Fondamenti di Diritto 2009
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La rappresentanza sindacale
all’interno dell’impresa
8 maggio 2009
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Fondamenti di Diritto 2009
Le R.s.a. dello Statuto dei lavoratori
R.s.a. possono essere costituite, ad iniziativa dei
lavoratori, in ogni unità produttiva nell’ambito:
a) delle
associazioni
aderenti
alle
confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette
confederazioni, che siano firmatarie di contratti
collettivi nazionali o provinciali applicati nell’unità
produttiva.
Nell’ambito di aziende con più unità produttive, le
R.s.a. possono istituire organi di coordinamento.
Art. 19 l. 20 maggio 1970 n. 300
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Il referendum abrogativo del
giugno 1995: un nuovo art. 19
• R.s.a. possono essere costituite ad iniziativa dei
lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito delle
associazioni sindacali che siano firmatarie di
contratti collettivi di lavoro, applicati nell’unità
produttiva.
• Nell’ambito di aziende con più unità le R.s.a.
possono costituire organi di coordinamento.
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Art. 19: i Dirigenti delle R.s.a.
Sono i soggetti cui è affidato il compito di rappresentare la
volontà formatasi all’interno della r.s.a.
La legge ne stabilisce il numero e ne supporta il ruolo mediante
apposite tutele ed agibilità.
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• Nulla osta x trasferimento
ad altra unità produttiva.
• Ordinanza ante sentenza di
reintegrazione immediata per
illegittimo licenziamento.
• Repressione condotta anti
sindacale
•Indizione assemblee.
•Indizione referendum
•Titolarità permessi sindac.
•Diritto di affissione
•Locali
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Il Protocollo di Luglio e le R.s.u.
“Le parti, al fine di una migliore regolamentazione del
sistema di relazioni industriali e contrattuali, concordano
quanto segue:
a) le organizz. sindacali riconoscono come rappresentanza
sindacale unitaria nelle singole unità produttive quella
disciplinata dall’intesa quadro tra Cgil-Cisl-Uil sulle R.s.u.
dell’ 1 marzo 1991;
b) al fine di assicurare il necessario raccordo tra le
organizz. stipulanti i ccnl e le rappresentanze aziendali
titolari delle deleghe assegnate dai contratti medesimi, la
composizione delle r.s.u. deriva per 2/3 da elezione da
parte di tutti i lavoratori e per 1/3 da designazione o
elezione da parte delle osl stipulanti il ccnl;
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Il Protocollo di Luglio e le R.s.u./2
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c) il passaggio dalla disciplina delle Rsa a quello delle Rsu
deve avvenire a parità di trattamento legislativo e
contrattuale;
d) le imprese, secondo modalità previste nei ccnl,
metteranno a disposizione delle osl quanto è necessario
per lo svolgimento delle attività strumentali all’elezione
delle predette r.s.u.;
e) la legittimazione a negoziare al secondo livello le
materie oggetto di rinvio da parte del ccnl è riconosciuta
alle r.s.u. ed alle osl stipulanti il medesimo ccnl, secondo
modalità stabilite dal ccnl.
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Le R.s.u. e l’Accordo
Interconfederale del 20.12.1993
• Introduce le Rappresentanze sindacali
unitarie, prevedendo un regolamento per le
modalità di costituzione (parte prima) ed
una disciplina delle elezioni (parte seconda).
• Obiettivo: organismi rappresentativi unitari
con poteri negoziali precisi, con i diritti –
tutele delle R.s.a.
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Fondamenti di Diritto 2009
Ambito di applicazione
R.s.u.
R.s.a.
Unità produttive con
più di 15 dipendenti
“Sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo
che occupa più di 15
dipendenti”.
Per le imprese agricole,
occorrono
più
di
5
dipendenti (art. 35).
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La Cassazione ha precisato che
l'unità produttiva va individuata in
ogni
articolazione
autonoma
dell'impresa avente sotto il profilo
funzionale e finalistico idoneità ad
esplicare, in tutto o in parte,
l'attività di produzione di beni o
servizi dell'impresa medesima, della
quale
costituisce
elemento
organizzativo (Cass. n. 11660 del 29
luglio 2003)
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Iniziativa
R.s.a.
R.s.u.
Spetta ai lavoratori dell’
unità produttiva, comunque
nell’ambito
delle
Osl
firmatarie dei contratti
collettivi applicati.
- Osl firmatarie Protocollo luglio 1993;
- Osl firmatarie Ccnl applicato;
- Altre Osl, formalmente costituite con
proprio statuto ed atto costitutiva, a
condizione che:
Clausola di salvaguardia
• Aderiscano formalmente allo
accordo istitutivo delle r.s.u;
• Corredino la propria lista di un
n° di firme di lavoratori
dell’unità produttiva pari al 5%
degli aventi diritto al voto
I firmatari dell’Accordo sulle
r.s.u., sia contraenti originari
che per adesione, rinunciano a
costituire R.s.a. ex art. 19
L’iniziativa può essere
congiunta o disgiunta
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Composizione
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R.s.a.
R.s.u.
2/3 seggi
Elezione
tra
gli
iscritti alle Osl, su
candidati designati
dalle Osl
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Elezione a suffragio
universale
ed
a
scrutinio segreto tra
liste concorrenti
1/3 seggi
Riservato alle liste
delle Osl firmatarie
del ccnl .
E’ coperto mediante
designazione
o
elezione
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Numero
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R.s.a.
R.s.u.
N° dirigenti
N° Lavoratori
N°
componenti
1
Fino a 200
3
1 ogni 300
(o frazione)
Fino a 3000
3 ogni 300
(o frazione)
1 ogni 500
(Aggiuntivo)
Oltre 3000
3 ogni 500
(Aggiuntivo)
E’ ammessa la possibilità di clausole più favorevoli della
contrattazione collettiva
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Fondamenti di Diritto 2009
Compiti e funzioni
1) I componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a.
nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già
loro spettanti ex lege 300/1970, Titolo III:
•Indizione assemblee.
•Indizione referendum
•Titolarità permessi sindacali
•Diritto di affissione
•Locali
•Nulla osta x trasferimento ad
produttiva.
