Fondamenti di Diritto 2009 Di Seri La rappresentanza sindacale all’interno dell’impresa 8 maggio 2009 1 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Le R.s.a. dello Statuto dei lavoratori R.s.a. possono essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, in ogni unità produttiva nell’ambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell’unità produttiva. Nell’ambito di aziende con più unità produttive, le R.s.a. possono istituire organi di coordinamento. Art. 19 l. 20 maggio 1970 n. 300 Di Seri 2 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Il referendum abrogativo del giugno 1995: un nuovo art. 19 • R.s.a. possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro, applicati nell’unità produttiva. • Nell’ambito di aziende con più unità le R.s.a. possono costituire organi di coordinamento. Di Seri 3 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Art. 19: i Dirigenti delle R.s.a. Sono i soggetti cui è affidato il compito di rappresentare la volontà formatasi all’interno della r.s.a. La legge ne stabilisce il numero e ne supporta il ruolo mediante apposite tutele ed agibilità. Di Seri • Nulla osta x trasferimento ad altra unità produttiva. • Ordinanza ante sentenza di reintegrazione immediata per illegittimo licenziamento. • Repressione condotta anti sindacale •Indizione assemblee. •Indizione referendum •Titolarità permessi sindac. •Diritto di affissione •Locali 4 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Il Protocollo di Luglio e le R.s.u. “Le parti, al fine di una migliore regolamentazione del sistema di relazioni industriali e contrattuali, concordano quanto segue: a) le organizz. sindacali riconoscono come rappresentanza sindacale unitaria nelle singole unità produttive quella disciplinata dall’intesa quadro tra Cgil-Cisl-Uil sulle R.s.u. dell’ 1 marzo 1991; b) al fine di assicurare il necessario raccordo tra le organizz. stipulanti i ccnl e le rappresentanze aziendali titolari delle deleghe assegnate dai contratti medesimi, la composizione delle r.s.u. deriva per 2/3 da elezione da parte di tutti i lavoratori e per 1/3 da designazione o elezione da parte delle osl stipulanti il ccnl; Di Seri 5 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Il Protocollo di Luglio e le R.s.u./2 Di Seri c) il passaggio dalla disciplina delle Rsa a quello delle Rsu deve avvenire a parità di trattamento legislativo e contrattuale; d) le imprese, secondo modalità previste nei ccnl, metteranno a disposizione delle osl quanto è necessario per lo svolgimento delle attività strumentali all’elezione delle predette r.s.u.; e) la legittimazione a negoziare al secondo livello le materie oggetto di rinvio da parte del ccnl è riconosciuta alle r.s.u. ed alle osl stipulanti il medesimo ccnl, secondo modalità stabilite dal ccnl. 6 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Le R.s.u. e l’Accordo Interconfederale del 20.12.1993 • Introduce le Rappresentanze sindacali unitarie, prevedendo un regolamento per le modalità di costituzione (parte prima) ed una disciplina delle elezioni (parte seconda). • Obiettivo: organismi rappresentativi unitari con poteri negoziali precisi, con i diritti – tutele delle R.s.a. Di Seri 7 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Ambito di applicazione R.s.u. R.s.a. Unità produttive con più di 15 dipendenti “Sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di 15 dipendenti”. Per le imprese agricole, occorrono più di 5 dipendenti (art. 35). Di Seri La Cassazione ha precisato che l'unità produttiva va individuata in ogni articolazione autonoma dell'impresa avente sotto il profilo funzionale e finalistico idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo (Cass. n. 11660 del 29 luglio 2003) 8 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Iniziativa R.s.a. R.s.u. Spetta ai lavoratori dell’ unità produttiva, comunque nell’ambito delle Osl firmatarie dei contratti collettivi applicati. - Osl firmatarie Protocollo luglio 1993; - Osl firmatarie Ccnl applicato; - Altre Osl, formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutiva, a condizione che: Clausola di salvaguardia • Aderiscano formalmente allo accordo istitutivo delle r.s.u; • Corredino la propria lista di un n° di firme di lavoratori dell’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto I firmatari dell’Accordo sulle r.s.u., sia contraenti originari che per adesione, rinunciano a costituire R.s.a. ex art. 19 L’iniziativa può essere congiunta o disgiunta Di Seri 9 Fondamenti di Diritto 2009 Composizione Fondamenti di Diritto 2009 R.s.a. R.s.u. 2/3 seggi Elezione tra gli iscritti alle Osl, su candidati designati dalle Osl Di Seri Elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti 1/3 seggi Riservato alle liste delle Osl firmatarie del ccnl . E’ coperto mediante designazione o elezione 10 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Numero Di Seri R.s.a. R.s.u. N° dirigenti N° Lavoratori N° componenti 1 Fino a 200 3 1 ogni 300 (o frazione) Fino a 3000 3 ogni 300 (o frazione) 1 ogni 500 (Aggiuntivo) Oltre 3000 3 ogni 500 (Aggiuntivo) E’ ammessa la possibilità di clausole più favorevoli della contrattazione collettiva 11 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Compiti e funzioni 1) I componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti ex lege 300/1970, Titolo III: •Indizione assemblee. •Indizione referendum •Titolarità permessi sindacali •Diritto di affissione •Locali •Nulla osta x trasferimento ad produttiva. • Repressione condotta anti sindacale altra unità Se a livello di ccnl/contr. aziendale le r.s.a. beneficiavano di condizioni di miglior favore, queste devono essere mantenute in capo alle Osl di riferimento, che possono trasferirle alle rispettive r.s.u. Di Seri 12 Fondamenti di Diritto 2009 Compiti e funzioni/2 Fondamenti di Diritto 2009 2) Ereditano compiti e funzioni già attribuite per legge alle rsa. 3) Con le organizzazioni sindacali firmatarie del ccnl, sono titolate alla stipulazione del contratto collettivo aziendale. Durata - Le rsu restano in carica x 3 anni. - I dimissionari sono sostituiti dal primo dei non eletti/nuova designazione. - Se dimissioni > 50%, si va al rinnovo anticipato. Di Seri 13 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Di Seri L’azione sindacale ed i diritti dello statuto dei lavoratori 14 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Di Seri 1. Le garanzie di libertà sindacale. 