L’Amministrazione di risultato e le architetture dei Controlli 1 RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", articolo 14; apporta modifiche agli articoli 113 e 113 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, così come modificati dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Legge 5 giugno 2003, n. 131 - Legge "La Loggia" - "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" Legge 27 dicembre 2002, n. 289 – Finanziaria 2003. Artt. 23, c.5; 24, c.3, 5; 28, c.1-2; 29, c.13, 16-17; 30, c.15; 34, c.1, 11 – Introducono nuove disposizioni relative ai controlli di regolarità amministrativa - contabile D.L. 318/1986, art. 1-bis (convertito in L. 88/1986); introduce il concetto di controllo di gestione riferendolo però ai controlli contabili finalizzati alla necessità del pareggio di bilancio D.Lgs. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni; con l’art. 20, abrogato - salvo il comma 8- dal successivo D. Lgs 286/99, veniva stabilito che le Amministrazione definissero sistemi di valutazione dei risultati gestiti da servizi di controllo interno o nuclei di valutazione. D.Lgs. 77/1995, artt. 39,40 e 41; definiscono ruolo e modalità operative del controllo di gestione. D.Lgs. 286/1999;provvede al riordino del sistema dei controlli, individuando e separando le diverse funzioni del controllo. D.Lgs. 267/2000; "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - art.147 (Tipologia dei Controlli Interni); artt. 196-198 (Controllo di gestione) Comparto Regioni-Enti Locali Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - area della dirigenza - 1998-2001, disciplina il ruolo del personale dirigenziale dipendente dagli enti del comparto Regioni ed Enti Locali definendo un sistema stabile di relazioni sindacali e in particolare le materie rilevanti ai fini della corretta definizione delle metodologie di valutazione dei dirigenti Titolo V della parte seconda della Costituzione italiana come modificato dalla Legge Costituzionale 18 ottobre, 2001, n.3; ridefinisce in senso federalista le competenze tra Stato, Regioni ed Enti Locali ed interviene, con particolare riferimento ai controlli di regolarità, sull’organo regionale di controllo (CORECO) sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali abrogandone l’articolo istitutivo (ex art.130) Legge 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) - art. 35, individua due tipologie di servizi pubblici locali (a rilevanza industriale e non) prevedendo distinte modalità di gestione ed erogazione Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (e successive modifiche e integrazioni) - art. 20, “Verifica dei risultati”, sostituisce il corrispondente art. 20 dell’ex D.Lgs.29/93 istitutivo dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione. 2 principali linee evolutive spinta al recupero dell’efficienza della gestione = misurazione dei costi programmazione quale fase propedeutica = separazione tra le funzioni valutazione delle prestazioni del personale = legame fra il raggiungimento degli obiettivi e la corresponsione della parte variabile della retribuzione 3 Cambiamento di mentalità e di cultura Cultura burocratica -> Cultura del risultato Cultura degli atti/ adempimenti -> Cultura manageriale Cultura della legittimità -> Cultura dell’efficienza dell’efficacia e dell’economicità 4 art. 1 D. Lgs. 286/1999 a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile; b) il controllo di gestione; c) la valutazione della dirigenza; d) la valutazione ed il controllo strategico. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è rivolto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo di gestione mira a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto costi- risultati. La valutazione della dirigenza diventa uno strumento strettamente concatenato alle altre tipologie di controllo interno, con particolare riguardo al controllo di gestione, di cui ne utilizza i risultati; la valutazione segue le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il controllo strategico valuta l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti 5 Chi compie il controllo Tipologie di controllo Organo al quale è affidato Regolarità amministrativa e contabile Ragioneria; organo di revisione Controllo di gestione Dirigenza e responsabili di servizi supportati dall’ufficio controllo di gestione Valutazione della dirigenza Direttore generale o Giunta con l’ausilio del Nucleo di Valutazione Valutazione e controllo strategico Giunta e Consiglio con la collaborazione del NdV 6 controlli interni negli enti locali T. U. art. 147, comma 1 a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale; d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. T. U. art. 147, comma 2 principio della distinzione tra funzioni politiche e compiti di gestione, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 29/1993, ora art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. T. U. art. 147, comma 3 autonomia organizzativa degli enti locali che possono disporre in materia “anche in deroga” agli altri principi di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 286/1999. 