Le linee di base
Linea di base
(Convenzione di Ginevra art. 3-13)
(Consuetudinaria)
Regola generale
Corrisponde alla linea di costa
a bassa marea, indicata sulle
carte marittime a grande scala
riconosciute ufficialmente
dallo stato costiero
1° Caso particolare
Costa particolarmente
frastagliata ed indentata
2° Caso particolare
Isole molto vicine alla costa
Lo Stato può comprendere
all’interno delle linee di base
le isole vicine alla costa
Lo Stato può congiungere
con una linea ideale i punti
più sporgenti della costa
Linea di base
Linea di base
NOTA BENE
1
Il tracciato delle linee non deve
discostarsi in modo apprezzabile
dalla direzione generale della costa
Limitazioni
alle linee
rette di base
3
2
Né la Convenzione di Ginevra del 195860 né la Convenzione di Montego Bay
del 1973-82 pongono un limite preciso
alle linee rette ma pongono soltanto delle
restrizioni elastiche e poco oggettive
Il volume delle acque chiuse dalla linea retta
deve essere sufficientemente legato al
dominio terrestre da poter esser sottoposto al
regime delle acque interne
Non possono essere tracciate linee di base rette a partire
da bassifondi che emergono soltanto a bassa marea, a
meno che non si sia provveduto ad erigere sugli stessi dei
fari o delle installazioni similari emergenti in permanenza
(a meno di un riconoscimento internazionale generale)
A meno di interessi economici specifici e vitali per la regione la cui
realtà ed importanza sia attestata da un lungo uso (la pesca)
Le Baie
In virtù di una norma di diritto internazionale consuetudinario di antica
formazione, gli Stati costieri sono abilitati a chiudere con una retta le
baie, cioè quelle insenature che penetrano profondamente nella costa
1ª Condizione
La baia è definita “giuridica” se
l’insenatura racchiude una superficie di
acque uguale o superiore a quella di un
semicerchio avente per diametro la linea
tracciata fra i punti di ingresso della baia
(criterio del semicerchio)
2ª Condizione
La baia “giuridica” può essere chiusa da
linea di base retta solo se la distanza fra i
punti di ingresso non supera le 24 miglia
(Se la distanza è maggiore, lo Stato può
tirate una retta di 24 miglia marine
all’interno della baia, in modo da
racchiudere il volume di acque più ampio
possibile)
Baia (non giuridica)
Baia giuridica
completamente
richiudibile con
linea di base
Baia giuridica non
completamente
richiudibile con linea
di base
Le Baie
storiche
Le “Baie storiche” possono essere chiuse anche qualora non
soddisfino il criterio del semicerchio ed indipendentemente dalla
loro ampiezza. Lo status di tali baie è trattato dagli articoli 7 par.6
della Conv. Di Ginevra e 10 par.6 della Conv. Di Montego Bay
1) Deve esserci un prolungato esercizio
di diritti di sovranità sulle acque della
baia da parte dello Stato costiero
2) Deve esserci l’acquiescenza da parte
degli altri Stati.
NOTA BENE
Né la Convenzione di Ginevra del 195860 né la Convenzione di Montego Bay
del 1973-82 provvedono a definire
univocamente il concetto di Baia Storica,
ma ne fissano i criteri generali
Norvegia
Italia
Libia
Varanger Fjord
RICONOSCIUTA
BAIA STORICA
Golfo della Sirte
Golfo di Taranto
RICONOSCIUTA
BAIA STORICA
NON RICONOSCIUTA
BAIA STORICA
Le acque
interne
Si definiscono “acque interne” le zone marine poste all’interno
delle linee di base. Tali zone marine sono dal diritto internazionale
del tutto assimilate al territorio dello stato (“la sovranità dello stato
si esplica in modo pieno”)
Es. Nelle acque territoriali vi è l’obbligo di
tollerare il passaggio inoffensivo delle
navi straniere, nelle acque interne questo
obbligo decade (a meno che le acque
interne non siano state istituite in corrispondenza di isole o profonde insenature
che precedentemente erano mare territoriale o addirittura alto mare (Fiordi
norvegesi))
Linea di base
Acque interne
Linea di base
Italia
Salvaguardare e mantenere gli
interessi legati alla navigazione
marittima internazionale consolidata prima dell’istituzione delle
acque interne.
L’accesso ai porti ed il regime delle navi straniere nelle acque interne
Le
installazioni
portuali
permanenti che più avanzano
verso il largo, sono considerate
come facenti parte della costa ai
fini della delimitazione del mare
territoriale
ECCEZIONE
L’ingresso in porto (o comunque
nelle acque interne) è reso
necessario da forza maggiore o
da estremo pericolo per la nave
ed il suo equipaggio
Le acque portuali vengono a trovarsi
all’interno delle linee di base e sono
a tutti gli effetti acque interne
Le acque portuali, essendo acque
interne, vengono equiparate dal D.I.
al territorio dello Stato e quindi
l’accesso ai porti delle navi straniere
è condizionato al consenso dello
Stato costiero.