15 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 La libertà nel titolo II dello Statuto. • Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale è garantito a tutti i lavoratori all’interno dell’impresa (art. 14) Di Seri 16 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Closed shop and union shop • E’ nullo qualunque patto o atto diretto a subordinare l’occupazione all’adesione o alla non adesione sindacale. Non è lecito licenziare, discriminare o recare pregiudizio al lavoratore per le medesime ragioni. (art. 15) • E’ vietata la concessione di trattamenti economici discriminatori. (art. 16) Di Seri 17 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Sindacati gialli o di comodo Di Seri • E’ vietato ai datori di lavoro ed alle associazioni dei datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari, o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori. (art. 17) 18 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Struttura della legge Di Seri • Titolo 1. della libertà e della dignità del lavoratore • Titolo 2. della libertà sindacale • Titolo 3. della attività sindacale • Titolo 4. disposizioni varie e generali • Titolo 5. norme sul collocamento • Titolo 6. disposizioni finali e penali 19 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Di Seri Le attività sindacali - Titolo III - 20 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Attività sindacale Di Seri • • • • • • • • • Assemblea, articolo 20 Permessi sindacali retribuiti, articolo 23 Permessi non retribuiti, articolo 24 Permessi per dirigenti, articolo 30 Aspettativa sindacale, articolo 31 Raccolta di contributi, articolo 26 Referendum, articolo 21 Affissione, articolo 25 Locali delle rappresentanze sindacali aziendali, articolo 27 21 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Requisito dimensionale Di Seri Le disposizioni del titolo III ad eccezione dell’art. 27, comma 1, si applicano alle imprese industriali e commerciali purchè: • ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio, reparto autonomo occupi più di 15 dipendenti • nello stesso Comune occupino più di 15 dipendenti Per le imprese agricole la soglia numerica è ridotta a più di 5 dipendenti. 22 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Di Seri L’assemblea, articolo 20 23 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Il diritto di assemblea Di Seri I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’unità produttiva dove prestano la loro opera, fuori dall’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva 24 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Indizione e insindacabilità del tema Di Seri Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette singolarmente o disgiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. 25 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 La partecipazione dei sindacalisti Di Seri Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti sindacali esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali. 26 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Di Seri Permessi sindacali retribuiti, articolo 23 27 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Permessi sindacali retribuiti Di Seri I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 19 hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno: a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; 28 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Permessi sindacali retribuiti/2 Di Seri b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b). 29 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Permessi sindacali retribuiti/3 Di Seri I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a 8 ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un’ora all’anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. 30 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Di Seri Permessi sindacali non retribuiti, articolo 24 31 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Permessi sindacali non retribuiti Di Seri I dirigenti sindacali di cui all’articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni all’anno. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali. 32 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Di Seri Permessi per i dirigenti, articolo 30 - Titolo IV - 33 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Permessi per i dirigenti Di Seri I componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all’articolo 19, hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti. 34 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Di Seri Aspettativa sindacale, articolo 31 - Titolo IV - 35 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Aspettativa sindacale Di Seri I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. 36 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Di Seri Raccolta di contributi, articolo 26 37 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Raccolta di contributi Di Seri I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale. 38 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Di Seri Il referendum, articolo 21 39 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Il referendum Di Seri Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. 40 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Il referendum/2 Di Seri Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali. 41 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Di Seri Affissione, articolo 25 42 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Affissione Di Seri Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. 