Antigiuridicità L’antigiuridicità come categoria autonoma Autonomia funzionale delle cause di giustificazione: rapporto di non contraddizione, bilanciamento … ergo: Autonomia strutturale delle cause di giustificazione: • efficacia universale, • natura non penale, • Differente disciplina di posizione e di interpretazione • giudizio di liceità e quindi rilevanza oggettiva della loro esistenza (art. 59 c.p.) Una precisazione terminologica e concettuale • Le cause di giustificazione o “scriminanti” tra linguaggio in uso e terminologia del codice. • La differenza tra giustificazione (antigiuridicità) e scusa (colpevolezza). • La differenza tra antigiuridicità e punibilità Difesa legittima art. 52 c.p. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio ad altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Difesa legittima art. 52 c.p. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio ad altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Difesa legittima art. 52 c.p. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio ad altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Difesa legittima art. 52 c.p. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio ad altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Difesa legittima art. 52 c.p. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio ad altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Difesa legittima art. 52 c.p. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio ad altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Difesa legittima art. 52 c.p. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio ad altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Difesa legittima art. 52 c.p. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio ad altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Nei casi previsti dall’art 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione, del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale Ipotesi (provocatoria ma non troppo): Tizio, tipo corpulento e robusto, entra nel giardino di Caio e si impossessa di due polli. Tizio si sta inevitabilmente allontanando dal giardino, con i due polli in mano. Caio, al fine di non perdere i polli, spara. Tizio muore a seguito delle gravissime lesioni riportate. Uno sconosciuto è in giardino (violazione di domicilio ex art. 52 secondo comma c.p) con due miei polli in mano e si sta allontanando di gran carriera (pericolo attuale di offesa al bene patrimonio ex art. 52 c.p.); il solo modo per recuperali (il fine di difendere il diritto proprio ex art. 52 secondo comma, lett. b), c.p.) è di sparargli (necessità ex art. 52 c.p.): l’unica alternativa meno lesiva infatti sarebbe rincorrerlo e cercare di strappargli i polli a nude mani, ma questo comporta evidentemente un rischio concretissimo per la integrità fisica (che integra in questo stesso momento della mia decisione il requisito del pericolo di aggressione ex art. 52 secondo comma, lett. b), c.p.); non vi è infine discessus ai sensi del primo comma, poiché il ladro è in fuga con la refurtiva – se Caio spara recupero i polli; se non spara, i polli li perde: tertium non datur.