NOTA BENE
Alcune norme del Diritto I. pattizio (trattati
bilaterali) possono stabilire le norme reciproche
di ingresso, commercio e navigazione nelle acque
interne e nei porti.
NOTA BENE
In alcune circostanze (Attività
paramilitari USA in Nicaragua)
tale norma si è contestata
avanzando il diritto di accesso ai
porti legato alla libertà di
comunicazione e di commercio.
La sovranità di ogni stato costiero si estende, al di là del territorio e delle acque
interne (cioè a partire dalle “linee di base”), ad una zona di mare adiacente alle sue
coste, che è denominata “mare territoriale”. Nello stesso modo sono soggetti alla
sovranità dello stato costiero anche lo spazio aereo sovrastante il mare territoriale e
il relativo letto e sottosuolo marino.
Anche le isole hanno un proprio mare territoriale, intendendo per isola “una distesa di terra di
formazione naturale, circondata dall’acqua, che resta scoperta ad alta marea”. Non rientrano nella
definizione giuridica di isola le isole artificiali e i bassifondi emergenti solo a bassa marea
Le acque
territoriali
Tuttavia, qualora i bassifondi si trovino ad una
distanza dalla terraferma o da un isola, che non
supera l’ampiezza del mare territoriale, i
bassifondi possono essere utilizzati dallo stato
costiero quale punto di partenza per calcolare
la fascia di acque territoriali. Se i bassifondi
sono posti ad una distanza eccedente
l’ampiezza delle acque territoriali, essi non
hanno un proprio mare territoriale
Diritto internazionale consuetudinario
Il mare territoriale non può estendersi oltre le
12 miglia marine (dalle linee di base o da
eventuali bassifondi)
Casi particolari per la delimitazione delle acque territoriali
Le due coste si fronteggiano e la distanza fra le
due coste in alcuni punti è minore delle 12 miglia
Le due coste sono adiacenti
Principio consuetudinario della “linea mediana”: nessuno dei due Stati può
estendere il suo mare territoriale al di là della linea mediana, salvo contrario
accordo. Tale principio non trova riscontro quando ci siano dei casi particolari:
“in ragione dell’esistenza di titoli storici o di altre circostanze speciali, può
essere necessario delimitare diversamente le acque territoriali dei due Stati”
IL PASSAGGIO INOFFENSIVO
INOFFENSIVO (art. 14 Conv. Ginevra)
• Il passaggio non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine ed
alla sicurezza dello stato costiero.
L’art. 19 par. 2 della Convenzione di Montego Bay è più preciso
e specifica quando il passaggio è “offensivo”:
PASSAGGIO
• Navigazione
nel
mare
territoriale per attraversare lo
stesso, senza toccare le acque
interne.
• Deve essere continuo e rapido.
• Non comprende la facoltà di
sosta o di ancoraggio a meno
che questi eventi non siano
causati da emergenze di vario
tipo (avarie, richieste di
soccorso, ecc..)
1. Minaccia o uso della forza contro la sovranità, l’integrità territoriale o
l’indipendenza politica dello Stato costiero o in ogni altro modo che sia
contrario ai principi di diritto internazionela incorporsti nella Carta delle
Nazioni Unite
2. Esercitazioni o manovre con armi di ogni tipo
3. Raccolta di informazioni a pregiudizio della difesa o della sicurezza dello
Stato costiero
4. Propaganda volta a nuocere alla difesa o alla sicurezza dello Stato costiero
5. Lancio, atterraggio o imbarco di aeromobili
6. Lancio, atterraggio o imbarco di strumenti militari
7. Imbarco o sbarco di merci, valute o persone, in violazione alle leggi
doganali, fiscali, sanitarie o d’immigrazione dello Stato costiero
8. Pesca
9. Inquinamento deliberato e grave in violazione alla Convenzione
10.Svolgimento di ricerche o rilevamenti
11.Perturbazione del funzionamento dei sistemi di comunicazione o di ogni
altra attrezzatura o installazione dello Stato costiero
12.Ogni altra attività senza il rapporto diretto con il passaggio
Le acque territoriali
Lo Stato costiero deve tollerare all’interno delle sue
acque territoriali il passaggio inoffensivo delle…..
…navi militari
(non ancora Diritto internazionale consuetudinario)
…navi mercantili
1.
ALCUNI STATI LO CONSENTONO
2.
ALCUNI STATI PRETENDONO LA
“NOTIFICA” DEL PASSAGGIO
(Diritto internazionale consuetudinario)
(Egitto, Libia e Malta)
Nota Bene
1. I Sommergibili hanno il diritto di
attraversare il mare territoriale navigando
in emersione e mostrando la bandiera
2. Le Portaerei possono attraversare il mare
territoriale, purché gli aerei imbarcati
restino appontati durante il passaggio
3.
ALCUNI STATI SUBORDINANO IL
PASSAGGIO DELLA NAVE MILITARE
ALLA “PREVIA AUTORIZZAZIONE”
(Algeria e Siria)
(U.R.S.S. (C.S.I.) fino al 1989 anche per le navi
mercantili)
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Lo Stato può comprendere all`interno delle linee di base