L’APPLICAZIONE DELL’IMU NEGLI ENTI NON
COMMERCIALI
Infn – Giugno 2013
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Fonti normative e regolamentari
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DL 14 Marzo 2011 nr.23 (sul “federalismo fiscale”)
DL 6 Dicembre 2011 nr.201 (art.13)
DL 24 Gennaio 2012 nr.1
DL 2 Marzo 2012 nr.16
DL 8 Aprile 2013 nr.35 (art.10)
DL 54 del 21 maggio 2013
Decreto MEF 19 Dicembre 2012 nr. 200
Circolare MEF 3/DF del 18 Maggio 2012
Risoluzione MEF 1/DF dell’11 Gennaio 2013
Risoluzione MEF 3/D del 4 Marzo 2013
Risoluzione MEF 4/DF del 4 Marzo 2013
Circolare 5/E Agenzia delle Entrate del 11 marzo 2013
Risoluzione MEF 5/DF del 28 marzo 2013
Circolare 1/D del 29 Aprile 2013
Circolare 2/DF del 23 maggio 2013
2
Presupposti dell’imposta
• Possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli a
qualunque uso destinati compresi quelli strumentali o alla cui
produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa.
• fabbricato: è l’unità immobiliare iscritta o che deve essere
iscritta in catasto con attribuzione di rendita.Il fabbricato di
nuova costruzione è soggetto IMU dall’ultimazione/uso
• area fabbricabile: area utilizzabile a scopo edificatorio in base
agli strumenti urbanistici comunali ovvero in base alle possibilità
effettive di edificazione secondo i criteri previsti in materia di
indennità di espropriazione.Il DL 233/2006 ha previsto che per
definire edificabile un’area basta l’adozione dello strumento
urbanistico comunale. Se persiste la coltivazione del fondo da
parte di coltivatori diretti o agricoltori professionali IAP in
proprietà o affittuari nonostante la previsione di edificabilità
formale tali terreni non sono considerati agricoli.
3
Categorie catastali
Gruppo A (Abitazioni, uffici privati)
Gruppo B (Scuole, Uffici pubblici etc.)
Gruppo C (Magazzini, laboratori, cantine etc.)
Gruppo D (immobili strumentali, ospedali etc.)
Gruppo E (edifici destinazione particolare)
Gruppo F (aree urbane, lastrici etc.)
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Pertinenze
Ai sensi art. 817 cc sono pertinenze le cose
destinate in modo durevole a servizio o
ornamento di un’altra cosa.
Ai fini IMU le pertinenze sono classificabili
nelle categorie C/2, C/6 e C/7 e possono
accedere all’immobile principale al massimo
in numero di tre, una per ogni categoria.
5
Fabbricati rurali ed IMU
 Sono immobili appartenenti al possessore o
all’affittuario dei terreni agricoli cui servono
 Definizione delle caratteristiche nel DL 557/1993 art.9
 Obbligo di iscrizione al catasto fabbricati (prima erano
nei terreni)
 Fabbricati rurali uso abitativo  IMU ORDINARIA. Di
solito A/6
 Fabbricati rurali strumentali aliquota dello 0,2% che
i Comuni possono riddurre allo 0,1% (ma esenti quelli
nei comuni classificati montani dall’ISTAT) .Di solito
D/10
6
Aree fabbricabili ed IMU
• Soggette ad IMU le aree utilizzate a fini edificatori
in base agli strumenti urbanistici generali ed
attuativi oppure alle possibilità effettive di
edificazione determinate secondo i criteri previsti
agli effetti dell’indennità di espropriazione.
• Non fabbricabili le aree di proprietà o in affitto a
coltivatori diretti o imprenditori agricoli
professionali iscritti alla previdenza agricola che li
usino per fini agro-silvo-pastorali.(DL 16/2012)
7
Terreni agricoli
• Sono quelli dove si svolgono le attività indicate
nell’articolo 2135 cc (coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse).
