BREVI NOTE SULLA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO L. 25 Luglio 2005 n. 150 L. 24 ottobre 2006 n. 269 L. 30 luglio 2007 n. 111 Riforme Castelli e Mastella Brevi note sulla riforma dell’o.g. Nozione di ordinamento giudiziario con cenni sulla giurisdizione ed i giudici e sul Consiglio superiore della magistratura … Principali modifiche antecedenti le riforme … La riforma Castelli (L. 25 luglio 2005 n. 150) … La riforma Mastella (L. 24 ottobre 2006 n. 269 e L. 30 luglio 2007 n. 111 … Riflessioni e commenti … Nozione di o.g. con cenni sulla giurisdizione ed i giudici e sul C.s.m. I giudici … Funzione giurisdizionale … Organizzazione giudiziaria – La giurisdizione ordinaria … – Le giurisdizioni speciali … Autonomia ed indipendenza della magistratura – Magistratura quale ordine autonomo ed indipendente (art.104.1 Cost.), giudici soggetti soltanto alla legge (art.101 Cost.) e distinguibili solo per diversità di funzioni (art.107.3 Cost) – Separazione dei poteri (art. 104 primo comma Cost.) – Pubblico concorso (art. 107 Cost) – Giudici onorari – Indipendenza interna ed esterna Il Consiglio superiore della magistratura (artt. 104-105 Cost.) … I principi del processo … La responsabilità dei magistrati … I giudici Figure preposte al compito di garantire l’osservanza delle regole per la convivenza sociale Cenni storici – Concentrazione del potere di governo, necessità di limitarlo – Common law (prassi giudiziaria di un diritto non scritto) – Fin dalla fine dell’ottocento ci si poneva il problema dell’indipendenza sia interna che esterna Risale al 1907 la creazione del primo C.s.m. – Nel secondo dopoguerra la Costituzione italiana ha cercato di risolvere il problema dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici con la creazione ed il rafforzamento di organi di autogoverno quali il C.s.m. Funzione giurisdizionale Funzione giurisdizionale quale funzione statale diretta all’applicazione della legge per risolvere un conflitto esercitata da un soggetto terzo vincolato solo alla legge (c.d. terzietà del giudice – art. 101 Cost.) – – – – Su impulso delle parti (c.d. passività del giudice) Nel rispetto del principio del contraddittorio Pubblicità del procedimento Motivazione delle decisioni Sentenza quale atto processuale attraverso cui il giudice risolve il conflitto – Ordinanza e decreto quali strumenti per lo svolgimento del conflitto (non per la sua risoluzione) Organizzazione giudiziaria : giurisdizione ordinaria Art. 102 Cost. “… la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari…Non possono essere istituiti giudici straordinari o …speciali” Principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Costituzione) Suddivisione orizzontale in distretti giudiziari ed in circondari Suddivisione verticale in giudici di I grado, di II grado e di legittimità magistrati giudicanti… magistrati requirenti… Magistrati giudicanti Materia civile Materia penale Giudice di pace Giudice di pace (L. 21 novembre 1991 n. 374) (L. 21 novembre 1991 n. 374) Tribunale Tribunale - Corte d’assise (monocratico o collegiale) Corte d’appello (collegiale) Corte d’appello – Corte d’assise d’appello Corte di cassazione •Giudice di legittimità •Funzione di uniforme applicazione della legge (c.d. funzione nomofilattica) Magistrati requirenti Compiti: perseguire l’interesse generale della giustizia avviando l’azione penale ed eseguendo indagini mediante la polizia giudiziaria Procura della repubblica (c/o ogni Tribunale) Procura generale della repubblica (c/o ogni corte d’appello) Procura generale presso la Corte di cassazione Organizzazione Giudiziaria : giurisdizioni speciali Giurisdizione amministrativa (art. 103.1 Cost.) Tutela nei confronti della p.a. per la violazione di interessi legittimi e diritti soggettivi TAR e Consiglio di stato Giurisdizione contabile (art. 103.2 Cost.) Giurisd. sulla responsabilità amministrativa e contabile di dipendenti ed amministratori pubblici ed in materia di pensioni Corte dei conti – sezione regionale e centrale Tribunali militari (art. 103.3 Cost.) In tempo di guerra: giurisdizione stabilita dalla legge In tempo di pace: giudicano sui reati commessi dalle forze armate Il Consiglio superiore della magistratura (artt. 104-105 Cost.) Composizione (art. 104 Cost.) – 3 componenti di diritto: P.d.r. (presidente), primo pres. corte di cassazione e procuratore generale c/o Corte di cassazione – Componenti elettivi: 2/3 togati ed 1/3 laici, tra cui vi è il vice presidente (eletti dal parlamenti in seduta comune a scrutinio segreto tra professori universitari ed avvocati con almeno 15 anni d’esperienza) Compiti – Gestione delle carriere e stato giuridico dei magistrati (concorsi, promozioni, trasferimenti, sanzioni disciplinari – Attribuzione di incarichi direttivi (in concerto con il ministro) Principi costituzionali del processo (art. 111 Cost.) Diritto di azione e gratuito Obbligo di motivazione patrocinio (art. 24 Cost.) Inviolabilità ed irrinunciabilità del diritto di difesa Principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.) Il giusto processo (art. 111 Cost.) Doppio grado di giudizio e – Contraddittorio (anche nella formazione della prova) – Giudice terzo ed imparziale – Ragionevole durata del proc. – Indagini difensive ricorribilità in cassazione per motivi di legittimità La responsabilità dei magistrati Responsabilità disciplinare Responsabilità civile (L. 117/1998) •Per dolo, colpa grave o diniego di giustizia •Mai per l’esercizio di funzioni valutative di interpretazione di norme giuridiche e valutazioni del fatto o della prova Principali modifiche antecedenti le riforme R.d. lgs. 31 maggio 1946 n. 51 “Guarentigie sulla magistratura” Inamovibilità dei magistrati (art. 107 Cost.) Istituzione dei Consigli giudiziari Sanzione e procedimento disciplinare L. 24 Marzo 1958 n. 195 “Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura” (successivamente modificata dalla L. 28 marzo 2002) Componenti ed attribuzioni del C.s.m. L. 05 agosto 1998 n. 303 “Nomina di professori universitari e di avvocati all’ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell’art. 106 terzo comma della Costituzione” Principali modifiche antecedenti le riforme … continua D.p.r. 22 settembre 1998 n. 449 “Approvazione delle norme per l’adeguamento dell’o.g. al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni” Istituzione della procura presso la pretura L. 21 novembre 1991 n. 374 (istituzione del giudice di pace) “Competenze in materia civile e delega al governo per stabilire i criteri per la competenza penale” (poi istituita con L. 24 novembre 1999) L. 22 luglio 1997 n.276 “disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina dei giudici onorari aggregati ed istituzione delle sezioni stralcio” Sezioni stralcio a smaltimento del dei procedimenti pendenti al 30 aprile 1995 Principali modifiche antecedenti le riforme … continua D.lgs 19 febbraio 1998 n. 51 “Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado” Soppressione dell’ufficio del pretore Istituzione del g.u. di I grado. Competenza collegiale solo nei casi stabiliti dalla legge Istituzione dei giudici onorari di tribunale (G.O.T) L. 397/2000” Disposizioni in materia di indagini difensive” Ricerca del giusto processo (equiparazione poteri difesa-accusa) La riforma Castelli (L. 25 luglio 2005 n. 150) Iter formativo … Principali contenuti … Iter formativo Decreto legislativo e prassi consolidata (art. 76 Cost.) Riserva di legge (VII disposizione transitoria finale della costituzione) Approvazione … Rinvio presidenziale (principali rilievi del PdR) … Promulgazione Legislazione delegata … Approvazione legge delega (fino al rinvio presid.) 14 marzo 2002 approvato nel Consiglio dei ministri con modifiche 29 marzo 2002 presentato al senato 25 settembre 2003 approvato in commissione giustizia del senato (commissione referente) 21 gennaio 2004 approvato in aula al senato 24 gennaio 2004 trasmesso alla camera 12 maggio 2004 approv. in comm. giust. alla camera in sede referente 30 giugno 2004 approvato con modifiche in aula alla camera (fiducia) 01 luglio 2004 trasmesso al senato 20 settembre – 02 ottobre 2004 in discussione in commissione giustizia del senato 10 novembre 2004 approvato in aula al senato 12 novembre 2004 trasmesso alla camera 30 novembre 2004 approvato definitivamente in aula alla camera Rinvio presidenziale (Principali rilievi del P.d.r.) Potere di rinvio del Capo dello Stato (art. 74 Cost.) Art. 2 comma 31 lett. a “Relazioni sull’amministrazione della