Bar Trattoria Pizzeria
La Gamellona
Cucina casalinga
Tel:017 4715504
Sale San
Giovani (CN)
Tel:347 44 2 9 20 6
Località
Gamellona,10
Altro …..
Pizze speciale
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Nostra Cucina
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Aperitivo
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Gamellona
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Claudia
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Panna
Salsiccia o salame piccante
Gorgonzola
Porcellina
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Mozzarella
Fontina
Mozzarella di bufala
Funghi porcini
Paella
Ristorante fuori
Corso apprendistato
Gamellona
Pizzaiola
Conclusioni
Vi ringrazio di aver guardato il progetto
Vi aspettiamo alla Gamellona a provare la
cucina o pizza.
Claudia Plugaru
Indice
• Sicurezza
• Organizzazione aziendale
Sicurezza
• DATORE DI LAVORO
• LAVORATORE
• PREPOSTO
• MEDICO COMPETENTE
• RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE
• RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
• ADDETTI ALLA SQUADRA PER IL PRIMO SOCCORSO
• ADDETTI ALLA SQUADRA PER LA LOTTA ANTINCENDIO
Indice
Datore di lavoro
Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il
tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha la
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa.
Ritorna
Lavoratore
DIPENDENTI o persone che operano comunque con
rapporto di lavoro subordinato anche speciale
(interinale).
• SOCI LAVORATORI di cooperative o di società anche
di fatto (che prestino la loro attività per conto della
cooperativa o della società).
• UTENTI di servizi d’istruzione avviati presso datori di
lavoro per agevolare o perfezionare la formazione
professionale (stage).
• ALLIEVI degli istituti d’istruzione o che partecipano a
corsi di formazione professionale, nei quali si faccia
uso di macchine o agenti fisici, chimici o biologici.
Ritorna
Servizio di prevenzione e protezione
• Il servizio di prevenzione e protezione è
l’insieme delle persone, sistemi e mezzi
esterni o interni all’azienda finalizzati
all’attività di prevenzione e protezione dai
rischi professionali per i lavoratori.
• Fra i componenti del servizio di prevenzione e
protezione l’azienda designa un “responsabile”,
che coordina le attività del servizio.
• Per aziende con meno di 30 dipendenti la
responsabilità del S.P.P. può essere assunta
direttamente dal datore di lavoro.
Ritorna
Medico competente
Medico in possesso di uno dei titoli e dei
requisiti formativi e professionali di cui
all’articolo 38, che collabora, secondo
quanto previsto all’articolo 29, comma 1,
con il datore di lavoro ai fini della
valutazione dei rischi ed è nominato dallo
stesso per effettuare la sorveglianza
sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al
presente decreto.
Ritorna
Organizzazione aziendale
Società
Definizione: con il contratto di società due o più persone
conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di
un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art
2247 c.c).
•Questo scopo non è valido per le cooperative, caratterizzate
invece dallo scopo mutualistico, poiché non c’è lo scopo di
un profitto illimitato;
SOCIETA’ DI PERSONE
Non ha personalità giuridica, ovvero non è, in quanto società, un soggetto
giuridico totalmente distinto dai singoli soci che la costituiscono, i quali
presentano, infatti, una responsabilità illimitata e solidale di fronte a eventuali
dissesti societari. La “ragione sociale” è lo strumento di individuazione delle
società di persone, costituita dal nome della società, dal nome di uno o più
soci, dall’indicazione del rapporto sociale. Il numero dei soci è solitamente
ristretto, pertanto, il capitale sociale non è molto elevato.
SOCIETA’ DI CAPITALI
Hanno personalità giuridica, ovvero è, la società, non il singolo socio, a
essere titolare dei diritti e degli obblighi che nascono dallo svolgimento
dell’attività d’impresa. In questo tipo di società, i beni conferiti hanno maggiore
importanza delle qualità personali dei soci. I creditori possono rivalersi
esclusivamente sul patrimonio sociale. L’amministrazione spetta anche ai soci.
