FINANZIARIA 2008
Le novità IVA
Novità relative ai telefoni cellulari
ANTE FINANZIARIA
Detraibilità Iva sulle spese
relative ai telefoni cellulari
Art. 19-bis 1, lett. g)
Limitata al
50%
Tranne
Imprese di autotrasporto
limitatamente ad un solo
impianto per ciascun veicolo
Detraibilità
al 100%
Novità relative ai telefoni cellulari
dal 1 Gennaio 2008
Art. 1, comma 261, lett. e), n. 3), Finanziaria 2008
Art. 19-bis 1, lett. g)
L’Iva assolta sulle spese relative a
telefoni cellulari è detraibile secondo
l’uso effettivo nell’attività dell’
impresa, dell’arte o professione
I cellulari si possono detrarre
anche nella misura del 100%
qualora se ne faccia un uso
esclusivamente aziendale
ABROGATA
Non più
detraibilità
imitata al
50%
Attenzione: controlli fiscali concentrati
sui soggetti che detraggono l’IVA sui
cellulari per più del 50% (art.1 c. 255)
Novità relative ai telefoni cellulari
ATTENZIONE
Art. 3 DPR 633: Se iva detratta a monte, uso personale o messa a disposizione a titolo gratuito
costituisce prestazione di servizi da assoggettare ad imposta sulla base del valore normale
Ma
Art. 1, comma 261, lett. a), Finanziaria 2008
Esclude la presunzione assoluta che costituiscano prestazioni di
servizi
imponibili
Iva,
l’uso
familiare
o
personale
dell’imprenditore, o la messa a disposizione gratuita ai
dipendenti dei telefoni cellulari se…
…è stata detratta una quota dell’imposta per l’acquisto
(anche in leasing o noleggio) e per le spese di gestione
non superiore alla misura in cui i beni sono stati utilizzati
per fini diversi da quelli privati (ossia professionali);
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Novità in tema di veicoli stradali a motore
dal 28 giugno 2007
Art. 1, comma 261, lett. e), Finanziaria 2008
Art. 19-bis 1, lett. c)
Acquisto di veicoli che non sono utilizzati
esclusivamente nell’esercizio di impresa, arte o
professione
Detraibilità limitata al
40%
Resta l’indetraibilità oggettiva
per i motocicli di cilindrata
superiore a 350 c.c.
ECCETTO
veicoli che formano oggetto
dell’attività propria dell’impresa
nonché
per
agenti
e
rappresentanti di commercio
Adeguamento Decisione UE
del 18 giugno 2007
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Novità in tema di veicoli stradali a motore
dal 28 giugno 2007
Art. 1, comma 261, lett. e), Finanziaria 2008
Art. 19-bis 1, lett. d)
L’iva sull’acquisto di:
Carburanti e lubrificanti;
Prestazioni di servizi derivanti da contratti di
appalto, manodopera e simili ;
Prestazioni di custodia, manutenzione,
riparazione e impiego,
Compresi i pedaggi
autostradali
E’ detraibile nella stessa
misura in cui è detraibile
l’imposta sull’acquisto dei
veicoli;
Novità in tema di veicoli stradali a motore
Art. 1, comma 261, lett. a), Finanziaria 2008
Esclude la presunzione assoluta che costituiscano prestazioni di
servizi
imponibili
Iva,
l’uso
familiare
o
personale
dell’imprenditore, o la messa a disposizione gratuita ai
dipendenti dei veicoli stradali a motore…
…per i quali, all’atto dell’acquisto (anche sulla base di
contratti di locazione semplice, leasing o noleggio) sia
stata utilizzata la percentuale di detraibilità limitata al
40%
dal 28 giugno 2007
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Novità in materia di base imponibile Iva
Art. 1, comma 261, lett. c) e d) Finanziaria 2008
art. 13, comma 3
Determinazione della base imponibile in alcuni casi particolari:
a)
Operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto
per il quale il diritto alla detrazione è limitato
19 c. 5
Cioè
Contribuente che esercita sia attività che da luogo ad
operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione, sia ad
attività che danno luogo ad operazioni esenti (art. 10)
Pro-rata
Inoltre
Novità in materia di base imponibile Iva
L’operazione è effettuata da società che direttamente o indirettamente
controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa società che controlla il predetto soggetto;
Allora
Base imponibile
Valore normale dei beni e dei servizi se è
dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore
Operazioni tra Parti
“correlate”
Valore normale
Direttiva 2006/112/CE:
antielusiva
norma
In deroga rispetto alla regola del
CORRISPETTIVO
Art. 13, c. 1
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Novità in materia di base imponibile Iva
b)
Veicoli e cellulari messi a disposizione dei dipendenti
Base imponibile
Valore normale dei beni e dei servizi
se il corrispettivo dovuto è inferiore a
tale valore
In deroga rispetto alla regola del
CORRISPETTIVO
Art. 13, c. 1
Novità in materia di base imponibile Iva
c)
Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto
o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’art.
