BREVI NOTE SULLA RIFORMA
DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
L. 25 Luglio 2005 n. 150
L. 24 ottobre 2006 n. 269
L. 30 luglio 2007 n. 111
Riforme Castelli e Mastella
Brevi note sulla riforma dell’o.g.
 Nozione di ordinamento giudiziario con cenni sulla
giurisdizione ed i giudici e sul Consiglio superiore della
magistratura …
 Principali modifiche antecedenti le riforme …
 La riforma Castelli (L. 25 luglio 2005 n. 150) …
 La riforma Mastella (L. 24 ottobre 2006 n. 269 e L. 30
luglio 2007 n. 111 …
 Riflessioni e commenti …
Nozione di o.g. con cenni sulla
giurisdizione ed i giudici e sul C.s.m.
 I giudici …
 Funzione giurisdizionale …
 Organizzazione giudiziaria
– La giurisdizione ordinaria …
– Le giurisdizioni speciali …
 Autonomia ed indipendenza della magistratura
– Magistratura quale ordine autonomo ed indipendente (art.104.1 Cost.),
giudici soggetti soltanto alla legge (art.101 Cost.) e distinguibili solo per
diversità di funzioni (art.107.3 Cost)
– Separazione dei poteri (art. 104 primo comma Cost.)
– Pubblico concorso (art. 107 Cost)
– Giudici onorari
– Indipendenza interna ed esterna
 Il Consiglio superiore della magistratura (artt. 104-105 Cost.) …
 I principi del processo …
 La responsabilità dei magistrati …
I giudici
 Figure preposte al compito di garantire l’osservanza delle
regole per la convivenza sociale
 Cenni storici
– Concentrazione del potere di governo, necessità di limitarlo
– Common law (prassi giudiziaria di un diritto non scritto)
– Fin dalla fine dell’ottocento ci si poneva il problema
dell’indipendenza sia interna che esterna  Risale al 1907 la
creazione del primo C.s.m.
– Nel secondo dopoguerra la Costituzione italiana ha cercato di
risolvere il problema dell’autonomia e dell’indipendenza dei
giudici con la creazione ed il rafforzamento di organi di
autogoverno quali il C.s.m.
Funzione giurisdizionale
 Funzione giurisdizionale quale funzione statale diretta
all’applicazione della legge per risolvere un conflitto
esercitata da un soggetto terzo vincolato solo alla legge
(c.d. terzietà del giudice – art. 101 Cost.)
–
–
–
–
Su impulso delle parti (c.d. passività del giudice)
Nel rispetto del principio del contraddittorio
Pubblicità del procedimento
Motivazione delle decisioni
 Sentenza quale atto processuale attraverso cui il giudice
risolve il conflitto
– Ordinanza e decreto quali strumenti per lo svolgimento del
conflitto (non per la sua risoluzione)
Organizzazione giudiziaria :
giurisdizione ordinaria
 Art. 102 Cost. “… la funzione giurisdizionale è esercitata
da magistrati ordinari…Non possono essere istituiti
giudici straordinari o …speciali”
 Principio del giudice naturale precostituito per legge (art.
25 Costituzione)
 Suddivisione orizzontale in distretti giudiziari ed in
circondari
 Suddivisione verticale in giudici di I grado, di II grado e di
legittimità
magistrati giudicanti…
magistrati requirenti…
Magistrati giudicanti
Materia civile
Materia penale
Giudice di pace
Giudice di pace
(L. 21 novembre 1991 n. 374)
(L. 21 novembre 1991 n. 374)
Tribunale
Tribunale - Corte d’assise
(monocratico o collegiale)
Corte d’appello
(collegiale)
Corte d’appello –
Corte d’assise d’appello
Corte di cassazione
•Giudice di legittimità
•Funzione di uniforme applicazione della legge
(c.d. funzione nomofilattica)
Magistrati requirenti
Compiti:
perseguire l’interesse generale della giustizia
avviando l’azione penale ed eseguendo indagini
mediante la polizia giudiziaria
Procura della repubblica (c/o ogni Tribunale)
Procura generale della repubblica (c/o ogni corte d’appello)
Procura generale presso la Corte di cassazione
Organizzazione Giudiziaria :
giurisdizioni speciali
Giurisdizione amministrativa (art. 103.1 Cost.)
