Lezione del 4-2-10+ 5-2 + 12-2(?)
Testi di riferimento
① DUNI, L’amministrazione digitale, Giuffrè, 2008.
② Files scaricabili:
http://spol.unica.it/didattica/duni/LEGALI/AMMINISTRAZIONEDIGITALE/
•
1.
2.
3.
4.
5.
Apre una cartella: Scegliere i files seguenti:
AmmDigitaleLegali 1.ppt
AmmDigitaleLegali 2.ppt
DirettivaFirmeItaliano.pdf
Dlegisl 82-05 agg.06.pdf
FIRME ELETTRONICHE 2006.doc (in appendice le fonti
principali)
6. Tabella firme.doc
Amministrazione digitale
=
•In forma elettronica
•Paperless
•Dematerializzazione
•Inversione del valore giuridico primario:
dalla carta (che diventa copia eventuale)
alla forma elettronica (originale)
2
Due domande di partenza
• Perché si vuole modificare?
• Come si garantisce l’attribuibilità degli
atti e delle attività
3
Perché si vuole modificare,
abbandonando le carte?
La carta ci da sicurezza
Alle carte siamo ancestralmente legati
 Eppure … (in ordine inverso di importanza)
• Ingombrano
• Rallentano la ricerca di dati
• Rallentano l’attività
4
La ricerca dei dati nei sistemi
informatici
• Velocità
• Accesso ad una massa enorme con unica
richiesta
• Possibilità di richiesta multidato
• Possibilità di ricerche con dati incerti ed
incompleti
• Possibilità di incrociare dati di diverse banche
dati (riscontri fiscali; problemi privacy)
5
Ma la velocizzazione è il
motivo più importante
• Velocizzazione delle ricerche
• Velocizzazione dell’attività in cooperazione
telematica
• L’informatica si associa alla telematica
• Un computer isolato da rete (informatica
senza telematica) può poco:
– Fare calcoli (calcolatrice evoluta)
– Predisporre testi (che per circolare devono essere
stampati) = macchina da scrivere evoluta
– Gestire una banca dati (con utenza limitata a chi
dispone del computer che la contiene)
6
Come si attribuisce la
paternità dell’atto
• La dematerializzazione non può
esistere senza garanzie di attribuibilità,
sostitutive della firma con penna
• Queste garanzie prendono il nome di
firma elettronica
• Diversa impostazione dei tecnici (firma
è solo quella digitale). Rinvio…
7
Il periodo della predominanza dei tecnici
nella informatizzazione della P.A.
• Grande peso ai rapporti con l’utenza
• Effetti limitati, in assenza di back office
informatizzato
• Banche dati settoriali, per lo più ripetitive di
archivi cartacei
• La «informatica parallela»
• Siti web per lo più informativi, con sporadiche
connessione ai procedimenti
• Confusione tra procedimento e processo
(processing)
8
Oggi nessuno può più mettere
in discussione
1. Che l’innovazione della P.A. non è un problema
meramente tecnologico
2. Che l’informatica è un mezzo e non un fine
3. Che deve fare i conti con il diritto amministrativo e la
scienza dell’amministrazione
4. Che è stato dato troppo peso al front office e
pochissimo al back office
5. Che il back office ha molti aspetti, ma tra questi
predomina il procedimento amministrativo
6. Che è in quest’ultimo ambito che si verifica la
velocizzazione della P.A.
7. Che il fatto che ci si occupasse di “processing” non
equivaleva ad affrontare i problemi del
procedimento
9
Un problema di funzionalità:
il coordinamento informatico in un sistema di P.A.
multilivello, con autonomie e basato sulla
sussidiarietà e proporzionalità
• Consapevolezza nella costituzione del 2001: 1172,
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:» lett.r: «…coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale, …».
• Scarsa consapevolezza del legislatore ordinario
(vedremo)
• È un potere legislativo esclusivo; non implica che
anche un potere amministrativo debba essere
riservato allo Stato.
10
GLI ORGANI PREPOSTI
A.
B.
Opportuna unificazione dei Dipartimenti delle tecnologie e della
Funzione pubblica. Il ruolo del CNIPA (oggi DigitPA).
Insufficienza degli organismi preposti per il coordinamento
informatico, anche dopo il Codice P.A. digitale.
