Cesena 2010
Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
IL PACCHETTO IGIENE
Maria Severina Liberati
1
La nuova legislazione sulla sicurezza
alimentare
La struttura
Regolamento 178/2002 « Food law »
Principi generali di sicurezza alimentare
Autorità competenti
Controlli su
alimenti e mangimi
(reg.854-882)
Operatori Alimentari
Norme generali di
igiene dei prodotti e
della produzione di
alimenti e mangimi
(reg.852)
Norme specifiche sui prodotti
Mangimi Alimenti O.A.
(reg.853)
2
La nuova legislazione sulla
sicurezza alimentare
la « food law >>
Regolamento (CE) n. 178/2002 che
fissa i principi generali e i requisiti
della
legge
alimentare, istituisce
l'Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare e fissa le procedure in
materia di sicurezza alimentare
3
La nuova legislazione sulla
sicurezza alimentare
Il Pacchetto Igiene
Per riorganizzare la frammentata normativa comunitaria in materia di
igiene e sicurezza alimentare, la Commissione Europea ha avviato un
complesso lavoro di aggiornamento normativo che si è concluso agli inizi
del 2004 con la pubblicazione del cosiddetto
“Pacchetto Igiene”
in applicazione dal 1° gennaio 2006. Il “pacchetto igiene” è l’insieme di
norme comunitarie che traducono in legge gli obiettivi individuati nel libro
bianco.
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La nuova legislazione sulla
sicurezza alimentare
il « pacchetto igiene »
"Pacchetto"
i diversi regolamenti sono interconnessi gli uni agli altri:
• Regolamento (CE) N. 852/2004 del 29/4/2004 sull'igiene dei
prodotti alimentari (c.d. Igiene I)
• Regolamento (CE) N . 853/2004 del 29/4/2004 che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di Origine Animale (c.d.
Igiene II)
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La nuova legislazione sulla
sicurezza alimentare
il « pacchetto igiene »
• Regolamento (CE) N . 854/2004 del 29/4/2004 che stabilisce
norme
specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di
origine animale destinati al consumo umano (c.d. Igiene III)
• Regolamento che fissa le norme di sanità animale in tema di
produzione,
immissione sul mercato e importazione di alimenti di O.A. destinati al
consumo umano (c.d. Igiene IV )
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La nuova legislazione sulla
sicurezza alimentare
i controlli ufficiali
• Regolamento (CE) N . 882/2004 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 29/4/2004 relativo ai controlli ufficiali
intesi a verificare la conformità alla normativa in
materia
di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e
sul
benessere degli animali (c.d. "food & feed)
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La nuova legislazione sulla
sicurezza alimentare
il « pacchetto igiene »
-Reg. 183/2005 del 12.01.2005, requisiti per l’igiene dei
mangimi;
-Reg. 2073/2005 del 15.11.2005,
applicabili ai prodotti alimentari ;
criteri
microbiologici
-Reg. 2074/2005 del 05.12.2005, modalità di attuazione
relative a taluni prodotti di cui al Reg. 853/2004 e
all’organizzazione dei controlli ufficiali a norma dei Reg.
854/2004 e 882/2004, deroga al Reg. 852/2004 e modifica dei
8
Reg. 853/2004 e 854/2004;
La nuova legislazione sulla
sicurezza alimentare
il « pacchetto igiene »
-Reg. 2075/2005 del 05.12.2005, norme specifiche applicabili ai
controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;
-Reg. 2076/2005 del 05.12.2005, disposizioni transitorie per
l’attuazione dei Reg.
853/2004, 854/2004 e 882/2004 e modifica dei Reg. 853/2004 e
854/2004;
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10
Documenti correlati (1)
Documenti di orientamento sull’applicazione di talune disposizioni del
Regolamento 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari Direzione
Generale Salute e Tutela del Consumatore, del 21.12.2005 (DG SANCO);
Guida all’applicazione delle procedure basate sui principi del sistema
HACCP e alla semplificazione dell’attuazione dei principi del sistema
HACCP in talune imprese alimentari, Direzione Generale Salute e Tutela
del Consumatore del 16.11.2004(DG SANCO);
11
Documenti correlati (2)
Linee guida per l’attuazione di alcuni aspetti del Reg.
