Association Européenne des Institutions Paritaires de Protection Sociale
European Association of Paritarian Institutions of Social Protection
La costruzione della nuova Europa
tra vincoli economici e tutele sociali:
la realizzazione di un fondo paritetico
europeo
Giornate nazionali della previdenza
Napoli, 14 maggio 2015
Association Européenne des Institutions Paritaires de Protection Sociale
European Association of Paritarian Institutions of Social Protection
Oggetto della ricerca
Regime (non fondo...ma un fondo potrebbe seguire) di
tipo:
- di previdenza complementare (ma rischio sociale qui non
identificato)
- negoziale e settoriale: creato ed eventualmente gestito
dalle parti sociali settoriali (paritetico)
- europeo: operante negli Stati UE e di diritto UE
- ad adesione obbligatoria
Esempio di attività transfrontaliere di un
fondo paneuropeo (già possibile ai sensi della
normativa UE)
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Host State B
Host State G
Host State C
Pension Fund from
Home State A
Host State D
Host State F
Host State E
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Esempio di regime previdenziale
europeo (oggetto dello studio)
Fondo pensione/ assicurazione basato in un determinato Stato/i
Regime/piano previdenziale europeo
operante negli
Stati membri A, B, C, D, E, F, G, H, etc…
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Considerazioni da cui parte lo studio
1) Crisi dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (bisogno
di razionalizzazione/contenimento dei costi e declino
della previdenza di base)
2) Contrasto crescente fra i sistemi sociali nazionali e le
libertà economiche UE (persone; beni; servizi; capitali):
logoramento delle competenze nazionali/integrazione
negativa;
3) Crisi 2008-2009: europeizzazione repentina di
settori/materie originariamente di competenza
nazionale
4) RISCHIO di un crollo del modello sociale europeo
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Declino della previdenza di
base e nuovo ruolo della
previdenza complementare
La diversa normativa UE fra 1°e
2/3°pilastro previdenziale
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- La questione del primo pilastro previdenziale fu già
affrontata dalle prime Comunità europee (mobilità dei
lavoratori fra i 6 Stati membri)
- Dibattito «coordinamento» vs «armonizzazione»
- Soluzione adottata: coordinamento (Stati membri
competenti delle loro politiche sociali): «Keynes at home,
Smith abroad»
- Fino agli anni 90’, mancanza di iniziative UE in tema di
previdenza complementare
Tendenze in corso ed iniziative UE
sulla previdenza complementare
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- La previdenza complementare dovrà colmare il declino
del welfare state in tutti i Paesi dell’UE (senza esclusioni)
- Già dagli anni 90’, l’Unione Europea ha cominciato a
lanciare iniziative volte alla creazione di un mercato
unico delle assicurazioni e dei fondi pensione: «cross
border activities» (più in generale: mercato unico dei
prodotti finanziari)
- Approccio UE alla previdenza complementare è stato
puramente mercantilista (non sociale): chi conquisterà
questo nuovo mercato?
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Progressivo (ed inesorabile)
logoramento delle competenze
nazionali in materia sociale a
discapito delle competenze
UE
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Integrazione negativa ed europeizzazione
di nuove materie (1/2)
Lo sviluppo dell’ Unione Europea porta ad una serie di
sentenze della Corte di Giustizia a salvaguardia delle libertà
economiche fondamentali UE:
- Sentenze sulla libertà di circolazione dei lavoratori, delle
loro famiglie e poi dei « cittadini »
- Sentenze sulle libertà di servizi (distacco lavoratori)
- Sentenze sulla circolazione dei pazienti (e poi direttiva UE)
- Sentenze sulla libertà di stabilimento e cittadinanza europea
- Sentenze sulle circolazione dei capitali
PRIMO, FORTE LOGORAMENTO COMPETENZE
NAZIONALI IN MATERIA SOCIALE, SINDACALI E DEL
LAVORO
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Integrazione negativa ed europeizzazione
di nuove materie (2/2)
- Creazione dell’Unione Economica e Monetaria negli anni 90’: (vincoli
dei bilanci pubblici e patto di stabilità e di crescita)
- Crisi 2007/2008 (da finanziaria a crisi del debito sovrano a crisi
sociale):
1) Europeizzazione dei sistemi di supervisione finanziaria (banche;
prodotti finanziari; assicurazioni e fondi pensione: 3 autorità
europee)
2) Nuova Governance Economica (semestre europeo; fiscal compact)
+ Troika in certi paesi UE
3) Creazione di Unione Bancaria Europea
4) Intervento BCE su debiti sovrani («bazooka anti-spread»)
SECONDO, FORTE LOGORAMENTO COMPETENZE NAZIONALI
IN MATERIA SOCIALE, SINDACALI E DEL LAVORO
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Domanda: c’è veramente un
conflitto fra Europa
economica ed Europa
sociale?
