andrea piqué
1
Il corso di legislazione cine televisiva 2010/2011 comprende
tre argomenti :
•
Legislazione cinematografica
•
Legislazione televisiva
•
Product Placement
I primi due argomenti sono trattati in questa sede mentre il
Product Placement è oggetto di una monografia del docente
pubblicata (aprile 2009) nella collana dei Galaxini diretta dal
Prof. Gianpiero Gamaleri, Edizioni Kappa.
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2
Parleremo in questa sezione di:






Diritto di autore
Censura cinematografica
Sostegno pubblico al cinema in Europa e in
Italia (contributi, finanziamenti, agevolazioni
fiscali, ecc.)
Film Commission
SIAE
Riproduzione abusiva di opera cinematografica
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3
IL CINEMA E IL DIRITTO DI AUTORE
Per la legge sul diritto di autore (Legge 22 Aprile 1941
n. 633 e successive modificazioni) ogni film per essere
definito tale e quindi tutelato contro qualsiasi forma di
sfruttamento illegale ed essere ammesso ai benefici
previsti dalla legge a sostegno del cinema deve essere
OPERA DELL’INGEGNO
cioè un prodotto intellettuale dotato di CREATIVITA’
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4
Secondo la dottrina e la giurisprudenza italiana requisito necessario e
sufficiente per la tutela del diritto di autore è la sussistenza di un ATTO
CREATIVO che abbia originalità (rechi l’impronta personale
dell’autore), novità (sia oggettivamente diverso da precedenti creazioni)
e sia suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore in una forma
espressiva compiuta ( cioè in una forma – scritto, spartito musicale,
filmato, immagine fotografica, ecc. - che consenta la sua individuazione
come opera creativa e la sua fruizione da parte di terzi). La legge sul
diritto di autore tutela quindi la forma specifica in cui si estrinseca
l’opera e non l’idea in sé. Applicando questo principio all’opera
cinematografica, si ritiene che l’idea o sinossi non sia meritevole di
tutela in quanto si tratta di un riassunto del contenuto da sviluppare in
un film, mentre il soggetto e la sceneggiatura siano entrambi tutelabili
come opera dell’ingegno ( per la differenza tra soggetto e sceneggiatura
si rinvia alla definizione di soggettista e sceneggiatore nella scheda n. 7).
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5
La legge sul diritto di autore (art.1) precisa che le opere dell’ingegno oggetto di protezione sono
quelle che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al
teatro e alla:
cinematografia, qualunque sia il modo e la forma di espressione.
Nella nozione di “cinematografia” vengono ricomprese tutte le opere da immagini in movimento
(c.d. dinamiche), con o senza suono, che, a loro volta, si distinguono in:
1.
2.
3.
4.
5.
Opera cinematografica ( è la trasposizione in parole e immagini di un soggetto o di un’opera
letteraria)
Opera assimilata (film per la TV, telefilm, soap opera)
Opera audiovisiva (videoclip musicale, videogiochi)
Sequenze di immagini in movimento (filmato amatoriale, sigle e stacchi televisivi)
Opera di documentazione cinematografica, a contenuto informativo, e quindi senza trama
narrativa, ma tale da fornire un’interpretazione personale dei fatti documentati. L’opera di
semplice documentazione, consistente nella mera riproduzione filmata di accadimenti senza
l’apporto di una visione personale dell’autore, non è quindi tutelabile.
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6
I SOGGETTI DEL DIRITTO DI AUTORE
Soggetto titolare del diritto di autore è colui che ha creato l’opera, cioè l’autore. Si presume
autore colui che è indicato come tale nelle forme di diffusione dell’opera (nei titoli di testa o di
coda di un filmato, nella copertina di un CD, ecc.). L’opera può essere stata creata da più
soggetti; in tal caso tutti i soggetti sono titolari di diritti di autore.
Autori dell’opera cinematografica e assimilata sono:
1.
Il soggettista (cioè colui che scrive la trama narrativa, sviluppando l’ambientazione e le
caratteristiche dei personaggi)
2.
Lo sceneggiatore (cioè colui che elabora la trasposizione cinematografica del soggetto,
scrivendo i dialoghi e illustrando le scene)
3.
L’autore della colonna musicale originale
4.
Il direttore artistico (il regista, cioè colui che trasforma il narrato in immagini)
Autori dell’opera audiovisiva sono l’autore della musica, il soggettista, il regista e in alcuni casi lo
sceneggiatore (per esempio, nei videogiochi in cui l’elemento narrativo assume particolare
rilevanza ).
Per le sequenze in movimento e le opere di documentazione la titolarità del diritto di autore va
valutata caso per caso.

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7
L’artista
Gli artisti interpreti o esecutori, cioè coloro che rappresentano, cantano,
declamano od eseguono, in qualunque modo, opere dell’ingegno (e
quindi un’opera cinematografica) sono titolari di diritti di autore
(patrimoniali e morali) legati alla loro prestazione artistica purché
quest’ultima sia di notevole importanza, sia resa con riferimento ad
un’opera protetta, sia eseguita con originalità.
(Per la differenza tra diritti patrimoniali e morali si rinvia alla scheda 12 e
seguenti)
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8
In particolare, l’artista ha il diritto patrimoniale
ad un’equa rimunerazione e il diritto morale di
opporsi alla diffusione, trasmissione e
riproduzione dell’opera quando essa possa
essere di pregiudizio al suo onore e alla sua
reputazione.
L’artista ha altresì diritto alla menzione del suo
nome sull’opera.
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9
La legge sul diritto di autore prevede altresì la figura
del
PRODUTTORE CINEMATOGRAFICO
cioè di colui che organizza la produzione, mettendo a
disposizione del direttore artistico le persone e gli
strumenti tecnici necessari per la realizzazione filmica
(teatri di posa, macchine da presa, ecc.) sostenendo il
relativo costo. Produttore esecutivo è invece colui che
gestisce il budget di un film, supervisiona il lavoro
delle maestranze e accerta che il film sia prodotto in
linea con le aspettative artistiche ed economiche della
produzione.
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10
Al produttore cinematografico spettano i
diritti
di
utilizzazione
economica
dell’opera cinematografica solitamente in
accordo con gli autori e gli artisti che gli
cedono contrattualmente i loro diritti di
sfruttamento economico.
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11
IL CONTENUTO DEL DIRITTO DI AUTORE
Scopo della legge sul diritto di autore è
l’attribuzione di diritti patrimoniali e morali
all’autore o agli autori dell’opera dell’ingegno.
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12
I diritti patrimoniali consistono nel potere esclusivo di
sfruttare economicamente l’opera dell’ingegno.
Sono di durata limitata (70 anni dalla morte dell’autore).
Possono essere trasferiti, cioè ceduti a terzi dall’autore.
L’autore può rinunciare ai diritti patrimoniali sulla sua
opera.
L’autore può cedere in tutto o in parte i diritti patrimoniali
sull’opera (c.d. diritto di frammentazione).
L’autore può far valere i suoi diritti patrimoniali in ogni
forma e modo, originale o derivato, di sfruttamento
dell’opera.