852/2004 sull’igiene degli alimenti del 21.12.2005 (Ministero
della Salute);
Linee guida per l’attuazione di alcuni aspetti del Reg.
853/2004 sull’igiene degli alimenti di origine animale
(Ministero della Salute);
12
Documenti correlati (3)
Accordo Stato Regioni sull’applicazione del Reg. 852/2004
del 09.02.2005
Accordo Stato Regioni sull’applicazione del Reg. 853/2004
del 09.02.2005
Indicazioni relative a taluni aspetti dei nuovi Regolamenti
sulla sicurezza alimentare con particolare riferimento al Reg.
882/2004 del 24.05.2006 (Ministero della Salute)
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PACCHETTO IGIENE
I Principi (1)
La tutela della salute dei consumatori,
La responsabilità della sicurezza alimentare grava principalmente
sulle aziende produttrici, non sugli enti pubblici preposti ai controlli
ufficiali. La gestione delle proprie responsabilità è un processo che
comporta per gli operatori del settore, relativamente alla sfera di propria
competenza, l’adozione di un sistema di registrazione e
documentazione e di verifica, per le quali è prevedibile e possibile che
si venga chiamati a rispondere,
14
Il controllo ufficiale igienico-sanitario degli alimenti, precedentemente
concentrato principalmente sul prodotto finito, ora è distribuito lungo tutta la filiera
e le garanzie date dal produttore sono parte determinante del sistema sicurezza;
esso verifica il raggiungimento degli obiettivi, è basato su attività di audit e
sull’analisi del rischio,
L’applicazione del concetto di flessibilità nell’obbligo della conservazione
di documenti onde evitare oneri inutili per le imprese molto piccole e nel
permettere di continuare ad utilizzare metodi tradizionali in produzione:
flessibilità che non dev compromettere gli obiettivi di igiene alimentare,
15
L’obiettivo della realizzazione della libera circolazione degli alimenti
nella UE,
Esso si applica alla filiera dei prodotti di origine animale e vegetale e
degli alimenti destinati agli animali, compresa la produzione primaria,
intesa come “ tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della
coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto (fieno), la
mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione ”,
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Esso non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato,
alla preparazione, alla conservazione e alla manipolazione domestica di
alimenti destinati al consumo domestico privato, alle forniture di piccoli
quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore,
Un sistema di registrazione (anagrafe) o riconoscimento, laddove
previsto, di tutte le imprese della filiera da parte dell’Autorità Sanitaria,
che sostituisce quello dell’autorizzazione sanitaria.
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PACCHETTO IGIENE
Gli adempimenti (1)
Non devono immettere sul mercato alimenti o mangimi non sicuri
(sicurezza);
Sono responsabili della sicurezza degli alimenti e mangimi che
producono, trasportano, conservano o vendono (responsabilità);
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PACCHETTO IGIENE
Gli adempimenti (2)
Devono essere in grado di identificare rapidamente ogni
soggetto, lungo l’intera filiera, dal quale ricevono o al quale
consegnano alimenti (tracciabilità);
Devono informare immediatamente le Autorità competenti
qualora abbiano motivo di ritenere che gli alimenti o i mangimi non
sono sicuri (trasparenza);
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PACCHETTO IGIENE
Gli adempimenti (3)
Devono ritirare immediatamente dal mercato gli alimenti o i mangimi
qualora abbiano motivo di ritenere che non sono sicuri (urgenza);
Devono identificare e rivedere regolarmente i punti critici dei loro
procedimenti e devono provvedere ad effettuare controlli su di essi
(prevenzione);
Devono collaborare con le Autorità competenti nelle azioni intese a
ridurre i rischi (cooperazione).
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PACCHETTO IGIENE
Gli adempimenti (4)
La novità principale del pacchetto igiene è l’estensione
al settore della produzione primaria di procedure di
analisi del rischio basate sull’applicazione di corrette
prassi igieniche.
21
PACCHETTO IGIENE
Con l’emanazione del Pacchetto Igiene sono state anche abrogate una
serie di Direttive verticali e orizzontali che disciplinavano, in modo
talvolta farraginoso, il settore alimentare.