Tutela nei confronti della p.a. per la violazione di interessi legittimi e
diritti soggettivi
TAR e Consiglio di stato
Giurisdizione contabile (art. 103.2 Cost.)
Giurisd. sulla responsabilità amministrativa e contabile di dipendenti
ed amministratori pubblici ed in materia di pensioni
Corte dei conti – sezione regionale e centrale
Tribunali militari (art. 103.3 Cost.)
In tempo di guerra: giurisdizione stabilita dalla legge
In tempo di pace: giudicano sui reati commessi dalle forze armate
Il Consiglio superiore della
magistratura (artt. 104-105 Cost.)
 Composizione (art. 104 Cost.)
– 3 componenti di diritto: P.d.r. (presidente), primo pres. corte di
cassazione e procuratore generale c/o Corte di cassazione
– Componenti elettivi: 2/3 togati ed 1/3 laici, tra cui vi è il vice
presidente (eletti dal parlamenti in seduta comune a scrutinio
segreto tra professori universitari ed avvocati con almeno 15 anni
d’esperienza)
 Compiti
– Gestione delle carriere e stato giuridico dei magistrati (concorsi,
promozioni, trasferimenti, sanzioni disciplinari
– Attribuzione di incarichi direttivi (in concerto con il ministro)
Principi costituzionali del processo
(art. 111 Cost.)
 Diritto di azione e gratuito
 Obbligo di motivazione
patrocinio (art. 24 Cost.)
 Inviolabilità ed irrinunciabilità
del diritto di difesa
 Principio del giudice naturale
precostituito per legge (art. 25
Cost.)
 Il giusto processo (art. 111
Cost.)
 Doppio grado di giudizio e
– Contraddittorio (anche nella
formazione della prova)
– Giudice terzo ed imparziale
– Ragionevole durata del proc.
– Indagini difensive
ricorribilità in cassazione per
motivi di legittimità
La responsabilità dei magistrati
Responsabilità disciplinare
Responsabilità civile (L. 117/1998)
•Per dolo, colpa grave o diniego di giustizia
•Mai per l’esercizio di funzioni valutative di interpretazione di norme
giuridiche e valutazioni del fatto o della prova
Principali modifiche antecedenti le
riforme
R.d. lgs. 31 maggio 1946 n. 51 “Guarentigie sulla
magistratura”
Inamovibilità dei magistrati (art. 107 Cost.)
Istituzione dei Consigli giudiziari
Sanzione e procedimento disciplinare
L. 24 Marzo 1958 n. 195 “Norme sulla Costituzione e sul
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura”
(successivamente modificata dalla L. 28 marzo 2002)
Componenti ed attribuzioni del C.s.m.
L. 05 agosto 1998 n. 303 “Nomina di professori universitari e
di avvocati all’ufficio di consigliere di cassazione, in
attuazione dell’art. 106 terzo comma della Costituzione”
Principali modifiche antecedenti le
riforme
… continua
D.p.r. 22 settembre 1998 n. 449 “Approvazione delle norme
per l’adeguamento dell’o.g. al nuovo processo penale ed a
quello a carico degli imputati minorenni”
Istituzione della procura presso la pretura
L. 21 novembre 1991 n. 374 (istituzione del giudice di pace)
“Competenze in materia civile e delega al governo per
stabilire i criteri per la competenza penale” (poi istituita
con L. 24 novembre 1999)
L. 22 luglio 1997 n.276 “disposizioni per la definizione del
contenzioso civile pendente: nomina dei giudici onorari
aggregati ed istituzione delle sezioni stralcio”
Sezioni stralcio a smaltimento del dei procedimenti pendenti
al 30 aprile 1995
Principali modifiche antecedenti le
riforme
… continua
D.lgs 19 febbraio 1998 n. 51 “Norme in materia di
istituzione del giudice unico di primo grado”
Soppressione dell’ufficio del pretore
Istituzione del g.u. di I grado. Competenza collegiale
solo nei casi stabiliti dalla legge
Istituzione dei giudici onorari di tribunale (G.O.T)
L. 397/2000” Disposizioni in materia di indagini
difensive”
Ricerca del giusto processo (equiparazione poteri
difesa-accusa)
La riforma Castelli (L. 25 luglio 2005
n. 150)
Iter formativo …
Principali contenuti …
Iter formativo
 Decreto legislativo e prassi consolidata (art. 76 Cost.)