• Repressione condotta anti sindacale
altra
unità
Se a livello di ccnl/contr. aziendale le r.s.a. beneficiavano di
condizioni di miglior favore, queste devono essere mantenute in
capo alle Osl di riferimento, che possono trasferirle alle
rispettive r.s.u.
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Compiti e funzioni/2
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2) Ereditano compiti e funzioni già attribuite per legge alle rsa.
3) Con le organizzazioni sindacali firmatarie del ccnl, sono
titolate alla stipulazione del contratto collettivo aziendale.
Durata
- Le rsu restano in carica x 3 anni.
- I dimissionari sono sostituiti dal primo dei non eletti/nuova
designazione.
- Se dimissioni > 50%, si va al rinnovo anticipato.
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L’azione sindacale ed i diritti
dello statuto dei lavoratori
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1. Le garanzie di libertà
sindacale.
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La libertà nel titolo II dello Statuto.
• Il diritto di costituire associazioni
sindacali, di aderirvi e di svolgere attività
sindacale è garantito a tutti i lavoratori
all’interno dell’impresa (art. 14)
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Closed shop and union shop
• E’ nullo qualunque patto o atto diretto a
subordinare l’occupazione all’adesione o alla
non adesione sindacale. Non è lecito
licenziare, discriminare o recare
pregiudizio al lavoratore per le medesime
ragioni. (art. 15)
• E’ vietata la concessione di trattamenti
economici discriminatori. (art. 16)
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Fondamenti di Diritto 2009
Sindacati gialli o di comodo
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• E’ vietato ai datori di lavoro ed alle
associazioni dei datori di lavoro di
costituire o sostenere, con mezzi
finanziari, o altrimenti, associazioni
sindacali di lavoratori. (art. 17)
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Struttura della legge
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• Titolo 1. della libertà e della dignità del
lavoratore
• Titolo 2. della libertà sindacale
• Titolo 3. della attività sindacale
• Titolo 4. disposizioni varie e generali
• Titolo 5. norme sul collocamento
• Titolo 6. disposizioni finali e penali
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Le attività sindacali
- Titolo III -
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Attività sindacale
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
Assemblea, articolo 20
Permessi sindacali retribuiti, articolo 23
Permessi non retribuiti, articolo 24
Permessi per dirigenti, articolo 30
Aspettativa sindacale, articolo 31
Raccolta di contributi, articolo 26
Referendum, articolo 21
Affissione, articolo 25
Locali delle rappresentanze sindacali
aziendali, articolo 27
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Requisito dimensionale
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Le disposizioni del titolo III ad eccezione
dell’art. 27, comma 1, si applicano alle
imprese industriali e commerciali purchè:
• ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio,
reparto autonomo occupi più di 15 dipendenti
• nello stesso Comune occupino più di 15
dipendenti
Per le imprese agricole la soglia numerica è
ridotta a più di 5 dipendenti.
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L’assemblea, articolo 20
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Il diritto di assemblea
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I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’unità
produttiva dove prestano la loro opera, fuori
dall’orario di lavoro, nonché durante l’orario di
lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà
corrisposta la normale retribuzione. Migliori
condizioni possono essere stabilite dalla
contrattazione collettiva
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Indizione e insindacabilità del tema
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Le riunioni, che possono riguardare la
generalità dei lavoratori o gruppi di essi,
sono indette singolarmente o
disgiuntamente dalle rappresentanze
sindacali aziendali nell’unità produttiva, con
ordine del giorno su materie di interesse
sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di
precedenza delle convocazioni, comunicate
al datore di lavoro.
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La partecipazione dei sindacalisti
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Alle riunioni possono partecipare, previo
preavviso al datore di lavoro, dirigenti
sindacali esterni del sindacato che ha
costituito la rappresentanza sindacale
aziendale.
Ulteriori modalità per l’esercizio del diritto
di assemblea possono essere stabilite dai
contratti collettivi di lavoro, anche
aziendali.
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Permessi sindacali retribuiti,
articolo 23
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Permessi sindacali retribuiti
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I dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali di cui all’art. 19 hanno diritto, per
l’espletamento del loro mandato, a permessi
retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti
collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di
cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive che
occupano fino a 200 dipendenti della categoria
per cui la stessa è organizzata;
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Permessi sindacali retribuiti/2
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b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300
dipendenti per ciascuna rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive che
occupano fino a 3000 dipendenti della categoria
per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500
dipendenti della categoria per cui è organizzata
la rappresentanza sindacale aziendale nelle
unità produttive di maggiori dimensioni, in
aggiunta al numero minimo di cui alla
precedente lettera b).
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Permessi sindacali retribuiti/3
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I permessi retribuiti di cui al presente articolo
non potranno essere inferiori a 8 ore mensili nelle
aziende di cui alle lettere b) e c) del comma
precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i
permessi retribuiti non potranno essere inferiori
ad un’ora all’anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di
cui al primo comma deve darne comunicazione
scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima,
tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
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Permessi sindacali non
retribuiti, articolo 24
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Permessi sindacali non retribuiti
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I dirigenti sindacali di cui all’articolo 23 hanno
diritto a permessi non retribuiti per la
partecipazione a trattative sindacali o a
congressi e convegni di natura sindacale, in
misura non inferiore a 8 giorni all’anno.
I lavoratori che intendono esercitare il diritto
di cui al comma precedente devono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di
regola 3 giorni prima tramite le rappresentanze
sindacali aziendali.
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Permessi per i dirigenti,
articolo 30
- Titolo IV -
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Permessi per i dirigenti
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I componenti degli organi direttivi
provinciali e nazionali, delle associazioni di
cui all’articolo 19, hanno diritto a permessi
retribuiti, secondo le norme dei contratti
di lavoro, per la partecipazione alle
riunioni degli organi suddetti.
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Aspettativa sindacale,
articolo 31
- Titolo IV -
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Aspettativa sindacale
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I lavoratori che siano eletti membri del
Parlamento nazionale o del Parlamento
europeo o di assemblee regionali ovvero siano
chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive
possono, a richiesta, essere collocati in
aspettativa non retribuita, per tutta la
durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai
lavoratori chiamati a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali.