giustizia” – … il ministro della giustizia rende comunicazioni alle camere sull’amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso – Violazione artt. 101, 104, 110 e 112 Costituzione Art. 2 comma 14 lett.c – … istituzione … dell’ufficio per il monitoraggio dell’esito dei procedimenti … al fine di verificare l’eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza … della pretesa punitiva manifestata con l’esercizio dell’azione penale … – Violazione artt. 101, 104, 110 e 112 Costituzione Rinvio presidenziale (Principali rilievi del P.d.r.) … continua Art. 2 comma 1 lett. m – Legittimazione del ministro della giustizia a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere (del C.s.m.) concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere di cui al n.3 – Violazione art. 134 Costituzione Diverse disposizioni della legge delega comportanti menomazioni del potere del C.s.m. – Sistema concorsuale subordinato alle determinazioni della scuola superiore della magistratura, struttura esterna al C.s.m. – Violazione art. 105 Costituzione Legislazione delegata (tempi) Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge (art. 2 comma 10) – D.lgs recante disposizioni sugli incarichi direttivi di legittimità e di merito. D.lgs 20/06 Entro 1 anno dall’entrata in vigore della Legge (art. 1 comma 1 lett. a, b, c, d, e, f e g) – D.lgs sull’accesso in magistratura e sulla progressione in carriera (Dlgs 160/06), sulla Scuola sup. della mag. (D.lgs 26/06), sui Consigli giudiziari e sulle modifiche della Corte di cass. (D.lgs 25/06), sulla riorganizzazione dell’uff. del P.M. (D.lgs 106/06), sugli illeciti disciplinari (D.lgs 109/06) Entro 2 anni dall’efficacia dei disegni di legge di cui all’art. 1 comma 1 (art. 1 comma 6) – Possibilità di emanare disposizioni correttive Legislazione delegata (tempi) … continua Entro 4 anni dall’efficacia dei disegni di legge di cui all’art. 1 comma 1 (art. 2 comma 19) – Testo unico in materia di o.g. al fine di coordinare tutte le norme in materia Entro 1 anno dall’entrata in vigore del testo unico (art. 2 comma 21) – Testo unico regolamentare Principali contenuti della riforma Accesso in magistratura … Composizione e competenze dei Consigli giudiziari … Separazione delle carriere … Riorganizzazione ufficio del p.m. … Progressione in carriera … Illeciti disciplinari … Disciplina degli incarichi (princ. della temporaneità) … Istituzione del Consiglio direttivo della corte di cassazione … Scuola superiore della magistratura … Incarichi extragiudiziari … Riforma Mastella Accesso in magistratura Laurea in giurisprudenza e (art. 2 comma 1 lett. b) – – – – – – Diploma nelle scuole di specializzazione nelle professioni legali Dottorato in materie giuridiche Abilitazione alla professione forense Funzioni direttive nella p.a. per almeno 3 anni Aver svolto funzioni di magistrato onorario per almeno 4 anni Diploma di special. nelle discipline giuridiche (almeno 2 anni) Concorso (art. 2 comma 1 lett. a, b, c, d) – Periodicità annuale – Prova scritta ed orale – Commissione composta da magistrati e da professori universitari Colloquio di idoneità psico-attitudinale Riforma Mastella Separazione delle carriere Conseguenze Indicazione nella domanda della funzione a cui si intende accedere Test psico-attitudinale correlato con le funzioni scelte Possibilità di passaggio tra una funzione e l’altra … Riforma Mastella Passaggio di funzioni (art. 2 comma 1 lett. g) 3 anni d’esercizio delle funzioni Corso di formazione (con parere del C.s.m.) Concorso per titoli Trasferimento in un distretto diverso (con esclusione di quello di cui all’art. 11 c.p.p.) Riforma Mastella Progressione in carriera Svolgimento di una funzione per un dato tempo … Corso di formazione a funzioni direttive o semidirettive (frequentato positivamente) Concorso per titoli o per titoli ed esami Tempo residuo dal collocamento a riposo Nomina del C.s.m. – Funzioni direttive parere del Cons. giud., del cons. dir. corte di cassazione e concerto del ministro – Funzioni semidirettive parere del Cons. giud.e del cons. dir. corte di cassazione Tempi per progressione in carriera (esempi) Funzioni di secondo grado giudicanti e requirenti Dopo 8 anni di servizio con concorso per titoli ed esami Dopo 13 anni