43 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Di Seri Locali delle rappresentanze sindacali aziendali, articolo 27 44 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Di Seri Locali delle rappresentanze sindacali aziendali Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. 45 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Di Seri Locali delle rappresentanze sindacali aziendali/2 Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni. 46 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Di Seri Lo sciopero 47 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Lo sciopero come diritto “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano” Art. 40 della Costituzione: esso conferisce effettività al principio di libertà di organizzazione sindacale ex art. 39, comma primo della Costituzione. Fine della repressione penale Non vi è restaurazione della libertà pre-fascista Lo sciopero ha status di diritto Di Seri 48 Fondamenti di Diritto 2009 La natura giuridica: “diritto pubblico di libertà” Fondamenti di Diritto 2009 I. DIRITTO PUBBLICO DI LIBERTA’ duplice ambito di applicazione della norma Riguarda i rapporti intersoggettivi privati, inibendo al datore di lavoro la possibilità di compiere, nella gestione del rapporto di lavoro, atti diretti a mortificare l’esercizio del diritto Attiene al rapporto tra Stato e cittadino, precludendo l’emanazione di qualsiasi provvedimento legislativo, amministrativo o giurisdizionale che contrasti con il diritto di sciopero Di Seri 49 Fondamenti di Diritto 2009 Diritto potestativo o assoluto? Fondamenti di Diritto 2009 II. DIRITTO POTESTATIVO DEL LAVORATORE, strettamente connesso al rapporto di lavoro, che gli attribuisce il potere di sospensione dell’obbligazione di lavoro Può esercitarsi solo in funzione di una pretesa diretta contro il datore di lavoro da cui dipende III. DIRITTO ASSOLUTO DELLA PERSONA, condizionato all’esistenza di un contratto di lavoro, ma non inerente al rapporto giuridico con il datore di lavoro Di Seri Per questa via è possibile legittimare, sia sotto il profilo penale che civile, le ipotesi dello sciopero di solidarietà e di quello diretto ad esercitare una pressione sulla P.A. al fine di interventi sulle condizioni di lavoro (sciopero economico-politico). 50 Fondamenti di Diritto 2009 Diritto individuale e collettivo Fondamenti di Diritto 2009 VI. LO SCIOPERO COME DIRITTO INDIVIDUALE AD ESERCIZIO COLLETTIVO: la sua titolarità spetta ad ogni singolo lavoratore, anche se, essendo riconosciuto per la tutela comune di un interesse collettivo, il suo esercizio si esplica collettivamente. Non importa il numero dei soggetti coinvolti (una collettività può essere individuata anche da due individui), rileva, invece, la funzione/finalità, la quale può essere senza dubbio comprovata dalla proclamazione sindacale, importante ma non necessaria. Non può dunque qualificarsi come sciopero legittimo un’astensione originata da ragioni individuali senza connessione tra loro, attuata da una pluralità di lavoratori. Di Seri 51 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Una possibile definizione CHE COSA E’, QUINDI, LO SCIOPERO: E’ l’astensione concertata dal lavoro da parte di una pluralità di lavoratori per la tutela dei loro interessi collettivi di carattere economico - professionale Di Seri 52 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 La Costituzione e la riserva di legge Il Legislatore è intervenuto per regolare l’esercizio del diritto di sciopero solo in due settori: nel settore nucleare, ex d.p.r. n. 185/1964 nei servizi pubblici essenziali (L. n. 146/1990, come modificata dalla L. n. 83/2000, che ha abrogato gli artt. 330, 333 c.p) Da qui l’azione “residuale” di inquadramento giuridico svolta dalla giurisprudenza, sia costituzionale che ordinaria Di Seri 53 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 I limiti esterni ed interni all’esercizio del diritto di sciopero I “limiti” individuano la cornice entro la quale il diritto di sciopero puo’ esercitarsi in maniera incontrastata, forte della sua natura di diritto costituzionale LIMITI ESTERNI LIMITI INTERNI Derivano dalla necessità di tenere conto degli altri diritti costituzionali, i quali hanno medesima dignità Sono quelli definiti come coessenziali alla sua nozione: contemporaneità e continuità della astensione Sciopero nei servizi pubblici essenziali Di Seri 54 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Il riconoscimento giurisprudenziale dello sciopero, quale fenomeno sociale L’art. 40 della Costituzione “ … non definisce direttamente lo sciopero, il cui significato, anche agli effetti giuridici, è quindi quello che la parola, ed il concetto ad essa sotteso, hanno nel comune linguaggio adottato nell’ambiente sociale” (Cass. 30 gennaio 1980 n. 711) la nozione di sciopero non può che essere desunta dalla prassi sindacale: la sua individuazione è un problema diverso da quello della sua valutazione come legittimo Di Seri 55 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Limiti esterni: la giurisprudenza costituzionale e le tipologie di sciopero desumibili dal codice penale “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano” (art. 40 della Costituzione). Rinvio: leggi future vs. leggi preesistenti Codice penale Rocco Di Seri 56 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Le forme anomale di sciopero Si tratta di forme di astensione collettiva che in quanto non corrispondenti allo stereotipo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, sono state definite “anomale”. Di Seri Caratteristiche comuni: tendono a procurare il maggior danno alla controparte, con la minima perdita di retribuzione per gli scioperanti; richiedono una notevole compattezza dei lavoratori (per questo motivo il loro ricorso è extrema ratio); sono, in linea di principio, lecite, se non provocano il c.d. “danno alla produttività” 57 Fondamenti di Diritto 2009 Segue Fondamenti di Diritto 2009 Tipologie più frequenti: Di Seri Sciopero a