LA CONTRATTAZIONE DOPO IL
DLGS N. 150/2009
Materiale didattico a cura del dott.
Arturo Bianco
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Articolo 2, comma 2
DLgs n. 165/2001(prima parte)
• “I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinate
dalle disposizioni del capo I, titolo II, del
libro V del codice civile e dalle legge sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,
fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto che costituiscono
disposizioni a carattere imperativo.
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Articolo 2, comma 2
DLgs n. 165/2001(seconda parte)
• Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano
discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilità sia limitata ai dipendenti delle
PA, o a categorie di essi, possono essere
derogate da successivi contratti o accordi
collettivi e, per la parte derogata non sono
ulteriormente applicabili, solo qualora ciò
sia espressamente previsto dalla legge”.
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Articolo 2, comma 3,
Dlgs n. 165/2001 (prima parte)
• I rapporti individuali di lavoro sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati
secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del
presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi
ai principi di cui all’art. 45, comma 2. L’attribuzione di
trattamenti economici può avvenire esclusivamente
mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal
comma 3-ter e 3-quater dell’articolo 40 e le ipotesi di
tutela delle retribuzioni di cui all’articolo 47-bis,o, alle
condizioni previste, mediante contratti individuali”.
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Articolo 2, comma 3,
Dlgs n. 165/2001 (seconda parte)
Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amm.vi
che attribuiscono incrementi retributivi non
previsti da contratti cessano di avere efficacia a far
data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo
contr.le. I trattamenti economici più favorevoli in
godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle
misure previste dai contratti collettivi e i risparmi
di spesa che ne conseguono incrementano le
risorse disponibili per la contrattazione collettiva”.
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Il privato datore di lavoro (art. 5 c.2)
• Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui
all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per
l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via
esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la
capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva
la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei
contratti di cui all’articolo 9. Rientrano, in particolare,
nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di
pari opportunità nonché la direzione, l’organizzazione
del lavoro nell’ambito degli uffici.
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PARTECIPAZIONE
SINDACALE
ARTICOLO 9 DLGS N. 165/2001
• “Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 5, comma 2, i contratti
collettivi nazionali disciplinano le
modalità e gli istituti della
partecipazione” (scomparso il riferimento
agli atti interni di organizzazione aventi
riflessi sul rapporto di lavoro).
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TITOLO III DLGS N. 165/2001
(art. 40) (1)
• La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi
direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie
relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla
contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli
uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo
9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli
5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli
incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative
alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini
della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle
progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita
negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
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TITOLO III DLGS N. 165/2001 (art.
40) (2)
• Individuazione dei comparti di contrattazione
• 4 comparti
• Rimessa alla contrattazione la durata dei contratti,
la struttura contrattuale ed i livelli
• Durata triennale, unificata per parte normativa ed
economica
• Blocco della contrattazione nel triennio 2010/2012
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TITOLO III DLGS N. 165/2001 (art.
40) (3)
•
Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7, comma 5, e dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale
di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa
assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell’articolo
45, comma 3. A tal fine destina al trattamento economico accessorio
collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento
accessorio complessivo comunque denominato Essa si svolge sulle materie,
con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i
soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può
avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti
collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede
decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
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TITOLO III DLGS N. 165/2001 (art.
40) (4)
• Al fine di assicurare la continuità e il migliore
svolgimento della funzione pubblica, qualora
non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di
un contratto collettivo integrativo,
l’amministrazione interessata può provvedere, in
via provvisoria, sulle materie oggetto del
mancato accordo, fino alla successiva
sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente
si applicano le procedure di controllo di
compatibilità economico-finanziaria previste
dall’articolo 40-bis.
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TITOLO III DLGS N. 165/2001
(art. 40) (5)
• Le PA non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata
contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti
risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie
non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che
comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di
violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla
contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono
nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli
articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
• Sanzione ribadita dal CCNL 1.4.1999
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TITOLO III DLGS N. 165/2001 (art.
40) (6)
• In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento
della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze
è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale
successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione
a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in
vigore del decreto legislativo di attuazione della n. 15 del 2009, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
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TITOLO III DLGS N. 165/2001 (art.
40) (7)
• A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni, redigono una
relazione tecnico-finanziaria ed una relazione
illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente
predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi
siti istituzionali dal Ministero dell’economia e
delle finanze di intesa con il Dipartimento della
funzione pubblica. Tali relazioni vengono
certificate dagli organi di controllo di cui
all’articolo 40-bis, comma 1.
