TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE E
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE
PERSONE GIURIDICHE:
IL D. LGS. 121/2011
oDCEC di Torino – Gruppo di studio 231
Intervento dell’Avv. Guglielmo Guglielmi
Coreferente per i reati ambientali
16 novembre 2011
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Il D. Lgs. 121/11 (entrato in vigore il
16.08.2011), nel recepire la Direttiva
2008/99/CE sulla tutela penale
dell’ambiente e la Direttiva 2009/123/CE,
relativa all’inquinamento provocato dalle
navi, ha esteso il novero dei reati
presupposto di cui al D. Lgs. 231/01 anche
a determinate ipotesi di reati in materia di
tutela ambientale.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
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“La Direttiva 2008/99/CE prevedeva infatti
che gli Stati membri adottassero misure
affinchè le persone giuridiche potessero
essere dichiarate responsabili di determinati
reati in materia ambientale qualora commessi
a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che
detenga una posizione preminente in seno alla
persona giuridica, individualmente o in quanto
parte di un organo della persona giuridica, in
virtù:
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a) del potere di rappresentanza delle persone giuridiche;
b) del potere di prendere decisioni per conto della
persona giuridica;
c) del potere di esercitare un controllo in seno alla
persona giuridica.
Gli Stati membri debbono altresì provvedere affinchè le
persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili
quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di
uno dei precedenti soggetti abbia reso possibile la
commissione dei reati in questione a vantaggio della
persona giuridica da parte di persona soggetta alla sua
autorità”.
Relazione illustrativa al D. Lgs. 121/2011
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Alla luce di quanto appena evidenziato nel D.
Lgs. 231/01 viene dunque inserito l’art. 25
undecies che punisce gli enti per numerose
ipotesi di reato, la maggior parte delle quali
di natura contravvenzionale e, quindi,
punibili sia a titolo di dolo che a titolo di
colpa.
Sono tuttavia contemplati anche taluni
delitti come meglio si vedrà infra.
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1) Artt. 727bis e 733bis c.p.
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Art. 727-bis c.p.
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene
esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica
protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con
l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione
riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e
abbia un impatto trascurabile sullo stato di
conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva
o detiene esemplari appartenenti ad una specie
vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino
a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una
quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto
trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.
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Bene giuridico oggetto di tutela penale:
Le specie animali o vegetali selvatiche protette: in
particolare, l’individuazione concreta dell’oggetto
materiale della condotta punibile viene effettuata
dall’art. 1 co. 2 D. Lgs. 121/11 che individua le
“specie animali o vegetali selvatiche protette” in
quelle indicate nell’Allegato IV della Direttiva
92/43/CE (relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche, c.d. direttiva “Habitat”)e nell’Allegato I
della Direttiva 2009/147/CE (concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, c.d. direttiva
“Uccelli”).
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Stato di conservazione di una specie:
ai sensi dell’art. 1 lett. I) della Direttiva
92/43/CE lo stato di conservazione di una
specie è l’effetto della somma dei fattori
che, influendo sulle specie in causa,
possono alterare a lungo termine la
ripartizione e l’importanza delle sue
popolazioni nel territorio interessato.
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Lo stato di conservazione si ritiene
soddisfacente quando:
- i dati relativi all’andamento delle popolazioni
della specie in causa indicano che tale specie
continua e può continuare a lungo termine ad
essere un elemento vitale degli habitat naturali
cui appartiene;
- l’area di ripartizione naturale di tale specie
non è in declino né rischia di declinare in un
futuro prevedibile;
- esiste e continuerà probabilmente ad esistere
un habitat sufficiente affinchè le sue
popolazioni si mantengano a lungo termine.
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Sanzioni:
Sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà
andare da un minimo di euro 25.800,00
(mimino di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs.
231/01) ad un massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni
interdittive.
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Art. 733-bis c.p.
