designati. continua ARTICOLO 13 In difetto di accordo circa la nomina del terzo arbitro, questo verrà designato dal Presidente pro-tempore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino su domanda della parte più diligente. Spetterà al medesimo Presidente di nominare altresì l’Arbitro della parte che, invitata formalmente a nominare il proprio arbitro, avrà lasciato trascorrere venti giorni senza provvedervi. continua ARTICOLO 13 Il Collegio Arbitrale, trattandosi di arbitrato irrituale, sarà ovviamente dispensato dall’osservanza di qualsiasi regola di procedura ed il suo giudizio, comunicato alle parti con lettera raccomandata, sarà vincolante ed inappellabile. ARTICOLO 14 Per tutto quanto non previsto dai presenti patti sociali si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali in materia. PATTI SOCIALI S.A.S. Possono stipulare un contratto di società i maggiori di età capaci di agire per i quali non sussistano cause di incompatibilità: i dipendenti pubblici quali gli impiegati civili dello Stato e gli ufficiali in servizio permanente nell’Esercito; gli esercenti professioni protette quali i notai, medici, dottori commercialisti non possono assumere la qualifica di socio accomandatario. La violazione di tali divieti comporta sanzioni amministrative (cancellazione dall’albo professionale) oltre un aggravamento delle sanzioni penali in caso di bancarotta. Casi particolari: acquisizione di una partecipazione che comporti la responsabilità illimitata del socio coniuge in regime di comunione legale dei beni e che non venga considerata quale investimento patrimoniale, acquisita con denaro della comunione l’altro coniuge può pretendere il rimborso alla comunione delle somme prelevate ma socio rimane colui/colei che ne e’ stato effettivamente acquirente o sottoscrittore; Casi particolari: le persone fisiche appartenenti a stati della UE possono liberamente costituire o partecipare a società italiane, seguendo le stesse regole dettate per il cittadino italiano. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono partecipare ad una società italiana, salvo che la legge o una convenzione internazionale imponga espressamente la verifica della condizione di reciprocità: c’e’ reciprocità quando il diritto commerciale dello stato straniero ammette la partecipazione di un italiano ad una società analoga a quella in cui lo straniero intende partecipare in Italia e alle medesime condizioni. Se non vi e’ reciprocità lo straniero e’ privo di capacita’ di agire e non puo’ quindi diventare socio di società e la sua eventuale partecipazione e’ nulla per violazione di norme imperative. Esiste un elenco, pubblicato dal Ministero degli Affari Esteri, dei Paesi per i quali e’ verificata la sussistenza o meno delle condizioni di reciprocità con l’Italia. Casi particolari: Il minore puo’ divenire accomandatario di una s.a.s. che continua un’attivita’ preesistente solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione del Tribunale. Puo’ invece divenire accomandante della s.a.s., sia di nuova costituzione che preesistente, con la sola autorizzazione al conferimento, in quanto in tal caso assume responsabilità limitata per le obbligazioni sociali. Casi particolari: La riforma del diritto societario (art.1 D.Lgs n.6/03) contiene una innovazione: il nuovo testo dell’art. 2361 2° c. prevede per la S.p.a. l’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime, previa delibera dell’assemblea. Per il legislatore dunque, è lecita la partecipa zione di una S.p.a. in una s.n.c., s.s., e Sas in qualità di accomandatario. Casi particolari: La giurisprudenza prevalente ammette in generale la partecipazione di una società di persone in una s.a.s. sia in qualità di accomandatario sia in qualità di accomandante. La dottrina ammette che una s.s. partecipi ad una s.a.s. come accomandante ma non come accomandatario (violazione delle caratteristiche non commerciali della s.a.s.). E’ ammissibile la partecipazione di associazioni riconosciute e fondazioni nelle s.a.s. come accomandanti. LE CATEGORIE DI SOCI La S.a.s. e’ una società di persone caratterizzata dalla presenza di 2 categorie di soci: gli ACCOMANDATARI gli ACCOMANDANTI ACCOMANDATARI: - Rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali. Le quote non possono essere rappresentate da azioni - Diritti e obblighi come i soci delle società in nome collettivo - Spetta lo l’amministrazione della società ACCOMANDANTI: - Rispondono limitatamente alla quota conferita - Diritti di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto economico - Divieto di compiere atti di amministrazione ACCOMANDATARI Per legge tutti gli accomandatari sono amministratori della s.a.s. Tuttavia l’atto costitutivo può affidare l’amministrazione ad uno o alcuno degli