• Obblighi di pubblicità e sanzioni (art. 40 bis)
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TITOLO III DLGS N. 165/2001
(altre norme)
• Art. 40 bis Compatibilità della spesa in
materia di contrattazione integrativa
(revisori dei conti)
• Art. 41 (potere di indirizzo nei confronti
dell’ARAN)
• Art. 42 (diritti e prerogative sindacali nei
luoghi di lavoro)
• Art. 43 (rappresentatività sindacale)
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TITOLO III DLGS N. 165/2001
(altre norme)
• Articolo 44 (nuove forme di partecipazione alla
organizzazione del lavoro)
• Articolo 46 (ARAN)
• Articolo 47 (procedimento di contrattazione
collettiva)
• Articolo 47 (tutela retributiva)
• Articolo 49 (interpretazione autentica, vedi anche
articolo 64 su richiesta del giudice)
• Articolo 50 (aspettative e permessi sindacali)
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TITOLO III DLGS N. 165/2001
(altre norme)
ARTICOLO 45 (trattamento economico)
• Materia riservata ai contratti collettivi
• Parità di trattamento (ambito riservato ai CCNL)
• Trattamenti accessori collegati alle performance
individuali, collettive ed alle attività disagiate o
rischiose
• Parte prevalente l’incentivazione del merito
(norma applicabile dal prossimo CCNL)
• Responsabilità dirigenziale nel trattamento
economico
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TITOLO III DLGS N. 165/2001
(settima parte)
ARTICOLO 48 (disponibilità destinate alla
contrattazione e verifica)
• Oneri posti a carico delle singole PA
• Contratti collettivi corredati da relazione
• Per le amministrazioni diverse dallo Stato
l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei
contratti collettivi è disposta nelle stesse forme
con cui vengono approvati i bilanci, con distinta
indicazione dei mezzi di copertura.
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Le sanzioni per le illegittimità nei
contratti decentrati/1
• Art.40, c.3 D.lgs. n.165/2001: le clausole difformi sono NULLE e
non possono essere applicate e sono sostituire ai sensi degli articoli
1339 e 1419, secondo comma, del codice civile
• La nullità può essere accertata solo dal giudice, anche su istanza della
parte datoriale.
• Il datore di lavoro può sospendere cautelarmente la applicazione
della clausola ritenuta nulla, informando il sindacato
• Deve tentare di rinegoziare la clausola a rischio di nullità o
richiedere al giudice una pronuncia di merito
• Il vizio di nullità può essere eccepito da chi vi ha interesse, senza
alcun termine di decadenza o prescrizione.
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Le sanzioni per le illegittimità nei
contratti decentrati/2
• I maggiori oneri sostenuti a carico del
bilancio, potrebbero essere causa di
responsabilità amministrativa
• Vizi rilevabili dagli ispettori della Ragioneria
generale dello Stato e dalla Corte dei conti
• Sono soggetti responsabili sia i componenti
della delegazione trattante che i dirigenti che
hanno disposto la erogazione della spesa e
solo in via eventuale gli amministratori
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Le relazioni sindacali
NEGOZIALI
• Contratto collettivo
nazionale quadro (CCNQ)
• Contratto collettivo
nazionale di lavoro
(CCNL)
• Contratto integrativo
• Contratto integrativo su
base territoriale
• Interpretazione autentica
NON NEGOZIALI
• Concertazione
• Informazione
• Procedure rinforzate di
informazione:
consultazione, esame,
incontro
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IL CONTRATTO
• Obbligo di contrattare secondo correttezza e
buona fede (principio generale)
• Obbligo a contrarre (materie aventi
rilevanza economica): non significa obbligo
di accettare le richieste sindacali, ma di non
potere decidere unilateralmente. In assenza
applicazione del vecchio contratto
• Obbligo a contrattare (tutte le materie
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previste dal CCNL)
La gestione delle relazioni
sindacali
• Responsabilità del dirigente, che esercita
poteri e capacità del privato datore di
lavoro: ruolo esclusivo per le relazioni sugli
atti di gestione
• Contrattazione: delegazione trattante
• Concertazione: flessibilità delle modalità di
rappresentanza dell’ente
• Informazione: a cura del dirigente
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La delegazione trattante/1
•
•
•
•
Nomina da parte della giunta
Individuazione del presidente
Composizione delle delegazione
La partecipazione dei politici (indicazioni
per i piccoli comuni)
• Le forme di partecipazione/assistenza
