Camera Penale “Francesco de Castello” di Padova
“Giustizia penale e tutela dei diritti
dell’uomo in ambito internazionale”
Padova, il 16 marzo 2012
Cuno J. Tarfusser, Giudice della Corte Penale Internazionale
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Sommario
• La Corte Penale Internazionale
- origini, stati parte, elementi ordinamentali e finalità
• Le principali caratteristiche processuali dell’ICC
– diritto applicabile, giurisdizione, complementarietá,
preliminare
divisione
• Alcune caratteristiche di natura sostanziale:
– irrilevanza della qualifica,
commando, Ordini superiori
Responsabilitá
individuale
• Le vittime all’ICC
- partecipazione, tutela, riparazione
• La cooperazione
– in genere e rispetto all’Italia
2
e
di
Le origini dell’ICC
• ONU delega l’ Italia ad ospitare conferenza
che elabori uno Statuto
• La conferenza diplomatica di Roma del 1998
(15 giugno – 17 luglio)
• 18 luglio 1998 firma dello “Statuto di Roma”
(120 voti favorevoli, 7 contrari, 21 astensioni)
• 1 luglio 2002 entrata in vigore dello Statuto
(alla ratifica del 60. Stato)
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Stati Parte
Al 31.12.2011 gli Stati Parte erano 120
Stati
Stati
Stati
Stati
Stati
africani:
asiatici:
dell’Europa dell’est:
latinoamericani e caraibici:
c.d. WEOG:
33
18
18
26
25
4
Finalità della Corte
Preambolo allo Statuto (estratto)
affermando che i delitti più gravi che riguardano tutta la comunità
internazionale non possono rimanere impuniti,
determinati a porre termine all’impunità degli autori di tali crimini
contribuendo così alla prevenzione di nuovi crimini,
rammentando che è dovere di ciascun Stato esercitare la propria
giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini
internazionali,
determinati ad istituire una Corte penale internazionale permanente e
indipendente competente a giudicare sui crimini più gravi,
evidenziando che la Corte penale internazionale è complementare alle
giurisdizioni penali nazionali,
risoluti a garantire in modo duraturo il rispetto e l’applicazione della giustizia
5
Gli organi della Corte
•
Assemblea degli Stati Parte (organo legislativo
•
Giudici (18 suddivisi in 3 Divisioni – pre-trial, trial e
•
•
Registrar (staff di supporto giuridco e
e di controllo amministrativo, budget)
appeal e in Camere)
Procura (un Procuratore e un Sostituto)
amministrativo)
6
Normativa applicabile e principi – art 21
•
La gerarchia delle fonti del diritto:
–
Gli strumenti costitutivi dell’ICC (Statuto; Regolamento di
–
I trattati applicabili ed i principi e le regole del diritto
internazionale
Principi generali di diritto derivanti da sistemi giuridici
interni purché non in contrasto con lo Statuto
–
•
•
procedura e di prova; Elementi dei crimini)
Principi di diritto ricavabili dai precedenti della Corte
Tutte le fonti devono essere applicate tenedo conto dei
diritti dell’uomo internazionalmente riconosciuti.
7
Giurisdizione ratione materiae – art.5
Crimine di genocidio – art. 6
Crimini contro l’umanitá – art. 7
Crimini di guerra - art. 8
[Crimine di aggressione] – art. 5
8
Giurisdizione ratione personae – art 12
• La persona accusata del crimine deve essere
cittadina dello Stato Parte, o
• Lo Stato di cui l’accusato é cittadino, deve avere
accettato la giurisdizione della Corte.
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Giurisdizione ratione loci – art 12
• La condotta criminosa deve essere stata posta in
essere sul territorio di uno Stato Parte, o
• Lo Stato sul territorio del quale la condotta
criminosa é stata posta in essere accetta la
giurisdizione della Corte.
