Rinnovo Consiglio camerale 2014 -2019
Segreteria di Giunta e Consiglio
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RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE 2014 – 2019
Presentazione
del 13 gennaio 2014
Sala Sella Centro Congressi Torino Incontra
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Segreteria di Giunta e Consiglio
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
•Legge 29 dicembre 1993, n. 580 modificata dal Decreto Legislativo 15
febbraio 2010, n. 23
•Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155 “Regolamento sulla composizione
dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 10, comma 3,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”
• Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 “Regolamento relativo alla
designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri
della giunta delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 23”
•Statuto camerale (approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio
camerale n. 9 dell’8/5/2012)
•Circolari e note ministeriali
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Segreteria di Giunta e Consiglio
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO CAMERALE 2014-2019
(Deliberazione Consiglio n. 16 del 25/10/2013)
Settori
Seggi
_________________________________________________________________________
• Agricoltura
1
• Industria
6
• Artigianato
5
• Commercio
6
• Cooperative
1
• Turismo
2
• Trasporti e Spedizioni
1
• Credito e Assicurazioni
1
• Servizi alle imprese
7
_________________________________________________________________________
Totale
30
• Organizzazioni sindacali dei lavoratori
1
• Associazioni dei consumatori
1
• Liberi professionisti
1
_________________________________________________________________________
Totale componenti Consiglio
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Segreteria di Giunta e Consiglio
4
PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE
A SEGUITO DEL D.LGS. 23/2010
•
il comma 2 dell’articolo 3 della Legge 580/1993 e s.m.i. prevede che nello
Statuto siano stabilite norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra
uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per
promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle
camere di commercio. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 10 del D.M.
156/2011 le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti ai quali spetta
di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno
un terzo di rappresentanti di genere diverso
•
il comma 3 dell’articolo 10 della Legge 580/1993 e s.m.i. prevede che accanto
ai tre criteri già previsti per la ripartizione dei consiglieri – numero delle imprese,
indice di occupazione e valore aggiunto – si aggiunga anche il nuovo parametro
del diritto annuale versato
•
il comma 6 dell’articolo 10 della Legge 580/1993 e s.m.i. prevede che il numero
dei consiglieri passi da 32 a 33 in quanto si aggiunge un rappresentante dei
liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali costituiti
in apposita consulta presso la Camera di commercio
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Segreteria di Giunta e Consiglio
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•
il comma 2 dell’articolo 3 della Legge 11 novembre 2011, n. 180 prevede che per
garantire la più ampia rappresentatività dei settori economicamente più rilevanti
nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il numero dei componenti
della Giunta non può essere superiore a 1/3 dei componenti del Consiglio
(compreso il Presidente); per la Camera di commercio di Torino il numero dei
componenti è 11 (articolo 15, comma 1 Statuto camerale)
•
il comma 1 dell’articolo 2 del D.M. 156/2011 riduce da 210 giorni a 180 giorni prima
della scadenza del Consiglio il termine di avvio delle procedure di rinnovo del
Consiglio camerale
•
ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 156/2011 le organizzazioni imprenditoriali fanno
pervenire alla Camera di commercio l’elenco delle imprese associate alla data del
31 dicembre dell’anno precedente (in regola nell’ultimo biennio con il pagamento di
almeno una quota annuale di adesione)
•
le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori ai sensi dell’articolo 3 del
D.M. 156/2011 presentano l’elenco degli associati iscritti alla data del 31 dicembre
dell’anno precedente (con esclusione dei pensionati per le organizzazioni sindacali)
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Segreteria di Giunta e Consiglio
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CRONOPROGRAMMA RINNOVO CONSIGLIO
determinazione regionale n. 167 del 15/7/2009
Consiglio insediato il 28/7/2009 in carica fino al 27/7/2014
Con l’assistenza di Unioncamere vengono elaborati i dati relativi al numero
delle imprese, all’indice di occupazione, al valore aggiunto e al diritto annuale
versato della provincia al 31/12/2012. La Giunta prende atto e trasmette i dati
entro il 31 marzo al Ministero Sviluppo Economico il quale, previa verifica della
loro completezza e coerenza complessiva, provvede alla pubblicazione degli
stessi entro il 30 giugno sul proprio sito istituzionale (art. 10 L. 580/93 e
s.m.i.– art. 3 Decreto n. 155/2011)
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Segreteria di Giunta e Consiglio
7
entro il 24/12/2013
(art. 7 dello Statuto)
•
12 mesi prima cioè il 27/7/2013 il Consiglio, alla luce del decreto ministeriale
che pubblica i dati, con deliberazione approvata con la maggioranza dei due
terzi dei componenti il Consiglio verifica gli elementi relativi al sistema delle
imprese della provincia allo scopo di aggiornare la rilevanza di ciascun settore
e di individuare eventuali nuovi settori da rappresentare. L'operazione di
verifica deve avere termine entro 150 giorni con una delibera del Consiglio
approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti che determina il
numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore.