• Non dovrebbero essere assoggettati ad IMU:
• Terreni incolti
• Utilizzati per attività diverse da quelle agricole
• Utilizzati per attività agricole svolte in forma non
imprenditoriale
Sospesa la prima rata di acconto dl DL 54/2013
8
Soggetti passivi IMU
Il proprietario di immobili
Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie
Il locatario di beni immobili concessi in
locazione finanziaria anche da costruire o in
costruzione
Il concessionario su aree demaniali
9
Risoluzione Ministero delle Finanze 2 Maggio 1994 n.
2/1032/G
• ..”per quanto concerne l’assegnazione degli
immobili dello Stato a servizio delle Università, la
quale di intende fatta in uso e in ogni caso a titolo
gratuito e perpetuo, il diritto dell’università
sull’immobile assegnato può essere assimilato al
diritto reale di usufrutto, discendendo
direttamente dalla legge l’obbligo di concedere
alle Università, oltre che gratuitamente,
permanentemente, l’uso degli immobili statali
posti a servizio delle università stesse. Pertanto la
soggettività passiva ai fini del tributo, per i
predetti
immobili,
viene
a
radicarsi
esclusivamente
in
capo
all’Università
assegnataria.
10
Soggetto attivo IMU
E’ il Comune nel cui territorio si trova il bene
immobile.
La normativa IMU ne limita fortemente i
poteri rispetto all’ICI, sostanzialmente può
modulare le aliquote sulla base dei principi
fissati dalla legge ed emanare il regolamento
attuativo ex.art. 52 Dlgs 446/1997.
11
Base imponibile IMU fabbricati
• Rendita catastale*1,05*coefficiente
12
Coefficienti moltiplicatori
Categorie catastali
Coefficiente
A (escluso A/10), C2, C6 e C/7
160
B, C/3, C/4 e C/5
140
D/5 e A/10
80
D (escluso D/5)
65
C/1
55
13
Fabbricati di interesse storico artistico
• La base imponibile ai fini IMU è ridotta al 50%
(DL 16/2012).
14
Base imponibile aree fabbricabili
• Valore venale in Comune commercio
determinato avendo riguardo alla zona
territoriale di ubicazione, all’indice di
edificabilità, alla destinazione d’uso consentita
, agli onere per eventuali lavori di
adattamento del terreno, ai prezzi medi sul
mercato
di
aree
aventi
analoghe
caratteristiche.
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Base imponibile IMU terreni agricoli
• Reddito dominicale*1,25*135 (110 se
coltivatori diretti o IAP)
16
Determinazione dell’imposta
• Valore dell’immobile * quota di possesso*mesi di possesso* aliquota
•
_________________________________
•
12
• E’ computato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto più di
15 giorni.
17
Aliquote IMU
Aliquota base
A chi si applica
Aliquota min/max che il
Comune può fissare
0,40%
Abitazioni principali e
pertinenze
Min 0,20%
Max.0,40%
0,20%
Fabbricati rurali
strumentali
Min 0,1%
0,76%
Fabbricati diversi dai
precedenti
Terreni agricoli
Aree Fabbricabili
Min. 0,46%
Max.1,06%
Min 0,4% per immobili non
produttivi di reddito o
posseduti da soggetti IRES
o locati
Min.0,38% per immobili
merce se non locati e max
per 3 anni
18
L’IMU nel 2013 diventa quasi esclusivamente
comunale (art. 1 co.380 e 386 legge 228/2012 )
immobile
Stato 2012
Comune 2012
Stato 2013
Comune 2013
Abitazione
principale
0
100%
0
100%
Fabbricati rurali
strumentali
0
100%
0
100%
Altri immobili
Imposta con
diversi da quelli aliquota 0,38%
di categoria D
Quota
eccedente la
parte riservata
allo Stato
0
100%
Immobili della
categoria D
Quota
eccedente la
parte riservata
allo Stato
Imposta con
aliquota 0,76%
Possibile
maggiorazione
fino allo 0,3%
Imposta con
aliquota 0,38%
19
Il DM 200/2012
•
•
•
•
Il recente Decreto 19 novembre 2012, n.200 (cd. “Esenzione Imu enti non commerciali”
in Gazz.Uff. n.274 del 23 novembre 2012 Serie generale”) è assolutamente inadatto a
gestire le problematiche della più importante agenzia formativa e di ricerca del Paese
che è l’Università e degli Enti di Ricerca.
