ASPETTI FISCALI E CONTABILI
DELLA RICERCA INDUSTRIALE A
CONTRATTO
ATTUALITA’, PROSPETTIVE E
PROPOSTE
ASSORICERCA ROMA – 14 LUGLIO 2006
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I costi di Ricerca & Sviluppo
La definizione del principio contabile 24 (1)
• In ragione della loro finalità, i costi di Ricerca &
Sviluppo si distinguono in:
– costi per la ricerca di base;
– costi per la ricerca applicata o finalizzata ad uno
specifico prodotto o processo produttivo;
– costi per lo sviluppo.
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I costi di Ricerca & Sviluppo
La definizione del principio contabile 24 (2)
• La ricerca di base può essere definita come
quell’assieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche
che non hanno una finalità definita con precisione, ma
che è da considerarsi di utilità generica all’impresa.
• Produce costi di periodo, e quindi addebitati al conto
economico dell’esercizio in cui sono sostenuti, poiché
rientra nella ricorrente operatività dell’impresa quale
supporto ordinario alla attività imprenditoriale della
stessa.
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I costi di Ricerca & Sviluppo
La definizione del principio contabile 24 (3)
• La ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo
produttivo consiste, invece, nell’assieme di studi, esperimenti, indagini e
ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di
realizzare uno specifico progetto.
• Genera costi di ricerca e sviluppo che attengono a specifici progetti, e che
possono essere dunque capitalizzati, a condizione che:
– Siano relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito;
– Siano riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile,
per il quale l’impresa possieda o possa disporre delle necessarie risorse;
– Siano ricuperabili tramite i ricavi che nel futuro si svilupperanno
dall’applicazione del progetto stesso.
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I costi di Ricerca & Sviluppo
La definizione del principio contabile 24 (4)
• Lo sviluppo è l’applicazione dei risultati della ricerca o
di altre conoscenze possedute o acquisite in un progetto
o programma per la produzione di materiali, strumenti,
prodotti processi, sistemi o servizi nuovi o
sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della
produzione commerciale o dell’utilizzazione.
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Deducibilità delle spese relative a studi e
ricerche (art. 108 T.U.I.R. 2006)
• Le spese relative a studi e ricerche sono
deducibili nell’esercizio in cui sono state
sostenute , ovvero in quote costanti
nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre
il quarto. Le quote di ammortamento dei beni
acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono
calcolate sul costo degli stessi diminuito
dell’importo già dedotto.
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Rilevazione del credito di imposta
(Art. 88 comma 3 T.U.I.R.)
• I contributi riconosciuti nella forma del credito
di imposta si considerano incassati nel momento
e nella misura in cui il credito è effettivamente
utilizzato per la compensazione delle imposte.
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Crediti di imposta non imponibili ai fini delle
imposte dirette (art. 13 T.U.I.R. 2006)
• Il credito di imposta per assunzione di personale
con dottorato di ricerca o specializzazione postlaurea da parte di PMI, imprese artigiane ecc., o
per contratti di ricerca commissionati dalle stesse
imprese ad università ed EPR, non costituiscono
reddito imponibile e possono essere utilizzati
per pagare IRPEF, IRES ed IVA.
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Detassazione investimenti in R&D
(Art. 1 D.L. 269/2003)
• E’ possibile dedurre dal reddito di impresa il 10% dei costi di
ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali
(principio contabile 24), aumentato del 30% dell’eccedenza di tali
costi rispetto alla media del triennio precedente (questa
deduzione spetta nel limite massimo del 20% della media dei
redditi dei 3 esercizi precedenti, esclusi quelli in perdita).
• Gli investimenti devono risultare da apposito prospetto
sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante e devono essere
certificati dal presidente del collegio sindacale o da un
professionista abilitato.
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Deduzione per il rientro dei “cervelli”
(Articolo 3 del D.L. 269/2003)
•
I redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento
dell'attività di ricerca sono esclusi dalla formazione del valore della produzione netta ai
fini Irap e sono imponibili per il 10 per cento ai fini delle imposte dirette.
•
L'agevolazione spetta a condizione che per i ricercatori ricorrano le seguenti
condizioni:
– siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
– siano stati stabilmente residenti all'estero;
– abbiano svolto documentata attività di ricerca per almeno due anni consecutivi
presso università o centri di ricerca pubblici o privati;
– a partire dalla data di entrata in vigore della norma o entro i cinque anni
successivi, decidano di voler svolgere la propria attività lavorativa in Italia e,
conseguentemente, rientrino in Italia e diventino ivi fiscalmente residenti.
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Tassazione IRAP dei contributi (articolo 5 comma 3
della finanziaria 2003)
• Sono imponibili ai fini IRAP tutti i contributi
per i quali non è prevista, dalle leggi istitutive
degli stessi o da leggi speciali, una specifica
esclusione dal calcolo dell’imposta.
• Fanno eccezione a tale principio i soli contributi
correlati a componenti negativi non ammessi in
deduzione, che risultano, comunque, sempre
non imponibili.