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13







I diritti patrimoniali dell’autore si estrinsecano nel diritto di:
Pubblicazione ( cioè la messa a disposizione al pubblico)
Riproduzione ( moltiplicazione in copie)
Trascrizione (dalla forma orale a quella scritta)
Esecuzione, rappresentazione, recitazione e comunicazione al pubblico
(in sostanza, tutte le forme di diffusione al pubblico dell’opera sia in via
diretta ad un pubblico presente che in via indiretta, cioè attraverso l’uso
di un mezzo di diffusione a distanza come la TV)
Distribuzione e messa in commercio
Elaborazione (include il diritto di apportare modifiche e di tradurre
l’opera in altra lingua)
Noleggio(cessione in uso per un tempo limitato a scopi commerciali) e
prestito (cessione in uso per fini didattici, scientifici e comunque non
commerciali)
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14
I diritti morali consistono nell’essere riconosciuto
autore dell’opera ovvero nel diritto di
rivendicare la paternità dell’opera
Sono imprescrittibili (durano per sempre)
Sono intrasferibili (non possono essere ceduti a
terzi)
Sono inalienabili (un eventuale atto di rinuncia da
parte dell’autore è nullo)
Sono tassativamente indicati dalla legge
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15
I diritti morali dell’autore si estrinsecano nel diritto:

All’apposizione del proprio nome sull’opera (include il diritto
all’anonimato e allo pseudonimo)

All’integrità dell’opera ( include il diritto di opporsi a qualsiasi
deformazione, mutilazione o modificazione dell’opera che sia di
pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’autore)

A non pubblicare l’opera (c.d. diritto all’inedito). Questo diritto
non può essere più esercitato dopo la prima pubblicazione o
diffusione al pubblico dell’opera

A ritirare l’opera dal commercio per gravi ragioni morali
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16
CENSURA CINEMATOGRAFICA
La censura cinematografica consiste nel controllo
preventivo del contenuto dell’opera cinematografica da
parte di un’autorità.
La prima legge risale al 1913 (epoca giolittiana)
allorquando venne istituita una commissione di
revisione presso il Ministero dell’Interno con il compito
di vietare la proiezione al pubblico di film offensivi
della morale, del buon costume, dell’ordine pubblico e
del decoro nazionale.
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17
Durante il fascismo la censura venne rafforzata
in funzione non solo di tutela dei valori sanciti
dalla legge del 1913 ma soprattutto in termini
essenzialmente repressivi al fine di vietare
opere che potessero ledere i valori del regime.
Con tali obiettivi venne in tale periodo istituita
la Direzione Generale per la Cinematografia.
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18
Con la Costituzione del 1948 la censura viene limitata all’ipotesi di offesa al buon costume (art.
21 comma 6 Cost.).
“Il buon costume è un modo di essere (della persona o delle comunicazioni) che rispetta il
sentimento morale della collettività, con particolare riferimento alla protezione dei più giovani.
Ha un valore storico e contingente( cioè in grado di evolvere con il cambiare della cultura e
delle circostanze)” ( definizione tratta da un manuale sulla Costituzione).
Per una riforma completa dell’istituto censorio bisognerà attendere la legge 21 aprile 1962 n.
161
( revisione dei film e dei lavori teatrali) che (per quanto riguarda i film) è tuttora in vigore.
In base a tale legge, ogni film, italiano e straniero, prima di essere proiettato in pubblico, deve
ottenere un nulla osta, oggi rilasciato dal Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di
un parere vincolante espresso da una “Commissione per la revisione cinematografica”,
articolata in otto sezioni. Ciascuna sezione si riunisce una volta alla settimana, è presieduta da
docenti di diritto o magistrati ed è composta da docenti di psicologia dell’età evolutiva, da
esperti di cultura cinematografica, rappresentanti dei genitori, rappresentanti delle categorie
del settore cinematografico e da esperti designati dalle associazioni per la protezione degli
animali.
La legge del 62 presta speciale attenzione alla tutela dei minori, prevedendo il divieto alla
visione al minore di 14 o 18 anni, “in relazione alla particolare sensibilità dell’età evolutiva ed
alle esigenze della sua tutela morale”.
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19
Eventuali restrizioni alla visione rilevano ai fini dello
sfruttamento televisivo del film ( divieto di diffusione,
nei canali in chiaro, per i film vietati ai minori di 18
anni e obbligo di programmazione nelle ore notturne
per quelli vietati ai minori di 14 anni).
La critica più importante all’attuale sistema censorio sta
nell’ampio margine di discrezionalità nelle valutazioni
espresse dalla commissione in merito all’accertamento
dell’offesa al buon costume e al modo in cui si intende
accordare la tutela ai minori.
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20
Negli ultimi anni sono stati presentati disegni di legge, mai
approvati dal Parlamento,
per l’abolizione della censura
cinematografica e, in alcune di essi, per la sua sostituzione con
una autocertificazione da parte del produttore sulla base di una
classificazione prestabilita.
Con l’autocertificazione si passerebbe in sostanza ad un sistema
simile a quello statunitense dove i film sono classificati secondo
un rating attribuito dalla Motion Picture Association of America,
associazione di produttori, che fissa 5 tipologie di classificazione
(G, PG, PG-13, R, N-17).
andrea piqué
21
Dove le sigle stanno per:
G General Audience , per tutti
PG Parental Guidance Suggested (alcune scene non sono
adatte ai bambini)
PG-13 non adatto ai minori di 13 anni
R Restricted, visione consentita ai minori di 17 anni
accompagnati da un adulto
N-17 vietato ai minori di 17 anni
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22
Il sostegno pubblico al cinema in Italia e in
Europa
andrea piqué
23
•
•
•
•
Principi generali in Italia e in Europa
Autorità centrale deputata alla concessione dei benefici di legge
Ciascun paese sostiene principalmente i film di produzione
nazionale, e in taluni casi, di coproduzione internazionale
Il sistema di sostegno può essere selettivo (sulla base del
contenuto estetico, artistico e tecnico della produzione) e/o
automatico (sulla base dei risultati commerciali: box office,
sfruttamento televisivo)
I fondi per il finanziamento pubblico possono provenire dal
budget statale, da una percentuale degli incassi, dalla National
Lottery (in UK), da proventi e contributi dell’industria
cinematografica e televisiva
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24
•
•
•
•
•
Le forme di sostegno pubblico possono riguardare:
la creazione e/o la produzione e/o la distribuzione di
film
e consistere in:
Anticipi in percentuale sugli incassi (prestito
restituibile senza interessi)
Finanziamenti (mutui) sul costo di produzione
Contributi (in percentuale sugli incassi e al valore delle
cessioni all’estero) alla distribuzione
Finanziamenti e contributi all’esercizio cinematografico
Agevolazioni fiscali
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25
IL PRINCIPIO
DELL’ECCEZIONE CULTURALE
Le forme di sostegno pubblico al cinema rientrano nella casistica degli “aiuti di Stato” i quali
sono in generale vietati a livello comunitario perché , favorendo un settore economico rispetto
ad un altro, si pongono in contrasto con i principi della libera concorrenza e della libertà di
scambio. Le norme comunitarie prevedono tuttavia l’erogazione di aiuti pubblici destinati a
promuovere la cultura degli stati membri quando questi “non alterino le condizioni degli scambi
e della concorrenza nella comunità in misura contraria all’interesse comune “. Il cinema, in quanto
strumento espressivo delle diversità culturali in Europa, e non presentando per le sue
caratteristiche * alti rischi di distorsione del mercato, è un settore per il quale sono ammessi
gli aiuti di stato. E’ questo il principio dell’eccezione culturale che si giustifica con la difesa
della cultura nazionale e europea. Su questo principio poggiano tutti i sistemi di sostegno
pubblico al cinema e agli audiovisivi in Europa. Pur nella diversità delle soluzioni adottate in
ciascun paese (varie tipologie di agevolazioni fiscali, diversi destinatari dei benefici ecc.) tutti
gli schemi adottati in Europa rispettano
gli stessi criteri comunitari a difesa della
concorrenza e del libero scambio , riassunti nella prossima scheda .