Uno degli obiettivi del Pacchetto Igiene è stato proprio quello di
assemblare e sostituire tali Direttive con i nuovi Regolamenti, al fine di
creare un Pacchetto unico di norme di riferimento in materia di sicurezza
alimentare per i cibi commercializzati nell’ambito del territorio
comunitario.
22
IGIENE 1 - REG. 852/2004
 Impone l'applicazione di procedure di gestione dei pericoli
"basate sui principi H A CCP" (manuali di corretta prassi
operativa)
 Esclude dal campo di applicazione la fornitura diretta di
piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al
consumatore finale o a dettaglianti locali
 Introduce il principio di sussidiarietà
 Garantisce la flessibilità
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IGIENE 1 - REG. 852/2004
 Prevede la possibilità che vengano fissati criteri
microbiologici e di temperatura
 Prevede l'attribuzione di un numero
registrazione/riconoscimento da parte dell'Autorità
competente a tutti gli impianti che trattano alimenti
(rintracciabilità)
 Estende l'autocontrollo alla produzione primaria
(non basato su HACCP)
24
Manuali di corretta prassi
operativa
• Devono essere incoraggiati dagli SM
• Sono sviluppati:
 dagli operatori del settore alimentare e loro organizzazioni
 in consultazione con altre parti interessate (Autorità, consumatori)
 Basati sui principi dell'HACCP
 Valutati dagli Stati Membri
 Possibilità di Manuali Comunitari
25
Reg. 852/2004/CE: all. I
“Produzione primaria – parte B”
• Manuali di corretta prassi igienica: devono contenere
informazioni adeguate sul controllo dei pericoli associati a:
- contaminazioni da micotossine, metalli pesanti, materiale
radioattivo;
- uso di acqua, rifiuti organici e fertilizzanti;
- uso e rintracciabilità di prodotti fitosanitari e medicinali
veterinari;
- preparazione, magazzinaggio, uso e rintracciabilità dei
mangimi;
- le misure concernenti la tenuta delle registrazioni;
26
Manuali di corretta prassi igienica
I manuali di Buona Prassi Igienica (GHP) sono valutati dal Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali con il supporto
tecnico dell’Istituto Superiore di Sanità e devono risultare conformi
alle
disposizioni
del
Regolamento
(CE)
n.
852/2004.
27
Manuali di corretta prassi igienica
La procedura operativa standard interna, redatta ai sensi del Decreto
Dirigenziale 15 maggio 2008, definisce le modalità per il processo di valutazione
e validazione dei manuali di corretta prassi igienica e prevede:
•trasmissione in via informatica alla casella dedicata ai manuali
•invio dei manuali, in via informatica, a Regioni, Associazioni di categoria,
Associazioni dei consumatori
•riunione del Tavolo di lavoro interno per la valutazione e la successiva
validazione dei manuali (tempi previsti 90 giorni)
•invio comunicazione di validazione del manuale alla G.U. e copia alla
Commissione Europea.
Manuale per le imprese agricole
Manuale per la produzione primaria – attività di pesca
28
Flessibilità
 L'attuale sistema di deroghe è abbastanza complesso e
può
indurre la falsa impressione di un diverso livello di igiene a
livello industriale, di produzione primaria o di produzioni
tradizionali
 Il nuovo approccio è quindi quello di proporre degli
"adattamenti" alla legislazione per tenere conto delle
situazioni particolari, senza che vengano mancati gli
obiettivi del regolamento
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Flessibilità
 Gli SM possono adottare misure nazionali per alleggerire
i requisiti in materia di autocontrollo, di strutture e di
igiene al fine di
• consentire l'utilizzo di metodi tradizionali di produzione
• tenere conto delle esigenze di regioni soggette a
particolari
vincoli geografici
• agevolare le piccole imprese
 Le misure si applicano dopo procedura di assenso da
parte
della Commissione e degli altri SM
30
IGIENE 2 - REG. 853/2004
• Promuove una legislazione unitaria per tutti i prodotti di
origine animale
• Si applica agli alimenti di origine animale « non
trasformati »
e « trasformati »
carni rosse, carni bianche, carni di selvaggina, carni macinate e preparazioni
di carne, prodotti a base di carne, molluschi bivalvi vivi, prodotti della pesca,
latte e prodotti a base di latte, uova e ovoprodotti, cosce di rana, lumache,
grassi fusi e ciccioli, stomaci, vesciche e budella, gelatine, collagene
• Non si applica ai prodotti composti (che contengono
prodotti
di origine vegetale e prodotti trasformati di origine
animale)
31
Classificazione dei prodotti
PRO D O T T I N O N T RA SFO RM A T I
latte crudo, carne fresca, ecc.
