Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
FACOLTÀ DI ECONOMIA
A.A. 2007-2008
FLESSIBILITA’ E SICUREZZA DEL LAVORO di MARCO LAI,
capitolo 3: IL D.LGS. N. 626/1994 E LA SUA APPLICAZIONE
Presentato da: Luana Biagiotti
INDICE:
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Introduzione ed evoluzione della disciplina
NORMATIVA GENERALE DEL D.LGS. n. 626 del 1994 E
CENNI SULLA DIRETTIVA N.391/89
–
Le novità introdotte dal D.Lgs. 626/94
–
Orientamenti generali
–
Campo di applicazione
–
TITOLO I: La valutazione dei rischi
–
I profili critici del sistema
–
La Programmazione della Prevenzione
LA RIFORMA: IL NUOVO TESTO UNICO (o nuovo D.Lgs
sulla sicurezza)
CONCLUSIONE: SISTEMA GESTIONE SULLA
SICUREZZA E SALUTE DEL LAVORO
2
Introduzione ed evoluzione della disciplina (1)
•
La tutela della sicurezza è stata sempre affiancata dai disposti della
Costituzione e del Codice Civile, che obbligano i DL a garantire
l'integrità psico-fisica dei lavoratori e della collettività e un ambiente di
lavoro salubre.
•
L’art.35 Costituz. dispone la tutela del lavoro in tutte le sue forme e
applicazioni, mentre l’art.32: il riconoscimento della tutela della salute
come diritto dell'individuo e della società e l’art.41: l'iniziativa
economica privata è libera ma “non può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana”.
•
Questi articoli trovano una loro specifica applicazione nell'art.2087c.c
che stabilisce l'“obbligo della massima sicurezza tecnologicamente
fattibile” a carico del DL.
•
Infatti, Sul DL gravano sia l’obbligo di neminem laedere, dell’art.2043
c.c., sia l’obbligo specifico di protezione dell'integrità psico-fisica del
lavoratore sancito dall'art.2087 c.c., la cui violazione è fonte di
responsabilità contrattuale.
3
Introduzione ed evoluzione della disciplina (2)
•
•
•
•
•
Le prime leggi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro introdotte in Itala nel ‘42 col
C.C. mentre le prime leggi specifiche risalgono anni’50, con i D.Lgs molto
corposi e ben costituiti, ma poco applicati in Italia.
Anni ’70, l’art. 9 “Statuto dei lavoratori’’ ha reso collettive le tutele individuali
contemplate nell'art. 2087 c.c., anticipando la 626;
Anni ’80 poco interesse sulla materia
Anni ‘90, dopo l'ingresso in Europa e l'emanazione di direttive europee, sono
stati promulgati i D.Lgs: n°626/‘94 e il n°494/’96, che obbligano le imprese,
i committenti e i DL a gestire il miglioramento continuo delle
condizioni di lavoro, ad introdurre la formazione e l'informazione sui
rischi per cui, a tal fine, sono state create nuove figure professionali.
Il testo del decreto approvato il 6 marzo 2008 dà attuazione alla delega conferita al
Governo dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 sulla salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Scopo di riordino e rivisitazione armonizzando tutte le leggi vigenti in una logica
unitaria ed innovativa e nel pieno rispetto delle previsioni dell’art.117 Cost.,
dove al 3°co.: si assicura l’applicazione sull’intero territorio nazionale dei
diritti e degli obblighi di DL e lavoratori nel rispetto delle competenze tra
Stato e Regioni e delle norme comunitarie ed internazionali.
4
NORMATIVA GENERALE DEL D.LGS. 626
Il D.Lgs.626/’94 attua otto direttive comunitarie:
La 89/391/CEE, direttiva madre ed altre sette (direttive figlie):
89/654/CEE - 89/655/CEE - 89/656/CEE - 90/269/CEE - 90/270/CEE - 90/394/CEE 90/679/CEE
E’ composto da 9 titoli, il primo attuativo della direttiva n. 89/391 e quindi contenente i
principi generali del sistema. A questi se ne è poi aggiunto un ulteriore (VII bis sulla
protezione da agenti chimici) con d.lgs. n. 25 del 2002.