(* molti film sono a matrice culturale e di difficile commerciabilità, e pertanto non sono in
grado di influenzare il mercato della distribuzione)
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26
I CRITERI COMUNITARI SU CUI SI BASANO LE AGEVOLAZIONI
FISCALI IN EUROPA
Criterio di legalità generale ( assenza di norme discriminatorie; regole definite se si
vuole privilegiare la produzione nazionale)
Criterio di compatibilità (idonee a sostenere il settore cinema)
Criterio del prodotto culturale (oggetto del beneficio è il film e non la casa di
produzione)
Criterio della territorialità della spesa (nessuna imposizione che obblighi a spendere
tutto il budget in un paese. Almeno 20% del budget può essere speso in altri stati)
Criterio della intensità di aiuto ( fissa un limite quantitativo : l’insieme delle misure
pubbliche al prodotto filmico culturale non può superare il 50% del budget *)
Criterio della specificità del sostegno ( le risorse pubbliche devono essere destinate al
complesso delle voci di spesa dell’intero processo di produzione e non a favore di
specifiche voci )
* In Italia per i film difficili e a basso budget la soglia massima degli aiuti di stato può
arrivare all’80% del budget del film
andrea piqué
27
Cenni sui sistemi di sostegno pubblico al cinema
in Europa
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28



SPAGNA
Instituto de la cinematografia y de las artes
audiovisuales (ICAA)
Fondi principalmente dal budget statale
Sistema basato su finanziamenti anticipati
(prestiti) alla produzione , sovvenzioni mirate
allo sviluppo di progetti di rilevanza culturale
o sperimentali, sgravi fiscali
andrea piqué
29
UK



Film Council
Fondi da National Lottery
Complesso sistema di incentivi fiscali
principalmente a favore della produzione di
film
andrea piqué
30



GERMANIA
Comitato cinematografico tedesco (FFA)
Comitato federale per gli affari culturali e
media (BKM)
Fondi FFA da proventi industria cine
audiovisiva e da contributi di TV pubbliche
private; fondi BKM da entrate fiscali
Importanti contributi dalle Regioni
andrea piqué
e
i
e
e
31
SVEZIA




Istituto cinematografico svedese (SFI)
Fondi da imposte sui biglietti, contributi TV,
budget statale.
Finanziamenti a fondo perduto a favore della
produzione
Nessun sgravio fiscale
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32




FRANCIA
Centre National de Cinematographie
Fondi provenienti da imposte (sui biglietti) e
tasse su TV e home video
Il sostegno può essere automatico (su box office
e TV) e selettivo (anticipo incassi) ed è
principalmente rivolto alla produzione
Previsto sistema di sostegno alle sale
cinematografiche
andrea piqué
33
Sostegno pubblico al cinema in ITALIA
La legge di riferimento è il c.d. Decreto Urbani e cioè il
Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 28
Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche
(qui di seguito:“Legge”)
e i decreti di attuazione che specificano i parametri
tecnici e i requisiti formali di accesso ai finanziamenti
pubblici
andrea piqué
34
La Legge riconosce il cinema quale attività di
rilevante interesse generale, in quanto
“fondamentale mezzo di espressione artistica,
di formazione culturale e di comunicazione
sociale”, anche in considerazione della sua
importanza economica e industriale.
andrea piqué
35
Scopo della Legge è favorire lo sviluppo
dell’industria cinematografica nei suoi diversi
settori: valorizzazione del cinema nazionale,
con particolare riguardo ai film di interesse
culturale, tutela del diritto di autore,
conservazione
del
patrimonio
filmico,
promozione di attività di studio e ricerca.
Autorità competente è il Ministero per i beni e
le attività culturali, che opera attraverso la
Direzione Generale per il Cinema.
andrea piqué
36
Presso la Direzione Generale per il Cinema sono istituite le seguenti
commissioni (www.cinema.beniculturali.it) :
1.
2.
3.
4.
5.
Consulta per lo spettacolo - sezione cinema (esprime pareri sui criteri di
attribuzione dei contributi)
Giuria per i premi di qualità (valuta i film concorrenti alla attribuzione dei
premi di qualità)
Commissione per la cinematografia per il riconoscimento dell’interesse
culturale, per la promozione e per i film d’essai
Consulta territoriale (adotta il programma triennale per l’individuazione degli
obiettivi e delle aree di intervento)
Commissione per la revisione cinematografica (c.d. censura)
andrea piqué
37
L’intervento dello Stato Italiano si rivolge all’
insieme delle attività che, partendo dalla
creazione
dell’opera
cinematografica
e
passando attraverso la produzione e la
distribuzione , arrivano alla fase di fruizione
del film nelle sale cinematografiche.
In armonia con le leggi europee, ai fini della
concessione dei benefici viene attribuito
maggior riguardo alla fase di produzione.
andrea piqué
38
I BENEFICI DELLA LEGGE ITALIANA
L’intervento dello Stato Italiano a sostegno del cinema consiste in :
•
Premi di qualità (per i lungometraggi aventi particolari qualità artistiche e culturali
riconosciute da una apposita giuria con attestato di qualità)
•
Contributi di incentivo (in percentuale rispetto agli incassi lordi nelle sale cinematografiche
realizzati nei primi 18 mesi di programmazione) per le imprese di produzione finalizzati, in
particolare, all’ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell’opera
•
Contributi (a fondo perduto, per abbattimento tasso di interesse dei mutui) e finanziamenti
(mutui, di durata triennale, subordinati al reperimento delle residue risorse finanziarie per la
produzione del film) erogati attraverso il FUS (Fondo Unico Spettacolo) istituito presso il
Ministero, per la produzione, la distribuzione, l’esercizio, e le industrie tecniche
•
Aiuti indiretti tramite enti pubblici (Cinecittà, Istituto Luce, ecc.)
