Emergenza umanitaria – fase 1
il caso Tunisia
In rilievo...
A. Stato di emergenza umanitaria
D.P.C.M. 12 febbraio 2011
B. Misure di protezione temporanea art 20 Dlgs 25 luglio 1998 n. 286
C. Esigenze umanitarie
art. 5 c. 6 Dlgs 25 luglio 1998 n. 286
art. 11 c.1 l. c – ter DPR 31 agosto 1999 n. 394
A. Stato di Emergenza umanitaria
- Fonte (D.P.C.M. 12 febbraio 2011):
Viene dichiarato lo stato di emergenza umanitaria in relazione
all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del
Nord Africa fino al 31 dicembre 2011
- Presupposti (L. 24 febbraio 1992, n. 225 Protezione civile)
Lo stato di emergenza viene dichiarato al verificarsi di eventi quali
calamità naturali o altri eventi che per intensità ed estensione,
debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
B. Misure di protezione
temporanea
Le misure di protezione temporanea si adottano anche in
deroga alle disposizioni del Testo unico immigrazione,
per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di
conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare
gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
Art. 20 D. Lgs. 286/98
C. Rilascio pds umanitario
Rilevata la possibilità di adottare anche in deroga alle disposizioni
del Testo Unico, misure di protezione temporanea per
rilevanti esigenze umanitarie in occasione di eventi di
particolare gravità in Paesi non appartenenti all'UE e
considerato lo stato di emergenza umanitaria si procede al
rilascio del pds per motivi umanitari ai cittadini
appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel TN dal 1°
gennaio 2011 al 5 aprile 2011.
DPCM 5 aprile 2011
Convertibilita’ del pds confermata da nota Ministero interno –
Dip. Lib. Civili e Imm. Dell’11 luglio 2001, prot. N. 5157
Emergenza umanitaria - II fase
L'accoglienza dei migranti
dal Nord Africa
Adozione di ulteriori disposizioni atte a fronteggiare l’emergenza
umanitaria nel TN in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini
appartenenti ai paesi del Nord Africa (Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 aprile 2011 n. 3933).
° Competenza della Protezione Civile Nazionale, con delega del Capo
Dipartimento per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a
fronteggiare lo stato di emergenza, fra cui l’adozione di un
Piano per la distribuzione sul territorio nazionale, la
prima accoglienza e la sistemazione dei cittadini
extracomunitari provenienti dal Nord Africa arrivati nel TN
ai quali sia riconosciuto lo status di profughi o rispetto a cui
siano state adottate misure di protezione temporanea ai
sensi dell'art. 20 del Dlgs 25 luglio 1998 n. 286
Emergenza umanitaria - II fase
Attribuzione dello status alle persone
accolte
La Protezione internazionale (ovvero lo status
di rifugiato e di protezione sussidiaria ex art. 2
comma 1 lett. a) D.lgs. 251/07) come unica via
data, pur in assenza di provvedimenti formali
di attribuzione della competenza alle CT.
Emergenza umanitaria - II fase:
Attribuzione dello status alle persone
accolte. Status quo
° Le CT stanno quasi ovunque completando l’esame delle
domande;
° Circa il 60% delle domande esaminate è stato rigettato;
° Si stanno ovunque predisponendo i ricorsi avverso le
decisioni negative (v. nota Dip. Prot. Civ Naz. prot. n.4393
del 23/08/2011 )
Il Rifugiato
Il rifugiato è colui che avendo fondato timore di
persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di
opinioni politiche, si trova fuori dal paese di cui è
cittadino e non può o non vuole a causa di tale timore
avvalersi della protezione di tale paese.
Art. 1 Convenzione di Ginevra 1951
In rilievo…
Timore fondato
Persecuzione
Motivi
Fuga
Richiesta di protezione
La protezione sussidiaria
Il cittadino straniero che non possiede i requisiti per
essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui
confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se
ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide,
se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente
la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di
subire un grave danno, e il quale non può o, a causa di
tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto
Paese
Art. 14 Dlgs 251/07
Status a confronto
Rifugiato
Protezione sussidiaria
Fondato timore
Persecuzioni
Motivi
Fuga
Rischio effettivo
Danno grave
Fuga
Persecuzioni - 1
atti di violenza fisica o psichica
provvedimenti legislativi, amministrativi, di
polizia o giudiziari, discriminatori o attuati in
modo discriminatorio
azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o
discriminatorie
rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e
conseguente sanzione sproporzionata o
discriminatoria
Persecuzioni - 2
azioni giudiziarie o sanzioni penali in
conseguenza del rifiuto di prestare servizio
militare in un conflitto, quando questo
potrebbe comportare la commissione di
crimini, reati o atti che rientrano nella
clausola di esclusione ex art. 10
atti specificamente diretti contro un genere sessuale
o contro l’infanzia
Esame della domanda
E’ effettuato su base individuale. Si valutano:
tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine
le dichiarazioni e la documentazione presentate dal
richiedente
la situazione individuale e le circostanze personali del
richiedente
Esame della domanda: e se mancano le
prove..
