Direzione Provinciale Sondrio Venerdì, 4 giugno 2010 Il lavoro occasionale di tipo accessorio a cura di Michela Felappi 1 Disciplinato dal D.Lgs. 276/2003 – art. 70-73 INIZIALMENTE (Legge 30/2003 - Biagi) NATO PER OFFRIRE OCCASIONI DI IMPIEGO E DI INTEGRAZIONE DI REDDITO A SOGGETTI CONSIDERATI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE, PERCHE' USCITI O NON ANCORA ENTRATI NEL MONDO DEL LAVORO 2 ART. 70 D.Lgs. 276/2003 DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE Come modificato dai commi 148 e 149 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010) RINVIO 3 ART. 71 D.Lgs. 276/2003 - ABROGATO Prestatori di lavoro accessorio 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio: a) disoccupati da oltre un anno; b) casalinghe, studenti e pensionati; c) disabili e soggetti in comunità di recupero; d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. 2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione. 4 ART. 72 e 73 - D.Lgs. 276/2003 ART. 72 DISCIPLINA DEL LAVORO ACCESSORIO ART. 73 COORDINAMENTO INFORMATIVO AI FINI PREVIDENZIALI 5 D.L. N. 112/2008 - CONVERTITO IN LEGGE IN DATA 6 AGOSTO 2008 HA INTRODOTTO DELLE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO, ESTENDENDO L'UTILIZZO DI TALI PRESTAZIONI AD ULTERIORI SETTORI DI LAVORO, COME QUELLO DOMESTICO E QUELLO AGRICOLO E HA ABROGATO L'ART. 71 DEL D.Lgs n. 276/03 RELATIVO AI REQUISITI SOGGETTIVI DELLE CATEGORIE DI LAVORATORI 6 LA LEGGE FINANZIARIA 2010 (LEGGE 191/2009) HA APPORTATO ULTERIORI CAMBIAMENTI (ART. 2, COMMI 148-149) MA NON HA MODIFICATO LA NOZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO PREVISTO DAL D.Lgs. 276/2003 7 COMMA 2, ART. 70 “Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare” 8 CIRCOLARE INPS N. 17/2010 TALI PRESTAZIONI, OLTRE A RISPETTARE I LIMITI DI REDDITO PREVISTI, SONO DA CONSIDERASI QUALI ATTIVITA’ LAVORATIVE DI NATURA MERAMENTE OCCASIONALE E ACCESSORIA, NON RICONDUCIBILI A TIPOLOGIE CONTRATTUALI TIPICHE DI LAVORO SUBORDINATO O DI LAVORO AUTONOMO, MA MERE PRESTAZIONI DI LAVORO DEFINITE CON LA SOLA FINALITA’ DI ASSICURARE LE TUTELE MINIME PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE IN FUNZIONE DI CONTRASTO A FORME DI LAVORO NERO O IRREGOLARE 9 NON E’ SUFFICIENTE CHE IL COMPENSO EROGATO SOTTO FORMA DI BUONI SIA AL DI SOTTO DEI PREVISTI LIMITI E SI SVOLGA NEI SETTORI O DA PARTE DI DETERMINATI SOGGETTI 10 CIO’ CONSENTIREBBE DI UTILIZZARE QUESTE PRESTAZIONI ANCHE IN CONTESTI NON CORRETTI, PER ESEMPIO PER SOPPERIRE AD ESIGENZE STAGIONALI, OPPURE PER FAR FRONTE A NECESSITA’ DISCONTINUE E DI TIPO TEMPORANEO, SENZA RICORRERE AGLI STRUMENTI TIPICI PER QUESTE ESIGENZE 11 COSTITUISCONO ELEMENTI ESSENZIALI I COMPENSI CHE NON POSSONO MAI SUPERARE DETERMINATE SOGLIE I SOGGETTI MATERIALI ESECUTORI (PRESTATORI) IL SETTORE NELL’AMBITO DEL QUALE VIENE ESEGUITA LA PRESTAZIONE 12 ART. 70 D.Lgs. 273/2003 PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO SI INTENDONO ATTIVITA' LAVORATIVE DI NATURA OCCASIONALE RESE NELL'AMBITO: 13 art. 70, comma 1, lettera a) DI LAVORI DOMESTICI RIGUARDANO QUELLE PRESTAZIONI SVOLTE IN MANIERA OCCASIONALE, DISCONTINUA E SALTUARIA PER FAR FRONTE AD ESIGENZE FAMILIARI CHE NON PRESENTANO IL CARATTERE DELL’ABITUALITA’ (ES. BABYSITTER, PULIZIE STRAORDINARIE DELLA CASA) Circolare INPS n. 44/2009 14 ATTENZIONE IN QUESTO SETTORE SE SI HA BISOGNO DI UNA PRESTAZIONE ANCHE RIDOTTA (PER ESEMPIO DUE ORE A SETTIMANA), DAL PUNTO DI VISTA DEI COMPENSI SI STARA’ AMPIAMENTE AL DI SOTTO DEL LIMITE REDDITUALE ANNUO, MA LA PRESTAZIONE NON PUO’ ESSERE DEFINITA OCCASIONALE, DATO CHE SI RIPETE SISTEMATICAMENTE OGNI SETTIMANA 15 LAVORI DOMESTICI PRESTATORI COMMITTENTI TUTTI PRIVATI (FAMIGLIE) 16 art. 70, comma 1, lettera b) DI LAVORI DI GIARDINAGGIO, PULIZIA E MANUTENZIONE DI EDIFICI, STRADE, PARCHI E MONUMENTI ANCHE NEL CASO IN CUI IL COMMITTENTE SIA UN ENTE LOCALE 17 LAVORI DI GIARDINAGGIO, PULIZIA E MANUTENZIONE DI EDIFICI, STRADE, PARCHI E MONUMENTI PRESTATORI TUTTI COMMITTENTI PRIVATI AZIENDE ENTI LOCALI IMPRESA FAMILIARE 18 art. 70, comma 1, lettera c) DELL'INSEGNAMENTO PRIVATO SUPPLEMENTARE SI TRATTA DI UN SETTORE CHE, SEMPRE PIU', SEMBRA OCCUPARE L'AREA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI E ACCESSORIE, MA CHE SEMPRE PIU' APPARE CARATTERIZZATO DA FORTE RISCHIO ELUSIVO 19 L’ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO PRIVATO SUPPLEMENTARE NON E’ STATA FINORA ESPLICITAMENTE REGOLAMENTATA, MA POICHE’ E’ PREVISTA DALLA NORMA, E’ CONSENTITO L’IMPIEGO DEI BUONI LAVORO IN CASO DI PRIVATI PER L’ATTIVITA’ DI “RIPETIZIONI” 20 INSEGNAMENTO PRIVATO SUPPLEMENTARE