1. Conferenza unificata: organo politico, che può dare solo il
‘placet’ finale delle scelte (vari compiti: es.: la scelta della
metodologia dello sportello unico telematico- art. 10). È nominata
20 volte (pareri)
2. Il Consiglio di Stato ha sottolineato questa carenza.
3. Commissione permanente per l’innovazione tecnologica
nelle regioni e negli enti locali (art. 14): appare specifica per i
problemi delle autonomie, ma in pratica dovrà curare anche il
coordinamento globale (9 rappresentanti del Governo).
4. Diventa quindi ANCHE un organismo tecnico-giuridico nazionale
di coordinamento informatico.
C. Un problema ancora tutto da affrontare: necessità di un
coordinamento europeo verticale (interoperabilità con le
istituzioni) ed orizzontale (tra Stati).
11
1978: la nascita delle nuove idee
• Tra i giuristi: Duni, relazione ad un Convegno
della Corte di Cassazione, in Riv. Amm. Rep.
It. 1978
• Tra i tecnici: pubblicazione delle ricerche di
Rivest, Shamir, Adleman sulla firma digitale
(A method for obtaining Digital signature and
public key cryptosystems, febbraio 1978). La
soluzione proposta viene generalmente indicata
come RSA
12
Proposta Duni
• Capovolgere il rapporto tra carte e
forma elettronica
• Pretendere soluzioni di garanzie per
l’attribuibilità dei documenti informatici
(“firmare elettronicamente”)
• Gestire il procedimento amministrativo
in forma elettronica, telematicamente.
13
Rivest, Shmir, Adleman (RSA)
• Riprendono gli studi di Diffie ed Hellman sulla
criptazione: da simmetrica ad asimmetrica.
(breve spiegazione)
• Studiano il problema in funzione prevalente di
“firma”, definita digitale.
• La firma digitale non è solo un sistema
tecnico, ma presuppone una organizzazione
di soggetti che svolga compiti essenziali …
14
Affinché la tecnologia RSA funzioni i gestori
del sistema (“certificatori”) devono
• Fornire le due chiavi di criptazione e
decriptazione, a soggetti ben identificati
• Mantenere un elenco pubblico (on line) delle
chiavi pubbliche, palesando l’attribuibilità
(funzione di certificazione)
• Palesare la scadenza delle chiavi, dovuta a vari
motivi (i principali: durata massima superata; fine
dell’ incarico - pubblico o privato - abilitante; furto
o smarrimento)
• Rendere possibile, su richiesta, la marcatura
temporale:
• Un atto è valido se emesso quando la legge lo consente;
• Un atto informatico è valido se emesso nel periodo di
validità della firma digitale.
15
1993: PRIMO RECEPIMENTO DEL VALORE
GIURIDICO DELLA FORMA ELETTRONICA.
• D. Legisl. 39/1993, istitutivo dell’AIPA.
• Art. 3: 1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le
pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti
tramite i sistemi informativi automatizzati.
• 2. Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni l’immissione, la
riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati,
informazioni e documenti mediante sistemi informatici o
telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso
i
medesimi
sistemi,
devono
essere
accompagnate
dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione,
riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di
tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di
firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a
stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato,
del nominativo del soggetto responsabile.
16
DIFETTI DELLA NORMA ED
UNICA ATTUAZIONE
• La dematerializzazione si ricava per implicito con un
ragionamento interpretativo complesso
• Nessun accenno alle garanzie di attribuibilità
• L’espressione “di norma” lascia molti dubbi
interpretativi
• L’unica attuazione è stato il mandato di pagamento
informatico da parte delle ragionerie dello Stato
(D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, divenuto operativo nella
primavera 1999). Fu necessario integrare abbondantemente
gli aspetti delle garanzie
17
PRIMO RECEPIMENTO
DELLA FIRMA DIGITALE
• 1995: l’Utah Digital Signature Act (Utah Code
§§ 46-3-101 to 46-3-504 — Enacted by L. 1995, ch. 61)
• 1997: A) art. 15 l. 15-3-97, n. 59
(“Bassanini 1”), che rinviava ad un
emanando regolamento le condizioni di
validità di tutti gli atti giuridici in forma
elettronica.
18
Testo del comma 2 dell’art. 15
della L. 59/1997
• 2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la
loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono
validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità
di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica
amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.
19
B) Il regolamento: DPR 513/97
• Unico criterio di dematerializzazione la firma
digitale con regole rigorose (firma digitale
qualificata)
• Esclusione implicita di altre soluzioni
• Riserva a favore di certificatori accreditati:
– della distribuzione dei meccanismi di firma
– della tenuta degli elenchi ai fini della certificazione
di attribuibilità
– della possibilità di datazione certa del documento
(servizio accessorio di marcatura temporale).