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Raccolta di contributi,
articolo 26
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Raccolta di contributi
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I lavoratori hanno diritto di raccogliere
contributi e di svolgere opera di
proselitismo per le loro organizzazioni
sindacali all’interno dei luoghi di lavoro,
senza pregiudizio del normale svolgimento
dell’attività aziendale.
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Il referendum, articolo 21
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Il referendum
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Il datore di lavoro deve consentire
nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori
dell’orario di lavoro, di referendum, sia
generali che per categoria, su materie
inerenti all’attività sindacale, indetti da
tutte le rappresentanze sindacali aziendali
tra i lavoratori, con diritto di
partecipazione di tutti i lavoratori
appartenenti all’unità produttiva e alla
categoria particolarmente interessata.
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Il referendum/2
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Ulteriori modalità per lo svolgimento del
referendum possono essere stabilite dai
contratti collettivi di lavoro, anche
aziendali.
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Affissione, articolo 25
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Affissione
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Le rappresentanze sindacali aziendali hanno
diritto di affiggere, su appositi spazi, che il
datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre
in luoghi accessibili a tutti i lavoratori
all’interno dell’unità produttiva,
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a
materie di interesse sindacale e del lavoro.
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Locali delle rappresentanze
sindacali aziendali, articolo 27
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Locali delle rappresentanze sindacali
aziendali
Il datore di lavoro nelle unità produttive
con almeno 200 dipendenti pone
permanentemente a disposizione delle
rappresentanze sindacali aziendali, per
l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo
locale comune all’interno dell’unità
produttiva o nelle immediate vicinanze di
essa.
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Locali delle rappresentanze sindacali
aziendali/2
Nelle unità produttive con un numero
inferiore di dipendenti le rappresentanze
sindacali aziendali hanno diritto di
usufruire, ove ne facciano richiesta, di un
locale idoneo per le loro riunioni.
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Lo sciopero
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Lo sciopero come diritto
“Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi
che lo regolano”
Art. 40 della Costituzione: esso conferisce effettività al
principio di libertà di organizzazione sindacale ex art. 39,
comma primo della Costituzione.
 Fine della repressione penale
 Non vi è restaurazione della libertà pre-fascista
 Lo sciopero ha status di diritto
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La natura giuridica: “diritto pubblico di libertà”
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I. DIRITTO PUBBLICO DI LIBERTA’
duplice ambito di applicazione della norma
Riguarda i rapporti
intersoggettivi privati, inibendo
al datore di lavoro la possibilità
di compiere, nella gestione del
rapporto di lavoro, atti diretti a
mortificare l’esercizio del
diritto
Attiene al rapporto tra Stato
e cittadino, precludendo
l’emanazione di qualsiasi
provvedimento legislativo,
amministrativo o
giurisdizionale che contrasti
con il diritto di sciopero
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Diritto potestativo o assoluto?
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II.
DIRITTO POTESTATIVO DEL LAVORATORE, strettamente
connesso al rapporto di lavoro, che gli attribuisce il potere di
sospensione dell’obbligazione di lavoro
Può esercitarsi solo in funzione di una pretesa diretta contro il
datore di lavoro da cui dipende
III. DIRITTO ASSOLUTO DELLA PERSONA, condizionato
all’esistenza di un contratto di lavoro, ma non inerente al rapporto
giuridico con il datore di lavoro
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Per questa via è possibile legittimare, sia sotto il profilo penale che
civile, le ipotesi dello sciopero di solidarietà e di quello diretto ad
esercitare una pressione sulla P.A. al fine di interventi sulle
condizioni di lavoro (sciopero economico-politico).
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Diritto individuale e collettivo
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VI. LO SCIOPERO COME DIRITTO INDIVIDUALE AD ESERCIZIO
COLLETTIVO: la sua titolarità spetta ad ogni singolo lavoratore,
anche se, essendo riconosciuto per la tutela comune di un interesse
collettivo, il suo esercizio si esplica collettivamente.
Non importa il numero dei soggetti coinvolti (una collettività può essere
individuata anche da due individui), rileva, invece, la funzione/finalità, la
quale può essere senza dubbio comprovata dalla proclamazione sindacale,
importante ma non necessaria.
Non può dunque qualificarsi come sciopero legittimo un’astensione
originata da ragioni individuali senza connessione tra loro, attuata da
una pluralità di lavoratori.
Di Seri
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Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Una possibile definizione
CHE COSA E’, QUINDI, LO SCIOPERO:
E’ l’astensione concertata dal lavoro da parte di una
pluralità di lavoratori per la tutela dei loro
interessi collettivi di carattere
economico - professionale
Di Seri
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La Costituzione e la riserva di legge
Il Legislatore è intervenuto per regolare l’esercizio del diritto di
sciopero solo in due settori:
nel settore nucleare, ex
d.p.r. n. 185/1964
nei servizi pubblici
essenziali (L. n. 146/1990,
come modificata dalla L. n.
83/2000, che ha abrogato gli
artt. 330, 333 c.p)
Da qui l’azione “residuale” di inquadramento giuridico svolta dalla
giurisprudenza, sia costituzionale che ordinaria
Di Seri
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I limiti esterni ed interni all’esercizio del
diritto di sciopero
I “limiti” individuano la cornice entro la quale il diritto di
sciopero puo’ esercitarsi in maniera incontrastata, forte
della sua natura di diritto costituzionale
LIMITI ESTERNI
LIMITI INTERNI
Derivano dalla
necessità di tenere
conto degli altri
diritti costituzionali, i
quali hanno medesima
dignità
Sono quelli definiti come
coessenziali alla sua
nozione: contemporaneità
e continuità della
astensione
Sciopero nei servizi
pubblici essenziali
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Fondamenti di Diritto 2009
Il riconoscimento giurisprudenziale dello sciopero,
quale fenomeno sociale
L’art. 40 della Costituzione “ … non definisce direttamente
lo sciopero, il cui significato, anche agli effetti giuridici, è
quindi quello che la parola, ed il concetto ad essa sotteso,
hanno nel comune linguaggio adottato nell’ambiente sociale”
(Cass. 30 gennaio 1980 n. 711)
la nozione di sciopero non può che essere desunta dalla
prassi sindacale: la sua individuazione è
un problema diverso da quello della
sua valutazione come legittimo
Di Seri
55
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Limiti esterni: la giurisprudenza costituzionale e le
tipologie di sciopero desumibili dal codice penale
“Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi
che lo regolano” (art. 40 della Costituzione).