di servizio con concorso per titoli Funzioni di legittimità giudicanti e requirenti Dopo 3 anni d’esercizio delle funzioni di II grado previo concorso per titoli Dopo 18 anni dall’ingresso in magistratura previo concorso per titoli ed esami Riforma Mastella Disciplina degli incarichi (principio della temporaneità) Incarichi Durata Alla scadenza Direttivi 4 anni + 2 Concorso per incarichi di pari grado fuori circondario o di grado superiore fuori distretto Funzioni non direttive da ultimo esercitate Semidirettivi 6 anni Concorso per incarichi di pari grado fuori circondario o di grado superiore fuori distretto Funzioni non direttive da ultimo esercitate Riforma Mastella Scuola superiore della magistratura STRUTTURA •Ente autonomo diviso in sessioni (I tirocinio - II agg. profess. e formazione magistrati •Comitato di gestione … •Presidente (eletto dal comitato) FUNZIONI … Comitato di gestione Composizione Compiti Durata Primo pres. corte cass. o Attuare la 4 anni magistrato delegato Proc. gen. presso la corte di cass. o magistrato delegato 2 magistrati ordinari di nomina del C.s.m. 1 avvocato con almeno 15 anni d’esercizio nominato dal C.n.f. 1 professore universitario nominato dal C.u.n. programmazione annuale e definirne i contenuti Scegliere di docenti Curare il tirocinio nelle fasi attribuite alla scuola Sperimentare formule didattiche Riforma Mastella Funzioni Tirocinio e formazione uditori giudiziari … Corsi d’aggiornamento professionale … Promozione d’iniziative e scambi culturali Offerta di formazione dei magistrati stranieri (nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria Riforma Mastella Tirocinio e formazione uditori giudiziari Durata di 24 mesi di cui 6 presso la scuola e 18 nell’ufficio giudiziario Modalità diverse a seconda delle funzioni scelte (giudicanti o requirenti) Docenti di elevata competenza e professionalità Al termine del tirocinio, valutazione di idoneità all’assegnazione delle funzioni giudiziarie (delibera del C.s.m.) In caso di delibera negativa, ulteriore tirocinio di 1 anno e, in caso ulteriormente negativo, CESSAZIONE DELL’INCARICO Riforma Mastella Corsi d’aggiornamento professionale (art. 2 comma 2 lett. o e segg.) Ogni 5 anni corso d’aggiornamento professionale – Al termine valutazione sull’attitudine del magistrato alle funzioni giudiziarie e di proficua partecipazione al corso (da inserire nel fascicolo personale) Al 7° anno dall’ingr. in magistratura, corso d’aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte – Solo per quei magistrati che non hanno richiesto il pass. di funz. – All’esito del corso, giudizio d’idoneità del C.s.m .all’eserc. delle funzioni (valutazione attività scientifica, produttività, equilibrio, capacità ecc.). In caso d’esito negativo, ripetizione fino a 2 volte del giudizio d’idoneità e, in caso negativo, passaggio ad altre funzioni nell’ambito della p.a.. Al 13°, 20° e 28° anno dall’ingr. in magistratura, corso d’aggiornamento e formazione – – – – Per i magistrati che non hanno sost. concorsi per funzioni di I e II grado Seguiranno valutazioni periodiche da parte del C.s.m. sulla professionalità Progressione economica legata all’esito In caso negativo, passaggio ad altre funzioni nella p.a. Riforma Mastella Composizioni e competenze dei Consigli giudiziari (Art. 2 comma 3 lett. f – v) Durata 4 anni Composizione: Distretti con meno di 350 mag. 5 magistrati e 6 membri non togati Distretti con più di 350 mag. 7 magistrati e 6 membri non togati I non togati sono 1 prof. universitario, 1 avvocato, 2 comp. eletti dal Cons. reg., 1 comp. eletto dal G.d.p. (questi ultimi 3 membri prendono parte solo alle riunioni inerenti alle materie di cui alla lettera r) n. 1, 4, 5) Competenze … Riforma Mastella Competenze (art. 2 comma 3 lett. r) Approvazione delle tabelle su Vigilanza sull’andamento degli proposta dei titolari degli uffici Pareri (anche su richiesta del Csm) sull’attività dei magistrati (preparazione, laboriosità, diligenza, equilibrio) acquisendo il parere del Consiglio dell’ordine degli avv. del luogo dove opera il mag. Vigilanza sul comportamento dei magistrati (con obbligo di segnalazione di eventuali illeciti disciplinari agli organi preposti) uffici giudiziari nel distretto Formulazione di pareri, o