Teoricamente tale regolamento, riferendosi agli Enti di cui all’art. 73 comma 1 lettera c)
del TUIR dovrebbe affrontare compiutamente le problematiche relative alle esenzioni
da riconoscere agli Atenei ed agli Enti di Ricerca ma in realtà parla soprattutto di fatto
degli enti no-profit di natura privata .
Dall’elenco delle attività agevolate – previste dall’articolo 13 del DL 201/2011, dagli artt.
8 e 9 del Dlgs 23/2011, dall’ art. 91-bis del DL 1/2011 e dal DL 16/2012 – emerge
preliminarmente che le agevolazioni a suo tempo stabilite ai fini dell’ ICI non sono più
applicabili all’ IMU, a meno non siano espressamente richiamate dalle disposizioni di cui
sopra.
Dal punto di vista fiscale gli Atenei e gli Enti di Ricerca sono enti non commerciali
definiti all’articolo 73 primo comma lettera c) del TUIR come “enti pubblici e privati
diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno
per oggetto esclusivo o principale l’ esercizio di attività commerciali”: questa definizione
ne sancisce la soggettività ai fini dell’ IRES (imposta sulle società e sugli enti non
commerciali) ed in particolare la rilevanza fiscale dei cespiti immobiliare anche se
detenuti per attività istituzionali (vedi la Circ. 289/1999 del Ministero delle Finanze)
20
Esenzioni IMU: art.9 comma 8 Dlgs
23/2011
• “ Sono esenti dall’imposta municipale propria
gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli
immobili posseduti, nel proprio territorio dalle
Regioni, dalle provincie, dai Comuni, dalle
comunità montane , dai consorzi tra detti enti,
ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali……”
•
Sparisce l’esenzione per le Camere di Commercio prima prevista
21
La mappa delle altre esenzioni IMU
 lett. b) - fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
 lett. c) - fabbricati con destinazioni ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del DPR 29 settembre
1973 nr.601, e successive modificazioni
 lett. d) - i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè compatibile con le
disposizioni di cui all’articolo 8 e 9 della Costituzione, e loro pertinenze
 lett. e) - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del
Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio
1929, n.810
 lett. f - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali
è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia
 lett. h - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15
della legge 27 dicembre 1977, nr.984.
 lett. i - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c) del TUIR
destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche , ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) della legge 20 maggio 1985 n.222
Tali esenzioni sono quelle già previste dalla legge ICI (DL 504/1992) esplicitamente richiamate
dall’ art. 9 comma 8 del Dlgs 23/2011
22
Le attività didattiche e commerciali: il presupposto
della “non-commercialità”
 La lettera i) e’ quella di più diretto interesse per gli Atenei e Enti di
Ricerca.
 Tale lettera è stata modificata dall’art. 91-bis del DL 1/2012 che
oltre a precisare che l’esenzione spetta solo se l’attività è svolta con
modalità “non commerciali” ha altresì precisato che “qualora l’unità
immobiliare abbia un’utilizzazione mista l’esenzione di cui al comma
1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività
di natura non commerciale, se identificabile attraverso
l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti
esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità
immobiliare in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale
permanente , si applicano le disposizioni dei commi 41,42 e 44
dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006 nr.262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 nr. 286. Le rendite
catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente
producono effetto fiscale a partire dal 1^ gennaio 2013.”