20
Il superamento del DPR 513 da parte
della direttiva 1999/93/CE
• Espressamente chiamata direttiva sulle firme
elettroniche (e non «digitali»), correggendo lo stesso
incarico ricevuto
• La firma digitale non deve essere l’unica firma
elettronica
• I certificatori non devono necessariamente essere
accreditati
• La firma digitale (chiamata «avanzata») ha più livelli
di garanzie, tra i quali la qualificata
• È lasciata la possibilità dell’accreditamento facoltativo
per una maggiore affidabilità dei certificatori
21
Tappe intermedie fino al
Codice della P.A. digitale
• DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (TUDA),
che non recepisce ancora la direttiva
• D. Legisl. 23 gennaio 2002, n. 10
(recepimento della direttiva)
• DPR 7 aprile 2003, n. 137 (ulteriori
modifiche al TUDA)
22
IL SISTEMA ODIERNO
DELLE FIRME ELETTRONICHE E
DEL DOCUMENTO INFORMATICO
• Le fonti principali:
• Direttiva comunitaria 1999/93/CE del
Parlamento e del Consiglio
• L. 29 luglio 2003, n. 229, Art. 10 (Deleghe in
materia di società dell’informazione)
• D. Legisl. 7 marzo 2005, n. 82, modificato dal
d.lg. 4 aprile 2006, n. 159, Codice della P.A.
digitale; ulteriori modifiche con L. 18 giugno
2009, n. 69.
23
IL SISTEMA ODIERNO
DELLE FIRME ELETTRONICHE E
DEL DOCUMENTO INFORMATICO
• DUE OPZIONI TERMINOLOGICHE
a) «Si possono chiamare firme solo quelle
garanzie che si legano al documento e lo
rendono immodificabile, pena la perdita
della attribuibilità»
b) «Si chiamano firme tutte quelle tecniche
che l’ordinamento prevede come idonee a
creare documenti informatici (= validi in
forma elettronica)»
24
Se sono chiari i concetti si tratta
solo di problemi terminologici
• A) soluzione terminologica preferita dai
tecnici informatici: si limitano a
distinguere:
– Firme digitali sicure
– Altre firme digitali, tra le quali la firma
avanzata, ma non garantita da certificatore
e certificato qualificato
Ogni altra soluzione non è “firma”.
25
B) Soluzione terminologica
proposta sulla base delle norme
• L’espressione firmare elettronicamente è anteriore
(1978) alla nascita e prima diffusione della firma
digitale.
• Parlare di firme nel campo informatico è sempre in
senso traslato.
• Riconoscere valore giuridico ad un documento
informatico significa considerarlo attribuibile
all’autore, ossia FIRMATO.
• L’ordinamento prevede 4 categorie di ipotesi di
riconoscimento del valore giuridico della forma
elettronica (cfr. più oltre)
26
La stessa direttiva conduce ad
una interpretazione ampia
• La Commissione europea fu incaricata di
predisporre una direttiva sulle firme digitali e
predispose invece una direttiva sulle firme
elettroniche
• Le attività già avviate che interessarono la
Commissione erano il commercio elettronico, che
si svolgeva sulla base di sistemi di identificazione
e senza firme digitali. Richiedere la firma digitale
in queste attività sarebbe stato paralizzante.
• Anche le PP.AA. si stavano avviando verso
soluzioni semplici (per lo più PIN e passwords)
nei rapporti con i cittadini ed in quelli tra PP.AA.
27
Parentesi su argomentazione
fallace
• «Le semplificazioni informatiche
previste senza firma digitale quando
non è richiesta la forma scritta ad
substantiam non servono per una teoria
dell’atto informatico, perché
l’ordinamento non richiede il rispetto di
alcuna regola formale»
28
SEGUE: replica
1. In realtà quando non vi è l’obbligo dell’atto scritto,
l’oralità, la presenza, i facta concludentia, sono
sufficienti garanzie (ma mancano nel documento
informatico).
2. Ma spesso, in assenza di questi elementi, si ricorre allo
scritto facoltativo cartaceo.
3. Lo scritto facoltativo deve rispettare le regole degli atti
scritti (altrimenti non è nulla)
4. Gli atti scritti, anche se facoltativi, sono sottoscritti.
5. Nel commercio elettronico si compilano degli ordini con
scritturazione elettronica.
 Molti atti nel diritto amministrativo sono scritti perché la
legge lo prevede o per motivi fiscali
29
RIPRENDIAMO DA
DIRETTIVA CE
• La Commissione ben conosceva il
concetto e l’espressione “firma digitale”,
volutamente abbandonato come
soluzione unica.
