Come far fronte ad una tutela
insoddisfacente?
Nel 1992 è stato costituito il Giurì del Design per iniziativa
congiunta di ADI (Associazione per il Disegno Industriale)
e Confindustria.
E’ composto da giuristi,designers e da imprenditori
(nominati dall’ADI e da Confindustria),oltre che da esperti
di problemi di mercato e della materia relativa alla tutela
del consumatore.
L’obiettivo del Giurì del Design è quello di tutelare e
valorizzare le creazioni del disegno industriale,ricercando
per esso un livello di protezione sufficientemente elevato
da evitare usurpazioni.
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Per realizzare ciò, è stata predisposta una procedura
improntata su canoni di economicità,snellezza e
rapidità,ed incentrata su regole di correttezza condivise
da progettisti,produttori e consumatori delle creazioni di
disegno industriale.
Obiettivo e funzione del Giurì
del design
Obiettivo: offrire una forma evoluta di protezione del
disegno industriale, colmando, come si è detto, le lacune
dell’ordinamento nazionale;
Funzione: assicurare che le creazioni di disegno
industriale vengano realizzate con prestazioni proprie,
senza imitazioni o comportamenti sleali. Vengono,
pertanto, sanzionate con le suddette finalità, ancorché
non censurabili secondo le norme di altri ordinamenti.
Tutto ciò al fine di garantire il corretto sviluppo della
logica concorrenziale nel settore del design industriale.
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Procedura di fronte al Giurì
L’attivazione della procedura di fronte al Giurì avviene
per il tramite di istanza, proponibile tanto dal
progettista, quanto dal produttore, quanto dal
consumatore, a fronte di un interesse attuale,anche di
natura morale, e con facoltà di intervento adesivo di
parti terze.
I membri del Giurì, più che una valutazione di liceità
strettamente giuridica, sono chiamati ad effettuare un
giudizio fattuale e a svolgere una approfondita
valutazione tecnica in merito ai percorsi ideativi dei
soggetti in causa.
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Il Codice di Autodisciplina del
Design
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•
Il Giurì del Design non si pronuncia sulla base di norme
civilistiche,ma unicamente sulla base del Codice di
Autodisciplina del Design ed applicando lo stesso,
formula le proprie autonome determinazioni.
•
Compito del Giurì è in definitiva quello di effettuare una
valutazione circa la conformità di determinate
fattispecie allo speciale ordinamento previsto dal Codice
di Autodisciplina del Design.
•
Il Codice di Autodisciplina si prefigge di realizzare una
tutela specifica a favore di chi opera nel settore del
design contro comportamenti imitativi e di concorrenza
sleale.
•
Tale tutela anche se autonoma va ad aggiungersi,
senza evidentemente escluderla, a quella degli organi di
giurisdizione ordinaria.
Il codice di Autodisciplina del
Design
• Il Codice di Autodisciplina può inoltre essere visto
nell’ordinamento statuale come specificazione di principi
e regole di correttezza professionale direttamente
riconducibili alla clausola dell’art. 2598 n. 3 c.c., secondo
cui:
“compie atti di concorrenza sleale chiunque si vale
direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non
conforme ai principi della correttezza professionale
idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.
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Risultati dell’attività del Giurì
del Design
Uno dei fondamentali risultati è quello di aver spostato
l’attenzione dai problemi di tutela della forma,di per sé
considerata,a quelli della tutela dell’attività di design
intesa in senso ampio => ciò che si vuole tutelare è il
capitale umano , e cioè lo sforzo nascente dalla
collaborazione tra designers e imprenditori.
Dal Codice di Autodisciplina emerge che il design riguarda
non solo l’apparenza visuale del prodotto, ma la
decorazione, la forma e la funzione. Come si apprende da
una determinazione del Giurì del 1998, “esso riguarda la
complessità del progetto, la combinazione delle proprietà
tecniche, estetiche e comunicazionali del prodotto
stesso”.