accomandatari, escludendo gli altri dall’amministrazione. Agli accomandatari amministratori sono generalmente applicabili le regole dettate per gli amministratori di s.n.c. La loro responsabilità e’ identica a quella gravante sui soci di s.n.c. e quindi e’ illimitata e solidale, con beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale. In deroga alla norma di legge secondo cui tutti gli accomandatari sono amministratori, l’atto costitutivo o una sua successiva modificazione può affidare l’amministrazione ad alcuni accomandatari o ad uno soltanto di essi cosi’ come può rinviare ad un atto separato di nomina degli accomandatari/amministratori per l’adozione del quale e’ necessario il consenso unanime degli accomandatari e l’approvazione di tanti accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto, salvo che l’atto costitutivo disponga maggioranze diverse. Quando solo uno o solo alcuni degli accomandatari sono amministratori, la situazione degli altri accomandatari privi del potere di amministrare e’ equivalente a quella dei soci di s.n.c. esclusi dalla gestione. Un altro caso di accomandatario non amministratore può darsi a seguito delle sue dimissioni o revoca dall’ufficio di amministratore: egli perde solo la qualità di amministratore mantenendo la veste di accomandatario. LE CATEGORIE DI SOCI gli ACCOMANDANTI che rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, a condizione che non si ingeriscano nell’amministrazione della società. Essi hanno per il resto le normali prerogative del socio, hanno poteri di controllo e possono, a certe condizioni, compiere determinate attività, dare pareri, autorizzazioni e consigli. ACCOMANDANTI Gli accomandanti sono soci esclusi in linea di principio dall’amministrazione della società. Essi possono tuttavia trattare o concludere affari in nome della società, a condizione di essere muniti di procura o autorizzati. Ciascun accomandante e’ responsabile per le obbligazioni sociali limitatamente al conferimento effettuato in società. Non assume quindi ulteriori rischi, se non quello di perdere il valore del capitale conferito. Perde il beneficio della limitazione della responsabilità, quando viola il divieto di ingerenza nell’amministrazione e quando consente l’inserimento del proprio nome nella ragione sociale. Violazione del divieto di ingerenza. Costituisce atto di ingerenza dell’accomandante il compimento di affari in nome della società senza specifica procura, anche se con il consenso dell’accomandatario, o in forza di procura generale o comunque non circoscritta al compimento di singoli atti. L’accomandante viola il divieto anche se compie atti di gestione interna senza estrinsecare all’esterno la volontà sociale e senza entrare in rapporto con i terzi nella conclusione dell’affare. Casi di violazione del divieto di ingerenza Violazione del divieto di Ingerenza 1) qualificazione dell’accomandante quale direttore generale; Violazione del divieto di Ingerenza 2) qualificazione quale titolare dell’azienda, sistemando pendenze con clienti e decidendo contestazioni in merito alle merci e relativi prezzi Violazione del divieto di Ingerenza 3) compimento di operazioni in veste di institore anche sotto la direzione dell’amministratore della società; Violazione del divieto di Ingerenza 4)rilascio di una fideiussione riguardante una pluralità indeterminata di rapporti obbligatori; Violazione del divieto di Ingerenza 5)emissioni di cambiali a firma congiunta con quella dell’accomandatario e l’impegno scritto di ripianare debiti della società con versamenti, cessioni e cambiali dirette; Violazione del divieto di Ingerenza 6)sottoscrizione in nome della società’ del verbale di constatazione redatto dalla GdF Violazione del divieto di Ingerenza 7)stipulazione di un contratto nell’interesse della società; Violazione del divieto di Ingerenza 8)ampliamento del fido bancario; Violazione del divieto di Ingerenza 9)cessione di merce a terzi con emissione della documentazione relativa, riscossione del corrispettivo, rilascio della quietanza Violazione del divieto di Ingerenza 10)sottoscrizione del contratto di locazione. ARTICOLO 1 ) Tra i signori Mario ROSSI e Michele VERDI è costituita una società in accomandita semplice sotto la ragione sociale "ALFAOMEGA di Mario Rossi & C. s.a.s.” RAGIONE SOCIALE La s.a.s. agisce sotto una ragione sociale costituita da alcuni elementi essenziali: 1) il nome e cognome di almeno uno dei soci accomandatari, per consentire ai terzi di individuare almeno un soggetto illimitatamente responsabile; 2) l’indicazione che si tratta di una s.a.s.; 3) l’indicazione di un nome di fantasia o di altri elementi che specifichino, ad esempio, il genere merceologico nel quale rientra l’attività svolta. La società può conservare il nome dell’accomandatario