LA SOVRANITA’ POPOLARE
1. La sovranità appartiene al popolo
2. Il popolo che vota
3. Il popolo che elegge
4. I sistemi elettorali: concetti generali
5. Le elezioni parlamentari
6. Le elezioni regionali
7. Le elezioni comunali e provinciali
8. Le elezioni europee
9. La legislazione elettorale «di contorno»
10. Come si sono trasformate le leggi elettorali
11. Il popolo che delibera: i referendum
12. Il referendum abrogativo nella prassi
13. Il popolo che partecipa: i partiti
14. Altri istituti di partecipazione politica
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Giuseppe G. De Cesare
L’ART. 1 COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE
«La
sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione».
• Il popolo è il titolare in senso giuridico della sovranità
• Il popolo di essa mantiene continuativamente il possesso
• Il popolo non vi può rinunciare e non può trasferirla a
nessun singolo individuo e a nessuna parte di sé (ne può
delegare l’esercizio: democrazia rappresentativa vs.
democrazia diretta)
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COSA SI INTENDE PER POPOLO
• Popolo e cittadinanza: l’insieme dei cittadini costituisce il
popolo
• Popolo e popolazione: l’insieme di tutti coloro che si
trovano entro i confini di un qualsiasi ente territoriale
(cittadini, stranieri, apolidi)
• Popolo e nazione: un insieme di persone fisiche unificate
e accomunate da un vincolo sociale e, a volte, politico (per
tradizioni, storia, lingua, religione, origini etniche)
• Popolo e corpo elettorale: quella parte di popolo cui
l’ordinamento riconosce la capacità giuridica politica
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I DIRITTI POLITICI NELLA COSTITUZIONE
• Diritto di voto (art. 48 Cost.)
• Diritto di accesso ai pubblici uffici e alle cariche
elettive (art. 51 Cost.)
• Diritto di associazione in partiti (art. 49 Cost.)
• Diritto di petizione (art. 50 Cost.)
• Diritto di iniziativa legislativa (art. 71 Cost.)
• Diritto di iniziativa referendaria (artt. 75, 138 Cost.)
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IL DIRITTO DI VOTO (ART. 48 COST.)
• Sono elettori «tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età»
• Il diritto di voto non può essere limitato «se non per
incapacità civile o per effetto di sentenza penale
irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla
legge»
• Il voto è «personale», «eguale», «libero», «segreto»
• L’esercizio del diritto di voto è un «dovere civico»
• È garantito «l’esercizio del diritto di voto dei cittadini
residenti all’estero»
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ELETTORATO ATTIVO ED ELETTORATO PASSIVO
• Elettorato attivo: il diritto di votare
• Elettorato passivo: il diritto di essere votati e dunque di
venire candidati
Elettorato attivo Elettorato passivo
Camera
18 anni
25 anni
Senato
25 anni
40 anni
Regioni / Comuni / Province 18 anni
18 anni
Parlamento europeo
25 anni
18 anni
I cittadini non italiani dell’Unione europea hanno diritto di
voto e diritto di eleggibilità alle elezioni comunali in Italia e
alle elezioni dei rappresentanti italiani del Parlamento
europeo.
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LE LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI VOTO (ART. 48.4 COST.)
D.p.r. 223/1967
(testo unico per la disciplina dell’elettorato attivo e la tenuta
e revisione delle liste elettorali)
• Non sono elettori coloro che sono sottoposti a misure di
prevenzione (applicate, ad es., in base alla normativa
antimafia)
• Non sono elettori coloro che sono sottoposti alle misure di
sicurezza previste dal codice penale, detentive o non
detentive (ad es., il divieto di soggiorno in un certo
comune o provincia)
• Non sono elettori coloro che sono stati condannati
all’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici
(nel secondo caso finché la pena dura)
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LE GARANZIE DEL DIRITTO DI VOTO (ART. 48.2 COST.)