23
Immobile non accatastabile autonomamente con attività
commerciale e non commerciale: criteri
 Il comma 3 dell’articolo 91 –bis del D.L. n.1 del 2012
stabilisce altresì che “nel caso in cui non sia possibile
procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1^
gennaio 2013 l’esenzione si applica in proporzione
all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale
risulta da apposita dichiarazione.”
 Per la definizione di tutti questi aspetti relativi alla “non
commercialità” si rinviava ad un decreto del Ministro dell’
Economia e delle Finanze.
 Sulla base di questa disposizione è stato emanato il Decreto
19 Novembre 2012 del Ministro dell’ Economia e delle
Finanze sopra ricordato che contiene gli elementi essenziali
per l’applicazione del tributo agli enti – non commerciali tra
cui le Università - con riferimento alla lettera i).
24
Attività amm.ve e di ricerca ed IMU
• Tale decreto- che sarà pienamente applicabile dal primo
gennaio 2013 conferma che le attività – pur istituzionali
– di carattere:
– amministrativo
– di ricerca pura o applicata o sviluppo precompetitivo
• non sono nel perimetro dell’esenzione. I fabbricati
entro cui si svolgono sono quindi pienamente soggetti
all’ IMU.
• Questa disposizione era comunque presente anche nella
disciplina dell’ ICI e – de iure condito – non può essere
interpretata estensivamente e/o analogicamente. Solo
una modifica legislativa potrebbe rimediare.
25
L’attività didattica secondo il DM
200/2012
 L’articolo 3 del DM alla lettera i) precisa infatti
che per “attività didattica” si intendono “le
attività dirette all’istruzione e alla formazione ai
sensi della legge 28 marzo 2003 nr.53”: la legge in
questione è quella di riforma dei cicli di studio
pre-universitari.
 Ne discenderebbe l’assurdità che tutti i fabbricati
sede di didattica universitaria e di alta formazione
sarebbero pienamente soggetti ad IMU
26
La “filosofia” del DM 200/2012
• In contrasto con i principi generali tributari
valevoli per gli Enc alla lettera p) delle
definizioni il DM definisce “attività non
commerciali” la “modalità di svolgimento delle
attività istituzionali prive di scopo di lucro
che, conformemente al diritto dell’Unione
Europea, per la loro natura non si pongono in
concorrenza con altri operatori del mercato
che tale scopo perseguono ..”
27
Senza scopo di lucro ma nell’ambito
delle attività esentate
• Il DM 200/2010 presuppone come elemento
indispensabile ma non sufficiente il fatto che le
attività esentate dell’art. 7 del vecchio decreto ICI
DL 504/1992 si svolgano in maniera non
commerciale: oltre a questo deve trattarsi delle
attività specificatamente dalla norma.
• L’attività amm.va dell’Ateneo ad es. avrebbe
certamente la caratteristica dell’assenza del fine
di lucro ma non è un’attività prevista come quelle
per le quali si può avere l’esenzione se svolta in
modalità non commerciale.
28
Le attività di foresteria e culturali
Il DM 200/2012 considera non commerciali
queste attività se svolte a titolo gratuito o
dietro versamento di corrispettivi simbolici e,
comunque, in misura non superiore alla metà
dei corrispettivi medi previste per analoghe
attività svolte con modalità concorrenziali
nello stesso ambito territoriale.
E’
una
decommercializzazione
tutta
particolare che vale solo nel settore IMU.
29
Il rapporto proporzionale
• Come visto l’art. 91 bis commi 2 e 3 del DL 1/2012 prevede
che dal 1^ Gennaio 2013 l’esenzione IMU si applichi alla
porzione di immobile dove si svolge l’attività non
commerciale esentata se oggettivamente identificabile con
accatastamento separato ed attribuzione di rendita.
• Il DM 200/2012 all’art.5 individua tre metodi:
 Spazio fisico di ciascun immobile destinato ad attività esenti non
commerciali su intero
 - numero dei soggetti destinatari delle attività non commerciali
nell’immobile su totale destinatari
 Tempo destinato alla svogimento nell’immobile delle attività
non commerciali su tempo delle complessive attività dell’ente.