19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva
Base imponibile
(%) di detraibilità X Importo determinato ai
sensi dei commi 1-2, art. 13
Novità in materia di base imponibile Iva
Valore normale
Art 14, c. 3-4
Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o
il corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della
stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al
medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel
luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel
luogo più prossimi;
Art 14, c. 3
Per la determinazione del valore normale dei beni e dei
servizi si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle
tariffe dell’impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in
mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di
commercio più vicina, alle tariffe professionali e ai listini di
borsa;
Art 14, c. 4
Novità in materia di base imponibile Iva
Art. 1, comma 261, lett. d) Finanziaria 2008
art. 14
Agli effetti del terzo comma dell’art. 13
Se i beni ceduti o i servizi prestati rientrano
nell’attività propria dell’ impresa …
Il valore normale è determinato
secondo le regole ordinarie
Art 14, c. 3-4
Altrimenti ...
Novità in materia di base imponibile Iva
Il valore normale è costituito:
Per le cessioni di beni:
Per le prestazioni di servizi:
Per
le
auto
messe
a
disposizione dei dipendenti
Prezzo acquisto
Spese sostenute
Il valore normale è determinato
secondo l’art. 51, c. 4, lett. a) Tuir
30% importo determinato sulla
base delle tabelle ACI
Decorrenze
Comma 264, Finanziaria 2008
Le novità in materia di base imponibile Iva
decorrono dal 1 marzo 2008
Detrazione Iva per partecipazione
a congressi
Finanziaria 2007 (art. 1, c. 304-305)
Art. 19-bis 1, c. 1, lett. e)
La modifica del 2007 da la possibilità ai professionisti e imprese di
detrarre l’Iva relativa: “alle prestazioni alberghiere e alle
somministrazioni
di
alimenti
e
bevande
inerenti
alla
partecipazione a congressi, convegni e simili erogate nei giorni di
svolgimento degli stessi”;
Le agenzie di viaggio e i tour operator, applicando un
regime speciale, non potevano esporre, nei confronti dei
clienti, l’Iva in fattura …
Di conseguenza …
Detrazione Iva per partecipazione
a congressi
Il cliente, soggetto passivo di imposta, che acquistava i
pacchetti congressuali dall’agenzia di viaggio per
partecipare a convegni congressi e simili, non poteva in
alcun modo detrarre l’Iva …
Mentre …
Il cliente che acquistava lo stesso servizio direttamente
dall’albergatore oppure dal ristoratore poteva detrarre l’Iva
Forte distorsione della concorrenza
tra operatori economici diversi!
Novità per le agenzie di viaggio
e turismo
Art. 1, comma 77, Finanziaria 2008
nuovo
c. 8-bis, art. 74-ter
Le Agenzie di viaggio e turismo
Per le prestazioni di
organizzazioni convegni,
congressi e simili …
… Possono applicare il regime
ordinario Iva
In luogo del regime
speciale del margine
Si sana la disparità di trattamento relativa
alla tipologia di operatore economico che
fornisce il servizio
Novità per le agenzie di viaggio
e turismo
In caso di applicazione del regime
ordinario, le agenzie di viaggi e turismo
a.
Possono
detrarre
l’imposta
dovuta o versata per i servizi da
esse acquistati dai loro fornitori;
Se si tratta di operazioni a
diretto vantaggio del cliente
Novità per le agenzie di viaggio
e turismo
b.
Il diritto alla detrazione sorge nel momento
in cui l’imposta diviene esigibile per le
prestazioni in relazione alle quali le agenzie
optano per il regime ordinario …
Salvo obbligo di registrazione separata in
contabilità nel caso in cui si applichi sia il
regime ordinario che il regime speciale del
margine;
Serve il nulla osta UE
IVA di gruppo
Art. 1, comma 63-64 Finanziaria 2008
art. 73, ultimo comma, D.p.r. 633/72
Liquidazione Iva di gruppo
Non sarà più possibile utilizzare le posizioni creditorie
generate dalle imprese in periodi precedenti alla loro
partecipazione al gruppo Iva
decorrenza
A partire dalla liquidazione Iva
di gruppo relativa all’anno 2008
IVA di gruppo
Esempio
Anno 1
Anno 2
Anno 3
Soc. B (no iva gruppo)
Soc. B (controllante)
Soc. A (controllante)
Soc. C (no iva gruppo)
Soc. C (controllata)
Soc. B (controllata)
Non è possibile far confluire nei calcoli compensativi le
eccedenze delle singole società dell’anno 1 nell’anno 2 e
le eccedenze di gruppo dell’anno 2 nell’anno 3
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Reverse charge
Che cosa è?
Il reverse charge è un meccanismo che inverte la posizione del
debitore di imposta che diventa il committente del servizio o
l’acquirente del bene al posto del prestatore o del cedente;
A chi si applica?
