DIRITTO SINDACALE
Lezione 1
a.a. 2011-2012
Piera Campanella
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TEMI
1. COSA E’ IL DIRITTO SINDACALE
2. LE FONTI DEL DIRITTO SINDACALE
3. L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO SINDACALE: ORIGINI E
SVILUPPI
3.1. LA NASCITA E SVILUPPO DEL MOVIMENTO SINDACALE
3.2. LA REAZIONE DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO: DAL
PERIODO PRECORPORATIVO ALLA COSTITUZIONE
ITALIANA
4. LA LIBERTA’ SINDACALE
5. IL SINDACATO
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IL DIRITTO SINDACALE
Il diritto sindacale:
una partizione del diritto
del lavoro
Partizioni del diritto del
lavoro
1. Rapporto individuale
di lavoro (diritto del
lavoro in senso
stretto)
2. Diritto sindacale
3. Previdenza sociale
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IL RAPPORTO TRA DIRITTO
SINDACALE E DIRITTO DEL LAVORO
La nascita del diritto sindacale è strettamente legata alla storia del
movimento operaio
Il complesso di regole che costituisce oggi il diritto del lavoro è
frutto delle rivendicazioni condotte dai lavoratori collettivamente
organizzati e, pertanto, ha tra le sue FONTI peculiari il contratto
collettivo
Il diritto sindacale consiste nell’insieme delle norme, statuali o
contrattuali, che disciplinano l’organizzazione collettiva ed
autonoma (sindacati) dei gruppi professionali (lavoratori e datori
di lavoro) e gli strumenti della loro azione (attività sindacale,
contrattazione e contratto collettivo, partecipazione, conflitto
collettivo), trovando sul piano delle FONTI un nesso diretto con il
rapporto individuale di lavoro subordinato
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LE FONTI DEL DIRITTO
SINDACALE
• Le fonti internazionali: le convenzioni e le
raccomandazioni dell’OIL
• Le fonti comunitarie: il Trattato di Lisbona e la
Carta dei diritti fondamentali (artt. 27 e 28); i
regolamenti; le direttive e la loro efficacia; la
Corte di Giustizia; il contratto collettivo europeo
• La fonte legislativa: l’inattuazione del disegno del
Costituente; lo Statuto dei lavoratori
• Il contratto collettivo
• La giurisprudenza
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LO SVILUPPO DEL DIRITTO
SINDACALE IN ITALIA
1864: Abolizione delle corporazioni (di arti e mestieri) nel Regno
d’Italia (già lo Statuto albertino nel 1848).
Seconda metà del 1800: Nel nord Italia primi grossi nuclei industriali
ed agglomerati urbani, con persone che vivono in stato di
miseria e lavorano in condizioni penose.
Società di mutuo soccorso (L. n. 3818/1886), leghe di resistenza,
Camere del Lavoro (1891): prime forme di organizzazione
collettiva degli operai (questi si dotano anche di propri partiti:
partito operaio italiano -1885- partito dei lavoratori italiani -1892poi partito socialista italiano-1895-).
Dal sindacato di mestiere all’organizzazione per ramo d’industria:
1901 nasce la FIOM
Le lotte sindacali e la stipula di “concordati di tariffa”.
L. n. 3657/1886: legge sul lavoro dei fanciulli
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I COLLEGI DEI PROBIVIRI
L. n. 25 del 1893
Istituzione dei collegi dei probiviri,
Organismo volontario di conciliazione e
arbitrato delle controversie individuali di
modico valore nel settore industriale (e
solo più tardi di controversie collettive: L.
n. 1672/1918), composto non da giudici
togati, ma da laici (rappresentanti delle
parti interessate) con funzioni arbitrali
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L’ORIGINE EXTRALEGISLATIVA DEL
DIRITTO SINDACALE
L’istituzione dei collegi dei probiviri: primo riconoscimento indiretto del
conflitto industriale da parte statuale. Processo di graduale
affermazione, nell’Italia liberale, di un diritto sindacale in dialogo con il
diritto dello stato, ma autonomo dal diritto civile.