sorpresa: è quello effettuato senza preavviso Sciopero a singhiozzo: è un’astensione dal lavoro frazionata nel tempo in periodi brevi Sciopero articolato Sciopero a scacchiera: gruppi di lavoratori, le cui attività sono interdipendenti nell’organizzazione del lavoro, scioperano in tempi diversi 58 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Le attività strumentali all’esercizio dello sciopero La propaganda: è attività di creazione di consenso esercitata nei confronti del gruppo professionale coinvolto, al fine della partecipazione allo sciopero. Le pubbliche manifestazioni, previste per indurre l’opinione pubblica a solidarizzare con gli scioperanti. Il picchettaggio, vale a dire il presidio dei “cancelli della fabbrica”, legittimo purché non si traduca in comportamenti autonomamente rilevanti sotto il profilo penale. I cortei interni, azione dimostrativa effettuata durante l’astensione dal lavoro all’interno dei reparti aziendali, avente lo scopo di avvicinare i non scioperanti al fine di convincerli ad aderire all’astensione. Di Seri 59 Fondamenti di Diritto 2009 Segue picchettaggio può ritenersi lecito quand‘è limitato alla propaganda dei motivi dello sciopero, senza impedimento al libero transito di persone o cose; è invece illecito il blocco delle merci e degli accessi al cantiere, perché lede i diritti dell'imprenditore Fondamenti di Diritto 2009 • Il nonché dei dipendenti non aderenti alla manifestazione di protesta, di svolgere la propria attività lavorativa. E' ugualmente illecita l’assemblea permanente che si concreti in una occupazione del cantiere con l'impedimento di ogni attività in danno del suo titolare e di terzi. In tali casi è ammissibile il provvedimento di urgenza, adottato in sede ordinaria ed al di fuori delle controversie del lavoro, con il quale si ordini alle associazioni sindacali ed ai lavoratori di consentire l'accesso e di riaprire i cancelli di ingresso al cantiere. Trib. Cagliari, 14/11/1994 • La c.d. barriera umana dei picchettanti, i quali con i loro corpi impediscono l’accesso allo stabilimento, costituendo una barriera superabile solo con l’uso della forza, è stata ritenuta di per sé violenta ai sensi dell’art. 610 c.p. (Cass. 7 ottobre 1980 n. 10676; Cass. 10 marzo 1983 n. 1079) Di Seri 60 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Segue Di Seri • L'esercizio del diritto di sciopero trova uno dei suoi precisi limiti nella tutela degli altrui beni e interessi di pari, se non di preminente, dignità; è lesivo di quest'ultima, e sanzionabile disciplinarmente, la coazione determinata dall'invasione degli uffici da parte di un corteo interno di scioperanti, rivolta a costringere all'astensione dal lavoro gli impiegati e quanti non intendessero aderire alla manifestazione voluta e attuata dalla maggioranza. Pret. Milano, 24/10/1984 • Commettono il reato di interruzione di pubblico servizio i lavoratori che nel corso di una pubblica manifestazione, ostruiscano o ingombrino una strada ferrata. Cass. Pen. 23 gennaio 2002 61 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Le conseguenze dello sciopero sul rapporto di lavoro “Qui iure suo utitur, neminem laedit” : “L’esercizio di un diritto soggettivo non comporta alcuna responsabilità per danno”. Sospensione del rapporto di lavoro e delle due obbligazioni fondamentali: lavoro e retribuzione. perdita della retribuzione per tutta la durata dell’astensione, ivi compresi, secondo la giurisprudenza prevalente, i riflessi sulla retribuzione indiretta (tredicesima mensilità/gratifica natalizia, etc.). Tale regola pare applicabile anche con riferimento all’anzianità del lavoratore utile ai fini dei diversi istituti legali/contrattuali, semprechè la stessa maturi in relazione all’effettivo servizio e non invece alla durata del rapporto (cfr. ccnl) . Di Seri 62 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Segue Di Seri Il rifiuto da parte del datore di lavoro delle prestazioni di lavoro offerte da dipendenti addetti a reparti diversi da quelli dove si attua uno sciopero, è legittimo ove sia impossibile l’utilizzazione di dette prestazioni, e tale impossibilità deve essere valutata, nell’ipotesi di organizzazione produttiva a ciclo integrato, in relazione alle ripercussioni dello sciopero in un reparto sul funzionamento degli altri, considerando che il datore di lavoro non è tenuto a cambiare programmi di lavoro in conseguenza dello sciopero, predisponendo misure implicanti perdite economiche o spese ulteriori per poter utilizzare le prestazioni lavorative degli altri settori che non partecipano all’astensione dal lavoro. Trib. Milano, 31 maggio 1996; Cass. 4 marzo 2000 n. 2446. 63 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Segue Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro si trovi nell'impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa per causa a lui non imputabile (nella specie, per l'adesione ad uno sciopero da parte della stragrande maggioranza del personale dipendente e la conseguente inutilizzabilità del personale residuo non scioperante), il diritto alla retribuzione non viene meno per quei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia già sospeso per malattia ai sensi dell'art. 2110 c.c., atteso che la speciale disciplina dettata per ragioni di carattere sociale dall'art. 2110 c.c. investe in via esclusiva il rapporto tra datore di lavoro e singolo lavoratore, e su di essa non possono pertanto incidere le ragioni che, nel medesimo periodo di sospensione del rapporto, rendano impossibile la prestazione di altri dipendenti in servizio, senza che, peraltro, possa in tal modo configurarsi una violazione del principio di parità di trattamento. Cass. civ., Sez.lav., 09/04/1998, n.3691 Di Seri 64 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Segue • In forza del principio della sinallagmaticità delle prestazioni, i periodi di sciopero non sono utili ai fini della maturazione delle ferie e incidono negativamente sulla determinazione della gratifica natalizia e del