Direttiva del 27.12.12 CM 8 del 6.3.2013 BES Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica Con i termine alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), si intendono : - alunni con disabilità; - alunni con disturbi evolutivi specifici; - alunni con svantaggio socioeconomico,linguistico, culturale. Alunni certificati ai sensi della legge 104 -la certificazione di disabilità dà diritto al sostegno; -senza certificazioni ai sensi della legge 104, gli studenti BES usufruiscono delle misure previste dalla Legge 170/10, com gli alunni DSA BES La direttiva amplia l’area degli alunni che usufruiscono delle misure previste dalla Legge 170/10 a differenti problematiche quali i DEFICIT • del linguaggio, • delle abilità non verbali; • della coordinazione motoria; • dell’attenzione e dell’iperattività. • Funzionamento intellettivo al limite (FIL) A tutti gli studenti BES la CM 8/2013 estende il diritto a Personalizzazione dell’apprendimento (PDP) che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare –secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti Il Piano Didattico Personalizzato È lo strumento in cui si potranno , ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita, strumenti e misure compensativi o particolari dispense a carattere squisitamente didattico strumentale BES per la non conoscenza della lingua italiana La direttiva e la CM 8/ 2013 ricordano che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali. Sottolineano che per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana per esempio, alunni di origine straniera di recente immigrazione, è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative. Il PDP, in tal caso, avrà carattere transitorio e ne dovrà essere monitorata l’efficacia degli interventi, affinchè siano messi in atto per il tempo strettamente necessario BES per la non conoscenza della lingua italiana La CM 8/ 2013 rammenta (art. 5 DPR 89/2009)che per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola sec. di 1° grado, possono essere utilizzate per il potenziamento della lingua italiana. Azioni a livello di singola istituzione scolastica e di territorio La CM 8/ 2013 sottolinea che ogni istituzione scolastica è chiamata a perseguire una “Politica di Inclusione “ Azioni a livello di singola istituzione scolastica e di territorio Ogni istituzione scolastica stabilisce criteri di riconoscimento dei Bisogni Educativi Speciali e modalità di intervento educativo- didattico per ciascuna tipologia di Bisogno. Azioni a livello di singola istituzione scolastica e di territorio La normativa modifica l’assetto degli organismi istituzionali funzionali ad una “Politica di Inclusione “ di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali. Azioni a livello di singola istituzione scolastica e di territorio Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) Azioni a livello di singola istituzione scolastica e di territorio Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) svolge le seguenti funzioni: • Rilevazione dei BES • Raccolta e documentazione degli interventi didattico educativi posti in essere • Focus/confronto sui casi • Raccolta e coordinamento delle proposte formulate nel GLH, operativi sulle effettive esigenze • Elaborazione di un Piano Annuale per l’Inclusività