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=>Si tratta di un’osservazione che consente di mettere in
rilievo lo scarto che corre tra tutela statuale del design e
tutela garantita dall’organo autodisciplinare.
Risultati dell’attività del Giurì
del Design
Lo scarto tra tutela statuale e tutela garantita dall’organo
autodisciplinare è ancora più evidente se si considera
l’art. 5 del Codice di Autodisciplina che “prevede che
deve essere evitata l’imitazione nonché lo sfruttamento
sistematico delle forme, delle linee, dei colori e
comunque degli elementi significativi degli oggetti di
disegno industriale altrui. Il principio va applicato con
particolare rigore allorché comportamenti imitativi
possano trarre in inganno il consumatore sulla
provenienza dei prodotti”.
=> E’chiaro come oggetto della tutela sia l’attività di
innovazione e ricerca posta in essere dal mondo
imprenditoriale e dai designers rispetto a condotte sleali
di concorrenti che,attraverso l’imitazione dei
prodotti,mirano ad appropriarsi del lavoro altrui.
Codice di Autodisciplina
comportamenti sleali
del
Design:
• Art. 4: Sono considerati sleali, e devono essere evitati,
l’imitazione o lo sfruttamento abusivo o senza causa del
risultato del lavoro altrui. In particolare è considerata
sleale la ripresa di un’altrui prestazione, senza apporto
originale o innovativo, con sfruttamento del risultato del
lavoro altrui.
• Art. 5: Deve essere evitata l’imitazione nonché lo
sfruttamento sistematico delle forme, delle linee, dei
colori e comunque degli elementi significativi degli
oggetti di disegno industriale altrui. Il principio va
applicato con particolare rigore allorché i comportamenti
imitativi possano trarre in inganno il consumatore sulla
provenienza dei prodotti.
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Codice di Autodisciplina del Design:
comportamenti sleali
Gli articoli sopra menzionati indicano a quale livello
debba svolgersi la concorrenza nel campo del design,
introducendo così dei limiti al generale principio di libera
concorrenza e imponendo un livello concorrenziale che
non degeneri nella semplice riproduzione del lavoro
altrui senza alcun apporto creativo; si sanziona infatti la
mera riproduzione o lo sfruttamento de lavoro altrui e
non il fatto che un’opera possa fungere da
“ispirazione”per la creazione di un’altra opera .
Lo scopo,dunque,è quello di promuovere una
“moralizzazione” del settore, il cui fine è rappresentato
da un corretto sviluppo della logica concorrenziale.
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Codice di Autodisciplina del Design:
comportamenti sleali
In particolare, con riferimento all’art. 5 del Codice di
Autodisciplina il Giurì ha affermato che l’imitazione è da
considerare inaccettabile quando è particolarmente
spinta nei confronti di un prodotto che viene apprezzato
con carattere di particolare novità dalla clientela.
Ha sostenuto inoltre che, anche qualora il
comportamento vietato venga posto in essere in modo
inconsapevole, ciò non toglie tuttavia che il prodotto
realizzato in tal modo debba considerarsi inaccettabile.
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Codice di Autodisciplina del Design:
comportamenti sleali
Sempre con riferimento all’art. 5 del Codice di
Autodisciplina, laddove sancisce che deve essere evitata
l’imitazione degli elementi significativi degli oggetti di
disegno industriale altrui, il Giurì ha precisato che,
indipendentemente da qualsiasi valutazione estetica e/o
tecnica-funzionale, sono considerati sleali/scorrette le
condotte dirette a riprendere in maniera ingiustificata gli
elementi “significativi”, per usare un’espressione
civilistica “caratterizzanti” o per usare l’espressione del
legislatore europeo “individualizzanti”.
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Il Giurì del Design e le sue determinazioni
Il settore è risultato essere “affollato”, pertanto pochi
elementi di differenziazione possono essere sufficienti a
caratterizzare progetti diversi.