7 Riccardo Limongi IL CONTROLLO STRATEGICO Introduzione generalizzata del controllo strategico che negli enti locali risente in modo determinante delle funzioni e della suddivisione delle competenze tra organi politici, organo di revisione e responsabili dei servizi. Si inserisce nei rapporti interorganici tra giunta e consiglio (art. 193 del T.U.) Almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno = delibera consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. confronto fra i programmi indicati nella relazione previsionale e programmatica ed i relativi risultati raggiunti e controllo della permanenza degli equilibri finanziari del bilancio. 8 Riccardo Limongi Confronto tra controllo strategico e CdG = – definizione = verifica infrannuale delle scelte di programmazione; – modalità generali del controllo = misurazione dell’efficacia e dell’efficienza; – obbligatorietà; – finalità = migliorare l’evolversi della situazione introducendo azioni correttive o ridefinendo gli obiettivi di programmazione. ≠ – l’oggetto di analisi riguarda le competenze dell’organo consiliare (art. 42 T.U.), ovvero le scelte fondamentali di programmazione e di gestione e non le scelte gestionali attuative; – l’orizzonte temporale di analisi è più ampio nel caso del controllo strategico; – le modalità attuative: poche delibere durante l’anno nel caso del controllo strategico ed ampia varietà di appuntamenti formali ed informali, di report e di utilizzo di strumenti operativi nel caso del controllo di gestione; - controllo strategico = l’organo di revisione ha funzioni più ampie. 9 Riccardo Limongi Le modalità attuative variano da ente a ente in funzione delle dimensioni e della loro struttura, nonché delle modalità nelle quali si svolge la programmazione. La verifica dello stato di attuazione dei programmi non può prescindere dai seguenti aspetti contabili-gestionali: – analisi dell’andamento degli accertamenti delle entrate correnti in relazione ai rispettivi stanziamenti di previsione del bilancio; – analisi dell’andamento degli impegni di spesa corrente in relazione ai rispettivi stanziamenti di previsione del bilancio; – analisi dello stato di attuazione delle opere pubbliche e degli altri investimenti; – analisi dell’andamento dei flussi di cassa (entrate e spese) e dell’andamento degli impegni di spesa, per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno; – verifica dell’esistenza di debiti fuori bilancio; – analisi delle situazioni presenti o future in grado di influenzare il mantenimento degli equilibri di bilancio. 10 Riccardo Limongi IL CONTROLLO FINANZIARIO serve a garantire il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio e ad evitare le difficoltà e le conseguenze della situazione strutturalmente deficitaria e del dissesto finanziario è affidato alla ragioneria (art. 153 T.U.) e all’organo di revisione (art. 239 T.U.) A partire dall’anno 1999 il controllo finanziario acquista una importanza maggiore per effetto dell’introduzione del patto di stabilità interno. Modalità attuative Il controllo di gestione finanziario è l’insieme degli atti, delle verifiche e dei riscontri effettuati prima, durante e dopo la gestione, diretti al controllo degli equilibri di bilancio e finalizzati a prevenire ed a ridurre le situazioni di difficoltà finanziaria e del dissesto finanziario. Si divide in tre fasi: preventiva concomitante e successiva alla gestione. 11 Riccardo Limongi Fase preventiva: verifiche della veridicità delle previsioni (artt. 153 e 162, T.U.), dell’attendibilità che impone una analisi retrospettiva e prospettica a convalida dell’ammontare degli stanziamenti di bilancio (art. 162, T.U.), della compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi (art. 153 del T.U.), della coerenza complessiva di tutti gli strumenti di programmazione (art. 170, T.U.). Fase concomitante: 1) verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate di competenza e dello stato di impegno delle spese di competenza (art. 153, comma 4, T.U.); 2) visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario sulle determinazioni dei responsabili dei servizi (art. 151, comma 4, T.U.); 3) parere di regolarità contabile