DIALETTICA PARLAMENTARE E GARANZIE DELL’OPPOSIZIONE Nozioni distinte: MINORANZE OPPOSIZIONE 2. Poteri procedurali delle minoranze a) la Costituzione • convocazione Camera in via straordinaria (art. 62 co. 2 Cost.) 1/3 dei componenti della Camera • rimessione all’Aula pdl in Commissione in sede legislativa (art. 72 co. 3 Cost.) 1/10 componenti Camera 1/5 componenti Commissione • presentazione mozione di sfiducia al Governo (art. 94 co. 5 Cost.) 1/10 componenti Camera • richiesta referendum costituzionale se quorum < 2/3 (art. 138 co. 2 Cost.) 1/5 componenti Camera b) il regolamento della Camera • • • • • • • • • convocazione straordinaria delle Commissioni (art. 30 co. 3) 1/5 componenti Commissione proposta di diversa assegnazione pdl alle Commissioni (art. 72 co. 1) proposta di 10 deputati opposizione alla seda legislativa (art. 92 co. 1) 1/10 componenti Camera rimessione all’Assemblea del pdl in sede legislativa (art. 92 co. 4) 1/10 componenti Camera; 1/5 componenti Commissione inizio esame pdl entro un mese dall’assegnazione (art. 76 co. 3) progetti di leggi fatti propri da un Gruppo parlamentare richiesta al Governo di fornire dati e informazioni sugli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l’efficacia delle disposizioni contenute nel testo legislativo (art. 79 co. 6) richiesta da parte di almeno 4 componenti della Commissione richiesta pareri al Comitato per la legislazione sui progetti di legge e sugli schemi di atti normativi del Governo (art. 16-bis e 96-ter) richiesta di 1/5 dei componenti della Commissione relatori di minoranza (art. 79 co. 12) segnalazione emendamenti da votare comunque (art. 79 co. 10 e 85-bis co. 1) 3. Istituti che configurano un vero e proprio STATUTO DELL’OPPOSIZIONE nel regolamento della Camera • programmazione dei lavori dell’Assemblea (art. 23 co. 6) Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza dei tre quarti per l’approvazione del programma, questo è predisposto dal Presidente della Camera inserendo nel programma stesso le proposte dei Gruppi parlamentari, nel rispetto della riserva di tempi e di argomenti di cui all’articolo 24, comma 3, secondo periodo (ossia inserendo nel programma le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell’Assemblea nel periodo considerato). • calendario dei lavori dell’Assemblea (art. 24 co. 3) Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza dei tre quarti, il calendario è predisposto dal Presidente della Camera inserendo nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell’Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell’ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. • - programma e calendario dei lavori della Commissione (art. 25 co. 1) Rinvio ai criteri stabiliti per il programma e il calendario dei lavori dell’Assemblea • contingentamento dei tempi (art. 24 co. 7 r.C. e art. 25 co. 3) Riserva di tempi per i gruppi di opposizione Nella ripartizione del tempo per gli interventi, per l’esame dei disegni di legge d’iniziativa del Governo la Conferenza dei presidenti di gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza. Per l’esame dei progetti di legge in sede legislativa e redigente si applica (tra l’altro) il comma 7 dell’articolo 24 (per l’esame dei disegni di legge d’iniziativa del Governo la Conferenza dei presidenti di gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza). • Comitato per la legislazione (art. 16-bis) Il Comitato per la legislazione è composto da dieci deputati scelti in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.