Rinvio:
leggi future
vs.
leggi preesistenti
Codice penale
Rocco
Di Seri
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Fondamenti di Diritto 2009
Le forme anomale di sciopero
Si tratta di forme di astensione collettiva che in quanto
non corrispondenti allo stereotipo elaborato dalla
giurisprudenza di legittimità, sono state definite
“anomale”.
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Caratteristiche comuni:
 tendono a procurare il maggior danno alla
controparte, con la minima perdita di retribuzione
per gli scioperanti;
 richiedono una notevole compattezza dei lavoratori
(per questo motivo il loro ricorso è extrema ratio);
 sono, in linea di principio, lecite, se non provocano il
c.d. “danno alla produttività”
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Segue
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Tipologie più frequenti:
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 Sciopero a sorpresa: è quello effettuato senza preavviso
 Sciopero a singhiozzo: è
un’astensione dal lavoro
frazionata nel tempo in
periodi brevi
Sciopero articolato
 Sciopero a scacchiera:
gruppi di lavoratori, le cui
attività sono interdipendenti
nell’organizzazione del lavoro,
scioperano in tempi diversi
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Fondamenti di Diritto 2009
Le attività strumentali all’esercizio dello sciopero
 La propaganda: è attività di creazione di consenso
esercitata nei confronti del gruppo professionale
coinvolto, al fine della partecipazione allo sciopero.
 Le pubbliche manifestazioni, previste per indurre l’opinione
pubblica a solidarizzare con gli scioperanti.
 Il picchettaggio, vale a dire il presidio dei “cancelli della
fabbrica”, legittimo purché non si traduca in comportamenti
autonomamente rilevanti sotto il profilo penale.
 I cortei interni, azione dimostrativa effettuata durante
l’astensione dal lavoro all’interno dei reparti aziendali,
avente lo scopo di avvicinare i non scioperanti al fine di
convincerli ad aderire all’astensione.
Di Seri
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Fondamenti di Diritto 2009
Segue
picchettaggio può ritenersi lecito quand‘è limitato alla
propaganda dei motivi dello sciopero, senza impedimento al libero
transito di persone o cose; è invece illecito il blocco delle merci e
degli accessi al cantiere, perché lede i diritti dell'imprenditore
Fondamenti di Diritto 2009
• Il
nonché dei dipendenti non aderenti alla manifestazione di protesta,
di svolgere la propria attività lavorativa. E' ugualmente illecita
l’assemblea permanente che si concreti in una occupazione del
cantiere con l'impedimento di ogni attività in danno del suo titolare e
di terzi. In tali casi è ammissibile il provvedimento di urgenza,
adottato in sede ordinaria ed al di fuori delle controversie del
lavoro, con il quale si ordini alle associazioni sindacali ed ai lavoratori
di consentire l'accesso e di riaprire i cancelli di ingresso al cantiere.
Trib. Cagliari, 14/11/1994
• La c.d. barriera umana dei picchettanti, i quali con i loro corpi
impediscono l’accesso allo stabilimento, costituendo una barriera
superabile solo con l’uso della forza, è stata ritenuta di per sé
violenta ai sensi dell’art. 610 c.p. (Cass. 7 ottobre 1980 n. 10676;
Cass. 10 marzo 1983 n. 1079)
Di Seri
60
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Segue
Di Seri
• L'esercizio del diritto di sciopero trova uno dei suoi precisi
limiti nella tutela degli altrui beni e interessi di pari, se non
di preminente, dignità; è lesivo di quest'ultima, e
sanzionabile disciplinarmente, la coazione determinata
dall'invasione degli uffici da parte di un corteo interno di
scioperanti, rivolta a costringere all'astensione dal lavoro
gli impiegati e quanti non intendessero aderire alla
manifestazione voluta e attuata dalla maggioranza.
Pret. Milano, 24/10/1984
• Commettono il reato di interruzione di pubblico servizio i
lavoratori che nel corso di una pubblica manifestazione,
ostruiscano o ingombrino una strada ferrata.
Cass. Pen. 23 gennaio 2002
61
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Le conseguenze dello sciopero sul rapporto di lavoro
“Qui iure suo utitur, neminem laedit” : “L’esercizio di un diritto
soggettivo non comporta alcuna responsabilità per danno”.
Sospensione del rapporto di lavoro e delle due obbligazioni
fondamentali: lavoro e retribuzione.
perdita della retribuzione per tutta la durata dell’astensione, ivi
compresi, secondo la giurisprudenza prevalente, i riflessi sulla
retribuzione indiretta (tredicesima mensilità/gratifica natalizia, etc.).
Tale regola pare applicabile anche con riferimento all’anzianità del
lavoratore utile ai fini dei diversi istituti legali/contrattuali, semprechè
la stessa maturi in relazione all’effettivo servizio e non invece alla
durata del rapporto (cfr. ccnl)
.
Di Seri
62
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Segue
Di Seri
Il rifiuto da parte del datore di lavoro delle prestazioni di
lavoro offerte da dipendenti addetti a reparti diversi da
quelli dove si attua uno sciopero, è legittimo ove sia
impossibile l’utilizzazione di dette prestazioni, e tale
impossibilità
deve
essere
valutata,
nell’ipotesi
di
organizzazione produttiva a ciclo integrato, in relazione alle
ripercussioni dello sciopero in un reparto sul funzionamento
degli altri, considerando che il datore di lavoro non è
tenuto a cambiare programmi di lavoro in conseguenza
dello sciopero, predisponendo misure implicanti perdite
economiche o spese ulteriori per poter utilizzare le
prestazioni lavorative degli altri settori che non partecipano
all’astensione dal lavoro.
Trib. Milano, 31 maggio 1996; Cass. 4 marzo 2000 n. 2446.