“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge
un habitat all’interno di un sito protetto o
comunque lo deteriora compromettendone lo
stato di conservazione, è punito con l’arresto
fino a diciotto mesi e con l’ammenda non
inferiore a 3.000 euro”.
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Bene giuridico oggetto di tutela penale:
La protezione esercitata dalla norma penale
ha ad oggetto la tutela di un “habitat
all’interno di un sito protetto” che, secondo lo
stesso art. 733-bis c.p., consiste in:
1. “qualsiasi habitat di specie per le quali una
zona sia classificata come zona a tutela
speciale a norma dell’art. 4, paragrafi 1 o 2
della Direttiva 2009/147/CE”;
2. “qualsiasi habitat naturale o un habitat di
specie per cui un sito sia designato come zona
speciale di conservazione a norma dell’art. 4,
paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE”.
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1) qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia
classificata come zona a tutela speciale a norma
dell’art. 4, paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE.
La Direttiva 2009/147/CE contiene un elenco di specie,
indicate nell’allegato I della medesima, per le quali sono
previste misure speciali di conservazione del loro habitat.
Tali misure tengono conto di una serie di parametri
(specie che possono essere danneggiate da una modifica
dell’habitat, specie rare, ecc.). L’art. 4 par. 1 specifica che
gli Stati membri classificano in particolare come Zone di
Protezione Speciale (ZPS) i territori più idonei alla
conservazione di tali specie.
L’art. 4 par. 2 della Direttiva richiede l’adozione di misure
analoghe anche con riferimento alle specie migratrici
non indicate nell’allegato I della stessa che ritornino
regolarmente, in relazione alle aree di muta, di
riproduzione, di svernamento, ecc.
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La Direttiva 2009/147 sostituisce la
precedente Direttiva 79/409/CEE, in
attuazione della quale lo Stato italiano ha
emanato il D.M. 19 giugno 2009 n.
39497, recante l’individuazione delle
Zone di Protezione Speciale (contenute
nell’allegato A del Decreto Ministeriale
citato).
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2) Qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie
per cui un sito dia designato come zona speciale di
conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4 della
Direttiva 92/43/CE.
La Direttiva 92/43/CE, all’art. 4 par. 4, stabilisce che
“quando un sito di importanza comunitaria è stato
scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2,
lo Stato membro interessato designa tale sito come
zona speciale di conservazione il più rapidamente
possibile e entro un termine massimo di 6 anni,
stabilendo le priorità in funzione dell’importanza dei
siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di
habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più
specie di cui all’allegato II e per la coerenza Natura
2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di
distruzione che incombono su detti siti”.
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Tale previsione si riferisce dunque ai siti individuati
con la procedura di cui all’art. 4, paragrafi I e II della
medesima direttiva, secondo cui, in base ai criteri di
cui all’allegato III e alle informazioni scientifiche
pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di
siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui
all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II si
riscontrano in detti siti. Per le specie animali che
occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai
luoghi, all’interno dell’area di ripartizione naturale di
tali specie, che presentano gli elementi fisici o
biologici essenziali alla loro vita o riproduzione.
Per le specie acquatiche che occupano ampi territori,
tali siti vengono proposti solo se è possibile
individuare chiaramente una zona che presenta gli
elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o
riproduzione.
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L’elenco viene trasmesso alla Commissione
entro il triennio successivo alla notifica
della Direttiva stessa,
contemporaneamente alle informazioni su
ogni sito. Tali informazioni comprendono
una mappa del sito, la sua denominazione,
la sua ubicazione, la sua estensione,
nonché i dati risultanti dall’applicazione dei
criteri specificati nell’allegato III e sono
fornite sulla base di un formulario
elaborato dalla Commissione secondo
precise procedure stabilite dalla Direttiva.
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Stato di conservazione di una specie:
ai sensi dell’art. 1 lett. I) della Direttiva
92/43/CE lo stato di conservazione di
una specie è l’effetto della somma dei
fattori che, influendo sulle specie in
causa, possono alterare a lungo termine
la ripartizione e l’importanza delle sue
popolazioni nel territorio interessato.
