SEMINARIO Sistemi di affidamento e partecipazione del terzo settore alla realizzazione del sistema integrato Foggia - 12 marzo 2007 Art.3, comma 5 TUEL I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali Art. 118, comma 4 COST Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà” Normativa di settore La legge 266/1991 - Volontariato La legge 381/1991 – Cooperazione Sociale La legge 383/2000 Associazioni di promozione sociale La legge 328/2000 La legislazione regionale Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 TITOLO III RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI E ALTRI ATTORI DEL SISTEMA INTEGRATO Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 21 (Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi) 1. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e valorizzare il contributo dei soggetti del terzo settore alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali gli Ambiti, nella definizione delle modalità di affidamento: (…) Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 21 (Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi) (…) - favoriscono la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni sociali, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa; Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 21 (Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi) - individuano forme di aggiudicazione ristrette e negoziali, tali da consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti; Codice degli appalti Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Art. 3 (Definizioni) 38. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, (…). Codice degli appalti Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Art. 3 (Definizioni) 40. Le «procedure negoziate» (negoziali) sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto. (…) Codice degli appalti Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Art. 20 (Appalti di servizi elencati nell’allegato II B) 1. L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati). 2. (…) Servizi sanitari e sociali Codice degli appalti Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Parere del Consiglio di Stato del 6 febbraio 2006 Punto 3. Riparto di competenze tra Stato e Regioni nella materia Codice degli appalti Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Parere del Consiglio di Stato del 6 febbraio 2006 (…) si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti (Corte cost. n. 303/2003) Codice degli appalti Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Parere del Consiglio di Stato del 6 febbraio 2006 (…) essi a seconda dell’oggetto possono rientrare (oltre che nella competenza esclusiva dello Stato) sia nella competenza concorrente che in quella esclusiva delle Regioni. Nel primo caso l’attività legislativa regionale rimane soggetta ai principi fondamentali desumibili dal codice; nel secondo, invece, fatta salva la possibile rilevanza di vincoli diversi (si pensi alla trasparenza e in generale ai principi della legge sul procedimento amministrativo) la legislazione regionale può esprimersi liberamente. Codice degli appalti Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Parere del Consiglio di Stato del 6 febbraio 2006 Il loro inquadramento nel nuovo assetto costituzionale non è comunque agevole (…) soprattutto per materia della tutela della concorrenza Codice degli appalti Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Parere del Consiglio di Stato del 6 febbraio 2006 La Corte costituzionale ha precisato che la tutela della concorrenza costituisce una competenza trasversale, che coinvolge più ambiti materiali e si caratterizza per la natura funzionale (individuando, più che degli oggetti, delle finalità in vista delle quali la potestà legislativa statale deve essere esercitata) e vale a legittimare l'intervento del legislatore statale anche su materie, sotto altri profili, di competenza regionale (Corte cost. n. 14 e n. 272 del 2004 e n. 29 del 2006) Codice degli appalti Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Parere del Consiglio di Stato del 6 febbraio 2006 Quanto agli aspetti relativi alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di gara, ai criteri di aggiudicazione, al subappalto e alla vigilanza sul mercato degli appalti affidata ad una Autorità indipendente, si tratta del nucleo principale del contenuto del Codice in esame, in cui non vi è dubbio che la concorrenza giochi un ruolo preponderante, ma è da verificare se ciononostante sia possibile un intervento normativo regionale. Codice degli appalti Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Parere del Consiglio di Stato del 6 febbraio 2006 Si pone dunque l’esigenza dell’introduzione della clausola di cedevolezza e dell’indicazione delle parti del Codice “cedevoli” e di quelle che invece vincolano l’esercizio della potestà normativa regionale, perché attinenti ad ambiti di legislazione esclusiva dello Stato o perché costituenti principi fondamentali in materia di legislazione concorrente. Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 21 (Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi) - favoriscono forme di coprogettazione finalizzate alla definizione di interventi sperimentali ed innovativi per affrontare specifiche problematiche sociali; Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 21 (Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi) - definiscono adeguati processi di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini anche nelle modalità di gestione dei servizi, nel rispetto dei necessari requisiti tecnici e professionali richiesti dalla legge regionale e dal presente regolamento. Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 21 (Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi) 2. Alla gestione degli interventi e dei servizi sociali partecipano, nelle forme e nei modi previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, tutti i soggetti privati, con o senza finalità di lucro, che operino nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità. Gli Ambiti territoriali, nella selezione dei soggetti a cui affidare gli interventi e i servizi sociali, sostengono e valorizzano il contributo e l’apporto dei soggetti del terzo settore. Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 21 (Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi) 3. I soggetti terzi che non presentino organizzazione di impresa, e segnatamente le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli enti di patronato, le organizzazioni di volontariato e gli altri soggetti senza scopo di lucro, possono svolgere, con riferimento ai servizi e agli interventi previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, esclusivamente attività che, in coerenza con le finalità statutarie delle singole organizzazioni e nel rispetto della normativa statuale e comunitaria di riferimento, non presentino elementi di complessità tecnica ed organizzativa. impresa e complessità tecnica ed organizzativa Impresa L'impresa, sotto il profilo giuridico, è un'attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi: ciò è quanto si desume dalla definizione di imprenditore che all'art. 2082 fornisce il vigente Codice Civile: chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Impresa sociale DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n.155 Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118 Art. 1. (Nozione) 1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilita' sociale, diretta a realizzare finalita' di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4. Impresa sociale DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n.155 Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118 Art. 2. (Utilita' sociale) 1. Si considerano beni e servizi di utilita' sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori: a) (…) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; Impresa sociale DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n.155 Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118 Art. 3 (Assenza dello scopo di lucro) 1. (…) L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attivita‘ statutaria o ad incremento del patrimonio. Impresa sociale DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n.155 Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118 Art. 4. (Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi) 1. All'attivita' di direzione e controllo di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545-septies del codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attivita' di direzione e controllo il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facolta' di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione. complessità tecnica ed organizzativa DPCM 30 Marzo 2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Art. 3. Le organizzazioni di volontariato 1. Le regioni e i comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarietà sociale, di autoaiuto e reciprocità nonché con riferimento ai servizi e alle prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono una organizzazione complessa ed altre attività compatibili, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, con la natura e le finalità del volontariato. Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla legge n. 266/1991. complessità tecnica ed organizzativa Struttura e/o servizio Dotazioni logistiche e tecnologiche Dimensioni finanziarie Professionalità Organizzazione in unità di personale Tar e volontariato Diverse sentenze di diversi TAR fissano l'incompatibilità per le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali del volontariato, e l'appalto di servizi sanitari in regime di concorrenzialità Tar e volontariato Sentenza 3109 del 21 marzo 2006 del TAR della Campania È illegittima l’aggiudicazione di una gara (nel caso di specie, avente per oggetto il servizio di telesoccorso) ad un’associazione di volontariato, considerato che quest’ultima non avrebbe potuto essere ammessa a partecipare alla gara stessa, in quanto alla stregua dell’art. 5 l. n. 266 del 1991 i proventi di tali associazioni sono costituiti esclusivamente dai rimborsi derivanti dalle convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali, tra cui non rientrano gli appalti pubblici, che presuppongono una comparazione delle offerte con criteri concorrenziali di convenienza tecnico – economica, incompatibile con la natura dell’attività di volontariato. Tar e volontariato Sentenza 1043 del 18 aprile 2005 del TAR del Piemonte Con la sentenza n. 1043 del 15 aprile 2005, il Tar Piemonte ha affermato il divieto per le associazioni di volontariato di partecipare alle procedure a evidenza pubblica poste in essere dalle pubbliche amministrazioni, in considerazione delle disposizioni contenute nella legge n. 266/1991, nella legge regionale del Piemonte n. 38/1994 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 Tar e volontariato Sentenza 1043 del 18 aprile 2005 del TAR del Piemonte In particolare, il Tar ritiene che l’art. 5 della citata l. n. 266/1991, nell’individuare la fonte da cui le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche necessarie per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività, abbia di fatto escluso gli appalti pubblici, elencando, oltre ai contributi di varia provenienza, esclusivamente rimborsi ed entrate derivanti rispettivamente da convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali. Tar e volontariato Sentenza 1043 del 18 aprile 2005 del TAR del Piemonte Come sottolineato dal Collegio, le convenzioni differiscono nettamente dai rapporti contrattuali instaurati in esito a gare d’appalto, in quanto non conseguenti all’espletamento di procedure di selezione del contraente basate sulla comparazione delle offerte con parametri concorrenziali di convenienza tecnico-economica, incompatibili con la natura dell’attività di volontariato. Anche i proventi derivanti dalle attività commerciali e produttive marginali non sono equiparabili, per il Tribunale, alle attività svolte a scopo di lucro e soggette alle regole di mercato. Tar e volontariato Sentenza 1869 del 9 marzo 2000 del TAR della Lombardia In tale univoco quadro normativo, che trova completamento nella Regione Lombardia con le LL.rr. 24.7.1993, n. 22 e 19.5.1997, n. 14, è avviso del Collegio che l’ordinamento riservi alle organizzazioni in questione una particolare posizione, favorendone l’apporto ausiliario nei confronti della pubblica Amministrazione, ma senza alcuna loro assimilazione alla logica di mercato, non potendo esse presentare in dipendenza del loro peculiare modello organizzativo e gestionale offerte indicanti un corrispettivo per i servizi da prestare, (…). Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 21 (Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi) 4. Le attività di cui al comma 3 del presente articolo, comunque denominate, devono configurarsi in modo tale da consentire esclusivamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi. A tal fine gli Ambiti territoriali possono stipulare con i soggetti di cui al comma 3 apposite convenzioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 19, commi 3 e 4, della legge regionale e dal presente regolamento e indire delle istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali, con le modalità indicate dall’art. 56 della legge regionale e dal presente regolamento. Per le organizzazioni di volontariato le convenzioni devono essere stipulate ai sensi del combinato disposto dell’art. 19, commi 3 e 4, della legge regionale n. 19/2006 e dell’art. 5, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 11/1994. Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 21 (Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi) 5. Nella definizione delle procedure di affidamento diverse da quelle negoziali gli Ambiti territoriali applicano la procedura ristretta prevista dalla legge regionale, con riferimento specifico al criterio dell’offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa. NO A PROCEDURE APERTE SI A PROCEDURE RISTRETTE E NEGOZIATE (o negoziali) USO ESCLUSIVO DEL CRITERIO INDICATO Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 21 (Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi) 6. Nelle procedure per l’affidamento delle attività e dei servizi sociali, nonché nella definizione dei conseguenti accordi contrattuali, gli Ambiti territoriali possono individuare clausole di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle posizioni lavorative già attive, in quanto compatibile con le caratteristiche del nuovo contratto e del CCNL di categoria, nonché soluzioni gestionali coerenti con l’applicazione dell’art. 5 della l. n. 381/1991. Legge 8 novembre 1991, n. 391 Articolo 5 (Convenzioni) 1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 22 (Requisiti generali per la partecipazione alle procedure per l’affidamento) 1. Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi e degli interventi sociali gli ambiti territoriali tengono conto dei seguenti requisiti di ammissibilità: a) iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti; b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto dell’appalto e/o dell’affidamento; c) solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria, da fideiussione, da altre garanzie personali, da correlarsi alla natura ed alle dimensioni dei servizi da affidare in gestione; d) possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato in data non anteriore ad un semestre dalla data di avvio della procedura di affidamento. Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 22 (Requisiti generali per la partecipazione alle procedure per l’affidamento) Gli ambiti tengono, altresì, conto del possesso di una esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel servizio oggetto dell’appalto e/o dell’affidamento, ovvero nell’area tematica di riferimento, se il servizio è di nuova istituzione o di carattere sperimentale, nonché dell’impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate. Gli ambiti possono, con proprio regolamento, modificare i suddetti requisiti di ammissibilità, in relazione alla natura di specifici servizi ovvero a specifiche condizioni strutturali del contesto di riferimento, fatti salvi i requisiti previsti al presente comma. Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 22 (Requisiti generali per la partecipazione alle procedure per l’affidamento) 2. Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi, possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica anche associazioni temporanee i cui componenti attestino singolarmente il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente comma 1. Solo il requisito della esperienza triennale può essere documentato dal soggetto capofila della medesima associazione temporanea. Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 23 (Criteri per la valutazione delle offerte) 1. Per la valutazione della qualità delle offerte relative all’affidamento dei servizi gli Ambiti territoriali, al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali sul territorio regionale, applicano il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo in ogni caso il ricorso al massimo ribasso. Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 23 (Criteri per la valutazione delle offerte) 2. Per la valutazione della qualità delle offerte presentate si utilizzano i seguenti criteri: - qualità organizzativa dell’impresa, - qualità del servizio, - qualità economica, - prezzo. (esempi) qualità organizzativa dell’impresa, può essere definita in relazione a: presenza di sedi operative nell’ambito territoriale in cui si svolge il servizio, dotazione strumentale, capacità di contenimento del turn-over degli operatori, strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro, capacità di attivazione delle risorse comunitarie territoriali, capacità di collaborazione con la rete dei servizi territoriali, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali, operative all’interno dell’impresa, aggiuntive rispetto a quelle previste per l’espletamento del servizio; La legge 19/2006 all’art. 55 Gli enti pubblici affidano i servizi previsti dalla presente legge (…) valorizzando prioritariamente l’apporto progettuale e gli elemnti di conoscenza del territorio (…) (esempi) - qualità del servizio, può essere definita in relazione a: capacità progettuale, esperienze e attività documentate realizzate sul territorio sul quale si intende svolgere l’attività, professionalità degli operatori impegnati nel servizio, capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio, innovatività rispetto alla accessibilità dell’offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti, modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell’utenza, certificazione di qualità secondo le regole UNI ISO per le attività oggetto del servizio; (esempi) qualità economica, può essere definita in relazione a: fatturato complessivo dell’ultimo triennio per servizi analoghi, compartecipazione da parte del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione ed apporto di mezzi, strumenti e strutture utili alla realizzazione delle attività, redazione annuale del bilancio sociale quale strumento di documentazione e comunicazione dei servizi erogati; Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 23 (Criteri per la valutazione delle offerte) 3. Per la determinazione del prezzo da porre a base d’asta il Responsabile del Servizio tiene conto dell’incidenza del costo medio delle risorse professionali da impiegare, calcolato sui parametri della contrattazione nazionale collettiva di settore, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento delle attività, dei costi di gestione e di ogni altro elemento ritenuto significativo per la determinazione del costo complessivo del servizio. In nessun caso il prezzo a base d’asta, ovvero il prezzo proposto per l’avvio della procedura negoziale, può essere inferiore a quello che si determina applicando i criteri suddetti. Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 23 (Criteri per la valutazione delle offerte) 4. Gli Ambiti territoriali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 52, comma 2, della legge regionale, individuano nel possesso della certificazione di qualità da parte del soggetto proponente, ovvero di uno dei soggetti dell’associazione temporanea proponente, un criterio preferenziale nella valutazione della proposta progettuale, con riferimento alla qualità del servizio e alla qualità del proponente. Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 23 (Criteri per la valutazione delle offerte) 5. Gli Ambiti territoriali, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 55, comma 2, lettera b) della legge regionale e del presente regolamento, possono introdurre ulteriori indicatori per la valutazione delle offerte con l’adozione del regolamento unico di ambito per l’affidamento dei servizi, attribuendo a ciascun indicatore un punteggio specifico. Al fattore prezzo va in ogni caso attribuito un punteggio non superiore a 40 punti su 100. Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 24 (Istruttoria pubblica per la coprogettazione) 1. Gli Ambiti territoriali, al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali del proprio territorio, adeguandolo alla emersione di nuove domande e diversi bisogni sociali, possono indire, ai sensi dell’art. 56 della legge regionale, e nell’ambito di una dimensione economica sotto la soglia di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006, istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività innovative e sperimentali nell’area dei servizi alla persona e alla comunità. Per attività innovative e sperimentali si intendono servizi ed interventi diversi da quelli specificatamente previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, per i quali risulta oggettivamente complesso definire preliminarmente l’impostazione tecnicoorganizzativa e le esigenze finanziarie. Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 24 (Istruttoria pubblica per la coprogettazione) 2. Possono partecipare alle istruttorie pubbliche i soggetti di cui all’art. 19, comma 3 (odv, coop. sociali, aps), della legge regionale che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione negli appositi albi regionali e/o nazionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti; b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con l’iniziativa da realizzare; c) presenza di sedi operative nel territorio oggetto dell’intervento, attive da almeno un anno al momento dell’avvio dell’iniziativa; Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 24 (Istruttoria pubblica per la coprogettazione) d) esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto dell’iniziativa ovvero in settori affini ad esso; e) presenza di figure professionali adeguate all’iniziativa da realizzare, operative all’interno dell’impresa; f) applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali di tutti gli operatori; g) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi nel corso delle attività prestate. Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 24 (Istruttoria pubblica per la coprogettazione) 3. Le istruttorie pubbliche si svolgono nelle forme e nei modi del pubblico confronto, regolato, per quanto non specificatamente previsto dalla legge regionale e dal presente regolamento, dalle previsioni dei regolamenti d’Ambito. In ogni caso vanno garantiti i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, efficacia, proporzionalità e pubblicità delle iniziative. Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 24 (Istruttoria pubblica per la coprogettazione) 4. Gli Ambiti territoriali, valutata l’opportunità di indire una istruttoria pubblica, ne danno formale comunicazione mediante avviso pubblico, invitando contestualmente i soggetti interessati all’iniziativa. Nell’esperimento dell’istruttoria pubblica dovranno essere definite le seguenti fasi: a) presentazione degli aspetti tecnici già noti legati alla specifica problematica oggetto dell’iniziativa; b) definizione delle modalità e dei tempi di lavoro; c) presentazione delle proposte e dei contributi progettuali da parte dei soggetti partecipanti; d) elaborazione, presentazione ed approvazione di un progetto d’intervento. Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 24 (Istruttoria pubblica per la coprogettazione) L’istruttoria pubblica si conclude con la definizione di uno o più progetti innovativi e/o sperimentali, per i quali gli ambiti definiscono forme e modalità di collaborazione con i soggetti che hanno dichiarato la loro disponibilità, attraverso la stipula di una convenzione. Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 25 (Convenzioni per il concorso alla attuazione della rete dei servizi) 1. Gli Ambiti, al fine di promuovere il concorso delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, degli enti di patronato e delle fondazioni alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, possono individuare i servizi, le prestazioni e gli interventi da attuare mediante la stipula delle convenzioni di cui all’art. 19, commi 3 e 4, della legge regionale e ne danno informazione a mezzo di pubblico avviso con l’indicazione del termine di presentazione delle candidature, nonché delle modalità per accedere a rapporti convenzionali, individuate tra le seguenti: l’accesso a sportello, l’accesso a prestazione, l’accesso previa valutazione di proposte progettuali, l’accesso quale esito della istruttoria pubblica di cui all’art. 24 del presente regolamento. Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 25 (Convenzioni per il concorso alla attuazione della rete dei servizi) 2. I servizi, le prestazioni e gli interventi oggetto delle convenzioni di cui al comma precedente si configurano come attività che, nell’ambito delle specifiche finalità statutarie dei soggetti di cui al comma 1, presentino anche caratteristiche di tipo innovativo e sperimentale e non presentino elementi di notevole complessità tecnica e organizzativa. Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 25 (Convenzioni per il concorso alla attuazione della rete dei servizi) 3. Gli Ambiti territoriali, nell’individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni verificano la sussistenza dei seguenti requisiti, ovvero di ulteriori e/o diversi requisiti motivatamente individuati rispetto al contesto di riferimento: a) iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti; b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività da realizzare; c) attività svolta sul territorio di riferimento, di durata almeno annuale, nel settore oggetto dell’attività ovvero in settori affini ad esso; d) esperienza documentata, di durata almeno triennale, con riferimento alla tipologia di attività da realizzare. Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 26 (Altre forme di gestione dei servizi) 1. Gli Ambiti, individuano altre forme di gestione dei servizi previsti nei Piani Sociali di Zona tra quelle previste dalla normativa nazionale e regionale vigente, ivi inclusa la concessione e la erogazione di titoli per l’acquisto, nel rispetto delle linee guida regionali in materia, approvate dalla Giunta Regionale di intesa con i Comuni. Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Articolo 26 (Altre forme di gestione dei servizi) 2. La Regione, con il concorso dell’ANCI Puglia, effettua un monitoraggio costante delle soluzioni gestionali adottate negli ambiti territoriali per le principali tipologie di servizi, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico-giuridico e concorrere alla diffusione delle buone pratiche organizzative e/o gestionali. La concessione di servizio i Comuni possono affidare la gestione di un servizio tramite la concessione. La concessione di servizi è una modalità contrattuale che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste nel diritto di gestire i servizi (eventualmente accompagnato da un prezzo adeguato e/o dalla concessione in uso di strutture e attrezzature idonee alle gestione del servizio). La concessione di servizio La determinazione di un prezzo che eventualmente accompagni la concessione del servizio è affidata ai Comuni, che lo definiscono in relazione alle caratteristiche tecniche ed organizzative del servizio. Tale previsione si applica limitatamente alla ipotesi in cui con la concessione si imponga contestualmente al soggetto concessionario una determinata tariffa, comunque denominata, da praticare nei confronti degli utenti, ovvero qualora sia necessario assicurare al soggetto concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione. La determinazione della eventuale compartecipazione al costo da parte degli utenti e delle modalità di accesso al servizio è in ogni caso di competenza del Comune concedente. 1. La concessione di servizio Possono gestire servizi con la modalità della concessione prevista dal presente articolo i soggetti di cui all’art. 19, comma 3, della legge regionale, ad eccezione dei soggetti che non presentino organizzazione d’impresa, come indicati all’art. 20, comma 4, del presente regolamento, che siano in possesso dei seguenti requisiti: - iscrizione negli appositi albi regionali, - compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto della concessione; - solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura ed alle dimensioni del servizi da affidare in concessione; - esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto della concessione; - presenza delle figure professionali, operative all’interno dell’impresa, previste per l’espletamento del servizio, in conformità con le indicazioni del presente regolamento; - applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali nei confronti di tutti gli operatori; tali requisiti devono essere, documentate anche per i servizi che concorrono alla determinazione della esperienza almeno triennale di cui al punto precedente; - impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate. La concessione di servizio Per la individuazione del soggetto concessionario i Comuni utilizzano una procedura ristretta, invitando alla partecipazione almeno cinque soggetti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione. Nella determinazione dei criteri selettivi delle offerte relative alla gestione del servizio i Comuni utilizzano le indicazioni di cui all’art. 21, comma 2 del presente regolamento, fatta eccezione che per il prezzo.