SEMINARIO
Sistemi di affidamento e partecipazione del terzo settore
alla realizzazione del sistema integrato
Foggia - 12 marzo 2007
Art.3, comma 5 TUEL
I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le
attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali
Art. 118, comma 4 COST
Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà”
Normativa di settore
La legge 266/1991 - Volontariato
La legge 381/1991 – Cooperazione Sociale
La legge 383/2000 Associazioni di promozione sociale
La legge 328/2000
La legislazione regionale
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
TITOLO III
RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI
E ALTRI ATTORI DEL SISTEMA INTEGRATO
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 21
(Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi)
1. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e
valorizzare il contributo dei soggetti del terzo settore alla realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali gli Ambiti, nella definizione delle
modalità di affidamento: (…)
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 21
(Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi)
(…)
- favoriscono la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni sociali, nel
rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 21
(Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi)
- individuano forme di aggiudicazione ristrette e negoziali, tali da consentire
la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti;
Codice degli appalti
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Art. 3 (Definizioni)
38. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico
può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli
operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, (…).
Codice degli appalti
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Art. 3 (Definizioni)
40. Le «procedure negoziate» (negoziali) sono le procedure in cui le stazioni
appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o
più di essi le condizioni dell’appalto. (…)
Codice degli appalti
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Art. 20 (Appalti di servizi elencati nell’allegato II B)
1. L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II
B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65
(avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi
agli appalti aggiudicati).
2. (…)
Servizi sanitari e sociali
Codice degli appalti
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Parere del Consiglio di Stato
del 6 febbraio 2006
Punto 3. Riparto di competenze tra Stato e Regioni nella materia
Codice degli appalti
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Parere del Consiglio di Stato
del 6 febbraio 2006
(…) si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia,
ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono
essere ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a
potestà legislative concorrenti (Corte cost. n. 303/2003)
Codice degli appalti
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Parere del Consiglio di Stato
del 6 febbraio 2006
(…) essi a seconda dell’oggetto possono rientrare (oltre che nella competenza
esclusiva dello Stato) sia nella competenza concorrente che in quella esclusiva
delle Regioni. Nel primo caso l’attività legislativa regionale rimane soggetta ai
principi fondamentali desumibili dal codice; nel secondo, invece, fatta salva la
possibile rilevanza di vincoli diversi (si pensi alla trasparenza e in generale ai
principi della legge sul procedimento amministrativo) la legislazione regionale può
esprimersi liberamente.
Codice degli appalti
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Parere del Consiglio di Stato
del 6 febbraio 2006
Il loro inquadramento nel nuovo assetto costituzionale non è comunque agevole
(…) soprattutto per materia della tutela della concorrenza
Codice degli appalti
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Parere del Consiglio di Stato
del 6 febbraio 2006
La Corte costituzionale ha precisato che la tutela della concorrenza costituisce una
competenza trasversale, che coinvolge più ambiti materiali e si caratterizza per la
natura funzionale (individuando, più che degli oggetti, delle finalità in vista delle
quali la potestà legislativa statale deve essere esercitata) e vale a legittimare
l'intervento del legislatore statale anche su materie, sotto altri profili, di competenza
regionale (Corte cost. n. 14 e n. 272 del 2004 e n. 29 del 2006)
Codice degli appalti
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Parere del Consiglio di Stato
del 6 febbraio 2006
Quanto agli aspetti relativi alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle
procedure di gara, ai criteri di aggiudicazione, al subappalto e alla vigilanza sul
mercato degli appalti affidata ad una Autorità indipendente, si tratta del nucleo
principale del contenuto del Codice in esame, in cui non vi è dubbio che la
concorrenza giochi un ruolo preponderante, ma è da verificare se ciononostante
sia possibile un intervento normativo regionale.
Codice degli appalti
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Parere del Consiglio di Stato
del 6 febbraio 2006
Si pone dunque l’esigenza dell’introduzione della clausola di cedevolezza e
dell’indicazione delle parti del Codice “cedevoli” e di quelle che invece vincolano
l’esercizio della potestà normativa regionale, perché attinenti ad ambiti di
legislazione esclusiva dello Stato o perché costituenti principi fondamentali in
materia di legislazione concorrente.
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 21
(Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi)
- favoriscono forme di coprogettazione finalizzate alla definizione di interventi
sperimentali ed innovativi per affrontare specifiche problematiche sociali;
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 21
(Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi)
- definiscono adeguati processi di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini
anche nelle modalità di gestione dei servizi, nel rispetto dei necessari requisiti
tecnici e professionali richiesti dalla legge regionale e dal presente regolamento.