• I componenti (incompatibilità con RSU)
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La delegazione trattante/2
La delegazione di parte pubblica sostiene, nel
confronto sindacale, gli obiettivi e le priorità
definiti nelle direttive
Ricerca, con correttezza, le mediazioni possibili, con
il consenso dell’organo di direzione politica
In particolare la delegazione può utilizzare le risorse
finanziarie stabili e variabili individuate nei
documenti di bilancio
Ruolo fondamentale del presidente (convocazione
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delle riunioni e sottoscrizione della ipotesi)
I soggetti sindacali
RSU
• Soggetto unitario
• Si pronuncia a
maggioranza
• Opportuno individuare
un coordinatore
• Sostituzione per
dimissioni di singoli
• Nuove elezioni per
dimissioni collettive
ORGANIZZAZIONI
SINDACALI
• Individuate dal CCNL
• Immutabilità nell’arco
di tempo di validità
del CCNL
• Invitare anche se non
presenti nell’ente
• Invito
all’accreditamento 26
Le materie della contrattazione
integrativa/1
Norme di riferimento art. 16 ccnl 31.3.1999, art.4 ccnl
1.4.1999, cd code contrattuali (materia da revisionare
dopo DLgs n. 150/2009
• criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie
decentrate (stabili e variabili), secondo le finalità e nel rispetto della
disciplina dettata nell’art. 17 CCNL 99;
• i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla
base di obiettivi e di programmi di incremento della produttività e di
miglioramento della qualità del servizio;
• le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la
corresponsione dei compensi relativi a condizioni particolarmente
disagiate o a specifiche responsabilità (nelle 2 forme)
27
Le materie della contrattazione
integrativa/2
• i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche
attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle
risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge
(legge 109, ICI, condono edilizio, ecc.);
• completamento ed integrazione dei criteri per la
progressione economica all’interno della categoria;
• le modalità di ripartizione delle eventuali risorse
aggiuntive per il finanziamento della progressione
economica e per la loro distribuzione tra i fondi
annuali;
28
Le materie della contrattazione
integrativa/3
• Entità dei rimborsi spese per consumi energetici e telefonici, sulla base
delle intese raggiunte in sede di contrattazione integrativa decentrata e
eventuale trattamento accessorio compatibile con la specialità della
prestazione (telelavoro);
• Contratto di SOMMINISTRAZIONE e LAVORO A TERMINE: la
contrattazione integrativa definisce casi, condizioni, criteri e modalità
per la determinazione e corresponsione dei trattamenti accessori
(produttività). Le relative risorse devono essere preventivamente
individuate nel finanziamento complessivo a carico del bilancio
• contratto di FL: la contrattazione decentrata può disciplinare
l’attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro o per
altri incentivi previsti dal CCNL 1/4/99, utilizzando esclusivamente le
risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro;
(art. 3 ccnl 2000)
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Le materie della contrattazione
integrativa/4
• I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla
realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata
della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo
parziale anche in misura non frazionata o non direttamente
proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista
dai contratti integrativi decentrati (art. 6 ccnl 2000)
• La correlazione tra compensi professionali (avvocatura) e la
retribuzione di risultato; (art. 27 ccnl 2000)
• L’indennità giornaliera per maneggio di valori di cassa ; l’importo,
stabilito in sede di contrattazione integrativa, può variare da un min. di
€ 0,52 a un max di € 1,55; (art. 36 ccnl 2000)
30
Le materie della contrattazione
integrativa/5
• Le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta
esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per
l’integrità personale; compenso previsto: € 30 (art. 37 ccnl
2000)
• Gli incentivi economici per le attività ulteriori (rispetto a
quelle definite nel calendario scolastico) del personale
educativo degli asili nido e docente (artt. 30, 31 e 32 ccnl
2000)
• Gli incentivi di produttività a favore dei messi
notificatori (art. 54 ccnl 2000)
31
La durata della contrattazione
integrativa
• Stesso periodo del contratto nazionale
• Blocco per il periodo 2010/2012 ?