63
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Segue
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro si trovi nell'impossibilità di
ricevere la prestazione lavorativa per causa a lui non imputabile
(nella specie, per l'adesione ad uno sciopero da parte della
stragrande maggioranza del personale dipendente e la
conseguente inutilizzabilità del personale residuo non
scioperante), il diritto alla retribuzione non viene meno per quei
lavoratori il cui rapporto di lavoro sia già sospeso per malattia ai
sensi dell'art. 2110 c.c., atteso che la speciale disciplina dettata
per ragioni di carattere sociale dall'art. 2110 c.c. investe in via
esclusiva il rapporto tra datore di lavoro e singolo lavoratore, e
su di essa non possono pertanto incidere le ragioni che, nel
medesimo periodo di sospensione del rapporto, rendano
impossibile la prestazione di altri dipendenti in servizio, senza
che, peraltro, possa in tal modo configurarsi una violazione del
principio di parità di trattamento.
Cass. civ., Sez.lav., 09/04/1998, n.3691
Di Seri
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Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Segue
• In forza del principio della sinallagmaticità delle prestazioni, i periodi
di sciopero non sono utili ai fini della maturazione delle ferie e incidono
negativamente sulla determinazione della gratifica natalizia e del
premio di produzione, tranne il caso di diversa e più favorevole
pattuizione contrattuale (nella specie, è stato ritenuto che il ccnl
industria metalmeccanica privata contempla l'incidenza negativa dello
sciopero sulla maturazione delle ferie solo ove la somma degli scioperi
nel periodo di riferimento abbia superato i quindici giorni, mentre
l'incidenza negativa sulla gratifica natalizia e sul premio produzione si
ha indipendentemente dal superamento o meno del termine di quindici
giorni).
Pret. Bergamo, 20/11/1989
• Poiché le ferie, in base a precisa disposizione contrattuale, maturano
in relazione ad ogni “anno di servizio”, ed il lavoratore in sciopero è
comunque “in servizio”, deve ritenersi illegittima la trattenuta dei ratei
di ferie afferenti il periodo di sciopero.
Pret. Milano, 16/05/1988
Di Seri
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Fondamenti di Diritto 2009
Altre forme di autotutela collettiva sindacale
Occupazione di azienda
Fondamenti di Diritto 2009
Sciopero bianco
Di Seri
i lavoratori
permangono sul
posto di lavoro
durante lo sciopero,
senza intralciare la
normale attività
gestionale del datore
di lavoro
(è legittimo)
non in sciopero, quindi con
finalità di intralcio impedimento della gestione
imprenditoriale
(sanzionato ai sensi dell’art.
508 c.p. Necessità del dolo
specifico)
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Fondamenti di Diritto 2009
Segue
Fondamenti di Diritto 2009
• Sciopero del rendimento: consiste nell’imprimere volutamente
all’attività lavorativa un ritmo più lento del normale (passibile
di sanzioni disciplinari)
• Sciopero delle mansioni: i lavoratori si rifiutano di svolgere
solo alcuni tra i compiti affidati (passibile di sanzioni
disciplinari)
Di Seri
• Non collaborazione: trattasi di astensione, collettiva e
concertata, da una serie di prestazioni di carattere
accessorio (trasporto dei materiali necessari al lavoro,
pulizia/riparazione macchinari, etc.) che come tali non sono
espressamente dedotte nel contratto (art. 1375 cc).
• Ostruzionismo: applicazione pedantesca dei regolamenti. Non
è sanzionabile, a meno che si trasformi in una forma di abuso
intenzionale di un potere discrezionale (es: perquisizione di
tutti i bagagli in dogana, laddove la legge consente una larga
discrezionalità in proposito).
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Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Segue
Il boicottaggio, ossia l’azione tesa, mediante propaganda o
valendosi della forza di gruppi sociali, ad indurre una o più persone
a non stipulare patti di lavoro ovvero a non somministrare materie
o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui
prodotti agricoli o industriali, è legittimo, a meno che la
propaganda non assuma proporzioni od un grado di intensità e di
efficacia tali da risultare di notevole rilievo (Corte Cost. 17 aprile
1969 n. 84, su art. 507 c.p.).
MA:
l’arbitraria invasione e
occupazione di azienda
(art. 508 c.p.)
il sabotaggio, ossia il
danneggiamento di
edifici adibiti ad
azienda (art. 508 c.p.)
continuano invece ad essere considerati reati da reprimere,
in quanto violano, tra gli altri, l’art. 42 della Cost.
Di Seri
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Fondamenti di Diritto 2009
La serrata
Fondamenti di Diritto 2009
DEFINIZIONE
E’ la chiusura totale o parziale dell’impresa, con rifiuto di
accettare la prestazione lavorativa e, di conseguenza, di
pagare le retribuzioni
CARATTERISTICHE
 Silenzio della Carta Costituzionale
 A seguito di Corte Cost. 4 maggio 1960 n. 29, che ha
abrogato l’art. 502 del c.p. (reato di serrata per fini
contrattuali), è comportamento non perseguibile
penalmente. E’ mera libertà di fatto.
Di Seri
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Fondamenti di Diritto 2009
Segue
Fondamenti di Diritto 2009
MA:
 Serrata a fine politico (art. 503 c.p.).
 Serrata di coazione della pubblica autorità (art.
504 c.p.).
 Serrata per solidarietà e protesta (art. 505 c.p.),
Di Seri
continuano ad essere considerate reato, in quanto
attinenti a conflitti non strettamente riguardanti i
rapporti di lavoro (Corte Cost. 15 dicembre 1968 n.
141, su reato di serrata per protesta).
70
Fondamenti di Diritto 2009
Segue
CONSEGUENZE
Fondamenti di Diritto 2009
Non essendo un diritto, può dare origine a responsabilità civile.
Qualificazione giuridica determinabile
rapporto individuale di lavoro, come:
Inadempimento contrattuale
(mancato assolvimento dello
obbligo di retribuzione).
solo
nell’ottica
del
Mancata cooperazione del
creditore all’adempimento
della prestazione del
debitore (rifiuto, senza
giustificato motivo, di
ricevere la prestazione
offerta)
Quantificazione danno:
retribuzione, meno aliunde
perceptum.