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 21
(Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi)
2. Alla gestione degli interventi e dei servizi sociali partecipano, nelle forme e nei
modi previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, tutti i soggetti
privati, con o senza finalità di lucro, che operino nell’ambito dei servizi alla persona
e alla comunità. Gli Ambiti territoriali, nella selezione dei soggetti a cui affidare gli
interventi e i servizi sociali, sostengono e valorizzano il contributo e l’apporto dei
soggetti del terzo settore.
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 21
(Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi)
3. I soggetti terzi che non presentino organizzazione di impresa, e segnatamente
le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli enti di patronato, le
organizzazioni di volontariato e gli altri soggetti senza scopo di lucro, possono
svolgere, con riferimento ai servizi e agli interventi previsti dalla legge regionale e
dal presente regolamento, esclusivamente attività che, in coerenza con le finalità
statutarie delle singole organizzazioni e nel rispetto della normativa statuale e
comunitaria di riferimento, non presentino elementi di complessità tecnica ed
organizzativa.
impresa
e
complessità tecnica ed organizzativa
Impresa
L'impresa, sotto il profilo giuridico, è un'attività economica professionalmente
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi: ciò è
quanto si desume dalla definizione di imprenditore che all'art. 2082 fornisce il
vigente Codice Civile:
chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata
al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Impresa sociale
DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n.155
Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118
Art. 1. (Nozione)
1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi
gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attivita'
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilita'
sociale, diretta a realizzare finalita' di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli
articoli 2, 3 e 4.
Impresa sociale
DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n.155
Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118
Art. 2. (Utilita' sociale)
1. Si considerano beni e servizi di utilita' sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti
settori:
a)
(…)
assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
Impresa sociale
DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n.155
Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118
Art. 3 (Assenza dello scopo di lucro)
1.
(…)
L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione
allo svolgimento dell'attivita‘ statutaria o ad incremento del patrimonio.
Impresa sociale
DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n.155
Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118
Art. 4. (Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi)
1. All'attivita' di direzione e controllo di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili,
le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545-septies del codice
civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attivita' di direzione e controllo il soggetto
che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facolta' di nomina
della maggioranza degli organi di amministrazione.
complessità tecnica ed organizzativa
DPCM 30 Marzo 2001
Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla
persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
Art. 3.
Le organizzazioni di volontariato
1. Le regioni e i comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di
interventi e servizi come espressione organizzata di solidarietà sociale, di autoaiuto
e reciprocità nonché con riferimento ai servizi e alle prestazioni, anche di carattere
promozionale, complementari a servizi che richiedono una organizzazione
complessa ed altre attività compatibili, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.
266, con la natura e le finalità del volontariato. Gli enti pubblici stabiliscono forme
di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento
della convenzione di cui alla legge n. 266/1991.
complessità tecnica ed organizzativa
Struttura e/o servizio
Dotazioni logistiche e tecnologiche
Dimensioni finanziarie
Professionalità
Organizzazione in unità di personale
Tar e volontariato
Diverse sentenze di diversi TAR fissano l'incompatibilità per le organizzazioni di
volontariato iscritte ai registri regionali del volontariato, e l'appalto di servizi
sanitari in regime di concorrenzialità
Tar e volontariato
Sentenza 3109 del 21 marzo 2006 del TAR della Campania
È illegittima l’aggiudicazione di una gara (nel caso di specie, avente per oggetto il
servizio di telesoccorso) ad un’associazione di volontariato, considerato che
quest’ultima non avrebbe potuto essere ammessa a partecipare alla gara stessa, in
quanto alla stregua dell’art. 5 l. n. 266 del 1991 i proventi di tali associazioni sono
costituiti esclusivamente dai rimborsi derivanti dalle convenzioni e da attività
commerciali e produttive marginali, tra cui non rientrano gli appalti pubblici, che
presuppongono una comparazione delle offerte con criteri concorrenziali di
convenienza tecnico – economica, incompatibile con la natura dell’attività di
volontariato.