1. Disposizioni generali: Servizio di prevenzione e protezione; Prevenzione incendi,
evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso; Sorveglianza sanitaria; Consultazione e
partecipazione dei lavoratori; Informazione e formazione dei lavoratori; Disposizioni
concernenti la P.A., statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.
2. Luoghi di lavoro
3. Uso delle attrezzature di lavoro
4. Uso dei dispositivi di protezione individuale
5. Movimentazione manuale dei carichi
6. Uso di attrezzature munite di videoterminali
7. Protezione da agenti cancerogeni mutageni
8. Protezione da agenti biologici
9. Sanzioni
5
I principi generali ripresi dalla direttiva n. 391/89
L’adeguamento agli standard europei sulla tutela del lavoratore si basa:
1. principio della autotutela (ogni lavoratore deve prendersi cura della propria
sicurezza....);
2. partecipazione alla prevenzione (programmi volti alla partecipazione
equilibrata dei soggetti)
3. stato collaboratore del DL (con strutture informative, di consulenza,
assistenza …);
4. obbligo di valutare i rischi (costringe il DL ad un metodo di lavoro razionale
ed esplicito per la riduzione dei rischi).
Principi fondamentali del D.Lgs 626 (art.3:
Misure
generali di tutela)
1.
2.
3.
4.
Prevenzione e sicurezza globale centrata sull’uomo
un quadro complesso di soggetti interagenti con propri obblighi e
responsabilità.
Dall’adempimento alla responsabilizzazione: la sicurezza è un dovere anzitutto
del datore sia pur in un sistema partecipato al cui centro c’è la valutazione del
rischio. Il ruolo dei lavoratori a livello individuale e collettivo.
La graduatoria dei tipi di intervento in direzione della prevenzione.
6
I profili critici del sistema:eccesso di norme nel
complesso incomplete e non applicate
• Armonizzare la normativa considerando le norme precedenti,
(art.98) e non abbassare gli standard di tutela acquisiti.
• La diffusa inadempienza ai precetti giustificata per le sue
lacune.
Da qui la proposta del T.U.
• <<..disporre di un sistema DINAMICO, che
indichi principi e doveri, ed elimini la complessità
e la confusione di un sistema cresciuto in modo
alluvionale>> (Smuraglia, Conclusioni della
Commissione Parlamentare del 22-07-‘97).
• Attualmente, Il T.U. si dimostra innovativo in quanto è un
lavoro sinergico col Ministro della Salute e una concertazione
tra le parti sociali e con le Regioni.
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Le novità introdotte dal D.Lgs. 626/94
1. Rispetto al passato, il DL non è più solo "debitore della sicurezza nei
posti di lavoro" ma anche partecipe/responsabile del miglioramento
delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro con una periodica
valutazione dei rischi.
2. Una nuova organizzazione per la gestione della sicurezza, basata
sull’attività di strutture di prevenzione permanenti:
•
•
•
•
•
•
il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP);
la pianificazione della gestione delle emergenze,
la squadra di emergenza e la squadra di primo soccorso;
la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e il medico
competente;
la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti,col
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), etc.
l’obbligo di attivare l’informazione e la formazione del personale sui
rischi lavorativi.
8
L’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA E LA
PREVENZIONE
Occorre che vengano risolti “a monte” i problemi relativi alla individuazione
dei soggetti coinvolti e ciò in considerazione sia degli obblighi sia delle
responsabilità su di loro gravanti.
D.Lgs. 626
DATORE DI LAVORO: Qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto
pubblico, titolare dei poteri decisionali-di spesa e dei rapporti di lavoro con
il lavoratore, con responsabilità di impresa dello stabilimento.
•
Lavoratori (artt. 2, 5, 21, 22, 93)
LAVORATORE: Tutti i dipendenti d’impresa compresi apprendisti, lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro, di reinserimento, tramite
collocamento obbligatorio, soci lavoratori di cooperative e società di fatto,
allievi e partecipanti ai corsi di formazione professionale.