S I'
Reg.
PRO D O T T I T RA SFO RM A T I
salumi, latte trattato termicamente
o una combinazione di prodotti trasformati
(es.formaggio e prosciutto)
853/04
NO
PRO D O T T I CO M PO ST I
panini con salame o formaggio, pizza,
prodotti di gastronomia, paste farcite
Reg.
853/04
32
IGIENE 2 - REG. 853/2004
esclude dal campo di applicazione:
 la vendita al dettaglio
 la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti
primari dal produttore al consumatore finale o a
dettaglianti locali
33
IGIENE 2 - REG. 853/2004
Semplificazione spinta delle "regole“
 scompaiono le deroghe per gli stabilimenti a limitata
capacità
produttiva
 Riconoscimento per gli stabilimenti che trattano alimenti di
O.A. per i quali sono previsti requisiti ai sensi del
Regolamento subordinato alla verifica dei requisiti da
parte
dell‘Autorità competente
34
Norme specifiche per:
• carni fresche di ungulati, pollame, lagomorfi e selvaggina
• carni macinate, preparazioni di carni e CSM
• prodotti a base di carne
• molluschi bivalvi vivi e prodotti della pesca
• latte crudo (e prodotti a base di latte)
• uova e ovoprodotti
• cosce di rana e lumache
• grassi fusi, ciccioli, stomaci, vesciche e intestini, gelatine e
collagene
35
IGIENE 2 - REG. 853/2004
 Bollatura sanitaria solo per le carcasse e le parti di
carcasse nei macelli e nei centri di lavorazione della
selvaggina
apposto sotto la responsabilità del
Veterinario Ufficiale
 per gli altri prodotti
marchio identificativo
36
IGIENE 2 - REG. 853/2004
 Introduce l'obbligo per gli operatori della "filiera
carne“
di gestire l'informativa sulle condizioni di
allevamento
dal momento della nascita a quello della
macellazione
 Garantisce la flessibilità
37
IGIENE 3 - REG. 854/2004
 Stabilisce le norme specifiche per i controlli ufficiali
sui
prodotti di origine animale
 “L'esecuzione dei controlli ufficiali lascia
impregiudicata
la responsabilità legale, in via principale, degli
operatori
del settore alimentare per la sicurezza dei prodotti
alimentari"
38
IGIENE 3 - REG. 854/2004
Stabilisce i criteri e le responsabilità per il
riconoscimento degli stabilimenti (laddove
previsto) e per la conduzione dei controlli
ufficiali sui prodotti alimentari di O.A. al
fine di verificare il rispetto da parte
dell'operatore economico dei regolamenti
Igiene I, II e 1774/2002
39
Reg. 852/2004/CE: all. I
“Produzione primaria – parte A”
• Ambito di applicazione: produzione primaria, trasporto,
magazzinaggio, manipolazione, trasporto di animali
vivi;
• Requisiti: gli operatori devono assicurare che i prodotti
primari siano protetti da contaminazioni derivanti
dall’aria, dal suolo dall’acqua, dai mangimi, dai
fertilizzanti, dai medicinali veterinari, dai prodotti
fitosanitari e biocidi + controllo dei rischi relativo a
magazzinaggio, gestione ed eliminazione dei rifiuti
40
Reg. 852/2004/CE: all. I
“Produzione primaria – parte A”
• Gli operatori devono adottare opportune misure correttive
quando sono informati di problemi (anomalia, irregolarità,
rischio) individuati durante i controlli ufficiali
In caso di rischio per il consumatore o per gli animali: se
l’operatore non è in grado di rintracciare l’ingrediente, la
materia prima o il prodotto che ha determinato il rischio
sanitario, si renderà necessario allargare l’azione di ritiro
del prodotto con riferimento a quel lotto di produzione
(Linee guida MinSalute-Regioni del 28 luglio 2005).