PRESTATORI COMMITTENTI TUTTI PRIVATI 21 art. 70, comma 1, lettera d) DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI FIERISTICHE O CARITATEVOLI E DI LAVORI DI EMERGENZA O DI SOLIDARIETA‘ ANCHE IN CASO DI COMMITTENTE PUBBLICO I SOGGETTI DI RIFERIMENTO POSSONO ANCHE ESSERE LE ASSOCIAZIONI “NO PROFIT” DEL VOLONTARIATO CHE FANNO RIFERIMENTO ALLA LEGGE 266/1991, CHE PRESCRIVE IN LINEA DI MASSIMA IL RICORSO A PRESTAZIONI GRATUITE 22 MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI FIERISTICHE O CARITATEVOLI E DI LAVORI DI EMERGENZA O DI SOLIDARIETA‘ PRESTATORI COMMITTENTI TUTTI PRIVATI AZIENDE COMMITTENTI PUBBLICI IMPRESA FAMILIARE 23 art. 70, comma 1, lettera e) IN QUALSIASI SETTORE PRODUTTIVO, COMPRESI GLI ENTI LOCALI, IL SABATO E LA DOMENICA E NEI PERIODI DI VACANZA DA PARTE DI GIOVANI CON MENO DI 25 ANNI DI ETA', REGOLARMENTE ISCRITTI AD UN CICLO DI STUDI PRESSO UN ISTITUTO SCOLASTICO DI OGNI ORDINE E GRADO OVVERO IN QUALUNQUE PERIODO DELL’ANNO SE REGOLARMENTE ISCRITTI AD UN CICLO DI STUDI PRESSO L’UNIVERSITA’ COSTORO POSSONO OPERARE CON LE PRESTAZIONI ACCESSORIE IN OGNI CAMPO 24 STUDENTI PERIODI DI VACANZA (CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 4 DEL 3 FEBBRAIO 2005): “VACANZE NATALIZIE” - DAL 1°/12 AL 10/01 “VACANZE PASQUALI” - DALLA DOMENICA DELLE PALME AL MARTEDI' SUCCESSIVO AL LUNEDI' DELL'ANGELO “VACANZE ESTIVE” - DAL 1°/06 AL 30/09 25 STUDENTI A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 33/2009, GLI STUDENTI POSSONO EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO ANCHE IL SABATO E LA DOMENICA, IN TUTTI I PERIODI DELL'ANNO, OLTRE CHE NEI PERIODI DI VACANZA E COMPATIBILMENTE CON GLI IMPEGNI SCOLASTICI 26 STUDENTI A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 191/2009, GLI STUDENTI UNIVERSITARI (CON MENO DI 25 ANNI DI ETA’) POSSONO SVOLGERE PRESTAZIONI OCCASIONALI DURANTE TUTTO L’ANNO 27 STUDENTI LA NORMATIVA VIGENTE SUL LAVORO MINORILE RICHIEDE IL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' AL LAVORO PER I MINORI TRA I 16 E I 18 ANNI INOLTRE, L'ISCRIZIONE PER I MINORENNI PU0' ESSERE EFFETTUATA SOLTANTO PRESSO LE SEDI INPS PRESENTANDO LA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' CONTROFIRMATA DAL GENITORE O DA CHI NE ESERCITA LA PATRIA POTESTA' 28 STUDENTI SONO ESCLUSI GLI STUDENTI A PARTIRE DAL COMPIMENTO DEL 26° ANNO IN POI LO STUDENTE DEVE AUTOCERTIFICARE L’ISCRIZIONE AL CORSO FREQUENTATO 29 STUDENTI – 25 ANNI TUTTE LE ATTIVITA’ PRESTATORI STUDENTI COMMITTENTI PRIVATI AZIENDE ENTI LOCALI SCUOLE UNIVERSITA’ IMPRESA FAMILIARE 30 art. 70, comma 1, lettera f) DI ATTIVITA' AGRICOLE DI CARATTERE STAGIONALE EFFETTUATE DA PENSIONATI, CASALINGHE E STUDENTI DI CUI ALLA LETTERA e), OVVERO DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE SVOLTE A FAVORE DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 6, DEL D.P.R. N. 633/1972 Circolare INPS n. 81 e 94/2008 31 ATTIVITA’ AGRICOLA STAGIONALE AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DI UN'ATTIVITA' AGRICOLA STAGIONALE SI PUO' FARE RIFERIMENTO ALL'ELENCO DEL DPR N. 1525/63. IL CARATTERE STAGIONALE DELLE ATTIVITA' E' RIFERIBILE ANCHE: ALLE COLTIVAZIONI IN SERRA, SE PER ESTENSIONE RIENTRANO NELL'ELENCO DEL DPR; ALLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE; ALLE ATTIVITA' SVOLTE NELLE AZIENDE FLOROVIVAISTICHE. 32 PENSIONATI LA DEFINIZIONE DI PENSIONATO DEVE INTENDERSI IN MODO ESTENSIVO OLTRE A CHI PERCEPISCE LA PENSIONE DI ANZIANITA' O DI VECCHIAIA, POSSONO BENEFICIARE DEL LAVORO ACCESSORIO ANCHE COLORO CHE PERCEPISCONO UNA DELLE SEGUENTI PRESTAZIONI: PENSIONE DI REVERSIBILITA', PURCHE' NON SI SVOLGA ALTRA ATTIVITA' LAVORATIVA AUTONOMA O DIPENDENTE, ASSEGNO SOCIALE, ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' E PENSIONE AGLI INVALIDI CIVILI 33 CASALINGHE PER CASALINGA DEVE INTENDERSI UN SOGGETTO CHE SVOLGE, SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE, LAVORI NON RETRIBUITI IN RELAZIONE A RESPONSABILITA’ FAMILIARI E CHE NON PRESTI ATTIVITA’ LAVORATIVA AUTONOMA O ALLE DIPENDENZE DI TERZI Circolare INPS n. 88/2009 34 CASALINGHE PER QUANTO RIGUARDA L’UTILIZZO DELLA “CASALINGA” PER IL LAVORO ACCESSORIO IN AGRICOLTURA, IL SOGGETTO (CASALINGA) NON DEVE AVERE PRESTATO LAVORO SUBORDINATO IN AGRICOLTURA NELL’ANNO IN CORSO E IN QUELLO PRECEDENTE 35 ATTIVITA' AGRICOLE DI CARATTERE STAGIONALE PRESTATORI COMMITTENTI STUDENTI PENSIONATI IMPRESA AGRICOLA CASALINGHE 36 TUTTE LE ATTIVITA’ AGRICOLE I SOGGETTI INDIVIDUATI DALL'ART. 34, COMMA 6, DEL DPR 633/1972 SONO AGRICOLTORI PER I QUALI, CAUSA IL BASSO VOLUME DI AFFARI, E' PREVISTA LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DELL'IVA: SONO COLORO CHE HANNO UN VOLUME DI AFFARI ANNUO CHE NON SUPERA € 7.000. LA DIMENSIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE VIENE ACCERTATA TRAMITE AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL FATTURATO DELL'ANNO PRECEDENTE 37 TUTTE LE ATTIVITA’ AGRICOLE PRESTATORI TUTTI COMMITTENTI PRODUTTORI AGRICOLI CON VOLUME DI AFFARI INFERIORE A 7.000 EURO 38 art. 70, comma 1, lettera g) DELL'IMPRESA FAMILIARE DI CUI ALL'ART. 230 - BIS DEL CODICE CIVILE Circolare INPS n. 104/2008 e 76/2009 39 IMPRESA FAMILIARE PER IMPRESA FAMILIARE SI INTENDE QUELLA IN CUI COLLABORANO IL CONIUGE, I PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO E GLI AFFINI ENTRO IL SECONDO DELL’IMPRESA FAMILIARE FANNO PARTE IL TITOLARE ED I FAMILIARI, ANCHE NON CONVIVENTI CON IL TITOLARE, CHE PRESTANO LA LORO ATTIVITA’ NELL’IMPRESA IN MODO CONTINUATIVO E PREVALENTE 40 IMPRESA FAMILIARE IL COMMA 2-bis DELL’ART. 70 DEL D.Lgs. 276/2003 DISPONE CHE LE IMPRESE FAMILIARI POSSONO UTLIZZARE PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO NON SUPERIORE, NEL CORSO DI CIASCUN ANNO FISCALE, A 10.000 EURO 41 IMPRESA FAMILIARE QUALORA L’IMPRESA FAMILIARE UTILIZZI PRESTATORI ALL’INTERNO DELL’ATTIVITA’ NORMALMENTE ESERCITATA NEL CAMPO DELLE PROPRIE ATTIVITA’ SPECIFICHE AI SENSI DELLA LETT. g) DELL’ART. 70 PUO’ FARE AMPIO RICORSO AI BUONI ALLA SOLA CONDIZIONE DI APPLICARE IL REGIME CONTRIBUTIVO ED ASSICURATIVO DEL LAVORO SUBORDINATO 42 IMPRESA FAMILIARE IN QUESTO CASO L’ATTIVITA’ DEVE ESSERE ESERCITATA DA SOGGETTI (PRESTATORI) ESTRANEI ALL’IMPRENDITORE E ALL’IMPRESA FAMILIARE STESSA 43 IMPRESA FAMILIARE PER QUESTA PARTICOLARE FORMA DI IMPIEGO DEI BUONI LAVORO, E’ PREVISTA ESCLUSIVAMENTE L’UTILIZZO DELLA PROCEDURA CON VOUCHER TELEMATICO 44 IMPRESA FAMILIARE (ATTIVITA’ SPECIFICHE) PRESTATORI COMMITTENTI TUTTI NO PARENTI E AFFINI IMPRESA FAMILIARE ART. 230 BIS C.C. 45 IMPRESA FAMILIARE NEI CASI IN CUI, INVECE, L’IMPRESA FAMILIARE INTENDA AVVALERSI DEL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO SECONDO LE ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ PREVISTE DALLE RESTANTI LETTERE DEL COMMA 1, DELL’ART. 70, PUO’ UTILIZZARE I BUONI LAVORO ORDINARI CON IL REGIME CONTRIBUTIVO E ASSICURATIVO AGEVOLATO (GESTIONE SEPARATA) 46 IMPRESA FAMILIARE L’IMPRESA FAMILIARE PUO’ UTILIZZARE PER L’ACQUISTO DEI BUONI LAVORO A PROPRIA SCELTA SIA LA MODALITA’ CARTACEA SIA QUELLA TELEMATICA 47 IMPRESA FAMILIARE RESTANTI LETTERE COMMA 2 ART. 70 PRESTATORI COMMITTENTI TUTTI IMPRESA FAMILIARE 48 VALORE DEL BUONO FPLD (TELEMATICO) IL VALORE NOMINALE DI OGNI SINGOLO BUONO E’ COMPRENSIVO DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI (33%), DI QUELLA IN FAVORE DELL’INAIL (4%) E DI UNA QUOTA PARI AL 5% PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 49 VALORE DEL BUONO GESTIONE SEPARATA IN QUESTO CASO IL VALORE NOMINALE DI OGNI SINGOLO BUONO E’ COMPRENSIVO DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DELLA GESTIONE SEPARATA (13%), DI QUELLA IN FAVORE DELL’INAIL (7%) E DI UNA QUOTA PARI AL 5% PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 50 art. 70, comma 1, lettera h) DELLA CONSEGNA PORTA A PORTA E DELLA VENDITA AMBULANTE DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA 51 INTERPELLO N. 17 DEL 5 MARZO 2009 IL MINISTERO DEL LAVORO, CON INTERPELLO N. 17 DEL 5 MARZO 2009, HA CHIARITO CHE QUESTA TIPOLOGIA DI ATTIVIA’ INCLUDE LE SEGUENTI CATEGORIE: DISTRIBUTORI AMBULANTI DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA, ANCHE GRATUITA (c.d. free press); DIMOSTRATORI/PROMOTORI AMBULANTI, ANCHE PRESSO RIVENDITE O SPAZI COMMERCIALI IN GENERE, DI PRODOTTI O INIZIATIVE EDITORIALI COLLEGATE A STAMPA QUOTIDIANA O PERIODICA; DISTRIBUTORI AMBULANTI DI VOLANTINI PUBBLICITARI O FOGLI INFORMATIVI RELATIVI A PRODOTTI O INIZIATIVE EDITORIALI COLLEGATE ALLA STAMPA QUOTIDIANA O PERIODICA. 52 CONSEGNA PORTA A PORTA E VENDITA AMBULANTE DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA PRESTATORI COMMITTENTI PRIVATI TUTTI AZIENDE IMPRESA FAMILIARE 53 art. 70, comma 1, lettera h-bis) IN QUALSIASI SETTORE PRODUTTIVO, COMPRESI GLI ENTI LOCALI, DA PARTE DI PENSIONATI 54 PENSIONATI TUTTE LE ATTIVITA’ PRESTATORI COMMITTENTI PENSIONATI PRIVATI AZIENDE ENTI LOCALI IMPRESA FAMILIARE IMPRESA AGRICOLA 55 art. 70, comma 1, lettera h-ter) DI ATTIVITA’ SVOLTE NEI MANEGGI E NELLE SCUDERIE 56 ATTIVITA’ SVOLTE NEI MANEGGI E NELLE SCUDERIE PRESTATORI COMMITTENTI PRIVATI TUTTI AZIENDE IMPRESA FAMILIARE 57 IN VIA SPERIMENTALE PER L’ANNO 2010 IN VIA SPERIMENTALE, PER L’ANNO 2010, PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO SI INTENDONO ANCHE LE ATTIVITA’ LAVORATIVE DI NATURA OCCASIONALE RESE NELL’AMBITO DI QUALSIASI SETTORE PRODUTTIVO DA PARTE DI PRESTATORI DI LAVORO, TITOLARI DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE, CON ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE I BUONI LAVORO PRESSO IL DATORE DI LAVORO TITOLARE DEL CONTRATTO A TEMPO PARZIALE 58 LAVORATORI PART-TIME PRESTATORI COMMITTENTI LAVORATORI PART-TIME PRIVATI AZIENDE ENTI LOCALI IMPRESA FAMILIARE 59 art. 70, comma 1 bis IN QUALSIASI SETTORE PRODUTTIVO, IN VIA SPERIMENTALE PER GLI ANNI 2009 E 2010, COMPRESI GLI ENTI LOCALI E NEI LIMITI DI 3.000 EURO DA PARTE DI PERCETTORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL SALARIO O DI SOSTEGNO AL REDDITO (cassintegrati, lavoratori in mobilità, titolari di disoccupazione ordinaria e di disoccupazione speciale per l'edilizia) IN QUESTO CASO il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di 3.000 euro per anno solare (4.000 euro lordi). 60 Cassintegrati, lavoratori in mobilità, titolari di disoccupazione ordinaria e di disoccupazione speciale per l'edilizia PER TALI SOGGETTI L’INPS PROVVEDE ALLO STORNO DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL SALARIO O DEL SOSTEGNO AL REDDITO DAGLI ACCREDITI CONTRIBUTIVI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO 61 PERCETTORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL SALARIO O DI SOSTEGNO AL REDDITO PRESTATORI COMMITTENTI PERCETTORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL SALARIO O DI SOSTEGNO AL REDDITO PRIVATI AZIENDE ENTI LOCALI IMPRESA FAMILIARE 62 QUALSIASI SETTORE PRODUTTIVO GLI STUDENTI FINO A 25 ANNI I PENSIONATI I PERCETTORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE I LAVORATORI PART-TIME POSSONO ESSERE UTILIZZATI IN QUALSIASI SETTORE PRODUTTIVO 63 NELL’AMBITO DELLE TIPOLOGIE ART. 70 NELL’AMBITO DELLE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ INDICATE DALL’ART. 70, POSSONO EFFETTUARE PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO GLI INOCCUPATI, I TITOLARI DI DISOCCUPAZIONE A REQUISITI RIDOTTI O DISOCCUPAZIONE SPECIALE IN AGRICOLTURA, I LAVORTORI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI 64 NELL’AMBITO DELLE TIPOLOGIE ART. 70 I DIPENDENTI PUBBLICI POSSONO SVOLGERE PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO PREVIA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA (ART. 53 DEL D.LGS. N. 165/2001) SONO ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE I DIPENDENTI PART-TIME CON CONTRATTO INFERIORE AL 50% E TUTTE LE CATEGORIE DI DIPENDENTI PUBBLICI AI QUALI E’ CONSENTITO DA SPECIALI DISPOSIZIONI LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALI 65 PRESTATORI EXTRACOMUNITARI I PRESTATORI EXTRACOMUNITARI POSSONO SVOLGERE ATTIVITÀ DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO SE IN POSSESSO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO CHE CONSENTA LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA, COMPRESO QUELLO PER STUDIO, O - NEI PERIODI DI DISOCCUPAZIONE – SE IN POSSESSO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER “ATTESA OCCUPAZIONE" 66 PRESTATORI EXTRACOMUNITARI LE PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO NON CONSENTONO NÉ IL RILASCIO NÉ IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI 67 VERSAMENTI VOLONTARI LE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO, NON ESSENDO RICONDUCIBILI A CONTRATTI DI LAVORO IN QUANTO SVOLTE IN MODO SALTUARIO, SONO COMPATIBILI SIA CON I VERSAMENTI VOLONTARI CHE CON I VERSAMENTI CONTRIBUTIVI IN ALTRE GESTIONI 68 NO PRESTAZIONI A FAVORE DI TERZI IL RICORSO AI BUONI LAVORO È LIMITATO AL RAPPORTO DIRETTO TRA PRESTATORE E UTILIZZATORE FINALE, MENTRE È ESCLUSO CHE UN'IMPRESA, SIA ESSA UNA COOPERTIVA O UNA AGENZIA DEL LAVORO, POSSA RECLUTARE E RETRIBUIRE LAVORATORI PER SVOLGERE PRESTAZIONI A FAVORE DI TERZI, COME NEL CASO DELL'APPALTO O DELLA SOMMINISTRAZIONE 69 UN’IMPRESA DI PULIZIE, AD ESEMPIO, NON PUO’ INSTAURARE UN RAPPORTO CON UN LAVORATORE ACCESSORIO PER IMPIEGARLO PRESSO L’IMPRESA COMMITTENTE COME SE FOSSE UN NORMALE LAVORATORE SUBORDIANTO RETRIBUITO DALL’IMPRESA APPALTATRICE 70 I COMMITTENTI POSSONO ESSERE • FAMIGLIE • ENTI SENZA FINI DI LUCRO • SOGGETTI NON IMPRENDITORI • IMPRESE FAMILIARI • IMPRENDITORI AGRICOLI • IMPRENDITORI OPERANTI IN TUTTI I SETTORI • COMMITTENTI PUBBLICI (IN CASO DI PRESTAZIONI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI, FIERISTICHE O CARITATEVOLI E DI LAVORI DI EMERGENZA O DI SOLIDARIETÀ) • GLI ENTI LOCALI POSSONO IMPIEGARE I VOUCHER ANCHE PER LAVORI DI GIARDINAGGIO, PULIZIA E