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NOVITÀ DELLA RIFORMA IVA
Lineamenti generali
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Fonti normative principali:
Direttiva 2008/8/CE: introduzione di nuovi criteri sulla
territorialità dei servizi.
Direttiva 2008/9/CE: introduzione di nuove procedure di
rimborso dell’IVA per spese sostenute in altro paese
comunitario.
Direttiva 2008/117/CE: introduzione di nuove norme in
materia di lotta alle frodi fiscali connesse alle operazioni
internazionali ed estensione obblighi di reportistica
(Intrastat) anche per i servizi cross border.
D. Lgs. 11.02.2010 n. 18 di recepimento delle Direttive
Comunitarie
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Efficacia temporale delle modifiche - sintesi
1/1/2010
 Nuove regole di territorialità per le prestazioni di servizi B2B e
B2C
 Nuove regole per la fatturazione di operazioni effettuate da non
residenti con partita IVA italiana (es. Rappresentante IVA)
(validità anche delle precedenti regole sino al 19.02.2010 –
Circolare 14/E del 18.03.2010)
 Nuove regole in materia di rimborsi IVA
1/1/2011
 Modifiche alle regole di territorialità per alcune prestazioni di
servizi
1/1/2013
 Ulteriori modifiche alle regole di territorialità delle prestazioni di
noleggio
1/1/2015
 Modifiche delle regole di territorialità per le prestazioni di servizi
di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici
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Principali modifiche

La disciplina IVA dei servizi tra soggetti B2B in stati differenti

La nozione di soggetto passivo ai fini della territorialità
dell’imposta

Il momento di effettuazione dei servizi continuativi soggetti ad Iva
in Italia

Servizi che danno luogo a plafond

Ipotesi in cui è obbligatoria l’emissione dell’autofattura

Obbligo emissione della fattura anche per i servizi territorialmente
non rilevanti

Obbligo presentazione Intrastat per servizi acquistati/resi
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Territorialità delle prestazioni di servizi
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Fino al 2009:
Principo generale: tassazione nel paese di domicilio/residenza del
prestatore del servizio, salvo deroghe espresse – principio dell’utilizzo
Dal 2010:
B2B: tassazione nel paese di domicilio/residenza del committente del
servizio salvo deroghe espresse – eliminazione principio dell’utilizzo
B2C: tassazione nel paese di domicilio/residenza del prestatore del
servizio
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Soggetto passivo
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Ai fini dell’individuazione del soggetto passivo stabilito nel territorio dello
Stato il nuovo art. 7 del D.P.R. 633/1972 precisa che si considera tale chi
agendo nell’ambito di un’attività di impresa, arte e professione è:
 domiciliato nel territorio dello Stato o
 residente nel territorio dello Stato e non ha stabilito il domicilio
all’estero ovvero
 una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto
domiciliato e residente all’estero ma limitatamente alle operazioni
riconducibili alla stabile organizzazione.
Per esercenti attività d’impresa il domicilio è il luogo in cui si trova la
sede legale mentre la residenza è il luogo in cui si trova la sede effettiva.
Per persone fisiche domicilio è la sede principale degli affari e interessi,
mentre la residenza è la dimora abituale.
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Soggetto passivo
In recepimento dei principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria
(sentenza 6 novembre 2008, causa C-291/07) il nuovo art. 7 ter del
D.P.R. 633/1972 prevede che, ai fini della territorialità dell’imposta, si
considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ricevute:
 gli esercenti imprese, arti o professioni (categoria nella quale
rientrano anche le persone fisiche ma limitatamente alle prestazioni
ricevute quando agiscono nell’esercizio di tali attività);
 gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4,
comma 4 del D.P.R. 633/1972, anche quando agiscono al di
fuori delle attività commerciali o agricole (enti non commerciali che
svolgono sia attività commerciali, sia attività istituzionali).
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Soggetto passivo
Sono considerati soggetti passivi gli enti, le associazioni e le altre
organizzazioni, non soggetti passivi, che siano identificati ai fini IVA (si
tratta dei soggetti che svolgono solo attività istituzionali, ma che sono
identificati ai fini dell’imposta avendo effettuato acquisti intracomunitari di
beni al di sopra della soglia fissata in 10.000 euro dall’art. 38, comma 5,
lett. c, del DL n. 331/1993).
Il nuovo limite di 10.000 euro è stato determinato dalla legge 7 luglio
2009, n. 88, cosiddetta “legge comunitaria 2008”.
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Debitori d’imposta – Estensione reverse charge
Ai sensi del nuovo art. 17 comma 2 del D.P.R. 633/1972, in caso di
un’operazione rilevante ai fini IVA in Italia, effettuata da un soggetto
passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto
passivo ivi stabilito, tutti gli adempimenti relativi all’applicazione
dell’imposta gravano sul cessionario/committente, il quale dovrà pertanto
procedere all’autofatturazione dell’operazione secondo il meccanismo
del reverse charge, nonché agli obblighi conseguenti previsti dal Titolo II
dello stesso D.P.R. 633/1972.