•
Agevolazioni fiscali e finanziarie (contratti a imposta fissa di registro, ecc.)
andrea piqué
39
LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL CINEMA ITALIANO
La legge finanziaria 2008 ha introdotto per la prima volta in Italia due
importanti misure di incentivazione fiscale a favore del cinema italiano
(di interesse culturale): il TAX CREDIT ( o credito d’imposta) e il TAX
SHELTER ( o detassazione degli utili) .
Sono agevolazioni temporanee (concesse per un primo triennio 2008/2010- e rinnovabili con una nuova legge), a favore di imprese
esterne e interne alla filiera cinematografica (produzione, distribuzione,
esercizio, industrie tecniche) , non cumulabili tra loro, soggette a limiti
quantitativi espressi in percentuale sul costo di produzione ed a obblighi
di localizzazione delle spese.
Tutte le agevolazioni sono concesse con riferimento ad un determinato
prodotto filmico.
andrea piqué
40
Il TAX CREDIT
Il TAX CREDIT consiste nella concessione di un credito, concesso in
misura variabile, che il contribuente può fare valere in sede di
regolazione dei suoi rapporti tributari, tipicamente a compensazione di
un debito d’imposta.
Il tax credit opera a favore di imprese di produzione , per la
distribuzione, per l’ esercizio e di industrie tecniche (c.d. tax credit
interno)
nonché a favore delle imprese non appartenenti al settore
cinematografico e audiovisivo (c.d. tax credit esterno) , secondo uno
schema articolato di aliquote correlato alle spese sostenute per la
produzione o la distribuzione di un film (dal 10% per i distributori di
film italiani, al 15% per i produttori, al 40% per le imprese esterne che
investono in film di nazionalità italiana) . Il complesso degli apporti che il
produttore può ricevere ricorrendo al tax credit non deve superare il 49%
del budget del film.
andrea piqué
41
IL TAX SHELTER
Il Tax Shelter consiste nell’esclusione dal reddito imponibile degli utili
dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione ( non si estende
quindi agli esercenti) e reinvestiti in produzione e distribuzione di film di
nazionalità italiana.
La legge finanziaria 2088 aveva previsto anche il tax shelter esterno ma la
norma è rimasta inapplicata per assenza del Decreto attuativo.
Essendo alternativo al tax credit e meno conveniente del precedente, il
tax shelter ha scarsa applicazione in Italia.
andrea piqué
42
Requisito essenziale per l’ammissione di un film ai benefici di legge è la
realizzazione di un’opera dell’ingegno, la sua destinazione al pubblico
prioritariamente nelle sale cinematografiche, il riconoscimento della
NAZIONALITA’ ITALIANA e la presenza di “qualità culturali o
artistiche o spettacolari oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica”
(art. 9 Legge).
Il riconoscimento della nazionalità italiana viene concesso dal Ministero se:
1.
L’impresa cinematografica ha sede legale e domicilio fiscale in Italia
2.
Il film è stato o sarà realizzato con componenti artistiche e tecniche in
prevalenza italiane (regista, autore del soggetto, sceneggiatore, ripresa
sonora, troupe di nazionalità italiana, almeno il 30% della spesa realizzata
in Italia e inoltre la maggioranza italiana di altre componenti artistiche:
interpreti, autore musica, scenografo, uso di teatri di posa italiani, ecc.)
andrea piqué
43
Ai fini della misura dei benefici la Legge
distingue tra lungometraggio (durata sup. a 75
minuti), cortometraggio (durata inf. a 75
minuti), film di animazione, film di interesse
culturale e film d’essai (es. per lungometraggi
di interesse culturale: mutuo triennale in
misura non sup. al 50% del costo di produzione
e fino al 90% per le opere prime e seconde, per i
cortometraggi di interesse culturale: mutuo
fino al 100%)
andrea piqué
44
Per film di interesse culturale si intende il film italiano
che … corrisponde ad un interesse culturale nazionale
in quanto presenta significative qualità culturali o
artistiche o eccezionali qualità spettacolari.
Per film d’essai si intende il film espressione, anche di
cinematografie nazionali meno conosciute, che
contribuisca
alla
diffusione
della
cultura
cinematografica ed alla conoscenza di correnti e
tecniche di espressione sperimentali.
andrea piqué
45
La Legge ha introdotto il cosiddetto “reference
system” nella valutazione dei soggetti e dei
progetti oggetto di esame da parte delle
commissioni per la concessione dei benefici di
legge.
Viene
attribuito
un
punteggio
all’impresa di produzione o al progetto filmico
sulla base del curriculum del produttore o
dall’autore secondo parametri di
qualità
(premi vinti) e (per il produttore) di capacità e
stabilità commerciale.
andrea piqué
46
Vantaggi del reference system
1.
2.
Limitata discrezionalità nel giudizio delle
commissioni esaminatrici
Maggiore celerità e trasparenza nella
concessione del finanziamento
andrea piqué
47
La Legge prevede altresì contributi in conto interessi
per mutui e locazione finanziaria (c.d. leasing) per la
realizzazione
e
ristrutturazione
di
sale
cinematografiche nonché mutui decennali a tasso
agevolato o contributi in conto interessi a favore delle
industrie tecniche (teatri di posa, stabilimenti di
sviluppo e stampa, ecc.).
La Legge prevede infine contributi per attività di
promozione
delle
attività
cinematografiche
(manifestazioni, festival, ecc.)
andrea piqué
48
FILM COMMISSION
Sono organizzazioni territoriali, istituite da leggi
regionali come fondazioni a partecipazione pubblica
(Regione, Provincia, Comune), che offrono consulenza
ed assistenza gratuita a tutti gli operatori dell’industria
cinematografica,
televisiva,
pubblicitaria
e
multimediale che scelgono di realizzare le proprie
produzioni sul loro territorio di riferimento. Il loro
compito è attirare il maggior numero possibile di
produzioni italiane e straniere, contribuendo alla
promozione turistica del territorio.
andrea piqué
49
In particolare le Film Commission offrono:
 Assistenza e facilitazione per le procedure
amministrative di rilascio di permessi e
autorizzazioni per girare sul suolo pubblico o
all’interno di edifici pubblici o sotto tutela della
Soprintendenza.
 Agevolazione nelle trattative con le aziende di
utilities in genere (fornitori energia elettrica,
aziende trasporti pubblici, servizi igiene
ambientale, ecc.).
andrea piqué
50


Collaborazione con istituzioni locali, categorie
economiche e imprenditoria privata per
l’ottenimento di tariffe agevolate nel campo
dell’ospitalità e della ristorazione.
Assistenza nella ricerca di personale artistico e
tecnico reperibile in loco e di società di servizi
(noleggio attrezzature tecniche, ditte di
costruzioni/allestimenti scenografici, casting,
guardiania, post produzione, ecc.).
andrea piqué
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Assistenza nella individuazione delle locations.
 Rapporti con la stampa locale.
 Assistenza nell’ottenimento di incentivi locali
alla produzione.
La maggior parte delle film commission sono a
livello regionale; in alcune città sono state
costituite film commission di ambito comunale
(Roma, Bologna, Portofino, Siracusa, Catania,
ecc.)