• Si può, non si deve, negoziare annualmente
per l’utilizzo delle risorse, per le verifiche e
per quegli istituti per i quali occorre
• Evitare la contrattazione in ritardo ed in
sanatoria: se del caso allungare il periodo
di validità del contratto fino a farlo
32
diventare quadriennale
Le trattative/1
• Presentazione della piattaforma sindacale
• La formulazione della direttiva da parte
della giunta: linee fondamentali di politica
del personale che il datore di lavoro
pubblico intende perseguire e priorità
• Indicazione delle risorse disponibili, che
non formano materia di contrattazione
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Le trattative/2
• Non opportuna la redazione di verbali
• La redazione di ipotesi di contratto da parte
dell’ente
• Necessità di corrette convocazioni e di corretta
conduzione del confronto
• Evitare riunioni “privilegiate”
• Problema dei “tavoli separati”
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Le trattative/3
• Lo svolgimento al di fuori dell’orario di lavoro
• La quantificazione delle risorse da destinare alla
contrattazione decentrata appartiene all’ente: i
vincoli del DL 78 alla riduzione obbligatoria per la
diminuzione dei dipendenti ed eventuale per
rispettare il tetto alla spesa per il personale
• Specificare la distinzione tra parte stabile e parte
variabile
• Progressioni orizzontali (vincoli del DLgs
150/2009 e del DL 78/2010)
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Le trattative/4
• Interessi diversi rappresentati nella
contrattazione decentrate
• La delegazione trattante di parte pubblica
rappresenta l’interesse degli enti
• Predisposizione da parte dell’ente della
bozza di contratto
• Firma della ipotesi di contratto
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Le trattative/5
• Occorre la firma della delegazione trattante
di parte pubblica e dei soggetti sindacali
• Per la parte pubblica firma il presidente
della delegazione trattante
• Firmano sia le RSU che le organizzazioni
• Mancanza di regole certe in caso di dissenso
• Possibile la adesione successiva: tutti
devono essere chiamati alla riunione per la
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firma della intesa
Le trattative/6
L’ipotesi di contratto viene inviata ai revisori con la
relazione tecnico finanziaria e con quella
illustrativa che dovrebbe contenere:
• La illustrazione delle direttive ricevute
• La illustrazione delle regole concordate
• La coerenza delle regole con le direttive
• La illustrazione e quantificazione delle risorse
disponibili (stabili e variabili)
• La dimostrazione che gli oneri del ccdi sono
contenuti nell’ambito delle risorse
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• Contenuti ulteriori previsti dal DLgs 150/2009
Le trattative/7
• Verifica da parte dei revisori dei conti
• Si ritorna alla contrattazione in caso di
rilievi dei revisori dei conti
• Autorizzazione giuntale alla sottoscrizione
• Dopo la autorizzazione della giunta può
essere sottoscritto il contratto decentrato
• In assenza della sottoscrizione non nasce il
contratto decentrato
39
La quantificazione del fondo
Risorse stabili/1
•
•
Art. 14, comma 4, del CCNL 1/4/1999: riduzione del 3% dello straordinario
Art. 15 CCNL 1/4/1999 lettere:a) art. 31 c. 2, lettere b), c), d), ed e) CCNL 1995;
economie art. 1, c. 57 e ss. L. 662/96; Q. P. risorse lettera a) art. 31, c. 2 già destinate
pers. ex qual. VII e VIII incaricato delle funzioni dell’area delle p. o.b) risorse
aggiuntive destinate all’anno 1998 al salario accessorio ai sensi art. 32 CCNL 1995 e art.
3 CCNL 1996c) risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio anno 1998
secondo art. 32 CCNL 1995 e art. 3 CCNL 1996, qualora dal consuntivo dell’anno
precedente a quello di utilizzazione non risulti incremento delle spesef) risparmi
derivanti applicazione disciplina ex art. 2, c. 3 D.lgs. n. 29/93g) risorse già destinate per
l’anno 1998 al pagamento del L.E.D. nella misura prevista dal CCNL 1996h) indennità
di Lire 1.500.000 di cui all’art. 37, c. 4 CCNL 1995i) quota minori oneri dalla riduzione
stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa
dirigenza, da destinare al fondo di cui all’art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi
di miglior favorej) un importo dello 0,52% del monte salari anno 1997, esclusa la quota
relativa alla dirigenzal) somme connesse al trattamento economico accessorio del
personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega
di funzioniArt. 15 comma 5: per gli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni
organiche
40
La quantificazione del fondo
Risorse stabili/2
•
•
•
•
•