Tar e volontariato
Sentenza 1043 del 18 aprile 2005 del TAR del Piemonte
Con la sentenza n. 1043 del 15 aprile 2005, il Tar Piemonte ha affermato il divieto
per le associazioni di volontariato di partecipare alle procedure a evidenza pubblica
poste in essere dalle pubbliche amministrazioni, in considerazione delle disposizioni
contenute nella legge n. 266/1991, nella legge regionale del Piemonte n. 38/1994
e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001
Tar e volontariato
Sentenza 1043 del 18 aprile 2005 del TAR del Piemonte
In particolare, il Tar ritiene che l’art. 5 della citata l. n. 266/1991,
nell’individuare la fonte da cui le organizzazioni di volontariato traggono
le risorse economiche necessarie per il loro funzionamento e per lo
svolgimento della propria attività, abbia di fatto escluso gli appalti
pubblici, elencando, oltre ai contributi di varia provenienza,
esclusivamente rimborsi ed entrate derivanti rispettivamente da
convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali.
Tar e volontariato
Sentenza 1043 del 18 aprile 2005 del TAR del Piemonte
Come sottolineato dal Collegio, le convenzioni differiscono nettamente
dai rapporti contrattuali instaurati in esito a gare d’appalto, in quanto
non conseguenti all’espletamento di procedure di selezione del
contraente basate sulla comparazione delle offerte con parametri
concorrenziali di convenienza tecnico-economica, incompatibili con la
natura dell’attività di volontariato. Anche i proventi derivanti dalle attività
commerciali e produttive marginali non sono equiparabili, per il
Tribunale, alle attività svolte a scopo di lucro e soggette alle regole di
mercato.
Tar e volontariato
Sentenza 1869 del 9 marzo 2000 del TAR della Lombardia
In tale univoco quadro normativo, che trova completamento nella
Regione Lombardia con le LL.rr. 24.7.1993, n. 22 e 19.5.1997, n. 14, è
avviso del Collegio che l’ordinamento riservi alle organizzazioni in
questione una particolare posizione, favorendone l’apporto ausiliario nei
confronti della pubblica Amministrazione, ma senza alcuna loro
assimilazione alla logica di mercato, non potendo esse presentare in
dipendenza del loro peculiare modello organizzativo e gestionale offerte
indicanti un corrispettivo per i servizi da prestare, (…).
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 21
(Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi)
4. Le attività di cui al comma 3 del presente articolo, comunque denominate,
devono configurarsi in modo tale da consentire esclusivamente forme
documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto
ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi. A tal fine gli Ambiti
territoriali possono stipulare con i soggetti di cui al comma 3 apposite
convenzioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 19, commi 3 e 4, della legge
regionale e dal presente regolamento e indire delle istruttorie pubbliche per la
coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali, con le modalità indicate
dall’art. 56 della legge regionale e dal presente regolamento. Per le
organizzazioni di volontariato le convenzioni devono essere stipulate ai sensi del
combinato disposto dell’art. 19, commi 3 e 4, della legge regionale n. 19/2006 e
dell’art. 5, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 11/1994.
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 21
(Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi)
5. Nella definizione delle procedure di affidamento diverse da quelle negoziali gli
Ambiti territoriali applicano la procedura ristretta prevista dalla legge regionale, con
riferimento specifico al criterio dell’offerta qualitativamente ed economicamente più
vantaggiosa.
NO A PROCEDURE APERTE
SI A PROCEDURE RISTRETTE E NEGOZIATE (o negoziali)
USO ESCLUSIVO DEL CRITERIO INDICATO
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 21
(Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi)
6. Nelle procedure per l’affidamento delle attività e dei servizi sociali, nonché nella
definizione dei conseguenti accordi contrattuali, gli Ambiti territoriali possono
individuare clausole di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle posizioni
lavorative già attive, in quanto compatibile con le caratteristiche del nuovo
contratto e del CCNL di categoria, nonché soluzioni gestionali coerenti con
l’applicazione dell’art. 5 della l. n. 381/1991.
Legge 8 novembre 1991, n. 391
Articolo 5
(Convenzioni)
1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a
partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della
pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che
svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi
organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la
fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo
stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie
in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 22
(Requisiti generali per la partecipazione alle procedure per l’affidamento)
1.
Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi e degli
interventi sociali gli ambiti territoriali tengono conto dei seguenti requisiti di
ammissibilità:
a) iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura
giuridica dei soggetti;
b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le
attività oggetto dell’appalto e/o dell’affidamento;
c) solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia
bancaria, da fideiussione, da altre garanzie personali, da correlarsi alla natura ed
alle dimensioni dei servizi da affidare in gestione;
d) possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato in data non
anteriore ad un semestre dalla data di avvio della procedura di affidamento.