 Riserva di legge (VII disposizione transitoria finale della
costituzione)
 Approvazione …
 Rinvio presidenziale (principali rilievi del PdR) …
 Promulgazione
Legislazione delegata …
Approvazione legge delega (fino al
rinvio presid.)
 14 marzo 2002 approvato nel





Consiglio dei ministri con
modifiche
29 marzo 2002 presentato al senato
25 settembre 2003 approvato in
commissione giustizia del senato
(commissione referente)
21 gennaio 2004 approvato in aula
al senato
24 gennaio 2004 trasmesso alla
camera
12 maggio 2004 approv. in comm.
giust. alla camera in sede referente
 30 giugno 2004 approvato con





modifiche in aula alla camera
(fiducia)
01 luglio 2004 trasmesso al senato
20 settembre – 02 ottobre 2004 in
discussione in commissione
giustizia del senato
10 novembre 2004 approvato in
aula al senato
12 novembre 2004 trasmesso alla
camera
30 novembre 2004 approvato
definitivamente in aula alla camera
Rinvio presidenziale
(Principali rilievi del P.d.r.)
 Potere di rinvio del Capo dello Stato (art. 74 Cost.)
 Art. 2 comma 31 lett. a “Relazioni sull’amministrazione
della giustizia”
– … il ministro della giustizia rende comunicazioni alle camere
sull’amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle
linee di politica giudiziaria per l’anno in corso
– Violazione artt. 101, 104, 110 e 112 Costituzione
 Art. 2 comma 14 lett.c
– … istituzione … dell’ufficio per il monitoraggio dell’esito dei
procedimenti … al fine di verificare l’eventuale sussistenza di
rilevanti livelli di infondatezza … della pretesa punitiva
manifestata con l’esercizio dell’azione penale …
– Violazione artt. 101, 104, 110 e 112 Costituzione
Rinvio presidenziale
(Principali rilievi del P.d.r.)
… continua
 Art. 2 comma 1 lett. m
– Legittimazione del ministro della giustizia a ricorrere in sede di
giustizia amministrativa contro le delibere (del C.s.m.) concernenti
il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in
contrasto con il concerto o con il parere di cui al n.3
– Violazione art. 134 Costituzione
 Diverse disposizioni della legge delega comportanti
menomazioni del potere del C.s.m.
– Sistema concorsuale subordinato alle determinazioni della scuola
superiore della magistratura, struttura esterna al C.s.m.
– Violazione art. 105 Costituzione
Legislazione delegata
(tempi)
 Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge (art. 2 comma 10)
– D.lgs recante disposizioni sugli incarichi direttivi di legittimità e di merito.
D.lgs 20/06
 Entro 1 anno dall’entrata in vigore della Legge (art. 1 comma 1 lett. a,
b, c, d, e, f e g)
– D.lgs sull’accesso in magistratura e sulla progressione in carriera (Dlgs
160/06), sulla Scuola sup. della mag. (D.lgs 26/06), sui Consigli giudiziari
e sulle modifiche della Corte di cass. (D.lgs 25/06), sulla riorganizzazione
dell’uff. del P.M. (D.lgs 106/06), sugli illeciti disciplinari (D.lgs 109/06)
 Entro 2 anni dall’efficacia dei disegni di legge di cui all’art. 1 comma
1 (art. 1 comma 6)
– Possibilità di emanare disposizioni correttive
Legislazione delegata
(tempi)
… continua
 Entro 4 anni dall’efficacia dei disegni di legge di cui
all’art. 1 comma 1 (art. 2 comma 19)
– Testo unico in materia di o.g. al fine di coordinare tutte le norme in
materia
 Entro 1 anno dall’entrata in vigore del testo unico (art. 2
comma 21)
– Testo unico regolamentare
Principali contenuti della riforma
Accesso in magistratura …
Composizione e competenze
dei Consigli giudiziari …
Separazione delle carriere …
Riorganizzazione ufficio del
p.m. …
Progressione in carriera …
Illeciti disciplinari …
Disciplina degli incarichi
(princ. della temporaneità) …
Istituzione del Consiglio
direttivo della corte di
cassazione …
Scuola superiore della
magistratura …
Incarichi extragiudiziari …
Riforma Mastella
Accesso in magistratura
 Laurea in giurisprudenza e (art. 2 comma 1 lett. b)
–
–
–
–
–
–
Diploma nelle scuole di specializzazione nelle professioni legali
Dottorato in materie giuridiche
Abilitazione alla professione forense
Funzioni direttive nella p.a. per almeno 3 anni
Aver svolto funzioni di magistrato onorario per almeno 4 anni
Diploma di special. nelle discipline giuridiche (almeno 2 anni)
 Concorso (art. 2 comma 1 lett. a, b, c, d)
– Periodicità annuale
– Prova scritta ed orale
– Commissione composta da magistrati e da professori universitari
 Colloquio di idoneità psico-attitudinale
Riforma Mastella
Separazione delle carriere
Conseguenze
Indicazione nella domanda della funzione a cui si intende
accedere
Test psico-attitudinale correlato con le funzioni scelte
Possibilità di passaggio tra una funzione e l’altra …
Riforma Mastella
Passaggio di funzioni
(art. 2 comma 1 lett. g)
3 anni d’esercizio delle funzioni
Corso di formazione
(con parere del C.s.m.)