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Lo stato di conservazione si ritiene
soddisfacente quando:
- i dati relativi all’andamento delle
popolazioni della specie in causa indicano
che tale specie continua e può continuare a
lungo termine ad essere un elemento vitale
degli habitat naturali cui appartiene;
- l’area di ripartizione naturale di tale specie
non è in declino né rischia di declinare in un
futuro prevedibile;
- esiste e continuerà probabilmente ad
esistere un habitat sufficiente affinchè le sue
popolazioni si mantengano a lungo termine.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
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Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà
andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un
massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni
interdittive.
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2) Con riferimento alla disciplina
delle acque
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I.
Art. 137 co. 3 D. Lgs. 152/06:
violazione, da parte del titolare di uno scarico di acque
reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose
comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate
nelle tabelle 5 e 3/A Allegato 5 Parte III TUA, delle
prescrizioni contenute nell’autorizzazione e/o di quelle
imposte dalle Autorità d’ambito ai sensi e per gli effetti
degli artt. 107 c.1 e 108 c.4 del T.U.A.
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un
minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro
387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.
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23
Art. 137 co. 5, primo periodo D. Lgs. 152/06:
Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5
dell’Allegato 5 alla parte III del TUA, nell’effettuazione di
uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite
fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella
tabella 4 dell’Allegato 5 parte III, oppure i limiti più
restrittivi fissati dalle Regioni, dalle province autonome o
dall’autorità d’ambito.
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un
minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro
387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
24
Art. 137 co. 13 D. Lgs. 152/06:
violazione dei divieti di scarico (sversamento) in
mare di sostanze e/o materiali inquinanti da navi
ed aeromobili stabiliti da convenzioni
internazionali ratificate dall’Italia.
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà
andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un
massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni
interdittive
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
25
II.
Art. 137, co. 2 D. Lgs. 152/06:
apertura o effettuazione di nuovi scarichi in
assenza della prescritta autorizzazione ovvero
continuazione o mantenimento di detti scarichi
dopo la revoca o la sospensione
dell’autorizzazione medesima, quando riguardano
gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le
sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei
gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A
dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U.A.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
26
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà
andare da un minimo di euro 51.600,00 ad un
massimo di euro 464.700,00.
Nel caso di condanna si applicano le sanzioni
interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D. Lgs.
231/01 per una durata non superiore a 6 mesi.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
27
Art. 137 co. 5 secondo periodo D. Lgs. 152/06:
Supero, in relazione alle sostanze di cui alla Tabella 5,
Allegato V, Parte III, T.U.A. - nell’effettuazione di uno
scarico di acque reflue industriali - dei valori limite
fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo,
nella tabella 4 dell’Allegato 5 parte III, ovvero dei
valori più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle
Province autonome e dalle Autorità d’ambito, con
riferimento anche ai valori limite fissati per le
sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo
Allegato V.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
28
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà
andare da un minimo di euro 51.600,00 ad un
massimo di euro 464.700,00.
Nel caso di condanna si applicano le sanzioni
interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01
per una durata non superiore a 6 mesi.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
29
Art. 137 co. 11 D. Lgs. 152/06:
violazione dei divieti di scarico individuati dagli artt.
103 e 104 T.U.A, i quali stabiliscono in generale il
divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali
del sottosuolo (art. 103), nel sottosuolo o nelle
acque sotterranee (art. 104), fatte salve alcune
eccezioni quali le fognature statiche al servizio di
piccoli insediamenti e case isolate di cui all’art. 100,
comma 3, gli scarichi che provengono dal lavaggio
di sostanze minerali ecc. (art. 103) ovvero, in
presenza di apposita autorizzazione, lo scarico di
acque provenienti dal processo di estrazione degli
idrocarburi, dal lavaggio e dalla lavorazione degli
inerti, ecc.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
30
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà
andare da un minimo di euro 51.600,00 ad un
massimo di euro 464.700,00.