• Voto personale: nel senso che deve essere espresso da
ciascun cittadino di persona (è consentito il voto con
accompagnatore alle persone fisicamente impedite)
• Voto eguale: nel senso che non sarebbe legittimo il voto
plurimo o multiplo, cioè l’attribuzione a specifiche
categorie di cittadini di più voti
• Voto libero: nel senso di esente da qualsiasi forma di
costrizione e nel senso che deve essere garantita la libera
formazione dell’opinione pubblica del cittadino
• Voto segreto: il baluardo più sicuro e il presupposto
stesso di un voto libero (ad es., è vietato portare
all’interno della cabina elettorale telefoni cellulari o altre
apparecchiature che permettano di fotografare la scheda
votata)
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IL VOTO COME DIRITTO E COME DOVERE
Art. 4 d.p.r. 361/1957 (testo unico elezione Camera)
• Fino al 1993: «L’esercizio del voto è un obbligo al quale
nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un
suo preciso dovere verso il Paese»
• Dopo la legge 277/1993: «Il voto è un diritto di tutti i
cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e
promosso dalla Repubblica»
• Dopo la legge 270/2005: «Il voto è un dovere civico e un
diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere
garantito e promosso dalla Repubblica»
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IL VOTO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
• Legge cost. 1/2000: ha istituito la «circoscrizione
Estero per l’elezione delle Camere» (art. 48.3 Cost.)
• Legge cost. 1/2001: ha previsto l’elezione di 12
deputati e di 6 senatori nella circoscrizione Estero
(artt. 56-57 Cost.)
• Legge 459/2001: ha disciplinato l’esercizio del diritto di
voto dei residenti all’estero
• D.p.r. 104/2003: è il regolamento di attuazione della
legge 459/2001
I cittadini italiani residenti all’estero: a) votano nella circoscrizione
Estero (voto per corrispondenza) oppure b) votano nella
circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione in cui
sono iscritti (previa opzione di esercitare il diritto di voto in Italia).
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LE ELEZIONI NEL NOSTRO ORDINAMENTO
• Elezioni parlamentari («politiche»): Camera dei deputati
(630) e Senato della Repubblica (315)
• Elezioni regionali: presidenti delle regioni e consigli
regionali
• Elezioni comunali e provinciali («amministrative»):
sindaci e consigli comunali, presidenti delle province e
consigli provinciali, consigli circoscrizionali
• Elezioni europee: Parlamento europeo (72 nel 2009)
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LA LEGISLAZIONE ELETTORALE
• La disciplina delle modalità di indizione delle elezioni
(chi, quando, secondo quale procedimento)
• La disciplina dell’elettorato attivo e dell’elettorato
passivo
• Le modalità tecnico-operative di esercizio del voto
• Le modalità secondo le quali si presentano le
candidature
• La disciplina delle campagne elettorali e della
propaganda politica in genere
• La disciplina del finanziamento delle campagne
elettorali e dell’attività dei partiti
• Le modalità di allestimento delle sezioni elettorali e di
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protezione di esse
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LA LEGISLAZIONE ELETTORALE
• Il procedimento elettorale nelle altre sue fasi fino allo
scrutinio con assegnazione e conteggio dei voti
espressi
• La formula elettorale di ciascun tipo di elezione
• L’apparato di tutela nel caso di eventuali contestazioni
relative a qualsiasi parte del procedimento,
dall’indizione dei comizi elettorali alla proclamazione
degli eletti
• Le modalità di sostituzione nell’ufficio di coloro che,
proclamati eletti, cessino per qualsiasi ragione dalla
carica
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LE FORMULE ELETTORALI
Una formula elettorale consiste in un meccanismo per
trasformare in seggi i voti che il corpo elettorale esprime.
• Formule maggioritarie: chi prende più voti conquista
l’intera posta in palio, che si tratti di un solo seggio o di
più seggi
– sistema plurality o first past the post in collegi
uninominali: il seggio lo vince chi ottiene più voti in ciascun
collegio (es. Regno Unito)
– sistema majority in collegi uninominali con doppio
turno eventuale: il seggio lo vince chi ottiene la metà più uno
dei voti, per cui se nessuno consegue questo risultato si
procede a una seconda votazione fra i primi due (ballottaggio)
o fra coloro che hanno riportato una certa percentuale di voti
(es. Francia)
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LE FORMULE ELETTORALI
• Formule proporzionali: ripartiscono i seggi da assegnare in
misura tendenzialmente percentuale rispetto ai voti dati dagli
elettori a ciascun partito
– sistemi con soglia di sbarramento (es. Germania)
– sistemi con riparto applicato ad ambiti territoriali
(circoscrizioni) con pochi seggi e senza recupero dei resti a
livello nazionale (es. Spagna)
• Formule miste: cercano di conciliare principio maggioritario
e principio proporzionale, governabilità e rappresentatività
– sistemi proporzionali con attribuzione di
un premio di maggioranza (es. Italia)
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ESEMPI DI FORMULE ELETTORALI: LA FORMULA
UNINOMINALE PLURALITY A TURNO UNICO
Candidati
Voti
Bianchi
4.000
eletto
Rossi
3.000
non eletto
Verdi
2.500
non eletto
500
non eletto
Neri
Totale voti validi: 10.000
Nel collegio uninominale considerato è eletto il candidato
Bianchi, che ha ottenuto più voti rispetto a ciascuno degli altri
candidati.
