Il D.Lgs. n. 150/2009
Il regolamento dell’Organismo
indipendente di valutazione delle
performances
Prof. Avv. Marco Mancarella
Vice Direttore Laboratorio eGovernment
Università del Salento
Avvocato amministrativista
Punti focali
D.Lgs. n. 150/2009
Il D.Lgs. n. 150/2009 – Lecce 1 febbraio 2010
D.Lgs. n. 150/2009
Contrattazione
collettiva e
integrativa e
funzionalità della PA
Valutazione strutture
e personale e
principio trasparenza
Merito e Premialità
Dirigenza pubblica
Sanzioni disciplinari
e responsabilità
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Gli Enti Locali devono adeguare gli
ordinamenti ai principi D.Lgs. n. 150/2009
Entro il 31.12.2010
Nelle more si applicano norme vigenti
Scaduto termine si applica D.Lgs. n.
150/2009 fino alla nuova disciplina locale
(artt. 16, 31, 74)
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Ogni PA deve valutare la performance:
• dell’amministrazione nel suo complesso
• delle unità organizzative o aree di
responsabilità in cui si articola
• dei singoli dipendenti
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Negli EELL
La valutazione “a cascata”:
• il vertice politico che assegna gli obiettivi
valuta la classe dirigenziale, sulla scorta della
proposta che riceve dall'organismo
indipendente di valutazione della performance
• i dirigenti a loro volta valutano il personale ad
essi assegnato
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“Piano triennale di performance” e
“Relazione annuale” per ogni PA
correlazione forte tra performance
delle organizzazioni e performance dei
dirigenti e dei dipendenti
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Compiti organi di indirizzo politico-amministrativo:
• entro il 31 gennaio definisce il Piano triennale degli
obiettivi di performance (artt. 5 e 10)
• monitoraggio della performance (art. 6)
• entro il 30 giugno definisce la Relazione sulla
performance (anno precedente)
• entro il 30 aprile 2010 nomina Organismo indipendente
di valutazione (anche solo il Sindaco)(art. 14)
• definisce il Programma triennale trasparenza (art. 11)
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Chi valuta (art. 12, art. 13, art. 14, art. 15):
• Commissione nazionale per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche;
• Organismi indipendenti di valutazione della
performance;
• l’organo di indirizzo-politico amministrativo di
ciascuna amministrazione;
• i dirigenti di ciascuna amministrazione
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La Commissione per la valutazione è
indipendente ed autonoma e opera in
collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e con il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato ed
eventualmente in raccordo con altri enti o
istituzioni pubbliche
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Composta da 5 componenti (esperti di
elevata professionalità, anche esterni
all’amministrazione) che dureranno in
carica 6 anni e potranno essere
confermati una sola volta
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La Commissione svolge una sorta di vigilanza
sull'operato degli organismi indipendenti
di valutazione della performance:
•mediante definizione dei requisiti che i relativi
componenti devono avere
•mediante il parere che è chiamata a pronunciare
sulla nomina dei predetti organismi a cura dei
rispettivi organi politici
• mediante la definizione di modelli di indagine per il
benessere organizzativo e l’attuazione della
valutazione
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Compiti specifici Commissione:
Art. 13 commi 5 e 6
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Nasce una nuova Authority?
Non è così, poiché:
1. Svolge l’attività in collaborazione con il
Governo
2. Non ha poteri sanzionatori
3. Poteri a metà nei confronti degli EELL (art.
13 commi 6 lett. i) e n))
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Nuovi tecnocrati al potere?
Problemi:
• possibile eccesso di uniformità
• possibile deresponsabilizzazione dei
politici e della Dirigenza pubblica
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L’Organismo di
valutazione interno agli
EELL..
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Ricapitolando..
Gli Organismi indipendenti sono
costituiti entro il 30 aprile 2010
Fino alla loro costituzione continuano
ad operare gli uffici e i soggetti
preposti all'attività di valutazione e
controllo strategico
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Gli Organismi indipendenti provvedono,
entro il 30 settembre 2010, sulla base
degli indirizzi della Commissione per la
valutazione, a definire i sistemi di
valutazione della performance in modo da
assicurarne la piena operatività a
decorrere dal 1 gennaio 2011
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Sostituisce i servizi di controllo
interno, ed esercita, in piena
autonomia, le attività attribuite,
comprese le attività di controllo
strategico
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D.Lgs. 286/199
L’attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare
l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico
L’attività stessa consiste nell’analisi, preventiva e successiva:
• congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le
risorse umane, finanziarie e materiali assegnate
• identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali
responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi
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Ma come impostare un “Regolamento
sull’istituzione e funzionamento
dell’Organismo indipendente per la
valutazione delle performances ed il
controllo strategico”?
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Innanzitutto “Oggetto” con
indicazione normativa di
settore
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Attribuzioni Organismo
facendo riferimento al D.Lgs.
286/1999 e all’art. 14 del D.Lgs.
150/2009
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Composizione – nomina – compensi –
decadenza - revoca
Art. 14, commi 7, 8, 9 e 10
Organo monocratico o 3 elementi esterni
con “elevata professionalità ed
esperienza, maturata nel campo del
management, della valutazione della
performance e della valutazione del
personale delle PPAA”
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Composizione – nomina –
compensi – decadenza - revoca
Art. 14, commi 7, 8, 9 e 10
Incompatibilità varie comma 8
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Composizione – nomina – compensi –
decadenza - revoca
Art. 14, commi 7, 8, 9 e 10
All’interno è costituita una struttura tecnica
(né numero min. né mass.) con un
Responsabile con “specifica professionalità
ed esperienza nel campo della misurazione
della performance nelle PPAA”
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Composizione – nomina – compensi –
decadenza - revoca
Art. 14, comma 2
agli oneri derivanti dalla costituzione e
dal funzionamento degli organismi
indipendenti si provvede nei limiti delle
risorse attualmente destinate ai servizi di
controllo interno
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Rapporti con la struttura dirigenziale:
1. Fondati su rapporto di
collaborazione
2. Assicurazione contraddittorio con
il dirigente in caso di valutazione
negativa
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Criteri di valutazione
Incentrati su:
1. Conoscenza preventiva dei parametri e
criteri di valutazione
2. Trasparenza
3. Valutazione obiettivi programmati
4. Capacità organizzative e di valorizzazione
del personale
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Procedure, tempi e modalità
dell’attività dell’Organismo
Definite in autonomia
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Norme di chiusura…
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• Dirigenti che cessano dal servizio durante il ciclo
di valutazione
• Valutazione risultati dei responsabili di posizioni
organizzative
• Autonomia dell’Organismo (risponde solo
all’organo politico che lo nomina)
• Pubblicità e verbalizzazione
• Compiti ulteriori
• Disposizioni di rinvio
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..il 30 aprile è dietro l’angolo
..il tempo stringe per
l’adeguamento!
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Grazie!
Prof. Avv. Marco Mancarella
[email protected]
http://leg.unisalento.it
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