sulle deliberazioni del consiglio e della giunta (art. 49, T.U.); 4) segnalazioni obbligatorie del responsabile del servizio finanziario al legale rappresentante dell’ente, al segretario e all’organo di revisione in caso di situazioni di squilibrio finanziario (art. 153, comma 6, T.U.); 5) deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193, T.U.); 6) deliberazione e richiesta di anticipazioni di tesoreria (art. 222, T.U.); 7) deliberazione e richiesta di utilizzo di somme a specifica destinazione (art. 192, comma 2, T.U.); 8) verifiche di cassa da parte dell’organo di revisione e da parte dell’amministrazione dell’ente (art. 223, T.U.); 9) monitoraggio del disavanzo di cassa e dell’indebitamento al fine di raggiungere gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno (art. 28, legge 23 dicembre 1998, n. 448; art. 30, legge 23 dicembre 1999, n. 488). Fase successiva: indicatori finanziari particolarmente significativi quali: Tasso di variazione tra previsioni iniziali e finali; Grado di attendibilità delle previsioni finali; Tasso di realizzazione delle entrate o delle spese; Velocità di riscossione e di pagamento; Tasso di smaltimento dei residui attivi e passivi; 12 Riccardo Limongi IL CONTROLLO DI GESTIONE art. 57 L. 8 giugno 1990, n. 142 = indicava espressamente la possibilità di introdurre forme di controllo economico interno della gestione, prevedendo apposite norme nello statuto dell’ente. D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (ora art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) = all’art. 20 disponeva che “Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa”. D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (ora T.U.) = disciplina dettagliata degli scopi, dell’oggetto e delle modalità di attuazione. art. 39: “il controllo di gestione negli enti locali è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi”. T.U. art. 196 = riprende tale definizione. Circa i tempi, le modalità, l’organizzazione e le fasi attuative del controllo di gestione una certa discrezionalità rimane in capo a ciascun ente per effetto dell’art. 152, comma 4, del T.U. Il controllo di gestione negli enti locali risulta ora disciplinato dalle seguenti norme con valenza derogabile o inderogabile: – art. 147 del T.U. “Tipologia dei controlli interni” (principio inderogabile dal regolamento di contabilità ai sensi dell’art. 152, comma 4, del T.U.); – art. 196 del T.U. “Controllo di gestione” (principio inderogabile dal regolamento di contabilità ai sensi dell’art. 152, comma 4, del T.U.); – art. 197 del T.U. “Modalità del controllo di gestione” (principio derogabile dal regolamento di contabilità ai sensi dell’art. 152, comma 4, del T.U.) che divide la procedura in tre fasi: - predisporre un piano dettagliato degli obiettivi ( che può essere contenuto nel PEG); - rilevare i dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti (sistema informativo contabile); - valutare i dati precedenti in rapporto al piano degli obiettivi ed al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza ed il grado di economicità dell’azione intrapresa (valutazione dei risultati e calcolo degli scostamenti). – art. 198 del T.U. “Referto del controllo di gestione” (principio derogabile dal regolamento di contabilità ai sensi dell’art. 152, comma 4, del T.U.); – art. 193 del T.U. “Salvaguardia degli equilibri di bilancio” (principio inderogabile dal regolamento di contabilità ai sensi dell’art. 152, comma 4, del T.U.). 13 Riccardo Limongi Il controllo di gestione è un insieme di strumenti ed allo stesso tempo un processo diretti a verificare – da parte dei dirigenti e dei responsabili dei servizi - lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza e il livello di economicità dell’attività di realizzazione degli obiettivi prefissati. 14 Riccardo Limongi Centralità del controllo di gestione Il Controllo di gestione: - serve al controllo di legittimità - è parte del controllo strategico - condiziona l’esistenza dell’attività di valutazione dei dirigenti 15 Riccardo Limongi Errori da evitare Il controllo di gestione: non è separato dal controllo strategico e dagli altri controlli unitari; non è compito di alcune strutture, ma coinvolge l’intera organizzazione; non si limita all’efficienza/produttività, ma considera anche l’efficacia; non è solo un insieme di strumenti, considera altresì gli aspetti organizzativi e di processo 16 Riccardo Limongi Fissazione degli obiettivi Fissare gli obiettivi che si intendono perseguire è un aspetto basilare per potere effettuare il controllo di gestione. La fissazione degli obiettivi è allo stesso tempo un compito politico e tecnico. Dal punto di vista politico sono il Sindaco (o Presidente della Provincia), la Giunta ed il Consiglio che fissano gli obiettivi (programma del Sindaco, Bilancio pluriennale,Relazione previsionale e programmatica, Bilancio di previsione). Per la dirigenza e per i responsabili dei servizi la fissazione degli obiettivi avverrà nell’ambito del PEG, nel Piano dettagliato degli obiettivi e nei budget. Per la fissazione degli obiettivi è bene che anche chi dirige un servizio o ne sia responsabile partecipi attivamente alla fase di formulazione, apportando consigli e suggerimenti per facilitare il loro l’effettivo conseguimento da parte di tutta la struttura. 