 Questi criteri andranno fissati in un regolamento specifico da
adottare dagli organi di governo da parte dell’Ateneo perché
serviranno ai fini dell’accertamento e della dichiarazione.
30
IL RAPPORTO PROPORZIONALE:
PARTICOLARE TECNICO
• Il rapporto proporzionale , ai sensi dell’articolo
5 comma 5 del DM 200/2012 si applica alla
rendita catastale dell’immobile in modo da
ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini
della determinazione dell’ IMU dovuta.
31
Sanzioni
Omesso versamento: 30% importo non
versato
Omessa dichiarazione: sanzione dal 100% al
200% del tributo dovuto con minimo di 51
euro
Dichiarazione infedele: dal 50% al 100% della
maggior imposta emergente
Violazioni formali: da euro 51 ad euro 258
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Ravvedimento operoso
L’Ici è un tributo ravvedibile ai sensi dell’articolo
13 del Dlgs 18 dicembre 1997 nr.472.
Ammesso anche il ravvedimento “sprint” se
interviene nei quindici giorni dalla violazione
(sanzione ridotta allo 0,2%)
Il ravvedimento si perfeziona versando gli
interessi al TUR, la sanzione in maniera ridotta
(sprint, 1/10 del 30% dal 16^ giorno al 30^ giorni,
1/8 del 30% fino alla presentazione della
dichiarazione IMU dell’anno della violazione.
33
La lettera della CRUI sull’IMU
• In data 10 dicembre 2012 la CRUI ha inviato
sul tema al Ministro dell’ Università una
specifica richiesta di riconsiderazione della
problematica IMU degli Atenei nella giusta
considerazione che il problema IMU per gli
Atenei “qualora non risolto, comporterebbe
notevoli e , allo stato attuale, insopportabili
aggravi per il sistema universitario”.
34
L’interpretazione suggerita nel 2012 e le
incognite del 2013, il parere del CODAU
 Come giustamente suggerito nel parere fornito dall’ Ufficio Studi del
CODAU
(consultabile
al
link
http://www.codau.it/ufficio_studi/file_ufficio/470//IMU_e_spazi_destinat
i_alla_ricerca.pdf) ad uno specifico quesito “se un edificio presenta al suo
interno aule o laboratori si può ritenere che la ricerca serva anche al fine
della didattica …(per cui didattica e ricerca sono al fine un’endiadi come
sostenuto da vari commentatori).”
 Naturalmente questo criterio è stato applicato nel 2012 con prudenza
laddove l’immobile contenga una predominante presenza di aule per la
didattica: in tal caso si è tollerato anche una modesta presenza di uffici di
supporto strettamente necessari per la funzionalità del polo didattico.
 Per il 2013 (salvo sorprese degli enti accertatori che interpretino in via
restrittiva le indicazioni della circolare 1/DF del Ministero delle Finanze del
3 dicembre 2012) occorrerà invece una nuova riflessione alla luce del DM
200 e in maniera particolare sarà necessario – immobile per immobile –
procedere alla dichiarazione chhe si preannuncia vicina.
35
La penalizzazione IMU sull’IRES
 L’articolo 8 comma 1 del Dlgs 23/2011 dispone
che l’IMU “ sostituisce per la componente
immobiliare , l’imposta sul reddito delle persone
fisiche e le relative addizionali dovute in relazione
ai redditi fondiari relativi ai beni non locati…”
 A livello IRES non esiste una disposizione del
genere per cui gli immobili soggetti ad IMU sono
altresì soggetti ad IRES
 L’IMU è altres’ indeducibile dall’IRES e dall’IRAP.
(art.14 comma 1 D.lgs 23/2011).
