“LA TUTELA
INTERNAZIONALE DEI
MODELLI E DISEGNI
INDUSTRIALI”
AVVOCATI ASSOCIATI
FELTRINELLI & BROGI
CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRAILE
PATENT & EUROPEAN TRADEMARK ATTORNEYS
LA TUTELA
INTERNAZIONALE
1.Cosa è proteggibile: l’oggetto della tutela
2.Come è proteggibile: le vie della tutela
3.Quando è proteggibile: il tempo per il
deposito
4.I diritti conferiti da un modello
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Cosa è proteggibile: l’aspetto
del prodotto
• L’aspetto esteriore dell’intero prodotto,
industriale o artigianale, o di una sua
parte.
• La tutela può estendersi a componenti,
imballaggi, presentazioni, simboli grafici,
caratteri tipografici
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Aspetti del prodotto tutelabili
Colori, linee,
contorni, forma,
struttura superficiale,
materiali, ornamento
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Esempi di modelli comunitari
depositi dal 1° gennaio 2010
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Continua esempi
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Continua esempi
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Cosa non è proteggibile
• Le parti non visibili di un prodotto
• Gli aspetti del prodotto determinati
unicamente dalla sua funzione tecnica
• Gli aspetti del prodotto necessari per
consentire al prodotto di essere unito o
connesso ad altro prodotto
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La protezione dei pezzi di
ricambio e dei componenti di
prodotti complessi
• Condizioni per la tutela:
a)Il prodotto una volta incorporato nel
prodotto complesso rimane visibile
durante la normale utilizzazione
b)Le caratteristiche visibili del componente
possiedono di per sé i requisiti di novità e
di individualità
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La tutelabilità delle parti …
c) Il componente non deve essere
destinato ad interventi di manutenzione,
assistenza e riparazione (clausola di
riparazione)
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I requisiti per la tutela
• La novità
• Il carattere individuale
• Il giudizio dell’utilizzatore informato
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La novità
• Un disegno o modello è nuovo se
anteriormente alla data di presentazione
della domanda non è stato divulgato un
disegno o modello identico
• Differenze di dettagli irrilevanti non
escludono l’identità
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Divulgazioni non opponibili
• Il modello o disegno anteriore non poteva
essere ragionevolmente conosciuto dagli
ambienti specializzati del settore
interessato operanti nella UE
• il disegno o modello divulgato dallo
stesso autore nei 12 mesi precedenti
la data di deposito della domanda
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Divulgazioni non opponibili
• Non si considera reso accessibile al
pubblico rivelato a terzi sotto il vincolo
esplicito o implicito di riservatezza
• Non si considera reso accessibile al
pubblico la divulgazione avvenuta nei 12
mesi anteriori al deposito se la
conseguenza di un abuso nei confronti
dell’autore o del suo avente causa 11 marzo 2010
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Il carattere individuale
L’impressione generale che il disegno o
modello suscita nell’utilizzatore informato
DEVE ESSERE DIVERSA
dall’impressione generale derivante da
qualsiasi disegno o modello divulgato
anteriormente
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Come è proteggibile: le vie per
la protezione internazionale
• La registrazione comunitaria (UAMI)
• La registrazione internazionale (OMPI)
• Le registrazioni nazionali
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La registrazione comunitaria
(UAMI) - Reg. CE 6/02
• Procedura di deposito e registrazione
unificata
• Presentazione della domanda all’UAMI e
successivo esame formale
• Pubblicazione della domanda
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Le registrazione comunitaria
• Registrazione della domanda
(normalmente entro poche settimane)
• Possibilità di richiedere che la
pubblicazione venga rinviata per 30 mesi
dalla data del deposito
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I vantaggi della registrazione
comunitaria
• Numero illimitato di modelli (con
tassazione degressiva)
• Tutela in 27 Stati
• Unica legge
• Disegno o modello di fatto
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Il modello comunitario di fatto
• È tutelato il disegno o modello
comunitario non depositato per tre anni
dalla prima divulgazione al pubblico della
comunità solo contro le ipotesi di identità
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La registrazione internazionale
(OMPI) – Accordo dell’Aja del 1925 e
successive revisioni
• Deposito della domanda direttamente
all’OMPI di Ginevra
• Esame formale della domanda con
successivo inoltro della stessa agli Stati
designati all’atto del deposito della
domanda
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Vantaggi e svantaggi della
registrazione internazionale
• Vantaggio di essere una procedura
unificata di deposito
• Svantaggio di essere limitata a 34 Stati
• Svantaggio di essere disciplinato in ogni
Stato dalla legge nazionale specifica
• Sistema a titolarità chiusa
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Diritti conferiti dalla
registrazione
• Diritto esclusivo di utilizzo
• Diritto di vietare a terzi di utilizzare il
disegno o il modello registrato
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La tutela nazionale: la Cina
• Non è ammesso un deposito MULTIPLO.
