CBUI
Collegio dei Biologi delle Università Italiane
LE PROSPETTIVE DEL BIOLOGO
E L’ORDINAMENTO PROFESSIONALE
A.Spanò
Roma, 11 giugno 2012
Il Biologo: l’evoluzione normativa
Biologia
La biologia ha avuto un vertiginoso
sviluppo in questi ultimi decenni
pertanto essa e’ posta al centro delle
speranze umane, come la potenziale
fonte di conoscenza che può
risolvere i problemi più impellenti
relativi ai settori:
• della salute
• dell’ ambiente
Classi di accesso
Esami di Stato e Albi ONB
(DPR n.328/01)
Lauree Triennali
(S.MFN, Med.Ch, Far., Agr., Vet.)
Lauree Magistrali
(S.MFN, Med.Ch, Far., Agr., Vet.)
Classe 82/S
Classe 69/S
Scienze e Tecnologie
per l’Ambiente e il
Territorio
Scienze della
Nutrizione
Umana
Classe 27
Scienze e Tecnologie per
l’Ambiente e la Natura
Classe 7/S
Classe 9/S
Biotecnologie
Agrarie
Biotecnologie
mediche,
veterinarie e
farmaceutiche
Classe 1
Biotecnologie
Classe 12
Scienze Biologiche
Esame di Stato (Sezione B)
Iscrizione all’Albo B ONB
(Biologo- junior)
Classe 8/S
Biotecnologie
Industriali
Classe 6/S
Biologia
Esame di Stato (Sezione A)
Iscrizione all’Albo A ONB
(Biologo-senior)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN SANITA’
Ordinamenti della professione ove previsti
•Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”.
• D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 “Stato giuridico del personale delle unità sanitarie
locali”.
•D.P.C.M. 10 febbraio 1984 “Indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa
delle regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione
strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano
prestazioni di diagnostica di laboratorio”.
• D.P.R. 7 settembre 1984, n. 821 “Attribuzioni del personale non medico addetto ai
presidi, servizi e uffici delle Unità Sanitarie Locali”
• D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 “Norme risultanti dalla disciplina prevista
dall’accordo sindacale per il triennio 1985-87, relativa al comparto del personale
dipendente del S.S.N.”.
• D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 “Regolamento per il recepimento di norme
risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 6 aprile 1990 concernente il
personale del comparto del S.S.N. di cui all’art. 6 del D.P.R. 5 marzo 1986, n.
68”.
• D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
•D.M. Sanità 26 settembre 1994, n. 745 “Regolamento concernente l’individuazione
della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di laboratorio
biomedico”.
•DL. 20 giugno 1997, n. 175 Convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1997, n.
272 “Disposizioni urgenti in materia di attività professionale della dirigenza sanitaria
dell’S.S.N.”.
•D.M. Sanità 31 luglio 1997 “Attività Libero ProfeSsionale e incompatibilità del
personale della dirigenza sanitaria dell’S.S.N.”.
•D.M. Sanità 31 luglio 1997 “Linee guida dell’Organizzazione dell’attività libero
professionale intramuraria della dirigenza sanitaria dell’S.S.N.”.
•D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per
il personale dirigenziale del S.S.N.”.
• D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 “Regolamento Recante la determinazione dei
requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per
l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del
S.S.N.”.
D.M. Sanità 30 gennaio 1998, “Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla
normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale
del ruolo sanitario dell’S.S.N.”
D.M. Sanità 31 gennaio 1998, “Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale dell’S.S.N.”
L. 30 novembre 1998, n. 419 “Delega al Governo per la razionalizzazione dell’S.S.N. per
l’adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento dell’S.S.N.
Modifiche al D.Lgs. n. 502”.
• D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione dell’S.S.N. a norma
dell’art. 1 della Legge 30 novembre 1998, n. 419”.
• D.P.C.M. 27 marzo 2000, “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero
professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria dell’S.S.N.
• Accordo 11 luglio 2002 “Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano per l’individuazione discipline epidemiologia per i
dirigenti del ruolo sanitario non medici”.
• D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per
l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune
professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”
D.P.C.M. 10 febbraio 1984
“Indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni in
materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di
qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano
prestazioni di diagnostica di laboratorio”.
