ARTICOLO 4 LEGGE 266 Assicurazioni degli aderenti ad organizzazioni di volontariato. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Seminario Formativo “La progettazione Sociale” Novembre 2006 La polizza Infortuni • La polizza infortuni copre gli eventi dovuti a casa fortuita, violenta ed esterna che provocano lesioni corporali oggettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. • Con la polizza infortuni, è possibile almeno limitare le conseguenze patrimoniali anche gravi che gli infortuni stessi possono comportare. Seminario Formativo “La progettazione Sociale” Novembre 2006 La Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi La polizza di Responsabilità Civile verso Terzi tiene indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi (art.2043 del Codice Civile: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno) Seminario Formativo “La progettazione Sociale” Novembre 2006 Art.7 Legge 266 Convenzioni Lo Stato, le Regioni, le Prov.autonome, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’art.6 della legge 266 e che dimostrino attitudine e capacità operativa. La copertura assicurativa di cui all’art.4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima. Seminario Formativo “La progettazione Sociale” Novembre 2006 La polizza fideiussoria La Fideiussione è il negozio giuridico tramite il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce un’obbligazione altrui obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio. Art.1936 del Codice Civile E’ fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza Seminario Formativo “La progettazione Sociale” Novembre 2006 Infortuni • Il capitale caso Morte e caso Invalidità Permanente può essere unitario o differenziato, nel secondo caso il capitale I.P. è superiore a quello per il caso Morte. • Generalmente sul Capitale caso Invalidità Permanente è prevista una franchigia del 5% • Per il caso Malattia la garanzia assicurativa prevista è la Diaria da ricovero da infortunio e malattia che prevede un rimborso giornaliero con un limite di indennizzo di 180 giorni. Seminario Formativo “La progettazione Sociale” Novembre 2006 Responsabilità Civile • La polizza di R.Civile copre i rischi di r.c. derivanti dall’esercizio delle attività istituzionali dell’associazione (prestazioni di servizi a carattere professionale e/o assistenziale, proprietà e conduzione di fabbricati e impianti, attrezzature etc) con estensione alla responsabilità personale dei volontari. • La garanzia opera per i danni materiali(morte, lesioni personali e danni a cose) con esclusione delle perdite patrimoniali. • E’ previsto un massimale unico. Seminario Formativo “La progettazione Sociale” Novembre 2006 Infortuni / R.C.T • Per i volontari assicurati si fa riferimento al registro degli aderenti, che ogni singola organizzazione è obbligata a tenere a norma dell’art.3 della Legge n.266 dell’11/08/1991. Seminario Formativo “La progettazione Sociale” Novembre 2006 La polizza fideiussoria • L’art.12, comma 1, lettera d), della legge n.266 dell’11/08/1991 prevede la possibilità per l’Osservatorio Nazionale per il Volontariato di approvare progetti sperimentali elaborati e proposti da organizzazioni di volontariato, in collaborazione con Enti pubblici territoriali. • Il finanziamento ai progetti ammessi viene erogato previa presentazione del progetto esecutivo corredato da apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia dell’anticipo richiesto. Seminario Formativo “La progettazione Sociale” Novembre 2006 La polizza fideiussoria La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa devono contenere: • la clausola della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Art.1944, secondo comma, del codice civile. in questo caso il fideiussore provvede in proprio al saldo del debito acceso e successivamente si rivale nei confronti del debitore. • La previsione che, nel caso in cui l’Amministrazione rilevi a carico delle associazioni beneficiarie delle inadempienze legate alla realizzazione del progetto, il fideiussore si impegni, rinunciando ad opporre eccezioni, a pagare irrevocabilmente e senza indugio a fronte di una semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione; • l’esplicita dichiarazione della permanenza della loro validità, in deroga all’art.1957 del cod.civ., fino al ventiquattresimo mese successivo alla data di rendicontazione finale e , comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell’Amministrazione. Seminario Formativo “La progettazione Sociale” Novembre 2006 Perché scegliere la polizza fideiussoria • Sottoscrivere la polizza fideiussoria consente di non sottrarre quote ad eventuali fidi bancari. • La Compagnia infatti, valuta anche l’affidabilità e la solvibilità del singolo cliente ma, applicando il principio mutualistico agisce per grandi numeri e fida sulla copertura che le deriva dall’accumularsi dei premi. Seminario Formativo “La progettazione Sociale” Novembre 2006