Art. 4 del CCNL 5/10/2001:c. 1) incremento risorse del fondo di cui all’art. 15 del
CCNL 2001 di un importo pari al 1,1% del monte salari anno 1999c. 2) integrazione
risorse dell’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad
personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data
1/1/2000Art. 28 del CCNL 5/10/2001Trattamento economico accessorio in godimento
da parte dei dipendenti di altre PA trasferiti a seguito di decentramento della gestione di
funzioni amministrativeArt. 32 CCNL del 22/1/2004:c. 1) incremento risorse art. 31, c. 2
CCNL 2003 0,62% monte salari anno 2001c. 2) incremento ulteriori risorse art. 31, c. 2
CCNL 2003 0,50% monte salari anno 2001, ove la spesa del personale risulti inferiore al
39% della entrata correnteArt. 4 CCNL 9.5.2006
Incremento dello 0,5% del monte salari 2003 negli enti in cui il rapporto tra spese per il
personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% nell’anno 2005Art. 8 CCNL
11.4.2008
Incremento dello 0,6% del monte salari 2005 negli enti in cui il rapporto tra spese per il
personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% nell’anno 2007 ed in cui siano
stati rispettati i vincoli del patto di stabilità e del tetto di spesa per il personale
TOTALE RISORSE STABILI A CUI SONO DA SOTTRARRE QUELLE GIA’
UTILIZZATE
AGGIUNGERE LO 0,20% del monte salari 2001 per il finanziamento delle alte professionalità
41
Risorse variabili/1
Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lettere:
d) somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43, L. 449/1997
(contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi
dell’utenza) (come modificata dall’articolo 4, comma 4,
del CCNL 5.10.2001)
k) risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da
utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17 (ivi comprese
le risorse di cui all’articolo 4, comma 3 del CCNL
5.10/2001)
m) eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della
42
disciplina dello straordinario di cui all’art. 14
Risorse variabili/2
Art. 15, comma 2: in sede di contrattazione decentrata, verificata nel
bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle
risorse di cui al c. 1, fino all’1,2% su base annua, del monte salari
dell’anno 1997, esclusa quota relativa alla dirigenza (sulla base del
comma 4 tali importi possono essere resi disponibili da parte dei
servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione se tali somme
provengono da processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle
attività, ovvero sono destinate dall’Ente al raggiungimento di specifici
obiettivi di produttività e di qualità
Art. 15, comma 5: per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni
organiche ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e
dalle nuove attività
Art. 17, comma 5, CCNL 1/4/1999: somme non utilizzate nell’esercizio
precedente
Art. 54 CCNL 14/9/2000: quota parte rimborso spese per notificazione atti
dell’amministrazione finanziaria
43
Decurtazioni del fondo
L’importo “teorico” calcolato per l’anno 2003 e per gli anni
successivi deve essere decurtato dei seguenti valori:
a) Le somme destinate a corrispondere gli incrementi per
progressioni economiche
b) Le somme destinate al pagamento della retribuzione di
posizione e di risultato, negli enti con dirigenza, confluite
anch’esse nel relativo “fondo” ex art 17, lett. c) e, negli enti
senza dirigenza, le risorse prima corrisposte a titolo di
trattamento accessorio ai titolari di posizione organizzativa
c) Le risorse usate per la prima riclassificazione del personale
(1.4.1999)
c) Le somme utilizzate per corrispondere l’incremento della
indennità per il personale educativo degli asili nido di cui all’art.
31, comma 7, ccnl 14.9.2000
d) Il trattamento economico accessorio del personale Ata
44
Le variazioni della parte stabile
del fondo
• Le progressioni determinano la decurtazione delle risorse
stabili
• Le cessazioni e le progressioni verticali determinano la
reintegrazione delle risorse stabili per le progressioni
• Le cessazioni determinano la reintegrazione del fondo per
la ria e per gli assegni personali
• Gli aumenti del CCNL per le progressioni economiche
sono finanziate dal bilancio e non dal fondo
• La riduzione prevista dal DL 78/2010 in caso di
diminuzione del numero dei dipendenti
45
Mancata stipula del contratto
• Parti normative: l’ente riacquista piena autonomia
decisionale
• Parti economiche: vincolante il contratto
• Applicabilità delle clausole del precedente contratto ove
compatibili e non aventi una durata temporalmente
predeterminata
• Non progressioni verticali né istituti del CCNL 2004, si ad
erogazione indennità turno, reperibilità, rischio etc