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 22
(Requisiti generali per la partecipazione alle procedure per l’affidamento)
Gli ambiti tengono, altresì, conto del possesso di una esperienza
documentata, di durata almeno triennale, nel servizio oggetto
dell’appalto e/o dell’affidamento, ovvero nell’area tematica di riferimento, se
il servizio è di nuova istituzione o di carattere sperimentale, nonché
dell’impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel
corso delle attività prestate. Gli ambiti possono, con proprio regolamento,
modificare i suddetti requisiti di ammissibilità, in relazione alla natura di
specifici servizi ovvero a specifiche condizioni strutturali del contesto di
riferimento, fatti salvi i requisiti previsti al presente comma.
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 22
(Requisiti generali per la partecipazione alle procedure per l’affidamento)
2. Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi,
possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica anche associazioni
temporanee i cui componenti attestino singolarmente il possesso dei
requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente comma 1. Solo il
requisito della esperienza triennale può essere documentato dal soggetto
capofila della medesima associazione temporanea.
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 23
(Criteri per la valutazione delle offerte)
1. Per la valutazione della qualità delle offerte relative all’affidamento dei
servizi gli Ambiti territoriali, al fine di qualificare il sistema integrato di
interventi e servizi sociali sul territorio regionale, applicano il criterio della
offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo in ogni caso il
ricorso al massimo ribasso.
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 23
(Criteri per la valutazione delle offerte)
2. Per la valutazione della qualità delle offerte presentate si utilizzano i
seguenti criteri:
- qualità organizzativa dell’impresa,
- qualità del servizio,
- qualità economica,
- prezzo.
(esempi)
qualità organizzativa dell’impresa, può essere definita in relazione
a: presenza di sedi operative nell’ambito territoriale in cui si
svolge il servizio, dotazione strumentale, capacità di contenimento
del turn-over degli operatori, strumenti di qualificazione
organizzativa del lavoro, capacità di attivazione delle risorse
comunitarie territoriali, capacità di collaborazione con la rete dei
servizi territoriali, qualificazione ed esperienza professionale delle
figure professionali, operative all’interno dell’impresa, aggiuntive
rispetto a quelle previste per l’espletamento del servizio;
La legge 19/2006 all’art. 55
Gli enti pubblici affidano i servizi previsti dalla presente legge (…)
valorizzando prioritariamente l’apporto progettuale e gli elemnti di
conoscenza del territorio (…)
(esempi)
- qualità del servizio, può essere definita in relazione a: capacità
progettuale, esperienze e attività documentate realizzate sul
territorio sul quale si intende svolgere l’attività, professionalità
degli operatori impegnati nel servizio, capacità di lettura dei
bisogni sociali del territorio, innovatività rispetto alla accessibilità
dell’offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti,
modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e
del grado di soddisfacimento dell’utenza, certificazione di qualità
secondo le regole UNI ISO per le attività oggetto del servizio;
(esempi)
qualità economica, può essere definita in relazione a: fatturato
complessivo
dell’ultimo
triennio
per
servizi
analoghi,
compartecipazione da parte del soggetto erogatore in termini di
costi di realizzazione ed apporto di mezzi, strumenti e strutture
utili alla realizzazione delle attività, redazione annuale del bilancio
sociale quale strumento di documentazione e comunicazione dei
servizi erogati;
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 23
(Criteri per la valutazione delle offerte)
3. Per la determinazione del prezzo da porre a base d’asta il Responsabile del
Servizio tiene conto dell’incidenza del costo medio delle risorse
professionali da impiegare, calcolato sui parametri della contrattazione
nazionale collettiva di settore, del costo dei beni da impiegare per lo
svolgimento delle attività, dei costi di gestione e di ogni altro elemento
ritenuto significativo per la determinazione del costo complessivo del servizio.
In nessun caso il prezzo a base d’asta, ovvero il prezzo proposto per l’avvio
della procedura negoziale, può essere inferiore a quello che si determina
applicando i criteri suddetti.
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 23
(Criteri per la valutazione delle offerte)
4. Gli Ambiti territoriali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 52, comma 2,
della legge regionale, individuano nel possesso della certificazione di qualità
da parte del soggetto proponente, ovvero di uno dei soggetti dell’associazione
temporanea proponente, un criterio preferenziale nella valutazione della
proposta progettuale, con riferimento alla qualità del servizio e alla qualità del
proponente.