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Debitori d’imposta
In caso di prestazioni/cessioni effettuate in Italia da soggetti non
residenti la disciplina ordinaria sull’assolvimento dell’imposta (con
conseguente obbligo di nomina del rappresentante IVA o della
registrazione diretta), continua invece ad applicarsi quando il
committente/cessionario
Non è residente nel
territorio dello Stato
È un privato
In entrambi i casi
impossibilità di applicare
il reverse charge
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Debitori d’imposta
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Stabile organizzazione
Nel caso in cui un soggetto non residente sia dotato di una stabile
organizzazione in Italia per le operazioni imponibili effettuate sul territorio
dello Stato nei confronti di cessionari/committenti NON soggetti passivi
IVA in Italia, non sarà più possibile assolvere all’imposta in Italia
mediante:
•
identificazione diretta oppure
•
nomina di un rappresentante fiscale.
Incompatibilità della duplice posizione IVA del soggetto non residente
con la normativa comunitaria (unicità del soggetto passivo): art. 11, D.L.
25 settembre 2009, n. 135
Pertanto il soggetto non residente dovrà assolvere ai propri obblighi IVA
tramite la propria stabile organizzazione
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Debitori d’imposta
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Stabile organizzazione
Qualora il soggetto non residente sia dotato di una stabile
organizzazione in Italia, ma l’operazione (rilevante nel territorio dello
Stato) sia effettuata senza l’intervento della stabile organizzazione (in
quanto resa direttamente dalla “casa madre”) nei confronti di un soggetto
identificato ai fini IVA in Italia (compresi i soggetti di cui all’art. 7-ter,
comma 2, lett. b e c), gli obblighi ad essa relativi sono adempiuti dal
cessionario/committente mediante applicazione della procedura di
reverse charge
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Debitori d’imposta
Stabile organizzazione
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Ai sensi dell’art. 17, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 le
disposizioni previste dai commi 2 (reverse charge) e 3
(identificazione diretta/rappresentante fiscale), NON si
applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di
soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o
ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato.
A norma dell’art. 7, comma 1, lett. d) del D.P.R. 633/1972 la
stabile organizzazione assume la veste di debitore
dell’imposta in quanto soggetto passivo limitatamente alle
operazioni da essa rese o ricevute
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Le nuove regole per la territorialità dei servizi
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Il D. Lgs. 11.02.2008 n. 18 ha integralmente “ridisegnato” la disciplina della
territorialità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.
A tale disciplina sono ora dedicati sette articoli del DPR 633/1972:
Art. 7
Territorialità - definizioni
Art. 7-bis
Territorialità - cessioni di beni
Art. 7-ter
Territorialità - prestazioni di servizi
Art. 7-quater
Territorialità - disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi
Art. 7-quinquies Territorialità - disposizioni relative alle prestazioni di servizi
culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili
Art. 7-sexies
Territorialità - disposizioni speciali relative a talune prestazioni di
servizi rese a committenti non soggetti passivi
Art. 7-septies
Territorialità - disposizioni relative a talune prestazioni di servizi
rese a non soggetti passivi stabiliti fuori dalla Comunità
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Prestazione di servizi: territorialità
Criterio “generale” sino al 31 dicembre 2009
sono soggette ad IVA le prestazioni effettuate:
•
da residente in Italia;
•
da soggetto domiciliato in Italia;
•
dalla stabile organizzazione in Italia di un soggetto estero.
Criterio “generale” dal 1 gennaio 2010
•
B2B (cliente IMPRESA) tassazione nel paese del committente;
•
B2C (cliente PRIVATO) tassazione nel paese del prestatore;
•
con alcune deroghe (sia nel caso di B2B che B2C)
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Prestazione di servizi: territorialità
In base alle nuove regole generali sulla territorialità l’art.7-ter, comma1, del
DPR n.633/1972 prevede che:
“le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello
Stato:
a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato”
Pertanto le prestazioni rese:
DA soggetti passivi nazionali, comunitari od extracomunitari A soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato, si considerano effettuate in Italia;
DA soggetti passivi nazionali A committenti nazionali, comunitari od
extracomunitari non soggetti passivi, si considerano effettuate in Italia.
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Deroghe generali (Sintesi)
Art. 7 - quater e quinquies, DPR 633/1972
a. Prestazioni di servizi relativi ad immobili: tassazione nello Stato di
localizzazione dell’immobile;
b. Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi,
ricreativi e accessorie alle precedenti: tassazione nello Stato di
esecuzione della prestazione;
c. Prestazioni di trasporto passeggeri: tassazione nello Stato in
proporzione alla distanza percorsa;
d. Prestazioni di locazione e noleggio di mezzi di trasporto a “breve
termine”: tassazione nello stato di messa a disposizione del mezzo;
e. Servizi di ristorazione e catering se non effettuati a bordo di navi,
aerei o treni: tassazione nello Stato di esecuzione della prestazione;
f. Servizi di ristorazione e catering se rese a bordo di navi, aerei e treni
nel corso di un trasporto interno all’EU: tassazione nello stato di inizio
del trasporto.
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Servizi relativi a immobili
Art. 7- quater, lettera a), DPR 633/1972
Si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
“Le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia,
la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella
di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di
utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento
dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato”
Le prestazioni di servizi relativi a beni immobili a chiunque rese (soggetti IVA e privati)
sono rilevanti nel luogo ove è situato l’immobile.