receduto o defunto se il socio receduto o gli eredi del defunto vi acconsentono. Del pari può essere conservata la ragione sociale allorché il socio accomandatario sia divenuto socio accomandante. L’accomandatario receduto o quello divenuto accomandante non sono responsabili per le obbligazioni sociali sorte successivamente al recesso o alla trasformazione della propria qualità di socio. Il nome e cognome del socio accomandante può essere inserito nella ragione sociale purché questi vi acconsenta espressamente o anche solo tacitamente (ad es. quando questi abbia saputo dell’inserimento del proprio nome e cognome e non abbia avanzato alcuna obiezione). In tal caso l’accomandante assume di fronte ai terzi una responsabilità illimitata e solidale con gli accomandatari per tutte le obbligazioni sociali non solo per quelle riferibili al periodo in cui la ragione sociale conteneva l’indicazione del suo nome, ma anche per quelle precedenti e future. Il socio accomandante il cui nome appaia nella ragione sociale non diviene pero’ accomandatario, in quanto non ne assume i relativi diritti e i poteri. • Per sottrarsi a tale responsabilità l’accomandante deve essere in grado di dimostrare di avere ignorato o di non avere autorizzato l’inclusione del proprio nome nella ragione sociale. Può rivalersi verso la società e verso gli accomandatari per quanto sia costretto a pagare ai creditori sociali. Caso particolare: tre fratelli soci di s.a.s. di cui uno accomandatario e gli altri due accomandanti. Se la ragione sociale e’ “Mario Rossi e Fratelli s.a.s.”, deve ritenersi che gli accomandanti abbiano acconsentito che il loro nome compaia nella ragione sociale con la conseguente loro illimitata responsabilità. Se si include nella ragione sociale il nome di un terzo del tutto estraneo alla società, l’iscrizione del Registro delle Imprese può essere rifiutata. Altra dottrina invece ritiene che questi debba rispondere illimitatamente per le obbligazioni sociali nei confronti dei terzi in buona fede sempre che abbia autorizzato o tollerato l’uso. Il terzo non e’ comunque assoggettato a fallimento. ARTICOLO 2 Il signor Mario ROSSI è socio accomandatario mentre il signor Michele VERDI è socio accomandante con responsabilità limitata alla quota conferita. ARTICOLO 3 La società ha sede in Torino, ……………………. Possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze. ARTICOLO 4 La società ha per oggetto ………………………………………… ………………………………… Essa potrà inoltre compiere qualsiasi attività commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare idonea al raggiungimento dello scopo sociale, e così in via esemplificativa assumere continua ARTICOLO 4 partecipazioni ed interessenze in altre società aventi scopo analogo od affine al proprio direttamente od indirettamente, concedere avalli, fidejussioni ed ipoteche, anche a favore di terzi e per impegni altrui. Sono espressamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio, continua ARTICOLO 4 l'intermediazione finanziaria, le attività di cui all'art. 106 del D.lgs. 385/93, quelle riservate agli iscritti in appositi Albi Professionali, nonchè tutte le altre che, ai sensi della presente e futura legislazione, risultino vietate ovvero riservate a soggetti dotati di particolari requisiti o forniti di speciali autorizzazioni. ARTICOLO 5 La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta, salvo proroga od anticipato scioglimento. ARTICOLO 6 Il capitale sociale è di 1.000.=(mille) euro ed è sottoscritto e conferito in denaro contante dai soci come segue: per 700.=(settecento) euro dal signor Mario ROSSI; per 300.=(trecento) euro dal signor Michele VERDI; I soci danno atto che l'intero importo del capitale sociale è già stato da essi versato in contanti nelle casse sociali. CONFERIMENTI Si considerano conferimenti tutti quei contributi che abbiano un valore economicamente apprezzabile e possano servire all’attuazione del fine sociale. Conferimenti per eccellenza sono quelli consistenti in somme di denaro ma conferimenti sono pure: l’apporto di azienda, quale complesso di elementi materiali ed immateriali, la prestazione di una fidejussione estesa, senza limiti, a tutte le operazione dell’impresa, l’apporto di un bene in godimento, l’apporto di beni in proprietà, crediti, ecc. ecc. Se il conferimento consiste in un bene immobile, ed e’ compiuto in proprietà, l’atto di trasferimento viene trascritto a favore della società, anche se, essendo questa priva di personalità giuridica, dovrebbe compiersi a favore di tutti i soci: la società e’ individuata dalla ragione sociale e risulta così come la designazione collettiva di tutti i soci. Nel caso in cui nell’atto costitutivo non venisse indicato il valore di conferimento e il metodo di valutazione, la società non potrebbe