premio di produzione, tranne il caso di diversa e più favorevole pattuizione contrattuale (nella specie, è stato ritenuto che il ccnl industria metalmeccanica privata contempla l'incidenza negativa dello sciopero sulla maturazione delle ferie solo ove la somma degli scioperi nel periodo di riferimento abbia superato i quindici giorni, mentre l'incidenza negativa sulla gratifica natalizia e sul premio produzione si ha indipendentemente dal superamento o meno del termine di quindici giorni). Pret. Bergamo, 20/11/1989 • Poiché le ferie, in base a precisa disposizione contrattuale, maturano in relazione ad ogni “anno di servizio”, ed il lavoratore in sciopero è comunque “in servizio”, deve ritenersi illegittima la trattenuta dei ratei di ferie afferenti il periodo di sciopero. Pret. Milano, 16/05/1988 Di Seri 65 Fondamenti di Diritto 2009 Altre forme di autotutela collettiva sindacale Occupazione di azienda Fondamenti di Diritto 2009 Sciopero bianco Di Seri i lavoratori permangono sul posto di lavoro durante lo sciopero, senza intralciare la normale attività gestionale del datore di lavoro (è legittimo) non in sciopero, quindi con finalità di intralcio impedimento della gestione imprenditoriale (sanzionato ai sensi dell’art. 508 c.p. Necessità del dolo specifico) 66 Fondamenti di Diritto 2009 Segue Fondamenti di Diritto 2009 • Sciopero del rendimento: consiste nell’imprimere volutamente all’attività lavorativa un ritmo più lento del normale (passibile di sanzioni disciplinari) • Sciopero delle mansioni: i lavoratori si rifiutano di svolgere solo alcuni tra i compiti affidati (passibile di sanzioni disciplinari) Di Seri • Non collaborazione: trattasi di astensione, collettiva e concertata, da una serie di prestazioni di carattere accessorio (trasporto dei materiali necessari al lavoro, pulizia/riparazione macchinari, etc.) che come tali non sono espressamente dedotte nel contratto (art. 1375 cc). • Ostruzionismo: applicazione pedantesca dei regolamenti. Non è sanzionabile, a meno che si trasformi in una forma di abuso intenzionale di un potere discrezionale (es: perquisizione di tutti i bagagli in dogana, laddove la legge consente una larga discrezionalità in proposito). 67 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Segue Il boicottaggio, ossia l’azione tesa, mediante propaganda o valendosi della forza di gruppi sociali, ad indurre una o più persone a non stipulare patti di lavoro ovvero a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è legittimo, a meno che la propaganda non assuma proporzioni od un grado di intensità e di efficacia tali da risultare di notevole rilievo (Corte Cost. 17 aprile 1969 n. 84, su art. 507 c.p.). MA: l’arbitraria invasione e occupazione di azienda (art. 508 c.p.) il sabotaggio, ossia il danneggiamento di edifici adibiti ad azienda (art. 508 c.p.) continuano invece ad essere considerati reati da reprimere, in quanto violano, tra gli altri, l’art. 42 della Cost. Di Seri 68 Fondamenti di Diritto 2009 La serrata Fondamenti di Diritto 2009 DEFINIZIONE E’ la chiusura totale o parziale dell’impresa, con rifiuto di accettare la prestazione lavorativa e, di conseguenza, di pagare le retribuzioni CARATTERISTICHE Silenzio della Carta Costituzionale A seguito di Corte Cost. 4 maggio 1960 n. 29, che ha abrogato l’art. 502 del c.p. (reato di serrata per fini contrattuali), è comportamento non perseguibile penalmente. E’ mera libertà di fatto. Di Seri 69 Fondamenti di Diritto 2009 Segue Fondamenti di Diritto 2009 MA: Serrata a fine politico (art. 503 c.p.). Serrata di coazione della pubblica autorità (art. 504 c.p.). Serrata per solidarietà e protesta (art. 505 c.p.), Di Seri continuano ad essere considerate reato, in quanto attinenti a conflitti non strettamente riguardanti i rapporti di lavoro (Corte Cost. 15 dicembre 1968 n. 141, su reato di serrata per protesta). 70 Fondamenti di Diritto 2009 Segue CONSEGUENZE Fondamenti di Diritto 2009 Non essendo un diritto, può dare origine a responsabilità civile. Qualificazione giuridica determinabile rapporto individuale di lavoro, come: Inadempimento contrattuale (mancato assolvimento dello obbligo di retribuzione). solo nell’ottica del Mancata cooperazione del creditore all’adempimento della prestazione del debitore (rifiuto, senza giustificato motivo, di ricevere la prestazione offerta) Quantificazione danno: retribuzione, meno aliunde perceptum. Quantificazione danno: retribuzione integrale. Di Seri 71 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Di Seri La contrattazione collettiva 72 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Di Seri Funzioni e struttura della contrattazione collettiva - parte prima - 73 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Lo “strumento” di azione sindacale • Contratto stipulato dai contrapposti sindacati dei datori e dei lavoratori ovvero dal singolo datore di lavoro coi rappresentanti dei lavoratori per disciplinare i rapporti individuali (contenuto normativo) ed instaurare rapporti obbligatori in capo alle parti stipulanti (contenuto obbligatorio). Di Seri 74 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Il contenuto normativo • Nasce dall’esigenza di tutelare la parte debole del contratto con l’obiettivo di fissare trattamenti economici e normativi minimi. • Tale risultato richiede due presupposti: – inderogabilità delle disposizioni del contratto collettivo da parte del contratto individuale. – Efficacia del contratto anche nei confronti dei lavoratori e dei datori di lavoro non inscritti alle associazioni stipulanti. Di Seri 75 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Il contenuto obbligatorio • Regola i rapporti fra le parti stipulanti o le loro organizzazioni interne minori. • Quasi inesistenti nel periodo corporativo hanno assunto crescente rilevanza a partire dagli anni settanta.. • Il profilo problematico dell’inadempimento. Di Seri 76 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Il contratto nella costituzione (1948) • I sindacati, registrati e dotati quindi di personalità giuridica, possono, rappresentati unitariamente stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce (articolo 39 cost.). • Un contratto con efficacia erga omnes. Di Seri 77 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Il contratto di diritto comune • Un contratto atipico privo di specifica disciplina legale (di diritto comune) che, per espletare la sua funzione, deve, perlomeno, prevalere sul contratto individuale. • Per l’efficacia erga omnes, invece, resta il vincolo “insuperabile” dell’articolo 39 della costituzione. Di Seri 78 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 La strutturazione odierna Di Seri • • • • Gli accordi interconfederali, I contratti nazionali di categoria, I contratti territoriali, I contratti aziendali. 79 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Gli anni 90 e la concertazione Di Seri • Con il protocollo del 23 luglio 1993 si apre la stagione della concertazione che trova nel Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 22 dicembre 1998 una esplicita riconferma. • Gli assetti della contrattazione, la rappresentanze sindacali unitarie, le politiche comunitarie. 80 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Una questione centrale • Il contratto collettivo di diritto comune è efficace solo nei confronti degli iscritti alle associazioni stipulanti (Cass. 6.11.1990, n.10654). – In questo differisce dal contratto collettivo corporativo, dal contratto collettivo previsto dalla Costituzione, dal contratto collettivo recepito in decreto legislativo ai sensi del 741/1959. Di Seri 81 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Il mandato con rappresentanza Di Seri • I singoli, aderendo al sindacato, gli conferiscono un mandato con rappresentanza per la stipulazione dei contratti collettivi. • Si può ritenere che l’inscrizione al sindacato assuma il significato di adesione ai contratti collettivi stipulati in precedenza. 82 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Articolo 2070 C.C. Di Seri L’appartenenza alla categoria professionale… si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore. Se l’imprenditore esercita distinte attività autonome, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività. Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un’attività organizzata si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività 83 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Il sistema del codice civile Di Seri • L’articolo 2069, stabiliva, con riferimento al contratto corporativo, l’efficacia obbligatoria nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria professionale. • L’articolo 2070, stabiliva, sempre nello stesso contesto, i criteri per la determinazione del contratto applicabile. 84 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 E’ applicabile l’articolo 2070 c.c.? Di Seri • Dottrina e giurisprudenza sembrano ormai concordare sulla non applicabilità del principio ai contratti di diritto comune. (Cass. s.u. 26 3.1997, n.2665. • In verità la giurisprudenza, anche di Cassazione, presenta molte pronunzie contraddittorie. 85 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Passato, presente e futuro • Normalmente il contratto collettivo dispone per il presente ed il futuro e, salvo contenga esplicite clausole in tal senso, non esplica la sua efficacia per il passato. • Peraltro, l’eventuale efficacia retroattiva non incontrerebbe il divieto previsto per i contratti collettivi corporativi dall’art. 11, comma 2 delle disposizioni preliminari. Di Seri 86 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 La libera determinazione • Essendo venuto meno l’ordinamento corporativo e l’efficacia dell’art. 2071, comma 3, del c.c., le parti debbono considerarsi libere di apporre un termine di scadenza ai propri contratti o di pattuire a tempo indeterminato. (Cass. 16.4.1993, n.4507). Di Seri 87 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Il termine Di Seri • La durata del contratto è normalmente fissata dalle parti contraenti espressamente oppure indirettamente, come nel caso dell’accordo interconfederale del 23 luglio 1993. 88 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Il recesso • L’istituto civilistico del recesso dal Di Seri contratto che consente ad una delle parti, ovvero ad entrambe, di sciogliere unilateralmente il vincolo contrattuale viene considerato applicabile anche ai contratti collettivi di diritto comune. (art. 1373 c.c.) 89 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Gli effetti del recesso Di Seri • Con il recesso il contratto diventa inefficace. • Si rileva, tuttavia, come rappresenti uno strumento della negoziazione e come sia funzionale al raggiungimento di un nuovo regolamento negoziale. • Si sostiene che non produrrebbe effetti estintivi propri dell’istituto civilistico. • Comunque, non produce effetti per il passato. 90 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Territorialità o meno Di Seri • Il contratto collettivo nazionale si applica nell’ambito del territorio nazionale ed il contratto d’azienda nell’impresa o nell’unità produttiva. • L’aspetto controverso è quello dell’applicazione del contratto collettivo al lavoratore inviato a prestare la propria attività all’estero. 91 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Le tesi della Cassazione Di Seri • Il contratto collettivo nazionale non si applica fuori dall’ambito nazionale salvo espressa pattuizione (Cass. 16.4.1993, n. 4505). • Minoritaria la tesi contraria, peraltro, impreziosita da un’opinione che vorrebbe sostenibile una disamina delle singole previsioni contrattuali per verificarne l’applicabilità anche extra territoriale. 92 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Di Seri 1. Il rapporto fra contratti collettivi di diverso livello 93 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Di Seri 1. 