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ESEMPI DI FORMULE ELETTORALI: LA FORMULA
UNINOMINALE MAJORITY A DOPPIO TURNO
Candidati
Voti
Bianchi
4.000
non eletto
Rossi
3.000
non eletto
Verdi
2.500
non eletto
500
non eletto
Neri
Totale voti validi: 10.000
Nel collegio uninominale considerato non è eletto alcun
candidato, non avendo nessuno dei quattro raggiunto il 50% +
1 dei voti. In tal caso si procede a un secondo turno: se è
previsto il ballottaggio, fra Bianchi e Rossi.
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ESEMPI DI FORMULE ELETTORALI: LA FORMULA DEL
DIVISORE D’HONDT
Liste
candidati
Voti
÷1
Voti
÷2
Voti
÷3
Voti
÷4
Voti
÷5
125.000
100.000
Viola
500.000
250.000 166.666
Rossi
200.000
100.000
66.666
50.000
40.000
Bianchi 100.000
50.000
33.333
25.000
20.000
Gialli
40.000
26.666
20.000
16.000
80.000
Se si ipotizza che i seggi da assegnare siano 5, ne toccano quattro alla lista
Viola e uno alla lista Rossi.
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ESEMPI DI FORMULE ELETTORALI: LA FORMULA DEL
QUOZIENTE NATURALE
Liste
candidati
Voti Seggi interi Voti non
totali
o pieni
utilizzati
Seggi
con i
resti
Seggi
totali
1
3
Viola
500.000
2
148.000
Rossi
200.000
1
24.000
-
1
Bianchi 100.000
-
100.000
1
1
Gialli
-
80.000
-
-
80.000
Totale voti validi: 880.000
Quoziente: 880.000 ÷ 5 = 176.000
Dei 5 seggi da attribuire, tre sono assegnati in base ai quozienti interi;
rimangono da assegnare due seggi e questi vengono attribuiti alla lista Viola e
alla lista Bianchi.
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COME SI VOTAVA PER LA CAMERA E IL SENATO
(1993-2005)
Formula prevalentemente maggioritaria uninominale:
tre quarti dei seggi attribuiti in altrettanti collegi
uninominali con formula maggioritaria pura e un quarto
dei seggi attribuiti con formula proporzionale
75%
25%
quota maggioritaria
uninominale
(formula plurality a
turno unico)
quota
proporzionale (con
doppio voto alla
Camera, voto unico
al Senato)
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COME SI VOTAVA PER LA CAMERA (1993-2005)
• Base territoriale: 27 circoscrizioni
• Candidati nei collegi uninominali (maggioritario) e liste di candidati
(proporzionale)
• Doppio voto su due schede (uno per il candidato uninominale e uno
per la lista proporzionale)
• Obbligo di collegamento dei candidati uninominali a una o più liste
proporzionali
• Attribuzione dei seggi maggioritari al candidato con il maggior
numero di voti in ciascun collegio uninominale
• Attribuzione dei seggi proporzionali su base nazionale
• Soglia nazionale di sbarramento del 4%
• Scorporo dai voti di lista di un certo numero di voti uninominali
• Formula del quoziente naturale e più alti resti
• Liste bloccate corte (da
uno a quattro nomi)
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COME SI VOTAVA PER IL SENATO (1993-2005)
• Base territoriale: 20 regioni
• Candidati nei collegi uninominali (sia per l’attribuzione dei seggi
maggioritari sia per l’attribuzione dei seggi proporzionali)
• Voto unico (per il maggioritario e per il proporzionale)
• Presentazione per gruppi di candidati collegati fra loro o candidati
individuali non collegati
• Attribuzione dei seggi maggioritari al candidato con il maggior
numero di voti in ciascun collegio uninominale
• Attribuzione dei seggi proporzionali su base regionale
• Soglia regionale di fatto
• Recupero dei voti non utilizzati nei collegi uninominali
• Formula del divisore d’Hondt senza resti
• Proclamazione dei candidati non eletti nei collegi
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IL SISTEMA ELETTORALE DELLA CAMERA
D.p.r. 361/1957, come modificato dalla l. 270/2005
Formula proporzionale con premio di maggioranza:
su una base rigorosamente proporzionale, si innesca –
all’occorrenza – un premio; ripartiti i seggi
proporzionalmente, si verifica che chi vince ne abbia
ottenuti un numero minimo; se così non è, si attribuisce a
chi vince comunque un certo numero garantito di seggi,
alterando così la proporzionale attribuzione di essi
340 seggi
alla coalizione o alla
lista vincente
277 seggi
alla coalizione e alle
liste perdenti
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Giuseppe G. De Cesare
COME SI VOTA PER LA CAMERA