Oggetto delle controversie sottoposte ai collegi: salari, danni per
licenziamento, scioglimento del contratto di lavoro
La creazione di un nuovo diritto industriale: i probiviri cercarono regole
applicabili al singolo caso concreto, estraendole dalle pratiche locali e
dalle consuetudini, in primis da quello che chiamarono concordato di
tariffa o contratto collettivo
Gli orientamenti in tema di sciopero e di contratto collettivo: quali effetti sul
rapporto di lavoro? L’inadeguatezza degli ordinari strumenti civilistici.
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I “CONCORDATI DI TARIFFA”
Contratti stipulati “tra gruppi di operai e
industriali su determinate norme” perché
entrassero a far parte dei singoli contratti
di lavoro e funzionassero “come fonte del
loro regolamento” (E. Redenti, 1906).
Furono chiamati “di tariffa” perché in origine
si limitavano a regolare collettivamente il
prezzo – la tariffa appunto – del lavoro.
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IL PROBLEMA DELL’EFFICACIA
DEI “CONCORDATI DI TARIFFA”
I probiviri, partendo dalla funzione economico-sociale del
contratto collettivo, di “parificare la misura delle mercedi e le
ore di lavoro”, così regolando la concorrenza tra industriali, da
una parte, e lavoratori, dall’altra, affermarono:
L’efficacia “ultra partes” del contratto
collettivo
L’inderogabilità del contratto collettivo
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IL PERIODO CORPORATIVO
Si registra il passaggio da un sistema
caratterizzato dall’astensione legislativa
ad un sistema minutamente regolato dalla
legge in funzione repressiva del conflitto
sindacale
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LA LEGGE N. 563 DEL 1926
Conservazione solo formale della libertà sindacale
Sopravvivenza solo teorica dei sindacati non riconosciuti
Controllo molto penetrante sulle organizzazioni sindacali
riconosciute, che acquisivano, ciascuna per ogni categoria
produttiva, la natura di enti pubblici e la rappresentanza legale
con possibilità di stipulare contratti collettivi erga omnes
La repressione penale del conflitto collettivo
L’attribuzione delle controversie di lavoro ad una speciale
magistratura del lavoro
La istituzione delle Corporazioni, organismi statali settoriali
composti da rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori,
con la funzione di regolare non solo i rapporti collettivi di lavoro,
ma l’intera attività economica nell’interesse superiore della
produzione nazionale. Nel perseguimento di tale interesse
pubblico e nazionale avrebbe dovuto trovare composizione (e
dissoluzione) il conflitto (di classe) tra capitale e lavoro.
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IL CONTRATTO COLLETTIVO
CORPORATIVO
La funzione:
Nel contratto collettivo
(nazionale) corporativo
trova espressione la
solidarietà tra i vari fattori
della produzione (capitale
e lavoro) mediante la
conciliazione di opposti
interessi dei datori e dei
lavoratori e la loro
subordinazione agli
interessi superiori della
produzione nazionale
Natura:
Contratto di diritto pubblico,
fonte del diritto come la
legge, tipico e nominato,
disciplinato dalle norme
del libro V del codice civile
Efficacia:
Erga omnes come la legge
(art. 2070 c.c.)
Inderogabile con efficacia
reale (art. 2077 c.c.)
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ART. 40 COST.
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito
delle leggi che lo regolano
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IL DIBATTITO NELLA
COSTITUENTE: L’ART. 40 COST.
L’ampio spazio attribuito al lavoro nella Costituzione
Il diritto sindacale: lo sciopero come diritto soggettivo a
titolarità individuale e ad esercizio collettivo.
Il rinvio ad una legislazione attuativa di disciplina
dell’esercizio del diritto, che è arrivata solo con nel 1990
con la legge n. 146 ed unicamente con riguardo ai servizi
pubblici essenziali. Per il resto, la regolamentazione del
diritto è giurisprudenziale.
Da ultimo si discute di nuova legge (v. D.D.L. governativo in
tema di sciopero nei trasporti), che potrebbe incrinare il
principio della titolarità individuale del diritto di sciopero
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ART. 39 COST.
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di
legge.
E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per
tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si
riferisce.
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L’ART. 39, 1° COMMA, COST.
L’idea di utilizzare l’intelaiatura pubblicistica, democratizzandola era
radicata nel gruppo dirigente DC (solo con l’entrata in scena
della CISL si avrà un’inversione di tendenza). Perciò emerse
l’idea di una disciplina legislativa basata sul riconoscimento
giuridico del sindacato, effettivamente democratico, però, e
sull’efficacia generalmente obbligatoria del contratto collettivo
La sinistra (soprattutto la componente PCI) era a favore di un
sindacato libero, indipendente dallo Stato e sottratto ai controlli
di questo, basato sulla volontà di iscrizione dei lavoratori.