andrea piqué
52
Cos’è la SIAE
E’ un ente pubblico a base associativa che:
• Esercita attività di concessione, per conto e
nell’interesse degli aventi diritto, di licenze ed
autorizzazioni per l’utilizzazione di opere
tutelate
• Percepisce i proventi derivanti da tali licenze
ed autorizzazioni
• Ripartisce i proventi tra gli aventi diritto
andrea piqué
53
La SIAE nasce come Ente morale nel 1882 con il
compito di percepire i proventi dei biglietti di opere
teatrali e musicali.
Opera sotto la vigilanza del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali. Suoi organi sono l’Assemblea di 64
membri e un Consiglio di Amministrazione (8 membri
e un Presidente).
La SIAE cura il Pubblico Registro Cinematografico
(deposito delle opere cinematografiche ai fini della
tutela del diritto di autore)
andrea piqué
54
Riproduzione abusiva di un’opera
cinematografica
E’ reato (Decreto Legislativo 21 maggio 2004,
n.128) punito con sanzione amministrativa e
nei casi più gravi con la reclusione, a
condizione che il fatto sia commesso per uso
non personale e al fine di trarne profitto. Non
costituisce quindi reato scaricare una copia per
uso personale da Internet (c.d. file sharing)
andrea piqué
55
andrea piqué
56
Parleremo
in
questa
seconda
parte
dell’evoluzione del sistema radiotelevisivo in
Italia attraverso le leggi e le sentenze che
l’hanno contrassegnato.
Si accennerà infine
alla disciplina della pubblicità commerciale con
particolare riguardo ai sistemi di controllo e
alle norme più significative.
andrea piqué
57
La storia dell’ordinamento radiotelevisivo
italiano inizia nel 1923 quando con Regio
Decreto viene stabilita la riserva allo Stato, con
possibilità di concessioni, del servizio di
radiodiffusione e arriva al 2005 con la
pubblicazione del c.d. Testo Unico della
Radiotelevisione, che riproduce in gran parte le
norme contenute nella Legge Gasparri (Legge
3 maggio 2004 n. 112)
andrea piqué
58
E’ la storia complessa e singolare di un settore, dove:
•
Le sentenze della Corte Costituzionale hanno avuto un ruolo
determinante nell’evoluzione normativa
•
Le leggi , più che riformare, hanno piuttosto mirato a legittimare
la situazione di fatto preesistente
•
La politica ha pesato di più che in altri settori
•
Le normative comunitarie hanno pesato di meno che in altri
settori
•
A dispetto di norme antimonopolistiche (limiti a posizioni
dominanti) e costituzionali (pluralismo ex art. 21 Cost.) si è passati
dalla legittimazione di una situazione di monopolio a quella di un
duopolio
•
La continua riforma degli organi di controllo ha seriamente
limitato la loro capacità di intervento
andrea piqué
59
1923. Nasce il regime di riserva allo Stato delle
frequenze radiofoniche.
1924. Il servizio di radiofonia viene dato in
concessione alla URI (Unione Radiofonica
Italiana) poi denominata EIAR (Ente Italiano
per le audizioni radiofoniche), sostituita nel
1944 dalla RAI (Radio Audizioni Italia), a
capitale privato (SIP).
andrea piqué
60
1923-1947. Il controllo dello Stato viene all’inizio esercitato
dal Ministero delle Comunicazioni (tramite il Comitato
Superiore di Vigilanza sulle radio diffusioni), poi
sostituito in epoca fascista dal Ministero per la Stampa
e la Propaganda, e infine nel dopoguerra dal nuovo
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.
1952. Viene sottoscritta una nuova convenzione in regime
di monopolio tra Governo e RAI, che diventa di
proprietà pubblica (IRI).
andrea piqué
61
1960. Prima sentenza (n. 59) della Corte Costituzionale che
riconosce la legittimità del monopolio statale in
materia di emittenza radiotelevisiva invocando l’art. 43
della Costituzione (che recita: “A fini di utilità generale
la legge può riservare originariamente o trasferire,
mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato,
ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti
determinate imprese o categorie di imprese, che si
riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di
energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale”).
andrea piqué
62
Le motivazioni adottate dalla Corte nel 1960 per
giustificare la riserva allo Stato del servizio radio
televisivo sono sostanzialmente due:
1.
Limitatezza dei canali TV disponibili
2.
“L’ingresso dei privati nell’etere sarebbe privilegio di
pochi” (pericolo di insorgenza di situazioni monopolistiche e
oligopolistiche)
La Corte afferma altresì il principio secondo cui la libertà di
manifestazione del pensiero sancita dall’art. 21 della
Costituzione non comporta automaticamente il diritto
ad esercitare tale libertà con ogni mezzo.
andrea piqué
63
1974. Con due sentenze (n.225 e n.226) pronunciate quasi
contemporaneamente la Corte Costituzionale dichiara
che:
1.
È incostituzionale la riserva allo Stato in materia di
emittenza televisiva relativamente alla ripetizione in
Italia di programmi radiotelevisivi irradiati da
emittenti estere
2.
È incostituzionale la riserva allo Stato in materia di
emittenza televisiva via cavo in ambito locale
3.
È costituzionalmente legittima la riserva allo Stato in
materia di emittenza televisiva in ambito nazionale
andrea piqué
64
Secondo la Corte le ragioni che giustificano il
monopolio dello Stato in materia di emittenza
televisiva su base nazionale (limitatezza dei
canali TV disponibili e necessità di ingenti
risorse economiche per l’avvio dell’attività) non
sussistono nel caso della ripetizione in Italia di
trasmissioni estere (che non operano su
frequenze italiane) e dell’installazione di
impianti via cavo su base locale (che operano
su canali i quali non interferiscono con quelli
nazionali)
andrea piqué
65
Le due decisioni del 1974 della Corte Costituzionale sono importanti
non solo per aver messo in discussione per la prima volta il
monopolio pubblico nel settore radiotelevisivo ma anche per aver
influenzato l’evoluzione successiva del sistema radiotelevisivo per
le seguenti ragioni :
1.
L’aver dichiarato la legittimità dei programmi televisivi trasmessi
in ambito locale da privati via cavo sul presupposto tecnico errato
che la TV via cavo potesse essere solo “monocanale”, cioè
suscettibile di istradare una sola trasmissione, ha portato ad un
ritardo tuttora esistente nell’espansione della TV via cavo in Italia
(per il carattere non remunerativo di un investimento consistente
nella posa di una rete di cavi coassiali di rame per un solo
programma).
2.
I giudici hanno indicato i criteri fondamentali per una nuova legge
sul sistema radiotelevisivo. Sono i famosi cinque “comandamenti”.
andrea piqué
66
1.
2.
3.
4.
5.