• La nuova previsione del Dlgs 150: non applicabile fino al
nuovo CCNL
46
Indice dei temi del contratto
decentrato
• DISPOSIZIONI GENERALI
• TRATTAMENTO ECONOMICO
• COMPENSI PER PARTICOLARI
ATTIVITA’
• PARTICOLARI TIPI DI RAPPORTO
• DISPOSIZIONI PARTICOLARI
• POLITICHE DELL’ORARIO DI LAVORO
47
Disposizioni generali
• Premessa politica (spirito e finalità del
contratto)
• Ambito di applicazione e durata
(quadriennio, applicazione anche ai
dipendenti a tempo determinato,
applicazione al personale comandato e
distaccato)
48
Trattamento economico/1
• Criteri per la ripartizione e destinazione
delle risorse finanziarie stabili e variabili
(previa quantificazione effettuata dall’ente)
• Criteri generali di incentivazione del
personale e di ripartizione delle risorse
destinate alla produttività ed al
miglioramento dei servizi (tenere conto dei
vincoli fissati dai CCNL)
49
Trattamento economico/2
• Criteri generali delle metodologie di
valutazione (le metodologie sono oggetto di
concertazione)
• Completamento ed integrazione dei criteri
per le progressioni economiche (sulla base
dei vincoli posti dal CCNL, senza definire il
numero delle progressioni né fissare il tetto
per ogni categoria; non sono un diritto
50
Dopo il DLgs 150
• Trattamento economico alle varie fasce di
merito (che sono invece oggetto di
regolamentazione dell’ente)
• Ripartizione del premio alla efficienza
• Progressioni economiche (vincoli alla
selettività ed al numero limitato ed effetti
del blocco del trattamento individuale nel
triennio 2011/2013)
51
Compensi per particolari
attività/1
• Fattispecie, criteri, valori e procedure per
le prestazioni disagiate e per le specifiche
responsabilità (ad ogni compenso deve
corrispondere una fattispecie diversa
• specifiche responsabilità (individuazione
delle tipologie, eventuale fissazione di un
budget per dirigente; non modifica
automatica degli importi del vecchio
CCNL)
52
Compensi per particolari
attività/2
• responsabilità di particolari categorie
• il disagio non può riguardare tutti o la gran
parte dei dipendenti;
• il rischio non può riguardare un intero
profilo o una intera area
• maneggio valori
53
L’indennità di produttività/1
• E’ collegata al raggiungimento di specifici
obiettivi (performance individuale ed
organizzativa)
• Deve concretizzare un significativo
miglioramento rispetto agli standard
ordinari
• Inserimento del personale nelle fasce di
merito
54
L’indennità di produttività/2
• Matura solo dopo che gli obiettivi sono stati
raggiunti
• Attestazione da parte dei servizi di controllo
interni
• Valutazione da parte dei dirigenti
• La valutazione deve essere meritocratica
• Utilizzazione dei residui
55
L’indennità di produttività/3
• I criteri di valutazione sono dettati dai
contratti collettivi decentrati integrativi
• Non sostituisce lo straordinario per le
attività svolte al di fuori del normale orario
di lavoro
• Le amministrazioni non possono disporre
unilateralmente il finanziamento né extra
fondo né extra orario di lavoro di specifici
56
progetti
Le materie oggetto di
concertazione/1
(art. 16 CCNL 31/3/99 e art. 8
CCNL 1/4/99)
MATERIA DA RIVEDERE DOPO IL
DLGS 150/2009




Criteri generali per:
lo svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche
valutazione delle P.O. e relativa graduazione delle funzioni
conferimento degli incarichi relativi alle P.O. e relativa
valutazione periodica
57
Le materie oggetto di
concertazione/2
• I criteri generali per:
 metodologia di valutazione delle prestazioni e dei
risultati del personale
 individuazione delle risorse aggiuntiva per il
finanziamento del fondo per la progressione
economica di categoria
 individuazione dei nuovi profili professionali
 attuazione delle regole relative agli aggiornamenti
e/o modificazioni dei fondi per la progressione e
per la posizione/risultato
58
Le materie oggetto di
concertazione/3
• I criteri generali per:
articolazione dell’orario di servizio
calendari delle attività delle
istituzioni scolastiche e asili nido
il passaggio dei dip. per effetto di
trasferimento
andamento dei processi occupazionali
la mobilità interna
59
Le materie oggetto di
concertazione/4
procedimento e criteri per
trasformazione a tempo
indeterminato dei contratti FL
individuazione fabbisogni per i
rapporti a T.D.
criteri generali per il conferimento
delle mansioni superiori
numero dei dipendenti coordinati dal
personale area vigilanza
60
Le materie oggetto di
concertazione/5
per il personale delle scuole
riduzione orario attività
didattica/integrativa
modalità del calendario scolastico
individuazione attività ulteriori
rispetto al calendario scolastico
61
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LA CONTRATTAZIONE