ARTICOLO 4 LEGGE 266
Assicurazioni degli aderenti ad
organizzazioni di volontariato.
Le organizzazioni di volontariato debbono
assicurare i propri aderenti, che prestano attività di
volontariato, contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell’attività stessa,
nonché per la responsabilità civile verso terzi.
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Novembre 2006
La polizza Infortuni
• La polizza infortuni copre gli eventi dovuti a casa
fortuita, violenta ed esterna che provocano lesioni
corporali oggettivamente constatabili le quali abbiano
come conseguenza la morte, una invalidità permanente
oppure una inabilità temporanea.
• Con la polizza infortuni, è possibile almeno limitare le
conseguenze patrimoniali anche gravi che gli infortuni
stessi possono comportare.
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La Polizza di Responsabilità Civile
verso Terzi
La polizza di Responsabilità Civile verso Terzi tiene
indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di
risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni
involontariamente cagionati a terzi
(art.2043 del Codice Civile: qualunque fatto doloso o
colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga
colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno)
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Art.7 Legge 266 Convenzioni
Lo Stato, le Regioni, le Prov.autonome, gli Enti
Locali e gli altri Enti Pubblici possono stipulare
convenzioni con le organizzazioni di volontariato
iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui
all’art.6 della legge 266 e che dimostrino
attitudine e capacità operativa.
La copertura assicurativa di cui all’art.4 è
elemento essenziale della convenzione e gli oneri
relativi sono a carico dell’ente con il quale viene
stipulata la convenzione medesima.
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La polizza fideiussoria
 La Fideiussione è il negozio giuridico tramite il quale un
soggetto,
chiamato
fideiussore,
garantisce
un’obbligazione altrui obbligandosi personalmente nei
confronti del creditore del rapporto obbligatorio.
 Art.1936 del Codice Civile
E’ fideiussore colui che, obbligandosi personalmente
verso il creditore, garantisce l’adempimento di
un’obbligazione altrui.La fideiussione è efficace anche se
il debitore non ne ha conoscenza
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Infortuni
• Il capitale caso Morte e caso Invalidità Permanente può
essere unitario o differenziato, nel secondo caso il
capitale I.P. è superiore a quello per il caso Morte.
• Generalmente sul Capitale caso Invalidità Permanente è
prevista una franchigia del 5%
• Per il caso Malattia la garanzia assicurativa prevista è la
Diaria da ricovero da infortunio e malattia che prevede
un rimborso giornaliero con un limite di indennizzo di
180 giorni.
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Responsabilità Civile
• La polizza di R.Civile copre i rischi di r.c. derivanti
dall’esercizio delle attività istituzionali dell’associazione
(prestazioni di servizi a carattere professionale e/o
assistenziale, proprietà e conduzione di fabbricati e
impianti, attrezzature etc) con estensione alla
responsabilità personale dei volontari.
• La garanzia opera per i danni materiali(morte, lesioni
personali e danni a cose) con esclusione delle perdite
patrimoniali.
• E’ previsto un massimale unico.
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Infortuni / R.C.T
• Per i volontari assicurati si fa riferimento al registro degli
aderenti, che ogni singola organizzazione è obbligata a
tenere a norma dell’art.3
della Legge n.266
dell’11/08/1991.
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La polizza fideiussoria
• L’art.12, comma 1, lettera d), della legge n.266
dell’11/08/1991 prevede la possibilità per l’Osservatorio
Nazionale per il Volontariato di approvare progetti
sperimentali elaborati e proposti da organizzazioni di
volontariato, in collaborazione con Enti pubblici
territoriali.
• Il finanziamento ai progetti ammessi viene erogato previa
presentazione del progetto esecutivo corredato da apposita
fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia
dell’anticipo richiesto.
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La polizza fideiussoria
La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa devono contenere:
• la clausola della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale. Art.1944, secondo comma, del codice civile.
in questo caso il fideiussore provvede in proprio al saldo del debito acceso e
successivamente si rivale nei confronti del debitore.
• La previsione che, nel caso in cui l’Amministrazione rilevi a carico delle
associazioni beneficiarie delle inadempienze legate alla realizzazione del
progetto, il fideiussore si impegni, rinunciando ad opporre eccezioni, a pagare
irrevocabilmente e senza indugio a fronte di una semplice richiesta scritta da
parte dell’Amministrazione;
• l’esplicita dichiarazione della permanenza della loro validità, in deroga
all’art.1957 del cod.civ., fino al ventiquattresimo mese successivo alla data di
rendicontazione finale e , comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione
di svincolo da parte dell’Amministrazione.
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Perché scegliere la polizza fideiussoria
• Sottoscrivere la polizza fideiussoria consente di
non sottrarre quote ad eventuali fidi bancari.
• La Compagnia infatti, valuta anche l’affidabilità
e la solvibilità del singolo cliente ma, applicando
il principio mutualistico agisce per grandi numeri
e fida sulla copertura che le deriva
dall’accumularsi dei premi.
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Scarica la Presentazione dell`Agente Assicurativo Paola Anatriello