Direzione Provinciale Sondrio
Venerdì, 4 giugno 2010
Il lavoro occasionale
di tipo accessorio
a cura di Michela Felappi
1
Disciplinato dal D.Lgs. 276/2003 – art. 70-73
INIZIALMENTE (Legge 30/2003 - Biagi)
NATO PER OFFRIRE OCCASIONI
DI IMPIEGO E DI INTEGRAZIONE
DI REDDITO A SOGGETTI CONSIDERATI
A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE,
PERCHE' USCITI O NON ANCORA ENTRATI
NEL MONDO DEL LAVORO
2
ART. 70 D.Lgs. 276/2003
DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE
Come modificato dai commi 148 e 149
della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Finanziaria 2010)
RINVIO
3
ART. 71 D.Lgs. 276/2003 - ABROGATO
Prestatori di lavoro accessorio
1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei
sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di
lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per
l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai
soggetti accreditati di cui all'articolo 7.
A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo
svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie
spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.
4
ART. 72 e 73 - D.Lgs. 276/2003
ART. 72
DISCIPLINA DEL LAVORO ACCESSORIO
ART. 73
COORDINAMENTO INFORMATIVO
AI FINI PREVIDENZIALI
5
D.L. N. 112/2008 - CONVERTITO IN
LEGGE IN DATA 6 AGOSTO 2008
HA INTRODOTTO DELLE MODIFICHE ALLA
DISCIPLINA SUL LAVORO OCCASIONALE
ACCESSORIO, ESTENDENDO L'UTILIZZO DI TALI
PRESTAZIONI AD ULTERIORI SETTORI DI LAVORO,
COME QUELLO DOMESTICO E QUELLO AGRICOLO
E HA ABROGATO L'ART. 71 DEL D.Lgs n. 276/03
RELATIVO AI REQUISITI SOGGETTIVI
DELLE CATEGORIE DI LAVORATORI
6
LA LEGGE FINANZIARIA 2010
(LEGGE 191/2009)
HA APPORTATO ULTERIORI CAMBIAMENTI
(ART. 2, COMMI 148-149)
MA NON HA MODIFICATO LA NOZIONE
DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
PREVISTO DAL D.Lgs. 276/2003
7
COMMA 2, ART. 70
“Le attività lavorative di cui al comma 1,
anche se svolte a favore di più beneficiari,
configurano rapporti di natura meramente
occasionale e accessoria, intendendosi per tali
le attività che non danno complessivamente
luogo, con riferimento al medesimo committente,
a compensi superiore a 5.000 euro nel corso
di un anno solare”
8
CIRCOLARE INPS N. 17/2010
TALI PRESTAZIONI, OLTRE A RISPETTARE I LIMITI DI
REDDITO PREVISTI, SONO DA CONSIDERASI QUALI
ATTIVITA’ LAVORATIVE DI NATURA
MERAMENTE OCCASIONALE E ACCESSORIA,
NON RICONDUCIBILI A TIPOLOGIE CONTRATTUALI
TIPICHE DI LAVORO SUBORDINATO
O DI LAVORO AUTONOMO, MA MERE PRESTAZIONI DI
LAVORO DEFINITE CON LA SOLA FINALITA’ DI
ASSICURARE LE TUTELE MINIME PREVIDENZIALI
E ASSICURATIVE IN FUNZIONE DI CONTRASTO
A FORME DI LAVORO NERO O IRREGOLARE
9
NON E’ SUFFICIENTE CHE IL COMPENSO
EROGATO SOTTO FORMA DI BUONI
SIA AL DI SOTTO
DEI PREVISTI LIMITI
E SI SVOLGA NEI SETTORI
O DA PARTE DI DETERMINATI
SOGGETTI
10
CIO’ CONSENTIREBBE
DI UTILIZZARE QUESTE PRESTAZIONI
ANCHE IN CONTESTI NON CORRETTI,
PER ESEMPIO PER SOPPERIRE AD
ESIGENZE STAGIONALI,
OPPURE PER FAR FRONTE
A NECESSITA’ DISCONTINUE E DI TIPO
TEMPORANEO, SENZA RICORRERE AGLI
STRUMENTI TIPICI PER QUESTE
ESIGENZE
11
COSTITUISCONO ELEMENTI ESSENZIALI
I COMPENSI CHE NON POSSONO MAI
SUPERARE DETERMINATE SOGLIE
I SOGGETTI MATERIALI ESECUTORI
(PRESTATORI)
IL SETTORE NELL’AMBITO DEL QUALE
VIENE ESEGUITA LA PRESTAZIONE
12
ART. 70 D.Lgs. 273/2003
PER PRESTAZIONI
DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
SI INTENDONO ATTIVITA' LAVORATIVE
DI NATURA OCCASIONALE
RESE NELL'AMBITO:
13
art. 70, comma 1, lettera a)
DI LAVORI DOMESTICI
RIGUARDANO QUELLE PRESTAZIONI SVOLTE IN
MANIERA OCCASIONALE, DISCONTINUA E SALTUARIA
PER FAR FRONTE AD ESIGENZE FAMILIARI CHE NON
PRESENTANO IL CARATTERE DELL’ABITUALITA’
(ES. BABYSITTER, PULIZIE STRAORDINARIE DELLA CASA)
Circolare INPS n. 44/2009
14
ATTENZIONE
IN QUESTO SETTORE SE SI HA BISOGNO DI UNA PRESTAZIONE
ANCHE RIDOTTA (PER ESEMPIO DUE ORE A SETTIMANA), DAL
PUNTO DI VISTA DEI COMPENSI SI STARA’ AMPIAMENTE AL
DI SOTTO DEL LIMITE REDDITUALE ANNUO, MA
LA PRESTAZIONE NON PUO’
ESSERE DEFINITA OCCASIONALE,
DATO CHE SI RIPETE SISTEMATICAMENTE OGNI SETTIMANA
15
LAVORI DOMESTICI
PRESTATORI
COMMITTENTI
TUTTI
PRIVATI
(FAMIGLIE)
16
art. 70, comma 1, lettera b)
DI LAVORI DI GIARDINAGGIO,