Tuttavia, sussiste l’evidente volontà di riprodurre
l’aspetto formale della linea della ricorrente da parte dei
prodotti della resistente:
“La serie di prodotti della resistente non suscita
un’impressione differente su un eventuale
consumatore,pur essendo differente il progetto originale
da cui nascono le diverse linee di prodotti. La resistente
ha ripreso significativamente le forme e gli elementi
caratterizzanti dei prodotti della ricorrente,anche se non
in modo identico e anche se limitatamente agli aspetti
estetici più evidenti.
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Si riscontra la violazione degli artt 4 e 5 del Codice di
Autodisciplina”.
Il Giurì del Design e le sue determinazioni
Il Giurì del Design non ritiene ai sensi degli artt. 4 e 5
del Codice di Autodisciplina che vi sia stata imitazione o
ripresa pedissequa del risultato del lavoro della
ricorrente.
“Tuttavia riscontra una forte ispirazione da parte della
resistente al concetto innovativo dei forni della ricorrente
e di conseguenza invita la resistente ad ulteriori
interventi di differenziazione per distinguere i propri
modelli di forni da quelli dell’istante”.
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Il Giurì del Design e le sue determinazioni
Il Giurì del Design non ritiene che il prodotto del
resistente costituisca imitazione o sfruttamento abusivo
o senza causa del prodotto del ricorrente.
“ Il modello del ricorrente non costituisce opera di
design originale in quanto recupera linguaggi e codici
dello stile retrò in voga in anni passati e questa ripresa
di concetti noti, sfruttati anche dalla resistente,
potrebbero dar vita ad atto di concorrenza sleale la cui
competenza spetta al Giudice Ordinario”.
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Il Giurì del Design e le sue determinazioni
Il Giurì ritiene che se la semplice ripresa ingiustificata di
una forma, di una linea, di un colore può essere
giudicata scorretta, a maggior ragione, l’imitazione di
una forma che rivesta un’ulteriore funzione distintiva,
caratterizzante o individualizzante va considerata
scorretta. In primo luogo perché lede il diritto del
designer a non essere confuso con dei concorrenti. In
secondo luogo perché tale condotta è potenzialmente
idonea a trarre in inganno il consumatore sulla
provenienza del prodotto di design.
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Il Giurì del Design e le sue determinazioni
Il Giurì ha precisato più volte che il concetto di
PROVENIENZA del prodotto deve essere inteso in senso
lato, serve cioè ad identificare la fonte produttiva intesa
a sua volta come affidamento qualitativo e delle
caratteristiche attese.
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Il Giurì del Design e le sue determinazioni
Il Giurì in alcune determinazioni ha sostenuto che quando
un prodotto riprende la concezione, la struttura e l’effetto
visivo di un altro, non si può non ravvisare un caso di
imitazione e di ripresa di altrui prestazione, anche se i
due modelli differiscono per la qualità dei materiali
utilizzati.
E dato che l’effetto visivo è il medesimo, il
comportamento imitativo è idoneo a trarre in inganno il
consumatore sulla provenienza del prodotto.
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Il disegno industriale
La progettazione di prodotti industriali, la loro
realizzazione, il controllo del loro ciclo di vita
fino alla loro dismissione, rappresentano
momenti di sintesi e di decisioni complesse che
investono una molteplicità di nuove
competenze tecniche, nuove forme di
espressione artistica, nuovi mestieri e nuovi
contenuti sociali ed etici.
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Il disegno industriale
L’analisi del prodotto industriale consente di
comprendere il nostro tempo, di riflettere sul
rapporto che l’artefatto stabilisce con un
mercato senza confini territoriali, con
l’omologazione della cultura nel cosiddetto
villaggio globale.
Ormai la figura del progettista del prodotto
industriale si esprime in molte declinazioni: il
designer non cura semplicemente l’estetica di
un prodotto, ma profili tematici sempre più
articolati e specialistici.