• Organismi paritetici (art. 20)
•
Organismi istituzionali (artt. 23-29)
9
L’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA E LA
PREVENZIONE
Soggetti della sicurezza
D.Lgs. 626
Medico competente (artt. 2 e 8-11)
MEDICO COMPETENTE: Persona in possesso di specializzazione in
medicina del lavoro o equipollente o di docenza in medicina del lavoro,
specialista in Igiene e similari, nominato dal DL quando l’azienda o le
attività prescrivono una sorveglianza sanitaria dei lavoratori
•
Servizio di prevenzione e protezione e responsabile del servizio (artt. 2 e 8
ss.)
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE (E ADDETTI): Soggetto/i interno/i
esterno/i all’azienda, designato/i direttamente dal DL con compiti di
prevenzione, controllo e informazione riferiti alla presenza di fattori di rischio
nell’azienda.
• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (artt. 2, 18 e 19)
RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA: Soggetto eletto o designato dai
lavoratori con il compito di rappresentarli per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro.
10
L’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA E LA
PREVENZIONE
Soggetti della sicurezza
NUOVE FIGURE INTRODOTTE NEL TESTO UNICO:
• DIRIGENTE: Lavoratore in possesso di compiti di dirigenza all’interno
di un’impresa, in grado di impartire ordini specifici, oltre quelli stabiliti
dall’imprenditore nell’ambito dei problemi di sicurezza.
• PREPOSTO: Operatore delegato dal dirigente per lo svolgimento di
compiti specifici nell’ambito delle attività volte alla sicurezza.
11
I profili critici del sistema
•
•
Il mancato decollo della “filosofia partecipativa”; poco diffusa ed
efficace è la cultura della prevenzione, da più parti invocata.
Infatti il decreto presupponeva un vero passaggio dalla mera logica
risarcitoria a quella preventiva a livello organizzativo, prefigurando
un MODELLO DI RELAZIONI INDUSTRIALI PARTECIPATIVO* nei
luoghi lavorativi, nel territorio e nazione.
(*coinvolgimento consapevole e affidamento reciproco tra le parti).
12
Campo di applicazione e aspetti critici (1)
(D.Lgs
626) Tutti i DL sono soggetti all'obbligo di valutare i rischi dell'attività
esercita, senza distinzioni in merito a: numero dipendenti, settore
lavorativo, azienda pubblica o privata.
Allarga il campo di applicazione ad imprese ed enti, anche della PA, finora
poco coinvolti ed a settori nuovi.
Tuttavia, per alcuni settori l’applicazione delle norme del D.Lgs 242/96 deve
essere variata in base a particolari esigenze degli specifici servizi, (Forze
armate e di Polizia; servizi di Protezione civile; strutture giudiziarie,
penitenziarie, quelle per attività istituzionali; attività degli organi con compiti;
le università, le rappresentanze diplomatiche e consolari; i mezzi di trasporto
marittimi ed aerei).
Un'attività di informazione attiva da parte dei Servizi, soprattutto rivolta
a quei settori meno coinvolti (artigianato e piccolissime imprese, P.A),
è una priorità nella programmazione dell'attività dei Servizi di
prevenzione e vigilanza delle Usl.
13
Campo di applicazione (2)
Nell’art. 2 del Testo Unico Ampliamento dell’applicazione:
l’estensione della normativa spetta a tutti i lavoratori e lavoratrici:
autonomi e subordinati nonché quelli equiparati (co.co.pro.),
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con e senza retribuzione
(quindi anche volontari, tirocinanti).
Particolare tutela sarà riservata ad alcune categorie di lavoratori
(giovani, extracomunitari, lavoratori avviati con contratti di
somministrazione…), in ragione della particolare incidenza del
rischio infortunistico nei loro confronti, o ad alcune lavorazioni, in
relazione alla loro intrinseca pericolosità (cantieri).
Esclusi: coloro che esplichino “piccoli lavori domestici a carattere
straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e
l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai
disabili”.