Concorso per titoli
Trasferimento in un distretto diverso
(con esclusione di quello di cui all’art. 11 c.p.p.)
Riforma Mastella
Progressione in carriera
Svolgimento di una funzione per un dato tempo …
Corso di formazione a funzioni direttive o semidirettive
(frequentato positivamente)
Concorso per titoli o per titoli ed esami
Tempo residuo dal collocamento a riposo
Nomina del C.s.m.
– Funzioni direttive parere del Cons. giud., del cons. dir. corte di
cassazione e concerto del ministro
– Funzioni semidirettive parere del Cons. giud.e del cons. dir. corte di
cassazione
Tempi per progressione in carriera
(esempi)
Funzioni di secondo grado giudicanti e requirenti
Dopo 8 anni di servizio con concorso per titoli ed
esami
Dopo 13 anni di servizio con concorso per titoli
Funzioni di legittimità giudicanti e requirenti
Dopo 3 anni d’esercizio delle funzioni di II grado
previo concorso per titoli
Dopo 18 anni dall’ingresso in magistratura previo
concorso per titoli ed esami
Riforma Mastella
Disciplina degli incarichi
(principio della temporaneità)
Incarichi
Durata
Alla scadenza
Direttivi
4 anni + 2
Concorso per incarichi di
pari grado fuori
circondario o di grado
superiore fuori distretto
Funzioni non direttive da
ultimo esercitate
Semidirettivi
6 anni
Concorso per incarichi di
pari grado fuori
circondario o di grado
superiore fuori distretto
Funzioni non direttive da
ultimo esercitate
Riforma Mastella
Scuola superiore della magistratura
STRUTTURA
•Ente autonomo diviso in
sessioni (I tirocinio - II agg. profess.
e formazione magistrati
•Comitato di gestione …
•Presidente (eletto dal comitato)
FUNZIONI …
Comitato di gestione
Composizione
Compiti
Durata
Primo pres. corte cass. o
Attuare la
4 anni
magistrato delegato
Proc. gen. presso la corte di cass.
o magistrato delegato
2 magistrati ordinari di nomina
del C.s.m.
1 avvocato con almeno 15 anni
d’esercizio nominato dal C.n.f.
1 professore universitario
nominato dal C.u.n.
programmazione
annuale e definirne i
contenuti
Scegliere di docenti
Curare il tirocinio
nelle fasi attribuite alla
scuola
Sperimentare formule
didattiche
Riforma Mastella
Funzioni
Tirocinio e formazione uditori giudiziari …
Corsi d’aggiornamento professionale …
Promozione d’iniziative e scambi culturali
Offerta di formazione dei magistrati stranieri (nel
quadro degli accordi internazionali di cooperazione
tecnica in materia giudiziaria
Riforma Mastella
Tirocinio e formazione uditori
giudiziari
Durata di 24 mesi di cui 6
presso la scuola e 18
nell’ufficio giudiziario
Modalità diverse a seconda
delle funzioni scelte (giudicanti
o requirenti)
Docenti di elevata competenza
e professionalità
Al termine del tirocinio,
valutazione di idoneità
all’assegnazione delle funzioni
giudiziarie (delibera del C.s.m.)