Nel caso di condanna si applicano le sanzioni
interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01
per una durata non superiore a 6 mesi.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
31
3) Con riferimento alla disciplina
dei rifiuti
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32
III.
Art. 256 co. 1 lett. a) D. Lgs. 152/06:
svolgimento di attività connesse con la
gestione di rifiuti non pericolosi in assenza
dell’autorizzazione, dell’iscrizione e/o
comunicazione prescritte agli artt. 208-216
del D. Lgs. 152/2006; in particolare, la norma
elenca una serie di attività quali la raccolta, il
recupero, il trasporto, lo smaltimento, il
commercio e l’intermediazione.
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33
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà
andare da un minimo di euro 25.800,0
(mimino di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs.
231/01) ad un massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni
interdittive.
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Art. 256 co. 6 primo periodo D. Lgs. 152/06
deposito temporaneo presso il luogo di
produzione di rifiuti sanitari pericolosi, in
violazione delle disposizioni di cui all’art. 227
T.U.A.
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà
andare da un minimo di euro 25.800,00 (mimino
di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs. 231/01) ad un
massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni
interdittive.
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35
IV.
Art. 256 co. 1 lett. b) D. Lgs. 152/06:
svolgimento di attività connesse con la
gestione di rifiuti pericolosi in assenza
dell’autorizzazione, iscrizione e/o
comunicazione prescritte agli artt. 208-216
del D. Lgs. 152/2006; in particolare, la norma
elenca una serie di attività quali la raccolta, il
recupero, il trasporto, lo smaltimento, il
commercio e l’intermediazione;
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
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Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà
andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un
massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni
interdittive.
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Art. 256 co. 3 primo periodo D. Lgs. 152/06
realizzazione o gestione di discarica non
autorizzata
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà
andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un
massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni
interdittive.
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Art. 256 co. 5 D. Lgs. 152/06:
attività non consentite di miscelazione di rifiuti in violazione del disposto dell’art. 187, che
stabilisce il divieto di miscelare diverse categorie
di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti
non pericolosi fatte salve alcune eccezioni che possono essere autorizzate qualora siano
rispettate le condizioni di cui all’art. 178, comma 2 (secondo cui la
gestione dei rifiuti e' effettuata conformemente ai principi di precauzione,
di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalita', di responsabilizzazione
e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella
distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti,
nonche' del principio “chi inquina paga”)
in modo da dare origine ad una miscela per cui
non è previsto uno specifico codice
identificativo.
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Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà
andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un
massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni
interdittive.
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40
V.
Art. 256 co. 3, secondo periodo D. Lgs.
152/06:
realizzazione o gestione di discarica non
autorizzata qualora la condotta abbia ad
oggetto, anche in parte, rifiuti pericolosi.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
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Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà
andare da un minimo di euro 51.600,00 ad un
massimo di euro 464.700,00.
Nel caso di condanna si applicano le sanzioni
interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01
per una durata non superiore a 6 mesi.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
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Art. 256 co. 4 D. Lgs. 152/06
inosservanza delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione alla gestione di una
discarica o alle altre attività concernenti i
rifiuti.
Sanzioni:
Le sanzioni previste a carico dell’ente sono
quelle previste per i reati presupposto di cui ai
commi 1 e 3 del medesimo articolo 256,
ridotte alla metà.
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VI.
Art. 257 co. 1 D. Lgs. 152/06:
punisce la condotta di chi cagioni l’inquinamento
del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali
o delle acque sotterranee con il superamento
delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) senza
provvedere, successivamente all’inquinamento,
alla bonifica del sito inquinato in conformità al
progetto approvato secondo il procedimento di
cui all’art. 242 TUA; il secondo periodo della
norma punisce la condotta di chi, provocando un
evento potenzialmente in grado di contaminare
un sito, ometta di effettuare l’immediata
comunicazione alle autorità competenti di cui
all’art. 242 TUA.
