Corso di
auto-apprendimento
guidato
per Facilitatori
per il Rischio Biologico
Richiami sull’organizzazione
della Sicurezza in Azienda,
sul ruolo e sui compiti dei Soggetti,
alla luce del nuovo Decreto 81/08
Ireneo Melaragni
Notizie sull’ organizzazione
320
13
partecipanti
edizioni, divise per aree
(2 area critica, 2 chirurgica, 2 diagnostica, 3 medica, 4 territoriale)
5
giornate di sei ore (8,00–14,00) per ogni edizione
4
gruppi di lavoro all’ interno di ogni edizione
1
portavoce per ogni gruppo di lavoro
(certificare la presenza dei partecipanti, luogo e data di effettuazione… )
Notizie sull’ organizzazione
Prima giornata di ogni edizione:
“plenaria” di aggiornamento ed indirizzo
Seconda, terza e quarta giornata:
lavori in piccoli gruppi, in autoconvocazione
Quinta giornata di ogni edizione:
“plenaria” per la discussione dei lavori e conclusioni
Hanno partecipato all’ ideazione
ed alla realizzazione del Corso:
Servizio Prevenzione e Protezione
Risk Management
Medici Competenti
SAIO
SPTRS e AS
Obiettivi
1) Aggiornamento della conoscenza
circa l’organizzazione della Sicurezza
in Azienda
( aiutando i Preposti ed i Facilitatori a svolgere il proprio ruolo, con
particolare riferimento all’ attività di formazione ed al Rischio Biologico )
2) Definizione /evoluzione di procedure lavorative,
tramite lavori in piccoli gruppi
(all’ interno di ogni edizione ed in base all’ area di appartenenza: area critica,
diagnostica, chirurgica, medica e territoriale)
STRUTTURE / IMPIANTI
ATTREZZATURE
MATERIALI
SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE
DISPOSITIVI DI
DEL LAVORO
PROTEZIONE
ESPERIENZA /
PROFESSIONALITA’ / MOTIVAZIONE
FORMAZIONE / INFORMAZIONE / ADDESTRAMENTO
BASSO LIVELLO DI CONFLITTUALITA’ E DI STRESS
SINTALITA’ ( senso di appartenenza )
MELARAGNI
Fenomeno di tipo multifunzionale, di natura:
1) strutturale
2) tecnologica
3) organizzativa
4) psicologica
5) sociale
6) etc.
Parte dallo stato reale
Tende allo stato ottimale
MELARAGNI
Ricordiamo i
“ Soggetti attivi ”
della Prevenzione
(D.Lgs.81/2008 - art. 2 - Definizioni)
IL DATORE
DI LAVORO
- Titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
- Colui che ha i poteri decisionali e di spesa
(Es. AUSL = Dir. Generale / o Dirigente che abbia non solo autonomia
funzionale, ma anche di spesa)
(D.Lgs. 81/2008 – art. 2 - Definizioni)
IL DIRIGENTE
Attua le direttive del Datore di Lavoro,
organizzando l’ attività lavorativa e
vigilando su di essa
(nell’ ambito dell’ incarico conferitogli)
Es.: Direttore Sanitario P.O., Dirigente U.O., Dir. Distretto, etc.
IL DIRIGENTE
E’ anche il destinatario di alcuni obblighi riguardanti la sicurezza.
Congiuntamente al D. di L. deve, tra l’ altro :
Art. 18 – lettera i)
Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di
un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
Art. 18 – lettera l)
Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e
addestramento di cui agli artt.
36 - 37 ( 278 - R. Biol.)
Art. 36 – comma 2 - OBBLIGHI
DI INFORMAZIONE
Il D. di L. (all’ interno della propria U.O. il Dirigente … )
provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
1) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’ attività svolta,
le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
2) sui pericoli connessi all’ uso delle sostanze e dei preparati
pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste
dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica
3) sulle misure e le attività di protezione adottate
Art. 37- comma 4 - OBBLIGHI
DI FORMAZIONE
La formazione e (ove previsto) l’addestramento devono avvenire in occasione:
1) della costituzione del rapporto di lavoro
2) del trasferimento o cambiamento di mansioni
3) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o
di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi
(“periodicamente ripetuta” in base all’ evoluzione dei rischi o all’ insorgenza di nuovi rischi
Art. 37 – comma 5:
L’ addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro
Art. 278 - comma 1 - Esposizione ad agenti biologici
OBBLIGHI DI FORMAZIONE DEL D. di L.