PULIZIA E MANUTENZIONE DI EDIFICI,
STRADE, PARCHI E MONUMENTI
ANCHE NEL CASO IN CUI
IL COMMITTENTE SIA UN ENTE LOCALE
17
LAVORI DI GIARDINAGGIO, PULIZIA E
MANUTENZIONE DI EDIFICI, STRADE,
PARCHI E MONUMENTI
PRESTATORI
TUTTI
COMMITTENTI
PRIVATI
AZIENDE
ENTI LOCALI
IMPRESA FAMILIARE
18
art. 70, comma 1, lettera c)
DELL'INSEGNAMENTO PRIVATO
SUPPLEMENTARE
SI TRATTA DI UN SETTORE CHE, SEMPRE PIU',
SEMBRA OCCUPARE L'AREA DELLE
PRESTAZIONI OCCASIONALI E ACCESSORIE,
MA CHE SEMPRE
PIU' APPARE CARATTERIZZATO
DA FORTE RISCHIO ELUSIVO
19
L’ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO PRIVATO
SUPPLEMENTARE NON E’ STATA FINORA
ESPLICITAMENTE REGOLAMENTATA, MA POICHE’
E’ PREVISTA DALLA NORMA, E’ CONSENTITO
L’IMPIEGO DEI BUONI LAVORO
IN CASO DI
PRIVATI PER L’ATTIVITA’ DI “RIPETIZIONI”
20
INSEGNAMENTO
PRIVATO SUPPLEMENTARE
PRESTATORI
COMMITTENTI
TUTTI
PRIVATI
21
art. 70, comma 1, lettera d)
DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI
FIERISTICHE O CARITATEVOLI E DI LAVORI
DI EMERGENZA O DI SOLIDARIETA‘
ANCHE IN CASO DI COMMITTENTE PUBBLICO
I SOGGETTI DI RIFERIMENTO POSSONO ANCHE ESSERE
LE ASSOCIAZIONI “NO PROFIT” DEL VOLONTARIATO
CHE FANNO RIFERIMENTO ALLA LEGGE 266/1991,
CHE PRESCRIVE IN LINEA DI MASSIMA IL RICORSO
A PRESTAZIONI GRATUITE
22
MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI
FIERISTICHE O CARITATEVOLI E DI LAVORI
DI EMERGENZA O DI SOLIDARIETA‘
PRESTATORI
COMMITTENTI
TUTTI
PRIVATI
AZIENDE
COMMITTENTI
PUBBLICI
IMPRESA FAMILIARE
23
art. 70, comma 1, lettera e)
IN QUALSIASI SETTORE PRODUTTIVO,
COMPRESI GLI ENTI LOCALI, IL SABATO E LA
DOMENICA E NEI PERIODI DI VACANZA DA
PARTE DI GIOVANI CON MENO DI 25 ANNI DI
ETA', REGOLARMENTE ISCRITTI AD UN CICLO
DI STUDI PRESSO UN ISTITUTO SCOLASTICO
DI OGNI ORDINE E GRADO OVVERO IN
QUALUNQUE PERIODO DELL’ANNO SE
REGOLARMENTE ISCRITTI AD UN CICLO DI
STUDI PRESSO L’UNIVERSITA’
COSTORO POSSONO OPERARE CON
LE PRESTAZIONI ACCESSORIE IN OGNI CAMPO
24
STUDENTI
PERIODI DI VACANZA
(CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 4 DEL 3 FEBBRAIO 2005):
“VACANZE NATALIZIE” - DAL 1°/12 AL 10/01
“VACANZE PASQUALI” - DALLA DOMENICA
DELLE PALME AL MARTEDI' SUCCESSIVO AL
LUNEDI' DELL'ANGELO
“VACANZE ESTIVE” - DAL 1°/06 AL 30/09
25
STUDENTI
A SEGUITO DELLE MODIFICHE
INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 33/2009,
GLI STUDENTI POSSONO EFFETTUARE
PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE
ACCESSORIO ANCHE IL SABATO E LA
DOMENICA, IN TUTTI I PERIODI
DELL'ANNO, OLTRE CHE NEI PERIODI
DI VACANZA E COMPATIBILMENTE
CON GLI IMPEGNI SCOLASTICI
26
STUDENTI
A SEGUITO DELLE MODIFICHE
INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 191/2009,
GLI STUDENTI UNIVERSITARI
(CON MENO DI 25 ANNI DI ETA’)
POSSONO SVOLGERE
PRESTAZIONI OCCASIONALI
DURANTE TUTTO L’ANNO
27
STUDENTI
LA NORMATIVA VIGENTE SUL LAVORO MINORILE
RICHIEDE IL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' AL
LAVORO PER I MINORI TRA I 16 E I 18 ANNI
INOLTRE, L'ISCRIZIONE PER I MINORENNI PU0'
ESSERE EFFETTUATA SOLTANTO PRESSO LE SEDI
INPS PRESENTANDO LA DICHIARAZIONE
DI DISPONIBILITA' CONTROFIRMATA
DAL GENITORE O DA CHI NE ESERCITA
LA PATRIA POTESTA'
28
STUDENTI
SONO ESCLUSI GLI STUDENTI
A PARTIRE DAL COMPIMENTO
DEL 26° ANNO IN POI
LO STUDENTE DEVE
AUTOCERTIFICARE L’ISCRIZIONE
AL CORSO FREQUENTATO
29
STUDENTI – 25 ANNI
TUTTE LE ATTIVITA’
PRESTATORI
STUDENTI
COMMITTENTI
PRIVATI
AZIENDE
ENTI LOCALI
SCUOLE
UNIVERSITA’
IMPRESA FAMILIARE
30
art. 70, comma 1, lettera f)
DI ATTIVITA' AGRICOLE DI CARATTERE
STAGIONALE EFFETTUATE DA
PENSIONATI, CASALINGHE E STUDENTI
DI CUI ALLA LETTERA e),
OVVERO DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE
SVOLTE A FAVORE DEI SOGGETTI
DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 6,
DEL D.P.R. N. 633/1972
Circolare INPS n. 81 e 94/2008
31
ATTIVITA’ AGRICOLA STAGIONALE
AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DI UN'ATTIVITA'
AGRICOLA STAGIONALE SI PUO' FARE
RIFERIMENTO ALL'ELENCO DEL DPR N. 1525/63.
IL CARATTERE STAGIONALE DELLE ATTIVITA'
E' RIFERIBILE ANCHE:

ALLE COLTIVAZIONI IN SERRA,
SE PER ESTENSIONE RIENTRANO NELL'ELENCO
DEL DPR;

ALLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE;

ALLE ATTIVITA' SVOLTE NELLE AZIENDE
FLOROVIVAISTICHE.