• Base territoriale: 26 circoscrizioni regionali o subregionali (617
deputati); un collegio uninominale (Valle d’Aosta)
• Liste di candidati, formate da un numero di candidati non superiore
al totale dei seggi per ciascuna circoscrizione (da 3 a 44) e non
inferiore a un terzo di essi; si può essere candidati anche in tutte le
circoscrizioni (con opzione successiva se eletti in più circoscrizione)
• Scheda sulla quale compaiono esclusivamente i simboli delle forze
politiche che presentano i candidati (non i nomi dei candidati)
• Possibilità per ciascuna lista di collegarsi in coalizione con un’altra o
altre liste; più liste collegate devono indicare un unico programma e
un unico capo della coalizione
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2010-2011 Giuseppe G. De
COME SI VOTA PER LA CAMERA
• Attribuzione dei seggi in base ai voti conseguiti sull’intero territorio
nazionale (ma senza tenere conto dei voti espressi nel collegio
uninominale della Valle d’Aosta)
• Soglie di sbarramento su base nazionale: 10% per le coalizioni, 4%
per le liste non coalizzate, 2% per le liste coalizzate
• Ripartizione proporzionale dei seggi fra le liste e coalizioni che
hanno superato le soglie: formula dei quoziente naturale e più alti
resti
• Ipotesi a): se una lista singola o una coalizione di liste ha
conseguito almeno 340 seggi, tutto finisce lì e i seggi sono ripartiti
poi anche all’interno delle coalizioni (includendovi anche la lista
coalizzata più votata fra quelle sotto la soglia del 2%)
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2 De Cesare
Giuseppe G.
COME SI VOTA PER LA CAMERA
• Ipotesi b): se nessuna lista singola o nessuna coalizione
di liste ha conseguito almeno 340 seggi, alla lista o alla
coalizione più votata si attribuiscono comunque 340
seggi (277 alla coalizione e alle liste singole perdenti
ammesse al riparto); si procede poi alla ripartizione
all’interno delle coalizioni (includendovi sempre la lista
più votata al di sotto del 2%)
• Distribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista nelle
diverse circoscrizioni (facendo sì che ciascuna
circoscrizione abbia i seggi che la legge ad essa
attribuisce)
• Proclamazione degli eletti di ciascuna lista nell’ordine di
presentazione (liste bloccate)
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Giuseppe G. De Cesare
IL SISTEMA ELETTORALE DEL SENATO
D.lgs. 533/1993, come modificato dalla l. 270/2005
Formula proporzionale con premio di maggioranza:
su una base rigorosamente proporzionale, si innesca –
all’occorrenza – una pluralità di premi (in ciascuna
regione); ripartiti i seggi proporzionalmente, si verifica
che chi vince ne abbia ottenuti un numero minimo; se
così non è, si attribuisce a chi vince comunque un certo
numero garantito di seggi, alterando così la proporzionale
attribuzione di essi
55% seggi 45% seggi
alla coalizione o alla
lista vincente
alla coalizione e alle
liste perdenti
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Giuseppe G. De Cesare
COME SI VOTA PER IL SENATO
• Base territoriale: 20 regioni (309 senatori)
• Liste di candidati, formate da un numero di candidati
non superiore al totale dei seggi per ciascuna regione (da
2 a 47) e non inferiore a un terzo di essi; si può essere
candidati anche in tutte le regioni (con opzione
successiva se eletti in più regioni)
• Scheda sulla quale compaiono esclusivamente i simboli
delle forze politiche che presentano i candidati (non i
nomi dei candidati)
• Possibilità per ciascuna lista di collegarsi in coalizione
con un’altra o altre liste; più liste collegate devono
indicare un unico programma e un unico capo della
coalizione
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Giuseppe G. De Cesare
COME SI VOTA PER IL SENATO
• Determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista o
coalizione di liste regione per regione (in 17 regioni)
• Soglie di sbarramento su base regionale: 20% per le
coalizioni, 3% per le liste coalizzate, 8% per le liste non
coalizzate
• Ripartizione proporzionale dei seggi fra le liste e
coalizioni che hanno superato le soglie: formula dei
quoziente naturale e più alti resti
• Ipotesi a): se una lista singola o una coalizione di liste
ha avuto un numero di seggi pari al 55% di quelli da