MANUTENZIONE EDIFICI, STRADE, PARCHI E MONUMENTI 71 COMMITTENTI PUBBLICI ART. 1, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 165/2001 “TUTTE LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IVI COMPRESI GLI ISTITUTI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E LE ISTITUZIONI EDUCATIVE, LE AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO, LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI, LE COMUNITÀ MONTANE E LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, LE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE, GLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI, LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA E LORO ASSOCIAZIONI, TUTTI GLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI, LE AMMINISTRAZIONI, LE AZIENDE E GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, L’ARAN E LE AGENZIE DI CUI AL D.LGS. N. 300/1999” 72 ENTI LOCALI DELL’ART. 2 DEL D.LGS. 267/2000 SI INTENDONO I COMUNI, LE PROVINCE, LE CITTÀ METROPOLITANE, LE COMUNITÀ MONTANE, LE COMUNITÀ ISOLANE E LE UNIONI DI COMUNI, NONCHÉ I CONSORZI CUI PARTECIPANO ENTI LOCALI 73 COMMITTENTI PUBBLICI ED ENTI LOCALI COMMA 2 BIS ART. 70 IL RICORSO A PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO DA PARTE DI UN COMMITTENTE PUBBLICO E DEGLI ENTI LOCALI È CONSENTITO NEL RISPETTO DEI VINCOLI PREVISTI DALLA VIGENTE DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE E OVE PREVISTO DAL PATTO DI STABILITÀ INTERNO 74 Tabella riepilogativa delle prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui al D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276 Ambito/settore di attività Lavori domestici (art. 70, comma 1, lett. a) Lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti (art. 70, comma 1, lett. b) Insegnamento privato supplementare (art. 70, comma 1, lett. c) Manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavori di emergenza o solidarietà (art. 70. comma 1, lett. d) Categorie di prestatori * Committenti Tutti Privati (Famiglie) Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95 Privati Aziende Enti locali Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95 Tutti Tutti Tutti Privati Privati Aziende Committenti pubblici** Regime Contributivo Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95 Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95 * il limite economico è di 5.000 € netti nell’anno per prestatore per singolo committente, corrispondenti a 6.660 € lordi per committente ** le P.A. possono ricorrere ai voucher solo per tali tipologie di attività,ivi compresi gli Enti locali 75 segue… Ambito/settore di attività Categorie di prestatori Committenti Regime Contributivo - giovani con meno di 25 anni, Qualunque tipologia in tutti i settori produttivi Attività agricole di carattere stagionale – es. vendemmia, raccolta delle olive, etc. (art. 70, comma 1, lett. f) Attività agricole di qualunque tipo (art. 70, comma 1, lett. f) regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o istituto scolastico di ogni ordine e grado, nei periodi di vacanza (1) e il sabato e domenica ; studenti universitari regolarmente iscritti in tutti i periodi dell’anno, anche per impiego in scuole e università (art. 70, comma 1 lett. e) - pensionati (art. 70, comma 1 lett. h bis) - soggetti percettori misure di sostegno al reddito (anno 2010) (art. 70, comma 1 bis) (2) - lavoratori in part time, (anno 2010) • Giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o istituto scolastico di ogni ordine e grado; • Pensionati; • Casalinghe Tutti Privati Aziende Enti locali Scuole Università Datori di lavoro agricoli Datori di lavoro agricoli di cui all’art. 34, comma 6 D.P.R. 633/72 (produttori agricoli aventi un volume di affari annuo non superiore a 7.000 euro) Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95 Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95 Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95 [1] Vacanze natalizie : periodo intercorrente dal 1° dicembre al 10 gennaio; vacanze pasquali dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo; vacanze estive dal 1° giugno al 30 settembre (Circ. Inps n. 104 del 1 dicembre 2008). … … (2) In caso di percettori di misure di sostegno al reddito, il limite economico è di 3.000 € complessivi per anno solare, corrispondenti a 4.000 € lordi 76 segue Ambito/settore di attività Prestazioni rese nell’ambito di tutti i settori produttivi per attività specifiche (art. 70, comma 1, lett. g) Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica (art. 70, comma 1, lett. h) Attività svolte nei maneggi e nelle scuderie (art 70, comma 1, lett. h ter) Categorie di prestatori Tutti Committenti Imprese familiari (art. 230 – bis c.c.) (limite di 10.000 € per anno fiscale)* Tutti Privati Aziende Tutti Privati Aziende Regime Contributivo - Regime contributivo ed assicurativo ordinario - Regime contributivo ed assicurativo agevolato per studenti con meno di 25 anni, pensionati , percettori di misure di sostegno al reddito, personale in part time, per i quali è prevista l’iscrizione a gestione separata Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95 Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95 * il limite economico corrisponde ad un importo lordo di 13.330 € 77 LIMITI ECONOMICI Per il lavoratore/prestatore PER IL LAVORATORE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA DI NATURA OCCASIONALE ACCESSORIA NON DEVE DARE LUOGO A COMPENSI SUPERIORI A 5.000 EURO NELL’ANNO DA PARTE DI CIASCUN SINGOLO COMMITTENTE Di conseguenza, il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro, corrispondenti a 4.995 euro netti per prestatore 78 LIMITI ECONOMICI PER I PERCETTORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL SALARIO O SOSTEGNO AL REDDITO (CASSINTEGRATI, LAVORATORI IN MOBILITÀ, TITOLARI DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA E DI DISCOCCUPAZIONE SPECIALE PER L'EDILIZIA), CHE HANNO ACCESSO AL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO IN VIA SPERIMENTALE PER GLI ANNI 2009-2010, IL LIMITE ECONOMICO DEI COMPENSI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI DI NATURA OCCASIONALE ACCESSORIA È DI 3.000 EURO PER ANNO SOLARE (DA INTENDERSI PER IL PRESTATORE COME NETTO, PARI A 4.000 EURO LORDI PER IL COMMITTENTE) 79 VANTAGGI Per il datore di lavoro Il datore di lavoro può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL, per eventuali incidenti sul lavoro, senza dover stipulare alcun tipo di contratto. Per il lavoratore Il lavoratore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. E’, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici. 80 LE ATTIVITA' DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO NON DANNO TITOLO A PRESTAZIONI DI MALATTIA, DI MATERNITA', DI DISOCCUPAZIONE NE' AD ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 81 VALORE DEL BUONO IL VALORE DEL BUONO RAPPRESENTA IL COMPENSO PER UNA CERTA QUANTITA' DI LAVORO IL DATORE DI LAVORO E IL LAVORATORE, DI COMUNE ACCORDO, ADOTTERANNO UN CRITERIO DI CORRISPONDENZA TRA PRESTAZIONE E RETRIBUZIONE ATTRAVERSO I BUONI, DI TIPO ORARIO, GIORNALIERO O A FORFAIT PER L'INTERA PRESTAZIONE ANCHE A SECONDA DELLE SITUAZIONI E CONSUETUDINI LOCALI 82 IL VOUCHER (BUONO) IL VALORE NOMINALE DI OGNI SINGOLO BUONO E' 10 EURO Il valore è così distribuito: 7,50 euro (75%) è il compenso netto del lavoratore; 1,30 euro (13%) è la quota previdenziale nella Gestione Separata; 0,70 euro (7%) è la quota assicurativa Inail; 0,50 euro (5%) è la quota destinata alla gestione del servizio. SONO DISPONIBILI ANCHE BUONI “MULTIPLI” DEL VALORE DI 50 EURO EQUIVALENTE A 5 BUONI NON SEPARABILI E DEL VALORE DI 20 EURO EQUIVALENTE A 2 BUONI NON SEPARABILI 83 BUONO LAVORO CARTACEO DA 10 EURO 84 REGISTRAZIONE COMMITTENTE PUO’ ESSERE EFFETTUATA ATTRAVERSO DIFFERENTI CANALI Tramite INTERNET www.inps.it nella sezione (se già con PIN) Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio Tramite Contact Center Inps/Inail 803.164 (numero gratuito) Presso le SEDI INPS Presso le Associazioni di categoria dei datori di lavoro agricolo, firmatarie del CCNL di settore 85 REGISTRAZIONE COMMITTENTE PIN IN CASO DI COMMITTENTE PERSONA GIURIDICA E’ NECESSARIO RICHIEDERE ALLA SEDE INPS DELLA PROPRIA PROVINCIA (TRAMITE IL MOD. SC53) L’ABBINAMENTO TRA IL C.F./P.IVA DEL COMMITTENTE ED IL C.F. DI UN DELEGATO PERSONA FISICA (MUNITO DI PIN), CHE OPERERA’ PER CONTO DEL COMMITTENTE 86 REGISTRAZIONE COMMITTENTE 87 ACCREDITO PRESTATORE PUO’ ESSERE EFFETTUATA ATTRAVERSO DIFFERENTI CANALI Tramite INTERNET www.inps.it nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio Tramite Contact Center Inps/Inail 803.164 (numero gratuito) Presso le SEDI INPS (obbligo per MINORI 16-18 ANNI) 88 LA INPS CARD AL MOMENTO DELL’ACCREDITO IL PRESTATORE PU0’ RICHIEDERE LA INPS CARD IL PRESTATORE QUINDI ATTIVA PRESSO POSTE ITALIANE LA INPS CARD SULLA QUALE E’ POSSIBILE ACCREDITARE GLI IMPORTI DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE (SOLO PROCEDURA TELEMATICA) 89 LA INPS CARD È UNA CARTA DESTINATA A RICEVERE GLI ACCREDITI PER LE PRESTAZIONI LAVORATIVE SVOLTE E VIENE SPEDITA A DOMICILIO A TUTTI I LAVORATORI CHE LA RICHIEDONO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE NELLE LISTE DI DISPONIBILITA' A SVOLGERE PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO (DEVE ESSERE ATTIVATA PRESSO GLI UFFICI POSTALI). È UNA CARTA DI PRELIEVO E PAGAMENTO UTILIZZABILE SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO 90 LA INPS CARD L’ACCREDITAMENTO DEL COMPENSO SULLA CARTA RICHIEDE LA SUA ATTIVAZIONE PRESSO QUALUNQUE UFFICIO POSTALE CON UN “CARICAMENTO” MINIMO DI 5 € 91 SE NON VIENE ATTIVATA LA INPS CARD IN ALTERNATIVA SE NON VIENE ATTIVATA LA INPS CARD E' POSSIBILE RISCUOTERE I COMPENSI DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO: CON BONIFICO DOMICILIATO RISCUOTIBILE PRESSO TUTTI GLI UFFICI POSTALI 92 ATTENZIONE AL MOMENTO DELL’ACCREDITO DEL PRESTATORE INSERIRE L’ESATTO RECAPITO DI RESIDENZA PER COMUNICARE UN INDIRIZZO DIVERSO RISPETTO A QUELLO REGISTRATO NELLA PROCEDURA IN ORIGINE E CONFERMATO DAL CONTACT CENTER, SI DEVE CHIEDERE ALLA SEDE INPS LA VARIAZIONE IN ARCHIVIO E L’AUTOMATICO INVIO DELLA COMUNICAZIONE CORRETTA A POSTE ITALIANE 93 ACQUISTO DEI BUONI L'ACQUISTO DEI BUONI LAVORO PUÒ AVVENIRE MEDIANTE DUE PROCEDURE: LA PROCEDURA TELEMATICA LA PROCEDURA CARTACEA (SEDI INPS E DAL 17 MAGGIO 2010 TABACCAI) 94 LA PROCEDURA TELEMATICA LA PROCEDURA TELEMATICA È ACCESSIBILE DAL SITO ISTITUZIONALE WWW.INPS.IT, NELLA SEZIONE SERVIZI ON-LINE/PER IL CITTADINO/LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO/ACCESSO AI SERVIZI OPPURE NELLA SEZIONE INFORMAZIONI/ PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO/ACCESSO AI SERVIZI ATTENZIONE: PER LE PRESTAZIONI OCCASIONALI ACCESSORIE RESE NELL'AMBITO DELL'IMPRESA FAMILIARE DI CUI ALL'ART. 70, COMMA 1, LETTERA G) DEL D.LGS. N. 276/03 - PER CUI SI UTILIZZANO I “BUONI A CONTRIBUZIONE ORDINARIA” - È PREVISTO ESCLUSIVAMENTE L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA CON VOUCHER TELEMATICO 95 LA PROCEDURA TELEMATICA ACCREDITAMENTO DEI PRESTATORI TRAMITE I CANALI DESCRITTI REGISTRAZIONE DEL COMMITTENTE TRAMITE I CANALI DESCRITTI 96 LA PROCEDURA TELEMATICA IL COMMITTENTE DEVE, MEDIANTE I CANALI PREDISPOSTI, INVIARE ALL’INPS LA RICHIESTA DEI “BUONI LAVORO VIRTUALI”, CHE DOVRÀ CONTENERE : L’ANAGRAFICA DI OGNI PRESTATORE ED IL RELATIVO CODICE FISCALE LA DATA DI INIZIO E DI FINE PRESUNTA DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA IL LUOGO DOVE SI SVOLGERÀ LA PRESTAZIONE IL NUMERO DI BUONI PRESUNTI PER OGNI PRESTATORE 97 LA PROCEDURA TELEMATICA CON LA COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLA RICHIESTA DEI BUONI IL COMMITTENTE ASSOLVE CONTESTUALMENTE AGLI OBBLIGHI DI: COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL’INAIL (CUI L’INPS RIVERSERÀ TEMPESTIVAMENTE L’INFORMAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ LAVORATIVA) INTESTAZIONE (PROVVISORIA) DEI BUONI LAVORO 98 LA PROCEDURA TELEMATICA IL VALORE COMPLESSIVO DEI BUONI EFFETTIVAMENTE UTILIZZATI DEVE ESSERE VERSATO DAI COMMITTENTI CON UNA DELLE SEGUENTI MODALITÀ: TRAMITE MODELLO F24 INDICANDO - NELLA SEZIONE INPS DEL MODELLO IL CODICE SEDE E IL CODICE FISCALE - LA CAUSALE LACC E IL PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA PRESTAZIONE (DISPONIBILITA’ DOPO 10 GIORNI LAVORATIVI); TRAMITE VERSAMENTO SUL C/C POSTALE 89778229 INTESTATO AD INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC (CHIEDERE LA REGISTRAZIONE DEL VERSAMENTO ALL’INPS); TRAMITE PAGAMENTO ON LINE ATTRAVERSO IL SITO WWW.INPS.IT NELLA SEZIONE SERVIZI ONLINE - PER IL CITTADINO - LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO TRAMITE ADDEBITO SU CC POSTA (BPOL) O SU POSTEPAY O CARTA DI CREDITO VISA-MASTERCARD. 99 LA PROCEDURA TELEMATICA IN CASO DI COMMITTENTE PERSONA GIURIDICA, NEL CAMPO “MATRICOLA INPS” DEL MOD. F24 VANNO RIPORTATI O IL CAP DEL COMMITTENE O IL CODICE DELLA SEDE INPS, DOPO AVER PREMESSO GLI 0 (ZERO) NECESSARI A COMPLETARE I 17 CARATTERI NUMERICI PREVISTI DAL CAMPO IN ALTERNATIVA, SI CONSIGLIA DI INSERIRE IL CODICE FISCALE O, SE NON DOVESSE ANDARE A BUON FINE, IL CODICE: 6 6666666 666 6 66 4 91 100 LA PROCEDURA TELEMATICA AL TERMINE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA, IL COMMITTENTE DEVE COMUNICARE ALL’INPS, (CONFERMANDO O VARIANDO I DATI GIA’ INVIATI), PER CIASCUN PRESTATORE, L’ENTITA’ DELLA PRESTAZIONE SVOLTA E L’EFFETTIVO UTILIZZO DEI BUONI LAVORO 101 PUNTI DI EMISSIONE PEA (TABACCCAI) 102 103 104 LA PROCEDURA CARTACEA (INPS) I COMMITTENTI INTERESSATI ALL’UTILIZZO DEL BUONO CARTACEO POSSONO RITIRARE I BUONI LAVORO E/O I CARNET PRESSO LE SEDI PROVINCIALI INPS, ESIBENDO LA RICEVUTA C/C POSTALE 89778229 INTESTATO AD INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC. 105 LA PROCEDURA