14
I profili critici del sistema in base al tipo di
impresa (1)
Problema: chi è il DL nella P.A.?
 D.lgs. n. 626/1994:
Datore di lavoro nella P.A. è:
“il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, o il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un
ufficio avente “autonomia gestionale”
Per alcuni settori con esigenze particolari la disciplina è rinviata
all’emanazione di appositi decreti ministeriali.
• TESTO UNICO: Art.3.
Occorre tenere conto delle effettive particolari esigenze connesse al
servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non
oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente D.Lgs. con i decreti
emanati, … Fino alla scadenza di tale termine, sono fatte salve le
disposizioni attuative dell’art. 1, co.2, del D.lgs. n.626; decorso inutilmente
tale termine, trovano applicazione le singole discipline speciali, integrate dai
criteri e principi generali del presente decreto.
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I profili critici del sistema in base al tipo di
impresa (2)
Problema: Il decreto riesce ad adattarsi anche alle P.I.?
Le P.I. sono le più esposte ai rischi d’infortuni e di malattie professionali e
quelle dove c’è difficoltà ad adottare un Sistema di Rappresentanza e di
Controllo dei lavoratori.
• TESTO UNICO: Art. 11 Attività promozionali
Le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in
particolare a:
a) finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul
lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l’accesso a tali
finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;
b) finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e
micro imprese, ivi compresi quelli di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b);
c) finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione
professionale finalizzata all’inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria,
nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di
istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi
interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza
delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie
didattiche.
16
I profili critici del sistema in base al tipo di
impresa (3)
Testo Unico focalizza l’attenzione su:
«formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli
altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e
procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza
dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione
dei rischi; (VISTO IN OTTICA DI PROCESSO DI FORMAZIONE CONTINUA)
«informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
«addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori
l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di
protezione individuale, e le procedure di lavoro;
«modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale
per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza,
ai sensi dell’articolo 6,co.1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, co.3, del codice
penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
della salute sul lavoro;
17
TITOLO I: LA VALUTAZIONE PER IL
CONTROLLO DEI RISCHI,art.3 (1)
•
La valutazione periodica dei rischi del DL e la preparazione dei documenti è
uno degli elementi di rilevanza del D.Lgs.626.
Il DL è considerato l’attore attivo della prevenzione sulla organizzazione,
determinando non solo i requisiti oggettivi di sicurezza, ma considerando
anche aspetti organizzativi e soggettivi dell’attività lavorativa.
Quindi occorre che l’art. 4 co.1-2 trovi adeguata ed estesa applicazione, con
impegno della Regione e dei Servizi di prevenzione e controllo delle Usl.
Poi, nella valutazione del rischio al DL è concessa la facoltà di avvalersi delle
procedure ritenute più appropriate ed efficaci.
DEFINIZIONE del TESTO UNICO «valutazione dei rischi»:
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria
attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
Anche l’articolo 28 co.1 del T.U., impone al DL di considerare “tutti i rischi”,
compresi quelli collegati allo stress da lavoro, alle differenze di genere, all’età, alla
provenienza da altri paesi. Gli esiti di detta valutazione confluiscono nel documento di
valutazione dei rischi (co. 2), nel quale c’è l’eventuale individuazione delle mansioni
che espongono i lavoratori a rischi specifici.
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TITOLO I: LA VALUTAZIONE PER IL
CONTROLLO DEI RISCHI (2)
• Nell’art 4 co 1, si indicano obblighi specifici, non delegabili, per il DL:
in primo luogo, valutare tutti i rischi* causati dai processi lavorativi
aziendali e dall’ambiente di lavoro e poi effettuare i conseguenti
adempimenti quali:
1. elaborazione di un documento (nelle piccole imprese è solu
un’autocertificazione) contenente i criteri adottati e l’esito della
valutazione dei rischi (art. 4 co 2);
2. individuare le misure di prevenzione necessarie, in base alle norme
di legge e di buona tecnica;
3. predisporre il programma di attuazione delle misure stesse per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
(L’art.4, co 5 lett. b.: obblighi generali DL)
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TITOLO I: LA VALUTAZIONE PER IL
CONTROLLO DEI RISCHI (3)
•
•
•
•
L’obbligo del DL di valutare tutti i rischi è ora chiaramente previsto per
tutti i settori produttivi di ogni tipo/natura/dimensioni dell’attività, dove vi
sia anche un solo lavoratore subordinato.