• Le definizioni della direttiva (cfr.: 1 e 2) 
si completano nei testi delle norme: in
particolare nell’art. 5. 
30
Da direttiva CE, art. 2
• 1) "firma elettronica", dati in forma elettronica,
allegati oppure connessi tramite associazione logica ad
altri dati elettronici ed utilizzata come metodo di
autenticazione;
• 2) "firma elettronica avanzata", una firma elettronica
che soddisfi i seguenti requisiti:
• a) essere connessa in maniera unica al firmatario;
• b) essere idonea ad identificare il firmatario;
• c) essere creata con mezzi sui quali il firmatario può
conservare il proprio controllo esclusivo;
• d) essere collegata ai dati cui si riferisce in modo da
consentire l'identificazione di ogni successiva modifica
di detti dati;
31
Il testo dell’art. 5
• Articolo 5 - Effetti giuridici delle firme elettroniche
• 1. Gli Stati membri provvedono a che le firme elettroniche avanzate
basate su un certificato qualificato e create mediante un dispositivo
per la creazione di una firma sicura:
• a) posseggano i requisiti legali di una firma in relazione ai dati in forma
elettronica così come una firma autografa li possiede per dati cartacei; e
• b) siano ammesse come prova in giudizio.
• 2. Gli Stati membri provvedono affinché una firma elettronica non sia
considerata legalmente inefficace e inammissibile come prova in
giudizio unicamente a causa del fatto che è:
• - in forma elettronica, o
• - non basata su un certificato qualificato, o
• - non basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di
servizi di certificazione accreditato, ovvero
• - non creata da un dispositivo per la creazione di una firma sicura.
32
Il codice P.A. digitale e la
direttiva: artt. 20 e 21 del codice
• Ricalca le definizioni della direttiva, salvo omettere la
n. 2: “firma avanzata”, ma …
• Da pieno valore alla firma digitale qualificata, basata
su:
– f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai
requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato
da certificatore che risponde ai requisiti di cui all'allegato II della
medesima direttiva;
• Non contrasta la direttiva: pur non prevedendo la
firma elettronica avanzata, perché neppure la
direttiva le attribuiva effetti diversi dalla “non
irrilevanza giuridica”.
• Affida alla libera valutazione del giudice tutto ciò
che non risponde alle regole della firma digitale
33
qualificata
20. Documento informatico.
1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto
informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole
tecniche di cui all’articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi
delle disposizioni del presente codice;
1-bis. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della
forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità,
fermo restando quanto disposto dal comma 2;
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con
firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 71, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e
l’immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del
dispositivo di firma ai sensi dell’articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il
requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità,
dall’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile
34
20. Documento informatico. SEGUE
3. Le regole tecniche per la formazione, trasmissione, la
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione
temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi
dell'articolo 71; la data e l'ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle
regole tecniche sulla validazione temporale.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure
tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la
disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel
documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione
dei dati personali.
35
21. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto.
1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul
piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto
delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e
immodificabilità.
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un
altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si
presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia la prova
contraria.
3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di
un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato
elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata
sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno
effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi
richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di
tutte le parti interessate.
36
Articolo 2702 - Codice Civile
Efficacia della scrittura privata
• La scrittura privata fa piena prova, fino a
querela di falso, della provenienza delle
dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui
contro il quale la scrittura è prodotta ne
riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa
e legalmente considerata come riconosciuta
• Il richiamo è poco utile dato che il 2702 dice
quasi il contrario
37
21. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto.
SEGUE
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la
firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da
un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione
europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva
1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio, ed è accreditato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito
nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla
medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in
forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea
e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
38
Ad substantiam e ad
probationem
• Bassanini 1, art. 15: i documenti che
rispondono ai requisiti sono «validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge»
• Ma, entrando nello specifico la differenza è
ignorata dal legislatore, trattando del
documento informatico fino al 2002! (D.
Legisl. 10/2002), che adeguò il TUDA alla
direttiva comunitaria. Prima si parlava solo di
“validità ai fini probatori”. (Leggi predisposte
dai tecnici).
39
Ad substantiam e ad
probationem (segue)
• Chiarezza nel ‘Codice’ (artt. 20 e 21: separati, ma
quasi identici).