La “denominazione sociale” è lo strumento di identificazione delle società di
capitali, costituita dal nome della società e dall’indicazione del rapporto sociale.
SOCIETA’ DI PERSONE E SOCIETA’ DI CAPITALI
•
SOCIETA’ DI PERSONE
SOCIETA’ SEMPLICE
SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
(SNC)
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA
SEMPLICE (SAS)
SOCIETA’ PER AZIONI (SPA)
•
SOCIETA’ DI CAPITALI
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA
PER AZIONI (SAPA)
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’
LIMITATA (SRL)
SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIETA’ DI MUTUA
ASSICURAZIONE
SOCIETA’ SEMPLICE
Si costituisce con scrittura privata e non viene registrata in
Tribunale;
•Non può esercitare attività d’impresa commerciale;
•Dotata di autonomia patrimoniale imperfetta: ogni socio è
solidalmente e illimitatamente responsabile con il proprio
patrimonio;
•Ogni socio è obbligato ad eseguire il conferimento determinato
nel contratto sociale e, qualora non definito, a conferire quanto è
necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale;
•Ogni socio ha il diritto di percepire periodicamente una parte
degli utili prodotti dall’esercizio dell’attività imprenditoriale,
proporzionale al conferimento eseguito;
•Ogni socio ha diritto di partecipare alla gestione sociale;
•Viene usata per attività agricole, attività professionali in forma
associata e per attività di gestione di patrimoni immobiliari;
•Il potere di amministrazione e di rappresentanza spettano a tutti
i soci disgiuntamente, ossia senza bisogno dell’assenso degli altri
soci (salvo dichiarazioni diverse stabilite nel contratto).
SOCIETA’ NOME COLLETTIVO
(SNC)
E’ la forma più diffusa di società di persone.
Essa si compone di due o più soci con responsabilità illimitata e
solidale, ovvero:
illimitata: i soci rispondono con l’intero patrimonio sociale e
personale
solidale: ogni socio risponde interamente di ogni eventuale
debito della società con la possibilità di rivalersi sugli altri soci.
La società deve essere costituita in forma scritta presso il notaio e
il codice civile prevede la scrittura pubblica oppure quella privata
autenticata.
Non è previsto un capitale minimo.
Salvo diverso accordo, ad ogni socio spetta il potere di
amministrazione e rappresentanza della società.
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
(S.A.S.)
Si sceglie questa forma societaria quando ci sono da un lato persone che
desiderano investire del capitale e dall’altro soggetti dotati di spirito
imprenditoriale.
Nella s.a.s. vigono le stesse norme che regolano la costituzione di una
s.n.c. (forma scritta, capitale minimo non previsto), con la particolarità
che sono previste due categorie di soci:
• soci accomandatari, con responsabilità illimitata. Essi
garantiscono anche con il proprio patrimonio personale per i
debiti della società e soltanto a loro spetta la gestione aziendale
• soci accomandanti, con responsabilità limitata. Essi rispondono
soltanto con la propria quota di capitale e sono considerati dei
finanziatori dei soci accomandatari, con alcuni diritti
supplementari, come ispezionare i libri contabili. Essi hanno
diritto alla partecipazione agli utili, in proporzione alla loro quota
ma non possono partecipare all’amministrazione dell’azienda.
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
(S.r.l.)
E’ una società di capitali.
La caratteristica fondamentale di questa società è la
responsabilità limitata dei soci. Essi, infatti, rispondono dei
debiti sociali esclusivamente nei limiti della quota conferita,
in quanto è la società stessa, con l’assunzione della
personalità giuridica, a farsi carico degli impegni sociali.
La costituzione della società prevede obbligatoriamente la
forma dell’atto pubblico.
E’ previsto un capitale minimo di € 10.000,00.
L’amministrazione della società può essere affidata ad un
socio, a più soci o a terzi.