In caso di delibera negativa,
ulteriore tirocinio di 1 anno e,
in caso ulteriormente negativo,
CESSAZIONE
DELL’INCARICO
Riforma Mastella
Corsi d’aggiornamento professionale
(art. 2 comma 2 lett. o e segg.)
Ogni 5 anni corso d’aggiornamento professionale
– Al termine valutazione sull’attitudine del magistrato alle funzioni
giudiziarie e di proficua partecipazione al corso (da inserire nel fascicolo
personale)
Al 7° anno dall’ingr. in magistratura, corso d’aggiornamento e
formazione alle funzioni da loro svolte
– Solo per quei magistrati che non hanno richiesto il pass. di funz.
– All’esito del corso, giudizio d’idoneità del C.s.m .all’eserc. delle funzioni
(valutazione attività scientifica, produttività, equilibrio, capacità ecc.). In
caso d’esito negativo, ripetizione fino a 2 volte del giudizio d’idoneità e,
in caso negativo, passaggio ad altre funzioni nell’ambito della p.a..
Al 13°, 20° e 28° anno dall’ingr. in magistratura, corso
d’aggiornamento e formazione
–
–
–
–
Per i magistrati che non hanno sost. concorsi per funzioni di I e II grado
Seguiranno valutazioni periodiche da parte del C.s.m. sulla professionalità
Progressione economica legata all’esito
In caso negativo, passaggio ad altre funzioni nella p.a.
Riforma Mastella
Composizioni e competenze dei
Consigli giudiziari
(Art. 2 comma 3 lett. f – v)
Durata
4 anni
Composizione:
Distretti con meno di 350 mag.
5 magistrati e 6
membri non togati
Distretti con più di 350 mag.
7 magistrati e 6
membri non togati
I non togati sono 1 prof. universitario, 1 avvocato, 2 comp.
eletti dal Cons. reg., 1 comp. eletto dal G.d.p. (questi ultimi
3 membri prendono parte solo alle riunioni inerenti alle
materie di cui alla lettera r) n. 1, 4, 5)
Competenze …
Riforma Mastella
Competenze
(art. 2 comma 3 lett. r)
 Approvazione delle tabelle su
 Vigilanza sull’andamento degli
proposta dei titolari degli uffici
 Pareri (anche su richiesta del
Csm) sull’attività dei magistrati
(preparazione, laboriosità,
diligenza, equilibrio)
acquisendo il parere del
Consiglio dell’ordine degli avv.
del luogo dove opera il mag.
 Vigilanza sul comportamento
dei magistrati (con obbligo di
segnalazione di eventuali illeciti
disciplinari agli organi preposti)
uffici giudiziari nel distretto
 Formulazione di pareri, o
proposte sull’organizzazione
degli uffici del G.d.p.
 Adozione di provvedimenti
relativi allo stato dei magistrati
(congedi, sussidi, pensioni
privilegiate ecc.)
 Pareri (anche su richiesta del
C.s.m.) su collocamenti a
riposo, dimissioni, titoli
onorifici ecc.
Riorganizzazione ufficio del P.M.
(art. 2 comma 4)
Il procuratore della repubblica quale titolare esclusivo dell’azione
penale (lett. a)
Potrà delegare uno o più procuratori aggiunti quale perché lo supportino nella
gestione dei singoli atti o nella trattazione di 1 o più procedimenti
Determina i criteri per l’organizzazione dell’ufficio
Assegna i procedimenti ai singoli magistrati (tramite delega)
Revoca le deleghe
Da l’assenso per gli atti che incidono sulla libertà personale o sui diritti reali (arresti
o sequestri)
Tiene personalmente o tramite un suo delegato i rapporti con gli
organi d’informazione)
Il procuratore generale presso la corte d’appello acquisisce pareri e
dati dalle singole procure (atti a verificare l’uniformità dell’esercizio
dell’azione penale) per poi relazionare al procuratore generale
presso la corte di cassazione
Riforma Mastella
Illeciti disciplinari
(art. 2 commi 6 e 7)
 Obbligo del magistrato di tenere comportamenti corretti, leali e con
rispetto della dignità altrui
 Tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare
– Durante le funzioni (ad es.)
