Antigiuridicità
L’antigiuridicità come categoria
autonoma
Autonomia funzionale delle cause di giustificazione:
rapporto di non contraddizione, bilanciamento
… ergo:
Autonomia strutturale delle cause di giustificazione:
• efficacia universale,
• natura non penale,
• Differente disciplina di posizione e di interpretazione
• giudizio di liceità e quindi rilevanza oggettiva della
loro esistenza (art. 59 c.p.)
Una precisazione terminologica e
concettuale
• Le cause di giustificazione o “scriminanti”
tra linguaggio in uso e terminologia del
codice.
• La differenza tra giustificazione
(antigiuridicità) e scusa (colpevolezza).
• La differenza tra antigiuridicità e punibilità
Difesa legittima art. 52 c.p.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per
esservi stato costretto dalla necessità di
difendere un diritto proprio ad altrui contro il
pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre
che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Difesa legittima art. 52 c.p.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per
esservi stato costretto dalla necessità di
difendere un diritto proprio ad altrui contro il
pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre
che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Difesa legittima art. 52 c.p.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per
esservi stato costretto dalla necessità di
difendere un diritto proprio ad altrui contro il
pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre
che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Difesa legittima art. 52 c.p.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per
esservi stato costretto dalla necessità di
difendere un diritto proprio ad altrui contro il
pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre
che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Difesa legittima art. 52 c.p.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per
esservi stato costretto dalla necessità di
difendere un diritto proprio ad altrui contro il
pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre
che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Difesa legittima art. 52 c.p.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per
esservi stato costretto dalla necessità di
difendere un diritto proprio ad altrui contro il
pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre
che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Difesa legittima art. 52 c.p.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per
esservi stato costretto dalla necessità di
difendere un diritto proprio ad altrui contro il
pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre
che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Difesa legittima art. 52 c.p.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla
necessità di difendere un diritto proprio ad altrui contro il pericolo
attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata
all’offesa.
Nei casi previsti dall’art 614, primo e secondo comma, sussiste il
rapporto di proporzione, del presente articolo se taluno
legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma
legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di
aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in
cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga
esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale
Ipotesi (provocatoria ma non
troppo):
Tizio, tipo corpulento e robusto, entra
nel giardino di Caio e si impossessa di
due polli. Tizio si sta inevitabilmente
allontanando dal giardino, con i due
polli in mano. Caio, al fine di non
perdere i polli, spara. Tizio muore a
seguito delle gravissime lesioni
riportate.
Uno sconosciuto è in giardino (violazione di domicilio ex art. 52
secondo comma c.p) con due miei polli in mano e si sta
allontanando di gran carriera (pericolo attuale di offesa al bene
patrimonio ex art. 52 c.p.); il solo modo per recuperali (il fine di
difendere il diritto proprio ex art. 52 secondo comma, lett. b), c.p.)
è di sparargli (necessità ex art. 52 c.p.): l’unica alternativa meno
lesiva infatti sarebbe rincorrerlo e cercare di strappargli i polli a
nude mani, ma questo comporta evidentemente un rischio
concretissimo per la integrità fisica (che integra in questo stesso
momento della mia decisione il requisito del pericolo di
aggressione ex art. 52 secondo comma, lett. b), c.p.); non vi è
infine discessus ai sensi del primo comma, poiché il ladro è in
fuga con la refurtiva – se Caio spara recupero i polli; se non spara,
i polli li perde: tertium non datur.
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19. Antigiur e leg difesa