eleggere in tutta la regione, il riparto è puramente
proporzionale
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Giuseppe G. De Cesare
COME SI VOTA PER IL SENATO
• Ipotesi b): se nessuna lista singola o nessuna coalizione
di liste ha avuto un numero di seggi pari al 55% di quelli
da eleggere in tutta la regione, si assegnano alla lista o
coalizione di liste più votata il 55% dei seggi; gli altri
seggi vengono ripartiti fra la coalizione e le singole liste
perdenti ammesse al riparto
• Proclamazione degli eletti di ciascuna lista nell’ordine di
presentazione (liste bloccate)
• In altre 3 regioni: sei seggi in collegi uninominali
maggioritari e un seggio assegnato con il recupero dei
voti non utilizzati nei collegi (Trentino-Alto Adige); due
seggi ripartiti con la formula proporzionale (Molise); un
collegio uninominale maggioritario (Valle d’Aosta)
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Giuseppe G. De Cesare
GLI SBARRAMENTI (CAMERA E SENATO)
Camera
Senato
Coalizioni
10%
20%
Liste coalizzate
2%
3%
Liste non coalizzate
4%
8%
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I «SEGGI ESTERI» DELLA CAMERA E DEL SENATO
Legge 459/2001, d.p.r. 104/2003
• Circoscrizione estero: 12 deputati e 6 senatori
• Ripartizioni territoriali della circoscrizione estero: 1) Europa; 2)
America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa,
Asia, Oceania, Antartide
• Ciascuna ripartizione elegge un deputato e un senatore; gli altri
seggi sono distribuiti tra le ripartizioni in proporzione al numero dei
cittadini italiani residenti
• Liste di candidati (i candidati devono essere residenti nella relativa
ripartizione)
• Assegnazione proporzionale dei seggi (ripartizione per ripartizione):
formula del quoziente naturale e più alti resti
• Proclamazione degli eletti in base al voto di preferenza per uno o
due candidati della lista prescelta
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COME SI VOTA PER LE REGIONALI
Legge 108/1968, legge 43/1995, legge cost. 1/1999 (art. 5)
• Elezione diretta del presidente della regione
• Turno unico
• 4/5 dei seggi del consiglio regionale attribuiti con
sistema proporzionale (liste provinciali)
• 1/5 dei seggi del consiglio regionale attribuito con
sistema maggioritario (liste regionali)
• Obbligo di collegamento dei candidati presidente (e
della propria lista regionale) a una o più liste provinciali
Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011
Giuseppe G. De Cesare
COME SI VOTA PER LE REGIONALI
• Doppio voto su unica scheda (uno per il candidato
presidente e uno per la lista provinciale): possibilità di
voto disgiunto
• Soglia di sbarramento del 3%, ma essa non vale per le
liste collegate a un candidato presidente che ottenga
almeno il 5% (liste provinciali)
• Formula del quoziente corretto + 1 e recupero dei resti
nel collegio unico regionale (liste provinciali)
• Premio in seggi (lista regionale) e maggioranza garantita
al presidente eletto (55% o 60% del consiglio)
• Voto unico di preferenza (liste provinciali) e lista bloccata
(liste regionali)
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Giuseppe G. De Cesare
COME SI VOTA PER I COMUNI OLTRE 15.000 ABITANTI
D.lgs. 267/2000
• Elezione diretta del sindaco
• Doppio turno con ballottaggio
• Obbligo di collegamento dei candidati sindaci a una o
più liste per il consiglio comunale
• Possibilità in caso di ballottaggio di collegarsi ad altre
liste
• Doppio voto su scheda unica per eleggere sindaco e
consiglio: possibilità di voto disgiunto
• Soglia di sbarramento del 3% (per le liste non
appartenenti a coalizioni che abbiano superato la stessa
soglia)
Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011
Giuseppe G. De Cesare
COME SI VOTA PER I COMUNI OLTRE
15.000 ABITANTI
• 60% dei seggi del consiglio attribuiti alla lista o alle liste
collegate al sindaco eletto
• 40% dei seggi del consiglio attribuiti alle altre liste
• Ripartizione dei seggi all’interno delle due quote di
maggioranza e di minoranza con formula del divisore
d’Hondt
• Voto unico di preferenza (per un candidato della lista
prescelta)
Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011
Giuseppe G. De Cesare
COME SI VOTA PER I COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI
D.lgs. 267/2000
• Elezione diretta del sindaco
• Turno unico
• Obbligo di collegamento dei candidati sindaco a una lista
per il consiglio comunale (una lista sola)
• Voto unico per il sindaco e la lista collegata
• 2/3 dei seggi del consiglio attribuiti alla lista collegata al
sindaco eletto
• 1/3 dei seggi del consiglio attribuiti alle altre liste con
formula del divisore d’Hondt
• Voto unico di preferenza (per un candidato della lista
prescelta)
Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011
Giuseppe G. De Cesare
COME SI VOTA PER LE PROVINCIALI
D.lgs. 267/2000
• Elezione diretta del presidente della provincia
• Doppio turno con ballottaggio
• Presentazione dei candidati al consiglio in collegi
uninominali, collegati fra loro in gruppi (ciascun gruppo
corrisponde a un partito)
• Obbligo di collegamento dei candidati presidenti a uno o
più gruppi di candidati per il consiglio
• Voto unico: possibilità di voto autonomo (per il solo
presidente), ma non di voto disgiunto
• Soglia di sbarramento del 3% (per i gruppi non
appartenenti a coalizioni che abbiano superato la stessa
Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011
soglia)
Giuseppe G. De Cesare
COME SI VOTA PER LE PROVINCIALI
• 60% dei seggi del consiglio attribuiti al gruppo o ai
gruppi collegati al presidente eletto
• 40% dei seggi del consiglio attribuiti agli altri gruppi
• Ripartizione dei seggi all’interno delle due quote di
maggioranza e di minoranza con formula del divisore
d’Hondt
• Proclamazione dei candidati che, rispetto agli altri del
proprio gruppo, hanno ottenuto la percentuale più alta
nei collegi uninominali
Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe
G. De Cesare
COME SI VOTA PER IL PARLAMENTO EUROPEO
Legge 18/1979
• Base territoriale: 5 circoscrizioni (Nord-Ovest, NordEst, Centro, Sud, Isole)
• Liste di candidati
• Assegnazione dei seggi su base nazionale
• Soglia di sbarramento del 4 per cento (v. l. 10/2009)
• Formula del quoziente naturale e più alti resti
• Voto plurimo di preferenza (tre preferenze)
Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe
G. De Cesare
LA LEGISLAZIONE ELETTORALE «DI CONTORNO»
• Presentazione delle liste dei candidati: è previsto l’obbligo
di sottoscrizione, ma con deroghe a vantaggio delle forze politiche
già rappresentate
• Responsabilità delle fasi del procedimento elettorale: è
affidata al ministero dell’interno, ai comuni e ad organi istituiti di
volta in volta (sezioni elettorali ed uffici elettorali)
• Contestazioni avverso il procedimento: vanno indirizzate
agli uffici elettorali fino alla proclamazione, dopo alla giustizia
amministrativa (escluse le elezioni politiche: la competenza è
attribuita alle stesse Camere)
• Disciplina delle campagne elettorali: propaganda elettorale,
accesso ai mezzi di informazione, spese elettorali, sondaggi, ecc.
(l. 212/1956, l. 515/1993, l. 28/2000)
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Giuseppe G. De Cesare
LE FORMULE ELETTORALI ITALIANE IN SINTESI
• Favoriscono l’aggregarsi delle forze politiche in due
schieramenti contrapposti (bipolarismo)
• Prevedono qualche forma di sbarramento, ma in misura
assai variabile
• Perseguono l’obiettivo di facilitare la governabilità
tutelando la possibilità di accesso alla rappresentanza
di una larga pluralità di forze politiche (frammentazione)
• Si traducono in sistemi elettorali definibili come sistemi
misti, con la garanzia per legge di una maggioranza in
seggi (attraverso il premio)
• Si accompagnano a livello regionale e locale all’elezione
diretta del vertice dell’esecutivo
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Giuseppe G. De Cesare
I REFERENDUM NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
• Il referendum costituzionale (art. 138.2 e 3 Cost.)
• Il referendum abrogativo su leggi o atti aventi forza di legge (art. 75
Cost.)
• I referendum territoriali (art. 132.1 Cost.: per la fusione di più
regioni o la costituzione di una nuova regione; art. 132.2 Cost.: per
consentire a una provincia o a un comune di staccarsi da una
regione e aggregarsi a un’altra)
• I referendum regionali su «leggi e provvedimenti amministrativi
della regione» (art. 123.1 Cost.)
• Il referendum sullo statuto regionale (art. 123.3 Cost.)