32
PENSIONATI
LA DEFINIZIONE DI PENSIONATO DEVE
INTENDERSI IN MODO ESTENSIVO
OLTRE A CHI PERCEPISCE LA PENSIONE DI
ANZIANITA' O DI VECCHIAIA, POSSONO
BENEFICIARE DEL LAVORO ACCESSORIO
ANCHE COLORO CHE PERCEPISCONO UNA
DELLE SEGUENTI PRESTAZIONI:
PENSIONE DI REVERSIBILITA', PURCHE'
NON SI SVOLGA ALTRA ATTIVITA' LAVORATIVA
AUTONOMA O DIPENDENTE,
ASSEGNO SOCIALE,
ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'
E PENSIONE AGLI INVALIDI CIVILI
33
CASALINGHE
PER CASALINGA DEVE INTENDERSI
UN SOGGETTO CHE SVOLGE,
SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE,
LAVORI NON RETRIBUITI IN RELAZIONE
A RESPONSABILITA’ FAMILIARI
E CHE NON PRESTI ATTIVITA’
LAVORATIVA AUTONOMA
O ALLE DIPENDENZE DI TERZI
Circolare INPS n. 88/2009
34
CASALINGHE
PER QUANTO RIGUARDA L’UTILIZZO
DELLA “CASALINGA” PER IL LAVORO
ACCESSORIO IN AGRICOLTURA,
IL SOGGETTO (CASALINGA)
NON DEVE AVERE PRESTATO
LAVORO SUBORDINATO IN
AGRICOLTURA NELL’ANNO IN CORSO
E IN QUELLO PRECEDENTE
35
ATTIVITA' AGRICOLE
DI CARATTERE STAGIONALE
PRESTATORI
COMMITTENTI
STUDENTI
PENSIONATI
IMPRESA AGRICOLA
CASALINGHE
36
TUTTE LE ATTIVITA’ AGRICOLE
I SOGGETTI INDIVIDUATI DALL'ART. 34,
COMMA 6, DEL DPR 633/1972 SONO
AGRICOLTORI PER I QUALI, CAUSA IL BASSO
VOLUME DI AFFARI, E' PREVISTA LA
SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI
DELL'IVA:
SONO COLORO CHE HANNO UN VOLUME DI
AFFARI ANNUO CHE NON SUPERA € 7.000.
LA DIMENSIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE
VIENE ACCERTATA TRAMITE
AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL
FATTURATO DELL'ANNO PRECEDENTE
37
TUTTE LE ATTIVITA’ AGRICOLE
PRESTATORI
TUTTI
COMMITTENTI
PRODUTTORI
AGRICOLI CON
VOLUME DI AFFARI
INFERIORE A 7.000
EURO
38
art. 70, comma 1, lettera g)
DELL'IMPRESA FAMILIARE
DI CUI ALL'ART. 230 - BIS
DEL CODICE CIVILE
Circolare INPS n. 104/2008 e 76/2009
39
IMPRESA FAMILIARE
PER IMPRESA FAMILIARE SI INTENDE
QUELLA IN CUI COLLABORANO IL CONIUGE,
I PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO
E GLI AFFINI ENTRO IL SECONDO
DELL’IMPRESA FAMILIARE FANNO PARTE IL
TITOLARE ED I FAMILIARI, ANCHE NON
CONVIVENTI CON IL TITOLARE, CHE
PRESTANO LA LORO ATTIVITA’
NELL’IMPRESA IN MODO
CONTINUATIVO E PREVALENTE
40
IMPRESA FAMILIARE
IL COMMA 2-bis DELL’ART. 70 DEL
D.Lgs. 276/2003 DISPONE CHE
LE IMPRESE FAMILIARI POSSONO
UTLIZZARE PRESTAZIONI DI LAVORO
ACCESSORIO PER UN IMPORTO
COMPLESSIVO NON SUPERIORE,
NEL CORSO DI CIASCUN ANNO FISCALE,
A 10.000 EURO
41
IMPRESA FAMILIARE
QUALORA L’IMPRESA FAMILIARE
UTILIZZI PRESTATORI ALL’INTERNO
DELL’ATTIVITA’ NORMALMENTE
ESERCITATA NEL CAMPO DELLE PROPRIE
ATTIVITA’ SPECIFICHE AI SENSI DELLA
LETT. g) DELL’ART. 70 PUO’ FARE AMPIO
RICORSO AI BUONI ALLA SOLA
CONDIZIONE DI APPLICARE IL REGIME
CONTRIBUTIVO ED ASSICURATIVO DEL
LAVORO SUBORDINATO
42
IMPRESA FAMILIARE
IN QUESTO CASO L’ATTIVITA’
DEVE ESSERE ESERCITATA
DA SOGGETTI (PRESTATORI)
ESTRANEI ALL’IMPRENDITORE
E ALL’IMPRESA FAMILIARE STESSA
43
IMPRESA FAMILIARE
PER QUESTA PARTICOLARE FORMA
DI IMPIEGO DEI BUONI LAVORO,
E’ PREVISTA ESCLUSIVAMENTE
L’UTILIZZO DELLA PROCEDURA
CON VOUCHER TELEMATICO
44
IMPRESA FAMILIARE (ATTIVITA’ SPECIFICHE)
PRESTATORI
COMMITTENTI
TUTTI
NO PARENTI E AFFINI
IMPRESA FAMILIARE
ART. 230 BIS C.C.
45
IMPRESA FAMILIARE
NEI CASI IN CUI, INVECE, L’IMPRESA
FAMILIARE INTENDA AVVALERSI DEL
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
SECONDO LE ALTRE TIPOLOGIE DI
ATTIVITA’ PREVISTE DALLE RESTANTI
LETTERE DEL COMMA 1, DELL’ART. 70,
PUO’ UTILIZZARE I BUONI LAVORO
ORDINARI CON IL REGIME CONTRIBUTIVO
E ASSICURATIVO AGEVOLATO
(GESTIONE SEPARATA)
46
IMPRESA FAMILIARE
L’IMPRESA FAMILIARE PUO’
UTILIZZARE PER L’ACQUISTO
DEI BUONI LAVORO
A PROPRIA SCELTA SIA LA MODALITA’
CARTACEA SIA QUELLA TELEMATICA
47
IMPRESA FAMILIARE
RESTANTI LETTERE COMMA 2 ART. 70
PRESTATORI
COMMITTENTI
TUTTI
IMPRESA FAMILIARE
48
VALORE DEL BUONO FPLD (TELEMATICO)
IL VALORE NOMINALE DI OGNI SINGOLO
BUONO E’ COMPRENSIVO
DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE
DEL FONDO PENSIONI
LAVORATORI DIPENDENTI (33%),
DI QUELLA IN FAVORE DELL’INAIL (4%)
E DI UNA QUOTA PARI AL 5%
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
49
VALORE DEL BUONO GESTIONE SEPARATA
IN QUESTO CASO IL VALORE NOMINALE
DI OGNI SINGOLO BUONO E’ COMPRENSIVO
DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE
DELLA GESTIONE SEPARATA (13%),
DI QUELLA IN FAVORE DELL’INAIL (7%)
E DI UNA QUOTA PARI AL 5%
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
50
art. 70, comma 1, lettera h)
DELLA CONSEGNA PORTA A PORTA
E DELLA VENDITA AMBULANTE
DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
51
INTERPELLO N. 17 DEL 5 MARZO 2009
IL MINISTERO DEL LAVORO, CON INTERPELLO N. 17
DEL 5 MARZO 2009, HA CHIARITO CHE QUESTA
TIPOLOGIA DI ATTIVIA’ INCLUDE LE SEGUENTI
CATEGORIE:
 DISTRIBUTORI AMBULANTI DI STAMPA QUOTIDIANA E
PERIODICA, ANCHE GRATUITA (c.d. free press);
 DIMOSTRATORI/PROMOTORI AMBULANTI, ANCHE PRESSO
RIVENDITE O SPAZI COMMERCIALI IN GENERE, DI PRODOTTI
O INIZIATIVE EDITORIALI COLLEGATE A STAMPA
QUOTIDIANA O PERIODICA;
 DISTRIBUTORI AMBULANTI DI VOLANTINI PUBBLICITARI O
FOGLI INFORMATIVI RELATIVI A PRODOTTI O INIZIATIVE
EDITORIALI COLLEGATE ALLA STAMPA QUOTIDIANA O
PERIODICA.