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Deduzione dalla base imponibile IRAP per il
personale addetto alla ricerca (Finanziaria 2005) (1)
•
I soggetti di cui all’art.3, co.1, lett. a) b) c) d) ed e) del D.lgs. n.446/1997 possono dedurre i
costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base, applicata e di sviluppo a
condizione che sussista
1. un’apposita attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto
alla ricerca rilasciata nella forma richiamata dall’art.13 della L.140/1995 ovvero
certificazione sottoscritta da uno seguenti soggetti:
•
il presidente del collegio sindacale;
•
un revisore dei conti o un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti,
dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del
lavoro, in mancanza del collegio sindacale;
•
il responsabile del centro di assistenza fiscale (CAF).
2. una perizia giurata di un professionista competente in materia, attestante la
congruità e la inerenza delle spese.
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Deduzione dalla base imponibile IRAP per il
personale addetto alla ricerca (Finanziaria 2005) (2)
• Con propria risoluzione 57/E del 04 Maggio 2006,
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
– la deducibilità spetta in relazione a tutti i costi sostenuti per
tutto il personale addetto alla ricerca, sia di base che
applicata, anche operante in regime di collaborazione, e
comunque a prescindere dalla circostanza che il lavoratore
operi sulla base di un particolare contratto di lavoro;
– la deduzione per il personale addetto alla ricerca e allo
sviluppo spetta anche per le prestazioni rese dagli
amministratori, nella misura in cui le stesse siano riferite alle
competenze espletate dagli stessi nell’ambito della R&D;
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Deduzione dalla base imponibile IRAP per il
personale addetto alla ricerca (Finanziaria 2005) (3)
• Con propria risoluzione 82/E del 16 Giugno 2006, l’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che:
– il riconoscimento dell’agevolazione non è subordinato alla circostanza che il
risultato dell’attività di ricerca venga utilizzato direttamente dall’impresa per fini
produttivi: la deduzione è consentita anche se la ricerca stessa costituisce proprio
l’oggetto dell’attività tipica dell’impresa;
– la deduzione non è riconosciuta per il personale che - ancorché utilizzato da
un’impresa che svolge esclusivamente attività di ricerca – sia effettivamente
impiegato in mansioni relative a differenti funzioni aziendali (quali, ad esempio,
amministrazione, finanza, logistica…);
– per i lavoratori che operano sia nell’ambito dell’attività di ricerca che in altri settori
aziendali, infine, la deduzione potrà essere operata solo in relazione alle spese che,
sulla base di oggettivi criteri di ripartizione, risultino riferibili alle competenze
espletate da tali lavoratori nell’ambito della R&D.
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Deducibilità dei fondi destinati alla ricerca dal
reddito di impresa (Finanziaria 2006)
• I soggetti IRES possono portare in deduzione gli importi erogati
per favorire la ricerca, a favore di università, fondazioni
universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, fondazioni
regolarmente riconosciute, enti di ricerca vigilati.
• Le somme erogate per tali finalità sono esenti da tasse e imposte
indirette diverse dall’IVA e da diritti dovuti a qualunque titolo.
• Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione fatti ai sensi della
presente disposizione sono ridotti del 90%.
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Novità fiscali introdotte dal DL 223/2006
(c.d. “manovra Prodi”) – MARCHI E BREVETTI
• Viene prevista la deducibilità nella misura del 50%
annuo, rispetto al precedente 33%, del costo dei
brevetti e dei diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno. Il periodo di ammortamento di tali beni
immateriali passa, quindi, da tre a due esercizi.
• Le quote di ammortamento dei marchi, invece,
potranno essere dedotte in 18 esercizi, anziché in 10. Si
uniforma, così, il regime dell’ammortamento dei marchi
a quello previsto per l’avviamento.
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Novità fiscali introdotte dal DL 223/2006
(c.d. “manovra Prodi”) – SPESE DI RICERCA
• Diventa possibile la deduzione extracontabile (in
sede di dichiarazione dei redditi) delle spese per
studi e ricerche.
• Pertanto, se le spese in questione sono
capitalizzate ed ammortizzate in bilancio, può
essere dedotta in dichiarazione la differenza tra
la quota di ammortamento stanziata in bilancio e
l’intero importo della spesa sostenuta
nell’esercizio.
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Prospettive
•
La ridefinizione del modello di finanziamento della ricerca pubblica, e delle
modalità di incentivazione della ricerca industriale, dovranno passare attraverso:
– la defiscalizzazione degli oneri;
– l’ampliamento del numero di giovani ricercatori, cui destinare con finanziamenti
e prestiti finalizzati;
– il nuovo credito di imposta per imprese che investono in ricerca applicata
nell’alta tecnologia, in modo differenziato tra Nord e Sud del paese;
– adeguate forme di deducibilità fiscale delle spese di ricerca, per le nuove
proposte di cultura tecnologica integrata con le potenzialità di uno sviluppo
“globale”;
– l’incentivazione agli investimenti in ICT delle imprese, previa garanzia di
affidabili meccanismi di verifica.
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Proposte per il futuro
• maggiorazione IVA a debito;
• superamento della previsione di perizia giurata ai
fini IRAP per i laboratori riconosciuti;
• maggiore chiarezza, con previsione normativa
inequivocabile, della esclusione dalla base
imponibile IRAP dei contributi ottenuti nella
forma del credito d’imposta.
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