Quantificazione danno:
retribuzione integrale.
Di Seri
71
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Di Seri
La contrattazione collettiva
72
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Di Seri
Funzioni e struttura della
contrattazione collettiva
- parte prima -
73
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Lo “strumento” di azione sindacale
• Contratto stipulato dai contrapposti
sindacati dei datori e dei lavoratori ovvero
dal singolo datore di lavoro coi
rappresentanti dei lavoratori per
disciplinare i rapporti individuali (contenuto
normativo) ed instaurare rapporti
obbligatori in capo alle parti stipulanti
(contenuto obbligatorio).
Di Seri
74
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Il contenuto normativo
• Nasce dall’esigenza di tutelare la parte
debole del contratto con l’obiettivo di
fissare trattamenti economici e normativi
minimi.
• Tale risultato richiede due presupposti:
– inderogabilità delle disposizioni del
contratto collettivo da parte del
contratto individuale.
– Efficacia del contratto anche nei
confronti dei lavoratori e dei datori di
lavoro non inscritti alle associazioni
stipulanti.
Di Seri
75
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Il contenuto obbligatorio
• Regola i rapporti fra le parti stipulanti o le
loro organizzazioni interne minori.
• Quasi inesistenti nel periodo corporativo
hanno assunto crescente rilevanza a partire
dagli anni settanta..
• Il profilo problematico dell’inadempimento.
Di Seri
76
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Il contratto nella costituzione
(1948)
• I sindacati, registrati e dotati quindi di
personalità giuridica, possono,
rappresentati unitariamente stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alla
categoria alla quale il contratto si riferisce
(articolo 39 cost.).
• Un contratto con efficacia erga omnes.
Di Seri
77
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Il contratto di diritto comune
• Un contratto atipico privo di specifica
disciplina legale (di diritto comune) che, per
espletare la sua funzione, deve, perlomeno,
prevalere sul contratto individuale.
• Per l’efficacia erga omnes, invece, resta il
vincolo “insuperabile” dell’articolo 39 della
costituzione.
Di Seri
78
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
La strutturazione odierna
Di Seri
•
•
•
•
Gli accordi interconfederali,
I contratti nazionali di categoria,
I contratti territoriali,
I contratti aziendali.
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Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Gli anni 90 e la concertazione
Di Seri
• Con il protocollo del 23 luglio 1993 si apre
la stagione della concertazione che trova
nel Patto sociale per lo sviluppo e
l’occupazione del 22 dicembre 1998 una
esplicita riconferma.
• Gli assetti della contrattazione, la
rappresentanze sindacali unitarie, le
politiche comunitarie.
80
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Una questione centrale
• Il contratto collettivo di diritto comune è
efficace solo nei confronti degli iscritti alle
associazioni stipulanti (Cass. 6.11.1990,
n.10654).
– In questo differisce dal contratto collettivo
corporativo, dal contratto collettivo
previsto dalla Costituzione, dal contratto
collettivo recepito in decreto legislativo ai
sensi del 741/1959.
Di Seri
81
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Il mandato con rappresentanza
Di Seri
• I singoli, aderendo al sindacato, gli
conferiscono un mandato con
rappresentanza per la stipulazione dei
contratti collettivi.
• Si può ritenere che l’inscrizione al
sindacato assuma il significato di adesione
ai contratti collettivi stipulati in
precedenza.
82
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Articolo 2070 C.C.
Di Seri
L’appartenenza alla categoria professionale… si
determina secondo l’attività effettivamente
esercitata dall’imprenditore.
Se l’imprenditore esercita distinte attività autonome,
si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme
dei contratti collettivi corrispondenti alle singole
attività.
Quando il datore di lavoro esercita non
professionalmente un’attività organizzata si applica il
contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro
relativi alle imprese che esercitano la stessa attività
83
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Il sistema del codice civile
Di Seri
• L’articolo 2069, stabiliva, con riferimento
al contratto corporativo, l’efficacia
obbligatoria nei confronti di tutti gli
appartenenti alla categoria professionale.
• L’articolo 2070, stabiliva, sempre nello
stesso contesto, i criteri per la
determinazione del contratto applicabile.
84
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
E’ applicabile l’articolo 2070 c.c.?
Di Seri
• Dottrina e giurisprudenza sembrano ormai
concordare sulla non applicabilità del
principio ai contratti di diritto comune.
(Cass. s.u. 26 3.1997, n.2665.
• In verità la giurisprudenza, anche di
Cassazione, presenta molte pronunzie
contraddittorie.
85
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Passato, presente e futuro
• Normalmente il contratto collettivo dispone
per il presente ed il futuro e, salvo contenga
esplicite clausole in tal senso, non esplica la sua
efficacia per il passato.
• Peraltro, l’eventuale efficacia retroattiva non
incontrerebbe il divieto previsto per i
contratti collettivi corporativi dall’art. 11,
comma 2 delle disposizioni preliminari.
Di Seri
86
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
La libera determinazione
• Essendo venuto meno l’ordinamento
corporativo e l’efficacia dell’art. 2071, comma
3, del c.c., le parti debbono considerarsi libere
di apporre un termine di scadenza ai propri
contratti o di pattuire a tempo indeterminato.
(Cass. 16.4.1993, n.4507).
Di Seri
87
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Il termine
Di Seri
• La durata del contratto è normalmente
fissata dalle parti contraenti
espressamente oppure indirettamente,
come nel caso dell’accordo interconfederale
del 23 luglio 1993.
88
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Il recesso
• L’istituto civilistico del recesso dal
Di Seri
contratto che consente ad una delle parti,
ovvero ad entrambe, di sciogliere
unilateralmente il vincolo contrattuale viene
considerato applicabile anche ai contratti
collettivi di diritto comune. (art. 1373 c.c.)
89
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Gli effetti del recesso
Di Seri
• Con il recesso il contratto diventa inefficace.
• Si rileva, tuttavia, come rappresenti uno strumento
della negoziazione e come sia funzionale al
raggiungimento di un nuovo regolamento negoziale.
• Si sostiene che non produrrebbe effetti estintivi
propri dell’istituto civilistico.
• Comunque, non produce effetti per il passato.