36
Uno spiraglio per la deduzione dal
reddito di impresa
• Art. 1 DL 54/2013 del 21 maggio 2013:
• «Nelle more di una complessiva riforma
dell’imposizione fiscale sul patrimonio
immobiliare , ivi compresa la disciplina del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi…e la
deducibilità ai fini della determinazione del
reddito di impresa dell’ imposta municipale
propria relativa agli immobili utilizzati per
attività produttive….»
37
Versamento IMU
• Con provvedimento Prot. n. 2012/74461 del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato
approvato il modello F24EP predisposto per il
versamento dell’imposta municipale unica
• Il versamento IMU, secondo le disposizioni dell’
articolo 8 del D.lgs 23/2001 è effettuato in due
rate , una di acconto ed una di saldo, scadenti il
16 Giugno ed il 16 Dicembre di ogni anno con
facoltà di versamento dell’imposta in unica
soluzione al momento dell’acconto.
• Per il 2012 valevano regole particolari.
38
I codici tributo per il versamento
dell’IMU con F24EP











350E fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
351E terreni (destinatario il Comune)
352E terreni (destinatario lo Stato)
353E aree fabbricabili (destinatario il Comune)
354E aree fabbricabili (destinatario il Stato)
355E altri fabbricati (destinatario il Comune)
356E altri fabbricati (destinatario lo Stato)
357E interessi da accertamento (destinatario il Comune)
358E sanzioni da accertamento (destinatario il Comune)
(Ris.53/2012)
359E denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO” •“
 360E denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO
COMUNE”
39
Le modalità di compilazione dell’F24
EP
• In sede di compilazione del modello F24EP, i suddetti codici tributo
sono esposti nella sezione “IMU” (valore G), con l’indicazione:
• - nel campo “codice”, del codice catastale del comune nel cui
territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella
pubblicata
sul
sito
Internet
www.agenziaentrate.gov.it.;
nel
campo“estremi
identificativi”,
nessun
valore;
- nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nel primo
carattere, di un valore a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U”
(unica soluzione); nel secondo carattere, di un valore a scelta tra
“R” (ravvedimento) oppure “N” (no ravvedimento); nel terzo
carattere, di un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N”
(immobili non variati); dal quarto al sesto carattere, del numero
degli
immobili,
da
001
a
999;
- nel campo “riferimento B”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il
versamento, nel formato “AAAA”.
40
La dichiarazione IMU
• Il DL 16/2012 prevede che la dichiarazione IMU:
Va presentata entro il trenta giugno dell’anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell’imposta (modifica disposa dalla
lettera a del comma 4 dell’art.10 del DL 35 del 2013)
Ha effetto anche per gli anni solari successivi se non
intercorrono variazioni
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto il 1
Gennaio 2012 – dopo varie proroghe – si è fissata la data
del 4 febbraio 2013 per la presentazione
Modello approvato con DM 30 ottobre 2012 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 Novembre 2012 nr.258.
41
Dichiarazione IMU Enc
 Il Regolamento 200/2012 ha previsto una specifica
dichiarazione per gli immobili posseduti dagli enti non
commerciali
 All’art 6 esso dispone che: “gli enti non commerciali
presentano la dichiarazione di cui all’articolo 9, comma
6 del D.Lgs 14 marzo 2011 nr.23, indicando
distintamente gli immobili per i quali è dovuta l’ IMU
…nonché gli immobili per i quali l’esenzione IMU si
applica in proporzione all’utilizzazione non
commerciale degli stessi…La dichiarazione non è
presentata negli anni in cui non vi sono variazioni”
42
Dichiarazione IMU: Risoluzione MEF
nr. 1/DF
• “Pertanto gli enti interessati non devono
presentare la dichiarazione IMU entro il 4
febbraio 2013 ma devono attendere la
successiva emanazione del decreto di
approvazione dell’apposito modello di
dichiarazione, in cui verrà indicato anche il
termine di presentazione della stessa.”
43
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L`APPLICAZIONE DELL`IMU NELLE UNIVERSITA`