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Il disegno industriale
Si sono ormai diversificati ambiti come:
- Il product design: si intende la progettazione e
produzione del prodotto industriale in sé
considerato;
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- Il component design: si intende l’attività di
progettazione di uno specifico componente del
prodotto industriale. Tale attività comporta una
valutazione circa il materiale da utilizzare, il
costo, il peso, circa l’affidabilità del
componente nel tempo, circa la durata in
termini di usura, la sua funzionalità nel
contesto in cui verrà impiegato, la sua praticità
ed efficienza,nonché il suo aspetto esteriore.
Il disegno industriale
- Il fashion design: si intende l’attività di
progettazione di abbigliamento ed accessori.
- Il lighting design: si intende l’attività di
progettazione di fonti di luce artificiali e di
sistemi di luce per fini domestici o urbanistici.
E’ un settore in continua evoluzione grazie alle
tante novità tecnologiche.
- Il design strategico: si intende il progetto
dell’innovazione di processo e di prodotto.
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Il disegno industriale
- Il managment design: si intende l’
individuazione delle strategie necessarie per
realizzare un prodotto di design e per poi
commercializzarlo. Vengono curati tutti gli
aspetti: dallo sviluppo dell’idea fino alla
realizzazione e poi appunto alla
commercializzazione del prodotto.
- L’ecodesign: si intende il controllo e la gestione
della ecoefficienza del prodotto.
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Il disegno industriale
Occorre menzionare anche il design e la
progettazione di eventi culturali, la
progettazione degli spazi museali e di prodotti
per i musei, la progettazione di prodotti e
sistemi di prodotto per aree di particolare
pregio, come i centri storici o le aree
archeologiche.
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Il disegno industriale
Va ricordato anche il design della
comunicazione visiva, multimediale e
interattiva, ovvero la progettazione, con
appropriatezza di linguaggi, di strumenti e
tecnologie per la grafica di prodotti editoriali,
per packaging e prodotti di immagine
coordinata, per le immagini di sintesi e
animazione, per l’uso di reti informatiche.
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Il disegno industriale e il designer
Il designer opera, dunque, nei settori in cui si
esprimono i più alti livelli d’innovazione
tecnologica, in cui si impostano le strategie per
produzioni destinati a scenari di prospettiva,
elaborando oggetti tecnici, oggetti d’uso non
ancora in produzione, prefigurando nuove e
inimmaginabili prestazioni dell’artefatto, nuovi
materiali e insospettabili applicazioni degli
stessi.
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Nuovi scenari del design
Il design, nelle sue diverse forme e
sfaccettature, influenza il costume, determina
nuovi comportamenti nei sistemi di relazione
fra le persone, incide sul portato materico della
società contemporanea: nell’innovazione dei
prodotti e dei processi produttivi e nella loro
progettazione.
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Nuovi scenari del design
In questo quadro la stessa nozione di design,
non tanto in termini semantici, quanto nella
realtà del fare progetto si ridefinisce come
un’attività consapevole in grado di formalizzare
oggetti e/o servizi e nuovi prodotti per vecchi e
nuovi bisogni.
Dunque il design deve intendersi come
progettualità applicata a beni di largo
consumo, pensato per tutti i settori produttivi e
imprenditoriali.
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Nuovi scenari del design
Pensiamo al design di artefatti che mettono a
sistema relazioni immateriali attraverso prodotti
materiali, come la SMART CARD, oggetto
minimo nella forma e massimo nei contenuti.
Una carta plastificata sulla quale sono inseriti
piccoli processori capaci di elaborare e
contenere dati.
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Oltre a funzionare come carta di credito, le
carte magnetiche sono utilizzate come schede
telefoniche, come chiavi per aprire porte di
sicurezza, come mezzi di accesso ai programmi
della TV digitale.
Nuovi scenari del design
E allora è interessante riflettere sul fatto che
proprio la smart card rappresenta uno dei più
importanti fattori di trasformazione nei nostri
comportamenti.