Art. 8
Organico e qualificazione funzionale del personale
L’organico minimo del personale dei laboratori generali di base è
costituito da:
1) Un direttore medico o biologo. Entrambi devono essere iscritti
all’albo dell’ordine di appartenenza, essere in possesso della laurea
in medicina e chirurgia e della specializzazione o della libera
docenza in una delle branche attinenti al laboratorio di analisi
cliniche o, in alternativa, della laurea in Scienze Biologiche….
Omissis….
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della
Legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
Art. 6 ter
Fabbisogno di personale sanitario
1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini
dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi
professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno
per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine
ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici,
fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e
della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai
corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai
corsi di diploma universitario ….omissis
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della
Legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
Art. 15.
Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie.
1. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la dirigenza
sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, e
in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità
professionali e gestionali….omisis
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della
Legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
Art. 16-quinquies.
Formazione manageriale
1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo
svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria
aziendale e per l'esercizio delle funzioni dirigenziali di secondo livello per
le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici,
fisici e psicologi…omissis
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483
“Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del
S.S.N.”.
PROFILO PROFESSIONALE
Art. 40
Concorso per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello
dirigenziale del profilo professionale di ……: requisiti specifici di ammissione
1. I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
a) Diploma di laurea ;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
c) Iscrizione dell’albo professionale attestata da certificato in data
non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando
Riassetto delle
Scuole di Specializzazione di Area
Medica
PROPOSTA DI RIASSETTO DELLE
SCUOLE
DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA
SANITARIA
PRESENTAZIONE
Il Gruppo di Lavoro, composto da esperti del settore, è stato
istituito dal MIUR (D.M. 1/2/2001, all. 1; D.M. 28/2/2001, all. 2) con
il compito di elaborare una proposta di riordino degli
ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di Area
Sanitaria nel quadro della riforma generale degli studi
universitari. Il Gruppo di lavoro ha tenuto conto delle proposte
redatte dai Referenti Nazionali delle Scuole di Specializzazione
nelle riunioni coordinate dal CUN e dal MIUR negli ultimi cinque
anni (all. 3). Ha tenuto presente i compiti assegnati
all'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica
Specialistica (D.M. 23/10/2000, all. 4; D.M. 06/05/2002, all. 5)
preposto più specificamente alla determinazione degli standard
per l’accreditamento dei requisiti di idoneità nonché al
monitoraggio delle Scuole
.
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
La proposta di riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area
Sanitaria è basata sulla esigenza di adeguare gli ordinamenti
didattici delle Scuole alle direttive dell’Unione Europea nel
quadro della riforma generale degli studi universitari. In questo
contesto si è perseguito lo scopo di razionalizzare gli
ordinamenti
didattici
delle
Scuole
finalizzandole
al
conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale
dello specializzando, fondata su una solida base scientifica.
Si è ritenuto opportuno raccogliere in un unico provvedimento
organico e coerente gli ordinamenti didattici delle Scuole di
Area Sanitaria attivate o proposte in tempi diversi con
provvedimenti distinti. Sono state prese in considerazione le
Scuole di Area Sanitaria a normativa CEE (all. 6), le Scuole
attivate per le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale (all. 6),
altre Scuole dell’Area Sanitaria per cui è stata chiesta
l’attivazione (all. 7). A queste vanno aggiunte le Scuole di
Specializzazione dell’Area Veterinaria (all. 8).
ASPETTI INNOVATIVI
I
nuovi ordinamenti didattici si caratterizzano nella loro
impostazione sotto numerosi aspetti rispetto agli ordinamenti
attuali. Meritano di essere segnalati i seguenti punti, che verranno
successivamente
sviluppati
nella
relazione
generale:
a) Coerentemente all’impostazione professionalizzante, un peso
preponderante è assegnato alle attività formative che
caratterizzano la specificità della Scuola. Oltre due terzi
dell’impegno orario dello specializzando sono riservati alle attività
pratiche professionalizzanti
b) Un terzo dell’impegno complessivo dello specializzando è
riservato alle attività formative didattiche, onde assicurare una
solida preparazione scientifica. Alla didattica interattiva è
assegnato un peso preponderante rispetto alla didattica
formale, al fine di assicurare l’acquisizione critica del sapere
attraverso un impegno personalizzato e attivo dello
specializzando.
c)
Le attività formative, didattiche e professionalizzanti,
sono articolate in un rapporto integrato e continuativo,
durante tutto il percorso della Scuola. In particolare, in
armonia con l’impostazione della Scuola, non è prevista una
distinzione né una cesura tra la cosiddetta formazione di base
e la formazione pratica professionalizzante.