In seno alla I sottocommissione, ci si limitò sulla base della
relazione dell’on. Togliatti ad una generica proclamazione della
libertà sindacale senza riferimento al contratto collettivo; poi, con
un o.d.g. concordato tra la maggiori forze politiche venne
proposto l’attuale testo del primo comma: “L’organizzazione
sindacale è libera”.
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LA LIBERTA’ SINDACALE
Convenzioni OIL n. 87 e 98
LE FONTI
Artt. 12 e 28 Carta dei diritti
fondamentali
Art. 39, comma 1, Cost.
Legge n. 300/1970 (Statuto dei
lavoratori)
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CONTENUTO DELLA LIBERTA’
SINDACALE: ART. 39, 1° COMMA, COST.
I profili individuali:
Libertà sindacale
positiva
Libertà sindacale
negativa
I profili collettivi
Libertà di
organizzazione (v.
anche oltre)
Libertà di azione
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IL CARATTERE SINDACALE
DELL’ORGANIZZAZIONE PROTETTA
Il criterio teleologico
Il criterio degli “strumenti” impiegati
Il profilo soggettivo
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LA TITOLARITA’ DELLA
LIBERTA’ SINDACALE
La libertà sindacale degli imprenditori
La libertà sindacale dei lavoratori parasubordinati e
autonomi
La libertà sindacale dei pubblici dipendenti
I militari e la polizia di Stato
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LA MULTIDIREZIONALITA’
DELL’ATTIVITA’ SINDACALE
La libertà sindacale nei La libertà sindacale nei
confronti dei pubblici
confronti del datore di
poteri
lavoro
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La libertà sindacale nei luoghi di lavoro
Titolo II St. lav.: rinvio
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L’ART. 39, SECONDA PARTE,
COST.
L’elaborazione di questa parte fu molto controversa: da un lato, c’era da
selezionare i sindacati deputati a stipulare contratti collettivi erga omnes;
dall’altra, c’era da garantire la democraticità e l’autonomia del fenomeno
sindacale, in accordo con il principio di libertà sindacale.
L’immunità dei sindacati dall’ingerenza statale fu sottolineata dalla formula
negativa dell’art. 39, comma 2, Cost., per cui al sindacato non può
essere imposto altro obbligo se non la registrazione.
La registrazione, però, non poteva essere automatica; doveva essere
condizionata ad un intervento statuale: si preferì però lasciare alla legge
il compito di specificare gli accertamenti necessari e le modalità della
registrazione. Si volle comunque sancire che la registrazione avrebbe
dovuto essere subordinata alla democrazia interna del sindacato.
Quanto alla contrattazione erga omnes, i sindacati stipulanti avrebbero
dovuto avere personalità giuridica: la DC era per il sindacato unico di
diritto pubblico; la sinistra era per il sindacato maggioritario. Alla fine fu
proposta la rappresentanza unitaria costituita in base al principio
proporzionale.
Restò tuttavia aperta la contraddizione tra il principio di libertà sindacale e
la formula della contrattazione obbligatoria posta in essere da sindacati
registrati (problematicità dell’intreccio diritto privato-diritto pubblico).
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LA MANCATA ATTUAZIONE DELL’ART.
39,SECONDA PARTE, COST.
Le ragioni storiche
La contrarietà della CISL e della UIL che sarebbero risultate minoritarie nella
rappresentanza unitaria.