Anche tutte le altre figure aziendali sono tenute a collaborare alla sua
realizzazione.
Se è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, il DL valuta i rischi ed
elabora il documento insieme al Resp. del Servizio Prevenzione e
Protezione e al Medico competente, previa consultazione del RSL.
Sono esonerate dall’obbligo del documento le aziende familiari
e/o con meno di 10 addetti, se non soggette a rischi rilevanti.
Articolo 29, “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi” del T.U., al
co. 5: i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione
dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli
stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei
rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui
20
all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g).
La Programmazione della Prevenzione
(Art.3,co1,lett.d)
•
•
Nasce da una gestione condivisa con i lavoratori e i loro rappresentanti;
è un principio che integra concetto di prevenzione alle condizioni tecniche
produttive dell’azienda, e anche all’influenza dei fattori dell’ambiente di
lavoro, (e perciò: la conoscenza, il controllo e la limitazione dei rischi).
La Protezione salute non è elemento a se stante ma è un obbligo di
strategia pianificata (o momento dell’organizz. produttiva).
•
Sul piano applicativo si attuano: programmi di miglioramento, definizione e
gestione procedure, formazione e modifiche di deboli politiche aziendali di
prevenzione.
21
TESTO UNICO: MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI (Art. 15) (rif.: art 3 d.lgs.626)
a) la valutazione di tutti i rischi;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda e l’influenza dei
fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei
posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere,
esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori, dirigenti, preposti, e RLS;
Ecc……..
Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono
in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
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Sintesi sulle criticità del D.Lgs 626
•
•
•
•
•
•
•
(Carlo Smuraglia*, 2001)
Eccesso di normazione: divenuta scusa per l'elusione della normativa;
Le problematiche interne del sistema: scarsa vigilanza, difficile
formazione, carattere solo burocratico di certificazione della qualità,
mancanza criteri, misure e requisiti professionali.
Il sistema repressivo
Il mancato decollo della “filosofia partecipativa”
I limiti di conoscenza e di azione a fronte dei nuovi rischi.
Adatto solo per la grande impresa industriale e quindi scarsa
applicazione, soprattutto nella: piccola impresa, pubblica
amministrazione; certi settori come: servizi e agricoltura.
I lavori in appalto hanno budget minimi (risparmio su materiali e misure di
sicurezza).
*è autore di numerose pubblicazioni giuridiche di diritto del lavoro/sicurezza del
lavoro; in particolare: Il comportamento concludente nel rapporto di lavoro (1963);
Indisponibilità e inderogabilità dei diritti del lavoratore (1970); La persona del
prestatore nel rapporto di lavoro (1967); Riflessioni sulle indennità di anzianità
(1977); La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale (1974); Il diritto penale del
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lavoro (1980).
LE PRINCIPALI NOVITA' DEL NUOVO TESTO
UNICO D.Lgs. 6 marzo 2008, n.233 (1)
ABROGAZIONE del D. Lgs. 626/1994
Predisposizione di norme che si realizzeranno con l’ottimizzazione
delle risorse, l’eliminazione delle sovrapposizioni e il miglioramento
dell’efficienza degli interventi previsti:
•
Ampliamento dell’applicazione: sono ridefiniti tutti i soggetti;
in particolare, il LAVORATORE è “la persona che, indipendentemente
dalla tipologia contrattuale, svolge attività lavorativa nell’impresa di un
D.L. pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti
ai servizi domestici e familiari”.
Compreso anche: socio di coop., associato in partecipazione,
volontario, tirocinante.
