IMPUGNAZIONI
Rimedi giuridici a disposizione delle parti
per rimuovere gli svantaggi derivanti da
una decisione del giudice penale, sul
presupposto della sua erroneità
DISTINZIONI
In base alla decisione su cui
cadono
ORDINARIE
STRAORDINARIE
In base alla natura del mezzo
AZIONE DI ANNULLAMENTO
GRAVAME
FIGURE IBRIDE
TASSATIVITÀ
La legge stabilisce i casi nei quali i
provvedimenti del giudice sono soggetti
ad impugnazione e determina altresì il
mezzo con cui possono essere
impugnati (art. 568 comma 1 c.p.p.)
La rigidità del principio è mitigata dalla
previsione del comma 2 dell’art. 568 c.p.p.
CASI E MEZZI
IN BASE AL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ
Sono appellabili
sentenze di primo grado
ordinanze predibattimentali e
dibattimentali (unitamente alla
sentenza)
Sono ricorribili per cassazione
sentenze di primo grado
inappellabili
sentenze di primo grado, per
cui è ammesso il ricorso per
saltum
sentenze di secondo grado
tutte le sentenze e i
provvedimenti “de libertate” per
violazione di legge
TITOLARITÀ
Art. 568 comma 3
Anche la titolarità del diritto di impugnazione è
coperta dal principio di tassatività:
«Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al
quale la legge espressamente lo conferisce. Se la
legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto
spetta a ciascuna di esse».
IMPUGNAZIONE DEL P.M.
Art. 570 c.p.p.
Il procuratore della Repubblica e il procuratore generale
presso Corte d’appello possono proporre impugnazione,
indipendentemente dalle conclusioni presentate dal rappresentante
del pubblico ministero, nei casi previsti dalla legge
Il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante
l’impugnazione o l’acquiescenza del pubblico ministero presso il
giudice che ha emesso il provvedimento
Il pubblico ministero che ha presentato le conclusioni può
impugnare anche quando esse siano state accolte (possibili, pertanto
impugnazioni concorrenti)
IMPUGNAZIONE DELL’IMPUTATO
Art. 571 c.p.p.
Può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore
speciale nominato anche prima dell’emissione del provvedimento
Possono proporre l’impugnazione che spetta all’imputato anche il tutore
dell’accusato soggetto a tutela, il curatore speciale dell’accusato incapace
di intendere e volere
Può impugnare non solo i capi penali, ma anche gli interessi civili (art.
574 comma 1 c.p.p.)
Può altresì impugnare le disposizioni delle sentenze di assoluzione
relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e la
rifusione delle spese processuali (art. 574 comma 2 c.p.p.);
Può togliere effetto all’impugnazione proposta dal difensore, nei modi
previsti per la rinuncia (art. 571 comma 4 c.p.p.). Infatti, l’impugnazione che
spetta all’imputato può essere proposta anche dal difensore al momento del
deposito del provvedimento, ovvero il difensore nominato a tal fine
IMPUGNAZIONE PARTE CIVILE 1)
Art. 576 c.p.p.
Il danneggiato costituitosi parte civile può proporre impugnazione contro i
capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile
Ai soli effetti della responsabilità civile, può proporre impugnazione
contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio
Può proporre impugnazione contro la sentenza emessa nel giudizio
abbreviato, quando ha consentito alla abbreviazione del rito
Lo stesso diritto compete al querelante condannato alla rifusione delle
spese e ai danni ex art. 542 c.p.p.
Inoltre, la parte civile (e la persona offesa non costituita) possono
presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a
ogni effetto penale
IMPUGNAZIONE PARTE CIVILE 2)
Modifiche introdotte dalla legge 46/2006
L’art. 576 c.p.p. non specifica più quale sia il mezzo di
impugnazione con cui il danneggiato possa far valere i
propri diritti: prima della novella, la parte civile aveva a
disposizione gli stessi mezzi di impugnazione riservati
all’accusatore pubblico
Il generico riferimento alla proposizione di una «impugnazione» induce a
ritenere che la parte civile, per il principio di tassatività che governa la
materia, possa soltanto ricorrere in cassazione (art. 568 comma 2 c.p.p.),
sia contro le sentenze di assoluzione (ai soli effetti civili) che di condanna
(per i capi relativi all’azione civile).
INTERESSE A IMPUGNARE
Art. 568 comma 4 c.p.p.
Per proporre l’impugnazione è necessario avervi interesse
NOZIONE MARCATAMENTE UTILITARISTICA: ciò che l’impugnante può
conseguire puntando alla rimozione del provvedimento pregiudizievole è
una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente.
Il “vantaggio” per l’impugnante deve essere oggettivamente valutabile e
giuridicamente rilevante
La carenza di interesse determina l’inammissibilità
dell’impugnazione (art. 591 comma 1, lett. a c.p.p.)
DOMANDA DI IMPUGNAZIONE
Art. 581 c.p.p.
Presentata con atto scritto, nel quale sono indicati
il provvedimento impugnato, la data e il giudice
che lo ha emesso
Ulteriori contenuti:
1.i
capi e i punti della
l’impugnazione si riferisce
2.le richieste
3.i motivi
decisione
La mancata indicazione dei motivi
inammissibilità dell’atto di impugnazione
ai
è
quali
causa
di
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Art. 582 c.p.p.
L’atto di impugnazione deve essere
presentato personalmente o a mezzo di
incaricato, ai sensi dell’art. 582 c.p.p., nella
cancelleria del giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato.
Art. 583 c.p.p.
Le parti private e i difensori possono proporre
l’impugnazione con telegramma ovvero con
atto da trasmettersi a mezzo raccomandata
alla cancelleria del giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato.
TERMINI
Art. 585 c.p.p.
I termini per proporre la domanda di impugnazione sono stabiliti a
pena di decadenza e variano a seconda dei tempi impiegati o
previsti per la redazione della motivazione della sentenza:
quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a
procedimento in camera di consiglio e nel caso di motivazione
contestuale alla redazione del dispositivo (art. 544 comma 1
c.p.p.);
trenta giorni, nel caso di motivazione differita (art. 544 comma 2
c.p.p.);
quarantacinque giorni, nel caso di motivazione complessa (art.
544 comma 3 c.p.p.).
DECORRENZA DEI TERMINI
ART. 585 COMMA 2 C.P.P.
dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del
provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;
dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la
motivazione per le parti da considerarsi presenti;
dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per
il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall’art. 548 comma 2
c.p.p., dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la
comunicazione dell’avviso di deposito;
dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione
dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento, per l’imputato
contumace e per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto
ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua
circoscrizione diverso dalla corte di appello.
Quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo
difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo
INAMMISSIBILITÀ DELL’IMPUGNAZIONE
Art. 591 c.p.p.
Invalidità della domanda di impugnazione che esclude la
pronuncia del giudice superiore
CASI
- se proposta da chi non è legittimato o non ha interesse
- se riguarda un provvedimento inoppugnabile
- se non sono osservate le disposizioni concernenti la forma,
la presentazione la spedizione nonché i termini ad impugnare
- quando vi è rinuncia all’impugnazione
Dichiarata dal giudice dell’impugnazione, anche d’ufficio
Disciplina
Procedimento nelle forme della camera di consiglio,
senza intervento delle parti
L’ordinanza che dichiara l’inammissibilità è ricorribile per
cassazione
EFFETTI DELL’IMPUGNAZIONE
INDEFETTIBILITA’
EFFETTO
DEVOLUTIVO
EFFETTO
SOSPENSIVO
dovere decisorio del giudice cui è assegnato il riesame
del provvedimento impugnato, anche quando questo si
concreti nella mera dichiarazione di inammissibilità del
gravame proposto, dichiarazione comunque necessaria al
fine di pervenire alla formazione del giudicato
trasferisce la cognizione del procedimento ad un
giudice superiore; effetto insito nella finalità di controllo
assegnata al giudizio d’impugnazione.
la proposizione dell’appello o del ricorso per cassazione
sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato –
regola che si ricollega ai concetti di irrevocabilità ed
esecutività delle decisioni penali
ESTENSIONE DELL’IMPUGNAZIONE
Art. 587 c.p.p.