17 Riccardo Limongi Livelli di economicità L’”economicità” è un termine che torna spesso nella nuova normativa dell’ente locale sia come criterio che come valore. Per economicità si intende la capacità di raggiungere il migliore obiettivo con i minori mezzi possibili. Un indicatore di economicità può essere dato dal rapporto fra spese e costi sostenuti e prodotti ottenuti (Cs/P). Possiamo verificarla su due dimensioni: macroeconomica e microeconomia. In un esame macroeconomico si prende in considerazione l’intero ente nel suo insieme. In un esame microeconomico si vuole considerare un singolo settore o servizio mettendo a confronto risorse utilizzate e risultati ottenuti. 18 Riccardo Limongi Efficienza, efficacia, qualità Efficienza, è un concetto molto vicino a quello di economicità e possiamo definirla come il rapporto tra il valore degli elementi disponibili che sono stati effettivamente utilizzati ed i prodotti ottenuti (Cu/P). Produttività di un singolo fattore (lavoratore, macchina…) è dato dal rapporto fra la quantità di prodotto che può essere imputata a quel fattore ed il suo costo (P/Cu) cioè il rapporto inverso a quello dell’efficienza. Efficacia è la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati con il più alto grado di soddisfazione degli utenti. Gli strumenti di valutazione del grado di efficacia sono di ordine qualitativo (customer satisfaction: questionari, indagini, sondaggi…). Qualità è un concetto che oggi si tende a collegare, nella Pubblica amministrazione, all’efficacia (“attenzione al cliente”). 19 Gli strumenti del controllo di gestione Il PEG e/o il Piano dettagliato degli obiettivi nel quadro del Bilancio di previsione e della Relazione previsionale e programmatica. Un sistema di contabilità che permetta di rilevare e analizzare i costi: contabilità analitica. La rilevazione dei flussi finanziari. Un sistema di indicatori per valutare l’attività in corso d’opera ed a conclusione dell’esercizio. Un sistema di valutazione per verificare il raggiungimento degli obiettivi e gli eventuali scostamenti. Un sistema di reporting. Il conto consuntivo. 20 Confronto tra Cdg e valutazione del personale Il D.Lgs. 286/1999 ha abrogato l’art. 20 del D.Lgs. 29/1993 e quindi la presunta coincidenza tra controllo di gestione e nucleo di valutazione va considerato parte integrante dei processi decisionali delle singole unità operative che, pertanto, sono allo stesso tempo sia soggetti fornitori di informazioni per il controllo di gestione (input), sia soggetti destinatari o fruitori dell’attività reportistica del controllo di gestione stesso (output). La valutazione delle prestazioni del personale è comunque una cosa diversa e consequenziale, dovendo utilizzare per forza di cose i risultati dell’attività di controllo di gestione e dovendo anche rispettare le norme specifiche contenute nei CCNL. Da una parte i sistemi di valutazione delle prestazioni devono basarsi su criteri di misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi; dall’altra per valutare le prestazioni del personale non è possibile limitarsi all’efficacia dell’individuo (capacità di raggiungere gli obiettivi assegnati), ma si devono prendere in considerazione anche altri elementi soggettivi (la professionalità, la capacità di relazionare con gli altri, gli aspetti comportamentali). 