A tutela dei diritti dei terzi, la legge prevede che gli
amministratori sono solidalmente responsabili verso la
società per i danni causati dalla stessa. Esclusi da tali
fattispecie sono unicamente gli amministratori esenti da
colpa, o coloro che hanno palesemente manifestato il proprio
dissenso circa gli atti che hanno arrecato danno alla società.
Le cooperative
Un discorso a parte va fatto per le cooperative.
Anche le società cooperative, come quelle di capitali, hanno una personalità
giuridica diversa da quella dei soci.
Le principali caratteristiche distintive sono:
 l’idea cardine della costituzione di una cooperativa è il fine
mutualistico: l’attività non è svolta a scopo di lucro ma al fine di
favorire i soci della società cooperativa che, partecipandovi, traggono
vantaggi di natura economica
 non è previsto un capitale minimo per la costituzione
 ogni socio può svolgere anche contemporaneamente le funzioni di
dipendente;
 le decisioni sono adottate in assemblea generale assegnando un
voto ad ogni socio indipendentemente dalla quota di capitale conferita
 sono soggette all’obbligo della revisione contabile, al fine della
tutela sia nei confronti dei soci che nei confronti dei partners
commerciali
ALTRE FORME DI SOCIETA’ COOPERATIVE
PICCOLE COOPERATIVE
Piccole imprese commerciali
agricole con scopo mutualistico
o
LE MUTUE ASSICURATRICI
Caratteri:
-scopo mutualistico;
-La qualità si socio, si acquista
assicurandosi presso la società, e si
perde
con
l’estinguersi
di
dell’assicurazione
-Responsabilità limitata
Deve essere composta esclusivamente da soci, persone
fisiche, min 3 pers. Max 8 pers.;
La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di
“piccola società cooperativa”;
Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo
patrimonio
Hanno per oggetto l’esercizio di un attività assicurativa a
beneficio dei soci. Vi è un nesso inscindibile tra la qualità di
socio e quella di assicurato.
Le mutue assicuratrici sono delle persone giuridiche che si
propongono di tenere indenni i loro soci dai danni che possono
derivare da circostante previste dal contratto sociale;
I soci sono tenuti al pagamento di contributi periodici,
determinati in misura fissa o in misura variabile
Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo
patrimonio
nell’atto costitutivo può essere previsto l’ingresso di soci cd
“avventori” non legati alla società da rapporti di
assicurazione, ma i cui conferimenti servano al fine di
costituire fondi di garanzia per il pagamento delle indennità.
LE TIPOLOGIE PIÙ DIFFUSE
•Cooperative di produzione e lavoro: operano principalmente nel settore dei trasporti,
dell’edilizia, delle pulizie e della ristorazione. Il socio riveste il ruolo di imprenditore e di
lavoratore;
•Cooperative di consumo: mirano a fornire ai soci beni a condizioni più favorevoli di
quelle prospettate dal mercato. A tal fine, l’acquisto viene effettuato collettivamente;
l’ente si assume i rischi imprenditoriali e le spese di distribuzione evitando così qualsiasi
forma di intermediazione;
•Cooperative agricole: sono le società alle quali i produttori agricoli conferiscono i loro
prodotti, affinché questi ultimi siano conservati, trasformati, e venduti mediante
l’organizzazione societaria. Operano sia nel campo della produzione, sia in quello della
lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e d’allevamento;
•Cooperative edilizie: provvedono alla costruzione o all’acquisto di immobili da affittare
o vendere ai soci;
•Cooperative di credito: categoria societaria che comprende la Casse Rurali e Artigiane,
nonché le Banche Popolari. Concedono finanziamenti a condizione di favore ai soci;
•Cooperative sociali: cooperative impegnate nella gestione di sevizi rivolti alle persone
socialmente svantaggiate;
•Cooperative culturali, turistiche e sportive: promuovono manifestazioni, corsi e
gestiscono strutture per il tempo libero.
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