Opera soltanto nei processi plurisoggettivi e nei casi di
riunione processuale

Ispirata al favor rei

Ratio nella necessità di evitare il contrasto di giudicati
EFFETTI
diritto del non impugnante, o di colui cui l’impugnazione sia stata
dichiarata inammissibile, di partecipare al giudizio d’impugnazione
promosso dall’altro soggetto, con il quale abbia un interesse identico,
affine o collegato
diritto del non impugnante, o di colui cui l’impugnazione sia stata
dichiarata inammissibile, di giovarsi della decisione favorevole
(estensione della sentenza)
CASI DI ESTENSIONE
 Concorso di persone nello stesso reato
 Riunione di procedimenti per reati diversi
 Intervento nel processo del responsabile civile
e del civilmente
pecuniaria
 Impugnazione
obbligato
per
la
pena
del responsabile civile e del
civilmente obbligato per la pena pecuniaria
CONCORSO DI PERSONE
Art. 587 comma 1 c.p.p.
l’effetto estensivo si produce sempre, a meno che
l’impugnazione sia stata proposta per motivi
esclusivamente personali (qualità e condizioni
soggettive del proponente)
Esempi
Si pensi al caso dell’impugnazione di uno dei coimputati basata sulla mancanza di dolo o
colpa o di imputabilità, sullo stato di recidivo o di prossimo congiunto. In questi casi l’effetto
estensivo non opera.
Sono, invece, estensibili i motivi inerenti alla sussistenza del fatto, che risultino dal testo
della sentenza impugnata, indipendentemente dalla formula adottata o quelli concernenti la
qualificazione giuridica del fatto o quello con cui l’impugnante afferma che il fatto non
sussiste.
RIUNIONE DI PROCEDIMENTI
Nell’ipotesi di un unico giudizio per reati diversi, l’appello
proposto da un imputato giova a tutti gli altri imputati
soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge
processuale e non sono esclusivamente personali
Esempi
Estensione in caso di nullità che abbia effettivamente recato pregiudizio alla
difesa dei coimputati non impugnanti, di irregolare costituzione del giudice,
di dibattimento a porte chiuse al di fuori dei casi previsti
E’ motivo esclusivamente personale quello che riguarda la violazione del
diritto di difesa del singolo imputato impugnante
ART. 587 COMMI 3 E 4 c.p.p.
Art. 587
comma 3
Art. 587
comma 4
Intervento del responsabile civile e
civilmente obbligato per la pena pecuniaria:
l’impugnazione
dell’imputato
giova
anche al responsabile civile e alla
persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria
Ove l’impugnazione sia proposta dal
responsabile civile e dal civilmente
obbligato per la pena pecuniaria, questa
giova all’imputato anche agli effetti penali,
sempreché non sia fondata su motivi
strettamente personali
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