Diritto penale e diritto
dell’Unione europea
• Due punti di partenza:
1. No competenza penale diretta della
Ue
2. Competenza penale riflessa della Ue
sul diritto penale nazionale.
Di conseguenza i rapporti tra Diritto penale e
Diritto dell’Unione europea danno vita ad un
Universo Giuridico Paradossale composto
di:
norme comunitarie prevalenti, ma
incompetenti in materia penale,
e di
norme nazionali competenti in via
esclusiva in materia penale, ma
subordinate alle prime
Il paradosso ritorna a più livelli, come “difficoltà di
incastro”(incoerenze) tra il diritto penale e le fonti
sovranazionali (UE in primis).
1.
A livello del “modo di essere” (sulla legittimazione)
2.
A livello dei principi
3.
A livello delle competenze
4.
A livello dei concetti
5.
A livello della struttura del sistema (della disciplina)
1. Sul “modo di essere”
• Diritto penale a ‘macchia di leopardo’ (frammentario) vs
diritto UE a ‘macchia di olio’ (allargamento continuo delle
competenze)
• Diritto penale politico (riserva di legge) vs diritto UE con
funzione propulsiva delle decisioni giuridiche sulle
politiche: un esempio.
• Diritto penale fatto per durare (codificazione) Vs diritto
europeo strumento di regolazione a network.
2. Sui principi
Un esempio…
1. Sul tipo
L’ascesa dei canoni di c.d.
razionalità materiale rispetto a
quelli di razionalità formale
Ragionevolezza, adeguatezza,
effettività, proporzionalità in
senso ampio o materiale
vs.
uguaglianza, proporzione in
senso formale
(segue) 2.1. un esempio
• il divieto penalmente sanzionato di importazione di pastasciutta di
grano tenero tra il totem comunitario della libertà di circolazione delle
merci e il tabù italiano del grano tenero nella pasta. Corte di giustizia 14
luglio 1988, Proc. pén. c/Zoni, C-90/86).
“Occorre osservare infine che l' andamento della situazione sui mercati d'
esportazione dimostra che la concorrenza attraverso la qualità va a vantaggio
del grano duro . Infatti, dai dati statistici forniti alla Corte risulta che la quota
di mercato occupata dalla pasta prodotta esclusivamente con grano duro in
altri Stati membri, dove subisce sin d' ora la concorrenza delle paste prodotte
con grano tenero o con miscele di grano tenero e di grano duro, aumenta
continuamente . I timori del governo italiano quanto alla scomparsa della
coltura del grano duro sono pertanto infondati”
(segue) 2. Sui principi
2.Sul modo (due strategie della Corte di
1. Sul tipo
L’ascesa dei canoni di c.d.
razionalità materiale rispetto a
quelli di razionalità formale
Ragionevolezza, adeguatezza,
effettività, proporzionalità in
senso ampio o materiale
vs.
uguaglianza, proporzione in
senso formale
giustizia)
a) Il riconoscimento dei principi
costituzionali come principi generali di
diritto comunitario (es. irretroattività CdG
C-63/83 Kirk; divieto di analogia CdG C58/02 Comm. C. Spagna). Prima strategia
b) La tolleranza delle norme nazionali
contrastanti con il diritto comunitario, ma
imposte da principi costituzionali (CdG C36/02 Omega). Seconda strategia
(segue) Sui principi. 2.2.: Un collaudo: il reato di “Pornografia
virtuale” tra obblighi di interpretazione conforme (apparentemente)
contrastanti.
NON a caso non più attuale: cfr.. Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 “relativa
alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce
la decisione quadro 2004/68/GAI
art. 600-quater.1. c.p. “Pornografia
virtuale”
•
•
“Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter
e 600 quater si applicano anche quando il
materiale pornografico rappresenta
immagini virtuali realizzate utilizzando
immagini di minori degli anni diciotto o
parti di esse, ma la pena è diminuita di un
terzo.
Per immagini virtuali si intendono
immagini realizzate con tecniche di
elaborazione grafica non associate in tutto
o in parte a situazioni reali, la cui qualità di
rappresentazione fa apparire come vere
situazioni non reali”.
Decisione quadro del Consiglio dell’Unione
europea relativa alla lotta contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini e la
pornografia infantile del 22 dicembre 2003,
2004/68/GAI
• all’art. 3 è sancito che “gli Stati membri
debbono sanzionare come reato
l’acquisto o il possesso intenzionale di
pornografia infantile”.
• l’art. 1, punto iii) definisce la
pornografia infantile come “immagini
realistiche di un bambino inesistente
implicato o coinvolto nella suddetta
condotta”.