21 Riccardo Limongi Confronto tra Cdg e controllo strategico = le finalità di controllo della programmazione e le modalità di verifica dei risultati, attraverso la contemporanea misurazione dell’efficacia e dell’efficienza. ≠ – il controllo strategico si colloca nei rapporti interorganici tra consiglio e giunta, e pertanto l’oggetto di analisi rientra nella sfera delle competenze dell’organo consiliare, ovvero le scelte fondamentali di programmazione e di gestione; – il controllo di gestione considera, invece, le scelte gestionali attuative che rientrano nei rapporti tra giunta e dirigenti o funzionari responsabili dei servizi e che si esplicano principalmente attraverso la definizione degli obiettivi del piano esecutivo di gestione (PEG); – l’orizzonte temporale di analisi è più ampio nel caso del controllo strategico e più ristretto, nel caso del controllo di gestione; – le modalità attuative del controllo di gestione, al contrario di quello strategico, sono estremamente variegate e ricche di strumenti operativi. il controllo strategico è perfettamente integrato nelle funzioni e nelle competenze del consiglio e della giunta, nonché nei processi di programmazione di bilancio, di verifica infrannuale e di rendicontazione; il controllo di gestione è invece il principale strumento operativo per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del piano esecutivo di gestione (PEG). 22 Riccardo Limongi Programmazione e ciclo del CdG 1) 2) Partenza e arrivo = definizione delle strategie, dei programmi e degli obiettivi in un processo marcatamente ciclico, diretto: a capire ed a segnalare se le azioni effettivamente poste in essere siano in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati, impiegando le risorse a disposizione in modo efficiente a verificare se gli obiettivi stessi debbano essere rivisti per varie ragioni interne o esterne all’ente (feedback = si rimettono in discussione gli obiettivi ed il modello organizzativo) deve pertanto partecipare attivamente alla elaborazione e alla stesura della relazione previsionale e pro grammatica nonché alla formulazione del piano esecutivo di gestione con particolare riguardo alla costruzione degli obiettivi Fasi del ciclo del controllo strategico e del controllo di gestione: 1) pianificazione strategica (art. 46 T.U.); 2) programmazione (relazione previsionale e programmatica, art. 170 T.U.) = scelte di medio lungo periodo ed individuazione di attività, risorse e modalità di utilizzo; 3) budgeting (P.E.G., art. 169 T.U.) = programmazione di breve periodo, indica gli obiettivi da raggiungere, le risorse a disposizione e le modalità operative con riferimento a precisi soggetti responsabili (centri di responsabilità); 4) reporting e valutazione dei risultati (durante e dopo lo svolgimento della gestione) = informazioni quantitative e qualitative sulle attività rapporti di sintesi (report) analisi degli scostamenti tra obiettivi e risultati, al fine di pervenire a: azioni correttive delle modalità di gestione; valutazione dell’operato dei singoli soggetti responsabili; revisione dei programmi o del budget. 23 Riccardo Limongi Il piano esecutivo di gestione Il PEG è lo strumento con il quale l’organo esecutivo determina gli obiettivi di gestione e affida questi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi (art.169 del Tuel). Esso è definito sulla base del Bilancio di previsione (anche se la sua costruzione precede il Bilancio), e contiene una ulteriore gradazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. Approvato dalla Giunta il PEG è affidato alla dirigenza ed innanzitutto al Direttore generale che è – per il ruolo che gli assegna il comma 1 dell’art. 108 del Tuel – il propulsore ed il regista della procedura sia di costruzione che di applicazione. 24 Riccardo Limongi P.E.G. = novità introdotta dal D.Lgs. 77/1995 (ora art. 169 T.U.) = un ulteriore strumento di programmazione accanto al bilancio annuale, al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica. È un documento complesso che comprende valori finanziari, dati quantitativi e parti descrittive, ed in particolare: è una sottoclassificazione del bilancio annuale finanziario: i servizi possono essere suddivisi in centri di costo e gli interventi in capitoli. Indica le risorse finanziarie (capitoli) a disposizione di ciascun responsabile nell’anno di riferimento; è approvato dall’organo esecutivo e costituisce lo strumento principale di separazione tra funzioni politiche di indirizzo e di controllo e competenze gestionali dei responsabili dei servizi/centri di costo; individua gli obiettivi di gestione per ciascun servizio/ centro di costo; indica, per servizio/centro di costo, le dotazioni, ovvero le risorse umane, fisiche, tecnologiche ecc., necessarie allo svolgimento delle rispettive attività; affida la gestione operativa ai responsabili dei servizi/ centri di costo; introduce nell’ente locale la logica budgetaria con il principio in base al quale la definizione di obiettivi, programmi e direttive deve essere accompagnata dalla quantificazione e dall’assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione; rappresenta un passo avanti verso la concezione del management by objectives (M.B.O.) che pone in primo piano la formalizzazione di obiettivi ben precisi da raggiungere nel breve periodo da parte della dirigenza o dei responsabili dei servizi. In questa ottica il piano esecutivo di gestione diventa uno strumento di importanza fondamentale per l’attività del controllo di gestione. 