52
CONSEGNA PORTA A PORTA E VENDITA
AMBULANTE DI STAMPA QUOTIDIANA E
PERIODICA
PRESTATORI
COMMITTENTI
PRIVATI
TUTTI
AZIENDE
IMPRESA FAMILIARE
53
art. 70, comma 1, lettera h-bis)
IN QUALSIASI SETTORE PRODUTTIVO,
COMPRESI GLI ENTI LOCALI,
DA PARTE DI PENSIONATI
54
PENSIONATI
TUTTE LE ATTIVITA’
PRESTATORI
COMMITTENTI
PENSIONATI
PRIVATI
AZIENDE
ENTI LOCALI
IMPRESA FAMILIARE
IMPRESA AGRICOLA
55
art. 70, comma 1, lettera h-ter)
DI ATTIVITA’ SVOLTE NEI MANEGGI
E NELLE SCUDERIE
56
ATTIVITA’ SVOLTE
NEI MANEGGI E NELLE SCUDERIE
PRESTATORI
COMMITTENTI
PRIVATI
TUTTI
AZIENDE
IMPRESA FAMILIARE
57
IN VIA SPERIMENTALE PER L’ANNO 2010
IN VIA SPERIMENTALE, PER L’ANNO 2010, PER
PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE
ACCESSORIO SI INTENDONO ANCHE LE
ATTIVITA’ LAVORATIVE DI NATURA
OCCASIONALE RESE NELL’AMBITO DI
QUALSIASI SETTORE PRODUTTIVO DA PARTE
DI PRESTATORI DI LAVORO, TITOLARI DI
CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE,
CON ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA’ DI
UTILIZZARE I BUONI LAVORO PRESSO IL
DATORE DI LAVORO TITOLARE DEL
CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
58
LAVORATORI PART-TIME
PRESTATORI
COMMITTENTI
LAVORATORI
PART-TIME
PRIVATI
AZIENDE
ENTI LOCALI
IMPRESA FAMILIARE
59
art. 70, comma 1 bis
IN QUALSIASI SETTORE PRODUTTIVO, IN
VIA SPERIMENTALE PER GLI ANNI 2009 E
2010, COMPRESI GLI ENTI LOCALI E NEI
LIMITI DI 3.000 EURO DA PARTE DI
PERCETTORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE
DEL SALARIO O DI SOSTEGNO AL REDDITO
(cassintegrati, lavoratori in mobilità, titolari di disoccupazione ordinaria
e di disoccupazione speciale per l'edilizia)
IN QUESTO CASO il limite economico dei compensi derivanti
dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria
è di 3.000 euro per anno solare (4.000 euro lordi).
60
Cassintegrati, lavoratori in mobilità,
titolari di disoccupazione ordinaria
e di disoccupazione speciale per l'edilizia
PER TALI SOGGETTI L’INPS PROVVEDE
ALLO STORNO DELLA CONTRIBUZIONE
FIGURATIVA RELATIVA
ALLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE
DEL SALARIO O DEL SOSTEGNO
AL REDDITO DAGLI ACCREDITI
CONTRIBUTIVI DERIVANTI
DALLE PRESTAZIONI DI LAVORO
ACCESSORIO
61
PERCETTORI DI PRESTAZIONI
INTEGRATIVE DEL SALARIO O DI
SOSTEGNO AL REDDITO
PRESTATORI
COMMITTENTI
PERCETTORI DI
PRESTAZIONI
INTEGRATIVE DEL
SALARIO O DI
SOSTEGNO AL
REDDITO
PRIVATI
AZIENDE
ENTI LOCALI
IMPRESA FAMILIARE
62
QUALSIASI SETTORE PRODUTTIVO
 GLI STUDENTI FINO A 25 ANNI
 I PENSIONATI
 I PERCETTORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE
 I LAVORATORI PART-TIME
POSSONO ESSERE UTILIZZATI
IN QUALSIASI SETTORE PRODUTTIVO
63
NELL’AMBITO DELLE TIPOLOGIE ART. 70
NELL’AMBITO DELLE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’
INDICATE DALL’ART. 70,
POSSONO EFFETTUARE PRESTAZIONI
OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO
GLI INOCCUPATI,
I TITOLARI DI DISOCCUPAZIONE
A REQUISITI RIDOTTI
O DISOCCUPAZIONE SPECIALE IN AGRICOLTURA,
I LAVORTORI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI
64
NELL’AMBITO DELLE TIPOLOGIE ART. 70
I DIPENDENTI PUBBLICI POSSONO SVOLGERE
PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO
PREVIA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
ALL’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA
(ART. 53 DEL D.LGS. N. 165/2001)
SONO ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE I DIPENDENTI
PART-TIME CON CONTRATTO INFERIORE AL 50%
E TUTTE LE CATEGORIE DI DIPENDENTI PUBBLICI
AI QUALI E’ CONSENTITO DA SPECIALI DISPOSIZIONI
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALI
65
PRESTATORI EXTRACOMUNITARI
I PRESTATORI EXTRACOMUNITARI
POSSONO SVOLGERE ATTIVITÀ
DI LAVORO OCCASIONALE
DI TIPO ACCESSORIO SE IN POSSESSO
DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO
CHE CONSENTA LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITÀ LAVORATIVA,
COMPRESO QUELLO PER STUDIO,
O - NEI PERIODI DI DISOCCUPAZIONE –
SE IN POSSESSO DI UN PERMESSO
DI SOGGIORNO PER
“ATTESA OCCUPAZIONE"
66
PRESTATORI EXTRACOMUNITARI
LE PRESTAZIONI OCCASIONALI
DI TIPO ACCESSORIO
NON CONSENTONO
NÉ IL RILASCIO NÉ IL RINNOVO
DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
PER MOTIVI DI LAVORO
AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
67
VERSAMENTI VOLONTARI
LE PRESTAZIONI DI LAVORO
OCCASIONALE ACCESSORIO,
NON ESSENDO RICONDUCIBILI
A CONTRATTI DI LAVORO IN QUANTO
SVOLTE IN MODO SALTUARIO,
SONO COMPATIBILI SIA CON
I VERSAMENTI VOLONTARI CHE
CON I VERSAMENTI CONTRIBUTIVI
IN ALTRE GESTIONI
68
NO PRESTAZIONI A FAVORE DI TERZI
IL RICORSO AI BUONI LAVORO
È LIMITATO
AL RAPPORTO DIRETTO TRA PRESTATORE
E UTILIZZATORE FINALE, MENTRE È
ESCLUSO CHE UN'IMPRESA, SIA ESSA
UNA COOPERTIVA O UNA AGENZIA
DEL LAVORO, POSSA RECLUTARE E
RETRIBUIRE LAVORATORI PER SVOLGERE
PRESTAZIONI A FAVORE DI TERZI,
COME NEL CASO DELL'APPALTO
O DELLA SOMMINISTRAZIONE
69
UN’IMPRESA DI PULIZIE, AD ESEMPIO,
NON PUO’ INSTAURARE UN RAPPORTO
CON UN LAVORATORE ACCESSORIO
PER IMPIEGARLO PRESSO L’IMPRESA
COMMITTENTE COME SE FOSSE
UN NORMALE LAVORATORE