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Giurisdizione – art. 13(b)
• Nessun presupposto oggettivo o soggettivo é
necessario se la segnalazione (referral) della
situazione alla Corte é del Consiglio di Sicurezza
dell’ONU in applicazione del Capitolo VII della
Carta delle Nazioni Unite
11
Giurisdizione ratione temporis – art. 11
La Corte ha competenza solo su crimini
commessi dopo l’1 luglio 2002
12
Meccanismi di attivazione della Corte
Artt 13, 14 e 15
• Segnalazione da parte di uno Stato Parte (state-
referral o self-referral)
• Segnalazione da parte del Consiglio di Sicurezza
(SC referral)
• Indagini di iniziativa da parte del Procuratore
previa autorizzazione della Camera preliminare
(motu proprio investigations)
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Complementarietá – art. 17
• Regole che disciplinano le relazioni tra la Corte
e le giurisdizione degli Stati Parte
• Il primato é riconosciuto alle giurisdizioni
nazionali, salvo che
– la giurisdizione nazionale é carente, o
– lo Stato non intenda (is unwilling) o non
sia in grado (is unable) di condurre
correttamente (genuinely) un
procedimento interno
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La Divisione Pre-Trial
• Filtro rispetto alla bontá e soliditá dei casi presentati
dall’OTP; autorizzazione alle indagini motu proprio
(art.15)
• Garanzia dei diritti delle parti processualei; tutela
delle vittime e dei testimoni; principio del fair trial
• Impulso portare a giudizio processi con questioni
pregiudiziali di ammissibilitá e di giurisdizione risolte e
su capi di accusa definiti.
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Principi particolari in tema di
responsabilitá
•
•
•
•
Irrilevanza della qualifica (art. 27)
Responsabilitá penale individuale (art. 25)
Responsabilitá di commando (art. 28)
Ordine del superiore gerarchico e
prescrizione ai sensi di legge (art. 33)
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Le vittime
Primo e unico organo giudiziario penale
internazionale che prevede:
• la partecipazione delle vittime al procedimento
(art. 68,3)
• (la loro tutela e protezione) (art. 68,1)
• forme di risarcimento e riparazione (art. 75)
• un fondo di garanzia (art. 79)
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Le vittime
Unitá dell’ICC che si occupano di vittime:
 VPRS – Victim Participation and Reparation Section (supporto
alle vittime sul campo)
 VWU – Victims and Witnesses Unit (protezione di vittime e
testimoni, logistica e sostegno psicologico)
 OPCV – Office of the Public Counsel of Victims (supporto
giuridico)
 Trust Fund – (organismo indipendente che si occupa di
riparazione)
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Le vittime - Partecipazione
Regola Generale – art. 68(3)
Se sussiste un interesse personale delle
vittime, la Corte permetterá di esprimere il
loro punto di vista nell’ambito del
procedimento con modalitá che non siano
pregiudizievoli o in contrasto con i diritti
dell’accusato e con un processo corretto e
imparziale.
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Le vittime - Partecipazione
attraverso legali che li rappresentano e
che possono:
•
•
•
•
•
Costituirsi nel procedimento
Partecipare alle udienza
Prendere parola in udienza
Interrogare testimoni, consulenti e imputati
Presentare prove
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Le vittime - tutela
la tutela delle vittime é responsabilitá della
Corte e le misure di protezione sono:
•
•
•
•
•
La censura di documenti e verbali
L’autorizzazione all’anonimato
La distorsione della voce
Le udienze non pubbliche
La rilocazione delle persone
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Le vittime – Riparazione
la Corte puó ordinare risarcimenti:
•
•
•
•
Direttamente condannandovi l’imputato
Indirettamente attraverso il Trust Fund
Su richiesta ma anche d’ufficio
Individualmente o collettivamente
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La cooperazione in genere
artt. 86 – 102 Statuto
• cooperazione è obbligo contrattuale (art. 86)
• nessuno strumento o potere coercitivo autonomo
• obbligo per stati parte di adeguare la propria
legislazione allo statuto (art. 88)
• accertamento giudiziale di non-cooperazione (art.
87,7)
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La cooperazione dell’Italia
legge di ratifica n. 232 del 21.7.1999
• Ratifica quasi immedita ma in blocco
• Uno dei maggiori contribuenti
• Ad oggi nessun adeguamento normativo, nè
sostanziale, nè processuale
24
Grazie della
vostra
attenzione
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Recruitment and Placement at the International