I cinque “comandamenti” della Corte Costituzionale
Indipendenza
del
servizio
pubblico
dall’esecutivo
e
parlamentarizzazione dei poteri di indirizzo e controllo (che
porterà alla lottizzazione politica della RAI)
Obbligo istituzionale di obiettività dell’informazione (imparzialità
e molteplicità delle fonti)
Obbligo di garantire il pluralismo informativo e culturale (anche
attraverso il decentramento regionale)
Diritto di accesso in favore dei gruppi politici, religiosi, culturali e
comunque socialmente rilevanti
Riconoscimento del diritto di rettifica in radio e TV (analogo a
quello esistente per la carta stampata)
andrea piqué
67
I cinque comandamenti verranno accolti dalla Legge 14
aprile 1975 n. 103 (“nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva”) che istituisce la
commissione parlamentare di vigilanza, conferma il
monopolio statale radio/TV a livello nazionale via
etere e disciplina le trasmissioni via cavo monocanale e
quelle provenienti dall’estero. Obiettivo della Legge n.
103 è quello di rafforzare la RAI come ente pubblico,
portavoce degli interessi e delle esigenze di tutti i
cittadini, a bilanciamento della presenza di operatori
privati nel settore radiotelevisivo. Aumenta l’influenza
dei partiti politici sulla RAI.
andrea piqué
68
1976. La Corte Costituzionale con sentenza n. 202 dichiara
l’illegittimità del monopolio statale televisivo via
etere in ambito locale.
La Corte giustifica tale apertura con la considerazione
che a livello locale le frequenze sono ampiamente
disponibili, non c’è rischio di monopolio od oligopolio
e comunque già operano molte emittenti locali.
La Corte conferma tuttavia la legittimità del monopolio
statale radio/TV su scala nazionale, osservando che
“esso costituisce un servizio pubblico essenziale e di
preminente interesse generale”.
andrea piqué
69
La sentenza n. 202 del 1976 porta alla crescita
rapida e considerevole di emittenti radio e
televisive private su tutto il territorio nazionale
che nessuna autorità può fermare in mancanza
di un preciso quadro normativo di riferimento
(che avrebbe dovuto disciplinare il diritto dei
privati a diffondere trasmissioni via etere in
ambito locale).
andrea piqué
70
Al fine di aggirare il monopolio statale via etere a livello nazionale
le emittenti locali più forti si consorziano attraverso una rete che
opera in tutto il paese. Nasce il Network (i consorziati locali
vendono il tempo di trasmissione al gestore del Network il quale
cede loro programmi aggiungendoci la pubblicità sulla quale fa
profitto).
Con il metodo della interconnessione funzionale (detta anche per
“cassetta”) le Tv private (superando il problema tecnico del
monopolio pubblico dei ponti radio) cominciano a diffondere gli
stessi programmi (pre-registrati) nello stesso momento su tutto il
territorio nazionale.
andrea piqué
71
Nasce cosi nel 1980 Canale 5 (con 11 stazioni locali connesse in
network).
Nel 1981 la Corte Costituzionale con sentenza n. 148, nel
riaffermare il monopolio nazionale dello Stato via etere, ammette
che le ragioni che lo giustificano potrebbero venir meno in
presenza di una adeguata normativa antitrust.
Nel 1982-84 si formano i networks di Italia 1 e Rete quattro, i quali,
in seguito a vari passaggi di proprietà, entreranno a fare parte
dello stesso gruppo societario di Canale 5.
Si passa da un monopolio di diritto a un duopolio di fatto.
andrea piqué
72
In tale situazione di assoluta incertezza normativa, in data 13 , 15 e
16 Ottobre 1984 i Pretori di Torino, Napoli e Pescara ordinano il
sequestro penale degli impianti operanti in interconnessione dei
networks Rete quattro e Canale 5, perché in violazione della Legge
n. 103 del 1975 che sancisce il monopolio statale delle trasmissioni
via etere a livello nazionale.
In risposta all’azione dei Pretori le emittenti interessate oscurano a
loro volta i loro programmi esercitando una forte pressione
sull’opinione pubblica convinta che l’oscuramento totale sia una
conseguenza dell’azione dei magistrati.
andrea piqué
73
La strategia delle emittenti private ha successo e porta alla
pubblicazione della Legge n. 10 del 1985, (c.d. decreto “Berlusconi
bis” o “Berlusconi - Agnes”) la quale da un lato salva i networks
consentendo loro di operare, anche se in via provvisoria, su scala
nazionale tramite il sistema di trasmissione via interconnessione
funzionale per cassetta, dall’altro interviene per riformare
l’organizzazione della RAI dotandola di maggiore autonomia
gestionale (aumentando i poteri del Direttore Generale e
ridimensionando quelli dei 16 membri del Consiglio di
Amministrazione [CDA] tutti nominati dalla Commissione
Parlamentare di vigilanza). La Legge n.10/1985 non contiene
norme antitrust, disattendendo così la sentenza della Corte Cost.
n. 148 del 1981.
andrea piqué
74
Si viene cosi affermando prima in via di fatto e poi in via di diritto il
sistema radiotelevisivo misto in cui l’iniziativa privata e pubblica
convivono.
Con sentenza n. 826 del 1988 la Corte Costituzionale interviene di nuovo
sulla questione radiotelevisiva, invitando il legislatore a regolamentare in
via definitiva la materia.
La definitiva consacrazione del sistema misto avviene con la Legge n. 223
del 1990 (Legge Mammì) la quale introduce per la prima volta norme
antitrust nel sistema radiotelevisivo prevedendo limiti alla
concentrazione in un solo soggetto di reti TV (non più di 3 reti su scala
nazionale o non più di 2 reti nazionali se si è presenti nel mercato della
carta stampata).
La Legge Mammì è stata chiamata “legge fotocopia” perché si è limitata a
legittimare la situazione esistente nel sistema radiotelevisivo. La Legge
Mammì ha comunque il merito di affrontare tre nuovi argomenti e cioè i
limiti antitrust, il Garante e la Direttiva TV senza frontiere.
andrea piqué
75
Lo sgretolamento del monopolio statale tv
Monopolio
statale tv via
etere e nazionale
con la RAI
(1960)
Riconosciuto il
diritto delle
emittenti estere
a trasmettere
via etere (1974)
Riconosciuto il
diritto delle
emittenti locali a
trasmettere via
cavo (1974)
andrea piqué
Riconosciuto il
diritto delle
emittenti locali a
trasmettere via
etere (1976)
Le emittenti
locali
trasmettono
via etere a
livello nazionale
(1980)
Si afferma il
duopolio RAI
Mediaset via
etere a livello
nazionale (1990)
76
1° novità della Legge Mammì
Istituzione del Garante per la radiodiffusione e l’editoria
•
Organo monocratico (una sola persona)
•
Compiti di garanzia e trasparenza
•
Gli è affidata la tenuta del Registro nazionale della
stampa e delle imprese radiotelevisive
•
Poteri ispettivi e di vigilanza
•
Controllo sul contenuto della pubblicità commerciale e
sul tetto pubblicitario
andrea piqué
77
Il Garante nasce per contrastare la lottizzazione della
RAI, prodotta dalla Legge del 1975, ma la mancanza di
un coordinamento con la Commissione Parlamentare
di Vigilanza rende di fatto difficile il suo operare. Si
avverte inoltre da parte delle forze politiche il
problema della concentrazione di tutti i poteri di
vigilanza in una sola persona. Comincia quindi a farsi
strada la proposta di trasformare il Garante da organo
monocratico a collegiale. Ciò avverrà con l’istituzione,
introdotta dalla legge n. 249 del 1997, dell’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni.
andrea piqué
78
2° novità della Legge Mammì
Introduzione di una disciplina antitrust
Obiettivo: prevenire e reprimere la costituzione
di
posizioni
dominanti
nel
settore
radiotelevisivo che, data la potenza del mezzo
di diffusione, possono influenzare in maniera
rilevante l’opinione pubblica. Di fatto la Legge
Mammì ratifica la situazione esistente,
legittimando il duopolio RAI - Mediaset.
andrea piqué
79
Il referendum popolare tenutosi nel 1995 per l’abrogazione parziale della
Legge Mammì porta alla conferma della norma che ratifica il duopolio
televisivo.