Le dichiarazioni del richiedente sono considerate
veritiere se la Commissione ritiene che:
a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo
per circostanziare la domanda
b) è stata fornita una idonea motivazione
dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti
e plausibili, non sono in contraddizione con le
informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso
Danno grave
la condanna a morte o all’esecuzione della
pena di morte
la tortura o altra forma di pena o trattamento
inumano o degradante ai danni del
richiedente nel suo Paese di origine
Danno grave
la minaccia grave e individuale alla vita o alla
persona di un civile derivante dalla violenza
indiscriminata in situazioni di conflitto
armato interno o internazionale
Audizione del richiedente - 1
Competente a decidere sulla domanda è la
Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione
internazionale
10 Commissioni - Torino, Milano, Gorizia,
Roma, Caserta, bari, Foggia, Crotone,
Siracusa, Trapani
(DM 6 marzo 2008 – DM 16 ottobre 2008)
Audizione del richiedente - 2
Il richiedente ha l’obbligo, se convocato, di
comparire personalmente.
Deve fornire indicazioni sui suoi cambiamenti
di domicilio
La comunicazione della convocazione viene
effettuata tramite la questura
Audizione del richiedente - 3
La Commissione può omettere di sentire il
richiedente quando ritiene di avere sufficienti
motivi per accogliere la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato
Audizione del richiedente - 4
Il colloquio può essere rinviato qualora le
condizioni di salute del cittadino straniero non
lo rendano possibile, ovvero qualora
l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per
gravi motivi
Audizione del richiedente - 5
Il colloquio si svolge in seduta non pubblica
In presenza di un cittadino straniero portatore
delle particolari esigenze
ex art. 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,
al colloquio può essere ammesso personale di sostegno
per prestare la necessaria assistenza
Il colloquio del minore
avviene alla presenza del genitore che esercita la potestà
o del tutore
Decisione
Riconoscimento dello status di rifugiato
Riconoscimento della protezione sussidiaria
Rilascio del pds per protezione umanitaria
Rigetto della domanda
Rigetto della domanda per manifesta infondatezza
Rimedi giurisdizionali
Ricorso dinanzi il Tribunale civile
Reclamo presso la Corte d’Appello
Ricorso per Cassazione
Dove presentare ricorso
CT Gorizia – Tribunale di Trieste
CT Milano – Tribunale di Milano
CT di Roma – Tribunale di Roma
CT di Foggia – Tribunale di Bari
CT di Crotone – Tribunale di Catanzaro
CT di Siracusa – Tribunale di Catania
CT di Trapani – Tribunale di Palermo
CT di Torino – tribunale di Torino
CT di Caserta – Tribunale di Napoli
CT di Bari – Tribunale di Bari
Il ricorso
“il ricorso è proposto a pena di inammissibilità nei 30
giorni successivi alla comunicazione del
provvedimento”
Nei casi di accoglienza e trattenimento disposti ai
sensi degli articoli 20 e 21, il ricorso è proposto, a
pena di inammissibilità, nei 15 giorni successivi alla
comunicazione del provvedimento”
Effetti del ricorso
Il ricorso NON sospende
La proposizione del ricorso automaticamente l’efficacia
sospende
del provvedimento quando:
automaticamente
il richiedente si è
l’efficacia del
allontanato dal CARA senza
provvedimento
un giustificato motivo;
impugnato
la Commissione ha rigettato
la domanda per manifesta
infondatezza.
Art. 35, comma 5 D.lgs.
25/08
Effetto sospensivo e giudice
Il ricorrente può chiedere al Tribunale la sospensione
dell’efficacia del provvedimento “quando ricorrono
gravi e fondati motivi”
Il Giudice, nei 5 giorni successivi al deposito, decide
con ordinanza non impugnabile
Le decisioni impugnabili sono:
1) il provvedimento di diniego;
2) il provvedimento con cui viene riconosciuta la sussistenza
di esigenze di natura umanitaria;
3) il provvedimento di riconoscimento della protezione
sussidiaria.
Termini di impugnazione:
Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli
artt. 20 e 21 D.lgs 25/2008 e succ. mod., il ricorso è
proposto, a pena di inammissibilità, nei 15 giorni successivi
alla comunicazione del provvedimento.

Negli altri casi, il ricorso è proposto, a pena di
inammissibilità, nei 30 giorni successivi alla comunicazione
del provvedimento.

Autorità competente territorialmente:
1)Per richiedenti accolti nei
CARA o trattenuti nei CIE:
è competente il Tribunale
che ha sede nel capoluogo
di distretto di Corte di
Appello in cui ha sede il
centro.
2)negli altri casi:
è competente il Tribunale
del distretto di Corte di
Appello in cui ha sede
la Commissione che ha
pronunciato il
provvedimento.