CARTACEA PRIMA DELL’INIZIO DELLE ATTIVITÀ, I COMMITTENTI DEVONO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA VERSO L’INAIL (DNA), ATTRAVERSO: IL CONTACT CENTER INPS/INAIL (NUMERO GRATUITO 803.164) IL NUMERO DI FAX GRATUITO INAIL 800.657657 INDICANDO, OLTRE AI PROPRI DATI ANAGRAFICI E COD. FISCALE L’ANAGRAFICA DI OGNI PRESTATORE ED IL RELATIVO COD. FISCALE IL LUOGO DOVE SI SVOLGERÀ LA PRESTAZIONE LA DATE PRESUNTE DI INIZIO E DI FINE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA IN CASO DELLO SPOSTAMENTO DELLE SUDDETTE DATE, DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA, CON LE STESSE MODALITÀ, NUOVA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE ALL’INAIL 106 LA PROCEDURA CARTACEA IL COMMITTENTE DEVE INTESTARE I BUONI, INDICANDO SU CIASCUN DI ESSO, NEGLI APPOSITI SPAZI, IL PROPRIO CODICE FISCALE, IL CODICE FISCALE DEL PRESTATORE DESTINATARIO, LA DATA DELLA RELATIVA PRESTAZIONEE CONVALIDANDO IL BUONO CON LA PROPRIA FIRMA IL PRESTATORE PUÒ RISCUOTERE IL CORRISPETTIVO DEI BUONI RICEVUTI, APPOSITAMENTE FIRMATI, PRESENTANDOLI ALL’INCASSO PRESSO QUALSIASI UFFICIO POSTALE 107 PUNTI DI EMISSIONE PEA (TABACCAI) IL COMMITTENTE ACQUISTA PRESSO IL RIVENDITORE AUTORIZZATO I BUONI LAVORO A CUI LA PROCEDURA CENTRALIZZATA ATTRIBUISCE UN CODICE IDENTIFICATIVO PRIMA DELL’INIZIO DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO IL COMMITTENTE DEVE EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE DI INIZIO PRESTAZIONE ALL’INPS UTILIZZANDO I CANALI: CONTACT CENTER INPS-INAIL 803.164 SITO WWW.INPS.IT PRESSO UNA SEDE INPS 108 PUNTI DI EMISSIONE PEA (TABACCAI) PER L’ACQUISTO DEI BUONI LAVORO (INDIPENDENTEMENTE DAL LORO NUMERO) È PREVISTO IL VERSAMENTO DELLA COMMISSIONE DI 1 € AL RIVENDITORE AUTORIZZATO E’ POSSIBILE ACQUISTARE IN UNA SOLA OPERAZIONE FINO A 1.500 € DI BUONI LAVORO 109 PUNTI DI EMISSIONE PEA (TABACCAI) LA COMUNICAZIONE DI INIZIO PRESTAZIONE E’ NECESSARIA PER L’ATTIVAZIONE DEL BUONO LAVORO, CHE CONSENTE LA RISCOSSIONE DA PARTE DEL PRESTATORE ED IL CORRETTO ACCREDITO DEI CONTRIBUTI 110 PUNTI DI EMISSIONE PEA (TABACCAI) I BUONI LAVORO SONO RISCUOTIBILI PRESSO TUTTI I RIVENDITORI AUTORIZZATI DAL 2° GIORNO SUCCESSIVO ALLA FINE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE, PER UN IMPORTO MASSIMO DI 500 € PER OPERAZIONE DI RISCOSSIONE IL PRESTATORE SI PRESENTA CON LA PROPRIA TESSERA SANITARIA PER LA VERIFICA DEL CODICE FISCALE 111 PUNTI DI EMISSIONE PEA (TABACCCAI) NEL CASO IN CUI IL BUONO LAVORO NON SIA PAGABILE, COME ACCADE SE IL PRESTATORE NON RISULTA REGISTRATO, IL PRESTATORE DEVE RIVOLGERSI ALL’INPS PER LA REGISTRAZIONE (ACCREDITO) LA RISCOSSIONE DEL BUONO LAVORO E’ POSSIBILE ENTRO UN ANNO DAL GIORNO DELL’EMISSIONE 112 PUNTI DI EMISSIONE PEA (TABACCCAI) 113 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 230 bis Codice Civile D.P.R. n. 1525 del 7 ottobre 1963 Legge n. 30 del 14 febbraio 2003 – art. 4 Legge n. 30 del 14 febbraio 2003, art. 4 Legge n. 80 del 14 maggio 2005 Legge n. 96 del 20 febbraio 2006 Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 Decreto Ministero Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 marzo 2008 Artt.70-73 del D.lgs. 276/2003 modificati dalla Legge n. 133/2008 Art. 70 del D.Lgs. 276/03 modificato dalla L. 191/09 - Finanziaria 2010 Legge n. 133 del 6 agosto 2008 Legge n. 33 del 9 aprile 2009, art. 7, comma 12 Circolare Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2009 Interpello Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali n. 17 del 5 marzo 2009 Circolare Ministero Lavoro n. 25/II/6544 del 6 maggio 2009 Interpello Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali n. 37 del 15 maggio 2009 Interpello Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali n. 16 del 14 aprile 2010 114 CIRCOLARI E MESSAGGI DI RIFERIMENTO Circolare Circolare Circolare Circolare Circolare Circolare Circolare Circolare INPS INPS INPS INPS INPS INPS INPS INPS Messaggio Messaggio Messaggio Messaggio Messaggio Messaggio Messaggio n. n. n. n. n. n. n. n. INPS INPS INPS INPS INPS INPS INPS 81 del 31 luglio 2008 (vendemmie 2008) 94 del 27 ottobre 2008 (agricoltura) 104 del 1° dicembre 2008 (impresa familiare) 44 del 24 marzo 2009 (lavori domestici) 75 del 26 maggio 2009 (ammortizzatori sociali) 76 del 26 maggio 2009 (impresa familiare) 88 del 9 luglio 2009 (L. 33/2009 modifiche art. 70) 17 del 3 febbraio 2010 (L. 191/2009 modifiche art. 70) n. n. n. n. n. n. n. 17945 del 6 agosto 2008 17846 del 6 agosto 2008 19424 del 2 settembre 2008 020439 del 17 settembre 2008 009999 del 13 aprile 2010 012082 del 4 maggio 2010 013211 del 14 maggio 2010 115