SUBORDIANTO RETRIBUITO
DALL’IMPRESA APPALTATRICE
70
I COMMITTENTI POSSONO ESSERE
•
FAMIGLIE
•
ENTI SENZA FINI DI LUCRO
•
SOGGETTI NON IMPRENDITORI
•
IMPRESE FAMILIARI
•
IMPRENDITORI AGRICOLI
•
IMPRENDITORI OPERANTI IN TUTTI I SETTORI
• COMMITTENTI PUBBLICI (IN CASO DI PRESTAZIONI PER
MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI, FIERISTICHE O CARITATEVOLI E DI
LAVORI DI EMERGENZA O DI SOLIDARIETÀ)
• GLI ENTI LOCALI POSSONO IMPIEGARE I VOUCHER ANCHE PER LAVORI
DI GIARDINAGGIO, PULIZIA E MANUTENZIONE EDIFICI, STRADE, PARCHI E
MONUMENTI
71
COMMITTENTI PUBBLICI
ART. 1, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 165/2001
“TUTTE LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IVI COMPRESI
GLI ISTITUTI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E LE
ISTITUZIONI EDUCATIVE, LE AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI
DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO, LE REGIONI, LE
PROVINCE, I COMUNI, LE COMUNITÀ MONTANE
E LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, LE ISTITUZIONI
UNIVERSITARIE, GLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI,
LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA E LORO ASSOCIAZIONI, TUTTI GLI ENTI
PUBBLICI NON ECONOMICI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI,
LE AMMINISTRAZIONI, LE AZIENDE E GLI ENTI DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE, L’ARAN E LE AGENZIE
DI CUI AL D.LGS. N. 300/1999”
72
ENTI LOCALI
DELL’ART. 2 DEL D.LGS. 267/2000
SI INTENDONO
I COMUNI, LE PROVINCE,
LE CITTÀ METROPOLITANE, LE COMUNITÀ MONTANE,
LE COMUNITÀ ISOLANE E LE UNIONI DI COMUNI,
NONCHÉ I CONSORZI CUI PARTECIPANO
ENTI LOCALI
73
COMMITTENTI PUBBLICI ED ENTI LOCALI
COMMA 2 BIS ART. 70
IL RICORSO A PRESTAZIONI DI LAVORO
ACCESSORIO DA PARTE DI UN
COMMITTENTE PUBBLICO E DEGLI ENTI
LOCALI È CONSENTITO NEL RISPETTO DEI
VINCOLI PREVISTI DALLA VIGENTE
DISCIPLINA IN MATERIA DI
CONTENIMENTO DELLE SPESE DI
PERSONALE E OVE PREVISTO DAL PATTO
DI STABILITÀ INTERNO
74
Tabella riepilogativa delle prestazioni occasionali
di tipo accessorio di cui al D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276
Ambito/settore
di attività
Lavori domestici
(art. 70, comma 1, lett. a)
Lavori di giardinaggio, pulizia,
manutenzione di edifici,
strade, parchi, monumenti
(art. 70, comma 1, lett. b)
Insegnamento privato
supplementare
(art. 70, comma 1, lett. c)
Manifestazioni sportive,
fieristiche, culturali o
caritatevoli o lavori di
emergenza o solidarietà
(art. 70. comma 1, lett. d)
Categorie di
prestatori *
Committenti
Tutti
Privati
(Famiglie)
Gestione separata ex
art. 2, comma 26 L. 335/95
Privati
Aziende
Enti locali
Gestione separata ex
art. 2, comma 26 L. 335/95
Tutti
Tutti
Tutti
Privati
Privati
Aziende
Committenti
pubblici**
Regime
Contributivo
Gestione separata ex
art. 2, comma 26 L. 335/95
Gestione separata ex
art. 2, comma 26 L. 335/95
* il limite economico è di 5.000 € netti nell’anno per prestatore per singolo committente, corrispondenti a 6.660 € lordi per committente
** le P.A. possono ricorrere ai voucher solo per tali tipologie di attività,ivi compresi gli Enti locali
75
segue…
Ambito/settore
di attività
Categorie di
prestatori
Committenti
Regime
Contributivo
- giovani con meno di 25 anni,
Qualunque tipologia in tutti i
settori produttivi
Attività agricole di carattere
stagionale – es. vendemmia,
raccolta delle olive, etc.
(art. 70, comma 1, lett. f)
Attività agricole di
qualunque tipo (art. 70,
comma 1, lett. f)
regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso l’università o istituto scolastico di
ogni ordine e grado, nei periodi di
vacanza (1) e il sabato e domenica ;
studenti universitari regolarmente iscritti
in tutti i periodi dell’anno, anche per
impiego in scuole e università (art. 70,
comma 1 lett. e)
- pensionati (art. 70, comma 1 lett. h bis)
- soggetti percettori misure di sostegno
al reddito (anno 2010) (art. 70, comma 1
bis) (2)
- lavoratori in part time, (anno 2010)
• Giovani con meno di 25
anni, regolarmente iscritti
a un ciclo di studi presso
l’università o istituto
scolastico di ogni ordine e
grado;
• Pensionati;
• Casalinghe
Tutti
Privati
Aziende
Enti locali
Scuole
Università
Datori di lavoro
agricoli
Datori di lavoro agricoli di cui
all’art. 34, comma 6 D.P.R.
633/72 (produttori agricoli
aventi un volume di affari annuo
non superiore a 7.000 euro)
Gestione separata ex
art. 2, comma 26 L. 335/95
Gestione separata ex
art. 2, comma 26 L. 335/95
Gestione separata ex
art. 2, comma 26 L. 335/95
[1] Vacanze natalizie : periodo intercorrente dal 1° dicembre al 10 gennaio; vacanze pasquali dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
vacanze estive dal 1° giugno al 30 settembre (Circ. Inps n. 104 del 1 dicembre 2008).
… …
(2) In caso di percettori di misure di sostegno al reddito, il limite economico è di 3.000 € complessivi per anno solare, corrispondenti a 4.000 € lordi
76
segue
Ambito/settore
di attività
Prestazioni rese nell’ambito
di tutti i settori produttivi
per attività specifiche (art.