proposte sull’organizzazione degli uffici del G.d.p. Adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati (congedi, sussidi, pensioni privilegiate ecc.) Pareri (anche su richiesta del C.s.m.) su collocamenti a riposo, dimissioni, titoli onorifici ecc. Riorganizzazione ufficio del P.M. (art. 2 comma 4) Il procuratore della repubblica quale titolare esclusivo dell’azione penale (lett. a) Potrà delegare uno o più procuratori aggiunti quale perché lo supportino nella gestione dei singoli atti o nella trattazione di 1 o più procedimenti Determina i criteri per l’organizzazione dell’ufficio Assegna i procedimenti ai singoli magistrati (tramite delega) Revoca le deleghe Da l’assenso per gli atti che incidono sulla libertà personale o sui diritti reali (arresti o sequestri) Tiene personalmente o tramite un suo delegato i rapporti con gli organi d’informazione) Il procuratore generale presso la corte d’appello acquisisce pareri e dati dalle singole procure (atti a verificare l’uniformità dell’esercizio dell’azione penale) per poi relazionare al procuratore generale presso la corte di cassazione Riforma Mastella Illeciti disciplinari (art. 2 commi 6 e 7) Obbligo del magistrato di tenere comportamenti corretti, leali e con rispetto della dignità altrui Tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare – Durante le funzioni (ad es.) ingiustificata interferenza nell’attività di altro magistrato, sottrarsi in modo inscusabile al lavoro, grave violazione della legge determinata da ignoranza inscusabile – Al di fuori delle funzioni (ad es.) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, frequentare persona dichiarata delinquente abituale Tipizzazione delle sanzioni disciplinari e correlazione con l’illecito – ammonimento, censura, perdita d’anzianità, incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo, sospensione delle funzioni Azione disciplinare … Riforma Mastella Azione disciplinare Obbligatorietà dell’azione disciplinare da parte del procuratore generale presso la Corte di Cass. (dandone comunicazione al ministro della giustizia ed al C.s.m.) Facoltà per il ministro di promuovere l’azione disciplinare mediante richiesta di indagini al proc. gen (dandone comunicazione al C.s.m.) Alcuni aspetti procedurali – Esercizio dell’azione entro 1 anno dal fatto – Obbligo di comunic. al mag. entro 30 giorni dall’inizio del procedimento Poteri del ministro – Promuovere l’azione disciplinare o richiedere l’integr. dell’incolp. – Facoltà di partecipare alle udienze presentando memorie, escutendo i testi ed interrogando l’incolpato – Possibilità di proporre ricorso per cass. contro le decis. della sez. discipl. – Possibilità di appellare la decisione di non luogo a procedere Riforma Mastella Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione (art. 2 comma 3) Componenti Primo presidente della Corte di Cass. (di diritto) (presidente) Procuratore generale presso la Corte di Cass. (di diritto) Presidente del Consiglio nazionale forense 1 magistrato con funzioni giudicanti direttive di legittimità 1 magistrato con funzioni requirenti direttive di legittimità 2 magistrato con funzioni effettive giudicanti dirett. di legittimità 2 magistrati con funzioni effettive requirenti dirett. di legittimità 1 avvocato con 20 anni d’anzianità ed iscritto da 5anni albo spec. 1 professore universitario in materie giuridiche Durata e competenze medesime dei Consigli giudiziari presso le corti d’appello (art. 2 comma 3 lett. f-v) Incarichi extragiudiziari (art. 2 comma 8) Obbligo di rendere noto l’elenco degli incarichi extragiudiziari con l’indicazione: Dell’ente conferente Del compenso percepito Il numero degli incarichi svolti dal magistrato nel triennio La riforma Mastella L. 24 ottobre 2006 n. 269 L. 30 luglio 2007 n. 111 Iter formativo … Principali modifiche alla riforma Castelli … Iter formativo continua … Il 23 luglio 2006 la Camera approva definitivamente il d.d.l. Mastella (L. 24 luglio 2006 n. 269, in gazzetta ufficiale 24 ottobre n. 248) in modifica alla precedente riforma Castelli. La legge: 1) sospende l’efficacia delle disposizioni contenute del D.lgs 160/2006 fino al 31 luglio 2007; 2) apporta modifiche ai D.lgs 106/06 (titolarità dell’azione penale), 109/06 (illeciti