41
Reg. 852/2004/CE: all. I
“Produzione primaria – parte A”
• Tenuta registrazioni: obbligo di tenere e conservare le
registrazioni relative alle misure adottate per il controllo
dei pericoli, in particolare circa natura e origine degli
alimenti somministrati agli animali, dei medicinali
veterinari impiegati, dei risultati delle analisi effettuate
su piante e animali e sui loro prodotti
42
Reg. 853/2004/CE
igiene per alimenti di origine animale
• Semplificazione
mediante
l’applicazione
delle
medesime norme e dei principi/procedure recati dal
Reg. 852/04/CE (vedi sistema HACCP) a tutti i prodotti
di origine animale;
• Gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale
per cui sono previsti requisiti specifici di cui all’All. III
possono operare solo se l’Autorità competente li ha
riconosciuti (ad esclusione di quelli che effettuano
esclusivamente produzione primaria e operazioni di
trasporto).
43
Reg. 854/2004/CE controlli ufficiali sui
prodotti di origine animale
• La natura e l’intensità di audit e ispezioni presso
macelli, stabilimenti di lavorazione e sezionamento ad
opera di veterinari ufficiali dovrebbero essere basate su
una valutazione dei rischi riguardanti la salute pubblica,
la salute e il benessere degli animali, il tipo di processo
e l’operatore del settore alimentare;
• A seguito della visita in loco, l’Autorità competente
riconosce lo stabilimento per le attività interessate
soltanto se è dimostrato il rispetto dei pertinenti
requisiti di cui ai Regg. 852/04/CE e 853/04/CE.
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Reg. 882/2004/CE sui controlli ufficiali art. 1: campo d’applicazione
• Vengono fissate regole generali per prevenire,
eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli
esseri umani e gli
animali, garantire pratiche
commerciali leali e tutelare gli interessi dei
consumatori;
• L’esecuzione dei controlli ufficiali lascia impregiudicata
la responsabilità legale principale degli operatori per la
sicurezza di alimenti e mangimi come previsto dal Reg.
n. 178/2002/CE.
45
Reg. 882/2004/CE art. 2: definizioni
• “controllo ufficiale”: qualsiasi forma di controllo eseguita
dall’Autorità competente o dalla Comunità per la
verifica della conformità alla normativa in materia di
mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali;
• Autorità competente è il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali.
46
Reg. 882/2004/CE art. 2: definizioni
• “audit”: esame sistematico e indipendente per
accertare la conformità alle disposizioni previste e se
queste ultime siano attuate in modo efficace e siano
adeguate per raggiungere determinati obiettivi;
• “ispezione”: esame di qualsiasi aspetto relativo a
mangimi, alimenti e benessere animale per verificare la
conformità alle prescrizioni di legge.
47
Reg. 882/2004/CE controlli ufficiali
• I requisiti del presente regolamento dovrebbero essere
sufficientemente flessibili per tener conto delle misure
specifiche e dei requisiti previsti dai Regg. CEE
2092/91, 2081/92 e 2082/92;
• Le Autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali
dovrebbero disporre di personale qualificato, di
strutture e attrezzature adeguate per espletare i loro
compiti in modo imparziale ed efficace.
48
Reg. 882/2004/CE
• La corretta attuazione di controlli routinari, ispezioni,
verifiche, audit e campionamenti esige un’adeguata
formazione del personale, anche per assicurare che le
decisioni vengano prese in modo uniforme (equità) con
particolare riferimento all’attuazione dei principi
HACCP;
• La frequenza dei controlli dovrebbe essere
proporzionata al rischio, tenendo conto dei controlli
effettuati sulla base della programmazione; controlli ad
hoc laddove emerga il sospetto di non conformità
(ruolo analisi del rischio).
49
Reg. 882/2004/CE
• Le Autorità competenti dovrebbero assicurare che, ove
diverse autorità di controllo siano coinvolte
nell’esecuzione dei controlli ufficiali, vi siano
appropriate procedure di coordinamento e vengano
efficacemente applicate;
• La designazione di laboratori di riferimento (artt. 32-33)
comunitari e nazionali da parte degli Stati membri
contribuisce ad assicurare un’elevata qualità e
uniformità dei risultati analitici attraverso l’adozione di
metodi convalidati, l’impiego di materiale di riferimento
e la formazione del personale di laboratorio).