70, comma 1, lett. g)
Consegna porta a porta e
vendita ambulante di
stampa quotidiana e
periodica (art. 70, comma
1, lett. h)
Attività svolte nei maneggi
e nelle scuderie (art 70,
comma 1, lett. h ter)
Categorie di
prestatori
Tutti
Committenti
Imprese familiari
(art. 230 – bis c.c.)
(limite di 10.000 € per
anno fiscale)*
Tutti
Privati
Aziende
Tutti
Privati
Aziende
Regime
Contributivo
- Regime contributivo ed
assicurativo ordinario
- Regime contributivo ed
assicurativo agevolato
per studenti con meno di 25 anni,
pensionati , percettori di misure
di sostegno al reddito, personale
in part time, per i quali è prevista
l’iscrizione a gestione separata
Gestione separata ex
art. 2, comma 26 L. 335/95
Gestione separata ex
art. 2, comma 26 L. 335/95
* il limite economico corrisponde ad un importo lordo di 13.330 €
77
LIMITI ECONOMICI
Per il lavoratore/prestatore
PER IL LAVORATORE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA
DI NATURA OCCASIONALE ACCESSORIA
NON DEVE DARE LUOGO A COMPENSI SUPERIORI
A 5.000 EURO NELL’ANNO DA PARTE
DI CIASCUN SINGOLO COMMITTENTE
Di conseguenza, il limite di importo lordo
per il committente è di 6.660 euro,
corrispondenti a 4.995 euro netti per prestatore
78
LIMITI ECONOMICI
PER I PERCETTORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE
DEL SALARIO O SOSTEGNO AL REDDITO
(CASSINTEGRATI, LAVORATORI IN MOBILITÀ, TITOLARI
DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA E DI DISCOCCUPAZIONE
SPECIALE PER L'EDILIZIA), CHE HANNO ACCESSO
AL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO IN VIA
SPERIMENTALE PER GLI ANNI 2009-2010,
IL LIMITE ECONOMICO DEI COMPENSI DERIVANTI
DALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI DI NATURA
OCCASIONALE ACCESSORIA
È DI 3.000 EURO PER ANNO SOLARE
(DA INTENDERSI PER IL PRESTATORE COME NETTO,
PARI A 4.000 EURO LORDI PER IL COMMITTENTE)
79
VANTAGGI
Per il datore di lavoro
Il datore di lavoro può beneficiare di prestazioni nella completa
legalità, con copertura assicurativa INAIL, per eventuali
incidenti sul lavoro, senza dover stipulare alcun tipo di
contratto.
Per il lavoratore
Il lavoratore può integrare le sue entrate attraverso queste
prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni
imposizione fiscale e non incide sullo stato di
disoccupato o inoccupato.
E’, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici.
80
LE ATTIVITA' DI LAVORO OCCASIONALE
DI TIPO ACCESSORIO
NON DANNO TITOLO
A PRESTAZIONI DI MALATTIA,
DI MATERNITA',
DI DISOCCUPAZIONE
NE' AD ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
81
VALORE DEL BUONO
IL VALORE DEL BUONO
RAPPRESENTA IL COMPENSO
PER UNA CERTA QUANTITA' DI LAVORO
IL DATORE DI LAVORO E IL LAVORATORE,
DI COMUNE ACCORDO, ADOTTERANNO UN CRITERIO
DI CORRISPONDENZA TRA PRESTAZIONE
E RETRIBUZIONE ATTRAVERSO I BUONI, DI TIPO
ORARIO, GIORNALIERO O A FORFAIT PER L'INTERA
PRESTAZIONE ANCHE A SECONDA DELLE SITUAZIONI
E CONSUETUDINI LOCALI
82
IL VOUCHER (BUONO)
IL VALORE NOMINALE DI OGNI SINGOLO BUONO E' 10 EURO
Il valore è così distribuito:
7,50 euro (75%) è il compenso netto del lavoratore;
1,30 euro (13%) è la quota previdenziale nella Gestione Separata;
0,70 euro (7%) è la quota assicurativa Inail;
0,50 euro (5%) è la quota destinata alla gestione del servizio.
SONO DISPONIBILI ANCHE BUONI “MULTIPLI”
DEL VALORE DI 50 EURO
EQUIVALENTE A 5 BUONI NON SEPARABILI
E DEL VALORE DI 20 EURO EQUIVALENTE A 2 BUONI NON SEPARABILI
83
BUONO LAVORO CARTACEO DA 10 EURO
84
REGISTRAZIONE COMMITTENTE
PUO’ ESSERE EFFETTUATA ATTRAVERSO
DIFFERENTI CANALI

Tramite INTERNET www.inps.it
nella sezione (se già con PIN) Servizi OnLine - per il
cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio

Tramite Contact Center Inps/Inail 803.164 (numero
gratuito)

Presso le SEDI INPS

Presso le Associazioni di categoria dei datori di lavoro
agricolo, firmatarie del CCNL di settore
85
REGISTRAZIONE COMMITTENTE
PIN
IN CASO DI COMMITTENTE PERSONA
GIURIDICA E’ NECESSARIO RICHIEDERE
ALLA SEDE INPS DELLA PROPRIA PROVINCIA
(TRAMITE IL MOD. SC53) L’ABBINAMENTO
TRA IL C.F./P.IVA DEL COMMITTENTE ED
IL C.F. DI UN DELEGATO PERSONA FISICA
(MUNITO DI PIN), CHE OPERERA’ PER CONTO
DEL COMMITTENTE
86
REGISTRAZIONE COMMITTENTE
87
ACCREDITO PRESTATORE
PUO’ ESSERE EFFETTUATA ATTRAVERSO
DIFFERENTI CANALI

Tramite INTERNET
www.inps.it nella sezione
Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale
Accessorio

Tramite Contact Center Inps/Inail 803.164 (numero
gratuito)

Presso le SEDI INPS (obbligo per MINORI 16-18 ANNI)
88
LA INPS CARD
AL MOMENTO DELL’ACCREDITO IL
PRESTATORE PU0’ RICHIEDERE
LA INPS CARD
IL PRESTATORE QUINDI ATTIVA
PRESSO POSTE ITALIANE LA INPS CARD
SULLA QUALE E’ POSSIBILE ACCREDITARE
GLI IMPORTI
DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE
(SOLO PROCEDURA TELEMATICA)
89
LA INPS CARD
È UNA CARTA DESTINATA A RICEVERE GLI ACCREDITI PER LE
PRESTAZIONI LAVORATIVE SVOLTE E VIENE SPEDITA A
DOMICILIO A TUTTI I LAVORATORI CHE LA RICHIEDONO AL
MOMENTO DELL’ISCRIZIONE NELLE LISTE DI DISPONIBILITA'
A SVOLGERE PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO
ACCESSORIO (DEVE ESSERE ATTIVATA PRESSO GLI UFFICI
POSTALI).