d) Per gruppi di Scuole omogenee è stato individuato un
ambito di saperi comuni denominato tronco comune, inteso
come complesso fondamentale di saperi che valga a
supportare e integrare le attività formative specifiche di
ciascunatipologia.
e) L’attività formativa è affidata a docenti universitari e docenti
affiliati, operanti in strutture non universitarie inserite nella
rete della Scuola. Particolare importanza è assegnata alla
funzione tutoriale articolata in tre figure distinte: a) docentetutore ad personam; b) docente-tutore di gruppo; c)
specializzando-tutore.
f) La verifica della qualità dell'apprendimento è affidata a
diversi strumenti, quali le prove in itinere, il libretto-diario e la
prova finale (discussione della tesi di specializzazione
integrata dalle valutazioni periodiche e dal giudizio dei
docenti-tutori).
g) A ciascuna Scuola è assegnata una autonomia funzionale e
organizzativa, con afferenza alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia e l’integrazione in una rete formativa di strutture
universitarie ed extra universitarie, proporzionata al numero
degli specializzandi e adeguata al conseguimento di un
completo addestramento professionale, secondo gli obiettivi
formativi
della
Scuola.
h)
Per garantire una piena ed efficiente utilizzazione delle
risorse umane e strutturali sono indicate le linee generali per
adeguare il numero e le dimensioni delle Scuole alle esigenze
del sistema sanitario, secondo i criteri di accreditamento
stabiliti dall’Osservatorio Nazionale della Formazione
Specialistica.
AREE E CLASSI
1. Le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria sono state
ripartite in tre aree: Area Medica (all. 9), Area Chirurgica (all.
10) e Area dei Servizi Clinici (all. 11). Per motivi di opportunità
operativa l’Area dei Servizi Clinici è stata suddivisa in tre
sotto-aree: sotto-area dei Servizi Clinici Diagnostici e
Terapeutici, sotto-area dei Servizi Clinici Organizzativi e della
Sanità Pubblica, sotto-area Veterinaria. Per alcune Scuole si è
ritenuto opportuno proporre denominazioni diverse da quelle
attuali più aderenti agli obiettivi formativi, al profilo
professionale e ai nuovi ordinamenti didattici (all. 12). In
armonia con l’impostazione della riforma universitaria (D.M.
509/99), nell’ambito delle singole aree le Scuole sono
aggregate in Classi omogenee al fine di consentire una
migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche,
assistenziali. Per la costruzione delle Classi e degli
Ordinamenti Didattici sono stati adottati i criteri seguiti per le
Lauree e le Lauree Specialistiche.
SPECIALIZZANDI
1. Lo specializzando è inserito a tempo pieno nelle attività
formative della Scuola e prende parte attiva alle attività
assistenziali.
2. L'attività assistenziale degli specializzandi è finalizzata alla
acquisizione di competenze professionali specifiche con una
progressiva assunzione di responsabilità personale nella
esplicazione delle attività professionalizzanti fino a raggiungere
la piena autonomia. Va peraltro assicurata una adeguata
formazione culturale basata su una solida preparazione
scientifica.
ACCESSI
L'accesso degli specializzandi non medici alle Scuole di
Specializzazioni di Area Sanitaria, pone l’esigenza di
armonizzare in un unico corso competenze specifiche con
diverse connotazioni professionali. Questo problema si
presenta nel caso delle Scuole delle Classi di Neuroscienze e
Scienze Cliniche del Comportamento, di Medicina Diagnostica
e di Laboratorio e di Servizi Clinici Specialistici Biomedici. In
particolare, è opportuno che l’insieme delle lauree
specialistiche che consentono l’accesso alla Classe della
Medicina Diagnostica e di Laboratorio venga rivalutato anche
in funzione delle professionalità richieste dal SSN.
Nella proposta di riassetto i percorsi formativi delle tipologie
interessate sono stati opportunamente differenziati per tenere
conto delle diverse competenze professionali per le quali
potrebbe essere anche previsto il rilascio di titoli distinti.
Questo è particolarmente rilevante per la Classe dei Servizi
Clinici Specialistici Biomedici nella quale il titolo di laurea
posseduto dallo specializzando prelude a figure professionali
fortemente distinte fra loro.
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484
“Regolamento Recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla
direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al
secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del S.S.N.”