disciplinari) ed alla L. 25 luglio 2005 sui termini d’approvazione dei decreti legislativi) Iter formativo … continua L. 30 luglio 2007 n. 111 (in supplemento ordinario n. 171 alla gazzetta ufficiale 30 luglio n. 175) approvata con 288 voti a favore, 186 no e 2 astensioni. La nuova legge, modifica i D.lgs 160/2006, 25/2006, 26/2006, attuativi della riforma Castelli. Principali modifiche alla riforma Castelli Accesso in magistratura … Scuola superiore della magistratura … Separazione delle carriere … Composizione e competenze dei Consigli giudiziari … Progressione in carriera … Illeciti disciplinari … Disciplina degli incarichi direttivi (principio della temporaneità) … Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione … Riforma Castelli Accesso in magistratura (art. 1 L. 30 luglio 2007 n. 111) Laurea in giurisprudenza e (aggiunte le seguenti “categorie”) – Magistrati amministrativi e contabili; – Procuratori dello stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; – Dip. statali con qual. Dirig. con diploma di laurea in giurisprudenza.; – Docenti universitari con laurea in giur. (no sanzioni disciplinari); – Avvocati iscritti all’albo che non abbiano subito sanzioni disciplinari; – Magistrati onorari per almeno sei anni (non più 4) senza demerito; E’ necessario, inoltre, – Essere di condotta incensurabile; – Non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso. Nella commissione d’esami al concorso, oltre ai magistrati ed ai prof. Universitari, sono ora ammessi anche 3 avvocati (cassazionisti); Abolizione del colloquio di idoneità psico-attitudinale; Non più limiti d’età per chi vuole diventare magistrato. Riforma Castelli Separazione delle carriere Conseguenze Tolto l’obbligo dell’indicazione nella domanda della funzione a cui si intende accedere Tolto il test psico-attitudinale correlato con le funzioni scelte Possibilità di passaggio tra una funzione e l’altra … Riforma Castelli Passaggio di funzioni (art. 2 L. 30 luglio 2007 n. 111) Aver svolto per almeno 5 anni le funzioni originarie ed aver conseguito la prima valutazione Non più di 4 volte in carriera Non all’interno della stessa regione, o non nella stessa prov. se muta funzione e settore (dal pen, al civ. o viceversa) Concorso previa partecipazione ad un corso di partecip. profess. e con parere del CSM Riforma Castelli Progressione in carriera (art. 2 L. 30 luglio 2007 n. 111) Valutazione di professionalità: ogni quadriennio dalla nomina per 7 volte; si verificano la capacità, laboriosità, diligenza ed impegno del mag.: giudizio positivo, non positivo e negativo; sanzioni dal non aumento di stipendio alla dispensa dal servizio (due valutazioni negative). Progressione in carriera: Concorso previa domanda degli interessati; Ottenimento valutazione di professionalità richiesta. Riforma Castelli Disciplina degli incarichi (principio della temporaneità) La durata degli incarichi direttivi e semidirettivi è di 4 anni rinnovabile una sola volta per uguale periodo. Riforma Castelli Scuola superiore della magistratura (art. 1 L. 30 luglio 2007 n. 111) STRUTTURA •Comitato direttivo (12 componenti di cui 7 magistrati, 3 docenti e 2 avvocati di nomina del CSM e del ministro della G.; •Presidente; •Segretario generale FUNZIONI … Riforma Castelli Funzioni Tirocinio e formazione magistrati ordinari … Formazione magistrati stranieri in Italia Corsi d’aggiornamento professionale … Pubblicazione di ricerche e studi Riforma Castelli Tirocinio e formazione magistrati ordinari Durata di 18 mesi (non più 24) di cui 12 presso la scuola e 6 nell’ufficio giudiziario Corsi di formazione tendenti all’approfondimento tecnico pratico Riforma Castelli Corsi d’aggiornamento professionale Obbligo di partecipazione almeno una volta ogni 4 anni ad uno dei corsi di formazione Nei 4 anni successivi all’assunzione delle funzioni giudiziarie, almeno una volta l’anno Riforma Castelli Composizioni e competenze dei Consigli giudiziari (art. 4 L. 30 luglio 2007 n. 111) Durata 4 anni Composizione: Membri di diritto: Presidente della Corte d’Appello; Procuratore Generale c/o la Corte d’appello; Non + il Pres. del Consiglio dell’Ordine degli avvocati e Distretti con meno di 350 mag. 6 mag. e 3 non togati Distretti con più di 350 mag. 10 mag. e 4 non