Il criterio di territorialità resta pressoché invariato rispetto alla formulazione in vigore
sino al 31.12.2009.
Sono state incluse, inoltre, le prestazioni di servizi alberghieri o di sistemazione analoga
e la concessione di diritti per l’utilizzazione di beni immobili per fare in modo che i servizi
alberghieri siano considerati servizi connessi agli immobili (cfr COM n. 822/2003).
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Trasporto passeggeri
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Art. 7-quater lettera b), DPR 633/1972
Si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
“Le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza
percorsa nel territorio dello Stato”
Le prestazioni di trasporto passeggeri, a chiunque rese, rilevano in
proporzione alla distanza percorsa sul territorio nazionale secondo
una regola identica a quella in vigore sino al 31.12.2009
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Servizi ristorazione e catering
Art. 7-quater lettere c) – d), del DPR 633/1972
Le prestazioni di servizi relativi alla ristorazione e al catering a
chiunque rese rilevano nel luogo in cui il servizio è materialmente
prestato.
Le medesime prestazioni se rese a bordo di navi, aerei, treni, nel
corso di un trasporto passeggeri effettuato all’interno della EU
rilevano in relazione al luogo di partenza del trasporto.
Per parte di un trasporto di passeggeri effettuato all’interno della EU si
intende la parte del trasporto che non prevede uno scalo fuori della
Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo.
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Locazioni di mezzi di trasporto a breve termine*
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Art. 7-quater, lettera e), DPR 633/1972
Si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
“Le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili,
a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a
disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano
utilizzate all’interno del territorio della Comunità. Le medesime
prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i
mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori
del territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato”.
* Meno di 30 gg (90 gg per le navi)
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Locazioni di mezzi di trasporto a breve termine
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Art. 7-quater, lettera e), DPR 633/1972
Il luogo di tassazione delle prestazioni in esame è il luogo in cui il mezzo di trasporto
è effettivamente messo a disposizione dell’utilizzatore.
Pertanto tali prestazioni saranno territorialmente rilevanti in Italia se i mezzi di
trasporto:
sono messi a disposizione in Italia ed utilizzati nel territorio della
Comunità;
sono messi disposizione fuori del territorio della Comunità, a condizione
che essi siano utilizzati in Italia.
La regola in vigore sino al 31.12.2009 (che non distingue tra noleggio a breve
termine e a lungo termine) individuava il luogo di rilevanza del servizio nello Stato in
cui era stabilito il prestatore, con alcune eccezioni in ipotesi di prestatore/utilizzatore
residente fuori dalla UE.
La nuova regola risponde all’esigenza di collegare la tassazione del servizio con il
luogo del suo consumo e di superare i problemi interpretativi circa l’effettivo luogo di
utilizzo di beni suscettibili di mobilità continua (mezzi che possono anche
attraversare le frontiere) (cfr. COM n. 822/2003)
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Attività culturali, artistiche, sportive, etc., comprese
fiere ed esposizioni
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Art. 7 - quinquies, DPR 633/1972
“……le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche,
educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi
degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle
precedenti si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività
sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche
alle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie”.
Il luogo di tassazione delle prestazioni in esame è il luogo in cui tali attività si
svolgono materialmente.
La medesima regola è applicabile ai servizi per l’accesso alle manifestazioni di
cui sopra, nonché alle relative prestazioni accessorie.
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Attività culturali, artistiche, sportive, etc., comprese
fiere ed esposizioni
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Art. 7 - quinquies, DPR 633/1972
Tali prestazioni di servizi fino al 31.12.2010:
se rese a
soggetti passivi
soggetti che non sono
soggetti passivi
rilevano comunque nel luogo del materiale svolgimento delle
attività
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Attività culturali, artistiche, sportive, etc., comprese
fiere ed esposizioni
Art. 7 - quinquies, DPR 633/1972
Tali prestazioni di servizi dal 1.1.2011:
se rese a
soggetti passivi
rilevano in relazione al
committente secondo
regola generale dei
rapporti B2B
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soggetti che non sono
soggetti passivi
rilevano in relazione luogo
in cui si svolgono le manifestazioni
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Deroghe per i soggetti privati
Art. 7- sexies, DPR 633/1972
a. Servizi di intermediazione “in nome e per conto”: tassazione nello Stato in cui è svolta
l’operazione intermediata;
b. Trasporto intracomunitario di beni: tassazione nello Stato di inizio trasporto;
c. Trasporto extra CE di beni: tassazione in proporzione alla distanza percorsa;
d. Prestazioni relative a beni mobili materiali (es. lavorazioni, perizie) e le operazioni
rese in attività accessorie ai trasporti (es. carico e scarico): tassazione nello Stato in
cui ha luogo l’esecuzione;
e. Servizi resi tramite mezzi elettronici da fornitori extra CE: tassazione in Italia se il
cliente privato è italiano senza domicilio all’estero;
f.
