FORME DI FINANZIAMENTO TRADIZIONALI E INNOVATIVE Il quadro normativo di riferimento Avv. Romeo Battigaglia Roma 23 Settembre 2005 SVILUPPO LAZIO L’utilizzo degli strumenti derivati da parte degli Enti Locali 2 Art. 41 della Legge n. 448/2001 Sentenza della Corte Costituzionale n. 376 del 30/12/2003 D.M. 389/2003 Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/05/2004 La norma quadro in materia di finanza degli Enti Locali (Art. 41 Legge 448/2001) Le finalità Gli strumenti - Riduzione del costo dell’indebitamento - Monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica 3 La norma quadro in materia di finanza degli Enti Locali (Art. 41 Legge 448/2001) Le finalità Gli strumenti - Coordinamento dell’accesso al mercato dei capitali - Regolamentazione in materia di ammortamento del debito - Regolamentazione in materia di utilizzo dei derivati 4 Il D.M. 389/2003: coordinamento dell’accesso ai mercati (Art. 1) - Comunicazione trimestrale al Ministero dell’economia e delle finanze dei dati relativi alle operazioni di finanziamento, alle cartolarizzazioni e alle operazioni in derivati concluse 5 - Facoltà del Ministero di “coordinamento” dell’accesso al mercato (differimento dell’operazione) in caso di operazioni di finanziamento o cartolarizzazione di valore superiore a 100 milioni di Euro Il D.M. 389/2003 : la regolamentazione in materia di ammortamento del debito (Art. 2) Swap di Ammortamento 6 - Consentito in alternativa al contratto di gestione di un fondo per l’ammortamento del debito (sinking fund) in caso di emissioni obbligazionarie con rimborso del capitale in un’unica soluzione a scadenza Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi 7 Funzione di protezione (hedging) “copertura dal rischio di fluttuazione del valore di un bene o di una grandezza economica” Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi 8 ► Currency swap (swap su tasso di cambio) obbligatorio in caso di operazioni di indebitamento effettuate in valute diverse dall’euro Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi 9 ► Interest rate swap (swap su tasso di interesse) contratto tra due soggetti che assumono l’impegno di scambiarsi regolarmente flussi di interessi, collegati ai principali parametri del mercato finanziario Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi 10 ► Forward rate agreement contratto mediante il quale l’Ente acquirente concorda il tasso d’interesse che dovrà pagare su un capitale stabilito a partire da una determinata data futura Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi 11 ► Opzione CAP contratto attraverso il quale l’Ente acquirente si garantisce da eventuali aumenti del tasso d’interesse da corrispondere oltre una determinata soglia Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi 12 ► Opzione COLLAR contratto con cui l’Ente acquirente si garantisce che il tasso di interesse da corrispondere sarà compreso all’interno di un minimo e di un massimo prestabiliti Il D.M. 389/2003: le “altre operazioni derivate” di liability management (Art. 3, lett. f) Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi 13 ►“Combinazioni” degli strumenti derivati sopra descritti che consentano il passaggio da tasso fisso a variabile (o viceversa) al raggiungimento di una determinata soglia o scadenza ►Altre operazioni finalizzate alla ristrutturazione del debito Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi 14 - Correlazione con la passività sottostante lo strumento derivato deve essere utilizzato in relazione ad una passività “effettivamente dovuta” e deve avere una scadenza uguale (o inferiore) a quella della medesima passività (divieto di stipulare “derivati su derivati”) Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi 15 - Corrispondenza con i flussi della passività sottostante e divieto di un profilo crescente dei valori attuali dei flussi di pagamento le operazioni in derivati finalizzate alla ristrutturazione del debito devono essere strutturate in modo tale da non concentrare/traslare gli oneri di pagamento a carico dell’Ente in prossimità della scadenza Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi 16 - Indicizzazione ai soli tassi di interesse a breve termine dell’Area Euro è espressamente vietato l’utilizzo di leve o moltiplicatori dei parametri finanziari Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) Finalità - Rating adeguato Tipologie di operazioni consentite le istituzioni finanziarie controparti devono essere dotate di un rating minimo pari a BBB/Baa/BBB (risoluzione obbligatoria del contratto in caso di discesa al di sotto di tale soglia) Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi 17 Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi 18 - Limite del 25% delle operazioni stipulate con un unica controparte (qualora il valore complessivo ecceda i 100 milioni di Euro) Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi 19 Delibera CONSOB n. 11522/98 (“Regolamento Intermediari”) In ragione della “rischiosità” delle operazioni in derivati è prevista l’applicazione della disciplina contenuta negli articoli da 25 a 31 del Regolamento Intermediari Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi 20 Tali disposizioni stabiliscono il contenuto minimo dei contratti, nonché peculiari obblighi di comportamento e di informativa (incluso l’obbligo di consegnare il “Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”) Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi 21 Qualora l’Ente sia in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari derivati (“operatore qualificato”), non trovano applicazione le predette disposizioni (Art. 31 Regolamento Intermediari) Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in materia di strumenti derivati (Art. 3) Finalità Tipologie di operazioni consentite Categorie residuali Condizioni Obblighi informativi 22 La competenza e l’esperienza dell’Ente: - possono essere “autocertificate” tramite dichiarazione scritta del legale rappresentante (solo per gli Enti di maggiori dimensioni e “a gestione finanziaria evoluta”) - sono presunte se il medesimo Ente ha effettuato in precedenza emissioni di titoli quotati Contatti Avv. 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