FORME DI
FINANZIAMENTO
TRADIZIONALI E
INNOVATIVE Il quadro normativo
di riferimento
Avv. Romeo Battigaglia
Roma
23 Settembre 2005
SVILUPPO LAZIO
L’utilizzo degli strumenti derivati da parte
degli Enti Locali
2
Art. 41 della
Legge n. 448/2001
Sentenza
della Corte
Costituzionale n.
376 del 30/12/2003
D.M. 389/2003
Circolare
del Ministero
dell’Economia e
delle Finanze
del 27/05/2004
La norma quadro in materia di finanza degli
Enti Locali (Art. 41 Legge 448/2001)
 Le finalità
 Gli strumenti
- Riduzione del costo
dell’indebitamento
- Monitoraggio degli
andamenti di finanza
pubblica
3
La norma quadro in materia di finanza degli
Enti Locali (Art. 41 Legge 448/2001)
 Le finalità
 Gli strumenti
- Coordinamento
dell’accesso al mercato
dei capitali
- Regolamentazione in
materia di
ammortamento del
debito
- Regolamentazione in
materia di utilizzo dei
derivati
4
Il D.M. 389/2003: coordinamento dell’accesso
ai mercati (Art. 1)
- Comunicazione
trimestrale al Ministero
dell’economia e delle
finanze dei dati relativi
alle operazioni di
finanziamento, alle
cartolarizzazioni e alle
operazioni in derivati
concluse
5
- Facoltà del Ministero di
“coordinamento”
dell’accesso al mercato
(differimento
dell’operazione) in caso
di operazioni di
finanziamento o
cartolarizzazione di
valore superiore a 100
milioni di Euro
Il D.M. 389/2003 : la regolamentazione in
materia di ammortamento del debito (Art. 2)
Swap di Ammortamento
6
- Consentito in
alternativa al contratto di
gestione di un fondo per
l’ammortamento del
debito (sinking fund) in
caso di emissioni
obbligazionarie con
rimborso del capitale in
un’unica soluzione a
scadenza
Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in
materia di strumenti derivati (Art. 3)
 Finalità
 Tipologie di operazioni
consentite
 Categorie residuali
 Condizioni
 Obblighi informativi
7
Funzione di protezione
(hedging)
“copertura dal rischio di
fluttuazione del valore di
un bene o di una
grandezza economica”
Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in
materia di strumenti derivati (Art. 3)
 Finalità
 Tipologie di operazioni
consentite
 Categorie residuali
 Condizioni
 Obblighi informativi
8
► Currency swap (swap
su tasso di cambio)
obbligatorio in caso di
operazioni di
indebitamento effettuate
in valute diverse
dall’euro
Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in
materia di strumenti derivati (Art. 3)
 Finalità
 Tipologie di operazioni
consentite
 Categorie residuali
 Condizioni
 Obblighi informativi
9
► Interest rate swap
(swap su tasso di
interesse)
contratto tra due
soggetti che assumono
l’impegno di scambiarsi
regolarmente flussi di
interessi, collegati ai
principali parametri del
mercato finanziario
Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in
materia di strumenti derivati (Art. 3)
 Finalità
 Tipologie di operazioni
consentite
 Categorie residuali
 Condizioni
 Obblighi informativi
10
► Forward rate
agreement
contratto mediante il
quale l’Ente acquirente
concorda il tasso
d’interesse che dovrà
pagare su un capitale
stabilito a partire da una
determinata data futura
Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in
materia di strumenti derivati (Art. 3)
 Finalità
 Tipologie di operazioni
consentite
 Categorie residuali
 Condizioni
 Obblighi informativi
11
► Opzione CAP
contratto attraverso il
quale l’Ente acquirente
si garantisce da
eventuali aumenti del
tasso d’interesse da
corrispondere oltre una
determinata soglia
Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in
materia di strumenti derivati (Art. 3)
 Finalità
 Tipologie di operazioni
consentite
 Categorie residuali
 Condizioni
 Obblighi informativi
12
► Opzione COLLAR
contratto con cui l’Ente
acquirente si garantisce
che il tasso di interesse
da corrispondere sarà
compreso all’interno di
un minimo e di un
massimo prestabiliti
Il D.M. 389/2003: le “altre operazioni derivate”
di liability management (Art. 3, lett. f)
 Finalità
 Tipologie di operazioni
consentite
 Categorie residuali
 Condizioni
 Obblighi informativi
13
►“Combinazioni” degli
strumenti derivati sopra
descritti che consentano il
passaggio da tasso fisso a
variabile (o viceversa) al
raggiungimento di una