ottenere l’iscrizione nel registro delle imprese, pur rimanendo una società valida seppure irregolare. Anche l’azienda, quale complesso di beni materiali e immateriali, può costituire l’oggetto di un conferimento in s.n.c. e s.a.s. ma, a differenza di quanto succede nelle società di capitali, tale apporto non e’ sottoposto a particolari criteri di valutazione. L’art. 2343 C.C. infatti, in tema di s.p.a. prevede che, a fronte di un conferimento in natura, debba essere presentata e allegata all’atto costitutivo la relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale contenente la descrizione dei beni conferiti, il valore ad essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti nonché l’attestazione che il valore attribuito non e’ inferiore al valore delle azioni emesse a fronte del conferimento. Come nella s.n.c., i conferimenti dei soci costituiscono il patrimonio iniziale della società, e’ anzi prescritto che l’atto costitutivo della s.a.s. deve indicare i conferimenti di tutti i soci: non e’ quindi applicabile la norma, valida per le s.n.c., che stabilisce che, se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire in parti eguali tra loro quanto e’ necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale. Nelle società di persone il socio può conferire la propria opera lavorativa, intellettuale o manuale, ed e’ definito, in tal caso, socio d’opera. Il socio d’opera, nell’adempimento del suo conferimento, non e’ un lavoratore subordinato: Egli: SOCIO D’OPERA non e’ in rapporto di subordinazione nei confronti degli amministratori nello svolgimento della propria opera in quanto, unitamente agli altri soci, concorre allo svolgimento dell’attività economica sociale; SOCIO D’OPERA non ha diritto alla retribuzione e al trattamento previdenziale del lavoratore subordinato. Il corrispettivo delle sue prestazioni e’ infatti legato ai risultati della società e potrebbe mancare se, ad esempio, la società subisse perdite o decidesse di non distribuire l’utile oppure essere piu’ elevato della semplice retribuzione di un dipendente che svolga le stesse mansioni; SOCIO D’OPERA assume il rischio dell’impossibilità sopravvenuta di svolgimento della prestazione, anche per cause a lui non imputabili e della conseguente possibile esclusione dalla società. Se l’azienda non produce utili, inoltre, lavora “gratuitamente” e anzi, nel caso di perdite, dovrà contribuire al loro ripianamento. SOCIO D’OPERA e’ prevedibile un rapporto di lavoro subordinato per prestazioni diverse da quelle che il socio si e’ obbligato a titolo di conferimento; SOCIO D’OPERA la parte di utili e di perdite spettante al socio d’opera può essere determinata nell’atto costitutivo: in generale si può riconoscergli pari diritti con gli altri soci anche nella ripartizione dell’attivo al termine della liquidazione della società (Cassazione del 1980). Se l’atto costitutivo nulla dispone ed i soci non si accordano, il socio d’opera deve ricorrere al giudice perche’ si stabilisca la sua partecipazione ai risultati della società SOCIO D’OPERA Il giudice decide secondo equità, basandosi sui seguenti elementi: l’importanza dell’opera prestata dal socio ed il carattere continuativo o meno delle sue prestazioni, l’entità dei conferimenti degli altri soci, la natura della società, la mancanza di un compenso fisso ed infine i criteri fissati dai contratti collettivi per i rapporti di lavoro subordinato corrispondenti; SOCIO D’OPERA l’esclusione dalla società può essere pronunciata nei suoi confronti se egli e’ nell’impossibilità di svolgere la prestazione, anche per causa a lui non imputabile; SOCIO D’OPERA ripartizione in sede di liquidazione della società: il socio d’opera ha diritto ad una quota proporzionale alla partecipazione agli utili oppure ad una quota che, in mancanza di un’esplicita statuizione, e’ decisa dal giudice secondo equità. Il pagamento di tale quota avviene comunque solo dopo che si e’ proceduto al rimborso del valore nominale dei conferimenti ai soci che hanno apportato capitali; SOCIO D’OPERA L’accomandatario può essere socio d’opera. Per la giurisprudenza anche l’accomandante può essere socio d’opera (Cassazioni del 1985 e 1987) mentre la dottrina prevalente lo esclude, considerandolo solo come socio di capitali i cui conferimenti devono essere idonei a garantire i creditori. Accomandante dipendente L’art. 2320 2° comma c.c. ammette che i soci accomandanti possano prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori. Si giudica quindi compatibile la qualità di socio accomandante e di lavoratore subordinato della sas. Il lavoro potrà consistere anche in una prestazione impiegatizia con mansioni direttive (sempre sotto la direzione del socio accomandatario/amministratore) ARTICOLO 7 Per l'eventuale ulteriore