25 Riccardo Limongi Elementi per costruire il PEG Le schede di supporto. Gli obiettivi gestionali dei vari servizi. Gli indicatori per verificare modalità e grado del conseguimento degli obiettivi. Il processo di negoziazione in cui si definiscono : obiettivi gestionali, indicatori per la loro misurazione, le risorse necessarie per conseguire gli obiettivi. 26 Riccardo Limongi Gli obiettivi scaturiscono da una contrattazione tra giunta e responsabili derivano dai programmi e dalle scelte strategiche contenute nella relazione previsionale e programmatica; devono indicare precise linee di azione, senza peraltro essere così dettagliati da confondersi o sostituirsi con scelte operative devono essere non solo misurabili in termini oggettivi, ma anche chiari, precisi e completi; devono coinvolgere i responsabili dei servizi in maniera attiva su aspetti gestionali complessi e non adempimenti che competono alla normale attività del servizio o del settore; trovano la loro naturale espressione in semplici e sintetici rapporti o indicatori di efficacia e di efficienza. 27 Riccardo Limongi Piano dei conti, centri di responsabilità, centri di costo Si è detto che il PEG rispetto al Bilancio contiene una ulteriore graduazione delle voci per fornire elementi di dettaglio utili ai responsabili di servizio in sede gestionale. Di particolare rilievo l’articolazione dei servizi in centri di costo. Si chiamano centro di costo le strutture, i servizi o gli uffici che risultano destinatari finali della spesa. Centri di responsabilità sono quelle strutture a cui il PEG assegna budget di spesa. I soggetti che presiedono un centro di responsabilità possono adottare provvedimenti di spesa ed entrata. Un centro di responsabilità può raggruppare più centri di costo. Il piano dei conti suddivide i diversi interventi di spesa indicati in Bilancio in una serie di sotto-voci che compariranno solo nel PEG. 28 Riccardo Limongi Il piano dettagliato degli obiettivi Il Piano degli obiettivi rappresenta una parte significativa del PEG. Si può ritenere di inserire nel PEG un piano di dettaglio degli obiettivi unificando così i due documenti, oppure si può limitare nel PEG l’individuazione degli obiettivi con le informazioni più rilevanti rinviando al Direttore generale il compito di elaborare le informazioni di dettaglio cioè il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO). Comunque sia integrato nel PEG, sia come documento a se stante, il PDO è obbligatorio. Se esistono dubbi sull’obbligatorietà del PEG per i comuni sotto i 15 mila abitanti non ne esistono invece per l’obbligatorietà del PDO. 29 Riccardo Limongi Il sistema informativo contabile Stabiliti gli obiettivi bisogna raccogliere informazioni sulla gestione per verificare il raggiungimento o meno di essi. Questo avviene attraverso le rilevazioni contabili. Il sistema di contabilità tradizionale degli enti locali è la contabilità finanziaria ma essa pur necessaria – perché su essa si fonda l’autorizzazione della spesa - è insufficiente per il controllo di gestione che ha bisogno di essere supportata da una contabilità dei costi o analitica la quale a sua volta richiede un impianto di contabilità generale o economica. Il problema che si pone è quindi di come conciliare la contabilità finanziaria con le altre contabilità senza appesantire eccessivamente il sistema informativo contabile sia sotto l’aspetto economico che organizzativo. Il sistema contabile integrato. 30 Riccardo Limongi Il sistema degli indicatori Gli indicatori sono strumenti indispensabili per misurare il grado di realizzazione degli obiettivi di gestione e quindi per valutare l’efficienza l’efficacia e la produttività di un ente locale e dei suoi servizi. In ordine alle finalità abbiamo due grandi categorie di indicatori: riferiti al Bilancio e funzionali al controllo di gestione. Fra gli indicatori riferiti al Bilancio si indicano : i finanziari, i patrimoniali, quelli obbligatori (parametri di deficitarietà e parametri gestionali). Fra i secondi: indicatori di attività, di efficienza, di produttività, di efficacia quantitativa, di efficacia qualitativa. 31 Riccardo Limongi La valutazione dell’attività Il controllo di gestione si conclude con tre fasi: 1. analisi degli scostamenti e cioè il confronto fra i risultati e gli obiettivi fissati con relativa valutazione del grado di realizzazione di questi e l’individuazione delle cause; 2. la valutazione dei dirigenti e del personale in ordine ai risultati di gestione per definire la quota di retribuzione legata agli obiettivi ed alle prestazioni; 3. l’individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento al fine di riallineare l’attività amministrativa con gli obiettivi programmati. 