• Durata massima 10 anni senza possibilità di alcun
prolungamento
• Il preuso all’estero non intacca la novità.
• Manca ogni effetto provvisorio prima della
concessione.
• Non aderisce alla Convenzione dell’Aja sul Modello
Internazionale
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INDIA
• Durata 10 anni rinnovabile per altri 5
• Non aderisce alla Convenzione sul Modello
Internazionale.
• Non sono considerate distruttive della novità le
divulgazioni fatte dall’avente diritto nei 6 mesi che
precedono il deposito
• Per poter chiedere i danni da contraffazione è
necessario apporre indicazione “modello registrato”
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USA
• Durata 14 anni non rinnovabili
• Non aderisce alla Convenzione sul Modello
Internazionale (ha sottoscritto l’atto di Ginevra non
ancora entrato in vigore).
• Esame preventivo di novità del modello
• È richiesta l’indicazione “modello registrato”
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GIAPPONE
• Durata 15 anni non rinnovabili
• Non aderisce alla Convenzione sul Modello Internazionale.
• Esame preventivo di novità del modello
• Non sono considerate distruttive della novità le divulgazioni
fatte dall’avente diritto nei 6 mesi che precedono il deposito
• Esiste una classificazione diversa rispetto a quella di Locarno
• L’indicazione “modello registrato” in lingua giapponese è
obbligatoria
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Depositi di disegni e modelli
comunitari
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Depositi di modelli comunitari
per Paese
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Registrazioni di modelli
internazionali
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31
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Modello comunitario n. 181480001 del 25 aprile 2003
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Ipotesi di conflitto fra disegni
o modelli registrati e disegni
o modelli anteriori
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Modello comunitario anteriore n.
000001276-0002 del 1° aprile 2003
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Decisione della Divisione di
annullamento del 3 giugno 2004
“Le plafoniere si distinguono per una
serie di caratteristiche sostanziali che
suscitano impressioni generali diverse in
un utilizzatore informato. … Ne consegue
che la domanda di nullità deve essere
respinta”
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Modello comunitario n. 0000035950001 del 1° aprile 2003
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Modello spagnolo 155523(5)
anteriore
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Decisione della Divisione di
annullamento del 27 aprile 2004
L’utilizzatore informato:
a) Non ha un’impressione generale differente delle
principali componenti
b)
le altre parti non differiscono in misura
sufficientemente ampia
c) L’impressione generale del modello comunitario
non è diversa da quella del modello anteriore
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Modello Comunitario n. 0006944920001 del 23 marzo 2007 a nome
CASPER V SPORT (Danimarca)
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Modello anteriore commercializzato
dalla società CROCS, Inc. (USA)
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Difesa di CROCS, Inc.
Prima del marzo 2007 Croc’s aveva
venduto in nell’Unione Europea circa
3.900.000 paia delle calzature in
questione 7(c.d. Cayman Design)
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Decisione della Divisione di
annullamento del 5 aprile 2007
Il modello comunitario è nullo
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La tutela internazionale dei modelli e disegni industriali