fabbisogno finanziario della società i soci potranno provvedere con versamenti in apposito conto societario anche non proporzionali alle loro quote di partecipazione che dovranno essere effettuati in conformità alle vigenti leggi. Detti versamenti, salvo contraria deliberazione dei soci, saranno improduttivi di interessi. ARTICOLO 8 La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al socio accomandatario signor Mario ROSSI con tutti i più ampi poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione ARTICOLO 9 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà al trentuno dicembre 2007. Al termine di ogni esercizio sociale, entro il 31 maggio dell'anno successivo, sarà redatto il rendiconto annuale della gestione che si intenderà approvato con la sua sottoscrizione da parte dei soci. continua articolo 9 Anche senza la procedura di cui sopra, il rendiconto si intenderà approvato qualora risulti che tutti i soci ne abbiano preso visione in occasione della compilazione della propria dichiarazione dei redditi, procedendo ad indicare la quota di reddito di propria pertinenza comunicata ai sensi di legge dalla società. ARTICOLO 10 Gli utili netti risultanti dal rendiconto, regolarmente approvato, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle quote possedute; nelle stesse proporzioni saranno sopportate le eventuali perdite, ferma restando la responsabilità del socio accomandante limitata alla sola quota di partecipazione al capitale della società ARTICOLO 11 In caso di morte di uno dei soci la società non si scioglie ma continuerà ipso iure consolidata nel socio o nei soci superstiti proporzionalmente alle rispettive partecipazioni e questi dovranno saldare agli eredi del socio defunto, entro sei mesi dalla morte, il credito derivante a loro favore sulla base di una situazione patrimoniale alla data del decesso. Trasferimento della quota • Proprio per il rapporto di collaborazione e fiducia personale che corre tra i partecipanti di una società personale, la trasmissione della quota sociale pone alcuni problemi. • Un socio infatti non vale l’altro e prima di far entrare in società a responsabilità illimitata una persona qualunque occorre pensarci bene. Trasferimento della quota • Il codice civile prevede le seguenti fattispecie in cui può avvenire l’uscita di un socio da una società: - Esclusione - Recesso - Morte Non prevede la libera trasmissibilità della quota Trasferimento delle quote • Poiché il recesso del socio o la cessione della quota sono atti che modificano l’atto costitutivo della società, tali atti dovranno rivestire le stesse formalità previste per la costituzione: - Atto pubblico - Scrittura privata autenticata Trasferimento della quota • La quota di partecipazione del socio accomandante può essere ceduta, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, con effetto verso la società, con il consenso della maggioranza del capitale calcolata in base al capitale sottoscritto senza distinzione tra accomandanti e accomandatari compreso il socio che vuol recedere. Trasferimento della quota • Il trasferimento della quota del socio accomandatario, la cui caratteristica è l’intuito personale, non facilmente sostituibile, in assenza di diversa disposizione statutaria, esige l’unanimità dei consensi degli altri soci. Cause di scioglimento • La società si scioglie oltre che per le cause previste nell’art. 2308 c.c. (decorso del termine, conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per la volontà di tutti i soci, quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi non è ricostituita,..) quando rimangono solo soci accomandanti o accomandatari. Cause di scioglimento • Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, nei sei mesi a disposizione per la sostituzione del socio/dei soci venuti meno, gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio, non assume la qualifica di socio accomandatario. ARTICOLO 12 In caso di scioglimento della società essa verrà posta in liquidazione ed i soci provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri. Ove alla data dello scioglimento non esistessero passività, i soci potranno evitare la fase della liquidazione qualora l’intero patrimonio sociale sia gia’ stato realizzato ovvero ripartito tra i soci in proporzione alle quote rispettive ARTICOLO 13 Clausola arbitrale: Le eventuali controversie che potessero sorgere in dipendenza del presente contratto sociale saranno composte da un collegio arbitrale nominato da un soggetto estraneo alla società designato dai soci. Nel caso il designato non provveda la nomina va richiesta al Presidente del Tribunale nel luogo in cui la sociatò ha sede legale ARTICOLO 14 Per tutto quanto non previsto nei patti sociali valgono e si richiamano le disposizioni di legge in materia.