togati Distretti con più di 600 mag. 14 mag. e 6 non togati I non togati sono prof. Univ. ed avvocati (con almeno 10 anni di profess., con nomina del CNF) Competenze … Riforma Castelli Competenze Abrogato il compito di vigilanza sul comportamento dei magistrati (con obbligo di segnalazione di eventuali illeciti disciplinari agli organi preposti); Abrogato il compito d’adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati (congedi, sussidi, pensioni privilegiate ecc.) Riforma Castelli Illeciti disciplinari (art. 1 L. 24 ottobre 2006 n. 269) Abrogato il comma che imponeva al magistrato, anche al di fuori delle proprie funzioni, di tenere comportamenti, ancorché legittimi, che possano compromettere la propria credibilità personale od il proprio prestigio ed il comma che sanzionava l’eventuale violazione delle norme come illecito disciplinare; Modifica di alcuni illeciti disciplinari tra cui quelli riguardanti interviste con la stampa ed è stato precisato che la violazione di norme di diritto o di valutazione dei fatti non costituisce illecito professionale. Azione disciplinare … Riforma Castelli Azione disciplinare Introduzione di un esame preliminare delle richieste di procedura disciplinare, al fine di bocciare quelle palesemente infondate prima che queste impegnino la sezione disciplinare del CSM; Abolita la necessaria presenza del rappresentante del Ministero della giustizia durante il procedimento disciplinare; Non può più proporsi l’azione disciplinare quando sono decorsi 10 anni dal fatto. Riforma Castelli Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione (art. 4 L. 30 luglio 2007 n. 111) Componenti Otto magistrati e non più sei, due docenti universitari (con laurea in giurisprudenza) ed un avvocato con almeno 10 anni d’esercizio della professione Riflessioni e commenti continua … Sulla progressione in carriera e sull’aggiornamento professionale Un vero e proprio ritorno al passato (la L. del 1941 non prevedeva automatismi per l’ascensione in carriera). Sistema, poi, demolito per l’avvento della Costituzione (per non violare l’art. 107 Cost.). Il magistrato, infatti, rimane sottoposto ad un controllo di professionalità ogni 4 anni; 2. Nella vecchia disciplina (1941) gerontocrazia giudiziaria e valutazione del magistrato non oggettiva ma sulla base del rapporto del capo ufficio con conseguente soggezione verso di lui; 3. Si è abolito il rischio che il magistrato si dedicasse più ai concorsi che alla propria professione con conseguente ulteriore perdita di produttività per perseguire ambizioni di carriera; 1. Riflessioni e commenti … continua … Sulla progressione in carriera e sull’aggiornamento professionale Si è evitato che i soggetti più valenti fossero destinati ad alti incarichi lasciando gli uffici di primo grado ove vi è la maggior necessità ed il maggior impatto sociale; 5. Dubbi sull’efficacia del sistema a garantire magistrati preparati. La ragione è che la norma prevede che i controllori (Consigli giudiziari e CSM) siano eletti da quelli che poi devono controllare. Inoltre, non esistono limiti al numero di promozioni economiche che possono essere decise; 6. I concorsi permettono la valutazione del magistrato che può essere allontanato se non risulta idoneo; 7. Rimane, seppur con più complicazioni, la risorsa della reversibilità delle funzioni che era stata sostanzialmente abolita dalla riforma Castelli. 4. Riflessioni e commenti … continua Assenza d’organicità della legge. Temporaneità delle funzioni direttive. 1. Ostacola la formazione dei centri di potere; 2. Permette l’agevole rimozione dei dirigenti inidonei. Eccessiva verticizzazione dell’ufficio del p.m.. 1. Il procuratore della repubblica quale unico titolare dell’azione penale; 2. Non più designazione del sostituto ma delega allo stesso (che, pertanto, non ha poteri propri); 3. Temperamento degli effetti dato dalla possibilità per il sostituto procuratore, in caso di revoca del procedimento, di formulare osservazioni scritte, anche portando il conflitto innanzi al CSM (come accadeva prima della riforma Castelli). Sulla Scuola Superiore della Magistratura. Creazione, finalmente, di una struttura con il compito di curare la formazione iniziale e permanente dei magistrati. Grazie per l’attenzione.