Direttiva del 27.12.12
CM 8 del 6.3.2013
BES
Strumenti d’intervento per alunni
con Bisogni Educativi Speciali e
organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica
Con i termine alunni con Bisogni
Educativi Speciali (BES), si
intendono :
- alunni con disabilità;
- alunni con disturbi evolutivi specifici;
- alunni con svantaggio
socioeconomico,linguistico, culturale.
Alunni certificati ai sensi della legge 104
-la certificazione di disabilità dà diritto al
sostegno;
-senza certificazioni ai sensi della legge
104, gli studenti BES usufruiscono delle
misure previste dalla Legge 170/10, com
gli alunni DSA
BES
La direttiva amplia l’area degli alunni che usufruiscono
delle misure previste dalla Legge 170/10 a differenti
problematiche quali i DEFICIT
• del linguaggio,
• delle abilità non verbali;
• della coordinazione motoria;
• dell’attenzione e dell’iperattività.
• Funzionamento intellettivo al limite
(FIL)
A tutti gli studenti BES la CM
8/2013 estende il diritto a
Personalizzazione dell’apprendimento
(PDP)
che ha lo scopo di definire, monitorare
e documentare –secondo
un’elaborazione collegiale,
corresponsabile e partecipata – le
strategie di intervento più idonee e i
criteri di valutazione degli
apprendimenti
Il Piano Didattico Personalizzato
È lo strumento in cui si potranno , ad
esempio, includere progettazioni
didattico-educative calibrate sui livelli
minimi attesi per le competenze in
uscita, strumenti e misure compensativi
o particolari dispense a carattere
squisitamente didattico strumentale
BES per la non conoscenza
della lingua italiana
La direttiva e la CM 8/ 2013 ricordano che “ogni
alunno, con continuità o per determinati periodi,
può manifestare Bisogni Educativi Speciali.
Sottolineano che per gli alunni che sperimentano
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della
lingua italiana per esempio, alunni di origine
straniera di recente immigrazione, è parimenti
possibile attivare percorsi individualizzati e
personalizzati, oltre che adottare strumenti
compensativi e misure dispensative.
Il PDP, in tal caso, avrà carattere transitorio e ne
dovrà essere monitorata l’efficacia degli
interventi, affinchè siano messi in atto per il
tempo strettamente necessario
BES per la non conoscenza
della lingua italiana
La CM 8/ 2013 rammenta (art. 5 DPR
89/2009)che per gli alunni che
sperimentano difficoltà derivanti dalla
non conoscenza della lingua italiana le 2
ore di insegnamento della seconda lingua
comunitaria nella scuola sec. di 1° grado,
possono essere utilizzate per il
potenziamento della lingua italiana.
Azioni a livello di singola istituzione
scolastica e di territorio
La CM 8/ 2013
sottolinea che ogni
istituzione scolastica è chiamata a
perseguire una “Politica di
Inclusione “
Azioni a livello di singola istituzione
scolastica e di territorio
Ogni istituzione scolastica stabilisce
criteri di riconoscimento dei
Bisogni Educativi Speciali e
modalità di intervento educativo-
didattico per ciascuna tipologia di
Bisogno.
Azioni a livello di singola istituzione
scolastica e di territorio
La normativa modifica l’assetto
degli organismi istituzionali
funzionali ad una “Politica di
Inclusione “ di tutti gli alunni con
bisogni educativi speciali.
Azioni a livello di singola istituzione
scolastica e di territorio
Presso ciascuna istituzione
scolastica è istituito il
Gruppo di lavoro per l’inclusione
(GLI)
Azioni a livello di singola istituzione
scolastica e di territorio
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) svolge le
seguenti funzioni:
• Rilevazione dei BES
• Raccolta e documentazione degli interventi
didattico educativi posti in essere
• Focus/confronto sui casi
• Raccolta e coordinamento delle proposte formulate
nel GLH, operativi sulle effettive esigenze
• Elaborazione di un Piano Annuale per l’Inclusività
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Direttiva MIUR su alunni con bisogni educativi speciali