•
Provveduto con deliberazione del Consiglio n. 16 del 25/10/2013
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entro il 24/01/2014
(art. 2 c.1 Decreto 156/2011 - art. 7 dello Statuto)
Almeno 180 giorni prima della scadenza il Presidente attiva le procedure per il
rinnovo del Consiglio camerale:
•
•
Pubblica Avviso all'Albo Camerale e sul sito internet istituzionale;
Dà contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale;
*****************
entro il 05/03/2014
(Articolo 2 Decreto 156/2011)
•
•
entro e non oltre 40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso:
le OO. Imprenditoriali comunicano al Presidente della Camera di commercio i
dati di cui all'art. 2, 2° c. Decreto 156/2011;
le OO.SS. e le associazioni dei consumatori trasmettono i dati di cui all'art. 3
Decreto 156/2011;
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Segreteria di Giunta e Consiglio
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entro il 17/3/2014 (termine indicativo)
(art. 5 comma 1 Decreto 156/2011)
•
Nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi non risultino regolari, il
responsabile del procedimento ne chiede la regolarizzazione al legale
rappresentante il quale deve provvedere entro il termine perentorio di 10 gg
dalla richiesta
*****************
entro il 04/04/2014
(art. 5 comma 3 Decreto 156/2011)
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine dell’avviso il Segretario Generale
della Camera di commercio fa pervenire al Presidente della Giunta regionale i
dati, i documenti regolarmente acquisiti completati con i dati del diritto annuale
versato dalle imprese, aggregati, nonché i dati sul valore aggiunto per addetto
per ciascun settore.
Nella stessa comunicazione il responsabile del procedimento dà conto dei
provvedimenti di irricevibilità ed esclusione eventualmente adottati.
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entro il 05/05/2014
(art. 9 Decreto 156/2011)
Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione il Presidente della Giunta
regionale elabora i dati pervenuti e individua le OO. imprenditoriali o loro
gruppi, l’organizzazione sindacale e associazione dei consumatori o loro
raggruppamento cui spetta la nomina dei rappresentanti in Consiglio e notifica
gli atti a tutti gli interessati.
Richiede al Presidente della Consulta il nominativo designato in seno al
Consiglio
*****************
entro il 04/06/2014
(Articoli 8 e 10 Decreto 156/2011)
Entro 30 giorni dalle comunicazioni di cui all’articolo 9 le OO imprenditoriali e
sindacali e le associazioni dei consumatori comunicano al Presidente della
Giunta regionale i nominativi dei componenti del Consiglio.
Il Presidente della Consulta comunica entro 30 giorni il nominativo del
rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta
Almeno 1/3 dei rappresentanti deve essere di genere diverso. (Articolo 10
Decreto 156/2011)
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Segreteria di Giunta e Consiglio
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entro il 16/06/2014
(Articolo 10 Decreto 156/2011)
Nei successivi 10 giorni il Presidente della Giunta regionale notifica agli
interessati il decreto di nomina.