Locazione a lungo termine di mezzi di trasporto se rese da prestatori stabiliti nel
territorio dello Stato se utilizzate internamente alla CE: tassazione nello Stato di
utilizzo del bene. Le medesime prestazioni se rese da soggetti stabiliti fuori dalla CE
si considerano territorialmente rilevanti se utilizzate in Italia.
g. Le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione se rese da prestatori
stabiliti nel territorio dello Stato se utilizzate internamente alla CE: tassazione nello
Stato di utilizzo del bene. Le medesime prestazioni se rese da soggetti stabiliti fuori
dalla CE si considerano territorialmente rilevanti se utilizzate in Italia.
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Servizi di intermediazione “in nome e per conto”
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Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti
non soggetti passivi:
“Le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente,
quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano
effettuate nel territorio dello Stato”
Le prestazioni d’intermediazione in nome e per conto del cliente
rese a committenti non soggetti passivi rilevano in base al luogo
dell’operazione oggetto dell’intermediazione.
NB Si ricorda che le intermediazioni rese nei confronti di soggetti passivi rilevano
nello Stato del committente in base alla nuova regola generale delle prestazioni B2B.
Le medesime operazioni relative ad operazioni “estero su estero” sono invece
soggette al regime di non imponibilità ai sensi del nuovo art. 9, comma 1, n. 7), del
DPR n. 633/1972, se territorialmente rilevanti in Italia (l’applicabilità del suddetto
regime resta, infatti, subordinata alla rilevanza in Italia dell’intermediazione).
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Trasporto intracomunitario di beni
Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti
non soggetti passivi:
“Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando la relativa
esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato”
Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni rese a
committenti non soggetti passivi rilevano in base al luogo di
partenza del trasporto.
Trasporto intracomunitario di beni: il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui
luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi.
Luogo di partenza: il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza
tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni.
Luogo di arrivo: luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente.
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Trasporto extracomunitario di beni
Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti
non soggetti passivi:
“Le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario,
in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato”
Le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto
intracomunitario rese a committenti non soggetti passivi rilevano
proporzionalmente alla distanza percorsa.
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Prestazioni relative a beni mobili materiali e operazioni
rese in attività accessorie ai trasporti
Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti
non soggetti passivi:
“le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili
materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali
quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite
nel territorio dello Stato”
Le prestazioni (come sopra definite) rese a committenti non
soggetti passivi rilevano in base al luogo di esecuzione.
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Servizi resi tramite mezzi elettronici da fornitori
extracomunitari
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Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti
non soggetti passivi:
“le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti
al di fuori del territorio della Comunità, quando il committente è
domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio
all’estero”
Le prestazioni di servizi elettronici rese a committenti non soggetti
passivi, domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti senza
domicilio all’estero, da prestatori stabiliti fuori del territorio della
Comunità europea, sono soggette a tassazione in Italia.
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Locazione a lungo termine di mezzi di trasporto rese
da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato ed
utilizzate internamente alla UE
Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti
passivi:
“le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve
termine, di mezzi di trasporto, quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio
dello Stato e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità. Le medesime
prestazioni se rese da soggetti passivi stabiliti al di fuori del territorio della Comunità
si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate”
Le prestazioni in esame se rese a committenti (italiani) non soggetti passivi:
•
da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato (Italia) e sempre che le prestazioni
siano utilizzate nel territorio della EU, rilevano nello Stato in cui è stabilito il
fornitore del servizio (Italia).
•
da prestatori stabiliti al di fuori del territorio della EU e sempre che siano utilizzate
nel territorio dello Stato (Italia), sono soggette a tassazione in Italia.
Le regole di cui sopra restano in vigore fino al 31 dicembre 2012
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Prestazioni di telecomunicazione e di
teleradiodiffusione rese da prestatori stabiliti nel
territorio dello Stato ed utilizzate in UE
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Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:
“le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando sono rese da prestatori
stabiliti nel territorio dello Stato a committenti residenti o domiciliati nel territorio della Comunità
e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità. Le medesime prestazioni se rese da
soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando sono ivi utilizzate”
I servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a committenti non soggetti
passivi domiciliati o residenti nella EU:
•
da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato (italiano) e sempre che siano utilizzati
nel territorio della EU, rilevano nel territorio dello Stato (Italia);
•
da prestatori stabiliti al di fuori del territorio della Comunità europea e sempre che
siano utilizzati in Italia, rilevano nel territorio dello Stato (Italia).
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Prestazioni di servizi rese a soggetti privati stabiliti
fuori della EU
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Art. 7- septies, DPR 633/1972
Non
si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono
rese a committenti
non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità:
a) servizi di cui all’articolo 3, secondo comma, numero 2) del DPR 633/1972,
b) le prestazioni pubblicitarie;
c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, nonché di elaborazione e fornitura di dati e simili;
d) le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese quelle di riassicurazione ed escluse le locazioni di
casseforti;
e) la messa a disposizione del personale;
f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili diversi dai
mezzi di trasporto;
g) la concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di
trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati;
h) i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorchè
resi da soggetti che non siano ivi stabiliti;
i) i servizi prestati per via elettronica;
l) le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attività o un diritto di
cui alle lettere precedenti.