Le condizioni per chi è anche editore della carta stampata rimangono fissate
come segue:
•
2 concessioni Radio TV se si detiene meno dell’8 % della carta stampata
(tiratura quotidiani nazionali) [e 3 concessioni se non si detiene carta
stampata]
•
1 concessione Radio TV se si supera l’8% della carta stampata
•
0 concessioni Radio TV se si supera il 16% della carta stampata
La norma della Legge Mammì che consente ad un solo soggetto di possedere
fino a 3 reti TV era stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 420
del 1994 per contrasto con il principio fondamentale del pluralismo nel
settore dell’informazione; ma la sentenza non avrà alcun effetto pratico in
quanto la Corte consentirà ai titolari di concessioni già autorizzate di
continuare ad operare.
andrea piqué
80
3° novità della Legge Mammì
Recepimento della Direttiva TV senza frontiere (Direttiva
89/552/CEE) la quale in sintesi prevede:
•
Divieto, a tutela dei minori, di trasmissioni con scene
di violenza gratuita o pornografiche
•
Principio della riconoscibilità della pubblicità
commerciale
•
Disciplina degli affollamenti pubblicitari (no pubblicità
durante i telegiornali, una sola interruzione
pubblicitaria dei film ogni 45 minuti, ecc.)
andrea piqué
81
Per il suo carattere permissivo, per la sua
lacunosità ( nulla si dice sulla TV via cavo, via
satellite, via pay tv, sul digitale terrestre), per la
difficoltà tecnica di attuare molte delle sue
disposizioni di legge (in mancanza di un piano
nazionale delle frequenze) la Legge Mammì
rimane in buona parte inapplicata.
andrea piqué
82
1993. Con Legge n. 206 (nota come “leggina antilottizzazione”)
successivamente modificata nel 1996, si provvede ad un riordino
degli organi RAI per rendere il servizio pubblico televisivo più
competitivo rispetto ai networks. Il Consiglio di Amministrazione
[CDA] è nominato dai Presidenti delle Camere e non più dalla
Commissione Parlamentare di Vigilanza, il numero dei Consiglieri
RAI è ridotto da 16 a 5. Nasce la “RAI dei Professori”, guidata da
persone indipendenti e di riconosciuto prestigio professionale. A
parte una norma transitoria per autorizzare le emittenti private
esistenti, si rinvia tutto il resto ad una legge che dovrà riordinare
interamente il sistema radiotelevisivo. Questa legge rappresenta
comunque il primo progetto organico di riforma del servizio
pubblico televisivo. Nel 1993 con il c.d. decreto salva – Rai si
provvede altresì a sanare il deficit finanziario della RAI.
andrea piqué
83
1997.
Con Legge n. 249 (Legge Maccanico) si introducono nuovi
limiti antitrust. La Legge prevede che uno stesso soggetto non
possa detenere più del 20% dei canali televisivi terrestri (analogici)
e neppure superare il 30% delle risorse economiche complessive
del sistema radiotelevisivo (canone RAI, pubblicità, ecc).
Conseguentemente viene disposta la destinazione sul satellite di
Rete quattro e l’eliminazione della pubblicità da RAI Tre ma a
tutt’oggi queste disposizioni non sono state attuate.
Con la
stessa Legge viene istituita l’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni (Agcom) che insieme al Ministero delle
Comunicazioni e alla Commissione parlamentare di vigilanza
svolgerà il ruolo di garante del sistema radiotelevisivo.
andrea piqué
84
2004. Entra in vigore la Legge n. 112 del 3 maggio 2004: “Norme di
principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico
della radiotelevisione”:
c. d. Legge Gasparri
Le norme sul sistema radiotelevisivo sono state successivamente
riunite con Decreto Legislativo 31 Luglio 2005 n. 177 in un unico
corpo normativo costituente il
“Testo Unico della
radiotelevisione” che incorpora i principi e le regole della Legge
Gasparri.
La Legge Gasparri ha avuto un iter legislativo complesso.
andrea piqué
85
l punti salienti della Legge Gasparri
•
•
•
•
•
Introduzione del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC).
Il SIC comprende i mercati della stampa, editoria, cinema,
televisione, radio, internet, pubblicità.
Uno stesso soggetto non può costituire una posizione dominante
all’interno dei mercati rilevanti che compongono il SIC.
Uno stesso soggetto non può conseguire ricavi superiori al 20 %
delle risorse complessive del SIC (rispetto al 30 % della Legge
Maccanico). I ricavi sono le risorse derivanti dal canone, dalla
pubblicità, dalle sponsorizzazioni, dagli abbonamenti , ecc.
Uno stesso soggetto non può irradiare più del 20% dei programmi
televisivi trasmessi su frequenze terrestri (analogico e digitale).
andrea piqué
86
•
•
l punti salienti della Legge Gasparri
La garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di
comunicazione televisiva è il principio fondamentale
del sistema radiotelevisivo.
La legge enuncia i principi a garanzia degli utenti, a
tutela dei minori nella programmazione televisiva, a
salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del
sistema radiotelevisivo (previsione di differenti titoli
abilitativi per lo svolgimento di attività nel settore
radiotelevisivo),
a
tutela
dell’informazione
radiotelevisiva
e di valorizzazione dell’emittenza
locale.
andrea piqué
87
l punti salienti della legge Gasparri
Passaggio dalla TV analogica al digitale entro il
2006 (rinviato al 2012 per tutto il territorio
nazionale). Tutte le emittenti in tecnica
analogica
esistenti
possono
comunque
continuare a trasmettere, in via provvisoria,
sino all’attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in
tecnica digitale.
andrea piqué
88
•
•
•
l punti salienti della legge Gasparri
Definizione dei compiti del servizio pubblico generale
radiotelevisivo da svolgersi sotto il controllo dell’
Agcom.
Riforma della RAI (avvio del processo di
privatizzazione).
CDA RAI di 9 membri, di cui 7 nominati dalla
Commissione parlamentare di vigilanza, 2 dal socio di
maggioranza (Ministero dell’Economia) e il Presidente
RAI nominato dal CDA su parere espresso a
maggioranza di due terzi dalla Commissione
parlamentare di vigilanza.
andrea piqué
89
•
•
•
•
•
•
Le critiche alla Legge Gasparri
I limiti antitrust al possesso di reti televisive sono di fatto stati innalzati (il limite
per i ricavi è salito in valore assoluto da 12 miliardi a 26 miliardi di Euro). La
Legge preserva la situazione di duopolio esistente e non assicura il pluralismo.