Stabilisce la data di insediamento del nuovo Consiglio (la prima seduta e le
altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente
sono presiedute dal componente più anziano di età)
Pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente
*****************
PROROGATIO: L’articolo 38 della Legge 12 dicembre 2002 n. 273 stabilisce
che “in caso di ritardo nell’insediamento dei nuovi consigli delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di dare continuità alle
attività degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi
economici rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad esercitare le
loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza”
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Segreteria di Giunta e Consiglio
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CONSULTA PROVINCIALE DEI LIBERI PROFESSIONISTI
(Articolo 10 comma 6 Legge 580/1993 e s.m.i.,
articolo 8 D.M. 156/2011,
articoli da 26 a 30 Statuto camerale,
Regolamento approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 14 del 25/10/2013)
•
Fanno parte di diritto della Consulta i Presidenti degli ordini
professionali previsti dalla normativa vigente e operanti nella
circoscrizione territoriale della Camera di commercio nonché i
rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle
categorie di professioni a carattere intellettuale, individuate dallo
Statuto
•
Ai fini della designazione del rappresentante negli ordini professionali
nel Consiglio camerale il diritto di voto spetta esclusivamente ai
Presidenti degli ordini professionali
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Segreteria di Giunta e Consiglio
•
La rappresentatività delle associazioni delle categorie professionali è
determinata dalla consistenza numerica che dovrà essere almeno pari a
500 iscritti, della presenza di una sede operativa da almeno tre anni sul
territorio, dei servizi resi e dell’attività svolta in relazione alla mission
camerale e alle funzioni della Consulta a seguito di avviso pubblico per la
manifestazione di interesse a partecipare alla Consulta
•
Esercita funzioni di tipo consultivo
•
Dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio camerale
•
La carica è onorifica e non comporta oneri per la Camera di commercio
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Segreteria di Giunta e Consiglio
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SETTORI ECONOMICI
(classificazione allegato A Articolo 2 comma 1 D.M. 155/2011)
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Segreteria di Giunta e Consiglio
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CODICI ATECO 2007
Settori economici
Codici ATECO 2007
Imprese
Agricoltura
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Non artigiane e non
cooperative
Industria
B, C, D ,E, F
Non artigiane e non
cooperative
Commercio
G
Non artigiane e non
cooperative
Artigianato
A, B, C, D, E, F, G, P, Q, R, S, T
(cioè agricoltura,industria,commercio e altri
settori)
Artigiane
Turismo
I
Tutte (anche artigiane,
anche cooperative)
Trasporti e spedizioni
H
Tutte (anche artigiane,
anche cooperative)
Credito e assicurazioni
K64, K65, K661, K662, K663
Tutte (anche artigiane,
anche cooperative)
Servizi alle imprese
J, L, M, N
Tutte (anche artigiane,
anche cooperative)
Cooperative
A, B, C, D, E, F, G ,P, Q, R, S, T
(cioè agricoltura, industria, commercio e
altri settori)
Cooperative
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Segreteria di Giunta e Consiglio
16
•
Ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del D.M. 155/2011 il settore
dell’artigianato è individuato sulla base delle imprese come definite
dall’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e annotate nella sezione
speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge
•
In analogia a quanto viene considerato ai fini dell’assegnazione dei settori
economici ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del D.M. 155/2011,
l’organizzazione
imprenditoriale
potrà
utilizzare
per
concorrere
all’assegnazione dei seggi dell’artigianato e delle cooperative tutte le
imprese artigiane e cooperative appartenenti ai settori agricoltura, industria,
commercio e altri settori, mentre potrà utilizzare anche un’impresa artigiana
o cooperativa appartenente ai restanti settori (assicurazioni, credito, servizi
alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) solo se la stessa opera anche
in uno dei settori sopra richiamati (agricoltura, industria, commercio e altri
settori). L’impresa che opera esclusivamente nei settori assicurazioni,
credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo potrà
essere utilizzata solo per concorrere all’assegnazione dei rispettivi settori e
non per i settori artigianato e cooperative (Note MSE 67049 del 16/3/2012 e
98348 del 12/6/2013)
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Segreteria di Giunta e Consiglio
17
TERMINE INVIO DOCUMENTAZIONE
DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3 E 4 D.M. 156/2011
•
Avviso pubblico di cui al comma 1 articolo 2 D.M. 156/2011 pubblicato all’Albo
camerale e sul sito internet della Camera di commercio di Torino in data 24/01/2014
•
Entro e non oltre 40 giorni dalla pubblicazione dell’avviso (comma 2 articolo 2 D.M.