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Adempimenti ed obblighi procedurali
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Art. 21, lettera f-bis, comma 2, DPR 633/1972
Coerentemente con le nuove regole di territorialità e di connessi adempimenti
collegati alla compilazione dei modelli Intrastat, anche per le prestazioni di servizi
rese e ricevute, è stata aggiunta la lettera f-bis), al comma 2, dell’art. 21, del DPR n.
633/1972.
Pertanto i soggetti passivi stabiliti in Italia che effettuano prestazioni di servizi a
committenti soggetti passivi in altro Stato Membro sono tenuti ad emettere fattura
indicando sulla stessa il n. P. IVA del soggetto non residente, che si tratta di
operazione non soggetta ad IVA e la norma di riferimento.
Inoltre è previsto che la fattura deve essere emessa anche per le prestazioni di
servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato
membro della Comunità, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter
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Volume d’affari
Art. 20, DPR 633/1972
Per esigenze di coerenza sistematica, posto che le prestazioni di servizi, seppur
irrilevanti sotto il profilo della territorialità, devono essere documentate mediante
emissione di fattura ai sensi del nuovo comma 6, dell’art. 21, del DPR 633/72, il
legislatore ha modificato la norma che regola la determinazione del volume d’affari.
In forza del nuovo comma 1, dell’art. 20, del decreto 633/72,
“non concorrono a formare il volume d’affari […] le prestazioni di servizi rese a soggetti
stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, non soggette all’imposta ai sensi
dell’art. 7 ter del presente decreto”.
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Registrazione, dichiarazione e versamento
dell’imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti
non commerciali
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Art. 30 bis, DPR 633/1972
Ad analoghe esigenze di coordinamento è ispirata l’introduzione nel corpo del DPR
633/1972 del nuovo art. 30 bis dedicato agli adempimenti degli enti non commerciali.
I soggetti in esame relativamente alle operazioni di acquisto di beni e servizi
realizzate nello svolgimento di attività non commerciali, per le quali hanno emesso
autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, adempiono agli obblighi di registrazione,
dichiarazione e versamento secondo le modalità e nei termini previsti dagli articoli 47,
comma 3 e 49 del DL 331/1993, convertito con modificazioni dalla Legge 427/93.
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Nuove regole di rimborso Iva per soggetti passivi non38
stabiliti nello Stato membro di rimborso
Per accogliere le novità introdotte a livello comunitario (Direttiva 2008/9), sono
state inserite due nuove norme nel DPR 633/1972:
• Art. 38-bis1 in materia di rimborsi a soggetti passivi stabiliti in Italia dell’IVA
assolta in altri Stati membri;
• Art. 38-bis2 in materia di rimborsi dovuti a favore di soggetti passivi stabiliti in
altri Stati membri per l’IVA assolta in Italia.
Il contenuto dell’Art.38-ter è stato sostituito e riguarderà soltanto i rimborsi a favore
di soggetti extracomunitari.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1.4.2010 sono stati
definiti gli aspetti procedurali delle richieste di rimborso in cui è stato specificato
che le domande di rimborso devono essere presentate tassativamente entro il
30.09 dell’anno successivo a quello del rimborso e il Centro Operativo di Pescara è
l’Ufficio competente a gestire le domande degli operatori italiani, di quelli EU ed
extra EU.
Le nuove regole si applicano alle richieste di rimborso presentate a partire dal
1.1.2010 anche se riferiti a periodi relativi al 2009. Per i rimborsi a soggetti non
residenti nella EU le nuove norma si applicano a partire dal 04.05.2010.
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Nuove regole di rimborso Iva per soggetti passivi
non stabiliti nello Stato membro di rimborso
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Rimborso dell’IVA assolta in altro Stato membro (Art. 38-bis1 DPR 633/1972)
Attualmente la domanda di rimborso va presentata in via cartacea direttamente alle autorità fiscali
dello Stato Membro di rimborso.
A decorrere dal 01.01.2010 occorrerà seguire la seguente procedura.
La domanda andrà presentata al Centro Operativo di Pescara esclusivamente per via elettronica
(attraverso il sistema Entratel o Intranet), attraverso un portale gestito appositamente gestito
dall’Amministrazione.
L'istanza dovrà contenere una serie di informazioni tra cui la natura degli acquisti effettuati,
specificando per ciascuna fattura l'importo, gli estremi e i dati del fornitore, nonché l'eventuale pro
rata di detrazione.
La natura dei beni e servizi acquistati sarà indicata attraverso uno dei codici di classificazione
previsti dall'art. 9 della Direttiva 2008/9 CE.
Il Centro Operativo effettuerà una valutazione per verificare la sussistenza del diritto alla
detrazione in capo al richiedente comunicando con apposito numero di protocollo il ricevimento
del file e se non ci sono eccezioni invia entro 15 gg. la richiesta allo Stato membro competente.
Se la valutazione darà esito negativo (perché ad es. il richiedente non ha svolto attività d’impresa
oppure ha effettuato unicamente operazioni esenti durante il periodo di riferimento del rimborso) il
Centro Operativo entro 15 gg. comunica per vai telematica il rifiuto al contribuente e non inoltrerà
la richiesta alle autorità fiscali dello Stato di rimborso (il diniego potrà essere impugnato in sede
contenziosa).
Lo Stato di rimborso potrà richiedere ulteriori informazioni elettroniche codificate sulla natura degli
acquisti effettuati, allo scopo di accertare eventuali limitazioni del diritto alla detrazione.