Art. 4 Discipline
Accordo 11 luglio 2002
“Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano per l’individuazione discipline epidemiologia per i dirigenti
del ruolo sanitario
non medici”.
Sancisce tra il Ministro della Salute, le Regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano il seguente accordo nei termini sotto indicati:
Le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali di
struttura complessa per i professionisti non medici del ruolo sanitario, sono le
seguenti:
E) CATEGORIA PROFESIONALE
FARMACISTI, MEDICI:
DEI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI,
EPIDEMIOLOGIA ricompresa nell’area di sanità pubblica
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328
“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione
all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni,
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”
PROFESSIONE DI BIOLOGO
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328
“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione
all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni,
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”
BIOLOGO
Art. 30
Sezioni e titoli professionali
1. .Nell'albo professionale dell'ordine
sezione B.
sono istituite la sezione A e la
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di biologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di biologo junior.
4. L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata, rispettivamente, dalle
dizioni: "Sezione dei biologi", "Sezione dei biologi juniores".
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328
“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione
all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni,
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”
COMPETENZE PROFESSIONALI
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328
“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione
all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni,
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”
BIOLOGO
Art. 31
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione
A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando
immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa,
oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che
implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali:
a)controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi,
anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini,
medicamenti in genere, radioisotopi;
b)analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche,
immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche;
c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e
minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in
funzione della valutazione dell'integrità degli ecosistemi naturali;
d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo,
degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle
derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione
dei relativi mezzi di lotta;
e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti
relativamente agli aspetti biologici;
g) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
h) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante e
valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici;
i)valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici.
2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione
B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando
immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le
attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali
l'esecuzione con autonomia tecnico professionale di:
a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche;
b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare,
biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca;
c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di
igiene delle acque, dell'aria, del suolo e degli alimenti;
d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico,
microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica;
e) procedure di controllo di qualità.
3. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa
vigente per lo svolgimento delle attività professionali di cui ai
commi 1 e 2 da parte dei dipendenti dalle aziende del Servizio
sanitario nazionale.
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328
“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione
all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni,
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”
Art. 32
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito
esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea
magistrale in una delle seguenti classi:
a) Classe Biologia;
b) Classe Biotecnologie agrarie;
c) Classe Biotecnologie industriali;
d) Classe Biotecnologie mediche, veterinarie, e
farmaceutiche;
e) Classe Scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio;
f) Classe Scienze della nutrizione umana.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico,
biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico,
biomorfologico,
clinico
biologico,
ambientale,
microbiologico;
b) una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene,
management e legislazione professionale, certificazione e
gestione della qualità;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove
scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in valutazioni
epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per
la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei
risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di
esiti.
4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere
l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono
esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica.
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328
“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione
all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni,
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”
Art. 33
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della
laurea in una delle seguenti classi:
a )Classe Scienze biologiche;
b )Classe - Biotecnologie;
c) Classe - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico,
biomolecolare, biomatematico e statistico;
b) una seconda prova scritta in ambito biomorfologico,
ambientale, microbiologico, merceologico;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed
in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o
casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella
esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti
relativi agli ambiti disciplinari di competenza.
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328
“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione
all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni,
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”
Art. 34
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all'ordine sono iscritti nella sezione A dell'albo
.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla
data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi
nella sezione A dell'albo.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di
esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo.
Il biologo: prospettive
• 4. La collocazione dei biologi in particolare in sanità:
• rientra negli ambiti professionali riconosciuti dalla legislazione
• rappresenta una realtà consolidata e pluridecennale
Le competenze degli attuali biologi sanitari:
•sono essenziali, perfettamente compatibili e complementari
a quelle degli altri operatori del settore
• si prestano ad sovrapposizione/confusione di ruoli,
attribuzioni o funzioni ?
Biologi : strategie e linee d’azione
STRATEGIE E LINEE D’AZIONE EFFICACI
• Azioni concertate ai vari livelli istituzionali
• Coordinamento centralizzato tra università e mondo professionale
• Collaborazione attiva tra Ordine , Società scientifiche e
Sindacati
STRATEGIE E LINEE D’AZIONE EFFICACI
Tavoli di confronto con le istituzioni
Coordinamento centralizzato da parte del Collegio Nazionale Biologi
Attività cogestite di formazione e orientamento dei giovani laureati ai settori di
potenziale occupazione
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