156/2011) e dunque improrogabilmente entro e non oltre il 5 marzo 2014 a pena
di esclusione dal procedimento le organizzazioni imprenditoriali rappresentate nel
CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione, le associazioni
sindacali e le associazioni dei consumatori operanti da almeno tre anni nella
circoscrizione fanno pervenire alla Camera di commercio la documentazione di cui
agli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 156/2011. Ai fini del rispetto di tale termine non si può
considerare la data di spedizione della raccomandata (nota MSE 217427 del
16/11/2011). La documentazione dovrà pervenire tramite raccomandata con ricevuta
di ritorno o presentazione a mano. La trasmissione a mezzo Pec non è prevista (nota
MSE 67049 del 16/3/2012)
•
La documentazione va prodotta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e firmata dal
legale rappresentante
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Segreteria di Giunta e Consiglio
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MODULISTICA
•
Sono gli allegati al D.M. 156/2011
•
Si aggiungono i modelli integrativi predisposti dalla Regione
•
Saranno disponibili sul sito internet dell’ente camerale dal 24/01/2014 unitamente
all’avviso pubblico, alla normativa di riferimento e alle istruzioni operative
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Segreteria di Giunta e Consiglio
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ELENCO IMPRESE ISCRITTE ALL’ASSOCIAZIONE
AI SENSI DEL COMMA 4 ARTICOLO 2 DM 156/2011
ALLEGATO B D.M. 156/2011
•
IMPRESE ISCRITTE ALLA DATA DEL 31/12/2013
•
IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DI ALMENO UNA QUOTA ANNUALE DI
ADESIONE NELL’ULTIMO BIENNIO
•
L’ELENCO E’ PRESENTATO SU SUPPORTO DIGITALE IN DUPLICE COPIA SU
FOGLIO ELETTRONICO E IN FORMATO PDF/A SOTTOSCRITTO CON FIRMA
DIGITALE, CRITTOGRAFATO CON LA TECNICA ASIMMETRICA UTILIZZANDO
UNA CHIAVE PUBBLICA INDICATA DALLA CAMERA DI COMMERCIO E RESA
NOTA TRAMITE PUBBLICAZIONE IN UN’APPOSITA SEZIONE DEL PROPRIO
SITO ISTITUZIONALE OVVERO CONSEGNATO E CONSERVATO IN BUSTA
CHIUSA SIGILLATA
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Segreteria di Giunta e Consiglio
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ELENCO ASSOCIATI ORGANIZZAZIONI SINDACALI E
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
AI SENSI DEL COMMA 3 ARTICOLO 3 DM 156/2011
ALLEGATO D D.M.156/2011
•ISCRITTI ALLA DATA DEL 31/12/2013
•AD ECCEZIONE DEI PENSIONATI PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
•L’ELENCO E’ PRESENTATO SU SUPPORTO DIGITALE IN FORMATO PDF/A
SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE, CRITTOGRAFATO CON LA TECNICA
ASIMMETRICA UTILIZZANDO UNA CHIAVE PUBBLICA INDICATA DALLA CAMERA DI
COMMERCIO E RESA NOTA TRAMITE PUBBLICAZIONE IN UN’APPOSITA SEZIONE
DEL PROPRIO SITO ISTITUZIONALE OVVERO CONSEGNATO E CONSERVATO IN
BUSTA CHIUSA SIGILLATA
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Segreteria di Giunta e Consiglio
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DIVIETO DI DUPLICAZIONI
• Nel caso di impresa che svolge attività promiscua riconducibile a
diversi settori economici, sia con riferimento alla sede legale che
alle proprie unità locali, l’organizzazione cui l’impresa aderisce può
scegliere di concorrere per i diversi settori utilizzando a tal fine la
sede legale e le diverse unità locali con riferimento ai settori nelle
quali le stesse operano. L’organizzazione utilizza l’impresa o l’unità
locale con riferimento al settore nel quale le stesse operano e la
stessa sede o unità locale non può esser utilizzata per
l’assegnazione di seggi diversi da parte della stessa
organizzazione e nel valutare gli altri parametri (occupazione,
valore aggiunto e diritto annuale) gli stessi vanno ripartiti fra le unità
locali in modo da evitare duplicazioni (nota MSE 67049 del
16/3/2012)
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Segreteria di Giunta e Consiglio