1. Il rapporto nella dottrina e nella giurisprudenza 94 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Molteplicità di dottrine Di Seri • In assenza di una specifica disciplina che attui un collegamento fra contratti collettivi di differente livello, si rende necessario definire, nel caso di previsioni contrastanti o, comunque, differenti, quale debba prevalere. 95 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Il principio del “favor” • Esiste un principio generale in forza del quale deve applicarsi sempre la disposizione più favorevole. • Non esiste un simile principio, quindi, nessuna pattuizione può acquisire forza espansiva. • Dottrina e giurisprudenza ritengono oggi che il Di Seri principio, comunque, non operi fra fonti della stessa natura collettiva. 96 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Il principio “gerarchico” Di Seri • Il contratto aziendale è subordinato al contratto nazionale, rispetto al quale si pone come mera integrazione. La ricostruzione avviene sulla base dell’ordinamento interno del sindacato. • Esiste un mandato “discendente”. • Cass. 20.8.1991, n. 8954, Cass. 11.6.1990, n. 5651, Cass. 8.6.1991, n. 6544. 97 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Il mandato “ascendente” • Il mandato sindacale viene conferito dal basso ed è revocabile. La manifestazione delle parti contraenti esprime una sostanziale revoca del mandato.(Cass. 2.2.1990, n.710). • Per la dottrina, più precisamente, esiste una riserva disciplinare che non viene trasferita al contratto collettivo “superiore”. Di Seri 98 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Il contratto superveniens Di Seri • Il contratto più recente prevale sul precedente anche se meno favorevole, così come normalmente avviene per contratti dello stesso livello. • Il contratto collettivo è un atto generale di autonomia privata con efficacia normativa tipica. • Logica della contrattazione disarticolata. 99 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Il principio di specialità Di Seri • Il contratto più prossimo al rapporto prevale sia in melius che in pejus (Cass. 9.2.1989, n.813, Cass. 12.7.1986, n. 4517). • Occorre un coordinamento strutturale e funzionale fra i contratti ed una omogeneità fra i sottoscrittori. 100 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Di Seri 1. 3. Contratto collettivo e contratto individuale 101 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 E’ possibile derogare un ccnl? Di Seri • La domanda, sulla legittimità delle deroghe operate dal contratto individuale rispetto al contratto collettivo, riporta alla questione del tipo di efficacia del contratto collettivo. • Il condizionamento deriva dall’impianto normativo codicistico che, per il contratto collettivo corporativo, prevedeva l’automaticità della sostituzione delle clausole difformi, salvo modifiche in melius. 102 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Una disposizione su cui riflettere • L’articolo 2077 del codice civile rappresenta il principale argomento della giurisprudenza a favore della sola derogabilità in melius. • La dottrina si richiama, invece, alla teoria della rappresentanza, a quella della dismissione dei poteri individuali, dell’autonomia e sovraordinazione per pervenire sostanzialmente alla stessa conclusione. Di Seri 103 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Il famoso articolo 2077 c.c. • I contratti individuali di lavoro fra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. • Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro. Di Seri 104 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 L’iter argomentativo Di Seri • L’art. 2077 c.c. non è stato abrogato nè espressamente né implicitamente e persegue finalità lecite del tutto coerenti con le finalità dell’istituto “contratto collettivo” . • Contra, si sostiene che l’equiparazione fra contratto corporativo e comune non è dimostrata né dimostrabile e che i due contratti perseguirebbero finalità contrapposte. 105 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Una seconda tesi: Di Seri • Si deve invocare l’art.1339 del codice civile che permetterebbe l’inserzione automatica di clausole collettive nel contratto individuale in sostituzione di quelle difformi (pejus). • Ciò risulterebbe imposto dalla legge (2113 c.c.) ed importerebbe la nullità delle deroghe in pejus contenute nel contratto individuale (art. 1418, 1 comma, c.c.). 106 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 La deroga in melius Di Seri • Per la giurisprudenza si possono applicare due differenti criteri: • criterio dell’assorbimento che mette a confronto non le singole clausole ma i trattamenti complessivi desumibili dalle discipline in conflitto (Cass.13.5.1995, n. 5244) • criterio del cumulo secondo cui si devono confrontare le singole clausole (Cass.1.8.1986,n.4933). 107 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Di Seri Rapporti fra contratti collettivi e legge - parte quarta - 108 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Di Seri 1. L’inderogabilità della legge 109 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Legge e contratto collettivo Di Seri • Il contratto collettivo, quale fonte extra ordinem, è gerarchicamente subordinato alla legge ed agisce nei limiti imposti da quest’ultima. • Le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti posti dalla legge. Art.1322 c.c. 110 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Strumenti distinti Di Seri • La norma legale fissa il trattamento minimo, mentre quella convenzionale amplia le soglie di tutela, ovvero dispone su materie riservate alla sua competenza o non regolate dalla legge. 111 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Un modello “minato” Di Seri • Negli ultimi venti anni, la legge è intervenuta sul contratto collettivo sia fissando limitazioni alla tutela, sia autorizzando deroghe alle disposizioni legali di protezione del singolo. 