32 Riccardo Limongi L’elaborazione dei report Il sistema di reporting è la fase conclusiva del processo relativo al controllo di gestione. Esso consiste nella messa a disposizione dei risultati che si osservano nei diversi uffici presenti nell’ente locale al fine di consentire a ciascuno di questi l’adozione di decisioni suffragate da opportuni elementi conoscitivi. Il report deve essere periodico e deve fornire agli interessati : dati utili, attendibili, in modo tempestivo. 33 Riccardo Limongi Reporting e valutazione dei risultati Il Reporting: è l’insieme dei rapporti periodici (report) predisposti per comunicare rilevazioni, informazioni e valutazioni ai destinatari del controllo di gestione; è un documento sintetico redatto in maniera facilmente leggibile e comprensibile da parte dei destinatari: amministratori, responsabili dei servizi e cittadini; contiene le informazioni necessarie alla verifica sintetica del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati (dati monetari e fisico-quantitativi, aspetti interni diretti alla verifica del raggiungimento degli obiettivi ed elementi esterni rivolti alla misurazione del grado di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini/utenti); confluisce, a fine esercizio, nel sistema di rendicontazione (art. 227 e segg. T.U.). 34 Riccardo Limongi Il bilancio consuntivo Al di là dei documenti di verifica funzionali al controllo di gestione il legislatore prescrive che “la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il Rendiconto il quale comprende il Conto di Bilancio, Il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio oltre a una serie di allegati. Al Conto economico è accluso un Prospetto di conciliazione che partendo dai dati finanziari della gestione corrente con l’aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. Il Rendiconto misura ciò che si è fatto innanzitutto in termini di valori monetari, ma fornisce anche altre grandezze e descrizioni di tipo qualitativo, proprio per dare pienamente conto di come i progetti e i programmi, in tutti i loro aspetti, sono stati conseguiti. 35 Riccardo Limongi Nuove responsabilità per il Cdg L’ art.1 D.L. n. 168/2004 affida nuovi compiti di sorveglianza e controllo (in termini di controllo su atti e non solo sull’attività ) agli uffici preposti al controllo di gestione in ordine: - ai provvedimenti con cui le amministrazioni deliberano di procedere all’acquisto di beni e servizi senza ricorrere al sistema Consip; - ai provvedimenti concernenti l’affidamento di incarichi di studio e ricerca o consulenza a soggetti esterni all’Amministrazione; - sulla spesa per missioni all’estero, per rappresentanza, per relazioni pubbliche e convegni; - alla comunicazione alla Corte dei conti dei referti del controllo di gestione oltre che agli amministratori come prevedeva il d.lgs 267/2000. Per un commento critico a questa norma vedi www.controlliinterni.it. 36 Riccardo Limongi Benchmarking e bestpractice Tecniche di management basate sul confronto con altre imprese operanti nel mercato e finalizzate ad ottenere le informazioni necessarie per promuovere continui miglioramenti e vantaggi competitivi. EE.LL = diffusione per effetto dello sviluppo delle tecnologie informatiche La fisiologica riduzione dei costi di gestione e dei tempi di attesa da parte degli utenti, fanno dei Servizi Pubblici un oggetto facile di bestpractices. Pericoli: trasportare acriticamente dal settore privato a quello pubblico concetti e strumenti che mal si conciliano con le specificità culturali ed amministrative della Pubblica Amministrazione italiana; metodologie di confronto che debbono necessariamente depurare l’analisi di tutti gli elementi non omogenei. 37 Riccardo Limongi Bibliografia e riferimenti Giuseppe Farneti, Il controllo di gestione negli Enti Locali:definizione normativa contenuti fasi e strumentazione, Facoltà di Bologna, Sede di Forlì (slide). P. Meriggi, Il controllo di gestione nella pubblica amministrazione locale. III edizione, Maggioli Editore ,2004. Stefano Foschi, Il piano esecutivo di gestione e il piano dettagliato degli obiettivi, Maggioli Editore, 2004 Il controllo di gestione negli enti locali, Strumenti Formez, G. Modugno, Il sistema informativo per il controllo di gestione dell’ente locale, Franco Angeli, 2001. Manuale operativo per il controllo di gestione, Dipartimento della funzione pubblica, Rubbettino, 2001. 38 Riccardo Limongi