determinata soglia o
scadenza
►Altre operazioni
finalizzate alla
ristrutturazione del debito
Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in
materia di strumenti derivati (Art. 3)
 Finalità
 Tipologie di operazioni
consentite
 Categorie residuali
 Condizioni
 Obblighi informativi
14
- Correlazione con la
passività sottostante
lo strumento derivato deve
essere utilizzato in relazione
ad una passività
“effettivamente dovuta” e
deve avere una scadenza
uguale (o inferiore) a quella
della medesima passività
(divieto di stipulare “derivati
su derivati”)
Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in
materia di strumenti derivati (Art. 3)
 Finalità
 Tipologie di operazioni
consentite
 Categorie residuali
 Condizioni
 Obblighi informativi
15
- Corrispondenza con i flussi
della passività sottostante e
divieto di un profilo crescente
dei valori attuali dei flussi di
pagamento
le operazioni in derivati
finalizzate alla ristrutturazione
del debito devono essere
strutturate in modo tale da non
concentrare/traslare gli oneri
di pagamento a carico
dell’Ente in prossimità della
scadenza
Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in
materia di strumenti derivati (Art. 3)
 Finalità
 Tipologie di operazioni
consentite
 Categorie residuali
 Condizioni
 Obblighi informativi
16
- Indicizzazione ai soli tassi
di interesse a breve
termine dell’Area Euro
è espressamente vietato
l’utilizzo di leve o
moltiplicatori dei parametri
finanziari
Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in
materia di strumenti derivati (Art. 3)
 Finalità
- Rating adeguato
 Tipologie di operazioni
consentite
le istituzioni finanziarie
controparti devono essere
dotate di un rating minimo
pari a BBB/Baa/BBB
(risoluzione obbligatoria del
contratto in caso di discesa
al di sotto di tale soglia)
 Categorie residuali
 Condizioni
 Obblighi informativi
17
Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in
materia di strumenti derivati (Art. 3)
 Finalità
 Tipologie di operazioni
consentite
 Categorie residuali
 Condizioni
 Obblighi informativi
18
- Limite del 25% delle
operazioni stipulate con un
unica controparte
(qualora il valore
complessivo ecceda i 100
milioni di Euro)
Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in
materia di strumenti derivati (Art. 3)
 Finalità
 Tipologie di operazioni
consentite
 Categorie residuali
 Condizioni
 Obblighi informativi
19
Delibera CONSOB n.
11522/98 (“Regolamento
Intermediari”)
In ragione della “rischiosità”
delle operazioni in derivati
è prevista l’applicazione
della disciplina contenuta
negli articoli da 25 a 31 del
Regolamento Intermediari
Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in
materia di strumenti derivati (Art. 3)
 Finalità
 Tipologie di operazioni
consentite
 Categorie residuali
 Condizioni
 Obblighi informativi
20
Tali disposizioni
stabiliscono il contenuto
minimo dei contratti,
nonché peculiari obblighi di
comportamento e di
informativa (incluso
l’obbligo di consegnare il
“Documento sui rischi
generali degli investimenti
in strumenti finanziari”)
Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in
materia di strumenti derivati (Art. 3)
 Finalità
 Tipologie di operazioni
consentite
 Categorie residuali
 Condizioni
 Obblighi informativi
21
Qualora l’Ente sia in
possesso di una specifica
competenza ed esperienza in
materia di operazioni in
strumenti finanziari derivati
(“operatore qualificato”), non
trovano applicazione le
predette disposizioni (Art. 31
Regolamento Intermediari)
Il D.M. 389/2003: la regolamentazione in
materia di strumenti derivati (Art. 3)
 Finalità
 Tipologie di operazioni
consentite
 Categorie residuali
 Condizioni
 Obblighi informativi
22
La competenza e l’esperienza
dell’Ente:
- possono essere
“autocertificate” tramite
dichiarazione scritta del legale
rappresentante (solo per gli Enti
di maggiori dimensioni e “a
gestione finanziaria evoluta”)
- sono presunte se il medesimo
Ente ha effettuato in precedenza
emissioni di titoli quotati
Contatti
Avv. Romeo Battigaglia
Simmons & Simmons
[email protected]
Tel. 06 80. 955.1
Fax 06 80. 955.955
23
Scarica

Financial Services An Italian Overview