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Fondazione Emanuele Casale
Scuola di Notariato dei
Notarili della Campania
Distretti
Corso di Diritto Commerciale
Anno scolastico 2012/2013
Mario Campobasso
La circolazione delle azioni
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Le azioni sono quote di partecipazione alla società,
omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e di
regola rappresentate da documenti che circolano secondo
la disciplina dei titoli di credito
Rappresentatività del capitale
Caratteristiche
della
partecipazione
azionaria
Uguaglianza dei diritti
Libera trasferibilità
Circolazione secondo principi cartolari
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Nominativi
Emissione dei titoli
Al portatore
Mancata
Emissione dei titoli
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Dematerializzazione
obbligatoria (art. 83-bis,
comma, Tuf );
Dematerializzazione
volontaria (art. 83-bis,
comma, Tuf);
Circolazione secondo
regole della cessione
contratto (2355+ art. 5
239/42).
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1°
3°
le
del
r.d.
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Legge di circolazione dei titoli azionari
Art. 2354, 1° comma. I titoli possono essere
nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo
statuto o le leggi speciali non dispongono
diversamente
Art. 74 d.p.r. 600/73: Divieto di
emettere azioni al portatore
Eccezioni:
Azioni di risparmio (art. 145, 3°comma, Tuf)
Azioni Sicav (art. 45, 4° comma, Tuf)
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TITOLI AZIONARI NOMINATIVI
Fonti:
r.d.l. 1148/1941
r.d. 239/1942
Cod. civ. artt. 2355
Per transfert
Trasferimento
Per girata
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Trasferimento per tranfert
Art. 2355, 4° comma. Il trasferimento delle azioni
nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma
dell’art. 2022.
Art. 2022, 2° comma. Colui che chiede l’intestazione del
titolo a favore di un’altra persona, o il rilascio di un nuovo
titolo ad essa intestato, deve provare la propria identità e la
propria capacità di disporre, mediante certificazione di un
notaio o di un agente di cambio. Se l’intestazione o il
rilascio è richiesto dall’acquirente, questi deve esibire il
titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.
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Trasferimento per girata
Art. 2355, 3° comma.
Il trasferimento delle azioni nominative si opera
mediante girata autenticata da un notaio o da altro
soggetto secondo quanto previsto dalle leggi
speciali. Il giratario che si dimostra possessore in
base ad una serie continua di girate ha diritto di
ottenere l’annotazione del trasferimento nel libro
dei soci, ed è comunque legittimato ad esercitare i
diritti sociali; resta salvo l’obbligo della società,
previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro
dei soci.
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Gestione accentrata
Art. 2355, 5° comma.
[…]Il trasferimento si opera mediante scritturazione
sui conti destinati a registrare i movimenti degli
strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono
nominative, si applica il terzo comma e la
scritturazione sul conto equivale a girata.
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LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI
-Legali
-Convenzionali
Statutari
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- Conferimenti in natura
(art. 2343, 3° c.)
Prestazioni accessorie
(art. 2345, 2° c.)
Sindacati di blocco
-Divieto temporaneo di
alienazione (2355-bis)
-Clausole di prelazione
-Clausole di gradimento
-Clausole di riscatto
-Clausole di covendita
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Introduzione – Diritto di recesso
(art. 2437, 2° comma)
Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno
diritto di recedere i soci che non hanno concorso
all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:
b) l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione
dei titoli azionari.
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Divieto temporaneo di alienazione
(art. 2355-bis, 1° comma)
Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata
emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a
particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un
periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione
della società o dal momento in cui il divieto viene
introdotto, vietarne il trasferimento.
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CLAUSOLE DI PRELAZIONE
-Propria
La prelazione può essere
esercitata dai soci solo alle
medesime condizioni offerte
dal terzo acquirente
Impropria
-La prelazione può essere
esercitata
dai
soci
offrendo
al
socio
alienante un giusto prezzo
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Clausole di prelazione impropria
Cons. not. Milano, Massima 15 novembre 2005, n. 86.
Sono efficaci le clausole di prelazione contenute in atti costitutivi di
s.r.l. che, con riferimento alla circolazione delle quote, attribuiscano
il diritto di esercitare la prelazione, per un corrispettivo, diverso da
quello proposto dall'alienante, determinato con criteri tali da
quantificarlo in un ammontare anche significativamente inferiore a
quello che risulterebbe applicando i criteri di calcolo previsti in
caso di recesso. In tale ipotesi, al socio che dovrebbe subire tale
decurtazione spetta, ai sensi dell'art. 2469, comma 2 cod. civ., il
diritto di recesso.