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Nuove regole di rimborso Iva per soggetti passivi
non stabiliti nello Stato membro di rimborso
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Rimborso dell’IVA assolta in Italia da soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro (Art.
38-bis2 DPR 633/1972)
Il rimborso potrà essere chiesto dai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro che hanno
acquistato in Italia beni e servizi con IVA detraibile a norma dell’Art. 19 del DPR 633/72.
Le autorità nazionali potranno richiedere ulteriori informazioni in merito alla natura degli acquisti
effettuati in Italia, allo scopo di accertare eventuali limitazioni del diritto alla detrazione.
Il rimborso è precluso per i soggetti passivi EU i quali: dispongono di una stabile organizzazione
in Italia, o hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore d’imposta è il
cessionario o committente (per es. operazioni nei confronti di privati o di soggetti passivi non
residenti), oppure operazioni non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti.
La presenza di un rappresentante fiscale in Italia, o di una identificazione diretta ai fini IVA, non
rientra più tra le cause ostative del rimborso; per i non residenti registrati ai fini IVA nel nostro
Paese dovrebbe quindi essere possibile scegliere tra i) chiedere il rimborso “ordinariamente”
attraverso la dichiarazione IVA da presentare in Italia, oppure ii) presentare una richiesta di
rimborso ex Art. 38-bis2 DPR 633/1972.
Il diniego del rimborso potrà essere impugnato in sede contenziosa, come accade attualmente.
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Nuove regole di rimborso Iva per soggetti passivi
non stabiliti nello Stato membro di rimborso
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Il rimborso spetterà in base alla percentuale di detrazione applicata nello Stato membro di
stabilimento del soggetto richiedente (qualora quest’ultimo effettui, nel proprio Paese, sia
operazioni che danno diritto alla detrazione, sia operazioni che non danno tale diritto).
La richiesta di rimborso dovrà essere inoltrata per via elettronica all’Agenzia delle entrate
tramite lo Stato membro di stabilimento del richiedente e riguardare un periodo non superiore
ad un anno solare né inferiore a tre mesi.
La decisione sul rimborso dovrà essere notificata entro termini più stringenti (variabili da un
minimo di 4 ad un massimo di 8 mesi). In caso di ritardo nella risposta saranno dovuti
interessi.
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Nuove regole di rimborso Iva per soggetti stabiliti
fuori dalla EU
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Rimborso dell’IVA assolta in Italia da soggetti stabiliti fuori della
UE (Art. 38-ter DPR 633/1972)
Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti in Paesi Extra
EU con i quali l’Italia ha stipulato accordi di reciprocità (attualmente,
soltanto la Svizzera Norvegia ed Israele) i quali non dispongono di una
stabile organizzazione in Italia e non hanno ivi effettuato operazioni
rilevanti ai fini IVA (salvo quelle soggette al meccanismo del reversecharge per le quali debitore d’imposta è il cessionario o committente,
oppure operazioni non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti).
In ogni caso tali rimborsi non potranno essere concessi a condizioni
più favorevoli di quelle applicate ai soggetti passivi comunitari
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Modelli INTRA
2010
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Modelli INTRA 2010: novità
La disciplina comunitaria relativa alle dichiarazioni Intrastat è stata recentemente
aggiornata dalle direttive:
•
2006/112/CE, 2008/8/CE
•
2008/117/CE,
entrate in vigore il 1° gennaio 2010.
La normativa nazionale di recepimento è rappresentata dal Decreto Ministero
dell’Economia e Finanze del 22.02.2010 e dalla Determinazione del 22.02.2010 n.
22778 (con la quale sono stati approvati i nuovi modelli, le relative istruzioni e le
specifiche tecniche dei tracciati)
NOVITA’
•
Obbligo di presentazione riepiloghi anche per le prestazioni di servizi
•
Modifiche nella periodicità di presentazione dei modelli
•
Obbligatorietà della presentazione per via esclusivamente telematica
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Modelli INTRA 2010: servizi interessati
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In particolare saranno tenuti alla dichiarazione INTRASTAT i soggetti passivi che
EFFETTUANO prestazioni di servizi:
•
interne o internazionali, per le quali l’IVA sia dovuta dal committente stabilito in
altro Paese UE (art. 7 DPR 633/72);
•
comunitarie, per le quali l’IVA sia dovuta dal committente stabilito in altro Paese
UE (art. 40 DL 331/93);
E che RICEVONO prestazioni di servizi:
•
interne o internazionali, per le quali l’IVA sia dovuta dal committente stabilito in
Italia (art. 17 DPR 633/72);
•
comunitarie, per le quali l’IVA sia dovuta dal committente stabilito in Italia (art.