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PRINCIPIO LIBERTA’ ASSOCIATIVA
•
E’ fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più
associazioni; in tal caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle
associazioni alle quali sono iscritte (comma 3, articolo 12 Legge
580/1993 e s.m.i.). Il principio della libertà associativa è peraltro ribadito in
termini generali dall’articolo 3, comma 1, della legge n. 180 del 2011 relativa
allo statuto delle imprese. La predetta disposizione consente quindi fini della
dimostrazione della propria rappresentatività – purchè si tratti di impresa
regolarmente iscritta ad entrambe e purchè abbia pagato distintamente ad
entrambe la propria quota associativa almeno una volta nell’ultimo biennioe di includerla negli elenchi delle imprese iscritte prodotti rispettivamente ai
fini della procedura di costituzione del Consiglio. Questo vale anche nel
caso di apparentamento di più organizzazioni o associazioni che abbiano
fra i propri iscritti la stessa impresa. Naturalmente per evitare possibili effetti
elusivi del divieto di duplicazione non possono essere considerati
apparentamenti validi quelli fra organizzazioni riconducibili a diversi livelli
organizzativi della medesima struttura associativa o, quanto meno, vanno in
tal caso escluse tutte le duplicazioni (nota MSE 217427 del 16/11/2011)
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Segreteria di Giunta e Consiglio
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PICCOLE IMPRESE
•
1) per il settore dell’industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati;
•
2) per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei
piccoli imprenditori del registro delle imprese;
•
3) per il settore dell’agricoltura i coltivatori diretti di cui all’articolo 2083 del
CC;
Qualora un’organizzazione intenda partecipare all’interno del proprio settore
anche all’assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese fornisce
i dati distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate
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APPARENTAMENTO
(Articolo 4 D.M.156/2011)
•
Due o più organizzazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali o associazioni dei
consumatori possono concorrere congiuntamente all’assegnazione del seggio
•
Fanno pervenire entro il medesimo termine del 5 marzo 2014 una dichiarazione
redatta a pena di esclusione dal procedimento secondo lo schema di cui all’allegato
E del D.M. 156/2011
•
La dichiarazione sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle
organizzazioni o associazioni partecipanti contiene anche l’impegno a partecipare
unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il consiglio
•
I dati sono presentati disgiuntamente a pena di irricevibilità
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SCIOGLIMENTO DELL’APPARENTAMENTO
(Articolo 6 d.m. 156/2011)
L’apparentamento di cui all’articolo 4 si intende sciolto:
• qualora le parti aderenti, o anche solo una o più di esse, dichiarano di non voler
più partecipare al procedimento in apparentamento
•
se nei termini previsti non sono state formulate le designazioni dei consiglieri
che devono essere espressi dall’apparentamento
•
se le designazioni arrivano in numero differente da quello dei consiglieri la cui
designazione è stata richiesta dall’apparentamento, ovvero arrivano nel numero
richiesto, ma non sottoscritte da tutte le parti aderenti
•
Dopo lo scioglimento dell’apparentamento, il Presidente della giunta regionale
sospende il procedimento relativamente al settore interessato e individua, tenendo
conto del disposto dell’articolo 9, l’organizzazione più rappresentativa sulla base dei
dati presentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione
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TRASMISSIONE AL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
E TRATTAMENTO DATI
(Articoli 5 e 7 D.M. 156/2011)
•
Nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli articoli 2, 3 e 4 del