3. Sulle competenze
(promiscuità)
Promiscuità sull’oggetto
del giudizio
Promiscuità sulle fonti del
giudizio
•Legittimità comunitaria di
norme nazionali (art. 267
TFUE)
•“Legittimità costituzionale”
di norme UE (art. 2. comma
2 MAE)
•Legittimità convenzionale di
norme UE (Bosphorus)
•Fonti Cost. e Cedu nei giudizi di
legittimità UE (art. 6 TUE)
•Fonti Cedu e UE nei giudizi di
legittimità Cost. (art. 117 Cost.)
•Fonti UE e cost nei giudizi di
legittimità Cedu (Ullens e
Scoppola)
4. sui concetti:
In particolare le specificità in diritto penale dei concetti
base di funzionamento del c.d. pluralismo giuridico:
• “Controlimiti” e “fonti di ispirazione”
• Ordinamento giuridico
• Effetto utile (UE). Equivalenza funzionale (OCSE) Protezione
equivalente (Cedu)
• Margine nazionale di apprezzamento
• “Margine nazionale di bilanciamento”
• interpretazione conforme
• effetto diretto/diretta applicabilità
• non applicazione/disapplicazione,
4. 1. Il concetto di “effetto diretto” in
un giudizio penale: due fondamentali
coordinate.
• Le norme comunitarie chiamate a svolgere effetti
riduttivi del penalmente rilevante hanno sempre
diretta efficacia.
Viceversa
• Le norme comunitarie chiamate a svolgere effetti
espansivi del penalmente rilevante non hanno mai
diretta efficacia
4. 2. “Non applicazione” e
“disapplicazione”
(segue) La opinabile premessa (par. 5.) di Cass. Pen.
Sez. III 15 maggio 2012, n. 18767/12
"la non applicazione di una norma nazionale da parte del giudice è
possibile soltanto allorché si sia in presenza di un diretto contrasto
tra una puntuale norma interna con un altrettanto puntuale
precetto comunitario, che dovrebbe essere applicato al posto della
norma interna incompatibile con esso.
(...)
"non si tratterebbe, infatti, di 'non applicare' la norma italiana per
applicare al suo posto la puntuale norma comunitaria incompatibile,
bensì in sostanza di, per così dire, 'disapplicare' o 'eliminare' la
norma interna per la non conformità con un principio generale
dell'ordinamento comunitario, compito questo che però spetta
esclusivamente alla Corte costituzionale, la cui sfera di attribuzioni
verrebbe in pratica aggirata se si ammettesse una sorta di controllo
diffuso di compatibilità comunitaria".
Segue“Non applicazione” e
“disapplicazione”
Esigenze di funzionamento del sistema comportano che i
due concetti siano, sul piano pratico, sostanzialmente
assimilabili
Un primo esempio: l’art. 673 c.p.p. e la sentenza C. cost. n.
230 del 2012
V. tuttavia il rapporto tra disapplicazione in malam partem
dell’atto amministrativo contrario alla legge e non
applicazione in malam partem della norma nazionale di
favore contraria al diritto comunitario
5. Sulla struttura (disciplina)
•
ricorda: L’Ue NON ha competenza penale
diretta, MA ha una competenza penale indiretta
(capacità di plasmare il diritto penale nazionale
mediante successive stratificazioni).
1. Dal punto di vista del giudice
2. Dal punto di vista del legislatore
5.1. Dal punto di vista del
giudice
Alcune domande essenziali in questa
prospettiva:
1. Quando deve cedere il passo la norma nazionale e
quando, invece, quella comunitaria?
2. Quando occorre coinvolgere la Corte di giustizia,
quando la Corte costituzionale? Quando, per la
definizione del giudizio, devono addirittura essere
coinvolte tutte e due?
La struttura del sistema: qualche
coordinata. (tipologia di conflitti per tipo
di giustiziabilità).
Due fasi:
Prima fase: verifica delle validità
originaria delle norme interferenti
Seconda fase: valutazione delle
interferenze tra norme Ce e norme
nazionali
Prima fase:
verifica delle validità originaria delle norme
interferenti.
Tre categorie:
1. Norma UE contraria a principi del diritto UE
2. Norma nazionale contraria sia a principi UE sia a
principi del diritto nazionale. Ipotesi di cd. “doppia
illegittimità (derivata e diretta)
3. Norma nazionale contraria a principi del diritto
nazionale (ma con interposizione o contrapposizione
di norme UE).
I- 1. Norma UE contraria a principi del
diritto UE
• Esempio:
• Il problema delle c.d. black list
Il caso Kadi
Corte di giustizia Ue (Grande camera), cause riunite
C-402/05 P e C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi e
Al Barakaat International Foundation c. Consiglio
dell’Unione europea e Commissione delle
Comunità europee, 3 settembre 2008.