È UNA CARTA DI PRELIEVO
E PAGAMENTO UTILIZZABILE
SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO
90
LA INPS CARD
L’ACCREDITAMENTO DEL COMPENSO
SULLA CARTA RICHIEDE
LA SUA ATTIVAZIONE
PRESSO QUALUNQUE UFFICIO POSTALE
CON UN “CARICAMENTO”
MINIMO DI 5 €
91
SE NON VIENE ATTIVATA LA INPS CARD
IN ALTERNATIVA
SE NON VIENE ATTIVATA LA INPS CARD
E' POSSIBILE RISCUOTERE I COMPENSI
DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO:
CON BONIFICO DOMICILIATO
RISCUOTIBILE PRESSO TUTTI
GLI UFFICI POSTALI
92
ATTENZIONE
AL MOMENTO DELL’ACCREDITO
DEL PRESTATORE
INSERIRE L’ESATTO
RECAPITO DI RESIDENZA
PER COMUNICARE UN INDIRIZZO DIVERSO
RISPETTO A QUELLO REGISTRATO NELLA
PROCEDURA IN ORIGINE E CONFERMATO DAL
CONTACT CENTER, SI DEVE CHIEDERE ALLA SEDE
INPS LA VARIAZIONE IN ARCHIVIO E L’AUTOMATICO
INVIO DELLA COMUNICAZIONE CORRETTA A POSTE
ITALIANE
93
ACQUISTO DEI BUONI
L'ACQUISTO DEI BUONI LAVORO
PUÒ AVVENIRE MEDIANTE DUE
PROCEDURE:
 LA PROCEDURA TELEMATICA
 LA PROCEDURA CARTACEA
(SEDI INPS E DAL 17 MAGGIO 2010 TABACCAI)
94
LA PROCEDURA TELEMATICA
LA PROCEDURA TELEMATICA È ACCESSIBILE
DAL SITO ISTITUZIONALE WWW.INPS.IT, NELLA
SEZIONE SERVIZI ON-LINE/PER IL
CITTADINO/LAVORO OCCASIONALE
ACCESSORIO/ACCESSO AI SERVIZI
OPPURE NELLA SEZIONE INFORMAZIONI/
PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO
ACCESSORIO/ACCESSO AI SERVIZI
ATTENZIONE: PER LE PRESTAZIONI OCCASIONALI
ACCESSORIE RESE NELL'AMBITO DELL'IMPRESA FAMILIARE
DI CUI ALL'ART. 70, COMMA 1, LETTERA G) DEL D.LGS. N.
276/03 - PER CUI SI UTILIZZANO I “BUONI A
CONTRIBUZIONE ORDINARIA” - È PREVISTO
ESCLUSIVAMENTE L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA
CON VOUCHER TELEMATICO
95
LA PROCEDURA TELEMATICA
ACCREDITAMENTO DEI PRESTATORI
TRAMITE I CANALI DESCRITTI
REGISTRAZIONE DEL COMMITTENTE
TRAMITE I CANALI DESCRITTI
96
LA PROCEDURA TELEMATICA
IL COMMITTENTE DEVE, MEDIANTE
I CANALI PREDISPOSTI, INVIARE ALL’INPS
LA RICHIESTA DEI “BUONI LAVORO VIRTUALI”,
CHE DOVRÀ CONTENERE :
 L’ANAGRAFICA DI OGNI PRESTATORE ED IL RELATIVO
CODICE FISCALE
 LA DATA DI INIZIO E DI FINE PRESUNTA
DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
 IL LUOGO DOVE SI SVOLGERÀ LA PRESTAZIONE
 IL NUMERO DI BUONI PRESUNTI PER OGNI
PRESTATORE
97
LA PROCEDURA TELEMATICA
CON LA COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLA
RICHIESTA DEI BUONI IL COMMITTENTE ASSOLVE
CONTESTUALMENTE AGLI OBBLIGHI DI:
 COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL’INAIL (CUI L’INPS
RIVERSERÀ TEMPESTIVAMENTE L’INFORMAZIONE DI
INIZIO ATTIVITÀ LAVORATIVA)
 INTESTAZIONE (PROVVISORIA) DEI BUONI LAVORO
98
LA PROCEDURA TELEMATICA
IL VALORE COMPLESSIVO DEI BUONI EFFETTIVAMENTE
UTILIZZATI DEVE ESSERE VERSATO DAI COMMITTENTI
CON UNA DELLE SEGUENTI MODALITÀ:
 TRAMITE MODELLO F24 INDICANDO - NELLA SEZIONE
INPS DEL MODELLO IL CODICE SEDE E IL CODICE
FISCALE - LA CAUSALE LACC E IL PERIODO DI
RIFERIMENTO DELLA PRESTAZIONE (DISPONIBILITA’ DOPO
10 GIORNI LAVORATIVI);
 TRAMITE VERSAMENTO SUL C/C POSTALE 89778229
INTESTATO AD INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC
(CHIEDERE LA REGISTRAZIONE DEL VERSAMENTO ALL’INPS);
 TRAMITE PAGAMENTO ON LINE ATTRAVERSO IL SITO
WWW.INPS.IT NELLA SEZIONE SERVIZI ONLINE - PER IL
CITTADINO - LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
TRAMITE ADDEBITO SU CC POSTA (BPOL) O SU
POSTEPAY O CARTA DI CREDITO VISA-MASTERCARD.
99
LA PROCEDURA TELEMATICA
IN CASO DI COMMITTENTE PERSONA GIURIDICA,
NEL CAMPO “MATRICOLA INPS” DEL MOD. F24
VANNO RIPORTATI
O IL CAP DEL COMMITTENE
O IL CODICE DELLA SEDE INPS,
DOPO AVER PREMESSO GLI 0 (ZERO) NECESSARI
A COMPLETARE I 17 CARATTERI NUMERICI
PREVISTI DAL CAMPO
IN ALTERNATIVA, SI CONSIGLIA DI INSERIRE IL CODICE
FISCALE O, SE NON DOVESSE ANDARE A BUON FINE, IL
CODICE: 6 6666666 666 6 66 4 91
100
LA PROCEDURA TELEMATICA
AL TERMINE DELLA PRESTAZIONE
LAVORATIVA,
IL COMMITTENTE DEVE COMUNICARE
ALL’INPS, (CONFERMANDO O VARIANDO
I DATI GIA’ INVIATI), PER CIASCUN
PRESTATORE, L’ENTITA’ DELLA
PRESTAZIONE SVOLTA E L’EFFETTIVO
UTILIZZO DEI BUONI LAVORO
101
PUNTI DI EMISSIONE PEA (TABACCCAI)
102
103
104
LA PROCEDURA CARTACEA (INPS)
I COMMITTENTI INTERESSATI
ALL’UTILIZZO DEL BUONO CARTACEO
POSSONO RITIRARE I BUONI LAVORO
E/O I CARNET PRESSO
LE SEDI PROVINCIALI INPS,
ESIBENDO LA RICEVUTA
C/C POSTALE 89778229
INTESTATO AD INPS DG LAVORO
OCCASIONALE ACC.