ingiustificata interferenza nell’attività
di altro magistrato, sottrarsi in modo inscusabile al lavoro, grave
violazione della legge determinata da ignoranza inscusabile
– Al di fuori delle funzioni (ad es.)
l’uso della qualità di magistrato
al fine di conseguire vantaggi ingiusti, frequentare persona dichiarata
delinquente abituale
 Tipizzazione delle sanzioni disciplinari e correlazione con l’illecito
– ammonimento, censura, perdita d’anzianità, incapacità temporanea ad
esercitare un incarico direttivo, sospensione delle funzioni
 Azione disciplinare …
Riforma Mastella
Azione disciplinare
 Obbligatorietà dell’azione disciplinare da parte del procuratore
generale presso la Corte di Cass. (dandone comunicazione al ministro
della giustizia ed al C.s.m.)
 Facoltà per il ministro di promuovere l’azione disciplinare mediante
richiesta di indagini al proc. gen (dandone comunicazione al C.s.m.)
 Alcuni aspetti procedurali
– Esercizio dell’azione entro 1 anno dal fatto
– Obbligo di comunic. al mag. entro 30 giorni dall’inizio del procedimento
 Poteri del ministro
– Promuovere l’azione disciplinare o richiedere l’integr. dell’incolp.
– Facoltà di partecipare alle udienze presentando memorie, escutendo i testi
ed interrogando l’incolpato
– Possibilità di proporre ricorso per cass. contro le decis. della sez. discipl.
– Possibilità di appellare la decisione di non luogo a procedere
Riforma Mastella
Istituzione del Consiglio direttivo
della Corte di Cassazione
(art. 2 comma 3)
 Componenti
Primo presidente della Corte di Cass. (di diritto) (presidente)
Procuratore generale presso la Corte di Cass. (di diritto)
Presidente del Consiglio nazionale forense
1 magistrato con funzioni giudicanti direttive di legittimità
1 magistrato con funzioni requirenti direttive di legittimità
2 magistrato con funzioni effettive giudicanti dirett. di legittimità
2 magistrati con funzioni effettive requirenti dirett. di legittimità
1 avvocato con 20 anni d’anzianità ed iscritto da 5anni albo spec.
1 professore universitario in materie giuridiche
 Durata e competenze medesime dei Consigli giudiziari
presso le corti d’appello (art. 2 comma 3 lett. f-v)
Incarichi extragiudiziari
(art. 2 comma 8)
Obbligo di rendere noto l’elenco degli incarichi
extragiudiziari con l’indicazione:
Dell’ente conferente
Del compenso percepito
Il numero degli incarichi svolti dal magistrato nel triennio
La riforma Mastella
L. 24 ottobre 2006 n. 269
L. 30 luglio 2007 n. 111
Iter formativo …
Principali modifiche alla riforma
Castelli …
Iter formativo
continua …
 Il 23 luglio 2006 la Camera approva definitivamente il
d.d.l. Mastella (L. 24 luglio 2006 n. 269, in gazzetta
ufficiale 24 ottobre n. 248) in modifica alla precedente
riforma Castelli.
La legge:
1) sospende l’efficacia delle disposizioni contenute del
D.lgs 160/2006 fino al 31 luglio 2007;
2) apporta modifiche ai D.lgs 106/06 (titolarità dell’azione
penale), 109/06 (illeciti disciplinari) ed alla L. 25 luglio
2005 sui termini d’approvazione dei decreti legislativi)
Iter formativo
… continua
 L. 30 luglio 2007 n. 111 (in supplemento ordinario n. 171
alla gazzetta ufficiale 30 luglio n. 175) approvata con 288
voti a favore, 186 no e 2 astensioni.
La nuova legge, modifica i D.lgs 160/2006, 25/2006,
26/2006, attuativi della riforma Castelli.