Viene favorita la pubblicità televisiva a danno di quella sulla stampa (innalzamento
del limite orario di affollamento pubblicitario televisivo dal 20% al 25%, esclusione
delle telepromozioni e delle televendite dal conteggio del limite orario).
Le norme di garanzia sono per la maggior parte dichiarazioni di principio che, in
mancanza di una specifica regolamentazione, sono destinate a rimanere sulla carta.
Ritorno alla lottizzazione nel CDA RAI.
Non esiste alcun limite all’attività di raccolta pubblicitaria.
La distinzione dei ruoli tra operatore di rete, fornitore di servizi, fornitore di
contenuti crea da un lato un sistema complesso di autorizzazioni e licenze,
dall’altro, non prevedendo la separazione proprietaria tra imprese esercenti le vari
attività, preserva anche in questo caso la situazione esistente.
andrea piqué
90
CENNI SUGLI ORGANI DI CONTROLLO DEL SISTEMA
RADIOTELEVISIVO
Commissione Parlamentare di Vigilanza
Istituita nel 1975 per rafforzare il controllo del Parlamento rispetto
a quello del Governo sul sistema radiotelevisivo garantendo cosi il
pluralismo politico, culturale, religioso.
E’composta da 40 membri designati pariteticamente dai Presidenti
delle Camere sulla base delle segnalazioni dei gruppi
parlamentari (secondo il principio proporzionale)
Ha funzione di indirizzo e controllo sulla RAI
Nomina 7 consiglieri RAI su 9 e, con la maggioranza dei due terzi,
si esprime sulla scelta del Presidente della RAI nominato dal CDA
andrea piqué
91
Ministero delle comunicazioni
Rilascia concessioni, licenze, autorizzazioni
Controlla il mercato
Provvede al piano nazionale di ripartizione
delle frequenze
andrea piqué
92
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Istituita nel 1997
sito web www.agcom.it
Organo collegiale
Autorità amministrativa indipendente
Ha potere di vigilanza sull’intero sistema radiotelevisivo
Ha potere normativo (emana regolamenti)
Ha potere istruttorio e sanzionatorio (sopratutto in materia
antitrust)
Vigila sul rispetto della par condicio da parte delle emittenti private
(mentre la Commissione parlamentare vigila sul rispetto della par
condicio da parte della RAI)
andrea piqué
93
Par condicio
Principio secondo il quale tutti i soggetti politici hanno
pari opportunità di esprimersi e di essere ascoltati,
attraverso i mezzi di comunicazione, a prescindere dal
peso elettorale.
La Legge (n. 28 del 2000) intende tutelare il diritto del
cittadino a ricevere messaggi politici differenziati e di
formare liberamente i suoi convincimenti politici
sopratutto nel periodo precedente una consultazione
elettorale.
andrea piqué
94
Le norme più salienti della par condicio
Obbligo da parte di tutte le emittenti radiotelevisive di
assicurare
l’accesso
all’informazione
e
alla
comunicazione politica a tutte le forze politiche con
imparzialità ed equità.
Divieto di spot politici sia in campagna elettorale che
fuori. Ammessi gli spazi autogestiti secondo precise
regole.
Divieto di diffusione di sondaggi sulle intenzioni di
voto nei 15 giorni precedenti la consultazione
elettorale.
andrea piqué
95
Con regolamento approvato il 9 Febbraio 2010 la
Commissione Parlamentare di Vigilanza RAI ha
stabilito che, nel mese precedente la consultazione
elettorale, le tribune politiche sono collocate negli
spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissione di
approfondimento. In altre parole, i talk show dovranno
scegliere se conformarsi alle rigide regole della par
condicio (divisione paritaria degli spazi tra i partiti) o
sospendere le trasmissioni per far spazio alle tribune
politiche o non occuparsi di politica. Il regolamento è
stato esteso alle tv private dall’Agcom.
andrea piqué
96
Cenni sulla normativa comunitaria
La normativa comunitaria ha avuto scarsa rilevanza nell’evoluzione
della disciplina italiana del sistema radiotelevisivo. Non potendo
entrare in materie di competenza di uno Stato membro (come le
norme a salvaguardia del pluralismo dell’informazione) la
normativa comunitaria si è limitata a disciplinare alcuni aspetti
“marginali” quali il divieto di ostacolare la ricezione di emittenti
estere e la pubblicità televisiva. La situazione sta tuttavia
cambiando. Al fine di facilitare la realizzazione di uno spazio
unico dell’informazione e dei servizi audiovisivi e quindi
l’emanazione di una normativa minima comune tra gli Stati
membri, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea
hanno intensificato i loro interventi di regolamentazione del
settore, con particolare riferimento all’introduzione di nuove
tecnologie (internet, tv satellitare, ecc.).
andrea piqué
97
La normativa comunitaria di riferimento è la
Direttiva
89/552/CEE
modificata
dalla
Direttiva 97/36/CE e successivamente dalla
Direttiva 07/65/CE relativa al coordinamento
di
determinate
disposizioni
legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti l’esercizio delle attività
televisive (nota come Direttiva “Televisione
senza frontiere”)
andrea piqué
98
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l punti salienti della Direttiva TV senza frontiere
Obbligo del paese di origine (del servizio audiovisivo) di controllare la conformità delle
trasmissioni alle sue normative nazionali e di assicurare la libertà di ricezione di trasmissioni
televisive estere.
Riserva ad opere di produzione europea della maggior parte del tempo di trasmissione.
Divieto di trasmissione in TV di film prima di 2 anni dalla prima proiezione nell’Unione
Europea (o 1 anno se il film è coprodotto dall’emittente televisiva) .
Divieto della pubblicità subliminale e clandestina (la pubblicità deve essere riconosciuta in
quanto tale).
Interruzione di film in TV soltanto una volta ogni 30 minuti da pubblicità e/o televendite.
Divieto pubblicità tabacco, medicinali con ricetta medica.
Restrizioni alla pubblicità delle bevande alcoliche e a messaggi indirizzati ai minori.
Affollamento pubblicitario (spot + televendita): non superiore al 20% per ora d’orologio.
Diritto di rettifica per ogni persona lesa a seguito affermazione resa in un programma tv.
Istituzione di un comitato di contatto per l’attuazione della Direttiva.
Disciplina dell’inserimento di prodotti nei film e nei programmi televisivi (c.d. product
placement).
andrea piqué
99
IL DECRETO ROMANI E IL PRODUCT
PLACEMENT TELEVISIVO
Il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44 (c.d. Decreto
Romani) sull’esercizio delle attività televisive recepisce
in Italia la Direttiva senza frontiere nel testo modificato
nel 2007. Viene ammesso il product placement televisivo
nei film e serie per la TV, nei programmi sportivi e in
quelli di intrattenimento leggero (esempio: reality
show), con esclusione dei programmi per bambini
(articolo 15).
andrea piqué
100
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