50
Reg. 882/2004/CE art. 3: obblighi
generali
• Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali
siano eseguiti periodicamente e tenendo conto dei
rischi associati (ad animali, mangimi, alimenti, aziende
del settore..), dei dati precedenti relativi agli operatori e
di qualsiasi informazione che possa indicare
un’eventuale non conformità;
• I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso (tranne
che nel caso degli audit), in qualsiasi fase della filiera,
con la stessa accuratezza sulle esportazioni fuori dalla
Comunità e sulle importazioni nel mercato comunitario.
51
Reg. 882/2004/CE artt. 4-5: Autorità
competenti e deleghe
• Le Autorità competenti assicurano l’imparzialità, la
qualità e la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli;
• L’Autorità competente può delegare compiti specifici
riguardanti i controlli ufficiali a uno o più organismi di
controllo imparziali, qualificati e accreditati in base alla
norma europea EN 45004;
• Vengono
assicurati
il
coordinamento
e
la
comunicazione dei risultati tra l’organismo di controllo
delegato e l’Autorità competente.
52
Reg. 882/2004/CE controlli ufficiali
• Competente per l’effettuazione dei controlli ufficiali ai
fini della verifica della corretta applicazione del
“pacchetto igiene” è il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali attraverso gli enti e gli organismi
ad esso collegati.
53
Servizio Sanitario Nazionale (SSN – Legge
833/1978): tutela salute, igiene pubblica,
servizi veterinari
• Ministero della Salute: attività normativa;
• Istituto Superiore di Sanità (ISS): ricerca, controllo,
formazione, coordinamento;
• Istituti Zooprofilattici Sperimentali (II.ZZ.SS.): sanità
animale, qualità e salubrità prodotti origine animale,
igiene allevamenti;
• Regioni e PP.AA.: programmazione e coordinamento
ASL e aziende ospedaliere;
• Aziende Sanitarie Locali (ASL): assistenza sanitaria
sul territorio
54
Comando Carabinieri per la Tutela
della Salute
• Alle dirette dipendenze del Ministro della Salute, è
articolato
a
livello
territoriale
in
Nuclei
Antisofisticazione e Sanità (NAS) in tutti i capoluoghi
regionali e in alcuni provinciali ;
• I NAS hanno i poteri degli ispettori sanitari, che li
legittimano all’intervento in tutti i luoghi dove si
producono, si somministrano, si depositano o si
vendono i prodotti destinati all’alimentazione.
55
Sistema dei controlli Mipaaf a tutela
del consumatore
• Ispettorato Centrale tutela Qualità e Repressione Frodi
dei prodotti agroalimentari – ICQRF;
• Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA;
• Corpo Forestale dello Stato – CFS;
• Comando Carabinieri Politiche Agricole – CCPA;
• Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di
Porto
56
ICQRF
• Controlli sulle filiere dell’intero settore agroalimentare,
compresi i mezzi tecnici di produzione, in base agli obiettivi
strategici individuati dalla Direttiva annuale del Ministro;
• Tutela dei prodotti di qualità (origine geografica, tecnologia
di produzione) contrastando fenomeni di concorrenza sleale;
• Salvaguardia circa la qualità merceologica e la
presentazione al consumatore attraverso la garanzia sulla
conformità ai requisiti di legge;
• Vigilanza sull’attività degli Organismi di Certificazione dei
prodotti a qualità regolamentata.
57
Corpo Forestale dello Stato
• Legge 36/2004 “Nuovo ordinamento del Corpo
forestale dello Stato”: il CFS ha competenza in materia
di “…concorso nelle attività volte al rispetto della
normativa in materia di sicurezza alimentare del
consumatore e di biosicurezza in genere” (art. 2 c. 1
lettera e) ;
• Attività operativa di polizia giudiziaria: sequestro di
confezioni di latte per l’infanzia con presenza di ITX
(anno 2005).