Alle cessioni di materiali di recupero, oro industriale e argento
puro, oro da investimento (con opzione per l’imponibilità),
prestazioni di servizi resi da subappltatori (edilizia); cessioni di
fabbricati o porzioni di fabbricato strumentali imponibili per
opzione o effettuate nei confronti di soggetti con limitato diritto
alla detrazione; prestazioni immateriali rese da non residenti nei
confronti di operatori nazionali; commercio transfrontaliero di
energia;
Art 17 e 74, Decreto iva
Segue …
Reverse charge: immobili strumentali
Dal 1 marzo 2008
Art. 1, comma 156, Finanziaria 2008
Art. 17, c. 6, Decreto Iva
novità
Applicazione del
Reverse charge
Alle cessioni di fabbricati strumentali effettuate nei confronti di
soggetti Iva con limitato diritto alla detrazione (pari o inferiore
al 25%)
Obbligatoriamente assoggettati ad Iva
ex. Art. 10, 8-ter, lett. b), Decreto Iva
E
Segue …
Reverse charge: immobili strumentali
Fermo restando …
Applicazione del
Reverse charge
Restano escluse dal reverse
charge le cessioni di fabbricati
strumentali effettuate dalle
imprese costruttrici o da chi
ha eseguito interventi di
Recupero entro 4 anni
Alle cessioni di immobili strumentali imponibili per opzione
ex. Art. 10, 8-ter, lett. d), Decreto Iva
Peraltro …
Già prevista dal decreto 25 maggio 2007 per le operazioni
effettuate dal 1 ottobre 2007
Reverse charge: general contractor
Dal 1 febbraio 2008
Art. 1, commi 162-163, Finanziaria 2008
Art. 17, c. 6, lett. a) Decreto Iva
Reverse charge
ESCLUSO!
Per i servizi resi (da terzi) nei confronti del general contractor
Soggetto cui venga affidata dal committente la totalità dei
lavori e che può eseguirli direttamente oppure mediante
affidamento a terzi (appalti pubblici)
Normale disciplina di fatturazione
Reverse charge: sanzioni
Art. 1, comma 155, Finanziaria 2008
c.9-bis, art. 6 D.lgs. 471/1997
Errata applicazione del reverse charge
Previste nuove sanzioni
Più leggere!
Favor rei?
Per le violazioni che non causano un
danno economico all’erario
Cioè
Formali!
Reverse charge: sanzioni
Soggetto
Cessionario o committente
Violazione
Mancato assolvimento dell’imposta relativa agli acquisti di beni o
servizi connessa all’errata applicazione del meccanismo
dell’inversione contabile
Sanzione
Da 100 al 200% dell’imposta non
assolta con un minimo di 258 euro
Reverse charge: sanzioni
Soggetto
Cedente o prestatore
Violazione
Addebito irregolare dell’imposta in fattura
senza averne effettuato il versamento
Sanzione
Da 100 al 200% dell’imposta non
assolta con un minimo di 258 euro.
Responsabilità solidale
Reverse charge: sanzioni
Riduzione
delle sanzioni
Soggetto
Cessionario/committente o
Cedente o prestatore
Violazione
Irregolare applicazione del reverse charge, ma
regolare assolvimento dell’imposta
Fermo restando il
diritto alla detrazione
Sanzione
3% dell’imposta irregolarmente assolta con un
minimo di 258 euro e comunque non oltre 10.000
euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di
applicazione della norma
Responsabilità solidale
Reverse charge: sanzioni
Soggetto
Cedente o prestatore
Violazione
Mancata emissione della fattura
soggetta a reverse charge
Sanzione
Dal 5 al 10% dell’imponibile non fatturato. Il
cessionario o committente è obbligato a regolarizzare
l’omissione applicando, comunque il meccanismo del
reverse charge
Attività di carattere ausiliario
dal 1 gennaio 2008
Art. 1, comma 262, Finanziaria 2008
Art. 6, L. 133/1999, c. 1-3-bis)
Abrogato!
Stabiliva l’esenzione da Iva per le
prestazioni di carattere ausiliario
Rese nell’ambito di gruppi bancari, assicurativi,
gruppi tra imprese che svolgono in maniera
preponderante attività esenti, nonché prestazioni
rese – nei confronti delle proprie consorziate – da
consorzi tra banche e da consorzi tra imprese
facenti parte di gruppi assicurativi;
Motivo
esenzione
Non pregiudicare operazioni di
esternalizzazione dei servizi
Prestazioni di servizi: consorzi
Dal 1 luglio 2008
Art. 1, comma 261, lett. b), Finanziaria 2008
Art. 10 Decreto Iva
Esenzione mantenuta
Per le prestazioni rese dai consorzi
Non solo ausiliarie
A condizione che …
… nel triennio solare precedente, la % di detrazione di
cui all’articolo 19-bis, anche per effetto dell’opzione di
cui all’art. 36-bis, sia stata non superiore al 10%
e…
I corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e
società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse
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