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UE economica vs UE sociale?
In parte si, ma non più di quello che avviene oggi anche nei
dibattiti nazionali….
Importante: l’Unione Europea ha gradualmente accresciuto le
sue competenze in tema di politiche sociali e di dialogo
sociale (Atto Unico Europeo; Trattati di Maastricht,
Amsterdam, Nizza e Lisbona)….
…Oggi le competenze UE in materia sociale sono equivalenti
a quelle economiche:
- 1) Art. 3 TUE: «UE basata su economia sociale di mercato)
- 2) Art. 4 TFUE: politica sociale e libertà economiche sono
entrambe materie di competenza concorrente UE (=livello)
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UE economica vs UE sociale? (1/2)
Titolo X del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) sulla
politica sociale (+ art.6 TUE: Carta Nizza = valore giuridico Trattati)
Articolo 151: elenco degli obiettivi sociali dell’Unione
Articolo 153: lista delle materie sociali di competenza UE; atti
giuridici utilizzabili per regolarle e procedure legislative.
Quindi: articolo 153 come base giuridica UE per legiferare in
politiche sociali
Articolo 154 e 155 TFUE: coinvolgimento delle parti sociali
europee in iniziative sociali dell’UE e possibilità di accordi
collettivi UE
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UE economica vs UE sociale? (2/2)
Il problema principale è che gli Stati membri sono
tradizionalmente contrari a cedere sovranità in materia sociale
all’Unione Europea (ragioni politiche, economiche e culturali)
Lo stesso vale per le parti sociali nazionali : contrarietà a
lasciare libertà di negoziare alle parti sociali europee
(interconfederali e settoriali) europee
In definitiva: gli strumenti giuridici per rinforzare,
«europeizzandolo», l’aspetto sociale dell’UE, in gran parte già
esistono: tuttavia manca la volontà politica dei governi degli
Stati membri e le parti sociali nazionali
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…Ma se le parti sociali
europee settoriali
decidessero di negoziare la
creazione di un regime
previdenziale UE…
Normativa sui contratti collettivi
UE
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ARTICOLO 155 TFUE: possibilità per le parti sociali europee
(interconfederali e settoriali) di negoziare accordi a livello
dell’UE
Tali accordi sono attuabili attraverso le prassi nazionali; e/o…per quelle
materie elencate nell’articolo 153 TFUE su cui l’UE può legiferare, essi
POSSONO ESSERE ATTUATI ATTRAVERSO UNA DECISIONE
DEL CONSIGLIO DELL’UE (DIRETTIVA)
1) Quindi tali accordi potrebbero avere forza di legge UE
(prevalendo sulle norme nazionali; potendo emendare altre leggi UE)
2) La decisione del Consiglio sarebbe come un decreto di estensione
dell’accordo (quindi l’accordo sarebbe obbligatorio)
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Européenne
des Institutions materie
Paritaires de Protection Sociale
…Per
quelle
elencate nell’articolo
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153
TFUE
su
cui
l’UE
può legiferare…
L’articolo 153.1 lett c TFUE prevede la possibilità di creare
normativa in materia di:
« sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori »
Importante: ipotizzata una possibile distinzione fra sicurezza
sociale (pubblica) e protezione sociale dei lavoratori (previd.
complementare)
Quindi le parti sociali europee potrebbero teoricamente
concludere un accordo collettivo istitutivo di un regime
previdenziale ad adesione obbligatoria, attuabile attraverso
una decisione del Consiglio
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Questioni giuridiche sulla
compatibilità di un regime
previdenziale ad adesione
obbligatoria con il diritto della
concorrenza UE
(e sull’eventuale gestione
monopolistica dello stesso da parte
di un unico fondo gestore)
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Divieti di cartelli UE e soluzioni
date dalla Corte di Giustizia
DOMANDA: L’imposizione di aderire ad un regime
previdenziale creato da un contratto collettivo rappresenta
una violazione del divieto imposto dall’articolo 101 TFUE?
Vari casi trattati a livello nazionale dalla Corte di Giustizia
con riferimento a regimi professionali.
LA CORTE HA RIPETUTAMENTE ESENTATO DALLE
NORME SULL’ANTITRUST (CARTELLI) I CONTRATTI
COLLETTIVI, NONOSTANTE ESSI COMPORTINO UNA
«DISTORSIONE INEVITABILE » DELLA CONCORRENZA.