Pensiamo, per esempio,alle carte per i concorsi
dei supermercati o dei distributori di benzina
che registrano i punti accumulati per ogni
spesa; oppure alle tessere identificative, come
quelle utilizzate per i negozi di alcuni stilisti,
che raccolgono informazioni sul singolo cliente
per andare incontro ai suoi gusti adattando il
più possibile l’offerta.
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La smart card diventa quindi anche uno
strumento che può essere utilizzato nella
costruzione stessa delle strategie aziendali.
Nuovi scenari del design
Oggi il design utilizza nuovi metodi e
strumentazioni informatiche che consentono di
interfacciarsi con i processi produttivi
attraverso relazioni sempre più strette, che
determinano vere e proprie mutazioni nella
pratica e nei fondamenti della progettazione:
oggi, ad esempio, è possibile passare
direttamente dalla fase di progettazione a
quella di produzione attraverso macchine a
controllo numerico.
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Nuovi scenari del design
Attraverso queste macchine a controllo
numerico, la sequenza integrata progetto –
produzione consente di ottenere artefatti di
serie, ma consente anche la diversificazione dei
prodotti. Il progettista, infatti, sulla base di
linguaggi codificati, può impartire ordini,
entrando nella rete e interagendo direttamente
con la produzione, e determinando così le
specifiche per la personalizzazione degli
oggetti.
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Il design e il designer oggi
Il design oggi è essenziale nelle strategie di
marketing: diviene risorsa in grado di
trasformare i dati dell’osservazione sociale in
rappresentazione sintetica e, attraverso la
creatività, diviene risorsa in grado di proporre
qualcosa che non c’è per rispondere ad
esigenze nuove.
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Il design e il designer oggi
Il designer diventa, invece, una figura
complessa le cui competenze di volta in volta si
confrontano con un’organizzazione produttiva e
commerciale le cui condizioni di riferimento
sono la macchina, l’informazione e
l’automazione, ovvero tecnologie in continua
evoluzione che richiedono un costante e
approfondito aggiornamento.
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Il design e il designer oggi
In conclusione, il design, interpretato nel
tradizionale compito di dare forma ai prodotti,
rinnova il suo statuto disciplinare
ricomprendendo nella sua sfera di riferimento
tutta la complessità della progettazione
industriale.
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La tutela del disegno
industriale
Perché il design sia tutelabile ai sensi del c.p.i.
occorre che sia “nuovo” e che “abbia carattere
individuale”:
• L’art. 32 c.p.i. dispone che “un disegno o
modello è nuovo se nessun disegno o modello
identico è stato divulgato anteriormente alla
data di presentazione della domanda di
registrazione”;
• L’art. 33 c.p.i. dispone,invece, che “un disegno
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o modello ha carattere individuale se
l’impressione generale che suscita
nell’utilizzatore informato differisce
dall’impressione generale suscitata in tale
utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che
sia stato divulgato prima della data di
presentazione della domanda di registrazione”.
La tutela del disegno
industriale
Sono previste 2 forme di tutela:
• La prima,una tutela senza necessità di registrazione per
tre anni;
• La seconda è una tutela che si ottiene con la
registrazione e che dura cinque anni a decorrere dalla
data di presentazione della domanda. Il titolare può
ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di
cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla
data di presentazione della domanda di registrazione.
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La tutela del disegno
industriale
Per la tutelabilità,invece, ai sensi del diritto
d’autore occorre la sussistenza del requisito del
“carattere creativo”, nonché quello del “valore
artistico” .
Nonostante siano stati fatti passi avanti rispetto
alla normativa previgente (per l’accesso del
design alla brevettabilità e alla tutela del diritto
d’autore veniva,infatti,richiesta la sussistenza
dei requisiti “dello speciale ornamento”e della
“scindibilità”), ancora oggi vi è l’impressione di
una lettura spesso insoddisfacente del
problema della tutela del design.