58
Comando Carabinieri Politiche
Agricole
• Posto alle dipendenze del Ministro (DPR 79/05),
svolge controlli su erogazione e percepimento di aiuti
comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed
acquacoltura e sulle operazioni di ritiro e vendita di
prodotti agroalimentari.
• Esercita controlli specifici sulla regolare applicazione
di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi
con l’ICQ, nell'attivita' di prevenzione e repressione
delle frodi nel settore agroalimentare.
59
Sinergie: Ministero dell’Economia
• Agenzia delle Dogane: controllo sulle merci in transito
anche in difesa dell’industria e del consumatore
nazionale – laboratori chimici per la collaborazione
analitica nel controllo dei prodotti alimentari
all’importazione;
• Guardia di Finanza: attività di polizia economica
finalizzata, tra l’altro, alla prevenzione e repressione
delle frodi agroalimentari.
60
Reg. 882/2004/CE art. 2: piano di
controllo
• Definizione: descrizione elaborata dall’Autorità
competente contenente informazioni generali sulla
struttura e l’organizzazione dei sistemi di controllo
ufficiale dello Stato membro.
61
Reg. 882/2004/CE art. 41: Piano di controllo
nazionale pluriennale (MANCP)
• Ciascuno Stato membro elabora un unico Piano
integrato di controllo nazionale pluriennale contenente
la descrizione delle attività di tutti gli organismi che
effettuano controlli sui prodotti alimentari, con
l’indicazione delle risorse umane e finanziarie
utilizzate.
62
Reg. 882/2004/CE art. 41: Piano di controllo
nazionale pluriennale (MANCP)
• Contiene
informazioni
generali
sulla
struttura/organizzazione dei sistemi di controllo dello
Stato membro interessato, in particolare:
- obiettivi strategici, priorità, stanziamento risorse;
- categorizzazione del rischio delle attività interessate;
- designazione, compiti e risorse delle Autorità
competenti a livello centrale, regionale e locale;
63
Reg. 882/2004/CE art. 42: Piano di controllo
nazionale pluriennale (MANCP)
- sistemi di controllo applicati ai diversi settori e
coordinamento fra i diversi servizi svolti dalle Autorità
competenti;
- organizzazione della cooperazione e dell’assistenza
reciproca.
Il MANCP può essere modificato/adattato durante
l’applicazione
64
Reg. 882/2004/CE art. 43: orientamenti
MANCP
• Promuovere un approccio coerente, completo e
integrato ai controlli ufficiali in tutte le fasi della catena
alimentare umana e animale;
• Individuare le priorità in funzione dei rischi;
• Individuare le fasi della filiera che possono fornire le
informazioni più affidabili e indicative sulla conformità
alla normativa;
• Incoraggiare lo sviluppo di controlli efficaci sui sistemi di
rintracciabilità;
• Stabilire la struttura delle relazioni annuali che gli Stati
membri presentano alla Commissione.
65
Reg. 882/2004/CE art. 44: relazioni
annuali MANCP
•
•
•
•
Eventuali modifiche;
Risultati di controlli e audit;
Tipo e numero di casi accertati di non conformità;
Azioni volte ad assicurare il funzionamento efficace del
MANCP;
Relazione della Commissione sul funzionamento dei
controlli ufficiali in UE e raccomandazioni su eventuali
miglioramenti e su azioni specifiche di controllo
concernenti settori e attività.
66
67
D.lgs. 193/2007 art. 6: sanzioni
• Mancata notifica all’Autorità di uno stabilimento che
effettui una delle fasi di produzione, trasformazione o
distribuzione di alimenti: sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1500 a 9000;
• Mancato rispetto dei requisiti generali in materia di
igiene di cui alla parte A dell’All. I al Reg. 852/04/CE e
dei requisiti specifici di cui al Reg. 853/04/CE: sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250 a 1500;
• Mancata
predisposizione
delle
procedure
di
autocontrollo basate sul sistema HACCP: sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1000 a 6000.
68
“IN REALTÁ NON PUÓ SUSSISTERE
UNA SITUAZIONE DI SICUREZZA
ALIMENTARE SE NON C’È UN
EFFICACE SISTEMA DI CONTROLLO,
MONITORAGGIO E VIGILANZA”
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Pacchetto Igiene