90
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Territorialità o meno
Di Seri
• Il contratto collettivo nazionale si applica
nell’ambito del territorio nazionale ed il
contratto d’azienda nell’impresa o nell’unità
produttiva.
• L’aspetto controverso è quello dell’applicazione
del contratto collettivo al lavoratore inviato a
prestare la propria attività all’estero.
91
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Le tesi della Cassazione
Di Seri
• Il contratto collettivo nazionale non si applica
fuori dall’ambito nazionale salvo espressa
pattuizione (Cass. 16.4.1993, n. 4505).
• Minoritaria la tesi contraria, peraltro,
impreziosita da un’opinione che vorrebbe
sostenibile una disamina delle singole previsioni
contrattuali per verificarne l’applicabilità
anche extra territoriale.
92
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Di Seri
1.
Il rapporto fra contratti
collettivi di diverso livello
93
Fondamenti di Diritto 2009
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Di Seri
1. 1.
Il rapporto nella dottrina e
nella giurisprudenza
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Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Molteplicità di dottrine
Di Seri
• In assenza di una specifica disciplina che
attui un collegamento fra contratti
collettivi di differente livello, si rende
necessario definire, nel caso di previsioni
contrastanti o, comunque, differenti, quale
debba prevalere.
95
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Il principio del “favor”
• Esiste un principio generale in forza del quale deve
applicarsi sempre la disposizione più favorevole.
• Non esiste un simile principio, quindi, nessuna
pattuizione può acquisire forza espansiva.
• Dottrina e giurisprudenza ritengono oggi che il
Di Seri
principio, comunque, non operi fra fonti della
stessa natura collettiva.
96
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Il principio “gerarchico”
Di Seri
• Il contratto aziendale è subordinato al
contratto nazionale, rispetto al quale si pone
come mera integrazione. La ricostruzione
avviene sulla base dell’ordinamento interno del
sindacato.
• Esiste un mandato “discendente”.
• Cass. 20.8.1991, n. 8954, Cass. 11.6.1990, n.
5651, Cass. 8.6.1991, n. 6544.
97
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Il mandato “ascendente”
• Il mandato sindacale viene conferito dal basso
ed è revocabile. La manifestazione delle parti
contraenti esprime una sostanziale revoca del
mandato.(Cass. 2.2.1990, n.710).
• Per la dottrina, più precisamente, esiste una
riserva disciplinare che non viene trasferita al
contratto collettivo “superiore”.
Di Seri
98
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Il contratto superveniens
Di Seri
• Il contratto più recente prevale sul
precedente anche se meno favorevole, così
come normalmente avviene per contratti dello
stesso livello.
• Il contratto collettivo è un atto generale di
autonomia privata con efficacia normativa
tipica.
• Logica della contrattazione disarticolata.
99
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Il principio di specialità
Di Seri
• Il contratto più prossimo al rapporto
prevale sia in melius che in pejus (Cass.
9.2.1989, n.813, Cass. 12.7.1986, n. 4517).
• Occorre un coordinamento strutturale e
funzionale fra i contratti ed una
omogeneità fra i sottoscrittori.
100
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Di Seri
1. 3.
Contratto collettivo e
contratto individuale
101
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
E’ possibile derogare un ccnl?
Di Seri
• La domanda, sulla legittimità delle deroghe
operate dal contratto individuale rispetto al
contratto collettivo, riporta alla questione del
tipo di efficacia del contratto collettivo.
• Il condizionamento deriva dall’impianto
normativo codicistico che, per il contratto
collettivo corporativo, prevedeva l’automaticità
della sostituzione delle clausole difformi, salvo
modifiche in melius.
102
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Una disposizione su cui riflettere
• L’articolo 2077 del codice civile rappresenta
il principale argomento della giurisprudenza a
favore della sola derogabilità in melius.
• La dottrina si richiama, invece, alla teoria
della rappresentanza, a quella della
dismissione dei poteri individuali,
dell’autonomia e sovraordinazione per
pervenire sostanzialmente alla stessa
conclusione.
Di Seri
103
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Il famoso articolo 2077 c.c.
• I contratti individuali di lavoro fra gli
appartenenti alle categorie alle quali si riferisce
il contratto collettivo devono uniformarsi alle
disposizioni di questo.
• Le clausole difformi dei contratti individuali,
preesistenti o successivi al contratto collettivo
sono sostituite di diritto da quelle del contratto
collettivo, salvo che contengano speciali
condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.
Di Seri
104
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
L’iter argomentativo
Di Seri
• L’art. 2077 c.c. non è stato abrogato nè
espressamente né implicitamente e persegue
finalità lecite del tutto coerenti con le finalità
dell’istituto “contratto collettivo” .
• Contra, si sostiene che l’equiparazione fra
contratto corporativo e comune non è
dimostrata né dimostrabile e che i due
contratti perseguirebbero finalità
contrapposte.
105
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Una seconda tesi:
Di Seri
• Si deve invocare l’art.1339 del codice civile che
permetterebbe l’inserzione automatica di
clausole collettive nel contratto individuale in
sostituzione di quelle difformi (pejus).
• Ciò risulterebbe imposto dalla legge (2113 c.c.)
ed importerebbe la nullità delle deroghe in
pejus contenute nel contratto individuale (art.
1418, 1 comma, c.c.).
106
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
La deroga in melius
Di Seri
• Per la giurisprudenza si possono applicare due
differenti criteri:
• criterio dell’assorbimento che mette a
confronto non le singole clausole ma i
trattamenti complessivi desumibili dalle
discipline in conflitto (Cass.13.5.1995, n. 5244)
• criterio del cumulo secondo cui si devono
confrontare le singole clausole
(Cass.1.8.1986,n.4933).
107
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Di Seri
Rapporti fra contratti
collettivi e legge
- parte quarta -
108
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Di Seri
1.
L’inderogabilità della legge
109
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Legge e contratto collettivo
Di Seri
• Il contratto collettivo, quale fonte extra
ordinem, è gerarchicamente subordinato alla
legge ed agisce nei limiti imposti da
quest’ultima.
• Le parti possono determinare liberamente il
contenuto del contratto nei limiti posti dalla
legge. Art.1322 c.c.