Principali modifiche alla riforma
Castelli
Accesso in magistratura …
Scuola superiore della
magistratura …
Separazione delle carriere …
Composizione e competenze
dei Consigli giudiziari …
Progressione in carriera …
Illeciti disciplinari …
Disciplina degli incarichi
direttivi (principio della
temporaneità) …
Istituzione del Consiglio
direttivo della Corte di
Cassazione …
Riforma Castelli
Accesso in magistratura (art. 1 L. 30
luglio 2007 n. 111)
 Laurea in giurisprudenza e (aggiunte le seguenti “categorie”)
– Magistrati amministrativi e contabili;
– Procuratori dello stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
– Dip. statali con qual. Dirig. con diploma di laurea in giurisprudenza.;
– Docenti universitari con laurea in giur. (no sanzioni disciplinari);
– Avvocati iscritti all’albo che non abbiano subito sanzioni disciplinari;
– Magistrati onorari per almeno sei anni (non più 4) senza demerito;
E’ necessario, inoltre,
– Essere di condotta incensurabile;
– Non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso.
 Nella commissione d’esami al concorso, oltre ai magistrati ed ai prof.
Universitari, sono ora ammessi anche 3 avvocati (cassazionisti);
 Abolizione del colloquio di idoneità psico-attitudinale;
 Non più limiti d’età per chi vuole diventare magistrato.
Riforma Castelli
Separazione delle carriere
Conseguenze
Tolto l’obbligo dell’indicazione nella domanda della
funzione a cui si intende accedere
Tolto il test psico-attitudinale correlato con le
funzioni scelte
Possibilità di passaggio tra una funzione e l’altra …
Riforma Castelli
Passaggio di funzioni
(art. 2 L. 30 luglio 2007 n. 111)
Aver svolto per almeno 5 anni le funzioni originarie ed aver
conseguito la prima valutazione
Non più di 4 volte in carriera
Non all’interno della stessa regione, o non nella stessa prov.
se muta funzione e settore (dal pen, al civ. o viceversa)
Concorso previa partecipazione ad un corso di
partecip. profess. e con parere del CSM
Riforma Castelli
Progressione in carriera
(art. 2 L. 30 luglio 2007 n. 111)
Valutazione di professionalità:
ogni quadriennio dalla nomina per 7 volte;
si verificano la capacità, laboriosità, diligenza ed impegno
del mag.:
giudizio positivo, non positivo e negativo;
sanzioni dal non aumento di stipendio alla dispensa dal
servizio (due valutazioni negative).
Progressione in carriera:
Concorso previa domanda degli interessati;
Ottenimento valutazione di professionalità richiesta.
Riforma Castelli
Disciplina degli incarichi
(principio della temporaneità)
La durata degli incarichi
direttivi e semidirettivi è di 4
anni rinnovabile una sola volta
per uguale periodo.
Riforma Castelli
Scuola superiore della magistratura
(art. 1 L. 30 luglio 2007 n. 111)
STRUTTURA
•Comitato direttivo (12 componenti di
cui 7 magistrati, 3 docenti e 2 avvocati di
nomina del CSM e del ministro della G.;
•Presidente;
•Segretario generale
FUNZIONI …
Riforma Castelli
Funzioni
Tirocinio e formazione magistrati ordinari …
Formazione magistrati stranieri in Italia
Corsi d’aggiornamento professionale …
Pubblicazione di ricerche e studi
Riforma Castelli
Tirocinio e formazione magistrati
ordinari
Durata di 18 mesi (non più 24)
di cui 12 presso la scuola e 6
nell’ufficio giudiziario
Corsi di formazione tendenti
all’approfondimento tecnico pratico
Riforma Castelli
Corsi d’aggiornamento professionale
Obbligo di partecipazione almeno una
volta ogni 4 anni ad uno dei corsi di
formazione
Nei 4 anni successivi
all’assunzione delle funzioni
giudiziarie, almeno una volta
l’anno
Riforma Castelli
Composizioni e competenze dei
Consigli giudiziari
(art. 4 L. 30 luglio 2007 n. 111)
Durata
4 anni
Composizione:
Membri di diritto:
Presidente della Corte d’Appello;
Procuratore Generale c/o la Corte d’appello;
Non + il Pres. del Consiglio dell’Ordine degli avvocati
e
Distretti con meno di 350 mag. 6 mag. e 3 non togati
Distretti con più di 350 mag. 10 mag. e 4 non togati
Distretti con più di 600 mag. 14 mag. e 6 non togati
I non togati sono prof. Univ. ed avvocati (con almeno 10
anni di profess., con nomina del CNF)
Competenze …
Riforma Castelli
Competenze
 Abrogato il compito di
vigilanza sul comportamento
dei magistrati (con obbligo di
segnalazione di eventuali illeciti
disciplinari agli organi
preposti);
 Abrogato il compito d’adozione
di provvedimenti relativi allo
stato dei magistrati (congedi,
sussidi, pensioni privilegiate
ecc.)