46 e 47 DL 331/93);
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Modelli INTRA 2010: i modelli
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Frontespizio Unico Beni e Servizi
•
Intra 1 (Cessioni di Beni e Servizi Resi)
•
Intra 2 (Acquisti di Beni e Servizi Ricevuti)
Sezione 1 e Sezione 2 – Beni
•
Intra 1Bis (Cessioni di Beni nel periodo di riferimento)
•
Intra 2Bis (Acquisti di Beni nel periodo di riferimento)
•
Intra 1Ter (Rettifiche a Cessioni di Beni di periodi precedenti)
•
Intra 2Ter (Rettifiche ad Acquisti di Beni di periodi precedenti)
Sezione 3 e Sezione 4 – Servizi
•
Intra 1Quater (Servizi resi nel periodo di riferimento)
•
Intra 2Quater (Servizi ricevuti nel periodo di riferimento)
•
Intra 1Quinquies (Rettifiche a Servizi resi di periodi precedenti)
•
Intra 2Quinquies (Rettifiche a Servizi ricevuti di periodi precedenti)
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47
I nuovi modelli Intra
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I nuovi modelli Intra
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I nuovi modelli Intra
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I nuovi modelli Intra
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I nuovi modelli Intra
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I nuovi modelli Intra
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I nuovi modelli Intra
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I nuovi modelli Intra
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I nuovi modelli Intra
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I nuovi modelli Intra
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Modelli INTRA 2010: periodicità
CESSIONI DI BENI E SERVIZI RESI:
•
mensili: cessioni di beni e servizi resi > 50.000,00 € nel trimestre di riferimento
e/o in uno dei 4 trimestri precedenti;
•
trimestrali: restanti soggetti.
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RICEVUTI:
•
mensili: cessioni di beni e servizi ricevuti > 50.000,00 € nel trimestre di
riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti;
•
trimestrali: restanti soggetti.
Scomparsa l’ipotesi della presentazione annuale degli elenchi
I soggetti trimestrali che superano nel trimestre il limite di 50.000,00 €, presentano
l’elenco con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui il limite è
superato. In tale caso obbligo di presentazione degli elenchi, con apposita
indicazione, per i periodi mensili già trascorsi.
I soggetti trimestrali possono presentare gli elenchi mensilmente ma per tutto l’anno
solare.
Il trimestre di riferimento è sempre inteso come trimestre dell’anno solare.
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Modelli INTRA 2010: periodicità
Il superamento del limite di 50.000,00 € deve essere verificato distintamente
per l’elenco delle cessioni di beni/servizi e per l’elenco degli acquisti di
beni/servizi.
Può quindi accadere che un soggetto sia trimestrale per gli acquisti e mensile
per le cessioni (o viceversa)
In caso di superamento del limite per una sola categoria di operazioni (es solo
per acquisti di beni oppure solo per servizi ricevuti ovvero solo vendite di beni
oppure solo per servizi prestati) è obbligatoria la presentazione mensile per
l’intero elenco cessioni o acquisti.
Pertanto le singole categorie di operazioni di beni e servizi non si sommano ma
devono essere considerate singolarmente ma il superamento della soglia di
una categoria determina l’applicazione mensile anche per l’altra categoria.
Se un soggetto supera nel corso del trimestre la soglia di 50.000,00 € è tenuto
a presentare gli elenchi con periodicità mensile a partire dal mese successivo a
quello in cui il limite è superato.
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Modelli INTRA 2010: scadenze
Cambiano i termini di presentazione (a regime):
•
per i mensili: il modello deve essere presentato entro il 25 del mese successivo
a quello di riferimento;
•
per i trimestrali: il modello deve essere presentato entro il 25 del mese
successivo al trimestre (19 aprile, luglio, ottobre, gennaio).
La presentazione deve essere effettuata solo per via telematica attraverso il Servizio
Telematico Doganale. Con successivo provvedimento darà comunicata la possibilità
di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisco on line)
Fino al 30.04.2010 gli elenchi possono essere presentati in formato elettronico agli
Uffici Doganali ma entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento e
con la compilazione cartacea dei modelli Intra 1 e 2 (frontespizi) che dovranno essere
firmati in originale.
La scadenza in un giorno festivo nazionale slitta al primo giorno lavorativo
successivo.
Il sabato per gli uffici doganali è considerato giorno feriale.
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Modelli INTRA 2010: scadenze
Eventuali errori di compilazione non saranno sanzionati a condizione che
siano presentati entro il 20.07.2010 elenchi riepilogativi integrativi secondo
modalità che saranno definite da apposito provvedimento.
Nel caso di elenchi spediti o presentati in formato cartaceo prima del D.
Lgs. di recepimento delle nuove direttive comunitarie l’Ufficio Doganale
comunque li recepirà nel sistema AIDA.
Dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni e fino al
30.04.2010 per i gli elenchi presentati con modalità non conformi, gli
Uffici Doganali:
 per quelli presentati in formato cartaceo inviteranno il contribuente
a ripresentarli per via telematica o in formato elettronico entro 10 gg.
precisando che non saranno più accettati gli invii per posta;

per quelli presentati su supporto magnetico e spediti per posta
recepiranno gli elenchi nel sistema AIDA e comunicheranno al
contribuente che non saranno più accettati in futuro invii per posta
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Modalità di compilazione – Beni
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Elenchi mensili: sono tenuti alla compilazione dei dati fiscali e statistici. Per particolari
operazioni commerciali possono essere tenuti alla compilazione dei soli dai fiscali o
dei soli dati statistici.
Elenchi trimestrali: sono tenuti alla compilazione dei dati fiscali.
