Corso di Legislazione Ambientale Silvia Pellizzari [email protected] I temi del corso • Ambiente e diritto: la rilevanza giuridica della questione • • • • • ambientale; I vari livelli della legislazione ambientale; I soggetti del diritto dell’ambiente; Funzioni pubbliche, procedimenti e garanzie; Strumenti e incentivi di natura economica; Tutela delle situazioni giuridiche e danno ambientale. I libri di testo • G. Rossi, Diritto dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2008 (pp. 3 – 117) e (171 – 199). • N. Lugaresi, Diritto dell’ambiente, Cedam, Padova, 2008 (pp. 3 – 161). Ambiente e diritto Un connubio piuttosto recente 1972 – Rapporto “the Limit of the Growth” La complessità degli interessi coinvolti • Vicenda inceneritore; • Fenomeno delle piogge acide; • Aiuti e sovvenzioni per uso delle energie rinnovabili; • Rifiuti come risorsa. La nozione scientifica di ambiente l’insieme dei fattori viventi (biotici) e non viventi (abiotici) di un ecosistema. I fattori viventi sono l’uomo e gli altri organismi viventi che con esso interagiscono (piante, animali ecc). I fattori abiotici sono il mezzo fisico in cui gli organismi vivono e cioè l’aria, l’acqua, il suolo con tutte le loro caratteristiche fisiche e chimiche. La nozione giuridica di ambiente • Ambiente come nozione di sintesi (tesi di Giannini); • Convenzione del Consiglio di Europa sulla responsabilità civile per danni provocati da attività pericolose per l’ambiente (Lugano 1993) dove si afferma che compongono la nozione di ambiente le risorse naturali (aria, acqua, suolo, fauna, flora, le interazioni degli stessi, i beni del patrimonio culturale e gli aspetti caratteristici del paesaggio). (segue) • Corte internazionale di giustizia (1996): la nozione di ambiente comprende oltre al living space, la qualità della vita e la salute degli essere umani incluse le generazioni non ancora nate. Ambiente come concetto relazionale • Art. 5 Codice dell’Ambiente c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonche' di eventuali malfunzionamenti; (segue) • Art. 4 codice dell’ambiente la valutazione ambientale dei progetti ha la finalita' di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualita' della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacita' di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: 1) l'uomo, la fauna e la flora; 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale; 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra. Le finalità della legislazione ambientale Visione antropocentrica Vs Visione ecocentrica Art. 1 Legge ist. Ministero Ambiente Art. 1 comma 2: 2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento. Art. 2 co. 1 Codice dell’ambiente “Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.” Ambiente come diritto soggettivo • Corte di cassazione: diritto alla salubrità dell’ambiente; • Corte di giustizia CE: vengono individuate una serie di esigenze imperative che possono giustificare restrizioni alla libera circolazione delle merci e fra queste la protezione della salute pubblica. (segue) • Corte Costituzionale (sentenze n. 210 e 641 del 1987) 1) L’ambiente non solo è un valore costituzionale ma esso è anche un diritto fondamentale della persona e un interesse fondamentale della collettività; 1) L’ambiente è bene immateriale unitario che però non può essere oggetto di situazioni soggettive di tipo appropriativo. La dicotomie del diritto dell’ambiente 1) DEFINIZIONE UNITARIA/PROFILI DI DISCIPLINA SETTORIALI; 2) VISIONE ANTROPOCENTRICA/ ECOCENTRICA; 3) DIRITTO SOGGETTIVO/BENE COMUNE. Gli obiettivi del diritto dell’ambiente • Protezione, tutela, salvaguardia e • • • miglioramento dell’ambiente; Regolazione dello sviluppo, disciplinando e limitando attività e iniziative non compatibili con l’ambiente; Repressione e adozione di misure volte ad evitare lesioni all’ambiente o almeno a ridurre i danni; Modificazione di comportamenti (persone, imprese, pa). Fonti • Diritto internazionale e di organizzazioni globali; • Diritto comunitario; • Diritto nazionale (fonti statali, regionali e locali). Strumenti giuridici • Tradizionali: MODELLO COMMAND AND CONTROL (provvedimenti di regolazione di attività, autorizzatori, repressione divieti e sanzioni e piani); strumenti tradizionali che tengono conto della particolarità del settore ambientale: si tratta di strumenti di carattere preventivo a contenuto autorizzatorio in riferimento ad opere, piano e attività (VIA; VAS) o alla responsabilità per danno ambientale Strumenti economici • Incentivi ambientali e tasse ambientali • Diritti commerciabili di emissione • Strumenti di gestione a audit ambientale • Marchi, etichette • Accordi volontari Modelli indiretti • Strumenti consensuali: Sensibilizzazione e coscienza (educazione ambientale e informazioni ambientali); • Strumenti di soft law: Gli standards in materia ambientale che ha il fine di rafforzare la certezza del diritto, limitando l’ambito discrezionale delle scelte della pubblica amministrazione.