L’estrema complessità e rigidità del meccanismo
La diffidenza per un controllo statale del sindacato in sede di
registrazione(soprattutto dopo il d.d.l. Rubinacci, che ingabbiava il sindacato,
la contrattazione collettiva e lo sciopero in un rigido sistema di
regolamentazione e controllo statuale)
La contrarietà della stessa Confindustria preoccupata di veder scardinato il
sistema accentrato di relazioni sindacali che era andato sviluppandosi fino a
quel momento sulla base dei reali rapporti di forza
I governi dei primi anni ‘50 capirono che l’assenza di una legge sindacale non
avrebbe impedito il controllo sul movimento sindacale. In quegli anni alla
repressione dei conflitti e dell’attività sindacali corrispose, sul piano
giudiziario, l’orientamento restrittivo dei giudici in tema di sciopero (divieto di
sciopero politico e delle forme anomale di lotta sindacale)
La stessa dottrina giuslavoristica cominciò a mettere definitivamente da parte le
vecchie categorie corporative, valorizzando l’inquadramento privatistico ed il
sistema sindacale di fatto che andava ormai consolidandosi in quegli anni
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LA PRIVATIZZAZIONE DEL DIRITTO SINDACALE E IL
CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE
(F. Santoro Passarelli, 1959)
La teoria dell’autonomia collettiva
base del diritto sindacale post-costituzionale
Richiamo al codice civile
Il “contratto collettivo di diritto comune” come
contratto stipulato da associazioni sindacali per la
tutela dell’interesse collettivo della categoria
professionale di riferimento a cui gli interessi
individuali dei singoli sono subordinati
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IL SINDACATO: MODELLI
ORGANIZZATIVI
I Modelli organizzativi del sindacato:
come è andato strutturandosi il sindacato
italiano all’ombra del nostro regime
costituzionale di libertà sindacale?
Quali forme organizzative ha assunto?
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L’organizzazione sindacale dei
lavoratori e degli imprenditori
Linee generali
• Dal sindacalismo di mestiere al
sindacalismo industriale
• Sindacalismo confederale e sindacalismo
autonomo
• Crescita del terziario e modelli
organizzativi diversi da quelli del
sindacalismo tipicamente industriale
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L’organizzazione del sindacato dei
lavoratori
• La doppia linea organizzativa: verticale e orizzontale
• Il pluralismo sindacale: sindacalismo confederale (CGIL –
CISL – UIL)
• sindacalismo autonomo “tradizionale”: spesso sindacati di
mestiere, recentemente riunitisi in confederazioni.
• Nuovi soggetti sindacali: presenti specialmente nel settore
dei servizi, di tipo movimentista (COBAS, CUB) o
professionale (COMU), oggi riuniti in confederazioni.
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L’organizzazione del sindacato
dei datori di lavoro
• L’organizzazione degli imprenditori: la distinzione tra i
grandi settori economici (industria, commercio,
agricoltura); in quest’ambito, rileva poi la dimensione delle
imprese e la natura pubblica o privata del datore di lavoro.
• La struttura organizzativa si articola anche qui secondo
una doppia linea, orizzontale e verticale, con prevalenza
della prima.
• Le funzioni non sono esclusivamente sindacali, ma anche
economiche (erogazione di servizi, ecc.)
• La più consistente associazione sindacale datoriale è la
Confindustria
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Organizzazioni sindacali a livello
sovranazionale
• Particolarmente importanti quelle a livello
europeo:
• Confederazione Europea dei Sindacati
(CES) per i lavoratori
• Unione delle Industrie della Comunità
Europea (UNICE)
• Attualità e prospettive del sindacato in
ambito comunitario
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IL SINDACATO: REGIME GIURIDICO
La scelta privatistica ed il sindacato come
associazione non riconosciuta
La disciplina giuridica dell’associazione non
riconosciuta
artt. 36, 37 e 38 cod. civ.
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LA TEORIA DELL’ORDINAMENTO
INTERSINDACALE
(G. Giugni, 1960)
Limiti della metodologia civilistica: incapacità delle categorie
giuridiche tradizionali di interpretare i fenomeni di organizzazione
spontanea dei rapporti industriali e di normazione spontanea che
ne derivano
La teoria dell’ordinamento intersindacale concepisce il sistema
sindacale come sistema normativo dinamico dotato di regole
proprie (tra cui il riconoscimento reciproco delle parti sulla base
della loro rappresentatività effettiva), che non richiede
riconoscimenti da parte statuale e che comunica con
l’ordinamento dello Stato tramite il canale dell’interpretazione
giudiziale dei contratti collettivi
La teoria di Giugni dà quindi la definitiva copertura teorica
all’astensionismo legislativo in materia sindacale, coerentemente
con l’idea che l’autonomo sviluppo del sistema di relazioni
industriali fosse premessa per la trasformazione in senso
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democratico della società italiana.
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L`organizzazione del sindacato dei lavoratori