112 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Di Seri 1.1 L’inderogabilità in pejus e la derogabilità controllata 113 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Una nuova filosofia Di Seri • Il superamento del tradizionale modello del diritto del lavoro dato dalla assoluta impossibilità di derogare in negativo le norme legali pone non solo un problema di rapporti fra fonti ma il ben più rilevante tema dei “ruoli”. 114 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Una delega dinamica al ccnl Di Seri • Che rispecchia le logiche evolutive del nostro ordinamento: promozione, intervento, concertazione. • Che chiede di svolgere funzioni di deroga, di integrazione, di gestione. 115 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Tuttavia, Di Seri • “Questo “garantismo flessibile” è sempre ispirato a una fondamentale sfiducia nella capacità del lavoratore di negoziare utilmente le proprie condizioni di lavoro e, quindi, dall’idea che ogni spazio di flessibilità debba essere riservato all’autonomia collettiva”. (Pietro Ichino) 116 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 E comunque... Di Seri • La presenza di queste deroghe alla disciplina legale costituisce un’eccezione confermativa della regola generale, per la quale, in caso di conflitto, la legge prevale. 117 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 La giurisprudenza, peraltro... Di Seri • Difende con strenuità il principio della inderogabilità della legge, facendo un uso distorto ed estensivo del dato normativo e finendo per mortificare, talvolta, la stessa autonomia contrattuale. 118 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Un solo esempio Di Seri • Cassazione 13.07.1996, n. 6372, invocando l’art. 36 della Cost., sottrae alle parti collettive la facoltà di determinare liberamente la retribuzione dovuta per ferie. Peraltro, ignorando un consolidato orientamento dello stesso Supremo Collegio. 119 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Uno spunto di riflessione • Occorre abbandonare l’idea, fortemente Di Seri radicata nella cultura sindacale, che fra tutela inderogabile e assenza di tutela vi sia un’alternativa drastica. Non è così: anche una disciplina del rapporto a carattere disponibile può svolgere un ruolo assai rilevante nella determinazione degli standard effettivi di trattamento”. Pietro Ichino. 120 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Di Seri 1.2 L’inderogabilità in melius e la comparazione fra trattamenti 121 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 “La libertà contrattuale” • La determinazione, per legge, di limiti alla autonomia negoziale delle parti collettive, ancorché per soddisfare superiori esigenze di ordine economico, solleva una serie di importanti questioni giuridiche ed istituzionali. Di Seri 122 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Limiti di liceità • Corte Costituzionale ha più volte ribadito la Di Seri liceità dell’intervento (Cost.7.2.85,n.34, Cost. 30.7.80, n. 141) pur imponendone l’eccezionalità ed il carattere temporaneo dell’intervento (Cost.23.6.88, n.697, Cost. 26.3.91, n.124. 123 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Le conseguenze Di Seri • La sanzione prevista per le norme contrattuali esorbitanti rispetto ai limiti imposti dalla legge è la nullità, con sostituzione automatica della clausola difforme apposta dalle parti contraenti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1339 e 1419, comma 2, c.c.. 124 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Conseguenti squilibri Di Seri • La rimozione automatica di clausole difformi determina una innaturale ed imprevista modifica degli equilibri negoziali che, in molti casi, diventa paradossale squilibrio. 125 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 “Teoria del cumulo” • “Le clausole sono sostituite dalla legge e non trovano compensazione con il contenuto migliorativo di altre clausole contrattuali: i benefici - ma anche gli svantaggi - derivanti da norme contrattuali si cumulano per il lavoratore con quelli derivanti dalle clausole legali più favorevoli - o peggiorative in caso di vincoli massimi.” • (Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu). Di Seri 126 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Di Seri Il contratto collettivo e gli usi aziendali - parte quinta - 127 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 “Uso normativo” Di Seri • Sono considerati fonti di diritto in forza degli articoli 1 e 8 delle preleggi. Sono dunque, sovraordinati ai contratti collettivi. • Consistono in una “pratica uniforme e costante, tenuta con la convinzione che fosse obbligatoria come una regola giuridica”. (Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu). 128 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 “Uso contrattuale” • Poiché è raro l’uso normativo, la giurisprudenza si è trovata più frequentemente ad occuparsi dell’uso negoziale. Li ha considerati alla stregua di proposte accettate tacitamente , clausole d’uso (art.1340 del c.c.) o pratiche generali interpretative (art. 1368 c.c.). • E’ diventato ricorrente dire che gli usi negoziali si inscrivono nel contratto individuale e possono derogarlo solo in senso migliorativo. Di Seri 129 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 “Ragionevole ma insufficiente” • Il fondamento giuridico di queste ricostruzioni è debole poiché le clausole d’uso dovrebbero possedere i requisiti dell’uso normativo e lo schema dell’accordo tacito non spiega l’applicazione agli assunti successivamente. • Tuttavia, obbedisce alla finalità di premiare l’affidamento che i dipendenti fanno sulla reiterazione dei comportamenti aziendali. Di Seri 130 Fondamenti di Diritto 2009 Fondamenti di Diritto 2009 Gli effetti collettivi degli usi • Una sentenza della Cassazione ha prospettato che gli usi aziendali concorrendo alla determinazione delle regole di condotta, in forza del comportamento e della volontà delle parti, si pongono come elementi costitutivi di un patto autonomo e sono governati dal principio della successione temporale di più accordi aziendali. (Cass. 19.3.1986, 1916). Di Seri 131 Fondamenti di Diritto 2009