« Seminario sul diritto comunitario degli
appalti pubblici e delle concessioni »
Roma, 19 marzo 2009
Le procedure di infrazione della DG MARKT
in materia di appalti pubblici
Giacomo Gattinara
Commissione europea
DG Mercato Interno e Servizi
Direzione Politica degli appalti
pubblici
1
L’inizio della procedura:
presentazione di una denuncia alla
Commissione o inizio d’ufficio
• La denuncia può essere presentata
seguendo un formulario proposto dalla
Commissione all’indirizzo del Segretariato
generale (Rue de la Loi 200 Bruxelles) o
per e mail a [email protected]
• Ogni riferimento è presente in internet al
sito del Segretariato www.ec.europa.eu
2
Cos’è una “infrazione”
• È un inadempimento al diritto comunitario
• Commissivo od omissivo (ad es. se non viene
sanzionato un comportamento di privati, es.
caso delle fragole spagnole)
• Può derivare da qualsiasi comportamento
imputabile allo Stato, proveniente anche da enti
locali, poiché la Comunità europea
nell’attuazione del diritto comunitario non
riconosce tali enti: dell’attuazione del diritto
comunitario rimane responsabile lo Stato
3
Ricevibilità della denuncia
• Il denunciante non deve dimostrare un
particolare interesse ad agire, né che l’infrazione
denunciata lo riguarda a titolo principale e in
forma diretta
• La Commissione può dichiarare irricevibili delle
denunce il cui oggetto esuli dal campo di
applicazione del diritto comunitario
• In alcuni casi la denuncia non può essere
esaminata (v. infra)
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Comunicazione della Commissione sui rapporti
con gli autori di denunce in materia di
infrazioni (GU 2002 C 244 p.5)
• Non possono essere esaminate: le denunce
anonime, o che non individuino uno Stato
membro cui l’infrazione sia imputabile, o che si
riferiscano ad un comportamento di privati –
salvo che si riveli una partecipazione ad esso
dei pubblici poteri o la loro passività
• o che, tra l’altro, non contengano alcun
addebito, o che si riferiscano ad addebiti
manifestamente al di fuori del campo di
applicazione del diritto comunitario
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(segue) – Comunicazione del 2002
• Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento la
denuncia viene iscritta nel registro centrale del
Segretariato, salvo che non sia ritenuta
irricevibile
• Entro un anno dalla registrazione ad opera del
segretariato generale i servizi della
Commissione propongono al Collegio dei
Commissari l’archiviazione o l’inizio della
procedura mediante l’invio di una lettera di
messa in mora
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(segue) – Comunicazione del 2002
• Se non intendono registrare la denuncia i servizi
della Commissione ne avvertono l’autore con
lettera
• Dopo ogni fase della procedura d’infrazione la
Commissione informa sempre il denunciante
• Rimane naturalmente salva la possibilità per la
Commissione di cominciare una procedura
d’infrazione d’ufficio
7
Istruzione della denuncia
• La Commissione prende normalmente contatto
con le autorità nazionali interessate, senza
rivelare l’identità del denunciante, salvo che
questi vi abbia espressamente consentito
• La Commissione si impegna a decidere entro un
anno dalla registrazione della denuncia; se il
termine viene superato il denunciante ne viene
informato per iscritto
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Il sistema sperimentale « EU Pilot »
• Sistema sperimentale dal 15.04.08 per 15
Stati membri, tra cui IT
• Impedisce l’invio di una messa in mora;
adatto per casi relativi a specifici problemi
di interpretazione o applicazione del diritto
comunitario risolvibili con scambio di
corrispondenza
• In caso di mancata cooperazione dello SM
si può passare ad un proc. formale
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Ricorso anche alle autorità nazionali
• È sempre opportuno, però, ricorrere alle autorità
nazionali (es. giudice nazionale);
• Infatti, né la Commissione né la Corte di giustizia
possono annullare atti nazionali o condannare lo
Stato membro a risarcire i danni derivanti dalla
violazione del diritto comunitario prodotta dallo
Stato membro nei confronti del singolo
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Lettera di messa in mora della Commissione
rivolta allo Stato membro
• Indicazione precisa e puntuale delle
contestazioni
• Si può trattare sia di violazioni del Trattato CE
che di violazioni di regolamenti, direttive e
decisioni o anche di accordi internazionali
vincolanti la Comunità europea
• La Commissione deve dare allo Stato anche un
termine per conformarsi (in genere di due mesi)
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Parere motivato
• Viene emesso in caso di mancata risposta
entro due mesi (normalmente) dalla lettera
di messa in mora della Commissione
oppure se questa non ritiene
soddisfacente la risposta dello Stato
• La Commissione non può ampliare
l’oggetto delle contestazioni rispetto alla
lettera di messa in mora
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Lettere di messa in mora e pareri
complementari
• Sia la lettera di messa in mora che il
parere motivato possono essere integrati,
rispettivamente, da una lettera di messa in
mora o da un parere complementare
• In tal caso, il termine per rispondere
ricomincia a decorrere dalla ricezione del
successivo atto della Commissione
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Ricorso alla Corte di giustizia delle
Comunità europee
• Tappa eventuale se lo Stato non risponde o non
risponde in maniera soddisfacente alle richieste
della Commissione
• La sentenza della Corte si limita a dichiarare
l’inadempimento dello Stato membro interessato
• Il termine ultimo per adempiere è quello fissato
nel parere motivato: anche se lo Stato si
conforma dopo il ricorso alla Corte la procedura
va avanti fino alla sentenza
14
Il caso del ricorso alla Corte
proposto da un altro Stato membro
•
•
Uno Stato membro può ricorrere alla Corte di
giustizia per fare accertare la violazione del
diritto comunitario di un altro Stato ma solo se:
1) si è rivolto precedentemente alla
Commissione che ha sentito anche l’altro Stato
in contraddittorio e 2) la Commissione ha
adottato un parere motivato
Se la Commissione non risponde entro tre
mesi lo Stato può adire la Corte
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Possibile ulteriore procedura d’infrazione per
mancato rispetto della sentenza
• In caso di persistenza dell’infrazione la
Commissione può cominciare una nuova
procedura ex art. 228 CE
• Si parla nella prassi di c.d. “manquement sur
manquement”, infrazione sull’infrazione; la
violazione addebitata allo Stato membro è
particolarmente grave
• Allo stato attuale della disciplina bisogna
ripercorrere tutte e tre le tappe per arrivare alla
Corte di giustizia
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Riservatezza e accesso ai
documenti
• Gli SM hanno diritto di attendersi dalla
Commissione la riservatezza durante le indagini;
inoltre, il procedimento è bilaterale, tra SM e
Comm. (Petrie, 2001, T-191/99, pp. 68 e 70)
• A sua volta, lo SM può chiedere alla Comm. di
non comunicare un documento senza il suo
previo accordo: Reg. 1049/2001, art. 4(5); non è
un veto; il rifiuto va motivato; poi la Comm.