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 23
(Criteri per la valutazione delle offerte)
5. Gli Ambiti territoriali, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 55, comma 2,
lettera b) della legge regionale e del presente regolamento, possono introdurre
ulteriori indicatori per la valutazione delle offerte con l’adozione del
regolamento unico di ambito per l’affidamento dei servizi, attribuendo a ciascun
indicatore un punteggio specifico. Al fattore prezzo va in ogni caso attribuito
un punteggio non superiore a 40 punti su 100.
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 24
(Istruttoria pubblica per la coprogettazione)
1. Gli Ambiti territoriali, al fine di qualificare il sistema integrato di interventi
e servizi sociali del proprio territorio, adeguandolo alla emersione di nuove
domande e diversi bisogni sociali, possono indire, ai sensi dell’art. 56 della
legge regionale, e nell’ambito di una dimensione economica sotto la soglia di cui
all’art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006, istruttorie pubbliche per la coprogettazione di
interventi finalizzati alla realizzazione di attività innovative e sperimentali
nell’area dei servizi alla persona e alla comunità. Per attività innovative e
sperimentali si intendono servizi ed interventi diversi da quelli specificatamente
previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, per i quali risulta
oggettivamente complesso definire preliminarmente l’impostazione tecnicoorganizzativa e le esigenze finanziarie.
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 24
(Istruttoria pubblica per la coprogettazione)
2. Possono partecipare alle istruttorie pubbliche i soggetti di cui all’art. 19,
comma 3 (odv, coop. sociali, aps), della legge regionale che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione negli appositi albi regionali e/o nazionali, ove previsti, in
conformità con la natura giuridica dei soggetti;
b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con
l’iniziativa da realizzare;
c) presenza di sedi operative nel territorio oggetto dell’intervento, attive da
almeno un anno al momento dell’avvio dell’iniziativa;
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 24
(Istruttoria pubblica per la coprogettazione)
d) esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto
dell’iniziativa ovvero in settori affini ad esso;
e) presenza di figure professionali adeguate all’iniziativa da realizzare,
operative all’interno dell’impresa;
f) applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni
previdenziali di tutti gli operatori;
g) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile verso
terzi nel corso delle attività prestate.
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 24
(Istruttoria pubblica per la coprogettazione)
3. Le istruttorie pubbliche si svolgono nelle forme e nei modi del pubblico
confronto, regolato, per quanto non specificatamente previsto dalla legge
regionale e dal presente regolamento, dalle previsioni dei regolamenti d’Ambito.
In ogni caso vanno garantiti i principi di trasparenza, parità di trattamento, non
discriminazione, efficacia, proporzionalità e pubblicità delle iniziative.
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 24
(Istruttoria pubblica per la coprogettazione)
4. Gli Ambiti territoriali, valutata l’opportunità di indire una istruttoria pubblica,
ne danno formale comunicazione mediante avviso pubblico, invitando
contestualmente i soggetti interessati all’iniziativa. Nell’esperimento
dell’istruttoria pubblica dovranno essere definite le seguenti fasi:
a) presentazione degli aspetti tecnici già noti legati alla specifica problematica
oggetto dell’iniziativa;
b) definizione delle modalità e dei tempi di lavoro;
c) presentazione delle proposte e dei contributi progettuali da parte dei soggetti
partecipanti;
d) elaborazione, presentazione ed approvazione di un progetto d’intervento.
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 24
(Istruttoria pubblica per la coprogettazione)
L’istruttoria pubblica si conclude con la definizione di uno o più progetti
innovativi e/o sperimentali, per i quali gli ambiti definiscono forme e modalità
di collaborazione con i soggetti che hanno dichiarato la loro disponibilità,
attraverso la stipula di una convenzione.
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 25
(Convenzioni per il concorso alla attuazione della rete dei servizi)
1. Gli Ambiti, al fine di promuovere il concorso delle organizzazioni di
volontariato, delle associazioni di promozione sociale, degli enti di patronato e
delle fondazioni alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali, possono individuare i servizi, le prestazioni e gli interventi da
attuare mediante la stipula delle convenzioni di cui all’art. 19, commi 3 e 4,
della legge regionale e ne danno informazione a mezzo di pubblico avviso con
l’indicazione del termine di presentazione delle candidature, nonché delle
modalità per accedere a rapporti convenzionali, individuate tra le seguenti:
l’accesso a sportello, l’accesso a prestazione, l’accesso previa valutazione di
proposte progettuali, l’accesso quale esito della istruttoria pubblica di cui
all’art. 24 del presente regolamento.
