PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente
INCONTRO FORMATIVO
Terre e rocce da scavo
Deliberazione della Giunta Provinciale n° 1227 del 22 maggio 2009
8 ottobre 2009
APPA – Settore Tecnico - U.O. Tutela del Suolo
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TEMI
 PREMESSA NORMATIVA
 I CONTENUTI DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE n° 1227
DEL 2009
PRESUPPOSTI PER L’UTILIZZO DELLE TERRE
MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE TERRE
REQUISITI DI QUALITA’ AMBIENTALE
DEPOSITO PROVVISORIO
 INDICAZIONI OPERATIVE
GLI ALLEGATI ALLA DELIBERA
 LE PRINCIPALI F.A.Q.
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PREMESSA NORMATIVA
•
d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Art. 8, comma 1, lettera f-bis)
Escludeva le terre e le rocce da scavo dall’ambito di applicazione della
normativa sui rifiuti ( purchè destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti,
rilevati e macinati, escludendo da questa deroga i materiali provenienti da siti inquinati e
da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle
norme vigenti).
•
la legge 21 dicembre 2001, n. 443 “legge obiettivo”
E’ intervenuta (1 rilievo CEE) precisando il citato art. 8 del d. lgs. n. 22/1997 “(...) nel
senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono,
perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, (…),
sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di
inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti).
Il rispetto dei limiti (…) è verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione dei
materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1,
colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471,
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PREMESSA NORMATIVA
•
TULP - Art. 63 bis, comma 2, lettera a)
«sono esclusi dal campo di applicazione di questa parte:
a) le terre e rocce da scavo, anche di galleria, destinate all’effettivo riutilizzo (…) con
esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche (…)».
•
legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Legge comunitaria 2003)
Intervenuta a seguito di una procedura d’infrazione da parte della Commissione
europea apportando una ulteriore serie di modifiche alla legge n. 443/2001 con
un appesantimento della struttura e comprensibilità del testo normativo.
Il risultato è rappresentato da una più penetrante attenzione a verificare che le terre e
rocce da scavo siano destinate ad un effettivo riutilizzo, conforme a un progetto
approvato in sede di valutazione dell’impatto ambientale, (…), ovvero previamente
sottoposto al parere dell’APPA.
•
deliberazione della Giunta provinciale 19 luglio 2004, n. 1616
E’ intervenuta in questo contesto normativo disciplinando la “gestione delle terre
e rocce da scavo” sul territorio provinciale in attuazione dell’art. 63-bis del TULP
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PREMESSA NORMATIVA
•
d.lgs. 16 aprile 2006 n°152 (Testo Unico ambientale) - Art. 186
ha recepito quanto precedentemente disciplinato in materia
1). Le terre e rocce da scavo, (…) destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti,
rilevati e macinati non costituiscono rifiuti (…)
3). Il rispetto dei limiti (…) può essere verificato, in alternativa agli accertamenti sul sito
di produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito, (…).
•
procedura d’infrazione comunitaria n. 2002/2077 (causa C-194/05)
riguarda la contrarietà al diritto comunitario dell’esclusione dall’ambito di
applicazione della normativa sui rifiuti di alcuni materiali, come terre e
rocce da scavo
La disciplina introdotta in materia di terre e rocce da scavo dall’art. 186 del decreto
legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 non ha posto fine al contenzioso comunitario, in
quanto riproduce sostanzialmente il contenuto delle disposizioni contestate dalla
Commissione europea ed oggetto del ricorso alla Corte di giustizia
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PREMESSA NORMATIVA
•
Art. 2, comma 23, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
Interviene modificando radicalmente l’art. 186 del d.lgs. 16 aprile 2006
n°152
“1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono
essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purchè: (…)
(…)
5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al
presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte
quarta del presente decreto
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Vecchio impianto normativo
Le terre e rocce da scavo non sono rifiuti purchè vi sia la certezzza
dell’utilizzo e non provengano da siti contaminati
Nuovo impianto normativo
Le terre e rocce da scavo sono rifiuti fatto salvo che non sia dimostrata la
certezza del loro utilizzo come sottoprodotto e non provengano da siti
contaminati
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SOTTOPRODOTTO
( Art. 183 comma 1), lettera p) del d.lgs. 152/2006.
le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi
dell’articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri,
requisiti e condizioni:
1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga
direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione
preventivamente individuato e definito;
3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che
il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali
qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per
l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni
preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui
al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5) abbiano un valore economico di mercato.