I-2. Norma nazionale contraria sia a principi UE sia
a principi del diritto nazionale. Ipotesi di cd. “doppia
illegittimità (derivata e diretta)
• Illegittimità derivata
La vicenda del Mandato id
arresto europeo
• Illegittimità diretta
La disciplina in tema di
espulsione come
condanna accessoria
prima della convalida.
I-3. Norma nazionale contraria a principi del diritto
nazionale (ma con interposizione o contrapposizione
di norme UE).
• Interposizione
• Il significato del
principio
costituzionale di
Offensività alla luce
del principio Ue di
precauzione (caso
degli OGM)
• Contrapposizione
Il problema
dell’ammissibilità
dell’integrazione.
Il caso dei tonni rossi
(cfr. “il bizzarro caso dei
pesci in malam partem” su
www.penalecontemporane
o.it sotis, bosi)
Seconda fase: valutazione delle
interferenze tra norme UE e
norme nazionali
• A- Effetti riduttivi
• B- Effetti espansivi
II-A- Effetti riduttivi
Mai davanti alla Corte costituzionale (memo: le
norme UE chiamate a svolgere effetti riduttivi
hanno sempre effetto diretto)
Questi a loro volta sono divisibili in due tipi:
• 1. Contrasto tra un principio dell’UE e una norma
incriminatrice nazionale
• 2. Contrasto tra una regola dell’UE e una norma
incriminatrice nazionale
Contrasto tra un principio dell’UE e una norma
incriminatrice nazionale
(bilanciamento: l’interesse europeo è prevalente rispetto al
confliggente intersse tutelato dalla norma incrimantrcie
nazionale)
• Il caso delle scommesse tra libertà di circolazione
dei servizi e insidie del servizio “scommesse” (CdG
C-67/98 Zenatti, C-243/01 Gambelli, C-338/04
Placanica e Cass. Pen. SS. UU. 26 aprile 2004, n.
23272 e Cass. Pen. III sez., 4 maggio 2007, n.
16928)
Contrasto tra una regola dell’UE e una norma
incriminatrice nazionale
La regola UE ridescrive in termini di libertà quello che la
norma nazionale descrive in termini di illiceità penale.
• Il caso dei limiti di pressione
• Il caso della qualifica dell’operatore bancario
• Il caso della definizione di straniero dopo l’adesione di
Romania e Bulgaria all’UE.
(Segue) Contrasto tra una regola comunitaria e una
norma incriminatrice nazionale: il caso El Dridi
(Corte di Giustizia dell'Unione europea, sent. 28 aprile 2011, Hassen El Dridi, causa C61/11 PPU)
Vecchio art. 14 dlgs 286 1998
5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed
espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l’esecuzione con
l’accompagnamento alla frontiera dell’espulsione o del respingimento, il questore ordina allo
straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L’ordine è dato
con provvedimento scritto, recante l’indicazione delle conseguenze sanzionatorie della
permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L’ordine del questore può
essere accompagnato dalla consegna all’interessato della documentazione necessaria per
raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se
onoraria, nonchè per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia
possibile, nello Stato di provenienza.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in
violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per
ingresso illegale nel territorio nazionale (...), ovvero per non aver richiesto il permesso di
soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine
prescritto in assenza di cause
Ma nella prospettiva del giudice sono
possibili solo effetti riduttivi?
• In altre parole: è possibile immaginare degli effetti
espansivi del penalmente rilevante ad opera del diritto UE
compatibili con la riserva di legge?…
• Nuovi scenari al problema dell’ammissibilità delle
sentenze di legittimità costituzionale in malam partem
II-B- Effetti espansivi e art. 25 2°
comma Cost.
1. Diadici (obbligo di interpretazione conforme e
divieto di analogia). No davanti alla Corte
costituzionale
2. Triadici: i casi di inadempimento sopravvenuto.
Sempre davanti alla Corte costituzionale
1.
diadici
Inapplicabilità della confisca per equivalente (pre l. 190 del
2012) al profitto del peculato” Cass. Pen. sez. un. 25 giugno
2009 (dep. 6 ottobre 2009) in Cass. pen., 2010
Art. 322-ter. Confisca.
Nel caso di condanna (…), per uno dei
delitti previsti dagli articoli da 314 a
320, anche se commessi dai soggetti
indicati nell'articolo 322-bis,, primo
comma, è sempre ordinata la
confisca dei beni che ne
costituiscono il profitto o il prezzo,
salvo che appartengano a persona
estranea al reato, ovvero, quando
essa non è possibile, la confisca di
beni, di cui il reo ha la disponibilità,
per un valore corrispondente a tale
prezzo.
Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio
relativa alla confisca di beni, strumenti e
proventi di reato
Articolo 1 Definizioni
- "provento", ogni vantaggio economico
derivato da reati. (…)
Articolo 2 Confisca
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure
necessarie per poter procedere alla confisca
totale o parziale di strumenti o proventi di
reati punibili con una pena privativa della
libertà superiore ad un anno o di beni il cui
valore corrisponda a tali proventi.
Segue 1. Diadici
Un caso in malam partem ammissibile (interpretazione
non analogica): il concetto di “fondi rimborsabili”
Art. 130 TUB. Chiunque svolge
l’attività di raccolta del
risparmio tra il pubblico…è
punito con arresto da uno a tre
anni e con l’ammenda…
Art.11 TUB Raccolta del
risparmio
(..) è raccolta del risparmio
l’acquisizione di fondi con
obbligo di rimborso.
Il concetto di fondi
rimborsabili è stabilito dalla
direttiva 89/646/CEE
La Corte di giustizia, (11
febbraio 1999, C-366/97,
Romanelli) stabilisce che
anche titoli di capitale a
rischio con pattuizione
contrattuale di riaquisto
costituiscono fondi
rimborsabili
Triadici: i casi di inadempimento
sopravvenuto.
L’emersione del problema della giustiziabilità dei nuovi abusi del
diritto, (l’ingiustizia emerge da una “fuga dal penale”).
I casi Berlusconi (C-387/02)
e Niselli (CdG C-457/02)
Il caso del falso in bilancio
• Art. 2621.False comunicazioni sociali.
Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali,
con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci,
nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla
legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non
rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero
omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla
legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria
della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo
idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta
situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. (…)
Il caso dei rifiuti
Art. 51 d. lgs. 22 del 1997 (ora sostituito)Attività di gestione di rifiuti non
autorizzata
1.Chiunque effettua un'attività di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento,
commercio ed intermediazione di
rifiuti in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o
comunicazione di cui agli articoli 27,
28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito(…):
Art. 6 - Definizioni d. lgs. 22 del 1997
1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che
rientra nelle categorie riportate
nell'all “A” e di cui il detentore si
disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo
di disfarsi; (All. “A” 1. L'articolo 1
lettera a) della direttiva 75/442/CEE
definisce il termine "rifiuti" (…)
Art. 14 d. l. 138 del 2002
1. Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o
"abbia l'obbligo di disfarsi" di cui
all'articolo 6 (…), si interpretano
come segue:
a) "si disfi": (…)
b) "abbia deciso": (…)
(…) Non ricorrono le fattispecie di cui
alle lettere b) e c) del comma 1, per
beni o sostanze e materiali residuali
di produzione o di consumo ove
sussista
una
delle
seguenti
condizioni:
1) se gli stessi possono essere e sono
effettivamente e oggettivamente
riutilizzati nel medesimo o in
analogo o diverso ciclo produttivo o
di consumo, (…);
2) (…)
5.2. Dal punto di vista del
legislatore
Obblighi europei di tutela (tre tipi)
1. Obblighi comunitari di tutela adeguata (“sanzioni adeguate
proporzionate e dissuasive”)
2. Obblighi comunitari di tutela per assimilazione (CdG
68/88 comm. contro Grecia)
3. Obblighi comunitari di tutela penale (CdG C-176/03
Comm. Contro Consiglio e Trattato di Lisbona)
Punto chiave: ad ogni tipo di obbligo corrisponde un differente
livello di compressione della discrezionalità del legislatore
nazionale
Memo: Le novità introdotte dal
Trattato di Lisbona
Cosa rimane immutato
Cosa è cambiato
•
• L’abolizione della divisione in pilastri
ergo I problemi (e le soluzioni) posti nei
casi di interferenza tra diritto
comunitario e diritto penale si
applicheranno ed evolveranno in
relazione al futuro diritto dell’Unione
europea
• La costituzionalizzazione della Carta di
Nizza/Strasburgo e l’adesione alla Cedu
(art. 6 TUE)
• La ridefinizione delle competenze
penali indirette (art. 83 TFUE)
• Una competenza penale quasi-diretta
(art. 86 TFUE)
•
•
Tutta la produzione normativa
prodotta fino al 1.11.2009
I problemi (e le soluzioni) posti nei
casi di interferenza tra diritto
comunitario e diritto penale
Ergo: dal punto di vista del giudice
non cambiano gli attuali equilibri
sulla capacità di penetrazione delle
norme
Competenza penale indiretta:
art. 83 TFUE, paragrafo 1
(ex obblighi di criminalizzazione di 3° pilastro)
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la
procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla
definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che
presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle
implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.
Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e
sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti,
traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di
pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.
In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione
che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente
paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
Competenza penale indiretta:
art. 83 TFUE, paragrafo 1
(attuali obblighi di criminalizzazione di 3° pilastro)
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la
procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla
definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave
che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle
implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.
Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e
sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti,
traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di
pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.
In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione
che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente
paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
Competenza penale indiretta:
art. 83 TFUE paragrafo 2
(ex obblighi di criminalizzazione
di primo pilastro)
2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela
indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una
politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di
misure di armonizzazione, norme minime relative alla
definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione
possono essere stabilite tramite direttive. (…).
Competenza penale indiretta:
art. 83 TFUE paragrafo 2
(ex obblighi di criminalizzazione
di primo pilastro)
2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela
indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una
politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di
misure di armonizzazione, norme minime relative alla
definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione
possono essere stabilite tramite direttive. (…).
Competenza penale indiretta:
art. 83 TFUE paragrafo 2
(ex obblighi di criminalizzazione
di primo pilastro)
2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela
indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una
politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di
misure di armonizzazione, norme minime relative alla
definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione
possono essere stabilite tramite direttive. (…).
Competenza penale indiretta:
art. 83 TFUE paragrafo 2
(ex obblighi di criminalizzazione
di primo pilastro)
2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela
indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una
politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di
misure di armonizzazione, norme minime relative alla
definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione
possono essere stabilite tramite direttive. (…).
Art. 86 TFUE (competenza penale diretta?)
1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il
Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura
legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da
Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del
Parlamento europeo (…).
2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare
a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di
reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal
regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita
l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali
competenti degli Stati membri.
Art. 86 TFUE (competenza penale diretta?)
1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il
Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura
legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da
Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del
Parlamento europeo (…).
2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare
a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di
reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal
regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita
l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali
competenti degli Stati membri.
La confusione normativa alla luce della comparazione
dell’art. 86 par. 2 TFUE nelle varie versioni linguistiche
Italiano:
La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a
giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di
reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal
regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita
l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali
competenti degli Stati membri
Inglese:
The European Public Prosecutor's Office shall be responsable for
investigating, prosecuting and bringing to judgment, where
appropriate in liaison with Europol, the perpetrators of, and
accomplices in, offences against the Union's financial interests, as
determined by the regulation provided for in paragraph 1. It shall
exercise the functions of prosecutor in the competent courts of the
Member States in relation to such offences
(segue) La confusione normativa alla luce della comparazione
dell’art. 86 par. 2 TFUE nelle varie versioni linguistiche
Francese:
Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en
jugement, le cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices
d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, tels que
déterminés par le règlement prévu au paragraphe 1. Il exerce devant les juridictions
compétentes des États membres l'action publique relative à ces infractions
Spagnolo:
La Fiscalía Europea, en su caso en colaboración con Europol, será competente para
descubrir a los autores y cómplices de infracciones que perjudiquen a los intereses
financieros de la Unión definidos en el reglamento contemplado en el apartado 1, y
para incoar un procedimiento penal y solicitar la apertura de juicio contra ellos.
Ejercerá ante los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros la
acción penal relativa a dichas infracciones
(segue) La confusione normativa alla luce della comparazione
dell’art. 86 par. 2 TFUE nelle varie versioni linguistiche
Portoghese:
A Procuradoria Europeia é competente para investigar, processar
judicialmente e levar a julgamento, eventualmente em articulação com
a Europol, os autores e cúmplices das infracções lesivas dos
interesses financeiros da União determinadas no regulamento a que
se refere o n.º 1. A Procuradoria Europeia exerce, perante os órgãos
jurisdicionais competentes dos Estados-Membros, a acção pública
relativa a tais infracções.
Art. 86 TFUE par. 2.
(competenza penale diretta?)
La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio,
eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli
interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo
1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi
giurisdizionali competenti degli Stati membri.
Art. 83 TFUE
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, (…), possono stabilire norme minime relative alla
definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave (…).
2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in
materia penale si rivela indispensabile (…) norme minime relative alla definizione dei reati e
delle sanzioni possono essere stabilite tramite direttive. (…).
Art. 86 TFUE (competenza penale diretta?)
1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando
mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura
europea a partire da Eurojust. (…).
2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio,
eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi
finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro
complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali
competenti degli Stati membri.
3. (…)
4. Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione che
modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta
contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di
conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in
più Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa
approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione
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Riserva di legge come riserva di legge formale dello Stato