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Sanzioni:
Sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà
andare da un minimo di euro 25.800,00
(mimino di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs.
231/01) ad un massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni
interdittive.
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Art. 257 co. 2 D. Lgs. 152/06:
il secondo comma dell’art. 257 TUA punisce - con
pena più severa - le stesse condotte di cui al
precedente comma 1 quando l’inquinamento è
provocato da sostanze pericolose.
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà
andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un
massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni
interdittive.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
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VIII.
Art. 258 co. 4 secondo periodo D. Lgs. 152/06:
punisce con la pena prevista per il reato di
falsità ideologica commessa dal privato in atto
pubblico (art. 483 c.p.) chiunque fornisca false
indicazioni sulla natura, composizione e
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella
predisposizione di un certificato di analisi di
rifiuti e chiunque faccia uso di un certificato
falso durante il trasporto.
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Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà
andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un
massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni
interdittive.
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IX.
Art. 259 co. 1 D. Lgs. 152/06:
La norma sanziona chiunque effettui una
spedizione di rifiuti costituenti traffico illecito
ai sensi dell’art. 26 del regolamento CEE
259/1993 o effettua una spedizione di rifiuti
elencati nell’allegato II del citato regolamento
in violazione dell’art. 1, comma 3, lett. a), b),
c) e d) del regolamento stesso.
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49
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà
andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un
massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni
interdittive.
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50
X.
Art. 260 co. 1 D. Lgs. 152/06:
Attività di cessione, ricevimento, trasporto,
esportazione, importazione, o comunque gestione
abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti al fine di
conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e
attraverso l'allestimento di mezzi e attività
continuative organizzate.
Si tratta di delitto, punito assai gravemente
(reclusione da uno a sei anni)
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51
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà
andare da un minimo di euro 77.400,00 ad un
massimo di euro 774.500,00.
Nel caso di condanna si applicano le sanzioni
interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01
per una durata non superiore a 6 mesi.
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52
XI.
Art. 260 co. 2 D. Lgs. 152/06:
Attività di cessione, ricevimento, trasporto,
esportazione, importazione, o comunque
gestione abusiva di ingenti quantitativi di
rifiuti ad alta radioattività al fine di conseguire
un ingiusto profitto, con più operazioni e
attraverso l'allestimento di mezzi e attività
continuative organizzate.
Anche in questo caso si tratta di delitto, punito con la
reclusione da tre ad otto anni.
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53
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà
andare da un minimo di euro 103.200,00 ad un
massimo di euro 1.239.200,00.
Nel caso di condanna si applicano le sanzioni
interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01
per una durata non superiore a 6 mesi.
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54
XII.
Art. 260bis co. 6 D. Lgs. 152/06 (SISTRI):
Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti non
veritiero ed inserimento dello stesso nei dati da fornire al
sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti.
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un
minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro
387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.
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55
Art. 260bis co. 7, secondo e terzo periodo D. Lgs. 152/06
(SISTRI):
Sanziona la condotta del trasportatore che, con
riferimento a rifiuti pericolosi, ometta di
accompagnare il trasporto con la copia cartacea della
scheda di movimentazione SISTRI e, se necessario,
con la copia del certificato analitico che identifica le
caratteristiche dei rifiuti (co. 7 secondo periodo).
Sanziona il trasportatore che utilizza durante il
trasporto un certificato di analisi dei rifiuti
contenente false indicazioni sulla natura,
composizione, e/o caratteristiche chimico-fisiche dei
rifiuti trasportati (co. 7 terzo periodo).
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Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà
andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un
massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni
interdittive.