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PREMESSA NORMATIVA
•
A seguito delle modifiche alla disciplina delle terre e rocce da scavo
apportate dal decreto legislativo n. 4/2008, al fine di assicurare un’agevole
e corretta applicazione dell’art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, si è
provveduto, a livello provinciale, alla riformulazione delle precedenti linee
guida e di indicazioni operative per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo:
- deliberazione della Giunta provinciale 29 agosto 2008, n. 2173
Segna un distacco significativo dalla precedente impostazione concettuale,
ancorando la sottrazione delle terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti non in
via meramente giuridica o presuntiva, ma in quanto ricorrano concretamente i
requisiti e i presupposti dettagliatamente elencati nel comma 1 del nuovo art. 186,
ispirati – in coerenza con la giurisprudenza comunitaria – al principio di certezza
dell’utilizzo diretto delle terre e rocce da scavo, nel rispetto di elevate condizioni di
qualità ambientale.
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RELAZIONE FRA L’ART. 186 DEL D.LGS 152/2006 E LA DELIBERA G.P. N° 2173
Deliberazione della Giunta Provinciale n° 2173 del 29 agosto 2008
•
1) « (…) ai fini dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo si applicano, nel
territorio della provincia di Trento, le disposizioni stabilite dall’art. 186 del d.lgs.
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (…) ».
•
2) « di approvare – al fine di assicurare una corretta applicazione alle
disposizioni legislative statali (…) e delle norme provinciali (…) – le linee guida
e le indicazioni operative per l’utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di
scavo contenute nell’allegato alla presente deliberazione (…) »
ALLEGATO alla Deliberazione n° 2173 del 29 agosto 2008
1. Premessa
« Per l’utilizzo di terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali
sottoprodotti, si applica l’art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, (…) con le precisazioni ed i chiarimenti di seguito riportati. »
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RELAZIONE FRA L’ART. 186 DEL D.LGS 152/2006 E LA DELIBERA G.P. N° 2173
Deliberazione della Giunta provinciale
n. 2173 del 29 agosto 2008
Strumento operativo finalizzato ad assicurare
una corretta applicazione
dell’art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006 come
modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4
Non si applica più la deliberazione
della Giunta Provinciale
n. 1616 del 19 luglio 2004
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PREMESSA NORMATIVA
•
Con decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con legge 27
febbraio 2009, n. 13, è stato nuovamente modificato l’art. 186 del d.lgs.
152/2006 con l’introduzione degli artt. 7bis e 7 ter.
•
Con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185”, è stato modificato l’art. 185,
comma 1, del d.lgs 152/2006 introducendo il comma c-bis:
“c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso
dell'attivita' di costruzione, ove sia certo che il materiale sara' utilizzato a fini di costruzione
allo stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato»
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PREMESSA NORMATIVA
•
A livello provinciale dopo i primi mesi di applicazione delle linee guida di
cui alla delibera della Giunta provinciale n. 2173 del 29 agosto 2008, sono
stati condotti approfondimenti fra l’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente, le strutture provinciali interessate, le associazioni di
categoria e gli ordini e i collegi professionali interessati, per verificare
l’operatività del provvedimento.
•
A seguito del confronto a livello tecnico con i soggetti citati, anche a fronte
della segnalazione di talune difficoltà di applicazione e considerate le
modifiche normative intervenute a livello nazionale si è proposta alla
Giunta provinciale l’approvazione di nuove “linee guida e indicazioni
operative per l’utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo”.
-
deliberazione della Giunta provinciale 22 maggio 2009, n. 1227
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RELAZIONE FRA LA DELIBERA G.P. N° 2173 E LA DELIBERA G.P. N° 1227
Deliberazione della Giunta Provinciale n° 1227 del 22 maggio 2009
• 1) «di approvare (…) il nuovo testo delle “linee guida e indicazioni operative per
l’utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo”, (…), in sostituzione di
quello allegato alla propria deliberazione n. 2173 del 29 agosto 2008 ».
• 2) «di dare atto che le indicazioni derivanti dalle linee guida di cui al punto 1), in
quanto si pongano in continuità con le corrispondenti indicazioni recate dalla
propria deliberazione n. 2173 del 29 agosto 2008, trovano applicazione a
decorrere dal 16 settembre 2008»
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L’Appa pubblica sul sito:
http://www.appa.provincia.tn.it/suolo/
i quesiti che verranno posti con le relative risposte
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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