110
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Strumenti distinti
Di Seri
• La norma legale fissa il trattamento
minimo, mentre quella convenzionale amplia
le soglie di tutela, ovvero dispone su
materie riservate alla sua competenza o
non regolate dalla legge.
111
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Un modello “minato”
Di Seri
• Negli ultimi venti anni, la legge è
intervenuta sul contratto collettivo sia
fissando limitazioni alla tutela, sia
autorizzando deroghe alle disposizioni
legali di protezione del singolo.
112
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Di Seri
1.1
L’inderogabilità in pejus e la
derogabilità controllata
113
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Una nuova filosofia
Di Seri
• Il superamento del tradizionale modello del
diritto del lavoro dato dalla assoluta
impossibilità di derogare in negativo le
norme legali pone non solo un problema di
rapporti fra fonti ma il ben più rilevante
tema dei “ruoli”.
114
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Una delega dinamica al ccnl
Di Seri
• Che rispecchia le logiche evolutive del
nostro ordinamento: promozione,
intervento, concertazione.
• Che chiede di svolgere funzioni di deroga,
di integrazione, di gestione.
115
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Tuttavia,
Di Seri
• “Questo “garantismo flessibile” è sempre
ispirato a una fondamentale sfiducia nella
capacità del lavoratore di negoziare
utilmente le proprie condizioni di lavoro e,
quindi, dall’idea che ogni spazio di
flessibilità debba essere riservato
all’autonomia collettiva”. (Pietro Ichino)
116
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
E comunque...
Di Seri
• La presenza di queste deroghe alla
disciplina legale costituisce un’eccezione
confermativa della regola generale, per la
quale, in caso di conflitto, la legge prevale.
117
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
La giurisprudenza, peraltro...
Di Seri
• Difende con strenuità il principio della
inderogabilità della legge, facendo un uso
distorto ed estensivo del dato normativo e
finendo per mortificare, talvolta, la stessa
autonomia contrattuale.
118
Fondamenti di Diritto 2009
Fondamenti di Diritto 2009
Un solo esempio
Di Seri
• Cassazione 13.07.1996, n. 6372, invocando
l’art. 36 della Cost., sottrae alle parti
collettive la facoltà di determinare
liberamente la retribuzione dovuta per ferie.
Peraltro, ignorando un consolidato
orientamento dello stesso Supremo Collegio.
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Uno spunto di riflessione
• Occorre abbandonare l’idea, fortemente
Di Seri
radicata nella cultura sindacale, che fra tutela
inderogabile e assenza di tutela vi sia
un’alternativa drastica. Non è così: anche una
disciplina del rapporto a carattere disponibile
può svolgere un ruolo assai rilevante nella
determinazione degli standard effettivi di
trattamento”. Pietro Ichino.
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1.2
L’inderogabilità in melius e la
comparazione fra trattamenti
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“La libertà contrattuale”
• La determinazione, per legge, di limiti alla
autonomia negoziale delle parti collettive,
ancorché per soddisfare superiori esigenze
di ordine economico, solleva una serie di
importanti questioni giuridiche ed
istituzionali.
Di Seri
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Limiti di liceità
• Corte Costituzionale ha più volte ribadito la
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liceità dell’intervento (Cost.7.2.85,n.34, Cost.
30.7.80, n. 141) pur imponendone l’eccezionalità
ed il carattere temporaneo dell’intervento
(Cost.23.6.88, n.697, Cost. 26.3.91, n.124.
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Le conseguenze
Di Seri
• La sanzione prevista per le norme
contrattuali esorbitanti rispetto ai limiti
imposti dalla legge è la nullità, con
sostituzione automatica della clausola
difforme apposta dalle parti contraenti, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 1339
e 1419, comma 2, c.c..
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Conseguenti squilibri
Di Seri
• La rimozione automatica di clausole
difformi determina una innaturale ed
imprevista modifica degli equilibri negoziali
che, in molti casi, diventa paradossale
squilibrio.
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“Teoria del cumulo”
• “Le clausole sono sostituite dalla legge e non
trovano compensazione con il contenuto
migliorativo di altre clausole contrattuali: i
benefici - ma anche gli svantaggi - derivanti da
norme contrattuali si cumulano per il
lavoratore con quelli derivanti dalle clausole
legali più favorevoli - o peggiorative in caso di
vincoli massimi.”
• (Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu).
Di Seri
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Di Seri
Il contratto collettivo e gli usi
aziendali
- parte quinta -
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“Uso normativo”
Di Seri
• Sono considerati fonti di diritto in forza degli
articoli 1 e 8 delle preleggi. Sono dunque,
sovraordinati ai contratti collettivi.
• Consistono in una “pratica uniforme e costante,
tenuta con la convinzione che fosse
obbligatoria come una regola giuridica”.
(Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu).
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“Uso contrattuale”
• Poiché è raro l’uso normativo, la giurisprudenza
si è trovata più frequentemente ad occuparsi
dell’uso negoziale. Li ha considerati alla stregua
di proposte accettate tacitamente , clausole
d’uso (art.1340 del c.c.) o pratiche generali
interpretative (art. 1368 c.c.).
• E’ diventato ricorrente dire che gli usi
negoziali si inscrivono nel contratto individuale
e possono derogarlo solo in senso migliorativo.
Di Seri
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“Ragionevole ma insufficiente”
• Il fondamento giuridico di queste ricostruzioni
è debole poiché le clausole d’uso dovrebbero
possedere i requisiti dell’uso normativo e lo
schema dell’accordo tacito non spiega
l’applicazione agli assunti successivamente.
• Tuttavia, obbedisce alla finalità di premiare
l’affidamento che i dipendenti fanno sulla
reiterazione dei comportamenti aziendali.
Di Seri
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Gli effetti collettivi degli usi
• Una sentenza della Cassazione ha prospettato
che gli usi aziendali concorrendo alla
determinazione delle regole di condotta, in
forza del comportamento e della volontà delle
parti, si pongono come elementi costitutivi di
un patto autonomo e sono governati dal
principio della successione temporale di più
accordi aziendali. (Cass. 19.3.1986, 1916).
Di Seri
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