• Importante differenza tra il testo del 2005 e quello del
2006:
 2005, come TUDA: solo con firma qualificata il
documento è valido ad substantiam
• 2006: solo per gli atti di cui al 1350 cc. (beni immobili)
è necessaria la f. dig. qualificata.
 2006: per TUTTI gli altri atti la validità ad substantiam
è rimessa alla valutazione del giudice.
40
La resistenza in giudizio
• 212: Firma digitale qualificata: incontestabile:
«L'utilizzo del dispositivo di firma si presume
riconducibile al titolare, salvo che questi dia la
prova contraria.» (tolto l’onere della querela
di falso)
• Tutte le altre ipotesi (20 e 21):
– Valutazione del giudice:
– Valide ad probationem ed ad substantiam (salvo
1350 cc.)
– Se valutazione negativa = documento inaffidabile
sia come prova sia ad substantiam
41
“4 categorie di firme elettroniche”
Ricordiamo le due ipotesi definitorie
(garanzia = o≠ firma)?
• Le due differenze:
– la RSA si incorpora nel documento e lo segue;
immodificabilità; indistinguibilità tra originale e copia
– garanzia non firma digitale RSA: agevola l’innovazione, ma
lascia un documento alterabile, garantito solo nella
conservazione (CUSTODIA).
• Firma elettronica come concetto generico che si
articola in entrambe le due sottospecie (l’ordinamento
riconosce il documento informatico anche se non ha
la firma digitale)
42
In realtà le ipotesi nel nostro
diritto positivo sono 4
1.
2.
Firma digitale qualificata.
Firma digitale non qualificata (concetto esplicito
nella direttiva CE = “avanzata”) ed implicito nel
‘Codice’ (tecnica RSA, ma non hanno i requisiti di
sicurezza) = firma elettronica (artt. 20 e 21)
Identificazione all’accesso: (artt. 64 e 65)
Documentazione trasmessa telematicamente con
provenienza verificabile (45-47-48-76)
3.
4.
–
Tra queste norme la più importante per lo sviluppo avviato
è quella che prevede la posta elettronica certificata
1+2 — 3+4 = abbinamenti tecnologici
1 — 2+3+4 = abbinamenti per la rilevanza in giudizio (artt.
20 e 21 CAD)
43
65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi
dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore
accreditato;
b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità
elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
amministrazione ai sensi della normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui
all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della
normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3. «Fino al ………. »
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalità previste dal comma 1
sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in
presenza del dipendente addetto al procedimento; resta salva la facoltà della pubblica
amministrazione di stabilire i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale.
3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con
le modalità di cui al comma 1, lettera c).
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è
sostituito dal seguente:
«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
44
CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE
1. Le divergenze di opinioni possono essere
ricondotte a differenti terminologie (“firme” e
“garanzie” per il documento informatico)
2. Larghissimo spazio alla validità giuridica del
documento informatico;
3. Affidamento al giudice del riconoscimento
della validità, basata sulla affidabilità, ossia
della attribuibilità all’autore. (Critica alla
soluzione che da troppa responsabilità al
giudice; accettabile in fase transitoria).
45
SEGUE: conclusive
4.
Criteri dell’affidabilità:
a)
b)
c)
d)
Incontestabile la f. dig. qualificata
Per gli altri: «qualità,sicurezza, integrità ed
immodificabilità» Artt. 20 e 21
L’immodificabilità assoluta sarebbe solo per le RSA,
anche non qualificate (‘f. avanzata’ CE). Quindi non va
presa come condizione indispensabile.
Controllo all’accesso e trasmissione (art. 65 e quelli sulla
trasmissione)
L’affidabilità va vista nel contesto (esempio del fax
preavvisato o concordato)
Apri codice p. 3, def. r + f e poi s + r
Apri direttiva def. 1 ….. 2+6+10 e art. 5
5.
46
47
Immodificabilità: alternative
alla RSA
• Conservazione su dischi worm
• Validazione del documento ricevuto a
cura della P.A. (firma digitale
automatica di sistema)
• Rispedizione di ricevuta validata
48
SEGUE: conclusive
6. Principio della fiducia nelle relazioni, ma:
1. Asimmetria nel rapporto. La maggiore
garanzia del ricevente, che ha messo regole
all’accesso. (Il mittente è invece affidato alla
corretta conservazione di quanto inviato)
2. Rimedi proponibili: a) SEMPLICE invio di una
ricevuta
b) AVANZATO: Validazione del documento con firma
digitale di sistema
c) Invio di una ricevuta contenente il documento validato
49
Scarica

AmmDigitaleLegali 1