D.M. 156/2011 non risultino regolari il responsabile del procedimento ne
chiede la regolarizzazione al legale rappresentante il quale deve provvedere
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta
•
Nel caso di irregolarità non sanabili o non sia rispettato il termine suddetto o
quello dei 40 giorni, ovvero non siano stati presentati gli elenchi delle imprese
associate e degli associati (schemi allegati B e D), il responsabile del
procedimento dichiara l’irricevibilità della dichiarazione o l’esclusione dal
procedimento notificando il provvedimento al legale rappresentante. Sono
altresì irricevibili le dichiarazioni non redatte secondo gli schemi di cui agli
allegati A e C (nota MSE 217427 del 16/11/2011)
•
In ogni caso entro 30 giorni il Segretario Generale fa pervenire al Presidente
della Giunta regionale i dati, ad esclusione degli elenchi B e D che restano a
disposizione presso la camera di commercio per eventuali verifiche, e i
documenti regolarmente acquisiti completati con i dati aggregati del diritto
annuale versato nonché i dati sul valore aggiunto. Nella stessa
comunicazione il responsabile del procedimento dà conto dei provvedimenti
di irricevibilità ed esclusione eventualmente adottati
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Segreteria di Giunta e Consiglio
•
Resta ferma la competenza del Presidente della Giunta regionale ad adottare
i provvedimenti di esclusione fuori dai casi suddetti
•
I trattamenti dei dati personali contenuti negli elenchi B e D sono consentiti
esclusivamente per i controlli delle dichiarazioni sostitutive, per le
verifiche richieste dal Presidente della Giunta regionale, fatte salve le
eventuali verifiche richieste o disposte dall’autorità giudiziaria nonché
limitatamente agli elenchi di cui all’allegato B ai fini dell’integrazione con i
dati del diritto annuale
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ESCLUSIONE DAL PROCEDIMENTO
E’ prevista l’esclusione dal procedimento quando:
• non viene rispettato il termine per l’inoltro della documentazione previsto dal comma
2 dell’articolo 1 del D.M. 156/2011 (40 giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico
di avvio del procedimento di rinnovo del Consiglio camerale)
•
non vengono inviati gli elenchi delle imprese iscritte e degli associati secondo gli
schemi allegati B e D del D.M. 156/2011
•
la dichiarazione di apparentamento prevista dall’articolo 4 del D.M. 156/2011 non
viene inviata secondo lo schema di cui all’allegato E dello stesso decreto
ministeriale.
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IRRICEVIBILITA’ DEI DOCUMENTI
I documenti sono dichiarati irricevibili quando:
• le irregolarità riscontrate non sono sanabili;
•
non si è provveduto alla regolarizzazione nel termine previsto dal comma 1
dell’articolo 5 del D.M. 156/2011 (10 giorni dalla richiesta di regolarizzazione);
•
le domande non sono redatte secondo gli schemi allegati A e C del D.M.
156/2011;
•
nel caso di apparentamento i dati non vengono presentati disgiuntamente.
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ATTIVITA’ DI CONTROLLO
•
Sono previsti controlli preventivi e successivi sulla veridicità dei contenuti delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentati
•
I controlli saranno puntuali e a campione
•
La Camera di commercio, ove riscontri irregolarità nella verifica degli elenchi delle
imprese, ai fini della necessaria associazione alle medesime dei dati per il calcolo del
parametro “diritto annuale”, comunicherà alle associazioni di categoria interessate
tale circostanza per consentire la rettifica dei dati e la conseguente regolarizzazione
entro il termine di 10 giorni (previsto dal comma 1 dell’articolo 5 del D.M. 156/2011)
•
Inoltre se nel corso dell’attività di controllo emergono false dichiarazioni, sussiste
l’obbligo di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo
331 del c.p.p.
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RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE 2014