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CLAUSOLE DI GRADIMENTO
NON MERO
gradimento
Il gradimento dipende da
circostanze predeterminate ed
oggettivamente apprezzabili
MERO
gradimento
-Il gradimento dipende
dal consenso di un organo
sociale
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Clausole di Mero gradimento
(art. 2355-bis, 2° e 3° comma)
Le clausole dello statuto che subordinano il
trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi
sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a
carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto
oppure il diritto di recesso dell’alienante; […].
La disposizione del precedente comma si applica in
ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari
condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni,
salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso
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CLAUSOLE DI COVENDITA
-Obbligatoria
(Drag along,
bring along )
-Facoltativa
(Tag along)
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L’alienante può vendere
anche le azioni dell’altro
socio
alle
stesse
condizioni
-In caso di vendita delle
azioni di un socio, l’altro
può vendere alle stesse
condizioni
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Clausole di covendita
Cons. notarile Milano, Massima, 22-11-2005, n. 88
«Si reputano legittime le clausole statutarie che prevedono, in caso
di vendita di partecipazioni in s.p.a. o in s.r.l., il diritto e/o l'obbligo
dei soci diversi dall'alienante di vendere contestualmente, a loro
volta, le partecipazioni possedute; queste clausole, tuttavia, restano
soggette alle disposizioni relative ai limiti alla circolazione delle
partecipazioni, proprie dei rispettivi tipi sociali (s.p.a. o s.r.l.) e ove prevedano l'obbligo di vendita - devono essere compatibili con
il principio di una equa valorizzazione della partecipazione
obbligatoriamente dismessa».
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Azioni riscattabili
Art. 2437 sexies
Le disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437quater si applicano, in quanto compatibili, alle
azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto
prevede un potere di riscatto da parte della società
o dei soci. Resta salva in tal caso l’applicazione
della disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis.
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Azioni riscattabili
Cons. notarile Milano, Massima, 22-11-2005, n. 99
[…] La soggezione di azioni o categorie di azioni al riscatto può
essere stabilita, oltre che in sede di atto costitutivo, anche con
successiva modifica statutaria, purché consti - ove si tratti di
attribuire tale carattere ad azioni già in circolazione - il consenso
dei titolari di tali azioni. Le azioni riscattabili possono essere invece
previste con delibera assembleare adottata con le maggioranze
normalmente richieste per le modificazioni dello statuto qualora:
[…] la riscattabilità sia prevista quale condizione in cui qualsiasi
azione può incorrere al verificarsi di particolari situazioni e - al
momento dell'inserimento - nessuno degli azionisti si trovi in tali
situazioni.
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Azioni riscattabili
Direttiva 77/91/CEE
Articolo 39
Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi le
società ad emettere delle azioni riscattabili, essa stabilisce
per il riscatto di tali azioni almeno il rispetto delle
condizioni seguenti:
a) il riscatto deve essere autorizzato dallo statuto o l'atto
costitutivo prima della sottoscrizione delle azioni
riscattabili;
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Vincoli sulle azioni
(art. 3 r.d. 239/1942)
I vincoli reali sui titoli azionari si costituiscono mediante
annotazione, a cura della società emittente, sul titolo e nel libro
dei soci.
Il pegno dei titoli azionari può essere costituito anche mediante
consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» od altra
equivalente. Di fronte alla società emittente il pegno non
produce effetto che in seguito all’annotazione nel libro dei soci,
da eseguirsi dalla società immediatamente.
I pignoramenti, sequestri ed altre opposizioni debbono essere
eseguiti sul titolo.
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Vincoli sulle azioni
Cons. notarile Milano, Massima 19 novembre 2004, n. 34
Sono legittime, anche in assenza del termine di efficacia di
cinque anni di cui all'art. 2355-bis, 1° comma cod. civ., le
clausole che vietano la costituzione di usufrutto o di pegno su
azioni.
Sono legittime, ed efficaci anche in assenza della previsione di
un obbligo di acquisto a carico della società o degli altri soci
ovvero del diritto di recesso del costituente, le clausole di mero
gradimento riferite alla costituzione di usufrutto o di pegno su
azioni.
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Vincoli sulle azioni
Art. 2352
Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto
spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o
all’usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di
voto è esercitato dal custode
Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al
socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso
sottoscritte […].
Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 2442, il
pegno, l’usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di
nuova emissione
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Vincoli sulle azioni
Art. 2352
Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il
socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie
almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditori
pignoratizio può vendere le azioni […]. Nel caso di usufrutto,
usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto
alla restituzione al termine dell’usufrutto.
Salvo che dal titolo o dal provvedimento risulti diversamente, i
diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente
articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia
al creditore pignoratizio o all’usufruttuario; nel caso di sequestro
sono esercitati dal custode.
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