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Divieti di cartelli UE e soluzioni
date dalla Corte di Giustizia
Spiegazione della Corte (abbastanza scarna):
1) I contratti collettivi appartengono alle tradizioni delle
relazioni industriali degli Stati dell’UE; essi inoltre sono
anche previsti dalla stessa normativa UE;
2) Se soddisfano i tipici requisiti di natura (conclusi dai
rappresentanti di datori e lavoratori) e d’oggetto
(mirino al miglioramento delle condizioni di lavoro e
sociali dei lavoratori) dei contratti collettivi,
3) Allora sono esenti (immuni?) dalle norme antitrust UE
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Divieti di cartelli UE e regime
previdenziale obbligatorio europeo
Non si vedrebbero ragioni per NON applicare la stessa
esenzione dal divieto dell’articolo 101 TFUE ad un accordo
europeo istitutivo di un regime previdenziale UE
se si ammettesse che esso rientri nella nozione di «contratto
collettivo»:
- Per natura: concluso dalle parti sociali europee
- Per oggetto: migliorare le condizioni di lavoro e sociali
dei lavoratori (creando previdenza)
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Sulla gestione monopolistica da parte
di un unico fondo previdenziale
Casi trattati dalla Corte di giustizia UE (rischi violazione art.
102 TFUE: NO a posizione dominante abusiva di imprese):
- Non c’è un’immunità dal diritto della concorrenza
- Quindi « test » della Corte se tale monopolio possa essere
giustificato
- Se il monopolio è necessario per praticare la solidarietà fra
assicurati (cattivi e buoni rischi insieme), allora è
giustificato: missione di interesse economico generale
(art.106.2 TFUE)
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Sulla gestione monopolistica da parte
di un fondo previdenziale europeo
In principio, se si optasse per un fondo gestore monopolista
incaricato della gestione del regime previdenziale europeo,
non si vedrebbero ragioni per non applicare tale
giustificazione già data dalla Corte di Giustizia UE per i casi
nazionali (sempre che si pratichi la solidarietà)
Tuttavia, in mancanza di monopolio unico, altre opzioni possibili:
- Solidarietà fra più fondi incaricati di gestire il regime europeo
(sistemi di compensazione fra fondi deficitari ed eccedentari)
- Nessuna solidarietà (ma ciò non esclude che l’adesione al
regime rimanga obbligatoria)
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Altre questioni (giuridiche) aperte,
potenzialmente problematiche per
la creazione del regime
previdenziale europeo
Altre questioni giuridiche
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(remunerazione e previdenza compl.)
- L’articolo 153 TFUE esclude provvedimenti UE
riguardanti le remunerazione (+ sciopero, serrata, diritto
di associazione)
- Secondo la Corte di Giustizia la previdenza
complementare è una forma di remunerazione
Ma per la stessa Corte, le esclusioni dell’articolo 153 devono
essere interpretate in modo restrittivo.
Principio di specialità: «sicurezza sociale e protezione
sociale dei lavoratori» è esplicitamente previsto.
Altre questioni giuridiche
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(unanimità e cooperazione rafforzata)
- Per provvedimenti legislativi riguardanti la «sicurezza
sociale e protezione sociale dei lavoratori», l’articolo 153
TFUE richiede l’unanimità dei voti degli Stati
- L’unanimità sarebbe molto difficile da raggiungere
Si è valutata l’ipotesi di una cooperazione rafforzata fra Stati
(almeno 9 Stati membri dovrebbero parteciparvi)
Tale iniziativa dovrebbe essere teoricamente possibile
tenuto conto della materia da regolare; delle finalità della
cooperazione; e dell’impatto sugli Stati non partecipanti
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CONCLUSIONI
Vantaggi di un regime previdenziale
europeo (conclusioni) 1/2
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1) Potrebbe conciliare/ricomporre molte delle divergenze
fra libertà economiche UE e obiettivi sociali
2) Potrebbe generare notevolissime economie di scala a
vantaggio di datori e lavoratori
3) Rappresenterebbe un «corridoio» europeo per la mobilità
transfrontaliera dei lavoratori (del settore) che sarebbero
sempre coperti dallo stesso regime previdenziale
4) Potrebbe accumulare ingenti capitali da poter investire
nell’ «economia reale»
Vantaggi di un regime previdenziale
europeo (conclusioni) 2/2
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5) Essendo ad adesione obbligatoria, contribuirebbe a limitare
i rischi di povertà o di esclusione sociale per molti lavoratori in
vista del declino delle prestazione della previdenza di base
(+ sarebbe meno sensibile alle crisi finanziarie: possibilità di
investimenti sul lungo termine senza rischi di «fughe» dei
membri)
6) Basato sulla solidarietà e senza fine di lucro, potrebbe
preservare i valori tipici della previdenza, evitando che
quest’ultima passi al «mercato puro»
7) Gestito/pilotato dalle parti sociali, esso potrebbe meglio
contemperare le esigenze di competitività e le necessità sociali
dei lavoratori
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Grazie
per l’attenzione
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www.aeip.net
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