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 25
(Convenzioni per il concorso alla attuazione della rete dei servizi)
2. I servizi, le prestazioni e gli interventi oggetto delle convenzioni di cui al
comma precedente si configurano come attività che, nell’ambito delle
specifiche finalità statutarie dei soggetti di cui al comma 1, presentino anche
caratteristiche di tipo innovativo e sperimentale e non presentino elementi di
notevole complessità tecnica e organizzativa.
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 25
(Convenzioni per il concorso alla attuazione della rete dei servizi)
3. Gli Ambiti territoriali, nell’individuazione dei soggetti con cui stipulare le
convenzioni verificano la sussistenza dei seguenti requisiti, ovvero di
ulteriori e/o diversi requisiti motivatamente individuati rispetto al contesto
di riferimento:
a) iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la
natura giuridica dei soggetti;
b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con
le attività da realizzare;
c) attività svolta sul territorio di riferimento, di durata almeno annuale, nel
settore oggetto dell’attività ovvero in settori affini ad esso;
d) esperienza documentata, di durata almeno triennale, con riferimento alla
tipologia di attività da realizzare.
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 26
(Altre forme di gestione dei servizi)
1. Gli Ambiti, individuano altre forme di gestione dei servizi previsti nei Piani
Sociali di Zona tra quelle previste dalla normativa nazionale e regionale
vigente, ivi inclusa la concessione e la erogazione di titoli per l’acquisto, nel
rispetto delle linee guida regionali in materia, approvate dalla Giunta
Regionale di intesa con i Comuni.
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
Articolo 26
(Altre forme di gestione dei servizi)
2. La Regione, con il concorso dell’ANCI Puglia, effettua un monitoraggio
costante delle soluzioni gestionali adottate negli ambiti territoriali per le
principali tipologie di servizi, al fine di assicurare il necessario supporto
tecnico-giuridico e concorrere alla diffusione delle buone pratiche
organizzative e/o gestionali.
La concessione di servizio
i Comuni possono affidare la gestione di un servizio tramite la concessione.
La concessione di servizi è una modalità contrattuale che presenta le stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il
corrispettivo della fornitura di servizi consiste nel diritto di gestire i servizi
(eventualmente accompagnato da un prezzo adeguato e/o dalla concessione in
uso di strutture e attrezzature idonee alle gestione del servizio).
La concessione di servizio
La determinazione di un prezzo che eventualmente accompagni la concessione del
servizio è affidata ai Comuni, che lo definiscono in relazione alle caratteristiche
tecniche ed organizzative del servizio.
Tale previsione si applica limitatamente alla ipotesi in cui con la concessione si
imponga contestualmente al soggetto concessionario una determinata tariffa,
comunque denominata, da praticare nei confronti degli utenti, ovvero qualora sia
necessario assicurare al soggetto concessionario il perseguimento dell’equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione. La
determinazione della eventuale compartecipazione al costo da parte degli utenti e
delle modalità di accesso al servizio è in ogni caso di competenza del Comune
concedente.
1.
La concessione di servizio
Possono gestire servizi con la modalità della concessione prevista dal presente articolo i
soggetti di cui all’art. 19, comma 3, della legge regionale, ad eccezione dei soggetti che non
presentino organizzazione d’impresa, come indicati all’art. 20, comma 4, del presente
regolamento, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione negli appositi albi regionali,
- compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto
della concessione;
- solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria da
correlarsi alla natura ed alle dimensioni del servizi da affidare in concessione;
- esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto della concessione;
- presenza delle figure professionali, operative all’interno dell’impresa, previste per
l’espletamento del servizio, in conformità con le indicazioni del presente regolamento;
- applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali nei
confronti di tutti gli operatori; tali requisiti devono essere, documentate anche per i servizi che
concorrono alla determinazione della esperienza almeno triennale di cui al punto precedente;
- impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività
prestate.
La concessione di servizio
Per la individuazione del soggetto concessionario i Comuni utilizzano
una procedura ristretta, invitando alla partecipazione almeno cinque soggetti
concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
all’oggetto della concessione.
Nella determinazione dei criteri selettivi delle offerte relative alla
gestione del servizio i Comuni utilizzano le indicazioni di cui all’art. 21, comma 2
del presente regolamento, fatta eccezione che per il prezzo.
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