Il D. di L. fornisce informazioni ed istruzioni, in particolare su:
a)
Rischi dovuti agli agenti biologici utilizzati
b)
Le precauzioni da prendere per evitare l’ esposizione
c) Le misure igieniche da osservare
d)
La funzione degli indumenti di lavoro e protettivi, e dei
dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego
e) Le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici
del gruppo 4)
f) Il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da
adottare per ridurne al minimo le conseguenze
Art. 278
- commi 2,3,4 - Esposizione ad agenti biologici
OBBLIGHI DI FORMAZIONE DEL D. di L.
Comma 2: Il D. di L. assicura ai lavoratori una formazione
adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1)
Comma 3: L’ informazione e la formazione …sono fornite prima
che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute
con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta
si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla
natura e sul grado dei rischi
Comma 4: nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile
cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di
infortunio od incidente
(D.Lgs. 81/2008 – art. 2 - Definizioni)
IL PREPOSTO
Sovrintende all’ attività lavorativa
e
garantisce l’ attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa
Di norma sono i Coordinatori Sanitari, Tecnici, Amministrativi, etc.
Nello specifico, collabora con il Dirigente nelle attività
di informazione, formazione e addestramento
IL PREPOSTO
Tra l’ altro deve:
Art. 19 – comma 1, lettera b):
Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico
Art. 19 – comma 1, lettera d:)
Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio
di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
IL FACILITATORE
AFFIANCA IL PREPOSTO
nelle attività di prevenzione e protezione
che riguardano i rischi
per i quali hanno ricevuto
apposita formazione
Compiti del Facilitatore
- Partecipazione diretta alle attività di informazione, formazione
e addestramento all’ interno della U.O. di appartenenza
- Collaborazione con S.P.P. e M.C. per la valutazione dei rischi e
l’ individuazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione
- Controllo periodico sull’ applicazione corretta delle procedure
inerenti il R. Biologico, ed eventuali interventi per promuovere
azioni correttive
- Partecipazione agli interventi del S.P.P. nel corso di indagini, a
seguito di infortuni da rischio biologico
IL LAVORATORE !
(D.Lgs. 81/2008–art. 2 - Definizioni)
IL LAVORATORE
Persona che …
svolge un’ attività lavorativa
nell’ ambito dell’organizzazione
di un datore di lavoro
(pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al fine di apprendere
un mestiere, un’ arte o una professione)
(D.Lgs. 81/2008–art. 2)
IL LAVORATORE
Ad es., nella nostra Azienda è anche:
- l’allievo
- il volontario
- il soggetto beneficiario di tirocini formativi
- il partecipante a corsi di formazione professionale
(nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature, videoterminali,
agenti chimici, fisici, biologici …)
Organismi della prevenzione
(D.Lgs. 81/2008 – art. 2 – Definizioni )
IL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Insieme di persone, sistemi e mezzi
(esterni o interni all’ Azienda)
finalizzati all’ attività di prevenzione e protezione
dai rischi professionali
per i lavoratori
Organismi della prevenzione
(D.Lgs. 81/2008–art. 2 - Definizioni)
IL MEDICO COMPETENTE
Collabora con il Datore di Lavoro
ai fini della valutazione dei rischi
ed è nominato dallo stesso
per effettuare la
sorveglianza sanitaria
I RAPPRESENTANTI
DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA
Persone elette o designate
per rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza
durante il lavoro
Organismi della prevenzione
(D.Lgs. 81/2008–art. 2 - Definizioni)
La gestione
della sicurezza
nella AUSL
di Viterbo
Il Documento Generale
di sicurezza e salute
IL DOCUMENTO GENERALE
di sicurezza e salute sul lavoro
Strumento dinamico, periodicamente aggiornato,
che contiene tra l’ altro:
•
•
•
•
•
•
•
La valutazione dei rischi lavorativi
La documentazione di sicurezza
I rapporti con l’Organo di Vigilanza
Le politiche adottate per la sicurezza e la salute sul lavoro
L’ organigramma aziendale
La definizione di compiti e responsabilità
I vari organismi aziendali per la sicurezza
(SPP – M.C.- RLS …)
•
L’informazione e la formazione in materia di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
Nel ringraziarvi per la partecipazione,
ricordiamo che sul sito aziendale AUSL
Area rischi aziendali
S.P.P.
è presente molta documentazione riguardante i vari rischi
presenti in Azienda, nonché le relative misure di
prevenzione e protezione adottate
Ireneo Melaragni
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Ireneo Melaragni