105
LA PROCEDURA CARTACEA
PRIMA DELL’INIZIO DELLE ATTIVITÀ, I COMMITTENTI
DEVONO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA
VERSO L’INAIL (DNA), ATTRAVERSO:
 IL CONTACT CENTER INPS/INAIL (NUMERO GRATUITO
803.164)
 IL NUMERO DI FAX GRATUITO INAIL 800.657657
INDICANDO,
OLTRE AI PROPRI DATI ANAGRAFICI E COD. FISCALE
 L’ANAGRAFICA DI OGNI PRESTATORE ED IL RELATIVO
COD. FISCALE
 IL LUOGO DOVE SI SVOLGERÀ LA PRESTAZIONE
 LA DATE PRESUNTE DI INIZIO E DI FINE DELL’ATTIVITÀ
LAVORATIVA
IN CASO DELLO SPOSTAMENTO DELLE SUDDETTE DATE, DOVRÀ
ESSERE EFFETTUATA, CON LE STESSE MODALITÀ, NUOVA
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE ALL’INAIL
106
LA PROCEDURA CARTACEA
IL COMMITTENTE DEVE INTESTARE
I BUONI, INDICANDO SU CIASCUN DI ESSO,
NEGLI APPOSITI SPAZI, IL PROPRIO CODICE
FISCALE, IL CODICE FISCALE DEL PRESTATORE
DESTINATARIO, LA DATA DELLA RELATIVA
PRESTAZIONEE CONVALIDANDO IL BUONO
CON LA PROPRIA FIRMA
IL PRESTATORE PUÒ RISCUOTERE
IL CORRISPETTIVO DEI BUONI RICEVUTI,
APPOSITAMENTE FIRMATI, PRESENTANDOLI
ALL’INCASSO PRESSO QUALSIASI
UFFICIO POSTALE
107
PUNTI DI EMISSIONE PEA (TABACCAI)
IL COMMITTENTE ACQUISTA PRESSO IL
RIVENDITORE AUTORIZZATO I BUONI LAVORO
A CUI LA PROCEDURA CENTRALIZZATA
ATTRIBUISCE UN CODICE IDENTIFICATIVO
PRIMA DELL’INIZIO DELLA PRESTAZIONE DI
LAVORO IL COMMITTENTE DEVE EFFETTUARE
LA COMUNICAZIONE DI INIZIO PRESTAZIONE
ALL’INPS UTILIZZANDO I CANALI:
 CONTACT CENTER INPS-INAIL 803.164
 SITO WWW.INPS.IT
 PRESSO UNA SEDE INPS
108
PUNTI DI EMISSIONE PEA (TABACCAI)
PER L’ACQUISTO DEI BUONI LAVORO
(INDIPENDENTEMENTE DAL LORO
NUMERO) È PREVISTO IL VERSAMENTO
DELLA COMMISSIONE DI 1 €
AL RIVENDITORE AUTORIZZATO
E’ POSSIBILE ACQUISTARE IN UNA
SOLA OPERAZIONE FINO A 1.500 €
DI BUONI LAVORO
109
PUNTI DI EMISSIONE PEA (TABACCAI)
LA COMUNICAZIONE DI INIZIO PRESTAZIONE
E’ NECESSARIA PER L’ATTIVAZIONE DEL
BUONO LAVORO, CHE CONSENTE LA
RISCOSSIONE DA PARTE DEL PRESTATORE
ED IL CORRETTO ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
110
PUNTI DI EMISSIONE PEA (TABACCAI)
I BUONI LAVORO SONO RISCUOTIBILI
PRESSO TUTTI I RIVENDITORI AUTORIZZATI
DAL 2° GIORNO SUCCESSIVO ALLA FINE
DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO
OCCASIONALE,
PER UN IMPORTO MASSIMO DI 500 €
PER OPERAZIONE DI RISCOSSIONE
IL PRESTATORE SI PRESENTA CON LA
PROPRIA
TESSERA SANITARIA PER LA VERIFICA
DEL CODICE FISCALE
111
PUNTI DI EMISSIONE PEA (TABACCCAI)
NEL CASO IN CUI IL BUONO LAVORO NON SIA
PAGABILE, COME ACCADE SE IL PRESTATORE
NON RISULTA REGISTRATO, IL PRESTATORE
DEVE RIVOLGERSI ALL’INPS PER LA
REGISTRAZIONE (ACCREDITO)
LA RISCOSSIONE DEL BUONO LAVORO
E’ POSSIBILE ENTRO UN ANNO
DAL GIORNO DELL’EMISSIONE
112
PUNTI DI EMISSIONE PEA (TABACCCAI)
113
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 230 bis Codice Civile
D.P.R. n. 1525 del 7 ottobre 1963
Legge n. 30 del 14 febbraio 2003 – art. 4
Legge n. 30 del 14 febbraio 2003, art. 4
Legge n. 80 del 14 maggio 2005
Legge n. 96 del 20 febbraio 2006
Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008
Decreto Ministero Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 marzo 2008
Artt.70-73 del D.lgs. 276/2003 modificati dalla Legge n. 133/2008
Art. 70 del D.Lgs. 276/03 modificato dalla L. 191/09 - Finanziaria 2010
Legge n. 133 del 6 agosto 2008
Legge n. 33 del 9 aprile 2009, art. 7, comma 12
Circolare Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2009
Interpello Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali n. 17 del 5 marzo 2009
Circolare Ministero Lavoro n. 25/II/6544 del 6 maggio 2009
Interpello Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali n. 37 del 15 maggio 2009
Interpello Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali n. 16 del 14 aprile 2010
114
CIRCOLARI E MESSAGGI DI RIFERIMENTO
Circolare
Circolare
Circolare
Circolare
Circolare
Circolare
Circolare
Circolare
INPS
INPS
INPS
INPS
INPS
INPS
INPS
INPS
Messaggio
Messaggio
Messaggio
Messaggio
Messaggio
Messaggio
Messaggio
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
INPS
INPS
INPS
INPS
INPS
INPS
INPS
81 del 31 luglio 2008 (vendemmie 2008)
94 del 27 ottobre 2008 (agricoltura)
104 del 1° dicembre 2008 (impresa familiare)
44 del 24 marzo 2009 (lavori domestici)
75 del 26 maggio 2009 (ammortizzatori sociali)
76 del 26 maggio 2009 (impresa familiare)
88 del 9 luglio 2009 (L. 33/2009 modifiche art. 70)
17 del 3 febbraio 2010 (L. 191/2009 modifiche art. 70)
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
17945 del 6 agosto 2008
17846 del 6 agosto 2008
19424 del 2 settembre 2008
020439 del 17 settembre 2008
009999 del 13 aprile 2010
012082 del 4 maggio 2010
013211 del 14 maggio 2010
115
Scarica

1 - Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Sondrio