Rintracciabilità di filiera Reg. CE 1830/2003 Introduce la tracciabilità di OGM e di alimenti e mangimi ottenuti da OGM Capacità di rintracciare in tutte le fasi dell’immissione in commercio attraverso la catena di produzione e distribuzione Messa a disposizione di terzi dietro compenso o gratuitamente Obiettivo Istituire un quadro normativo per la tracciabilità dei Prodotti contenenti OGM o costituiti da OGM; Alimenti e mangimi ottenuti da OGM. Campo di applicazione Scopo Facilitare un’accurata etichettatura; Monitorare gli effetti sull’ambiente i la salute umana; Attuare le misure adeguate di gestione dei rischi; Facilitare il ritiro dei prodotti dal mercato qualora si constatino imprevisti effetti nocivi per la salute umana o degli animali o per l’ambiente. Prodotti contenenti o costituiti da OGM Alimenti e mangimi ottenuti da OGM Prima fase di immissione Nella fase di immissione in e tutte le fasi successive commercio Gli operatori assicurano la Gli operatori sono tenuti a trasmissione per iscritto trasmettere per iscritto all’operatore che riceve il all’operatore che li riceve le prodotto delle seguenti seguenti informazioni: informazioni: - indicazione di ciascuno degli - indicazione che il prodotto ingredienti dell’alimento contiene OGM o è da esso ottenuto da OGM; costituito; - indicazione di ciascuna delle - indicazione degli materie prime o degli additivi del mangime ottenuti da OGM; identificatori unici. - nel caso di prodotti privi di Gli operatori predispongono sistemi e elenco degli ingredienti, procedure standardizzate che consentano di: indicazione del fatto che il -Conservare le suddette informazioni; prodotto è stato ottenuto da -Identificare per 5 anni dopo ciascuna OGM. transazione l’operatore che ha messo a disposizione e quello che ha ricevuto i prodotti. Reg. CE 65/2004: identificatori unici per piante, microrganismi e animali Finalità indicare la presenza di OGM e contraddistinguer lo specifico evento di trasformazione oggetto dell’autorizzazione all’immissione in commercio di OGM Ambito di applicazione OGM che hanno ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio Non si applica ai medicinali per uso umano e veterinario Modalità di definizione L’IU è costituito da tre componenti che constano di un determinato numero di caratteri alfanumerici per un totale di 9. I numeri utilizzabili vanno da a 9. Le lettere utilizzabili sono 26, dalla A alla Z. Esempi: CED - AB891 - 6 CE - ABC891 - 5 Prima componente: richiedente/titolare dell’autorizzazione Consta di 2 o 3 caratteri alfanumerici seguiti da un trattino Esempio: le prime 2 o 3 lettere del nome dell’organizzazione richiedente/titolare dell’autorizzazione CED - CE - Richiesta dei caratteri per indicare l’identità del richiedente: due casi possibili Richiedenti hanno già ottenuto l’assegnazione dei codici alfanumenrici che figurano già nella tabella dei codici dei richiedenti della banca dati OCSE dei prodotti biotecnologici Continuano ad usare tali caratteri Non possono usare i codici già esistenti Richiedenti non ancora identificati nella banca dati OCSE dei prodotti biotecnologici Scelgono un nuovo codice Informano l’autorità nazionale che provvede all’aggiornamento della banca dati OCSE dei prodotti biotecnologici. Seconda componente: evento di trasformazione oggetto della domanda di immissioni in commercio e/o autorizzazione Costituito da 5 o 6 caratteri alfanumerici. Esempi: AB891 ABC891 Richiesta Consultare la banca dati OCSE dei prodotti biotecnologici e verificare gli IU assegnati ad eventi di trasformazione simili riguardanti lo stesso organismo o la stessa specie in modo da assicurare la coerenza ed evitare duplicazioni; Definire il meccanismo interno per evitare gli stessi caratteri per un evento di trasformazione riguardante organismi differenti; Se due o più organizzazioni sviluppano eventi di trasformazione simili la 1° componente deve consentire a ciascun richiedente di generare un IU unico per il proprio prodotto: SAS - AB891 MAR - AB891 Terza componente: carattere di controllo Numero, separato dagli altri da un trattino, che serve ai fini del controllo per: Ridurre gli errori; Garantire l’integrità del codice alfanumerico introdotto dagli utenti della banca dati. - 6 Regola di calcolo Sostituire i caratteri alfabetici con i numeri riportati nel Regolamento CED–AB891 354 1 2 Sommare i valori numerici 3+5+4+1+2+8+9+1=33 Qualora il totale si composto da più cifre sommare più volte tali cifre tra loro sino ad ottenere un valore unico 3+3= 6 CARATTERE DI CONTROLLO Iscrizione dell’IU dell’OGM autorizzato negli appositi registri della Commissione Decisione della Commissione del 23 febbraio 2004: disposizioni per il funzionamento dei registri istituiti dalla commissione e destinati alla conservazione delle informazioni sulle modificazioni genetiche degli OGM. Informazioni da inserire nei registri Dati relativi al notificante e ai soggetti responsabili; Informazioni generali sull’OGM o gli OGM (tra cui l’identificatore unico) Informazioni sull’inserto; Informazioni sui metodi di individuazione ed identificazione; Identificazioni sul deposito, lo stoccaggio e la fornitura di campioni. Alcuni dati devono essere resi disponibili al pubblico altri da gestire come confidenziali. L’autorità competente trasmette alla commissione tali informazioni entro 2 settimane dal ricevimento.