• I referendum locali su «materie di esclusiva competenza locale»
(artt. 6 e 8 Tuel) e per l’istituzione della città metropolitana (art. 23
Tuel; art. 23 l. 42/2009)
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IL REFERENDUM COSTITUZIONALE: IL QUESITO
Art. 138 Cost., titolo I legge 352/1970
«Approvate il testo della legge costituzionale...
concernente... [titolo] approvato dal Parlamento e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero... del... [data]?».
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IL REFERENDUM ABROGATIVO: IL QUESITO
Art. 75 Cost., titolo II legge 352/1970
[Denominazione del referendum]
«Volete voi che sia abrogata la legge (o il decreto legge o il
decreto legislativo)... [data, numero, titolo]?»; oppure:
«Volete voi che sia abrogato l’articolo... (o siano abrogati
gli articoli...) della legge (o del decreto legge o del decreto
legislativo)... [data, numero, titolo]?».
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I REFERENDUM TERRITORIALI: IL QUESITO
Art. 132 Cost., titolo III legge 352/1970
«Volete che la regione... sia fusa con la regione... per
costituire insieme un’unica regione?»; oppure: «Volete che
il territorio delle province... (o dei comuni...) sia separato
dalla regione... (o delle regioni...) per formare regione a sé
stante?»; oppure: «Volete che il territorio della provincia...
(o delle province...) sia separato dalla regione... per entrare
a far parte integrante della regione...?»; oppure: «Volete
che il territorio del comune... (o dei comuni...) sia separato
dalla regione... per entrare a far parte integrante della
regione...?».
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IL REFERENDUM COSTITUZIONALE: IL PROCEDIMENTO
Approvazione della
Raccolta firme 500.000 elettori
legge costituzionale a
o 1/5 deputati o 1/5 senatori
maggioranza assoluta 3 mesi
o deliberazioni 5 consigli regionali
ma inferiore a 2/3
Votazione
(tra il 50° e il 70°
giorno dal decreto di
indizione)
se la richiesta è
dichiarata legittima
Giudizio di
legittimità
Ufficio centrale per
il referendum
(Corte di cassazione)
• se vincono i sì
• se vincono i no
la legge costituzionale è promulgata
la legge costituzionale non è
Istituzioni dipromulgata
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IL REFERENDUM ABROGATIVO: IL PROCEDIMENTO
Iniziativa
3 mesi
Votazione
(tra il 15 aprile e
il 15 giugno)
Raccolta firme
500.000 elettori
o deliberazioni
5 consigli
regionali
Giudizio di
legittimità
Ufficio centrale per
il referendum
(Corte di cassazione)
entro il 15 dicembre
Giudizio di
ammissibilità
se la richiesta è dichiarata
ammissibile
Corte costituzionale
entro il 10 febbraio
• se vincono i sì
l’abrogazione è dichiarata con d.p.r.
• se vincono i no
non si può riproporre il referendum per 5 anni
• se non c’è il quorum strutturale
il referendum è invalido
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IL QUORUM SUI REFERENDUM
• Referendum costituzionale: «La legge sottoposta a
referendum non è promulgata, se non è approvata
dalla maggioranza dei voti validi» (art. 138.2 Cost.)
• Referendum costituzionale: «La proposta soggetta a
referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi» (art. 75. 4 Cost.)
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I LIMITI ALL’AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM
ABROGATIVO
Art. 75.2 Cost.
• Le leggi tributarie
• Le leggi di bilancio
• Le leggi di amnistia e di indulto
• Le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati
internazionali
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I LIMITI ALL’AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM
ABROGATIVO
Giurisprudenza costituzionale (sent. 16/1978 e ss.)
• La Costituzione e le leggi formalmente costituzionali
• Le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato
• Le leggi a contenuto «comunitariamente» vincolato
• Gli atti legislativi ordinari aventi forza passiva
rinforzata
• Le leggi collegate strettamente a quelle vietate
dall’art. 75.2 Cost.
• Le leggi obbligatorie o necessarie
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I REFERENDUM ABROGATIVI SU
LEGGI ELETTORALI
Sentt. Corte costituzionale 29/1987, 47/1991, 32 e
33/1993, 5 e 10/1995, 26/1997, 13/1999, 33 e 34/2000,
15, 16 e 17/2008
• Le leggi elettorali sono leggi costituzionalmente
necessarie, ma a contenuto libero
• Le leggi elettorali non possono essere sottoposte a
richieste di abrogazione totale
• Le leggi elettorali possono essere sottoposte ad
abrogazione parziale, ma a condizione che ne risulti
una normativa immediatamente applicabile
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I LIMITI ALL’AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM
ABROGATIVO: LA FORMULAZIONE DEL QUESITO
Giurisprudenza costituzionale (sent. 16/1978 e ss.)