24
LE PRINCIPALI NOVITA' DEL NUOVO TESTO
UNICO D.Lgs. 6 marzo 2008, n.233 (2)
• alleggerimento degli adempimenti burocratici a carico delle imprese.
• valorizzazione di accordi aziendali, di codici di cotta ed etici e delle
buone prassi;
• razionalizzazione e coordinamento dei controlli ispettivi e rivisitazione
delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria (MC);
• razionalizzazione del sistema pubblico di controllo;
• Sistema informativo: promozione fondamentale per la cultura della
prevenzione attraverso:
– progetti formativi;
– finanziamenti delle piccole e medie imprese che investono in salute
e sicurezza;
– promozione all'interno dell'attività scolastica ed universitaria;
• RLS: rafforzamento del ruolo e della diffusione dei RLS, sopratutto
territoriale ed introduzione del RLS di sito produttivo, che sia presente in
realtà particolarmente complesse e pericolose (come ad es. le aree
portuali).
25
LE PRINCIPALI NOVITA' DEL NUOVO TESTO
UNICO D.Lgs. 6 marzo 2008, n.233 (3)
•
Revisione delle Sanzioni, calibrate sulla gravità della violazione delle
norme. Infatti, il D.L. che non abbia effettuato la valutazione dei rischi a
cui sono esposti i lavoratori potrà incorrere in diverse sanzioni come
arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000€. Le sanzioni
amministrative salgono fino a 1.500.000 € e con la sospensione
dell'attività in caso di incidenti mortali e colpa dell'azienda.
•
SOSPENSIONE ATTIVITA': In caso di violazioni gravi, gli ispettori possono
disporre la sospensione dell'attività imprenditoriale; in particolare quando
risultino in nero, oltre il 20% dei lavoratori.
•
Valorizza il ruolo della bilateralità.
•
Revisione della normativa su appalti con misure volte a:
1. migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore;
2. modificare il sistema degli appalti pubblici con assegnazioni al massimo ribasso.
E’ previsto che il datore di lavoro promuova e coordini l’attività delle imprese
appaltatrici e subappaltatrici e rediga un “documento unico di valutazione dei
rischi”, che dovrà essere allegato al contratto di appalto.
26
L’INTERAZIONE TRA NORME SULLA SICUREZZA E
L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: IL SGSL
Un SGSL è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di
salute e sicurezza che l’impresa si è data in un’efficace prospettiva
costi/benefici.
•
•
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•
•
•
•
Pianificazione
Coinvolgimento del personale
Formazione, addestramento e consapevolezza
Comunicazione, flusso informativo e cooperazione
Documentazione
Integrazione della salute e sicurezza
Monitoraggio interno e Piano di monitoraggio
Riesame del sistema
T. U. Art. 27: Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
Con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, è fondato sulla specifica
esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi
mirati…. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione costituisce
elemento vincolante per la partecipazione alle gare per gli appalti e subappalti
pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della
27
finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.
SGS
FINALITÀ SGS:
•
•
•
•
ridurre progressivamente i costi d’incidenti, infortuni e malattie correlate al
lavoro minimizzando i rischi.
Aumentare l’efficienza e le prestazioni dell’impresa
contribuire a migliorare i livelli di salute/sicurezza sul lavoro
Migliorare l’immagine interna/esterna dell’impresa.
La capacità di raggiungere gli obiettivi pianificati deriva dall’impegno e dal
coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali e soprattutto del livello più
elevato.
Nel def. o aggiornare la politica SGSL si dovrebbe considerare:
1.
2.
3.
4.
attività svolta e dimensione aziendale
natura ed livello dei rischi presenti
tipologia dei contratti di lavoro
risultati dell’analisi iniziale o del monitoraggio successivo
28
Conclusione
In sintesi, le parole chiave del nuovo “Testo Unico”
sono:
1. riordino,
2. innovazione,
3. coordinamento,
4. semplificazione,
•
tutto è finalizzato ad una maggiore prevenzione, a
controlli più efficaci e alla diffusione di una cultura
della sicurezza.
Fonte: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, “Linee guida per il Testo Unico”.
29
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