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57
Art. 260bis co. 8, primo periodo D. Lgs. 152/06 (SISTRI):
Trasporto di rifiuti da parte del trasportatore attraverso
una copia cartacea della scheda SISTRI – Area
Movimentazione fraudolentemente alterata.
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da
un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro
387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.
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58
Art. 260bis co. 8, secondo periodo D. Lgs. 152/06
(SISTRI):
Trasporto di rifiuti pericolosi da parte del trasportatore
attraverso una copia cartacea della scheda SISTRI – Area
Movimentazione fraudolentemente alterata.
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un
minimo di euro 51.600,00 ad un massimo di euro
464.700,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.
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59
3) con riferimento alla disciplina delle
emissioni
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60
XIII.
Art. 279 co. 5 D. Lgs. 152/06:
Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei
valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti
dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte
quinta del D. Lgs. 152/06, dai piani e dai programmi
o dalla normativa di cui all'articolo 271 D. Lgs.
152/06 o delle prescrizioni altrimenti imposte
dall'autorita' competente o come stabiliti
nell'autorizzazione integrata ambientale, quando il
suddetto superamento dei valori limite di emissione
determina anche il superamento dei valori limite di
qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
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Sanzioni:
Sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà
andare da un minimo di euro 25.800,00 (mimino
di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs. 231/01) ad
un massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni
interdittive.
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Reati – presupposto non
disciplinati nel Testo Unico
Ambientale
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XIV.
Art. 1 co. 1, 2 co. 1 e 2, 6 co. 4 L. 150/92:
Importazione, esportazione, trasporto ed uso
illecito di esemplari di specie animali protette
indicate in specifici documenti comunitari
nonché di piante riprodotte artificialmente;
detenzione di esemplari di mammiferi e rettili
provenienti da riproduzioni in cattività che
costituiscano pericolo per la salute e
l’incolumità pubblica.
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Sanzioni:
Sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà
andare da un minimo di euro 25.800,00
(mimino di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs.
231/01) ad un massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni
interdittive.
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65
XV.
Art. 1 co. 2 L. 150/92:
Importazione, esportazione, trasporto ed uso
illecito di esemplari di specie animali protette
indicate in specifici documenti comunitari
nonché di piante riprodotte artificialmente in
caso di recidiva e qualora le suddette
condotte siano tenute nell’esercizio di attività
di impresa.
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Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà
andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un
massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni
interdittive.
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67
XVI.
Art. 3bis co. 2 L. 150/92:
Falsificazioni o alterazioni di certificazioni e
licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o
alterati per l’importazione di animali (per le
pene si rimanda alle fattispecie in tema di
falso previste dal codice penale).
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Sanzioni:
Le sanzioni pecuniarie possono arrivare fino ad un
massimo di 500 quote, a seconda della pena
prevista per il reato presupposto.
Es. se per il reato presupposto è prevista una
pena non superiore nel massimo ad 1 anno di
reclusione si applicherà una sanzione pecuniaria
fino a 250 quote; se, invece, è prevista una pena
non superiore nel massimo a 2 anni di reclusione
si applicherà una sanzione pecuniaria da 150 a
250 quote.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni
interdittive.
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XVII.
Art. 3 co. 6 L. 549/93:
Violazione delle disposizioni sull’impiego delle
sostanze nocive per lo strato di ozono.
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà
andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un
massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni
interdittive.
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70
XVIII
Art. 9 co. 1 D. Lgs. 202/07:
Sversamento colposo in mare delle sostanze
inquinanti individuate dagli allegati I e II della
Convenzione Marpol 73/78.
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà
andare da un minimo di euro 25.800,00 (mimino
di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs. 231/01) ad un
massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni
interdittive.
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71
XIX.
Art. 8, co. 1, 9 co. 2 D. Lgs. 202/07:
Sversamento doloso in mare delle sostanze
inquinanti individuate dagli allegati I e II della
Convenzione Marpol 73/78; sversamento
colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui
alla Convenzione Marpol 73/78 che provochi
danni permanenti o comunque di particolare
gravità alla qualità delle acque, a specie animali
o vegetali o a parti di queste.