decide sulla base di questo (Svezia c. Comm.,
2007, C-64/05P, pp. 85 e ss.)
17
Assenza di una tutela giurisdizionale contro gli
atti adottati dalla Commissione nella procedura
d’infrazione
• Principio di “opportunité des poursuites”
• Impossibilità di contestare tali atti in sede
contenziosa
• Possibilità di segnalare eventuali
irregolarità e casi di cattiva
amministrazione al Mediatore europeo
• Inf. comunque disponibili: Relaz. Annuale
18
Eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie e
di penalità di mora, art. 228 CE
• Novità introdotta con il Trattato di Maastricht
(1993): prima ad una sentenza ne seguiva
un’altra senza grandi risultati
• Secondo l’art. 228 CE: la Corte può disporre il
pagamento di una somma forfetaria “o” di una
penalità di mora
• Secondo la Corte, invece, possono essere
applicate entrambe (Comm. c. Francia, 2005,
causa C-304/02)
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Natura delle sanzioni
• La loro funzione è di spingere lo Stato
interessato a conformarsi al diritto comunitario
• La sentenza di condanna non è titolo esecutivo
nei confronti degli Stati membri (art. 256, primo
comma, CE)
• Le somme incamerate dalla Commissione sono
“altre entrate” per la Comunità europea (art. 269,
primo comma, CE)
20
Sanzioni pecuniarie: le linee guida della
Commissione
• Comunicazione del 1996: individuazione di
criteri per ricorrere solo alla penalità di mora
• Comunicazione del 1997: riferimento ad indici
numerici più sicuri
• Comunicazione del 2005: possibilità di chiedere
alla Corte di giustizia di condannare lo Stato al
pagamento di penalità di mora per ogni giorno di
ritardo
21
Sanzioni pecuniarie: la Comunicazione del
2005
• Idea di contrastare la prassi diffusa delle
regolarizzazioni tardive
• Penalità di mora : prevista per giorno di ritardo
successivo alla pronuncia della sentenza ex art.
228 CE
• Somma forfetaria : sanziona la continuazione
dell’infrazione dalla prima sentenza ex art. 226
CE alla sentenza ex 228 CE
22
(segue) – comunicazione del 2005
• Conseguenza di questo è che se lo Stato si
conforma dopo il ricorso alla Corte ma prima
della sentenza ex art. 228 CE, la Commissione
non desiste dalla procedura
• La Corte non potrebbe irrogare la penalità di
mora, ma può condannare lo Stato al
pagamento della somma forfetaria che sanziona
la durata dell’infrazione
23
(segue) – comunicazione del 2005
• L’importo della penalità di mora si calcola
moltiplicando un coefficiente di base uniforme
per un coefficiente di gravità ed un coefficiente
di durata e moltiplicando il tutto per un fattore
fisso per Paese, che tenga conto della capacità
finanziaria dello Stato e dei voti di cui questo
dispone in Consiglio
• La somma forfetaria si ottiene moltiplicando una
somma minima (per l’Italia 9.920.000 euro) per
un fattore fisso simile al precedente
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Le modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona
• Viene sancita l’eliminazione del parere motivato
nella procedura d’infrazione ex art. 228 CE; sarà
quindi possibile per la Commissione adire
direttamente la Corte di giustizia in caso di
mancata risposta alla lettera di messa in mora
• Nei casi di mancata comunicazione delle misure
di trasposizione delle direttive, la Corte può
comminare una sanzione pecuniaria già con la
prima sentenza
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Le modifiche proposte dalla Commissione
nella disciplina delle infrazioni
“Un’Europa dei risultati – applicazione del diritto
comunitario” COM (2007) 502 def
• Selezione delle infrazioni più gravi, in funzione
degli effetti negativi che producono sui singoli
(es. violazione del principio di non
discriminazione in base alla nazionalità)
• Maggiore coinvolgimento delle amministrazioni
nazionali nelle denunce in cui siano necessari
ulteriori accertamenti
• Sistema EU Pilot (punto III.2)
26
Siti utili
• Corte di giustizia delle Comunità europee
http://www.curia.europa.eu
• Commissione europea – DG Mercato
interno e servizi
http://ec.europa.eu/internal_market/publicp
rocurement/index_en.htm
• Elenco delle procedure relative all’Italia
http://eurinfra.politichecomunitarie.it/Elenc
oAreaLibera.aspx
27
Contatti
Maria Raffaella Assetta
[email protected]
Giacomo Gattinara
[email protected]
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