Istanza di sospensione:
1) Per richiedenti accolti nei
CARA o trattenuti nei CIE:
è necessario chiedere la
sospensione dell'efficacia
del provvedimento
impugnato per gravi e
fondati motivi ex artt. 7 e
8 del D.lgs 25/2008 e succ.
mod. mediante apposita
istanza formulata
all'interno del ricorso.
(Salvo l'ipotesi di cui all'art. 20 co. 2 lett. a
dello stesso D.lgs)
2) negli altri casi:
la sospensione viene
concessa
automaticamente all'atto
della presentazione del
ricorso.
PdS (art. 11 D.lgs n. 140/05)
Il Giudice decide sull'istanza di sospensione entro 5 giorni
dal deposito del ricorso con ordinanza non impugnabile.
Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al
ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per
richiesta di asilo.
Allo straniero che si trova nelle predette condizioni, si
applica, inoltre, l'art. 11 del D.lgs n. 140/2005, pertanto, egli
ha diritto ad un permesso di soggiorno della durata di sei
mesi che consente di esercitare attività lavorativa fino alla
conclusione della procedura di riconoscimento.
Accoglienza:
è espressamente previsto che i ricorrenti ospitati nei CARA
rimangono nelle medesime strutture con le modalità
previste nel D.lgs n. 140/2005 e i ricorrenti trattenuti nei
CIE che hanno ottenuto la sospensione del provvedimento
impugnato, hanno diritto anch'essi all'accoglienza nei
CARA e con le medesime modalità del citato decreto
legislativo.
Gratuito patrocinio:
Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede
giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un
avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove
ricorrano le condizioni previste dal DPR n. 115/2002. In
ogni caso per i redditi prodotti all'estero si applica l'art.
94 dello stesso decreto.
Viene, cioè, data la possibilità allo stesso di sostituire con
una autocertificazione l'attestazione di non sussistenza di
mezzi economici.
Tecniche di difesa - 1
Verbale delle dichiarazioni rese nell'audizione
personale:
L'attenta lettura del provvedimento della Commissione e
del verbale dell'audizione deve rappresentare il primo
passo verso la comprensione del caso di specie e di ciò
che sarebbe opportuno produrre in sede di giudizio al
fine di poter ottenere una sentenza di accoglimento.
Il verbale, infatti, oltre ad orientare e, dunque, ad
agevolare il colloquio con il richiedente, serve a meglio
inquadrare le vicende dello stesso nell'ambito della
possibilità di ottenere lo status di rifugiato, la
protezione sussidiaria o la protezione umanitaria.
ferme restando le dichiarazioni esposte dal
richiedente
Tecniche di difesa - 2
Indagine approfondita del contesto geopolitico, usi e
consuetudini del paese:
in particolare essa consente di valutare la
verosimiglianza delle vicende narrate dal richiedente
alla luce del contesto socio culturale del paese di
origine o della zona da cui proviene
(utili possono essere rapporti annuali di associazioni
internazionali tipo Amnesty International, UNHCR, siti internet,
articoli di giornale, pubblicazioni, ricerche e studi universitari
ecc....)
Tecniche di difesa - 3
Regime delle prove attenuato:
l'Autorità competente decide non sulla base di prove
certe bensì sulla scorta di un "principio di prova"
della persecuzione subita basato su fonti di
carattere indiziario e, comunque, collegate a fatti
notori da ritenersi sufficienti per il riconoscimento
sia dello status di rifugiato che della protezione
sussidiaria.
Tecniche di difesa - 4
Sentenza della Corte di Giustizia Europea del
17/02/2009:
secondo la quale per riconoscere la protezione
sussidiaria (ai sensi dell'art. 14 lett. C D.lgs
251/07) è sufficiente valutare che il conflitto
interno e generalizzato del paese di origine del
richiedente raggiunga livelli di violenza tali da
ritenere che il ritorno in patria, per la sola
presenza sul territorio, possa comportare un
rischio effettivo di subire minaccia.
Tecniche di difesa - 5
Protezione umanitaria (orientamento
Commissioni):
viene riconosciuta quando ricorrano seri motivi di
carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato
italiano (art. 5 co. 6 del T.U. sull'immigrazione).
Tecniche di difesa - 6
Protezione umanitaria -orientamento
giurisprudenziale - nord Africa:
Diverso appare l'orientamento della giurisprudenza che con
sentenza n 19393 del 9 settembre 2009(Cass. SS.UU.)
esprime una prima concreta elaborazione giurisprudenziale
volta ad inquadrare la fattispecie di protezione umanitaria.
Essa pone a base della valutazione dei "seri motivi" di
carattere umanitario gli artt. 2 e 10, co. 3, Cost. per
iscrivere le richieste di asilo nei diritti fondamentali di
rango costituzionale, poi aggiungendo la Convenzione di
Ginevra e l'art. 3 della Convenzione Europea dei diritti
dell'uomo.
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Emergenza umanitaria – il caso Tunisia