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La tutela del disegno
industriale
Ciò dipende dall’equivoco di far coincidere la tutela
del design con la tutela della forma del prodotto
industriale;ma il design è un progetto globale ed
oltre alla forma rilevano molti elementi quali i
materiali, le modalità di costruzione, di utilizzo, di
riciclo, i colori, il costo etc.
Si parla, infatti, di prodotto nuovo anche solo per il
cambiamento di uno di questi elementi.
Il design, prima ancora che forma del prodotto, è
attività: di progettazione, di ideazione, di evoluzione
tecnica di un prodotto industriale.
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Il ruolo del designer,pertanto,non è limitato ad un
intervento sui soli profili di aspetto
dell’oggetto,venendo invece in gioco tutti i plurimi
fattori propri della progettazione industriale.
La tutela del disegno
industriale
L’attività di design tanto nella fase di ideazione quanto
di realizzazione implica sforzi economici consistenti,a
partire già dal momento della ricerca e della
sperimentazione. Investimenti rispetto ai quali si pone
una necessità di tutela che intervenga ancor prima della
fase finale della commercializzazione del prodotto sul
mercato.
Nell’ottica della realizzazione di un mercato che sia
efficiente e concorrenziale al tempo stesso, a dover
essere protetto allora è soprattutto lo sforzo produttivo
e creativo dell’impresa e del designer, a fronte di
appropriazioni da parte dei concorrenti.
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Necessità di una tutela più efficace contro
l’appropriazione del lavoro altrui
Il concorrente che si appropria di un lavoro altrui, si
procura un ingiustificato arricchimento da cui consegue
anche un danno in capo al consumatore.
Ciò perché pure l’impresa “virtuosa” verrà
disincentivata ad innovare, e spinta piuttosto ad
appiattire la propria attività su prodotti consolidati e a
basso costo ideativo, riducendo la propria attività
concorrenziale sul solo fattore prezzo, e non più sulla
qualità del prodotto.
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Legislazione statale
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•
Gli strumenti legislativi dettati in materia di
disegno industriale forniscono risposte del tutto
insoddisfacenti;
•
Insoddisfacenti sono del resto anche i
tempi della giustizia statale rispetto all’esigenza
di rapida definizione che caratterizza, in modo
particolare, le controversie in materia di diritto
industriale e diritto d’autore.
La tutela penale del design
In particolare è diffuso l’atteggiamento di diffidenza nei
confronti della tutela penale del design.
Si dimentica,evidentemente che,rispetto alla normativa
civilistica,con il ricorso alla tutela penale si possono
ottenere risultati importanti.
L’art. 517 c.p. riguarda la vendita di prodotti industriali
con segni mendaci: “Chiunque pone in vendita o mette
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altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti
industriali,con nomi,marchi,o segni distintivi nazionali o
esteri,atti a indurre in inganno il compratore
sull’origine,provenienza o qualità dell’opera o del
prodotto,è punito,se il fatto non è preveduto come reato
da altra disposizione di legge,con la reclusione fino a un
anno o con la multa fino a ventimila euro”.
La tutela penale del design
Appare legittimamente ipotizzabile un’interpretazione
estensiva della norma che consenta di introdurre
nell’oggetto materiale del reato le opere del disegno
industriale in generale.
L’imitazione dell’oggetto di design,della forma di esso,si
accompagna peraltro sempre all’apposizione sulla copia
di nomi,marchi,segni distintivi diversi da quelli del
prodotto originale e quindi ingannevoli,ed alla mancata
indicazione dell’autore,ovvero all’indicazione di un autore
diverso da quello vero.
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Poter invocare l’art.517 c.p. a tutela del design appare
oggi ancora più allettante proprio alla luce di quelle
tendenze normative che hanno condotto ad un
inasprimento della pena pecuniaria prevista dall’art.517
c.p.:la l.80/2005 ha infatti portato la pena della multa da
lire 2 milioni a euro 20 mila.
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