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Compilazione Beni – Soglie statistiche
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Sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del
modo di trasporto i soggetti mensili che:
CESSIONI: valore annuo delle spedizioni UE > 20.000.000,00 €;
ACQUISTI: valore annuo degli arrivi UE > 20.000.000,00 €.
NB: L’indicazione del valore statistico rimane comunque obbligatoria nel caso di
operazioni riepilogate solo ai fini statistici.
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Variazioni a periodi precedenti - Beni
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Vanno effettuate compilando i modelli Intra 1 Ter o Intra 2 Ter (sezioni 2):
•
le variazioni negli importi intervenuti successivamente alla presentazione degli
elenchi;
•
gli errori e le omissioni sostanziali.
Vanno effettuate con una comunicazione scritta alla dogana:
•
le correzioni di errori formali (utilizzo di codici non validi dal punto di vista
formale);
•
le variazioni dei dati statistici non inclusi nel modello ter.
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Modalità di compilazione - Servizi
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In relazione alla compilazione dei modelli per le prestazioni di servizi (1
quater per i servizi effettuati e 2 quater per i servizi ricevuti) si dovrà indicare:
•
il numero di
committente.
•
il numero e la data di riferimento della fattura emessa o ricevuta (con
C.M. 14/E del 14.03.2010 è stato specificato che trattasi del numero e
data attribuiti dal committente nazionale nella propria contabilità)
•
la classificazione dei servizi: i servizi saranno individuati da un codice a
sei cifre.
•
la modalità di erogazione del servizio se continuativo o puntuale.
•
le modalità di pagamento o di incasso del corrispettivo della
prestazione: per bonifico bancario o con modalità differente; si dovrà
indicare il paese in cui è avvenuto il pagamento.
identificazione
comunitaria
del
prestatore
o
del
Le informazioni richieste negli elenchi Intra - Servizi hanno valenza fiscale e
prescindono dalla cadenza di presentazione
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Compilazione Servizi
Intra 1- quater colonne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Numero progressivo riga;
Codice ISO dello Stato membro
dell’acquirente;
Codice identificativo
dell’acquirente;
Ammontare in euro del servizio
reso;
Numero fattura;
Data fattura;
Codice servizio;
Modalità di erogazione;
Modalità di incasso;
Paese pagamento.
Intra 2- quater colonne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Numero progressivo riga;
Codice ISO dello Stato membro del
fornitore;
Codice identificativo del fornitore;
Ammontare in euro del servizio
ricevuto;
Ammontare del servizio ricevuto nella
valuta del fornitore (solo se il fornitore
è di un paese non aderente all’euro).
Numero fattura;
Data fattura;
Codice servizio;
Modalità di erogazione;
Modalità di incasso;
Paese pagamento.
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Compilazione Servizi
Codice servizio (colonna 8): va riportato il codice a 6 cifre che identifica la tipologia
del servizio secondo la classificazione CPA (classificazione dei prodotti associati alle
attività).
Il codice CPA è articolato in sei livelli: 21 sezioni identificate da una lettera (dalla A
alla U); 88 divisioni identificate da un codice numerico di due cifre; 261 gruppi
identificati da tre cifre; 575 classi identificate da quattro cifre; 1342 categorie
identificate da cinque cifre; 3142 sottocategorie identificate da sei cifre.
Modalità di erogazione (colonna 9): va indicata la modalità con cui viene erogato il servizio:
•
I = Istantanea
•
R = A più riprese
Modalità di incasso (colonna 10): va indicata la modalità di pagamento:
•
A = Accredito
•
B = Bonifico
•
X = Altro
Paese pagamento (colonna 11): va indicato il codice ISO del paese dove viene effettuato il
pagamento (in mancanza di chiarimenti si ritiene che sia il paese dove è situata la banca da cui
è inoltrato il bonifico)
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Variazioni a periodi precedenti - Servizi
Inserimenti di movimenti non dichiarati in precedenza: vanno registrati nei
modelli Intra 1 Quater o Intra 2 Quater (sezioni 3) specificando nel frontespizio
relativo il periodo nel quale il servizio è stato reso/ricevuto
Modifiche di movimenti dichiarati in precedenza: vanno registrate nei modelli
Intra 1 Quinquies o Intra 2 Quinquies (sezioni 4) specificando gli estremi
dell’elenco da modificare (colonne 1-5) e i nuovi dati che sostituiscono quelli
precedentemente dichiarati (colonne 6-15);
Cancellazioni di movimenti dichiarati in precedenza: vanno registrate nei
modelli Intra 1 Quinquies o Intra 2 Quinquies (sezioni 4) specificando gli estremi
dell’elenco da modificare (colonne 1-5) lasciando vuote le successive
informazioni (colonne 6-15);
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Inoltre dal 2010…
Negli elenchi riepilogativi vanno riepilogate ai soli fini statistici nelle sezioni 1 e 2 le
operazioni commerciali relative allo scambio di energia elettrica e di gas.
Per le lavorazioni i soggetti mensili dovranno registrare l’operazione ai fini statistici
nelle sezioni Beni e ai fini fiscali nelle sezioni Servizi.
La tardiva presentazione degli elenchi Intra Beni e Servizi viene gestita
direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
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Febbraio 2010 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti