Danno da
vacanza rovinata
Sentenza n. 75
Anno 2012
Tribunale ordinario di Verona
Presidente: A. Quaranta
Redattore: G. Tesauro
A. Barbaglia e A. Medici
Massima
Il danno da vacanza rovinata, come definito
dall’art. 1455 c.c., è correlato al tempo di
vacanza inutilmente trascorso ed
all’irripetibilità della stessa.
Il danno attiene alla sfera emotiva e
psicologica dell’individuo (danno morale art.
2059 c.c.), il quale oltre ed indipendentemente
dal recesso del contratto può chiedere un
risarcimento.
A. Barbaglia e A. Medici
Soggetti della sentenza
• Organizzatore
Sprintours S.p.a.
• Intermediario
Viaggi e Cultura
• Consumatori
A.M.L. e A.C.
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Antefatto
I coniugi A.M.L e A.C. aderendo ad un’iniziativa di viaggio
organizzato in Egitto avevano stipulato un contratto di viaggio
“tutto compreso” con l’a.d.v. “Viaggi e Cultura” di Alessio
Lonardi di Verona, il cui oggetto era costituito dal pacchetto
turistico del T.O. “Sprintours” s.p.a. Tale servizio comprendeva
il volo aereo, i trasferimenti da e per l’hotel a Il Cairo, il
soggiorno per tre notti, l’escursione in bus ad Alessandria
d’Egitto ed un crociera per tre notti sul Nilo a bordo della
motonave “Sprintours Tower Prestige”, il tutto per la durata di
otto giorni e sette notti, dal 15 al 22 novembre 2004.
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Il fatto – Il sinistro
In data 17 novembre 2004 durante l’escursione
ad Alessandria d’Egitto, l’autista, per una
condotta di guida pericolosa e imprudente,
perse il controllo del mezzo provocando un
incidente a causa del quale gli attori subirono
lesioni gravissime consistenti nella deformazione
del volto e nell’amputazione del braccio destro.
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Il processo
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•
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In data 24 febbraio 2006 A.M.L. e sua moglia A.C. convennero in giudizio la
Sprintours s.p.a. e la Viaggi e Cultura di Alessio Lonardo per ottenere la loro
condanna al risarcimento dei danni subiti nel sinistro del 17 novembre 2004
durante una vacanza.
Secondo l’art. 14 d.lgs. N. 111 del ’95 la responsabilità attribuibile al T.O. è
quasi oggettiva essendo egli quasi sempre responsabile nei confronti del
consumatore in seguito ad un’obbligazione al conseguimento del risultato.
In virtù di un contratto stipulato dal T.O. con la Tiran Tour per il trasporto dei
turisti ad Alessandria d’Egitto e non essendo riscontrabili cause di forza
maggiore o eventi fortuiti i quali potrebbero esimere il T.O. dalle sue
responsabilità, questi è da considerarsi unico responsabile.
Il Tribunale osserva che l’entità economia del danno alla persona, subìto
dall’attore, è determinabile in euro 808.119,74.
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Il processo / 2
•
L’entità economica del danno risulta essere notevolmente superiore al
limite risarcitorio (danni diversi dal danno alla persona) previsto dall’art.
15 d.lgs. N. 111/95 come indicato dalla Convenzione di Bruxelles
richiamata (50.000 franchi oro equivalenti, nell’agosto 2009, ad euro
313.500,00).
Limitazioni all’indennizzo devono essere conformi “alle convenzioni
internazionali che disciplinano dette prestazioni”.
Bisogna, inoltre, considerare il fatto che non esistono, né esistevano al
momento dell’adozione della direttiva 90/314/CEE convenzioni
internazionali regolanti tale fattispecie (danni alla persona).
• Questione di legittimità costituzionale dell’art.15 del d.lgs. 17 marzo
1995, n. 111.
• Si sviluppa, in seguito, un contrasto tra la normativa interna e la
direttiva europea.
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Conclusione
• Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
concludendo per l’inammissibilità e per l’infondatezza della
questione sollevata.
• Questi osserva che il giudice non avrebbe avuto il potere di
interpretare in via definitiva il diritto comunitario ed avrebbe
dovuto sperimentare un rinvio pregiudiziale alla Corte di
giustizia.
• La risarcibilità del “danno da vacanza rovinata” troverebbe il
proprio fondamento nella legge n. 1084/77, in quanto
dall’introduzione del nostro ordinamento della successiva
normativa comunitaria non deriverebbe l’abrogazione della
Convenzione di Bruxelles, ratificata con la citata legge.
• Viene, quindi, richiesto l’intervento della Corte Costituzionale.
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La sentenza della Corte
Costituzionale
In seguito all’analisi dei fatti la Corte Costituzionale:
• Dichiara inammissibile l’intervento in giudizio di A.M.L e A.C.;
• Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lgs. Del 17
marzo 1995 n. 111 nella parte in cui, limitatamente alla
responsabilità per danni alla persona, pone come limite
all’obbligo di ristoro dei danni quello indicato dalla Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles
il 23 aprile 1970, ratificata con la legge del 27 dicembre 1977 n.
1084.
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Norme applicate al caso
• Art. 15 del decreto legislativo 17/03/1995, n. 111 attuazione
della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e
i circuiti “tutto compreso”.
• Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV)
23/04/1970 ratificata in Italia con la legge 27/12/1977 n. 1084.
• Legge delega 22/02/1994 n. 146 riguardante disposizioni per
adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alla Comunità Europea – legge comunitaria del 1993.
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