• Mancanza di omogeneità, chiarezza e univocità del
quesito
• Assenza dal quesito di una manifesta e chiara
alternativa
• Pluralità di domande eterogenee non riconducibili a
una matrice razionalmente unitaria
• Quesito introduttivo di discipline completamente
diverse (cosiddetti referendum manipolativi o
surrettiziamente propositivi)
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ALTRE NORME SUL REFERENDUM ABROGATIVO
• Non si possono presentare richieste di referendum nei dodici mesi
anteriori alla scadenza delle Camere e nei sei mesi successivi
all’elezione delle nuove Camere
• Se le Camere sono sciolte anticipatamente, il referendum
eventualmente già indetto si intende automaticamente sospeso e i
termini del procedimento riprendono a decorrere dal 365° giorno
successivo alla data delle elezioni
• L’entrata in vigore dell’abrogazione può essere ritardata fino a 60
giorni dallo stesso decreto presidenziale che dichiara abrogata la
legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri
• Il procedimento è interrotto nel caso in cui, prima della data di
svolgimento del referendum, sia approvata una legge che abroga le
norme oggetto della richiesta; nel caso in cui l’abrogazione sia
accompagnata da una nuova disciplina che non modifichi principi
ispiratori e contenuti essenziali di quella preesistente, l’Ufficio
centrale per il referendum modifica il quesito e lo «trasferisce» sulla
nuova normativa Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011
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IL REFERENDUM ABROGATIVO NELLA PRASSI: LA
PARTECIPAZIONE AL VOTO
Anno
Votanti %
Anno
Votanti %
1974
87,7
1993
77,1
1978
81,2
1995
57,9
1981
79,4
1997
30,3
1999
49,6
2000
32,5
2003
25,7
1985
77,9
1987
65,1
1990
43,4
2005
25,9
1991
62,4
2009
23,8
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Giuseppe G. De Cesare
IL REFERENDUM COSTITUZIONALE NELLA PRASSI:
PARTECIPAZIONE AL VOTO E RISULTATI
Anno
Votanti %
SI %
NO %
2001
34,0
64,2
35,8
2006
53,7
38,3
61,7
2001: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente
“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”...?»
2006: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente
“Modifiche alla parte II della Costituzione”...?»
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Giuseppe G. De Cesare
I PARTITI POLITICI NELLA COSTITUZIONE
(ART. 49)
«Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in
partiti per concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale».
• Non sono i partiti a determinare la politica nazionale;
sono i cittadini che, tutti insieme, partecipano a questa
funzione sovrana di indirizzo (i cittadini hanno il diritto di
avvalersi dello strumento specifico dell’organizzazione
libera in partiti)
• Questo concorso a determinare la politica nazionale
deve avvenire con metodo democratico (il partito deve
rispettare le regole democratiche nei rapporti esterni,
senza riferimento alla natura democratica
dell’organizzazione
interna)
Istituzioni
di diritto pubblico 2010-2011
Giuseppe G. De Cesare
FINANZIAMENTO AI PARTITI E RIMBORSI ELETTORALI
Legge 157/1999, modificata dalla l. 156/2002
Totale: € 1,00 x numero iscritti nelle liste elettorali*
(per ciascun anno di legislatura degli organi)
• Camera: tra le liste che hanno ottenuto almeno l’1% dei
voti nazionali
• Senato: tra le liste che hanno ottenuto almeno un eletto
nella regione o il 5% dei voti regionali*
• Parlamento europeo: tra le liste che hanno ottenuto
almeno un eletto
• Consigli regionali: tra le liste provinciali che hanno
ottenuto almeno un eletto nella regione
* D.L. 78/2010: a decorrere dal primo rinnovo del Senato, della Camera, del Parlamento
europeo e dei consigli regionali
l’importo
di un
euro è2010-2011
ridotto del 10 per cento.
Istituzioni
di diritto
pubblico
Giuseppe G. De Cesare
ALTRI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POLITICA
• La petizione: «tutti i cittadini possono rivolgere
petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esporre comuni necessità» (art. 50 Cost.)
• L’iniziativa legislativa popolare: «il popolo esercita
l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte
di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in
articoli» (art. 71.2 Cost.)
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Giuseppe G. De Cesare
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