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72
Il danno si considera di particolare gravità
quando l’eliminazione delle sue conseguenze
risulta di particolare complessità sotto il
profilo tecnico, ovvero particolarmente
onerosa o conseguibile solo con
provvedimenti eccezionali.
Soggetti attivi del reato sono: il comandante, i
membri dell’equipaggio, il proprietario e
l’armatore della nave battente qualsiasi
bandiera.
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73
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 150 a 250quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà
andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un
massimo di euro 387.250,00.
Nel caso di condanna si applicano le sanzioni
interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D. Lgs.
231/01 per una durata non superiore a 6 mesi.
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74
XX.
Art. 8 co. 2 D. Lgs. 202/07:
Sversamento doloso in mare delle sostanze inquinanti
individuate dagli allegati I e II della Convenzione
Marpol 73/78 che provochi danni permanenti o
comunque di particolare gravità alla qualità delle
acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.
Il danno si considera di particolare gravità quando
l’eliminazione delle sue conseguenze risulta di
particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero
particolarmente onerosa o conseguibile solo con
provvedimenti eccezionali. (soggetti attivi:
comandante, membri dell’equipaggio, proprietario e
armatore della nave battente qualsiasi bandiera).
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75
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà
andare da un minimo di euro 51.600,00 ad un
massimo di euro 464.700,00.
Nel caso di condanna si applicano le sanzioni
interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01
per una durata non superiore a 6 mesi.
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76
Ultimi accenni alle sanzioni a carico
dell’ente: misure cautelari, confisca,
sanzione dell’interdizione definitiva
dall’esercizio dell’attività.
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77
Con riferimento alla possibilità di applicare le
sanzioni interdittive in via cautelare, si precisa
che, come già visto precedentemente con
riferimento ai singoli illeciti di cui all’art.
25undecies D. Lgs. 231/01, l’applicazione delle
sanzioni interdittive in via cautelare è possibile
solo ed esclusivamente per quelle ipotesi per
le quali è prevista l’applicazione della sanzione
interdittiva come sanzione principale (es. per
l’ipotesi di attività organizzate per il traffico
illecito di rifiuti ex art. 260 D. Lgs. 152/06).
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78
Interdizione definitiva dall’esercizio
dell’attività di impresa ex art. 16 D. Lgs.
231/01.
Il D. Lgs. 121/01 ha previsto la possibilità di
applicare la gravissima sanzione
dell’interdizione definitiva dall’esercizio
dell’attività di impresa solo se l’ente o una
sua unità organizzativa vengono stabilmente
utilizzati allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei
seguenti reati:
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79
- art. 260 D. Lgs. 152/06: attività di cessione,
ricevimento, trasporto, esportazione,
importazione, o comunque gestione abusiva
di ingenti quantitativi di rifiuti (normali o ad
alta radioattività) al fine di conseguire un
ingiusto profitto, con più operazioni e
attraverso l'allestimento di mezzi e attività
continuative organizzate;
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- art. 8 D. Lgs. 202/07:
sversamento doloso in mare delle sostanze
inquinanti individuate dalla Direttiva
2005/35/CE e sversamento doloso in mare
delle sostanze inquinanti individuate dalla
Direttiva 2005/35/CE che provochi danni
permanenti o comunque di particolare gravità
alla qualità delle acque, a specie animali o
vegetali o a parti di queste.
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Confisca:
Il D. Lgs. 121/11 non detta alcuna disposizione
specifica in tema di confisca, rinviando
pertanto implicitamente alla disciplina
generale di cui agli artt. 9 e 19 del D. Lgs.
231/01.
Si ritiene pertanto sempre applicabile la
confisca dei proventi del reato, anche nella
forma per equivalente.
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Non è prevista l`applicazione di sanzioni interdittive