Riforma Castelli
Illeciti disciplinari
(art. 1 L. 24 ottobre 2006 n. 269)
 Abrogato il comma che imponeva al magistrato, anche al
di fuori delle proprie funzioni, di tenere comportamenti,
ancorché legittimi, che possano compromettere la propria
credibilità personale od il proprio prestigio ed il comma
che sanzionava l’eventuale violazione delle norme come
illecito disciplinare;
 Modifica di alcuni illeciti disciplinari tra cui quelli
riguardanti interviste con la stampa ed è stato precisato che
la violazione di norme di diritto o di valutazione dei fatti
non costituisce illecito professionale.
 Azione disciplinare …
Riforma Castelli
Azione disciplinare
Introduzione di un esame preliminare delle richieste di procedura
disciplinare, al fine di bocciare quelle palesemente infondate prima che
queste impegnino la sezione disciplinare del CSM;
Abolita la necessaria presenza del rappresentante del Ministero della
giustizia durante il procedimento disciplinare;
Non può più proporsi l’azione disciplinare quando sono decorsi 10
anni dal fatto.
Riforma Castelli
Istituzione del Consiglio direttivo
della Corte di Cassazione
(art. 4 L. 30 luglio 2007 n. 111)
Componenti
Otto magistrati e non più sei, due docenti universitari (con laurea
in giurisprudenza) ed un avvocato con almeno 10 anni d’esercizio
della professione
Riflessioni e commenti
continua …
Sulla progressione in carriera e sull’aggiornamento professionale
Un vero e proprio ritorno al passato (la L. del 1941 non prevedeva
automatismi per l’ascensione in carriera). Sistema, poi, demolito per
l’avvento della Costituzione (per non violare l’art. 107 Cost.).
Il magistrato, infatti, rimane sottoposto ad un controllo di professionalità
ogni 4 anni;
2. Nella vecchia disciplina (1941) gerontocrazia giudiziaria e valutazione
del magistrato non oggettiva ma sulla base del rapporto del capo ufficio
con conseguente soggezione verso di lui;
3. Si è abolito il rischio che il magistrato si dedicasse più ai concorsi che
alla propria professione con conseguente ulteriore perdita di produttività
per perseguire ambizioni di carriera;
1.
Riflessioni e commenti
… continua …
Sulla progressione in carriera e sull’aggiornamento professionale
Si è evitato che i soggetti più valenti fossero destinati ad alti incarichi
lasciando gli uffici di primo grado ove vi è la maggior necessità ed il
maggior impatto sociale;
5. Dubbi sull’efficacia del sistema a garantire magistrati preparati. La
ragione è che la norma prevede che i controllori (Consigli giudiziari e
CSM) siano eletti da quelli che poi devono controllare. Inoltre, non
esistono limiti al numero di promozioni economiche che possono essere
decise;
6. I concorsi permettono la valutazione del magistrato che può essere
allontanato se non risulta idoneo;
7. Rimane, seppur con più complicazioni, la risorsa della reversibilità delle
funzioni che era stata sostanzialmente abolita dalla riforma Castelli.
4.
Riflessioni e commenti
… continua
Assenza d’organicità della legge.
Temporaneità delle funzioni direttive.
1. Ostacola la formazione dei centri di potere;
2. Permette l’agevole rimozione dei dirigenti inidonei.
Eccessiva verticizzazione dell’ufficio del p.m..
1. Il procuratore della repubblica quale unico titolare dell’azione penale;
2. Non più designazione del sostituto ma delega allo stesso (che, pertanto,
non ha poteri propri);
3. Temperamento degli effetti dato dalla possibilità per il sostituto
procuratore, in caso di revoca del procedimento, di formulare
osservazioni scritte, anche portando il conflitto innanzi al CSM (come
accadeva prima della riforma Castelli).
Sulla Scuola Superiore della Magistratura.
Creazione, finalmente, di una struttura con il compito di curare la
formazione iniziale e permanente dei magistrati.
Grazie per l’attenzione.
Scarica

OA version (Download)